monetizzazione congedo ordinario

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roberto3038

monetizzazione congedo ordinario

Messaggio da roberto3038 »

Salve sono un ex Sovr.te di Polizia Penitenziaria, nel a dicembre del 2011 sono andato in pensione per riforma assoluta, ho fatto l'istanza per il pagamento del congedo non fruito ( 144 giorni), e non si sa ancora come deve andare a finire, dal Provveditorato mi dicono che aspettano direttive da Roma. Qualcuno ha qualche notizia in merito.


franco 3382
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Re: monetizzazione congedo ordinario

Messaggio da franco 3382 »

Aspettare direttive da Roma.Ma i signori provveditori
cosa fanno? Caro Sovr.te,le direttive ci sono.Il problema è
che cercano cavilli per non pagare.Ad esempio:Avevi fatto
sempre le richieste delle ferie? Puoi dimostrarlo? L'avevi
protocollate? Ti auguro di si! Questo è uno dei motivi per
non pagarti. In bocca al lupo e saluti a tutti.
gino59
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Re: monetizzazione congedo ordinario

Messaggio da gino59 »

franco 3382 ha scritto:Aspettare direttive da Roma.Ma i signori provveditori
cosa fanno? Caro Sovr.te,le direttive ci sono.Il problema è
che cercano cavilli per non pagare.Ad esempio:Avevi fatto
sempre le richieste delle ferie? Puoi dimostrarlo? L'avevi
protocollate? Ti auguro di si! Questo è uno dei motivi per
non pagarti. In bocca al lupo e saluti a tutti.




:arrow: :evil: :twisted: Il lupo perde il pelo, ma non il vizio.... :!: :!: :!:


:arrow: Ciaoooooooooo :arrow: Franco3382 :arrow: come va'...... :?: :?: :?:
franco 3382
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Re: monetizzazione congedo ordinario

Messaggio da franco 3382 »

Ciao Gino.Va tutto bene,grazie!
Quando scrivo saluti a tutti,il pensiero,è
rivolto in primis a Te,a Lory,a Leo e tutti
gli altri. Ciao e saluti a chi sai tu.
gino59
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Re: monetizzazione congedo ordinario

Messaggio da gino59 »

franco 3382 ha scritto:Ciao Gino.Va tutto bene,grazie!
Quando scrivo saluti a tutti,il pensiero,è
rivolto in primis a Te,a Lory,a Leo e tutti
gli altri. Ciao e saluti a chi sai tu.



:arrow: Lei, :) :D :mrgreen: :arrow: ci osserva.- :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
franco 3382
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Re: monetizzazione congedo ordinario

Messaggio da franco 3382 »

E fà bene! Visto che fai il biricchino.
Ciao.
lory61
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Re: monetizzazione congedo ordinario

Messaggio da lory61 »

franco 3382 ha scritto:Ciao Gino.Va tutto bene,grazie!
Quando scrivo saluti a tutti,il pensiero,è
rivolto in primis a Te,a Lory,a Leo e tutti
gli altri. Ciao e saluti a chi sai tu.
Io li ricambio con molto piacere, sei molto gentile!!!!!! :)
Saluti
Albertino64
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Re: monetizzazione congedo ordinario

Messaggio da Albertino64 »

:x Sono anch'io un ex Sovr. riformato il 14 dicembre 2011, per infermità circa un mese fà ho intrapreso delle vie legali in quanto non ho avuto notizie sui miei 88 gg. di congedo ordinario. ciao
panorama
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Re: monetizzazione congedo ordinario

Messaggio da panorama »

Per i colleghi della PolPen ( - Occhio se avete ferie prima di andare in aspettativa prolungata poiché rischiate di perdervi il pagamento di tutti i giorni arretrati di ferie, come nel caso di specie. Se volete cautelarvi, invece, dovete chiedere tutti i giorni residui di congedo lasciando che sia la vostra Amm.ne a scrivervi ( nero su bianco ) che per esigenze di servizio e di organico non è possibile usufruirle. In tal caso se avete poi voglia di mettervi in aspettativa prolungata con possibilità di riforma, allora è un altro paio di mani )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

corresponsione del trattamento economico sostitutivo del congedo ordinario maturato e non fruito, pari a giorni 45 (N.B.: - tutte pagate dall'Amm.ne)

1) - Il ricorrente è un ex assistente del -OMISSIS- che, prima della cessazione dal servizio (è stato dispensato per -OMISSIS-), aveva chiesto la monetizzazione del periodo di congedo ordinario maturato e non fruito.

2) - L’istanza comprendeva sia le ferie non godute durante il prolungato periodo di malattia che aveva preceduto il collocamento a riposo sia le giornate di congedo maturate prima di tale periodo.

N.B: il punto 2 sopra indicato è stato quello penalizzante per il collega.

Per completezza leggete "attentamente" qui sotto.
---------------------------------------------------------------------------------

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale ... del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. A. F., domiciliato ex lege presso la segreteria del T.A.R. Liguria in Genova, via dei Mille, 9;

contro
Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;

per l'annullamento
del decreto del Ministero della giustizia, -OMISSIS-, Provveditorato regionale per la Liguria, Ufficio dell’organizzazione, delle relazioni, del personale e della formazione, Sezione del personale di polizia penitenziaria prot. n. XXX – Sgr del 15/3/2013, notificato al ricorrente in data 19/3/2013, con il quale veniva decretata “-OMISSIS-

FATTO
Il ricorrente è un ex assistente del -OMISSIS- che, prima della cessazione dal servizio (è stato dispensato per -OMISSIS-), aveva chiesto la monetizzazione del periodo di congedo ordinario maturato e non fruito.

