Monetizzazione dei giorni di licenza non fruita

Feed - GUARDIA DI FINANZA

dolomitiko
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 60
Iscritto il: ven dic 04, 2015 11:23 am

Re: Monetizzazione dei giorni di licenza non fruita

Messaggio da dolomitiko »

Certo che sì, vice brigadiere


panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Monetizzazione dei giorni di licenza non fruita

Messaggio da panorama »

Parere interlocutorio del CdS,

1) - licenza ordinaria maturata e non fruita a seguito del transito nei ruoli civili dell’Amministrazione.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE INTERLOCUTORIO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201902961
Numero 02961/2019 e data 29/11/2019 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 23 ottobre 2019


NUMERO AFFARE 02072/2018

OGGETTO:
Ministero dell’economia e delle finanze, Guardia di finanza.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Onofrio V.., nato il ……… a Brindisi, per l’annullamento del provvedimento n. 229699/2017 del Centro informatico amministrativo nazionale della Guardia di Finanza, avente ad oggetto il rigetto del ricorso gerarchico proposto dal ricorrente in merito alla richiesta di monetizzazione dei giorni di licenza ordinaria maturata e non fruita a seguito del transito nei ruoli civili dell’Amministrazione.

LA SEZIONE
Vista la relazione del 19 ottobre 2018, trasmessa con nota del 23 novembre 2018 n. 0348218/2018, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze, Guardia di Finanza, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;

visto il ricorso, datato 5 dicembre 2017;

viste le controdeduzioni del ricorrente in data 22 dicembre 2018 in ordine alla relazione ministeriale;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antimo Prosperi.


Premesso e considerato.

1. Il ricorrente, collocato in congedo per inidoneità fisica dal 19 marzo 2013 e successivamente transitato nel ruolo unico del personale civile del Ministero dell’economia delle finanze a decorrere dal 20 giugno 2016, ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Comandante del Centro informatico amministrativo nazionale della Guardia di Finanza n. 229699/2017 (non versato in atti), di rigetto del ricorso gerarchico dell’interessato volto al riconoscimento della monetizzazione dei giorni di licenza ordinaria maturata e non fruita (85 giorni), di cui 2 relativi all’anno 2010, 37 relativi al 2011, 37 relativi al 2012 e 9 relativi al 2013.

2. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe per violazione di legge e, in particolare, del d.P.R. n. 171/2007, del d.P.R. n. 170/2007 e della legge n. 241/1990, nonché per eccesso di potere per travisamento della situazione di fatto, irragionevolezza, illogicità manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione.

3. L’Amministrazione ha espresso l’avviso che il ricorso sia da respingere.

4. Al riguardo, la Sezione rileva che non risulta versato in atti il provvedimento impugnato n. 229699/2017 del Centro informatico amministrativo nazionale della Guardia di Finanza.

5. Premesso quanto sopra, la Sezione invita il Ministero a far pervenire con sollecitudine il predetto documento.

P.Q.M.

sospende l’adozione del parere e dispone l’incombente istruttorio di cui in motivazione.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antimo Prosperi Roberto Giovagnoli




IL SEGRETARIO
Maria Cristina Manuppelli
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Monetizzazione dei giorni di licenza non fruita

Messaggio da panorama »

L'Amministrazione della GdF perde l'appello presso il CdS

1) - è stato posto in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio il 17 settembre 1996, salvo poi essere congedato per il medesimo motivo con decorrenza 20 maggio 1998. E’ di tutta evidenza, pertanto, che nel periodo di riferimento non ha potuto fruire delle ferie per causa non riconducibile alla sua volontà.
----------------------------------------------------------------------

SENTENZA sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 2, numero provv.: 201904434

Pubblicato il 27/06/2019

N. 04434/2019 REG. PROV. COLL.
N. 03129/2008 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3129 del 2008, proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze -Comando Generale della Guardia di Finanza- in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro
il signor -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II, n. 1866/2007, resa tra le parti, concernente la corresponsione di indennità sostitutiva della licenza ordinaria


