Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

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panorama
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da panorama »

Bene,


giuseppedemarco
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da giuseppedemarco »

Buona sera a tutti.
Qualcuno gentilmente, se ne è in possesso, può inviarmi un fac-simile del prospetto di "monetizzazione giorni di licenza non fruiti?"
Grazie anticipatamente
Mares67
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da Mares67 »

Ciao Giuseppe, dovrebbe essere il tuo Comando a fartela.
Te la posto. Buona domenica.
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lando63

Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da lando63 »

panorama ha scritto: mer apr 03, 2019 11:38 pm Mares67,

visto che non ti hanno ancora pagato, Ti consiglio di fare una PEC privata alla tua Amministrazione che deve pagarti, scrivendo e richiedendo di essere inclusi anche i riposi settimanali intermedi, così come se stai fruendo dei giorni di Licenza (fatti i conti dei riposi intermedi settimanali spettanti e citali nella richiesta), chiedi pure il pagamento della Licenza Speciale se non fruita.

Prendi spunto dalle sentenze qui pubblicate richiamando citando gli estremi, compresa la sentenza della Cassazione e della Corte Europea, in modo che li metti a tacere.
Scusa Panorama, io sono stato riformato nel Febbraio 2016 e mi sono stati retribuiti 98 giorni di licenza ordinaria non fruita. Non mi sono state retribuite invece le ferie previste dalla legge 937/77, né i riposi settimanali e i festivi non fruiti in parte del 2014 tutto il 2015 e parte del 2016. Sai per favore indicarmi quando si prescrive il diritto a richiedere quest'ultimi? Grazie
panorama
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da panorama »

Si prescrive in 10 anni.

In questo post, se vai nelle pagine precedenti trovi alcuni sentenze che affermano tale prescrizione e da cui puoi prendere spunto.

Fai una richiesta scritta all'ufficio liquidatore indicando i giorni non pagati, specificando mese per mese e, anno per anno, avendo cura di specificare il Totale complessivo, ripartito mese per mese e anno per anno. L'istanza dettagliata della richiesta deve essere inviata a mezzo PEC onde spezzare la prescrizione che di solito l'Amministrazione la intende in 5 anni e non 10.

Nella richiesta scritta, chiedi anche gli interessi maturati dal momento del diritto e fino all'effettiva liquidazione.

Poi aspetta la loro risposta scritta ed ufficiale e solo dopo ti regoli di conseguenza per intraprendere la via del ricorso al TAR o Straordinario al PDR.

N.B.: se vai nelle prime pagine di questo post trovi le info che servono e mettili in atto nello scritto.
lando63

Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da lando63 »

Molte grazie panorama. Si mi ero avveduto in seguito al mio post che la prescrizione è decennale.
Ho qualche dubbio tuttavia sui periodi da contabilizzar, poiché a cavallo tra il 2014 e il 2015 ho fatto circa 90 giorni di riposo medico; poi nel Febbraio del 2015 ho avuto trenta giorni di convalescenza interrotti da un intervento per infarto (Ima). A seguito di ciò ho proseguito sino a maggio con altri giorni di riposo medico e da maggio 2015 al febbraio 2016, sino alla riforma, sono stato in convalescenza concessa dalla CMO. Il conteggio secondo te deve riguardare anche i periodi di riposo medico o solamente quelli in cui mi è stata concessa la convalescenza?
panorama
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da panorama »

lando63,
I giorni da contabilizzare sono quelli spettanti nell'anno e, nulla centra se l'assenza è dovuta alla convalescenza o ai gg. di riposo medico, quello che conta la spettanza nell'anno.
lando63

Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da lando63 »

Tante grazie panorama, per la tua disponibilità e gentilezza.
panorama
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da panorama »

L'Amministrazione perde l'appello proposto.

1) - licenza ordinaria, non fruita, relativamente all'anno 1997

2) - è stato posto in congedo a causa di infermità dal 21.11.1997, dopo aver prestato servizio sino al 28.3.1997, data in cui è stato posto in aspettativa per infermità.