L’istanza comprendeva sia le ferie non godute durante il prolungato periodo di malattia che aveva preceduto il collocamento a riposo sia le giornate di congedo maturate prima di tale periodo.

Per quanto concerne le giornate di congedo ordinario maturate in precedenza, l’Amministrazione ha ritenuto che non sussistesse alcuna delle circostanze atte a consentirne la monetizzazione, non risultando, in particolare, che la mancata fruizione delle ferie fosse imputabile a documentate esigenze di servizio.

Con ricorso giurisdizionale notificato il 14 maggio 2013 e depositato il 7 giugno 2013, l’interessato ha impugnato il provvedimento su indicato, nella parte in cui nega il pagamento del compenso sostitutivo delle giornate di congedo ordinario maturate prima del periodo di assenza per infermità, e chiede che venga accertato il suo diritto a conseguire la monetizzazione delle ferie in questione.

OMISSIS

Il nuovo provvedimento conferma il diniego di monetizzazione delle ferie maturate prima del periodo di malattia, non risultando che fossero stati adottati provvedimenti di rigetto o differimento delle richieste di congedo ordinario presentate dal dipendente.

OMISSIS

DIRITTO
1) Si controverte in ordine alla sussistenza del diritto del ricorrente, ex assistente del -OMISSIS- dispensato dal servizio per infermità, di conseguire la monetizzazione delle ferie non godute, con specifico riferimento alle giornate di congedo ordinario maturate alla data di collocamento in aspettativa per motivi di salute.

L’Amministrazione di appartenenza, infatti, ha provveduto alla liquidazione del compenso spettante per le sole ferie maturate durante il periodo di aspettativa (45 giorni), ritenendo che i precedenti giorni di congedo non potessero essere fatti oggetto di monetizzazione in quanto la mancata fruizione dei medesimi non era stata determinata da documentate esigenze di servizio.

Come si evince dalla documentazione in atti, si tratta di complessive 69 giornate di congedo ordinario maturate dal ricorrente prima del 13 dicembre 2011, data di collocamento in aspettativa.

2) La difesa erariale eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse in quanto, al momento della notifica dell’atto introduttivo del giudizio, il provvedimento impugnato non poteva ancora considerarsi efficace, non avendo ricevuto il visto della Ragioneria dello Stato che completa la fase di controllo preventivo.

L’eccezione va disattesa, poiché la posizione giuridica del lavoratore subordinato pubblico che aspira a conseguire il pagamento delle ferie maturate e non godute ha consistenza di diritto soggettivo perfetto, direttamente discendente dalle disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali che regolano il rapporto di lavoro, e comporta un accertamento giudiziale che può prescindere, in conseguenza, dall’impugnazione di atti specifici.

3) Nel merito, la pretesa di parte ricorrente è destituita di giuridico fondamento.

La materia cui afferisce la pretesa azionata in giudizio è pacificamente governata dal principio secondo cui l’omessa fruizione del congedo ordinario è compensabile con un’indennità sostituiva qualora l’interessato dimostri che il mancato godimento dei periodi di riposo sia incolpevole, ossia non dipendente dalla volontà del lavoratore.

Per quanto concerne il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, tale principio è stato recepito dall’art. 18, comma 1, del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, che consente il pagamento sostitutivo del congedo ordinario “quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”.

A tali ipotesi, va aggiunta quella prevista dall’art. 14, comma 14, del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, che prevede il pagamento sostitutivo delle ferie qualora, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, “il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio”.

Ha precisato la giurisprudenza amministrativa, con riguardo a quest’ultima ipotesi, che la mancata fruizione del congedo ordinario deve ritenersi, in mancanza di prova certa circa la sussistenza di una causa non imputabile al lavoratore, conseguenza di una scelta dell’interessato che impedisce il riconoscimento della sostituzione con la relativa indennità (cfr., fra le ultime, Cons. Stato, sez. III, 12 febbraio 2013, n. 838).

Non è sufficiente, cioè, che il lavoratore alleghi di non aver potuto fruire dei periodi di congedo, richiedendosi invece che, in assenza di altra causa esonerativa dall’effettività del servizio, egli comprovi di aver regolarmente richiesto di fruire dei periodi di riposo nei tempi previsti e di aver ricevuto conseguenti dinieghi motivati con riferimento ad esigenze di servizio.

Nel presente giudizio, l’interessato non ha neppure provato di aver formulato tempestive istanze per godere dei giorni di congedo maturati durante il periodo di servizio effettivo e, tantomeno, risulta che l’Amministrazione di appartenenza si fosse in alcun modo opposta alla fruizione dei periodi di riposo già maturati.

Anzi, l’Amministrazione dimostra di aver diramato puntuali avvisi al personale dipendente ai fini della puntuale programmazione dei periodi di ferie, inviti che, tuttavia, non erano stati ottemperati dall’odierno ricorrente, come comprova anche la dichiarazione di un superiore gerarchico (cfr. doc. n. 10 Avvocatura).

La mancata fruizione delle ferie pregresse costituiva, in definitiva, il risultato di una scelta consapevole del ricorrente che preclude ex se il riconoscimento del diritto alla percezione del compenso sostitutivo.