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2019 il Consigliere Antonella Manzione e udito per il Ministero dell’economia e delle finanze l’avvocato dello Stato Alessandro Maddalo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la sentenza del 28 febbraio 2007, n. 1866, ha accolto il ricorso proposto dall’attuale parte appellata, già maresciallo aiutante della Guardia di Finanza, per l’annullamento della determinazione con la quale era stata rigettata la sua istanza di corresponsione dell'indennità sostitutiva della licenza ordinaria, non fruita negli anni 1996, 1997 e 1998 in ragione di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Secondo il T.A.R. l'art. 47, comma 7, del d. P.R. n. 395/1995, nel prevedere l’irrinunciabilità del diritto alla licenza ordinaria «non esclude in via assoluta la corresponsione dell’indennità sostitutiva del congedo ordinario non fruito». Essendo tale credito retributivo risalente al 1996, «dalla data di maturazione dello stesso fino al soddisfo è dovuta, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. 23 dicembre 1994, n. 724, la maggior somma fra rivalutazione monetaria e interessi».

2. L’Amministrazione appellante contesta la sentenza del T.A.R. deducendone l’erroneità, con conseguente richiesta di reiezione del ricorso di primo grado, salvo per l’anno 1998, in relazione al quale andrebbe dichiarata l’avvenuta cessazione della materia del contendere, giusta la sopravvenienza della diversa disciplina contrattuale che per il quadriennio 1998-2002 ha riconosciuto la monetizzabilità del congedo non fruito (anche) per infermità (d. P.R. 16 marzo 1999, n. 254).

3. All’udienza pubblica del 28 maggio 2019 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

4. Il Collegio ritiene condivisibili le conclusioni del giudice di prime cure, il che implica la reiezione dell’appello e l’integrale conferma dell’impugnata sentenza.

5. Il Maresciallo aiutante della Guardia di Finanza -OMISSIS-, in servizio presso il Comando Compagnia di Velletri, è stato posto in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio il 17 settembre 1996, salvo poi essere congedato per il medesimo motivo con decorrenza 20 maggio 1998.

E’ di tutta evidenza, pertanto, che nel periodo di riferimento non ha potuto fruire delle ferie per causa non riconducibile alla sua volontà.

6. Il disconoscimento della corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie non fruite, secondo il Ministero dell’economia e delle finanze conseguirebbe alla differente formulazione dell’art. 47 del richiamato d. P.R. n. 395/1995, concernente la disciplina della “licenza ordinaria” del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare ( Arma dei carabinieri e, per quanto qui di interesse, Guardia di finanza), rispetto a quanto sancito dall’art. 14, che regolamenta invece il congedo ordinario del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e, fino ad epoca recente, Corpo Forestale dello Stato): solo la norma da ultimo richiamata, infatti, prevede espressamente il pagamento sostitutivo del congedo ordinario non fruito all’atto della cessazione del rapporto di lavoro qualora «a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio» (comma 14).

7. Il Collegio al riguardo non può non richiamare quanto affermato di recente dalla Sezione in relazione ad identica fattispecie, che ha ravvisato nel provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995, recepito nel richiamato d. P.R. n. 395/1995, un’anticipazione del relativo principio, ancorché poi esplicitato solo nel successivo d. P.R. 16 marzo 1999, n. 254 (art. 55), concernente la successiva tornata contrattuale (Cons. Stato, Sez. II, 15 aprile 2019, n. 2446).

Pur a fronte di un panorama giurisprudenziale eterogeneo al riguardo, esso è da considerarsi peraltro espressivo «di un principio più generale di riconoscimento del diritto alla computabilità, ai fini del calcolo del periodo di licenza ordinaria, dei giorni in cui il dipendente non abbia prestato servizio in quanto collocato in aspettativa per infermità, vale a dire per fatto a lui non imputabile» (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 9 novembre 2004, n. 8245; nonché Sez. VI, 26 maggio 1999, n. 670).

8. In verità, il panorama giurisprudenziale relativo al riconoscimento del compenso sostitutivo delle ferie, ove non godute, si palesa meno denso. La tesi favorevole, cui il Collegio aderisce, sviluppa tuttavia proprio l’opzione ermeneutica che ha portato a considerare “maturabili” le ferie anche nel periodo di infermità per malattia, cioè in assenza di attività di servizio: il fattore comune del loro mancato godimento per causa non imputabile al lavoratore, non può far ritenere preclusa anche l’insorgenza del diritto alla percezione dell’emolumento sostitutivo (cfr. ancora Cons. Stato, Sez. II, n. 2446, cit. supra, nonché Sez. VI, 7 maggio 2001, n. 2520).

