monetizzazione congedo ordinario

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Re: monetizzazione congedo ordinario

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Ricorso attualmente Accolto.
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1) - Liquidazione del compenso sostitutivo dei giorni di congedo ordinario maturati e non fruiti, limitatamente nella parte in cui non liquida il compenso sostitutivo delle ferie maturate e non godute per gli anni 2007-2008-2009 ( pari rispettivamente a giorni 14, 37 e 37 ).

2) - l Provveditore Regionale comunicava alla Direzione della Casa Circondariale di Palmi che la richiesta di monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito dal ricorrente non poteva essere accolta per gli anni dal 2007 al 2009, in quanto giuridicamente non monetizzabili, poiché a mente della vigente normativa dovevano essere fruiti entro l’anno successivo a quello di spettanza, e per questo motivo sarebbe emesso provvedimento formale di monetizzazione del congedo ordinario solo per gli anni dal 2010 al 2012.

Leggete il tutto completo qui sotto.
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SENTENZA ,sede di REGGIOCALABRIA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201600526, - Public 2016-10-21 -

N. 00526/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00408/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 408 del 2013, proposto da:
Natalio Salvatore Fa…., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Martino, con domicilio eletto in Reggio Calabria, Via Vecchia Provinciale, 26;

contro
Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, Via del Plebiscito, 15;

Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria Calabria - Ufficio Organizzazione Personale - Direzione Casa Circondariale di Palmi;

per l'annullamento
del Decreto del Provveditore Regionale n. 280/2012 del 7 novembre 2012, notificato in data 11 giugno 2013 ed avente ad oggetto: Liquidazione del compenso sostitutivo dei giorni di congedo ordinario maturati e non fruiti, limitatamente nella parte in cui non liquida il compenso sostitutivo delle ferie maturate e non godute per gli anni 2007-2008-2009, nonché di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2016 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Espone il ricorrente, Assistente Capo della Polizia Penitenziaria, già in servizio presso la Casa Circondariale di Palmi e collocato in quiescenza per infermità a decorrere dal 13 giugno 2012 (a seguito di un lungo periodo di malattia continuativa dal 26 aprile 2011 al 12 giugno 2012), di aver chiesto, con istanza del 14 giugno 2012, la liquidazione del compenso sostitutivo delle ferie maturate e non fruite per un totale di giorni 235 di congedo ordinario.

Il Coordinatore del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti della Casa Circondariale di Palmi, presso cui il ricorrente prestava servizio, con apposita relazione del 30 ottobre 2012, trasmessa al Provveditorato Regionale del D.A.P. di Catanzaro con nota prot. n. 12921 resa in pari data, evidenziava, tra l’altro, che:

- per gli anni 2007-2011, l’accumulo del congedo ordinario era stato cagionato dalla circostanza che il Fa… veniva collocato in aspettativa (per 413 giorni) a disposizione della C.M.O. di Messina, oltre a taluni altri brevi periodi di aspettativa o congedo per malattia;

- la mancata fruizione del congedo ordinario da parte dell’odierno ricorrente era stata causata dalle gravi esigenze di servizio nascenti dalla carenza di personale presso il Nucleo Traduzioni (ragioni per le quali non fu possibile concedere anno per anno il congedo ordinario spettante).

Il tutto veniva dettagliatamente confermato dal Direttore della Casa Circondariale di Palmi con nota del 30 ottobre 2012, come in atti indicato ed evincibile dalla documentazione depositata.

Con nota del 7 novembre 2012, il Provveditore Regionale comunicava alla Direzione della Casa Circondariale di Palmi che la richiesta di monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito dal ricorrente non poteva essere accolta per gli anni dal 2007 al 2009, in quanto giuridicamente non monetizzabili, poiché a mente della vigente normativa dovevano essere fruiti entro l’anno successivo a quello di spettanza, e per questo motivo sarebbe emesso provvedimento formale di monetizzazione del congedo ordinario solo per gli anni dal 2010 al 2012.

Il predetto Provveditore Regionale emetteva, così, il decreto n.280 del 7 novembre 2012, notificato l’11 giugno 2013, oggetto di impugnazione, decretando erroneamente la liquidazione del compenso sostitutivo delle ferie maturate e non godute soltanto per gli anni 2010-2011-2012.

Questi i motivi di diritto articolati dall’istante:

- Travisamento. Erronea valutazione dei fatti. Violazione e falsa applicazione dell’art.14, comma 14, del D.P.R. 395/1995, con il combinato disposto dell’art. 18 del D.P.R. 254/1999, e dell’art. 36 della Costituzione. Eccesso di potere.

Nel ribadire come i motivi che hanno impedito la fruizione dei previsti periodi di congedo ordinario (negli anni 2007, 2008 e 2009) pari rispettivamente a giorni 14, 37 e 37 siano rinvenibili:

- nelle gravi esigenze del servizio nascenti dalla carenza di personale presso il Nucleo Traduzioni della Casa Circondariale di Palmi;

- nonché nella circostanza che il dipendente è stato in aspettativa, a disposizione della C.M.O. di Messina, per un periodo continuativo, di ben 413 giorni ( oltre ai più brevi periodi di aspettativa o congedo straordinario per malattia relativi agli anni di riferimento, come confermato dai competenti organi;

la parte deduce che le motivazioni addotte dall’Amministrazione convenuta siano affatto incondivisibili, ponendosi esse in violazione dell’art. 14, comma 14, del D.P.R. 395/1995, in combinato disposto con l’art.18 del D.P.R. 254/1999.

Orbene, alla luce di quanto sopra, il ricorrente deduce che evidentemente la mancata fruizione del congedo ordinario è stata causata non solo dalle esigenze di servizio dell’amministrazione e, quindi, alle condizioni statuite dall’art.14, comma 14, del DPR cit. per la monetizzazione delle ferie all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso]; ma, altresì, dal lungo periodo di malattia continuativo del ricorrente che lo portò alla dispensa dal servizio per fisica inabilità, e, quindi, alle condizioni statuite dall'art.18, D.P.R. n.254/1999, che ha previsto la possibilità della monetizzazione del congedo ordinario e non fruito in caso di decesso, cessazione dal servizio per infermità o dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità; le cui circostanze in esame sono da ritenersi processualmente acclarate alla luce della documentazione prodotta e proveniente dalla stessa Amministrazione della Giustizia.

Sostiene conseguentemente la parte che, come affermato in giurisprudenza, il mancato godimento delle ferie non imputabile all'interessato non preclude l'insorgenza del diritto alla percezione dell'emolumento sostitutivo, in quanto il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite.

Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.

Il ricorso è passato in decisione alla pubblica udienza del 6 aprile 2016.

2. È d’uopo rammentare che dal combinato disposto dell’art. 14, comma 14, del D.P.R. 395 del 1995 e dell'art. 18, comma 1, del D.P.R. 254 del 1999, emerge che la monetizzazione del congedo ordinario è consentita soltanto all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora la fruizione del congedo medesimo spettante a quel momento non sia stata consentita per documentate esigenze di servizio, ovvero per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.

Tali ipotesi risultano tassative, in quanto contemplate da norme speciali rispetto a quella ordinaria, in forza della quale “il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile" (cfr. art. 14, comma 7, D.P.R. 395 cit.): e, se così è, ogni operazione ermeneutica in via di analogia per quanto attiene ai testé riferiti art. 14, comma 14, del D.P.R. 395 del 1995 e art. 18, comma 1, del D.P.R. 254 del 1999 è inderogabilmente preclusa all'interprete.