4) Le ulteriori censure intese a dimostrare l’illegittimità dei provvedimenti impugnati sono palesemente prive di pregio giuridico.

La motivazione del diniego può essere desunta con sufficiente chiarezza, infatti, dal tenore letterale dei provvedimenti medesimi, fermo restando che il vizio cagionato dall’eventuale inadeguatezza del supporto motivazionale non varrebbe comunque, giusta il carattere vincolato delle decisioni in esame, a consentirne la caducazione in sede giurisdizionale.

La correttezza della soluzione applicata nel caso di specie, in materia connotata da ambiti di apprezzamento vincolato, rende inammissibile, infine, la censura fondata sulla pretesa disparità di trattamento rispetto a casi analoghi.

5) Per tali ragioni, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Considerando la natura della controversia, le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti costituite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno ... gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Paolo Peruggia, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il ...../.../2014
panorama
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Re: monetizzazione congedo ordinario

Messaggio da panorama »

Penso che il collega andrà in Appello per fare chiarezza.
panorama
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Re: monetizzazione congedo ordinario

Messaggio da panorama »

SENTENZA ,sede di PERUGIA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500231, - Public 2015-06-01 -


N. 00231/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00281/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 281 del 2013, proposto da:
A. B., rappresentato e difeso dall'avv. Pier Paolo Davalli, con domicilio eletto presso Pier Paolo Davalli, in Perugia, via C. Caporali, 39;

contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;

Ministero della Giustizia - Provveditorato Regionale per l’Umbria Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;

per l'accertamento
- del diritto del ricorrente al compenso straordinario e alla relativa indennità per l’attività lavorativa prestata oltre il normale orario di lavoro;

ove necessario, per l’annullamento:
- della nota dell’8 giugno 2012 del Provveditorato Regionale per l’Umbria Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;

e per la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di 1.842,76 euro o di quella ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, rivalutazione monetaria e refusione delle spese di procedura.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2015 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Espone l’odierno ricorrente, dipendente del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria presso il Ministero della Giustizia, di essere stato dichiarato in data 18 ottobre 2011 permanentemente inidoneo al servizio per motivi di salute e pertanto posto in congedo.

Dovendo alla data del pensionamento ancora fruire di vari giorni di congedo ordinario e di 23 giornate di riposo, il 28 ottobre 2011 ha richiesto all’Amministrazione di appartenenza la relativa monetizzazione.

Con nota dell’8 giugno 2012 il Provveditorato Regionale per l’Umbria Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha negato il pagamento delle sole 23 giornate di lavoro prestate nelle giornate di riposo, ritenendolo “non consentito dalla vigente normativa”.

Il ricorrente chiede, pertanto, l’accertamento del proprio diritto alla monetizzazione di tale giornate di riposo non fruite per causa a lui non imputabile - comprensive di lavoro straordinario più indennizzo di cui all’art. 10 c. 3 d.P.R. 170/2007 - unitamente alla conseguente condanna dell’Amministrazione e all’annullamento, ove necessario, della suesposta nota del Provveditorato Regionale per l’Umbria Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

A sostegno del ricorso lamenta, in sintesi, la violazione degli artt. 11 c. 5 della legge 395/1990 e 10 c. 3 del d.P.R. 170 del 2007 nella parte in cui non gli è stato consentito né il recupero del riposo non fruito né della corresponsione dell’indennità pari ad 8 euro giornalieri, con conseguente diritto a percepire oltre alla suddetta indennità anche la retribuzione maggiorata per il lavoro straordinario prestato, per una somma pari a complessivi 1.842,76 euro di cui 1.658,76 euro come compenso per lavoro straordinario ex art. 3 c. 6 del d.P.R. 301/2004 e di 184 euro a titolo di indennità.

Si è costituito il Ministero della Giustizia, chiedendo il rigetto del gravame, stante l’infondatezza di tutte le censure ex adverso dedotte, depositando documentazione.

Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del giorno 29 aprile 2015, nella quale la causa è passata in decisione.

DIRITTO

2. E’ materia del contendere l’accertamento del diritto del ricorrente, dipendente del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria presso il Ministero della Giustizia, alla monetizzazione di 23 giornate di riposo non fruite per sopravvenuta inabilità assoluta, comprensiva di compenso per lavoro straordinario ed indennizzo giornaliero di cui all’art. 10 c. 3, d.P.R. 170/2007.

3. Preliminarmente va affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 134 c. 1 lett. i) cod. proc. amm., essendo il rapporto di lavoro degli appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria tutt’ora rimasto in regime di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3 c. 1, del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (ex multis Cassazione Sez. Un. 24 marzo 2010, n. 6997; T.A.R. Umbria 6 maggio 2014, n. 248).

Irrilevante è l’esame della concorrente domanda di annullamento della nota dell’8 giugno 2012 emanata dall’Amministrazione, trattandosi di atto di natura chiaramente paritetica in relazione alla natura di accertamento di un diritto soggettivo perfetto azionata con il ricorso in epigrafe (ex multis Consiglio di Stato sez. V, 5 marzo 2014, n. 1064).

4. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

4.1. Come riconosciuto di recente dal Consiglio di Stato in fattispecie analoga (sent. sez. IV, 31 gennaio 2012, n. 1342) la prestazione lavorativa effettuata in eccedenza rispetto all’orario settimanale di 36 ore stabilito dal C.C.N.L. di comparto da diritto, oltre alla percezione dell’indennità giornaliera stabilita dall’art. 10 c. 3 del d.P.R. 170/2007, al pagamento del lavoro straordinario.