9. Seppur con riferimento al più vasto ambito del rapporto di pubblico impiego in generale, decisiva è apparsa, a sostegno del computo del periodo di assenza ai fini della maturazione delle ferie, la considerazione che la ratio del diritto costituzionale al riposo annuale -data dalla necessità di garantire la reintegrazione delle energie psico-fisiche ed il soddisfacimento di esigenze familiari, anche attraverso lo svolgimento di attività culturali, ricreative e ludiche- impone che a tal fine debba farsi riferimento pure ai periodi di assenza dal lavoro per effetto di patologia che, per definizione, non consente il raggiungimento di dette finalità. «Da tale premessa si deve trarre il logico corollario che, quanto meno nel caso in cui la patologia sia di gravità tale da non consentire il soddisfacimento delle esigenze di ristoro e di ricreazione di cui si è detto, le ferie non possano essere concettualmente godute nel corso del periodo di assenza dal lavoro per motivi di malattia» (v. ancora Cons. Stato, n. 670/1999). Quanto detto, rileva la Sezione, non può non valere in relazione alla monetizzabilità del congedo, diversamente inutiliter maturato nei periodi di assenza dal servizio, ove ne consegua la cessazione del rapporto di lavoro.

10. Alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto e conseguentemente deve essere confermata la sentenza di prime cure e corrisposta la richiesta indennità per gli anni 1996 e 1997. Per l’anno 1998, invece, resta ferma l’erogazione eventualmente già avvenuta in attuazione della nota 74746 del 14 marzo 2000.

Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. II, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 1866/2007.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8, del d.lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dell’appellato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Fulvio Rocco, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere, Estensore
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonella Manzione Fabio Taormina





IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Monetizzazione dei giorni di licenza non fruita

Messaggio da panorama »

Il Tar Lazio accoglie il ricorso,

1) - liquidazione dei periodi di licenza ordinaria maturata e non fruita per astensione obbligatoria dal servizio di istituto per malattia, richiesti in data 23.07.2012;

2) - dall’1° agosto 2012, è stato collocato in congedo su sua domanda.

3) - La domanda veniva rigettata ……….- per carenza dei presupposti, atteso che la mancata fruizione non era dipesa da documentate esigenze di servizio, da decesso o da cessazione dal servizio per infermità.

4) - licenza ordinaria maturata per gli anni 2010, 2011 e 2012

Il TAR precisa:

5) - In ordine al quantum, in assenza di specifica contestazione sul punto da parte dell’amministrazione resistente ci si riporta al prospetto agli atti, redatto dal comandante del nucleo di polizia tributaria di vibo valentia in data 9 ottobre 20-OMISSIS- (prot. n. 0324082/12), da cui risulta la spettanza di n. 76 giorni di licenza non fruita.
---------------------------------------------


SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 2T, numero provv.: 202004898 ,

Pubblicato il 11/05/2020

N. 04898/2020 REG. PROV. COLL.
N. 03237/2013 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3237 del 2013, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco De Luca, domiciliato, ex art- 25 c.p.a., in Roma, via Flaminia, 189, presso la Segreteria del Tar;

contro
Ministero dell'economia e delle finanze, Comando generale della Guardia di finanza, Comando regionale della Guardia di finanza Calabria, Comando provinciale della Guardia di finanza di Vibo Valentia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
- della nota prot. -OMISSIS-/-OMISSIS- in data 05.12.2012, notificata in data 11.01.2013, con la quale è stato comunicato che il Comando R.T.L.A. Calabria della Guardia di Finanza non accoglieva l'istanza di liquidazione dei periodi di licenza ordinaria maturata e non fruita per astensione obbligatoria dal servizio di istituto per malattia, richiesti in data 23.07.2012;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze, del Comando generale della Guardia di finanza, del Comando regionale della Guardia di finanza Calabria e del Comando provinciale della Guardia di finanza di Vibo Valentia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2020 la dott.ssa Roberta Cicchese;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente, già in servizio nella Guardia di Finanza, a seguito di diversi provvedimenti è stato ininterrottamente inabile al servizio dal 15 giugno 2011 al 31 agosto 20-OMISSIS- e, dall’1° agosto 2012, è stato collocato in congedo su sua domanda.