Il CdS precisa:

3) - La tesi favorevole, cui il Collegio aderisce, sviluppa l’opzione ermeneutica che ha portato a considerare maturate le ferie anche nel periodo di infermità per malattia, cioè in assenza di attività di servizio, giungendo ad affermare che quando il mancato godimento delle ferie non è imputabile all’interessato non preclude l’insorgenza del diritto alla percezione dell’emolumento sostitutivo (Consiglio di Stato, Sez, VI, 7 maggio 2001, n. 2520).
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SENTENZA sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 2, numero provv.: 201902446

Pubblicato il 15/04/2019

N. 02446/2019 REG. PROV. COLL.
N. 03041/2008 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3041 del 2008, proposto da
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comando Generale Guardia di Finanza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
Stamegna Antonio, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Vona, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Nicolò Porpora, 9;

per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 01369/2007, resa tra le parti, concernente il diritto alla corresponsione dell’indennità sostitutiva della licenza ordinaria.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Stamegna Antonio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2019 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti l’avv. Vona e l’Avv.to dello Stato De Luca.


FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. II, con la sentenza 14 febbraio 2007, n. 1369, ha accolto il ricorso proposto dall’attuale parte appellata, Brigadiere Antonio Stamegna, per l’annullamento della determinazione con cui il Comando della nona Legione della Guardia di Finanza ha rigettato l'istanza tesa ad ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva della licenza ordinaria, non fruita, relativamente all'anno 1997, condannando l’Amministrazione alla corresponsione di detta indennità.

Secondo il TAR, sinteticamente:

- non può ritenersi che l'art. 47, comma 7, d.P.R. n. 395-1995 arrivi ad escludere radicalmente la corresponsione dell'indennità sostitutiva del congedo ordinario non fruito;

- deve essere sottolineato che il citato art. 47, comma 5, laddove prevede l'irrinunciabilità della licenza ordinaria presuppone che il mancato godimento della stessa sia imputabile ad una scelta volontaria dell'interessato, per cui, allorché una simile situazione non è riscontrabile, in quanto il mancato godimento della licenza de qua è dipesa da una situazione di impossibilità estranea alla sfera giuridica dell'interessato (come è in caso di malattia), non può non riconoscersi il diritto del militare ad ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva;

- trattandosi nella fattispecie in esame di un credito retributivo risalente al 1997, dalla data di maturazione dello stesso fino al soddisfo è dovuta, ai sensi dell'art. 22 comma 36 L. 23 dicembre 1994 n. 724, la maggior somma fra rivalutazione monetaria e interessi.

L’Amministrazione appellante contestava la sentenza del TAR deducendone l’erroneità.

Con l’appello in esame chiedeva la reiezione del ricorso di primo grado.

Si costituiva il Comune appellato, chiedendo la reiezione dell’appello.

All’udienza pubblica del 2 aprile 2019 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio rileva che il Brigadiere della Guardia di Finanza Antonio Stamegna, odierno appellante, in servizio presso la Tenenza di Fondi (LT), è stato posto in congedo a causa di infermità dal 21.11.1997, dopo aver prestato servizio sino al 28.3.1997, data in cui è stato posto in aspettativa per infermità.

Con provvedimento dell'allora Nona Legione, l'Amministrazione ha rigettato l'istanza tesa ad ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva della licenza ordinaria non fruita, relativamente all'anno 1997, corresponsione che è controversa e che è oggetto del presente giudizio.

2. Il d.P.R. n. 395-1995, che disciplina la materia, introduce, per il solo personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, la monetizzazione delle ferie maturate e non godute, ribadendo, all'art. 14, comma 7, l'irrinunciabilità al suddetto congedo.

Il successivo comma 14, ai sensi dell’art 55 d.P.R. n. 254-1999, è applicabile al personale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e stabilisce che, qualora il congedo ordinario non sia stato fruito dal dipendente per documentate esigenze di servizio, si debba procedere al pagamento sostitutivo delle ferie non godute.

L’art. 55, comma 2, d.P.R. n. 254-1999 precisa che al pagamento del compenso sostitutivo si deve procedere anche nelle ipotesi in cui la licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o cessazione dal servizio per infermità.

Si ammette, quindi, il pagamento del congedo ordinario non fruito nella sola ipotesi in cui, all'atto della cessazione dal servizio, detto congedo non sia stato fruito per documentate esigenze dì servizio.

Il predetto d.P.R. del 1999 è posteriore all’epoca dei fatti qui oggetto del giudizio; tuttavia, la stessa regola era già stata anticipata dal provvedimento di concertazione 20 luglio 1995, riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza.

3. Infatti, come è noto, l'art. 14 d.P.R. n. 395-1995 incorpora l'accordo sindacale 20 luglio 1995 (riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile: Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato); era, peraltro, applicabile all’epoca dei fatti, anche il provvedimento di concertazione 20 luglio 1995, riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza), che ha parimenti introdotto la monetizzazione delle ferie maturate e non godute in tali ultimi ambiti.