Del resto, appare logico che le disposizioni invocate dal ricorrente complessivamente consentano la monetizzazione del congedo ordinario, laddove non goduto per cause comunque non imputabili al dipendente.

3. Né tali considerazioni rivelano punti di contrasto con le previsioni dettate dall’art. 11 del D.P.R. 11 settembre 2007 n. 170, le quali stabiliscono che:

- “qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro l'anno successivo a quello di spettanza” (comma 1);

- “al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 e dell'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1999, n. 254, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, e dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, qualora non sia prevista nell'amministrazione di destinazione la fruizione del congedo maturato e non fruito”.

4. Non può seguirsi quanto sostenuto dall’Amministrazione, circa l’intervenuta decadenza dell’odierno ricorrente dal beneficio della monetizzazione del congedo ordinario non fruito, che si assume conseguire alla mancata fruizione del congedo stesso entro l’anno successivo, giusta quanto disposto dal riportato art. 11 del D.P.R. 170/2007.

Se, infatti, l’orizzonte temporale ora indicato univocamente rileva ai fini della fruizione del congedo, non possono trarsi omogenee considerazioni con riferimento alla monetizzazione del congedo non goduto, che univocamente transita attraverso la eventuale presenza di ragioni di servizio che abbiano inibito al pubblico dipendente di fare uso del congedo al medesimo spettante.

Piuttosto, viene in considerazione il principio per cui sussiste il diritto di un pubblico dipendente a percepire l’indennità per ferie non godute, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nel caso in cui l’interessato sia privo di piena autonomia ed insindacabilità nello stabilire quando collocarsi in ferie, e di sussistenza della prova della impossibilità a fruire del diritto alle ferie per causa non imputabile al medesimo dipendente, e, per converso, addebitabile ad obiettive esigenze di servizio ostative al relativo godimento.

Infatti, il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute discende direttamente dalla mancata fruizione del relativo congedo, e dal fatto che quest’ultima non sia stato determinato dalla volontà unilaterale del dipendente; e ciò perché, in presenza di tali condizioni, il carattere indisponibile del diritto alle ferie, di cui all’art. 36 Cost., non esclude l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere lo speciale compenso sostitutivo per le prestazioni effettivamente rese dal dipendente malgrado il divieto (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 2 settembre 2013 n. 4142).

Al pubblico dipendente, quindi, spetta un compenso sostitutivo delle ferie non godute, che discende, indipendentemente da una normativa espressa che preveda l’indennità, direttamente dal mancato godimento, allorché sia certo che la detta mancanza non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore, bensì da esigenze di servizio; ciò in quanto il carattere indisponibile del diritto alle ferie non esclude l’obbligo del datore di lavoro, anche pubblico di corrispondere un compenso sostitutivo per le prestazioni effettivamente rese dal dipendente malgrado il divieto, non essendo logico far derivare da una violazione dell’art. 36 Cost. imputabile alla P.A. il venir meno del diritto all’equivalente pecuniario di una prestazione comunque effettuata" (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 29 agosto 2002 n. 4332; sez. VI, 5 gennaio 2001 n. 8; sez. V, 30 giugno 1998 n. 985; nonché T.A.R. Umbria, 23 gennaio 2007 n. 35; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 29 maggio 2003 n. 432; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 7 aprile 2003 n. 1620; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 3 maggio 2011 n. 598).

5. Il proposto ricorso merita, quindi, accoglimento.

Ne consegue che va accertato e dichiarato il diritto del ricorrente a percepire il compenso sostitutivo per congedo ordinario maturato e non goduto per documentate esigenze di servizio, relativamente agli anni 2007-2008-2009, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, come specificamente richiesto nelle conclusioni in ricorso

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, così dispone:

- annulla, nei limiti di cui in motivazione, l’impugnato decreto del Provveditore Regionale n. 280/2012 del 7 novembre 2012, limitatamente alla parte in cui non ha liquidato, in favore dell’odierno ricorrente, il compenso sostitutivo delle ferie maturate e non godute per gli anni 2007-2008-2009;

- accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire il compenso sostitutivo per congedo ordinario maturato e non goduto per documentate esigenze di servizio, nei termini sopra indicati in motivazione;

- condanna la resistente Amministrazione, nella persona del Ministro p.t., a corrispondere al ricorrente le somme alla medesima spettanti al titolo di cui sopra, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.

Condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, in ragione di € 1.500,00 (Euro mille e cinquecento/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Referendario, Estensore
Angela Fontana, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/05/2016


Come da decreto collegiale n. 1037 del 21 ottobre 2016, la suestesa sentenza n. 526 del 20 maggio 2016 è così corretta: nel dispositivo, la frase “…Condanna il Ministero della Giustizia in persona del Ministro pt al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, in ragione di €. 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre gli accessori di legge”, è sostituita dalla frase: “…Condanna il Ministero della Giustizia in persona del Ministro pt al pagamento delle spese di giudizio in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, in ragione di €. 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre gli accessori di legge”. Reggio Calabria, 21 ottobre 2016 Il Segretario Giuseppe Fragale

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N.B.: E' stato proposto appello al CdS con il num. 245/2017 e ad oggi Non è stato ancora pubblicato nessun provvedimento.


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Re: monetizzazione congedo ordinario

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Ricorso straordinario al PdR, prima respinto ed oggi ACCOLTO con il riesame, alla luce delle sopravvenute indicazioni della Corte di Giustizia.
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1) - Richiesta di riesame del parere reso nell’adunanza del 10 maggio 2017 sul ricorso straordinario n. 517/2016 proposto dal signor -OMISSIS- contro il rigetto della richiesta di monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito.

N.B.: - Giusto per completezza, posto entrambi i PARERI, (quello negativo e quello positivo)
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201800086 - Public 2018-01-08 -
Numero 00086/2018 e data 04/01/2018 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 8 novembre 2017


NUMERO AFFARE 01688/2017

OGGETTO:
Ministero dell’interno.


Richiesta di riesame del parere reso nell’adunanza del 10 maggio 2017 sul ricorso straordinario n. 517/2016 proposto dal signor -OMISSIS- contro il rigetto della richiesta di monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito.

LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. 333- A/U.C./0181816/2766/PP del 18 settembre 2017 con la quale il Ministero dell’interno - dipartimento pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'istanza sopra indicata;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Saverio Capolupo.


Premesso:

Il signor -OMISSIS-, sovrintendente della Polizia di Stato, nell’ottobre del 2011 presentava domanda di cessazione volontaria dal servizio e di collocamento in quiescenza, accolta con decreto del prefetto a decorrere dal primo settembre 2012. A causa di due incidenti in servizio, avvenuti il 15 dicembre 2008 e 8 agosto 2009, si assentava ininterrottamente dal lavoro, per motivi di salute, a decorrere dal 12 ottobre 2011 fino alla data di decorrenza delle dimissioni volontarie. Con istanza del 2 luglio 2012 chiedeva la monetizzazione di 35 giorni di congedo ordinario non goduti negli anni 2010, 2011 e 2102 a causa delle infermità sofferte per causa di servizio.

Stante il silenzio dell’Amministrazione, il signor -OMISSIS- reiterava l’istanza il 15 febbraio 2013 e il 3 aprile 20013.