In data 23 luglio 20-OMISSIS- il ricorrente presentava istanza di corresponsione della licenza ordinaria maturata per gli anni 2010, 2011 e 2012.

La domanda veniva rigettata in data 5 dicembre 20-OMISSIS- per carenza dei presupposti, atteso che la mancata fruizione non era dipesa da documentate esigenze di servizio, da decesso o da cessazione dal servizio per infermità.

Avverso detto provvedimento, nonché di ogni altro presupposto o conseguente, il ricorrente proponeva il ricorso in esame per ottenere l’annullamento dell’atto e l’accertamento del suo diritto alla liquidazione delle licenza ordinaria maturata e non fruita.

L’impugnazione è fondata sui seguenti motivi di doglianza:

I. Violazione dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall’art. 6 della legge 11 febbraio 2005, n. 15;

II. Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 14, comma 14 del d.P.R. 395/1995 in relazione all’art. 11 del d.P.R. 255/1999 nonché dell’art. 18 del d.P.R. 254/1999. Eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, nonché manifesta illegittimità e illogicità.

In sintesi il ricorrente lamentava l’avvenuta adozione dell’atto in assenza della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e sostiene la spettanza dell’indennità sostitutiva anche nei casi in cui il mancato godimento della licenza ordinaria dipenda da ragioni esterne alla volontà del dipendente, ancorché diverse dalle esigenze di servizio.

Si costituiva l’amministrazione intimata, che eccepiva l’incompetenza territoriale del Tar adito e rappresentava, in ogni caso, l’infondatezza dello stesso.

A tal fine, ribadiva la piena legittimità dell’operato dell’amministrazione e rappresentava come il collocamento in congedo a domanda non fosse equiparabile alle ipotesi che consentono la monetizzazione delle ferie non godute, ravvisabile, nei soli casi di mancata fruizione per esigenze di servizio per decesso o per cessazione dal servizio per infermità, come confermato dalla giurisprudenza e dalle circolare del Ministero della difesa del 28 febbraio 2011.

Alla camera di consiglio del 26 aprile 2013 l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento è stata respinta.

All’udienza del 28 aprile 2020, che si è svolta ai sensi dell’art.84 comma 5, del D.L.n.18 del 17 marzo 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente occorre rilevare come l’intervenuta adozione dell’ordinanza cautelare preclude una nuova valutazione dell’eccezione di incompetenza territoriale (cfr., ex multis, Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, sez. giurisd., 21 giugno 2016, n.182).

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

Ai sensi dell’art. 36 della Costituzione, recepito dall’art. 2109 c.c., il lavoratore ha diritto a godere di un periodo annuale di ferie retribuite, per reintegrare le energie psicofisiche spese nell’espletamento della prestazione lavorativa.

Si tratta di un diritto irrinunciabile e dunque, in linea generale, non monetizzabile.

In attuazione di tale principio, infatti, l’art. 47 co. 7 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 dispone che “la licenza ordinaria è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile”. L’art. 55 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 prevede altresì, al comma 1, che: “La disciplina dell'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica p. 395 del 1995 è estesa al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.” e, al successivo comma 2, che: “al pagamento sostitutivo, oltre che nei casi previsti dal comma 1, si procede anche quando la licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o per cessazione dal servizio per infermità”. Da ultimo è intervenuto l’art. 5 co. 8 del d.l. 6 luglio 20-OMISSIS- n. 95, convertito in legge 7 agosto 20-OMISSIS- n. 135, il quale ha ribadito il divieto assoluto di monetizzazione delle ferie, dei riposi e dei permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale delle P.A., da applicarsi anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite d’età.

Il descritto quadro normativo, con riferimento alla spettanza del compenso sostitutivo della licenza in ipotesi di cessazione dal servizio, è stato effettivamente interpretato da una parte della giurisprudenza più risalente, come richiama l’amministrazione resistente, nel senso che “il diritto al compenso sostitutivo … implica comunque una situazione oggettiva di impossibilità di fruire in altro periodo delle ferie” nel mentre “dirimente in senso ostativo all'accoglimento della domanda del compenso sostitutivo si rivela … il fatto che il richiedente sia stato collocato in quiescenza a domanda, costituendo … la sua libera scelta la causa prima dell'interruzione del rapporto di impiego, scelta che ha impedito all'Amministrazione di consentirgli di fruire in altro periodo delle ferie residue” (TAR Sicilia Catania, Sez. III, 25 maggio2016 n. 1399; nello stesso senso TAR Puglia Lecce, Sez. II, 21 maggio 2018 n. 847).