Nel ribadire, al comma 7, l'irrinunciabilità riguardo al suddetto congedo, al successivo art. 14, comma 14, del d.P.R. del 1995 ha previsto che si possa ammettere il pagamento del congedo ordinario non fruito nella ipotesi che, all'atto della cessazione dal servizio, detto congedo non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 26 gennaio 2009, n. 339).

Ulteriori deroghe sono state successivamente introdotte dall'art. 18, d.P.R. n. 254-1999 (recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia), che ha previsto la possibilità della monetizzazione del congedo ordinario e non fruito in caso di decesso, cessazione dal servizio per infermità o dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.

4. Il Collegio ritiene, pur a fronte di un panorama giurisprudenziale eterogeneo, che tale norma si espressiva di un principio più generale di riconoscimento del diritto alla computabilità, ai fini del calcolo del periodo di licenza ordinaria, dei giorni in cui il dipendente non abbia prestato servizio in quanto collocato in aspettativa per infermità, vale a dire per fatto a lui non imputabile (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 9 novembre 2004, n. 8245).

Rispetto a tale situazione e con riferimento al più vasto ambito del rapporto di pubblico impiego, la giurisprudenza è per lo più giunta al riconoscimento del diritto alla computabilità, ai fini del calcolo del periodo di congedo ordinario, dei giorni in cui il dipendente pur se non abbia prestato servizio in quanto collocato in aspettativa per infermità, vale a dire per fatto a lui non imputabile (Consiglio di Stato, Sez VI, 26 maggio 1999, n. 670)

Meno denso è il panorama giurisprudenziale per l’ipotesi del riconoscimento del compenso sostitutivo delle ferie non godute, e ritenute maturate nel periodo di aspettativa per infermità.

La tesi favorevole, cui il Collegio aderisce, sviluppa l’opzione ermeneutica che ha portato a considerare maturate le ferie anche nel periodo di infermità per malattia, cioè in assenza di attività di servizio, giungendo ad affermare che quando il mancato godimento delle ferie non è imputabile all’interessato non preclude l’insorgenza del diritto alla percezione dell’emolumento sostitutivo (Consiglio di Stato, Sez, VI, 7 maggio 2001, n. 2520).

Fatta questa premessa, non è condivisibile il principio secondo cui il compenso per le ferie non godute sia necessariamente connesso esclusivamente a “documentate esigenze di servizio”, per le quali la prestazione lavorativa è stata effettuata su richiesta dell’Amministrazione che ha impedito il godimento delle ferie maturate (cfr. la già citata Consiglio di Stato, sez. IV, 9 novembre 2004, n. 8245).

Infatti, in tali ipotesi, il dipendente, in quanto in congedo per infermità, non potrebbe mai ottenere il conseguente compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano godute, in antitesi con il riconoscimento normativo sopra indicato, anticipato, come detto, dal provvedimento di concertazione 20 luglio 1995, riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza), applicabile nel caso di specie, ratione temporis.

5. Nel caso di aspettativa per infermità, è pur vero che diritto al congedo ordinario e compenso sostitutivo non sono le due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, talché al primo in ogni caso si deve sostituire l’altro.

Il primo, infatti, è un diritto incondizionatamente protetto dalla norma costituzionale, salvo che non sia imputabile al dipendente il mancato godimento (art. 36 Cost).

Il secondo spetta nei limiti in cui è normativamente riconosciuto, traducendosi in un onere ulteriore per l’Amministrazione.

Nel caso di specie, tuttavia, si ripete, ai sensi del provvedimento di concertazione 20 luglio 1995, riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza), si devono considerare maturate le ferie anche nel periodo di infermità per malattia, cioè in assenza di attività di servizio, poiché il mancato godimento delle ferie non è imputabile all’interessato e ciò non preclude l’insorgenza del diritto alla percezione dell’emolumento sostitutivo.

6. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto, in quanto infondato.

Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

Definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe indicato, lo respinge.

Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore
Italo Volpe, Consigliere
Francesco Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti Gianpiero Paolo Cirillo





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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

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Per opportuna notizia ai colleghi CC.

Vds. Circolare del CGA - SM - Ufficio Legislazione n. 32/151-2-2003 datata 11/04/2019 ad oggetto: Pianificazione della licenza ordinaria …..

N.B.: da leggere attentamente.
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panorama
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da panorama »

Al Capitolo II della C-14, punto n. 13 dell'attuale pag. 16, così è scritto:

PAGAMENTO SOSTITUTIVO DELLA LICENZA

La licenza ordinaria spettante al personale, anche di qualifica dirigenziale, è obbligatoriamente fruita e non dà luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età (nota 51).