Con nota del 25 novembre 2013 il Servizio contabilità e gestione finanziaria della prefettura di Palermo rigettava la domanda del ricorrente “per mancanza dei presupposti richiesti dalla circolare del Ministero dell’interno n. 333.G/Div. 1 sett. 2”.

Il rigetto veniva impugnato con ricorso gerarchico al Ministero dell’interno, e il capo della Polizia lo rigettava con decreto del 4 febbraio 2014. Il signor -OMISSIS- ha poi impugnato il provvedimento della prefettura del 25 novembre 2013 con ricorso straordinario 507 del 2016, sul quale la Sezione ha espresso parere di rigetto nell’adunanza del 10 maggio 2017.

Il Ministero riferente chiede ora di rivedere il parere alla luce delle sopravvenute indicazioni della Corte di giustizia.


Considerato:

1. La disciplina relativa alla monetizzazione del periodo di concedo ordinario non fruito è stata regolamentata, inizialmente, con l’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 395, integrato dall’art. 18 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254.

Essendo insorti nella giurisprudenza diversi orientamenti in esito alla portata dell’indicata disposizione, il Consiglio di Stato, con parere n. 2188/210 reso da una commissione speciale nell’adunanza del 4 ottobre 2010, ha riconosciuto il diritto alla monetizzazione al dipendente dispensato dal servizio per inabilità fisica a seguito di una lunga e ininterrotta assenza dal servizio per malattia anche per il periodo di congedo ordinario maturato durante l’arco temporale di aspettativa per malattia che ha preceduto, senza soluzione di continuità, la dispensa dal servizio per inabilità fisica.

Ha fatto seguito l’emanazione della circolare n. 333-G/I/Sett.2°/mco/N°12/10 del 17 gennaio 2011 con la quale il ministero dell’interno ha recepito le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato con l’indicato parere.

Con l’art. 18, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 è stato disposto che “al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall’articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”.

La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che il diritto alla monetizzazione del congedo ordinario (non fruito) maturi ogniqualvolta il dipendente non ne abbia potuto usufruire (ovvero non abbia potuto disporre e godere delle sue ferie) a cagione di obiettive esigenze di servizio o comunque per cause da lui non dipendenti o a lui non imputabili (Consiglio di Stato, sez. III, 21 marzo 2016 n. 1138).

Conseguentemente l’art.18 del D.P.R. n. 254 del 1999 è stato ritenuto applicabile:

- sia in quanto il dato testuale della predetta norma consente di ritenere (non ravvisandosi argomenti logico-esegetici che precludano tale interpretazione) che il "collocamento in aspettativa per infermità" (del quale il dipendente ha fruito) realizzi una particolare ipotesi, seppur transitoria, di "cessazione dal servizio per infermità"; posizione che, in forza della citata norma, dà titolo all’ottenimento del compenso sostitutivo;

- sia in quanto risulta evidente che dalla predetta infermità contratta a causa di servizio è poi dipesa anche la definitiva cessazione dal servizio.

La previsione relativa all'ultima delle ipotesi richiamate (mancata fruizione del congedo per dispensa dal servizio disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità) è stata intesa nel senso che il diritto alla monetizzazione del congedo non fruito debba coprire l’intero periodo del collocamento in aspettativa per infermità il quale sia culminato con la dispensa dal servizio (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2010 n. 2663).

La materia, tuttavia, ha costituito oggetto di una nuova disciplina, più restrittiva, per effetto dell’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (entrato in vigore il 7 luglio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. In particolare, detta disposizione prevede che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto…”.

Tale disposizione ha costituito oggetto del parere n. 00400033 P-4.17.1.7.5 dell’8 ottobre 2012 della Presidenza del Consiglio dei ministri, recepito dal servizio trattamento economico del personale del ministero dell’interno con circolare del 14 gennaio 2013.

Con quest’ultimo atto è stato chiarito che la previgente disciplina trova applicazione in materia di monetizzazione delle ferie non godute sia per il personale cessato dal servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge sia per quello che, sebbene cessato dal servizio dopo il 7 luglio 2012, è stato collocato in aspettativa per malattia e non è rientrato in servizio prima del collocamento in congedo.

L’Amministrazione, nel valutare l’istanza di monetizzazione del ricorrente, ha fatto correttamente riferimento alla disciplina previgente.

2. Con sentenza della Sezione X del 20 luglio 2016 (causa C. 341/15) la Corte di Giustizia ha affermato che l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che:

- esso osta a una normativa nazionale che priva del diritto all'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute il lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito della sua domanda di pensionamento e che non sia stato in grado di usufruire di tutte le ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro;

- un lavoratore ha diritto, al momento del pensionamento, all'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute per il fatto di non aver esercitato le sue funzioni per malattia;

- un lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato e che, in forza di un accordo concluso con il suo datore di lavoro, pur continuando a percepire il proprio stipendio, fosse tenuto a non presentarsi sul posto di lavoro per un periodo determinato antecedente il suo pensionamento, non ha diritto all'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute durante tale periodo, salvo che egli non abbia potuto usufruire di tali ferie a causa di una malattia;

- spetta, da un lato, agli Stati membri decidere se concedere ai lavoratori ferie retribuite supplementari che si sommano alle ferie annuali retribuite minime di quattro settimane previste dall'articolo 7 della direttiva 2003/88. In tale ipotesi, gli Stati membri possono prevedere di concedere al lavoratore che, a causa di una malattia, non abbia potuto usufruire di tutte le ferie annuali retribuite supplementari prima della fine del suo rapporto di lavoro, un diritto all'indennità finanziaria corrispondente a tale periodo supplementare. Spetta, dall'altro lato, agli Stati membri stabilire le condizioni di tale concessione.

3. La giurisprudenza amministrativa si è più volte espressa nel senso di ritenere inammissibile la domanda di riesame del parere del Consiglio di Stato su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica fondata soltanto su una divergenza interpretativa di fonti normative, comportando la funzione giustiziale del ricorso straordinario la normale irretrattabilità della relativa decisione, alla pari delle sentenze.

Tuttavia, il riesame è stato ritenuto ammissibile qualora l’Amministrazione adduca nella richiesta elementi che evidenzino la sussistenza di un irrimediabile contrasto con indirizzi giurisprudenziali consolidati, ovvero comprovino un'evidente e obiettiva non conformità a legge, specie in caso di ”jus superveniens”, ovvero appaiano idonei a configurare una delle ipotesi revocatorie di cui all’articolo 395 c.p.c. a cui rinvia l’art. 106 del codice del processo amministrativo approvato con d. lgs 2 luglio 2010, n. 104. (Consiglio di Stato, Sez. 1^, 9 maggio 2011, n. 5369; 28 febbraio 2011, n. 2580; 18 marzo 2014, n. 918).

Con riferimento al caso in esame è indubbio che l’art. 5, comma 8, del decreto – legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i contenuti delle norme contrattuali, le circolari ministeriali richiamate e l’orientamento della giurisprudenza nazionale si pongano in contrasto con i principi enunciati dalla Corte di Giustizia innanzi richiamati per cui la Sezione, conformemente a quanto richiesto dal Ministero riferente, reputa sussistenti i presupporti per riesaminare il parere n. 1242/2017 reso nell’adunanza del 10 maggio 2017.