Il giudice d’appello ha ritenuto evidente che, in base alla disciplina contrattuale di comparto, essendo l'orario settimanale articolato in 36 ore, scatta il diritto alla retribuzione per lavoro straordinario quando il servizio prestato ecceda la base settimanale di 36 ore oltre al diritto a percepire l’indennizzo giornaliero contrattualmente stabilito.

Non ravvisa il Collegio ragioni per non aderire al suesposto orientamento, avendo l’indennizzo di che trattasi natura risarcitoria (ex multis Cass. civ. 26 gennaio 1999, n. 704) ed il pagamento dello straordinario natura retributiva, per la dirimente circostanza della assoluta non imputabilità al dipendente della mancata fruizione delle giornate di riposo contrattualmente previste, come detto dal 2011 in pensionamento per inidoneità assoluta e permanente al servizio.

4.2. Non ritiene nemmeno il Collegio applicabile alla fattispecie per cui è causa il sopravvenuto art. 5 c. 8 del D.L. 6 luglio 2012 n. 96 secondo cui “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.

A prescindere da ogni altra considerazione, anche in punto di costituzionalità, è da escludersi la portata retroattiva della suddetta norma, non desumibile nemmeno implicitamente, dovendosi salvaguardare i rapporti - come quello per cui è causa - compiutamente definiti prima dell’entrata in vigore (6 luglio 2012) secondo i consueti limiti in tema di retroattività della normativa non penale (Corte Costituzionale 10 aprile 2014, n. 92; Consiglio di Stato sez. VI, 23 marzo 2010, n. 1689).

4.3. Va infine evidenziato come la stessa giurisprudenza comunitaria abbia più volte riconosciuto in favore dei lavoratori dipendenti il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute (ex multis Corte di Giustizia Grande sez. 20 gennaio 2009, n. 350/2006) in ipotesi di malattia ed inabilità del servizio, ovvero allorquando la mancata fruizione sia dipesa da causa non imputabile al lavoratore, con un principio di diritto che il Collegio ritiene estensibile anche alla fattispecie, del tutto analoga, della mancata fruizione delle giornate di riposo contrattualmente previste.

5. Per i suesposti motivi il ricorso è fondato e va accolto, con l’effetto di accertare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento dal Ministero della Giustizia, della complessiva somma di 1.842,76 euro quale compenso per lavoro straordinario ed indennità di cui all’art. 10 c. 3 del d.P.R. 170/2007, oltre ad interessi e rivalutazione, con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza, secondo dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:

- accerta il diritto del ricorrente a percepire dal Ministero della Giustizia - Provveditorato Regionale per l’Umbria Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, la complessiva somma di 1.842,76 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come da motivazione;

- condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente della suesposta somma;

- condanna il Ministero della Giustizia alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, in misura di 1.500,00 euro, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Paolo Amovilli, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: monetizzazione congedo ordinario

Messaggio da panorama »

ricorso parzialmente accolto.

Leggete cmq. il tutto.
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SENTENZA ,sede di CATANZARO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201501105, - Public 2015-06-25 -

N. 01105/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00766/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 766 del 2014, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Teresa Parise, domiciliato presso la Segreteria del Tribunale;

contro
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria;

per l’annullamento
del decreto n. 18/2014 del 13 marzo 2014 del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale per la Calabria, di liquidazione in favore del sig. OMISSIS, Assistente Capo della Polizia Penitenziaria, collocato a riposo, del compenso sostitutivo per i giorni 45, 45 e 3 di congedo ordinario, per gli anni 2012, 2013 e 2014, maturati e non fruiti alla data di cessazione dal servizio;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 22 maggio 2015 il Cons. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Il 23 gennaio 2014 il sig. OMISSIS, Assistente Capo della Polizia Penitenziaria, in servizio presso la Casa di Reclusione di OMISSIS, è stato collocato a riposo per infermità.

Egli, con istanza in data 23 gennaio 2014, ha chiesto il pagamento di indennità sostitutiva per il congedo ordinario maturato e non fruito negli anni precedenti al collocamento a riposo.

Con relazione del Comandante di Reparto i giorni di congedo non goduti negli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 sono risultati, nel complesso, 151.

Da prospetto prodotto in giudizio dall’Amministrazione risulta che i giorni di congedo ordinario sono stati 13 nel 2010, 45 nel 2011, 45 nel 2012, 45 nel 2013 e 3 nel 2014.

Con decreto del 13 marzo 2014 il Provveditore Regionale per la Calabria, richiamata la lettera circolare GDAP n. 0075107 del 28.2.2013, che ha recepito i pareri espressi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, di cui alle note n. 0032937 - P.4. 17.1.7.5 del 6.8.2012 e n. 0040033 - P.4. 17.1.7.5 dell’8.10.2012, ha disposto la liquidazione in favore del sig. OMISSIS del compenso sostitutivo per 45 giorni per l’anno 2012, 45 giorni per l’anno 2013 e 3 giorni per l’anno 2014, maturati e non fruiti alla data di cessazione dal servizio. Non ha riconosciuto, quindi, il compenso sostitutivo per gli anni 2010 e 2011, né il compenso per i giorni di riposto di cui alla legge n. 937/77 e per le festività del Santo Patrono, in quanto, qualora non fruite nell’anno di riferimento, non possono essere godute negli anni successivi e non sono monetizzabili.