In tempi più recenti, tuttavia, si è registrata un’evoluzione giurisprudenziale, alla quale il Collegio ritiene di aderire, anche alla luce degli interventi della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

In particolare, la Corte costituzionale, con sentenza n. 95/2016, ha rilevato che:

- la prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono nell’escludere dall’àmbito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro; questa interpretazione si colloca, peraltro, nel solco tracciato dalle pronunce della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, che riconoscono al lavoratore il diritto di beneficiare di un’indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti una previsione negoziale esplicita che consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di “monetizzare” le ferie; così correttamente interpretata, la disciplina impugnata non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla Carta fondamentale, dalle fonti internazionali e da quelle europee;

- il diritto alle ferie, riconosciuto a ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta, mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell’ottica di un equilibrato «contemperamento delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore»; la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha rafforzato i connotati di questo diritto fondamentale del lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile, in quanto finalizzato a «una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute»;

- la garanzia di un effettivo godimento delle ferie traspare, secondo prospettive convergenti, dalla giurisprudenza costituzionale e da quella europea; tale diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;

- non si può ritenere, pertanto, che una normativa settoriale, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della “monetizzazione”, si ponga in antitesi con princípi ormai radicati nell’esperienza giuridica italiana ed europea.

In sostanza, la Corte – con una sentenza interpretativa di rigetto – ha ritenuto che il divieto di monetizzazione non può trovare applicazione ove il godimento delle ferie sia stato impedito da uno stato di malattia o da altra causa oggettivamente non imputabile al lavoratore.

In tal modo è stato riconosciuto al lavoratore il diritto di beneficiare di un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando la normativa settoriale formuli esplicitamente un divieto in tal senso, in questo modo garantendo il diritto alle ferie, come riconosciuto dalla Costituzione e dalle più importanti fonti internazionali ed europee.

A livello comunitario, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in ordine all'interpretazione della Direttiva n. 2003/88/CE e al suo recepimento da parte degli Ordinamenti interni, ha rilevato come il legislatore comunitario, nel prevedere comunque l'erogazione dell'indennità dovuta per ferie non godute alla cessazione del rapporto lavorativo, abbia considerato del tutto irrilevante il motivo per cui il rapporto di lavoro si sia risolto (Sentenza C-341-15 del 20/7/2016).

In conformità ai riportati principi di diritto, la più recente giurisprudenza di merito ha ritenuto che nel caso in cui il “rapporto di lavoro è cessato a causa della domanda di pensionamento, al lavoratore spetta la relativa indennità per ferie annuali non godute. Ciò perché le ferie sono state maturate ma il lavoratore, per via del collocamento in pensione, non è stato in grado di usufruirne in misura piena prima della fine del rapporto”, con la precisazione che non “può riversarsi sull'interessato l'onere di chiedere la postergazione del già decretato stato di quiescenza. Semmai … avrebbe dovuto essere la stessa Amministrazione a prorogare d'ufficio la decorrenza del collocamento in quiescenza, per consentire al ricorrente di godere del congedo ordinario quale diritto inviolabile del lavoratore” (Tar Calabria Catanzaro, 3 marzo 2020, n. 511, Tar Bologna, Sez. I, 13 giugno 2019 n. 535, Tar Sicilia, Palermo, Sez. I, 28 agosto 2018 n. 1850).

Più di recente, il Consiglio di Stato (Sez. I, parere n.154 del 20 gennaio 2020) ha anzitutto rilevato che “la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di lavoro, non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro”. Sempre nel medesimo parere è stato osservato che “alla luce dell’evoluzione del quadro interpretativo sopra delineato e, in particolare, dell’orientamento del giudice eurounitario, questa Sezione, con il recente parere n. 86/2018, ha ritenuto che il diritto al congedo ordinario maturato nel periodo di aspettativa per infermità include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ancorché il dipendente sia cessato dal servizio “a domanda”. Questa interpretazione è stata ribadita con il parere di questa Sezione n. 2424/2018. Tale è anche l’orientamento dei Tribunali amministrativi regionali (TAR Sicilia-Palermo n. 1850/2018; TAR Puglia-Lecce n. 431/2018; TAR Calabria- Reggio Calabria n. 264/2018; TAR Emilia-Romagna, Bologna n. 535/2019; TAR Molise n. 3/2020).”