Le Sezione, recependo le indicazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia, ritiene che il ricorrente abbia diritto alla retribuzione di quattro settimane di ferie non godute prima della cessazione del rapporto di lavoro considerato che tale diritto è “principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione (…) indipendentemente dal suo stato di salute”.

Conseguentemente, il diritto al congedo ordinario maturato nel periodo di aspettativa per infermità include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, nei limiti di quattro settimane per anno, con esclusione delle ferie retribuite supplementari ancorché il dipendente abbia cessato dal servizio “a domanda”.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto.

Restano assorbiti gli altri motivi di doglianza.

P.Q.M.

revoca il parere n. 1242/2017 reso nell’adunanza del 10 maggio 2017;

esprime il parere che il ricorso debba essere accolto nei termini detti in motivazione.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Saverio Capolupo Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
Luisa Calderone


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Qui sotto il Parere negativo precedente.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201701242 - Public 2017-05-30 -
Numero 01242/2017 e data 26/05/2017 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 10 maggio 2017


NUMERO AFFARE 00517/2016

OGGETTO:
Ministero dell’interno.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- di rigetto della richiesta di monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito;

LA SEZIONE
Vista la relazione n. -OMISSIS- con la quale il Ministero dell’interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;

visto il ricorso, notificato al Ministero il 3 giugno 2014;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Saverio Capolupo.


Premesso:

Il signor -OMISSIS-, sovrintendente della Polizia di Stato, nell’ottobre del 2011 presentava domanda di cessazione volontaria dal servizio e di collocamento in quiescenza, accolta con decreto del prefetto -OMISSIS- a decorrere dal primo settembre 2012. A causa di due incidenti in servizio, avvenuti il 15 dicembre 2008 e 8 agosto 2009, si assentava ininterrottamente dal lavoro, per motivi di salute, a decorrere dal 12 ottobre 2011 fino alla data di decorrenza delle dimissioni volontarie. Con istanza del 2 luglio 2012 chiedeva la monetizzazione di 35 giorni di congedo ordinario non goduti negli anni 2010, 2011 e 2102 a causa delle infermità sofferte per causa di servizio.

Stante il silenzio dell’Amministrazione, il signor -OMISSIS- reiterava l’istanza il 15 febbraio 2013 e il 3 aprile 20013.

Con nota del 25 novembre 2013 il Servizio contabilità e gestione finanziaria della prefettura -OMISSIS- rigettava la domanda del ricorrente “per mancanza dei presupposti richiesti dalla circolare del Ministero dell’interno n. 333.G/Div. 1 sett. 2”.

Il rigetto veniva impugnato con ricorso gerarchico al Ministero dell’interno, e il capo della Polizia lo rigettava con decreto n. -OMISSIS-

Con l’odierno ricorso il signor -OMISSIS- censura il provvedimento deducendone l’illegittimità per eccesso di potere.

Il ministero riferente conclude per il rigetto del ricorso.


Considerato:

La disciplina relativa alla monetizzazione del periodo di concedo ordinario non fruito è stata regolamentata, inizialmente, con l’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 395, integrato dall’art. 18 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254.

Essendo insorti nella giurisprudenza diversi orientamenti in esito alla portata dell’indicata norma giuridica, il Consiglio di Stato, con parere n. 2188/210 reso da una commissione speciale nell’adunanza del 4 ottobre 2010, ha riconosciuto il diritto alla monetizzazione al dipendente dispensato dal servizio per inabilità fisica a seguito di una lunga e ininterrotta assenza dal servizio per malattia anche per il periodo di congedo ordinario maturato durante l’arco temporale di aspettativa per malattia che ha preceduto, senza soluzione di continuità, la dispensa dal servizio per inabilità fisica.

Seguiva l’emanazione della circolare n. 333-G/I/Sett.2°/mco/N°12/10 del 17 gennaio 2011 con la quale il ministero dell’interno recepiva le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato con l’indicato parere.

Con l’art. 18, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 è stato disposto che “al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall’articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”.

La giurisprudenza ritiene che il diritto alla monetizzazione del congedo ordinario (non fruito) maturi ogniqualvolta il dipendente non ne abbia potuto usufruire (ovvero non abbia potuto disporre e godere delle sue ferie) a cagione di obiettive esigenze di servizio o comunque per cause da lui non dipendenti o a lui non imputabili (Consiglio di Stato, sez. III, 21 marzo 2016 n. 1138). Conseguentemente l’art.18 del D.P.R. n. 254 del 1999 è applicabile:

- sia in quanto il dato testuale della predetta norma consente di ritenere (non ravvisandosi argomenti logico-esegetici che precludano tale interpretazione) che il "collocamento in aspettativa per infermità" (del quale il dipendente ha fruito) realizzi una particolare ipotesi, seppur transitoria, di "cessazione dal servizio per infermità"; posizione che, in forza della citata norma, dà titolo all’ottenimento del compenso sostitutivo;

- sia in quanto risulta evidente che dalla predetta infermità contratta a causa di servizio è poi dipesa anche la definitiva cessazione dal servizio.

La previsione relativa all'ultima delle ipotesi richiamate (mancata fruizione del congedo per dispensa dal servizio disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità) deve necessariamente essere intesa nel senso che il diritto alla monetizzazione del congedo non fruito debba coprire l’intero periodo del collocamento in aspettativa per infermità il quale sia culminato con la dispensa dal servizio (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2010 n. 2663).

La materia, tuttavia, ha costituito oggetto di una nuova disciplina, più restrittiva, per effetto dell’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (entrato in vigore il 7 luglio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. In particolare, detta disposizione prevede che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto…”.

Tale disposizione ha costituito oggetto del parere n. 00400033 P-4.17.1.7.5 dell’8 ottobre 2012 della Presidenza del Consiglio dei ministri, recepito dal servizio trattamento economico del personale del ministero dell’interno con circolare del 14 gennaio 2013.

Con quest’ultimo atto è stato chiarito che la previgente disciplina trova applicazione in materia di monetizzazione delle ferie non godute sia per il personale cessato dal servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge sia per quello che, sebbene cessato dal servizio dopo il 7 luglio 2012, è stato collocato in aspettativa per malattia e non è rientrato in servizio prima del collocamento in congedo.

Correttamente, pertanto, l’Amministrazione, nel valutare l’istanza di monetizzazione del ricorrente, ha fatto riferimento alla disciplina previgente.

Il ricorrente, poi, ritiene che la propria posizione rientri in quelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro si estingue a “causa di particolari eventi imprevedibili o anomali e, conseguentemente, la mancata fruizione delle ferie non è imputabile alla volontà del dipendente né alle capacità organizzative e di vigilanza dell’amministrazione datrice di lavoro”.

La censura è infondata. La posizione del signor -OMISSIS- non può essere inquadrata in nessuno dei casi previsti dagli articoli 14 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 e 18 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 e fatte proprie dalle richiamate circolari del ministero (dispensa dal servizio per inidoneità assoluta e permanente, decesso del dipendente, malattia e infortunio sul lavoro) perché o che la cessazione dal servizio è dipesa esclusivamente da una valutazione personale che lo ha portato al collocamento anticipato in quiescenza “a domanda”.

Sebbene il diritto al congedo ordinario maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità includa automaticamente il diritto al compenso sostitutivo quando le ferie non vengano fruite, è altrettanto vero che tale evenienza implica una situazione oggettiva di impossibilità di fruire in altro periodo delle ferie anche in ragione della sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro per cause comunque sottratte alla disponibilità del lavoratore.