2. Avverso tale atto ha proposto ricorso il OMISSIS, deducendo la violazione degli artt. 14 e 18 del DPR n. 395/1995, che prevedono il compenso sostitutivo per le ferie maturate e non godute, dell’art. 18 del DPR n. 164/2002 e dell’art. 11 del DPR n. 170/2007, nonché dell’art. 36 Cost., della legge n. 937/1977, dell’art. 18 CCNL 1.

Il ricorrente ha concluso chiedendo l’accertamento della mancata fruizione di congedo ordinario per gli anni 2010 (giorni 13), 2011 (giorni 50), 2012 (giorni 5), 2013 (giorni 5) per un totale di giorni 73, l’annullamento dell’atto impugnato e il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’indennità sostitutiva per detti 73 giorni, con condanna dell’Amministrazione alla liquidazione del compenso sostitutivo, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale da determinarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e onorari.

Si è costituito il Ministero della Giustizia, con produzione di relazione del Provveditorato Generale della Calabria e di documenti.

Alla pubblica udienza del 22 maggio 2015, sentiti i difensori delle parti, come da verbale di udienza, la causa è stata assegnata in decisione.

3. Risulta da quanto sopra specificato che il Provveditore Regionale ha riconosciuto il compenso sostitutivo per i giorni di congedo ordinario non goduti negli anni 2012, 2013 e 2014.

L’Amministrazione ha, innanzi tutto, negato il compenso sostitutivo per i giorni di riposo previsti dalla legge n. 937/1977 e per le festività del Santo Patrono, che non possono essere goduti negli anni successivi a quelli di riferimento e non sono monetizzabili.

Il ricorrente pretende l’attribuzione del compenso sostitutivo per i giorni di riposo e festività del Santo Patrono (5 giorni del 2011, oltre i 45 giorni di congedo ordinario; 5 giorni del 2012 e 5 giorni nel 2013).

La statuizione dell’Amministrazione appare esente da censure, in quanto, in effetti, non è prevista da alcuna norma la possibilità di godere dei riposi di cui si tratta e delle festività del Santo Patrono in anni diversi da quelli cui si riferiscono, né è previsto alcun compenso sostitutivo per la mancata fruizione.
Sotto questo aspetto, pertanto, la pretesa del ricorrente è infondata.

Quanto al compenso sostitutivo per i giorni di congedo ordinario non goduti, il provvedimento si limita ad un anodino richiamo ad una circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (n. 0075107 del 28.2.2013), ma non illustra le ragioni per le quali il riconoscimento dell’indennità sostituiva si è avuta solo per quegli anni e non per gli anni 2010 e 2011. Si apprende, però, dalla relazione prodotta in giudizio che la liquidazione per gli anni 2012, 2013 e 2014 è stata disposta ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 254/1999, per il quale “Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall’articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”. Ciò in quanto il dipendente era stato collocato in aspettativa per infermità a partire dal 9.2.2013. Sempre dalla relazione risulta che l’Amministrazione ha ritenuto che l’interessato sia decaduto dal diritto di fruire i giorni di congedo ordinario per gli anni 2010 e 2011. Ciò a norma dell’artt. 1 del DPR n. 170/2007 (Recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007), che ha stabilito che “Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell’anno, la parte residua deve essere fruita entro l’anno successivo.

Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro l’anno successivo a quello di spettanza”.

L’interpretazione dell’Amministrazione non è condivisibile.

Va rilevato, innanzi tutto, che non è contestato che la mancata fruizione del congedo ordinario negli anni 2010 e 2011 non è dipesa dalla volontà del dipendente, ma piuttosto da esigenze di servizio, che hanno imposto un diniego alla fruizione delle stesse nel corso dell’ano di riferimento.

È noto che la fruizione delle ferie annuali da parte del pubblico dipendente è oggetto di un diritto indisponibile e irrinunciabile, che trova la sua base nell’art. 32 Cost.

Da tale carattere di indisponibilità e irrinunciabilità discende il diritto al compenso sostitutivo, ogni qual volta la fruibilità del congedo stesso sia oggettivamente esclusa per causa indipendente dalla volontà del lavoratore o per fatto specifico della P.A. datrice di lavoro (in materia Tar Sardegna 13 febbraio 2013 n. 116; Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 3 maggio 2011 n. 598; Cons. St., sez. IV, 24 febbraio 2009 n. 1084).

Va rilevato che l’art. 14 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, di recepimento dell'accordo sindacale 20 luglio 1995 (riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, vale a dire Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), ha previsto la monetizzazione delle ferie maturate e non godute e, al comma 14, ha disposto che si può ammettere il pagamento del congedo ordinario non fruito nella sola ipotesi che, all’atto della cessazione dal servizio, il congedo non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio.

Né, in contrario, può essere invocata la menzionata previsione del DPR n. 170/2007 che, oltre a non essere una norma di rango primario, non prevede alcuna ipotesi di decadenza del diritto al compenso sostitutivo, ma impone la fruizione del congedo entro l’anno successivo, proprio al fine di evitare la c.d. monetizzazione, altrimenti dovuta. Sarà, quindi, onere dell’amministrazione fare in modo che la fruizione avvenga entro l’anno successivo, collocando in congedo il dipendente, anche d’ufficio (così, Tar Sardegna 13 febbraio 2013 n. 116 cit.). In caso contrario andrà ammesso il compenso sostitutivo.