Da quanto sopra scaturiscono i presupposti per l’accoglimento del ricorso, con riferimento all’an della spettanza.

In ordine al quantum, in assenza di specifica contestazione sul punto da parte dell’amministrazione resistente ci si riporta al prospetto agli atti, redatto dal comandante del nucleo di polizia tributaria di vibo valentia in data 9 ottobre 20-OMISSIS- (prot. n. 0324082/12), da cui risulta la spettanza di n. 76 giorni di licenza non fruita.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto così dispone:

- annulla il provvedimento impugnato;

- accerta il diritto del ricorrente al compenso sostitutivo per come indicato in motivazione;

- condanna l’amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall’art. 84 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore
Francesca Mariani, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberta Cicchese Pietro Morabito





IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Monetizzazione dei giorni di licenza non fruita

Messaggio da panorama »

Il CdS con il proprio Parere da ragione al Finanziere.

1) - richiesta di monetizzazione dei giorni di licenza ordinaria maturata e non fruita a seguito del transito nei ruoli civili dell’Amministrazione.

2) - licenza ordinaria maturata e non fruita (85 giorni), di cui 2 relativi all’anno 2010, 37 relativi al 2011, 37 relativi al 2012 e 9 relativi al 2013.

3) - il Centro informatico amministrativo nazionale della Guardia di Finanza, con la nota di preavviso di rigetto dell’istanza del 20 febbraio 2017, aveva comunicato che “per quanto attiene alla monetizzazione dei giorni di ferie non fruite […] nel caso in cui si opti per il transito agli impieghi civili […] il diritto al pagamento sostitutivo delle ferie sorge […] presso l’Amministrazione di destinazione”.

4) - Conseguentemente l’interessato, dopo aver formulato osservazioni avverso tale tesi, ha interpellato Ministero dell’economia delle finanze, il quale con nota n. 60998/2017 ha escluso la possibilità di fruire presso il Ministero i giorni di licenza maturate presso la Guardia di Finanza, chiarendo che l’istanza va indirizzata all’ex reparto di appartenenza.

Il CdS precisa (ecco alcuni brani):

5) - La Sezione, preliminarmente, ritiene utile richiamare i principi in materia (cfr., Cons. Stato, Sez. I, n. 00154/2020 del 20 gennaio 2020).

6) - Premesso quanto sopra sul piano generale, tali principi appaiono applicabile anche al caso di specie in cui il ricorrente è stato “collocato in congedo “per inidoneità fisica dal 19 marzo 2013 e successivamente transitato nel ruolo unico del personale civile del Ministero dell’Economia e delle Finanze a decorrere dal 20 giugno 2016” ( cfr. relazione ministeriale, pag. 1); per una ragione, pertanto, non riconducibile alla volontà del dipendente ma oggettivamente connessa al rapporto di servizio.

7) - In proposito, appare invece convincente la citata l’indicazione espressa sia dal Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del MEF con nota del 9 maggio 2017 che dal Segretariato generale della difesa con nota del 3 luglio 2017, secondo cui nei casi della specie l’istanza di monetizzazione dei giorni di licenza ordinaria non fruita vaindirizzata all’ex reparto di appartenenza dell’interessatoe il relativo oneresarà a carico dell’Amministrazione militare”.

8) - Conseguentemente, risultano fondate le doglianze dedotte dal ricorrente e, in particolare, quelle relative alla violazione dell’art. 29, comma 4, del d.P.R. n. 170/2007 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Monetizzazione dei giorni di licenza non fruita

Messaggio da panorama »

CdS rigetta appello dell'Amministrazione della GdF confermando quella TAR nei confronti del Finanziere.

Il ricorrente a suo tempo aveva fatto domanda di congedo, poi a causa di un infortunio in servizio era in convalescenza fino ad arriva alla data del pensionamento.