Nel caso in esame non sussiste il presupposto del diritto alla monetizzazione, vale a dire una causa assorbente esterna che abbia improvvisamente ed ineludibilmente interrotto il rapporto di impiego e che, impedendo con carattere di forza maggiore il godimento delle ferie maturate, in via sostitutiva faccia sorgere - stante l'irrinunciabilità di queste ultime - il diritto al relativo compenso.

Non appare neanche meritevole di accoglimento la configurazione di un obbligo giuridico in capo all’amministrazione volto ad adottare “gli opportuni provvedimenti in modo da consentirgli il godimento delle ferie in oggetto”, dato che non è configurabile un potere - dovere dell’Amministrazione né di dilatare la permanenza in servizio del dipendente per un periodo pari alle ferie non godute né di collocarlo in ferie d'autorità fino all’esaurimento dei giorni di congedo ordinario non goduto.

Per le ragioni suesposte il ricorso è infondato e dev’essere respinto.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Saverio Capolupo Raffaele Carboni




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Re: monetizzazione congedo ordinario

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Accolto

1) - In definitiva, il mancato godimento delle ferie, non imputabile all'interessato, non preclude di suo l'insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo.

2) - La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di pronunciarsi anche sulla portata del divieto di monetizzazione delle ferie di cui all'art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 7 agosto 2012 n. 135. (T.a.r. Emilia-Romagna, Parma sez. I, 17 gennaio 2017, n.14).

3) - E, per il pubblico impiego contrattualizzato, la giurisprudenza del giudice del lavoro è costante nell’affermare che in tema di pubblico impiego e monetizzazione delle ferie non fruite, sussiste il diritto del ricorrente al pagamento delle ferie e dei riposi non goduti quando lo stesso abbia provato di essere lavoratore in malattia. Difatti, l'art. 5, comma 8, d.l. 95/2012 deve essere interpretato nel senso che il divieto di monetizzazione delle ferie residue non si applica nel caso in cui il dipendente non sia stato nella possibilità di fruire delle stesse a causa di malattia (ex multis, Tribunale Torino sezione lavoro, 22 dicembre 2016, n. 1861).
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SENTENZA sede di CAGLIARI, sezione SEZIONE 2, numero provv.: 201900211 ,

Pubblicato il 08/03/2019

N. 00211/2019 REG. PROV. COLL.
N. 00620/2015 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 620 del 2015, proposto da
Gianni Peddio, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Nicolini, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Cugia n. 5;

contro
Ministero della Giustizia D.A.P., Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, Direzione della Casa Circondariale di Iglesias, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata ex lege in Cagliari, via Dante n. 23;

per la declaratoria
del diritto alla monetizzazione del periodo di riposo non fruito per gli anni 2013 e 2014 nella misura invocata dal ricorrente con conseguente condanna dell'Amministrazione della Giustizia al pagamento del compenso sostitutivo - correttamente quantificato- spettante per il titolo e il periodo suindicato, oltre accessori dal giorno del dovuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia D.A.P., del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e della Direzione della Casa Circondariale di Iglesias;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2019 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, dal 12 gennaio 1981 al 27 dicembre 2014, data in cui è stato collocato a riposo.

Alla data in cui è stato collocato a riposo era in forza alla Casa circondariale di Iglesias.

Il collocamento a riposo è stato preceduto da un lungo periodo di malattia. A seguito degli accertamenti sanitari della Commissione Medico ospedaliera era stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio nella polizia penitenziaria.

Dopo la rinuncia al transito nei ruoli civili dell’amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, il ricorrente è stato dispensato dal servizio per infermità e collocato a riposo.

Gli è stata quindi preclusa la possibilità di godere di un periodo di ferie pari a complessivi 147 giorni.

Il ricorrente ha presentato apposita istanza volta a ottenere la monetizzazione del periodo di ferie non goduto.

Il Provveditorato ha autorizzato la monetizzazione per un periodo complessivo pari a giorni 53 (19 per gli anni 2013 e precedenti e 34 per l’anno 2014).

Il sig. Peddio ha quindi proposto ricorso per ottenere da questo giudice una sentenza di accertamento del diritto e condanna dell’amministrazione a corrispondere il dovuto.

Si è costituita l’amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

In data 11 gennaio 2019 l’amministrazione, a sostegno delle proprie ragioni, depositava memoria difensiva.

In pari data depositava memoria anche il ricorrente.

Alla udienza pubblica del 13 febbraio 2019 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Come risulta dalla esposizione in fatto, la questione giuridica sottoposta all’attenzione del Collegio verte su un unico punto. Si tratta di comprendere se sia dovuta la monetizzazione del periodo di ferie non goduto nel caso in cui il mancato godimento sia dipeso da assenza continuativa del dipendente dovuta a malattia.

L’amministrazione intimata, in sintesi, difende la correttezza del diniego opposto affermando di avere liquidato il compenso sostitutivo in favore del ricorrente, facendo corretta applicazione della disciplina di riferimento e, segnatamente, dell’art. 14 d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, dell’art. 18 d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 e dell’art. 11 d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170.

Il ricorrente contesta, argomentando con ampi svolgimenti, l’interpretazione e l’applicazione che l’amministrazione ha fornito delle sopra citate disposizioni.

In particolare, nella memoria depositata il giorno 11 gennaio 2019, in vista dell’udienza pubblica, la difesa del ricorrente afferma, in sintesi, che ciascuna delle disposizioni richiamate dall’amministrazione, in assenza di una lettura costituzionalmente orientata, collide con il principio della indisponibilità del diritto alle ferie sancito nell'art. 36, ultimo comma, della Costituzione.

Il precetto costituzionale, secondo il ricorrente, deve essere inteso nel senso che ove il lavoratore abbia prestato ininterrottamente la propria opera nel periodo di riferimento delle ferie, il compenso sostitutivo delle stesse spetta in ogni caso, a nulla rilevando l’esistenza di disposizioni che concedano, limitino o escludano il diritto all’equivalente pecuniario.

La pretesa del ricorrente è fondata.

Alcune premesse di carattere generale.

Il diritto costituzionale indisponibile ad un periodo annuale di ferie retribuito, connotato, al pari del diritto al riposo settimanale, dal requisito dell'irrinunciabilità, rinviene il proprio fondamento giuridico tanto nell'interesse, meramente privatistico, comune ad entrambe le parti del rapporto, di conservare le energie fisiche del lavoratore al fine di una più razionale utilizzazione delle stesse, quanto nell'interesse, eminentemente pubblico, alla tutela della persona del lavoratore.

La dottrina, in modo unanime, ha da tempo affermato che nel caso delle ferie annuali risultano prevalenti proprio gli interessi etico-sociali rispetto a quelli fisiologici, cui sono, invece, essenzialmente preordinate le altre pause, di minore durata e di maggiore frequenza.

In materia di ferie, l'intervento della Corte costituzionale è stato ripetuto e sempre molto incisivo nel riservare una tutela particolarmente intensa al diritto al riposo feriale, attraverso un consolidato filone giurisprudenziale che parte dal 1963 (con la celebre sentenza n. 66) per arrivare alla storica sentenza n. 158 del 2001 che ha affermato che la garanzia costituzionale del riposo annuale, espressamente sancita nel 3° comma dell'art. 36 della Costituzione, non consente deroghe e va per ciò assicurata ad ogni lavoratore senza distinzione di sorta.

Anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ha sancito, al paragrafo 2 dell'art. 31, il diritto del lavoratore a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite, utilizzando una formula che riprende quasi letteralmente quella contenuta nelle Costituzioni italiana e portoghese.

Venendo alla questione della monetizzazione delle ferie occorre rilevare che ha avuto modo di pronunciarsi recentemente il Consiglio di Stato affermando che “il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente, anche in mancanza di una norma espressa che preveda la relativa indennità, discende direttamente dallo stesso mancato godimento delle ferie, in armonia con l'art. 36 Cost., quando sia certo che tale vicenda non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia a lui comunque imputabile, e dunque anche in caso di cessazione dal servizio per infermità; ciò in quanto il carattere indisponibile del diritto alle ferie non esclude l'obbligo della stessa Amministrazione di corrispondere il predetto compenso per le prestazioni effettivamente rese, non essendo logico far discendere da una violazione imputabile all'Amministrazione il venir meno del diritto all'equivalente pecuniario della prestazione effettuata; analoga conclusione deve trarsi ove le ferie non siano state fruite per cessazione dal servizio per infermità” (Consiglio di Stato sez. IV, 13 marzo 2018, n.1580).

In definitiva, il mancato godimento delle ferie, non imputabile all'interessato, non preclude di suo l'insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo. Si tratta, infatti, di un diritto che per sua natura prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa-retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato e non riceve, quindi, compressione in presenza di altra causa esonerativa dall'effettività del servizio.

Da tale carattere di indisponibilità e irrinunciabilità discende il diritto al compenso sostitutivo, ogni qual volta la fruibilità del congedo stesso sia oggettivamente esclusa per causa indipendente dalla volontà del lavoratore o per fatto specifico della P.A. datrice di lavoro (in materia, T.a.r. Calabria, Catanzaro, sez. I, 25 giugno 2015, Tar Sardegna 13 febbraio 2013 n. 116; Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 3 maggio 2011 n. 598; Consiglio di Stato, sez. IV, 24 febbraio 2009 n. 1084).

La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di pronunciarsi anche sulla portata del divieto di monetizzazione delle ferie di cui all'art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 7 agosto 2012 n. 135.

Esso va interpretato nel senso che tale disciplina non pregiudica il diritto alle ferie ove prevede che non si possano corrispondere in nessun caso trattamenti economici sostitutivi, giacché correla il contestato divieto a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentono di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito ai periodi di riposo, sicché la norma in parola va interpretata come diretta a reprimere il ricorso incontrollato alla monetizzazione delle ferie non godute, contrastandone gli abusi, e a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole (T.a.r. Emilia-Romagna, Parma sez. I, 17 gennaio 2017, n.14).

E, per il pubblico impiego contrattualizzato, la giurisprudenza del giudice del lavoro è costante nell’affermare che in tema di pubblico impiego e monetizzazione delle ferie non fruite, sussiste il diritto del ricorrente al pagamento delle ferie e dei riposi non goduti quando lo stesso abbia provato di essere lavoratore in malattia. Difatti, l'art. 5, comma 8, d.l. 95/2012 deve essere interpretato nel senso che il divieto di monetizzazione delle ferie residue non si applica nel caso in cui il dipendente non sia stato nella possibilità di fruire delle stesse a causa di malattia (ex multis, Tribunale Torino sezione lavoro, 22 dicembre 2016, n. 1861).

In conclusione, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato, nella parte in cui è stato negato il compenso sostitutivo per i giorni di congedo ordinario non fruito negli anni 2013 e precedenti e 2014, e conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento del compenso sostitutivo.

Le spese di giudizio vanno poste a carico dell'Amministrazione resistente e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:

1) annulla l'atto impugnato ai sensi di cui in motivazione;

2) accerta la sussistenza del diritto invocato dal ricorrente;

3) condanna il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, al pagamento in favore del ricorrente del compenso sostitutivo per i giorni di congedo ordinario non fruiti come da motivazione, oltre interessi legali dal giorno dell'evento fino al soddisfo.

Condanna il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, al pagamento in favore del ricorrente di spese e competenze del giudizio, che liquida, in € 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Marco Lensi, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Gianluca Rovelli Francesco Scano





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Re: monetizzazione congedo ordinario

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Si apre l'anno 2020,
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SENTENZA sede di CAMPOBASSO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 202000003,

Pubblicato il 03/01/2020

N. 00003/2020 REG. PROV. COLL.
N. 00352/2018 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 352 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Coromano, Rosario Ciccotelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Coromano in Campobasso, via XXIV Maggio n. 137;

contro
Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale Abruzzo e Molise, Casa Circondariale di Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, 124;

per l'annullamento
del provvedimento -OMISSIS-

nonché per -OMISSIS-;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale Abruzzo e Molise, Casa Circondariale di Campobasso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2019 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il sig. -OMISSIS- ha agito dinanzi a questo TAR per l’accertamento del diritto-OMISSIS-

2. A sostegno delle predette domande, il ricorrente ha rappresentato le seguenti circostanze:

- il sig. -OMISSIS- ha prestato servizio in qualità -OMISSIS-

- per ciò che in questa sede segnatamente rileva, il ricorrente è stato assente dal servizio -OMISSIS-

- in data 8.7.2017 il ricorrente ha presentato istanza -OMISSIS-

- con nota del 29.08.2017, l’amministrazione penitenziaria ha comunicato il rigetto della richiesta, avendo ritenuto “-OMISSIS-”;

- a seguito di istanza di riesame, l’amministrazione penitenziaria, con nota del 20.02.2018, ha confermato il diniego, precisando che: “-OMISSIS-”.

3. Ciò premesso, il ricorrente ha lamentato che:

- le norme vigenti in materia stabiliscono che “il diritto alla monetizzazione del congedo – oltre che nelle ipotesi di documentate esigenze di servizio, decesso, cessazione dal servizio per infermità o dispensa dal servizio dopo il collocamento in aspettativa – spetta al dipendente anche in ipotesi di assenza dal servizio ed impossibilità di fruire del congedo per causa non imputabile o riconducibile al medesimo”;

- nella fattispecie, l’amministrazione “-OMISSIS-”.

4. Si è costituita in giudizio l’autorità ministeriale per resistere al ricorso.

5. Nella udienza pubblica del 18.12.2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il ricorso è fondato.

6.1. Nella vicenda in esame viene, anzitutto, in rilievo il disposto di cui all'art. 14 del D.P.R. 31.7.1995 n. 395, recante il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, a mente del quale: "......7. Il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile. 11. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi il dirigente autorizza il periodo di godimento del congedo ordinario in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio. 12. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a 3 giorni, adeguatamente e debitamente documentate e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione. 14. Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso".

Nella predetta disciplina si inserisce poi l'articolo 18, co. 1, del D.P.R. 16.3.1999 n. 254, recante il recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, che stabilisce che al pagamento sostitutivo del congedo ordinario “si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità".

Infine, l'art. 18 comma 1 del successivo D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 dispone che "compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di spettanza".