Quanto sopra, perlomeno, fino a quando la c.d. monetizzazione non sia esclusa da norma posta da una fonte primaria, vale a dire da una legge o altra fonte equiparata, per insopprimibili esigenze di finanza pubblica, come avvenuto con l’art. 5, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, non applicabile alla fattispecie, in quanto la relativa norma è entrata in vigore successivamente agli anni 2010 e 2011.

Parte ricorrente avanza anche una domanda di risarcimento dei danni, ma essa è formulata in modo del tutto generico, non essendo indicati i pregiudizi di cui è chiesto ristoro. Essa, pertanto, deve essere rigettata.

4. In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato, nella parte in cui è stato negato il compenso sostitutivo per i giorni di congedo ordinario non fruito negli anni 2010 e 2011, e condanna dell’Amministrazione al pagamento del compenso sostitutivo per i giorni di congedo ordinario non fruiti negli anni 2010 e 2011. Deve, invece, essere rigettato nella parte in cui è chiesta la condanna al pagamento del compenso sostitutivo per i giorni di riposo previsti dalla legge n. 937/1977 e per le festività del Santo Patrono, nonché nella parte in cui è chiesto il risarcimento del danno.

Le spese di giudizio vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente e sono liquidate come da dispositivo, ma, in ragione della parziale soccombenza del ricorrente, devono essere compensate nella misura della metà.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) accoglie in parte il ricorso e, per l’effetto, annulla parzialmente l’atto impugnato, nei limiti di cui in motivazione, e condanna il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, al pagamento in favore di OMISSIS del compenso sostitutivo per i giorni di congedo ordinario non fruiti negli anni 2010 e 2011 e, nel resto, lo rigetta.

Condanna il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, al pagamento in favore del ricorrente di spese e competenze del giudizio, da compensare per metà, che liquida, nell’intero, in € 2.155,00, oltre accessori di legge e oltre alla rifusione del contributo unificato se pagato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 22 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Guido Salemi, Presidente
Giovanni Iannini, Consigliere, Estensore
Raffaele Tuccillo, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 25/06/2015
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Re: monetizzazione congedo ordinario

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La Corte Costituzionale si pronuncia ancora una volta.

vedi sentenza n. 95/2016 del 06/05/2016.
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SENTENZA N. 95
ANNO 2016


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
- Giorgio LATTANZI Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, promosso dal Tribunale ordinario di Roma nel procedimento vertente tra S.F. e l’Azienda USL Roma E, con ordinanza del 5 maggio 2015, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2016 il Giudice relatore Silvana Sciarra.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 5 maggio 2015, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 2015, il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, prospettando la violazione degli artt. 3, 36, primo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 della direttiva 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro).

Il giudice rimettente espone di dover decidere il ricorso promosso da S.F. contro l’Azienda USL Roma E, allo scopo di conseguire l’indennità sostitutiva per ferie non godute, negata dall’amministrazione con provvedimento del 22 aprile 2013.

Il ricorrente nel giudizio principale, dirigente medico collocato a riposo il 1° febbraio 2013, ha dedotto di non aver fruito, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, di 222 giorni di ferie, a causa delle patologie dalle quali era affetto.

A sostegno della domanda, il ricorrente ha invocato la garanzia costituzionale del diritto alle ferie (art. 36, primo e terzo comma, Cost.), la tutela riconosciuta dalla normativa comunitaria (direttiva n. 2003/88/CE), la natura retributiva dell’indennità sostitutiva delle ferie, l’interpretazione offerta dalla prassi amministrativa (nota del Dipartimento della funzione pubblica dell’8 ottobre 2012), che consente di corrispondere il trattamento sostitutivo quando le ferie non siano state godute per causa non imputabile alle parti.

1.1.– In punto di rilevanza, il giudice a quo afferma di dover applicare l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, che così recita: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile».

Ad avviso del giudice rimettente, tale disposizione, entrata in vigore il 7 luglio 2012, si applica de plano alle ferie non godute da un dipendente cessato dal servizio il 7 febbraio 2013 e non contempla alcuna facoltà di “monetizzazione” per le ferie non godute per causa non imputabile alle parti del rapporto di lavoro.

1.2.– Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 «nel suo complesso», anche eventualmente con riguardo alla previsione della responsabilità disciplinare e amministrativa del dirigente che violi tali prescrizioni, o, in subordine, nella sola parte in cui la disposizione preclude in ogni caso, anche per l’ipotesi di mancato godimento per causa non imputabile al lavoratore, l’erogazione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute.

Nell’avvalorare la non manifesta infondatezza della questione, il giudice rimettente richiama la giurisprudenza comunitaria sull’art. 7, comma 2, della direttiva n. 2003/88/CE, che impone di riconoscere una riparazione pecuniaria quando le ferie non siano godute per causa non imputabile al lavoratore, e pone l’accento sulla natura retributiva dell’indennità sostitutiva per ferie non godute.

Poste tali premesse, il giudice assume che il divieto assoluto di convertire in denaro le ferie non godute, anche quando il mancato godimento non sia imputabile al lavoratore, si ponga in contrasto con l’art. 36, primo comma, Cost., che statuisce l’obbligo di retribuire il lavoro prestato in eccedenza rispetto a quanto stabilito dal contratto, tenendo conto del diritto ai riposi feriali.