Il CdS con la sentenza dichiara:

1) - Lo stesso Consiglio di Stato, Sezione I, con il parere 20 gennaio 2020, n. 154, reso su un ricorso straordinario intentato da un pubblico dipendente non contrattualizzato, ha confermato che la computabilità delle ferie non godute ai fini della loro monetizzazione è possibile nel caso in cui il dipendente non abbia potuto prestare servizio in quanto collocato in congedo straordinario, rilevando che il diritto a un effettivo godimento delle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore.

2) - Il parere si è basato sulla sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 95-2016 relativa all’art. 5, comma 8, L. n. 135-2012 e della sentenza della Corte di Giustizia UE 20 luglio 2016 (causa C-341-2015) e dal proprio precedente parere n. 86-2018, che hanno concluso come il diritto all’indennità per le ferie non godute spetti ad ogni lavoratore che non sia stato messo in condizione di usufruirne prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, a prescindere dal motivo per cui lo stesso sia cessato, e quindi anche se a domanda del lavoratore.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Monetizzazione dei giorni di licenza non fruita

Messaggio da panorama »

Il Tar Lazio Accoglie il ricorso del collega della GdF, riformato e transitato dal 1 giugno 2015 nelle aree funzionali del personale civile del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

- Ha avanzato all’Amministrazione di destinazione (Commissione Tributaria Provinciale di -OMISSIS-) istanza al fine di essere autorizzato a poter godere dei giorni di ferie maturati e non fruiti presso l’Amministrazione di provenienza in quanto in convalescenza e aspettativa per motivi di salute;

- quest’ultima, con provvedimento, ha negato la fruizione dei giorni di ferie maturati presso le Amministrazioni di provenienza (“rimane esclusa la possibilità di fruire presso lo scrivente Ufficio dei giorni di licenza maturati presso il Reparto di appartenenza”);

- A seguito di cui ha avanzato, istanza al Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza (Ente di provenienza) finalizzata al riconoscimento dell’indennità sostitutiva per la licenza ordinaria maturata e non fruita relativa agli anni 2013, 2014 e 2015

- con nota, quest’ultima Amministrazione ha comunicato all’interessato i seguenti motivi ostativi alla richiesta monetizzazione: “per quanto attiene alla monetizzazione dei giorni di ferie non fruite nel periodo antecedente il collocamento in congedo per motivi di salute, nel caso in cui si opti per il transito agli impieghi civili, il Comando Generale – VI reparto – Affari Generali e Legislativi – Ufficio Trattamento Economico ha chiarito che il diritto al pagamento sostitutivo delle ferie sorge all’atto del diniego – rectius, della verifica dell’insussistenza di previsioni che consentano la fruizione della licenza/ferie – presso l’Amministrazione di destinazione, e che quindi ogni pretesa rivolta a ottenere il pagamento sostitutivo non può che essere indirizzata a quest’ultima Amministrazione”;

- con nota, il Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza ha comunicato il provvedimento con il quale l’istanza di liquidazione della licenza ordinaria presentata dal ricorrente è stata definitivamente respinta.

Il Tar precisa:

- ricorre, inoltre, la condizione richiesta dal menzionato art. 29, comma 4, d.P.R. n. 170/2007, ossia l’impossibilità di fruire delle ferie già maturate in precedenza presso l’Amministrazione di destinazione: infatti, come sopra detto, la Commissione Tributaria ha rigettato la richiesta avanzata dal ricorrente al fine di poter fruire delle ferie maturate e non godute presso il Corpo prima del suo congedo, escludendo la possibilità di godere nel nuovo impiego delle ferie maturate presso altra amministrazione.

1) - Alla luce di tali elementi va, dunque, accertato il diritto dell’interessato alla remunerazione del congedo non fruito per gli anni 2013, 2014 e 2015 (per un totale di giorni 45), posto che, per un verso, siffatta mancata fruizione non ha trovato fondamento in fatto volontario ascrivibile all’interessato e, per l’altro, l’Amministrazione di destinazione ha negato la fruizione della suddetta licenza maturata e non fruita.

2) - L’onere di provvedere alla monetizzazione di che trattasi, nonché alla conseguente liquidazione delle somme spettanti va posto a carico dell’Amministrazione di provenienza, come si ricava dalle citate disposizioni del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 (cft. TAR 5218/2023 cit.).

N.B.: Leggete poi tutto il resto direttamente dall'allegato PDF.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Rispondi