Sono escluse dall’applicazione della presente disposizione le sole fattispecie in cui il mancato utilizzo della licenza ordinaria sia conseguenza di eventi anomali e non prevedibili, ovvero non imputabili alla volontà del personale e/o alla negligente vigilanza dell’Amministrazione, dai quali possa derivare una cessazione del rapporto di servizio (nota 52).

Il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria è consentito anche nei casi di transito nell’impiego civile (nota 53), qualora non sia prevista nell’amministrazione di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita (nota 54).

------------

Nota n. 51 - Articolo 5, comma 8, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge dall’art.1, L. n.135/2012.

Nota n. 52 - Circolare n. MD GMIL1 IV SGR 0093350 in data 28 marzo 2013 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare.

Nota n. 53 - Articolo 930 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 recante “Codice dell’Ordinamento Militare”.

Nota n. 54 - Articolo 26, comma 4 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39.
vito1966
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da vito1966 »

Buona sera avrei un quesito per il collega Panorama..!! scrivo per conto di un collega CC. andato in pensione a Domanda ..in data 04/04/2019...il quesito e per la licenza ordinaria non fruita periodo anno 2018..giorni 24 più i giorni 12 anno 2019, il collega nel mese di feb/2019 , veniva invitato dall'infermeria della Legione per la "visita salute del cuore", dove gli venivano concessi giorni di lic.convalescenza gg.60(sessanta), praticamente dopo tale lic.conv. dopo 4 giorni il collega è andato in pensione..!! detto questo i 36 giorni di lic. ord. che ti ho citato sopra , non ha potuto più aver modo di fruirli..!! adesso può chiedere al CNA la monetizzazione dei giorni non fruiti..??..hai qualche normativa in merito da citare al CNA...perchè sta avendo problemi che non vogliono pagarli la Compagnia gli ha risposto picche sulla richiesta della monetizzazione !! inoltre oltre ai 36 giorni gli spettano anche i riposi non fruiti..? resto in attesa sms Grazie caro amico.
panorama
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da panorama »

Per prima cosa, fagli fare una richiesta scritta da indirizzare al Comando Compagnia per il tramite del comando ove era effettiva, in cui indicherà che i 28 gg. della licenza dell'anno 2018 non è stata fruita a causa di ………… oppure, per motivi di ………. ma che comunque aveva tempo per fruirla nel 2019.
Per i 12 gg. relativi all'anno 2019 specificherà che non li ha potuti fruire giacché inviato a visita medica presso l'infermeria otteneva 60 gg. di convalescenza.
Per detti motivi chiede che i gg. di licenza non potuti fruire rispettivamente 28 gg. riferiti al 2018 e 12 gg. riferiti al 2019, per un totale di gg. 40.
A detti gg. di licenza, in considerazione che Superano 5 settimane - quasi 6 - devono essere aggiunti sicuri 5 gg. di Riposo Settimanale intermedio nella settimana, per un Totale di gg. 45 (40+5), così allo stesso modo per come avviene quando un Militare fruire dei giorni di Licenza Ordinaria. nel contesto del giusto conteggio se sono 5gg. o 6gg., lasciamo che si pronunci l'ufficio competente ed in un secondo tempo il Giudice investito.

Nel caso che successivamente alla richiesta, la Compagnia con lettera scritta dichiara che NULLA compete attribuendo la colpa al collega, non resta altro che scrivere attraverso una PEC direttamente al CNA di Chieti ribadendo ciò che è stato scritto alla Compagnia ed allegando altresì a comprova la 1^ richiesta con relativa risposta della Compagnia, non omettendo di chiedere il nominativo che gestisce il procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii. ed attendere che rispondono ufficialmente.

In caso che il CNA fa il diniego al pagamento che dovrà motivarlo, allora si deve fare ricorso al Tar competente per territorio o ricorso Straordinario al PdR tramite il Consiglio di Stato. La decisione per la scelta è personale.
vito1966
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da vito1966 »

Ok grazie Panorama ! riferisco quello che scrivi ; in seguito ti farò sapere cosa risponderà il CNA !in merito alla questione , ciao Buona serata :D
panorama
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Re: Monetizzazione giorni di licenza non fruiti.

Messaggio da panorama »

Ok, aspettiamo gli aggiornamenti del caso :lol: :lol: :lol:
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