6.2. Il predetto quadro normativo è stato interpretato da una parte della giurisprudenza nel senso che “il diritto al compenso sostitutivo … implica comunque una situazione oggettiva di impossibilità di fruire in altro periodo delle ferie”, nel mentre “dirimente in senso ostativo all'accoglimento della domanda del compenso sostitutivo si rivela … il fatto che il richiedente sia stato collocato in quiescenza a domanda, costituendo … la sua libera scelta la causa prima dell'interruzione del rapporto di impiego, scelta che ha impedito all'Amministrazione di consentirgli di fruire in altro periodo delle ferie residue” (TAR Sicilia Catania, Sez. III, 25/05/2016 n. 1399; nello stesso senso TAR Lecce, Sez. II, 21/05/2018 n. 847).

6.3. Di diverso avviso è la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, secondo cuil’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, come interpretato dalla Corte, non assoggetta il diritto a un’indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall’altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali a cui aveva diritto alla data in cui tale rapporto è cessato (sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, EU:C:2014:1755, punto 23). 28 Ne consegue, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato posto in grado di usufruire di tutte le ferie retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato. 29 Pertanto, la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di lavoro, non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro. 30 Alla luce di quanto precede, si deve constatare che l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che priva del diritto a un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute il lavoratore il cui rapporto di lavoro è cessato a seguito della sua domanda di pensionamento e che non è stato in grado di usufruire del suo diritto alle ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro” (Sentenza C-341-15 del 20/7/2016).

6.4. In conformità al principio di diritto affermato nella predetta sentenza, la più recente giurisprudenza del TAR ha ritenuto che nel caso in cui il “rapporto di lavoro è cessato a causa della domanda di pensionamento, al lavoratore spetta la relativa indennità per ferie annuali non godute. Ciò perché le ferie sono state maturate ma il lavoratore, per via del collocamento in pensione, non è stato in grado di usufruirne in misura piena prima della fine del rapporto”, con la precisazione che nonpuò riversarsi sull'interessato l'onere di chiedere la postergazione del già decretato stato di quiescenza. Semmai … avrebbe dovuto essere la stessa Amministrazione a prorogare d'ufficio la decorrenza del collocamento in quiescenza, per consentire al ricorrente di godere del congedo ordinario quale diritto inviolabile del lavoratore” (TAR Sicilia Palermo, Sez. I, 28.08.2018 n. 1850; nello stesso senso TAR Bologna, Sez. I, 13.06.2019 n. 535).

6.5. Ciò premesso, in applicazione del diritto eurocomunitario vivente, nei termini declinati dal precedente di cui alla pronuncia interpretativa resa dalla Corte di Giustizia in riferimento ad un caso del tutto analogo a quello in esame, deve conclusivamente ritenersi che, nel concreto caso di specie, l’assenza dal servizio -OMISSIS-

6.6. Di qui il diritto del ricorrente al -OMISSIS-.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto così dispone:

- annulla il provvedimento -OMISSIS-;

- accerta il diritto del ricorrente al compenso sostitutivo -OMISSIS-;

- condanna l’amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente nella misura di € 1.500,00 oltre IVA e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Rita Luce, Primo Referendario
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Silvio Giancaspro Silvio Ignazio Silvestri





IL SEGRETARIO



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Re: monetizzazione congedo ordinario

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personale PolPen ancora in servizio.

Il Tar Valle D'Aosta rigetta il ricorso e scrive:

1) - Preso atto della situazione della parte attorea e delle altre unità di polizia penitenziaria per le quali è risultato maturato e non fruito un congedo per gli anni 2016 e 2017, in data 8 gennaio 2019, la dott.ssa OMISSIS ha emanato una Disposizione di Servizio ordinando un Piano di Rientro d’ufficio che è stato attuato nell’arco di poche settimane ed ha adottato nei confronti dell’interessata l’ordine di servizio l’Ordine di Servizio del 9 maggio 2019 n.10

2) - Con tale ordine la stessa ha disposto la perdita del diritto alla fruizione del congedo ordinario degli anni 2015 e 2016 e la fruizione d’ufficio, in via eccezionale, del congedo maturato e non goduto di 39 giorni riferito all’anno 2017 di 39 giorni.

3) - La Dirigente ha altresì invitato la sig.ra C.. a programmare nel più breve tempo possibile la fruizione dei periodi di congedo ordinario degli anni 2018 e 2019, nel rispetto dei termini stabiliti dall’art. 9 del Nuovo Accordo Quadro.

4) - Tale pretesa si rivela però del tutto priva di fondamento. Come si deduce, infatti, dall’art 9 del Nuovo Accordo Quadro Nazionale, pubblicato sulla G.U. n. 100 del 2 maggio 2018, il congedo ordinario va programmato e fruito nell’anno solare di riferimento, salvo indifferibili esigenze di servizio che non ne rendano possibile la completa fruizione o per motivate esigenze di carattere personale e, limitatamente a queste ultime, compatibilmente con le esigenze di servizio.

5) - In tal caso, la parte residua deve essere fruita entro i successivi 12 mesi, fino all’entrata in vigore del Nuovo Accordo Quadro Nazionale (G.U. n. 100 del 2 maggio 2018), ed entro i successivi 18 mesi per il periodo successivo all’entrata in vigore del predetto accordo.

6) - Nel caso in esame non risulta esser stata presentata da parte dell’interessata al direttore di istituto, nei termini di legge e secondo le puntuali modalità ivi indicate, alcuna istanza di congedo ordinario né documentazione comprovante anche l’impossibilità oggettiva di godere dei predetti benefici

7) - Pertanto non è possibile giustificarne la mancata fruizione, né per motivate esigenze di servizio e né tantomeno per obbiettive esigenze personali.

8) - Il presupposto imprescindibile per la perdita della possibilità di godimento delle ferie al di là di una determinata scadenza temporale è che il lavoratore non ne abbia goduto liberamente e consapevolmente.

N.B.: Leggete tutto il contesto per orientamento.
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Re: monetizzazione congedo ordinario

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Re: monetizzazione congedo ordinario

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Ricorso accolto,

- Ex Assistente Capo Coordinatore PolPen.

1) - ferie non godute a causa di infermità e non godibili per intervenuta cessazione dal servizio per sopraggiunti limiti di età.
----------------------------------

SENTENZA sede di L'AQUILA, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 202000163 ,

Pubblicato il 08/05/2020

N. 00163/2020 REG. PROV. COLL.
N. 00332/2018 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ubaldo Cipollone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Germanico 24;

contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, non costituito in giudizio;

per l'annullamento
- del provvedimento n. m_dg. -OMISSIS- del -OMISSIS- e protocollato con n. -OMISSIS-, comunicato a mezzo posta ordinaria il -OMISSIS- pronunciato dal Provveditorato Regionale del Lazio – Abruzzo e Molise con cui il Ministero della Giustizia respingeva la richiesta di monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito dall'Ex Assistente Capo Coordinatore sig.ra -OMISSIS- a causa di eventi impeditivi non dipendenti dal lavoratore (malattia);

- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso e conseguente riconoscimento e corresponsione degli emolumenti dovuti in forza del rapporto lavorativo intercorso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 la dott.ssa Maria Colagrande;
Ai sensi dell’art. 84 del d.l. n. 18/2020, la camera di consiglio si è tenuta in modalità di collegamento da remoti via Teams, sulla piattaforma corrispondente alla sede dell’ufficio giudiziario.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente, in quiescenza dal -OMISSIS- per raggiunti limiti di età con la qualifica di Assistente Capo Coordinatore di Polizia Penitenziaria, impugna il provvedimento in epigrafe nella parte in cui ha respinto la sua istanza di monetizzazione dei periodi di congedo ordinario per malattia relativi agli anni -OMISSIS- per un totale di -OMISSIS-) giorni.