Tale divieto entrerebbe in conflitto con l’art. 36, terzo comma, Cost., in quanto il diritto a ferie annuali retribuite impone il riconoscimento di un ristoro economico in caso di lesione irreversibile del diritto a godere delle ferie «in natura».

La disciplina censurata contravverrebbe, inoltre, all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7, comma 2, della direttiva n. 2003/88/CE, che prescrive di compensare economicamente la mancata fruizione delle ferie per causa non imputabile al lavoratore.

Il giudice rimettente denuncia, infine, la violazione del canone di ragionevolezza (art. 3 Cost.): sarebbe manifestamente irragionevole il divieto assoluto di “monetizzazione”, svincolato da ogni valutazione dell’imputabilità del mancato godimento delle ferie.

2.– È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto di dichiarare inammissibile o comunque infondata la questione di legittimità costituzionale.

Secondo la difesa dello Stato, la norma può essere interpretata in modo armonico con i princípi di rilievo costituzionale che il giudice rimettente ritiene violati.

In particolare, la magistratura contabile e il Dipartimento della funzione pubblica hanno escluso che il divieto di monetizzazione si applichi alle ferie maturate prima dell’entrata in vigore della normativa del 2012 e alle situazioni in cui il mancato godimento delle ferie non sia imputabile al lavoratore.

Nel caso di specie, peraltro, il lavoratore avrebbe potuto godere delle ferie, in quanto il periodo di malattia non è stato ininterrotto.

In vista della camera di consiglio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria illustrativa, in cui ha ribadito le conclusioni rassegnate e le argomentazioni svolte con riguardo alla praticabilità di un’interpretazione rispettosa del dettato costituzionale, recepita anche dal giudice delle leggi con la sentenza n. 286 del 2013.

Considerato in diritto

1.– L’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilisce, nell’àmbito del lavoro pubblico, che le ferie, i riposi e i permessi siano obbligatoriamente goduti secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti e che non si possano corrispondere «in nessun caso» trattamenti economici sostitutivi.

L’inefficacia delle disposizioni contrattuali e normative più favorevoli e la responsabilità disciplinare e amministrativa dei dirigenti, i quali non ottemperino a tali prescrizioni di legge, completano la disciplina restrittiva così congegnata.

Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ravvisa in tali disposizioni la lesione del diritto irrinunciabile alle ferie, che impone, per un verso, di retribuire il lavoro prestato in misura superiore a quanto stabilito dal contratto (art. 36, primo comma, della Costituzione), considerando anche il diritto ai riposi feriali, e, per altro verso, di compensare il mancato godimento delle ferie per causa non imputabile al lavoratore (art. 36, terzo comma, Cost.).

Tale compensazione – soggiunge il giudice rimettente – è prescritta anche dalle fonti comunitarie (art. 7 della direttiva 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE recante «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro»), che integrano il parametro di costituzionalità alla stregua dell’art. 117, primo comma, Cost.

Ad avviso del giudice rimettente, l’assetto delineato dalla norma impugnata, che preclude ogni valutazione circa l’imputabilità del mancato godimento delle ferie, sarebbe manifestamente irragionevole (art. 3 Cost.).

La disciplina è censurata «nel suo complesso», «eventualmente» anche nella parte in cui prefigura la responsabilità disciplinare e amministrativa dei dirigenti, e, in subordine, nella parte in cui vieta in maniera indiscriminata il pagamento di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute.

2.– Il nucleo delle censure investe il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute, anche quando il mancato godimento non sia riconducibile alla volontà del lavoratore.

Le questioni di legittimità costituzionale si sottraggono alle eccezioni di inammissibilità, formulate dalla difesa dello Stato.

2.1.– Deve essere disattesa, in primo luogo, l’eccezione di irrilevanza della questione di costituzionalità.
Il giudice rimettente, con motivazione non implausibile, chiarisce che le ferie, almeno in parte, non sono state godute per causa non imputabile al lavoratore, in un periodo in cui era già in vigore la disciplina impugnata. Il fatto che il periodo di malattia non sia stato ininterrotto è ininfluente quanto alla rilevanza della questione.

La difesa dello Stato non confuta tali argomenti, corroborati da una precisa ricostruzione dei fatti di causa.

2.2.– È ugualmente da disattendere l’eccezione di inammissibilità per mancata sperimentazione di un’interpretazione conforme alla Carta fondamentale.

Il giudice rimettente, difatti, si cimenta con il tentativo di conferire alla disposizione censurata un significato compatibile con i princípi costituzionali e, dopo una disamina della lettera e dello spirito della legge, reputa tale tentativo impraticabile.

Se l’interpretazione prescelta dal giudice rimettente sia da considerare la sola persuasiva, è profilo che esula dall’ammissibilità e attiene, per contro, al merito, che è ora possibile scrutinare (sentenze n. 45 del 2016 e n. 262 del 2015).

3.– La questione non è fondata.

Il giudice rimettente muove dal presupposto interpretativo che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applichi anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.

Il dato letterale e la ratio che ispira l’intervento riformatore rivelano l’erroneità di tale presupposto interpretativo.

3.1.– Quanto al dato letterale, non è senza significato che il legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie.

3.2.– Il dato testuale è coerente con le finalità della disciplina restrittiva, che si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delle ferie non godute.

Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro.

In questo contesto si inquadra il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole.

4.– Questa Corte, con riferimento al contenzioso tra lo Stato e le Regioni, ha già avuto occasione di analizzare la disciplina impugnata, specificando che essa non sopprime la «tutela risarcitoria civilistica del danno da mancato godimento incolpevole» (sentenza n. 286 del 2013, punto 9.3. del Considerato in diritto).

Su questa linea si attestano le prime applicazioni che l’amministrazione ha dato della normativa (INPS, messaggio n. 2364 del 6 febbraio 2013; Ragioneria generale dello Stato, nota n. 94806 del 9 novembre 2012; Dipartimento della funzione pubblica, nota n. 40033 dell’8 ottobre 2012) e l’interpretazione delineata dalla magistratura contabile in sede di controllo (Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Campania, delibera dell’11 dicembre 2014, n. 249; Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Veneto, delibera del 12 novembre 2013, n. 342; Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Valle d’Aosta, delibera del 12 novembre 2013, n. 20; Corte dei conti, sezione di controllo per Regione Sicilia, delibera del 5 giugno 2014, n. 77).

La prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono nell’escludere dall’àmbito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro.

Questa interpretazione si colloca, peraltro, nel solco tracciato dalle pronunce della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, che riconoscono al lavoratore il diritto di beneficiare di un’indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti una previsione negoziale esplicita che consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di “monetizzare” le ferie (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 ottobre 2000, n. 13860; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 8 ottobre 2010, n. 7360).

5.– Così correttamente interpretata, la disciplina impugnata non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia).

Il diritto alle ferie, riconosciuto a ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta (sentenza n. 189 del 1980), mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell’ottica di un equilibrato «contemperamento delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore» (sentenza n. 66 del 1963).

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha rafforzato i connotati di questo diritto fondamentale del lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile, in quanto finalizzato a «una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute» (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26 giugno 2001, in causa C-173/99, BECTU, punti 43 e 44; Grande Sezione, sentenza 24 gennaio 2012, in causa C-282/10, Dominguez).

La garanzia di un effettivo godimento delle ferie traspare, secondo prospettive convergenti, dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 297 del 1990 e n. 616 del 1987) e da quella europea (ex plurimis, Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza 20 gennaio 2009, in cause riunite C-350/106 e C-520/06, Schultz-Hoff e Stringer ed altri).

Tale diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore.

6.– Non si può ritenere, pertanto, che una normativa settoriale, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della “monetizzazione”, si ponga in antitesi con princípi ormai radicati nell’esperienza giuridica italiana ed europea. Da qui, dunque, la non fondatezza della questione.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, primo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 della direttiva 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2016.


F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2016.
Filippogianni
Esperto del Forum
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Re: monetizzazione congedo ordinario

Messaggio da Filippogianni »

roberto3038 ha scritto:Salve sono un ex Sovr.te di Polizia Penitenziaria, nel a dicembre del 2011 sono andato in pensione per riforma assoluta, ho fatto l'istanza per il pagamento del congedo non fruito ( 144 giorni), e non si sa ancora come deve andare a finire, dal Provveditorato mi dicono che aspettano direttive da Roma. Qualcuno ha qualche notizia in merito.
Ciao sono un ex sovrintendente in pensione da marzo 2014 dipendevo dal provveditorato di Milano e tutto il congedo ordinario mi è stato pagato da pochi mesi .ti dirò che durante l'aspettativa di 14 mesi mi sono stati conteggiati anche i giorni di congedo ordinario.
Il Dap non c'entra nulla con il congedo da pagare e solo il prap che emette il provvedimento , credo ti convenga andare per le vie legali .
Un saluto
franco 3382
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Re: monetizzazione congedo ordinario

Messaggio da franco 3382 »

Filippogianni ha scritto:
roberto3038 ha scritto:Salve sono un ex Sovr.te di Polizia Penitenziaria, nel a dicembre del 2011 sono andato in pensione per riforma assoluta, ho fatto l'istanza per il pagamento del congedo non fruito ( 144 giorni), e non si sa ancora come deve andare a finire, dal Provveditorato mi dicono che aspettano direttive da Roma. Qualcuno ha qualche notizia in merito.
Ciao sono un ex sovrintendente in pensione da marzo 2014 dipendevo dal provveditorato di Milano e tutto il congedo ordinario mi è stato pagato da pochi mesi .ti dirò che durante l'aspettativa di 14 mesi mi sono stati conteggiati anche i giorni di congedo ordinario.
Il Dap non c'entra nulla con il congedo da pagare e solo il prap che emette il provvedimento , credo ti convenga andare per le vie legali .
Un saluto
E no! Caro Filippogianni qua ti devo contradire; Il dap,( che a mio avviso non merita neanche essere scritto in maiuscolo ) centra eccome!! Nel mio caso ho perso 49 giorni.Il prap emise il decreto solo per ferie maturate durante l'aspettativa.Ricorsi per gerarchia al dap; che a firma del direttore generale; signor turrin vita; Appoggiò il prap,( non ci sono richieste di ferie da parte del dipendente ).Ma se andiamo a fare una perquisizione nell'ufficio dove appartenevo,le richieste ci sono state eccome:O l'anno fatto sparire? Ricorsi al tar? Capo dello stato? Contributto unificato?600 euro.Tar? magari pure spese di giustizia. Ciao a tutti.
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