Riferisce di essersi assentata continuativamente dal servizio nel periodo dal -OMISSIS- al -OMISSIS- a causa di una grave malattia che le ha impedito di godere delle ferie nel frattempo maturate, come documentato nella nota del -OMISSIS- del Direttore della Casa Circondariale di -OMISSIS-.

Lamenta quindi l’illegittimità del diniego per violazione dell’art. 18 del d.P.R. n. 254/1999 ed eccesso di potere.

Richiama la costante giurisprudenza secondo cui il generale divieto di monetizzazione delle ferie subisce deroga quando il lavoratore non abbia potuto goderne per fatto a sé non imputabile.

Conclude per l'accertamento del diritto alla monetizzazione dei periodi di congedo indicati in atti e conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento

Resiste l'Amministrazione intimata.

Alla camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell’art. 84 del d.l. n. 18/2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

La monetizzazione delle ferie maturate e non godute prevista dall'art. 14 del d.P.R. n. 395/1995, per il caso in cui, all'atto della cessazione dal servizio, il relativo periodo non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, è stata confermata dall'art. 18 del d.P.R. n. 254/1999 che ha esteso il beneficio al mancato godimento delle ferie a causa di decesso, cessazione dal servizio per infermità o dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.

Per identità di ratio il caso in decisione è chiaramente riconducibile all’art. 18, ancorché ivi non espressamente previsto, trattandosi di ferie non godute a causa di infermità e non godibili per intervenuta cessazione dal servizio per sopraggiunti limiti di età.

Si è infatti chiarito che l’art. 18 (al pari dell'art. 14 del d.P.R. 395/1995) non ha carattere costitutivo, ma soltanto ricognitivo di singole fattispecie, sicché esso non esaurisce con carattere di tassatività ogni altra possibile ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione (fra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 8 ottobre 2010, n. 7360).

Si è poi precisato che il diritto alla monetizzazione del congedo per ferie matura ogniqualvolta il dipendente non abbia potuto usufruire delle ferie per cause da lui non dipendenti o comunque a lui non imputabili (Cons. Stato, sez. III, 21 marzo 2016, n. 1138).

Pertanto, la ricorrente, che incontestatamente, per effetto dell'infermità a lei non imputabile e poi della obbligatoria cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età, non fu in grado di godere del congedo ordinario per ferie, ha pieno diritto a riceverne oggi l’equivalente monetario.

Ne consegue che l’Amministrazione intimata deve essere condannata al pagamento dell’equivalente monetario corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti dalla ricorrente a far dal -OMISSIS- fino al -OMISSIS-.

La regolazione delle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto condanna la parte resistente al pagamento in favore di -OMISSIS- dell’equivalente monetario corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti a far dal -OMISSIS- fino al -OMISSIS-.

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.500,00, oltre accessori d legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Realfonzo, Presidente
Maria Colagrande, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Giardino, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Colagrande Umberto Realfonzo





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Re: monetizzazione congedo ordinario

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personale PolPen.,

Il CdS con il presente Parere ha accolto il ricorso del ricorrente.

- Gli erano stati monetizzati solamente una parte (64 gg.) dei giorni, rispetto al totale complessivo relativo agli anni 2015 - 2016 - 2017.

Il CdS precisa:

1) - Alla luce dell’evoluzione del quadro interpretativo sopra delineato e, in particolare, dell’orientamento del giudice eurounitario, questa Sezione, con il recente parere n. 86/2018, ha ritenuto che il diritto al congedo ordinario maturato nel periodo di aspettativa per infermità include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ancorché il dipendente sia cessato dal servizio “a domanda”.

2) - Questa interpretazione è stata ribadita con il parere di questa Sezione n. 2424/2018 e 154/2020.

3) - Tale è anche l’orientamento dei Tribunali amministrativi regionali (TAR Palermo n. 1850/2018; TAR Lecce n. 431/2018; TAR Reggio-Calabria n. 264/2018; TAR Bologna n. 535/2019; TAR Campobasso CB n. 3/2020).
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Re: monetizzazione congedo ordinario

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Salve a tutti.

Perdonate una domanda: ma si può sapere a quanto ammonta la monetizzazione per ogni singolo giorno di congedo ordinario?

Grazie.
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Re: monetizzazione congedo ordinario

Messaggio da nonno Alberto »

Zante ha scritto: mer ago 18, 2021 8:08 pm Salve a tutti.

Perdonate una domanda: ma si può sapere a quanto ammonta la monetizzazione per ogni singolo giorno di congedo ordinario?

Grazie.

Per calcolare il valore di un giorno di ferie non godute bisogna:

Calcolare il Reddito Annuo Lordo indicato in busta paga;

Dividere l’importo per 12 (numero dei mesi dell’anno);

per 26 (se si lavora 6 giorni su 7).



Ciao Alberto
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Re: monetizzazione congedo ordinario

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Ciao nonno Alberto e grazie per la risposta.

Visto che hai specificato "se si lavora 6 giorni su 7", bisogna dedurre che per chi lavora 5 giorni su 7 sia diverso? Se si, puoi spiegare?

Grazie.
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Re: monetizzazione congedo ordinario

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Nonno Alberto, per "Calcolare il Reddito Annuo Lordo indicato in busta paga" intendi dire l'importo risultante nel rigo 1 della Certificazione Unica ?
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Re: monetizzazione congedo ordinario

Messaggio da nonno Alberto »

Zante ha scritto: mer ago 18, 2021 8:54 pm Ciao nonno Alberto e grazie per la risposta.

Visto che hai specificato "se si lavora 6 giorni su 7", bisogna dedurre che per chi lavora 5 giorni su 7 sia diverso? Se si, puoi spiegare?

Grazie.
Dividere il valore ottenuto per 22 (se si lavora 5 giorni su 7)
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Re: monetizzazione congedo ordinario

Messaggio da Zante »

nonno Alberto ha scritto: mer ago 18, 2021 9:03 pm
Zante ha scritto: mer ago 18, 2021 8:54 pm Ciao nonno Alberto e grazie per la risposta.

Visto che hai specificato "se si lavora 6 giorni su 7", bisogna dedurre che per chi lavora 5 giorni su 7 sia diverso? Se si, puoi spiegare?

Grazie.
Dividere il valore ottenuto per 22 (se si lavora 5 giorni su 7)
Bene, grazie.
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Re: monetizzazione congedo ordinario

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nonno Alberto ha scritto: mer ago 18, 2021 8:28 pm
Zante ha scritto: mer ago 18, 2021 8:08 pm Salve a tutti.

Perdonate una domanda: ma si può sapere a quanto ammonta la monetizzazione per ogni singolo giorno di congedo ordinario?

Grazie.

Per calcolare il valore di un giorno di ferie non godute bisogna:

Calcolare il Reddito Annuo Lordo indicato in busta paga;

Dividere l’importo per 12 (numero dei mesi dell’anno);

per 26 (se si lavora 6 giorni su 7).



Ciao Alberto
Perdona l'insistenza, ma (rigo 1 della C.U.) 36.447,00€ ÷ 12 × 26 = 78.968,50€ mi sembra un pò troppo, non credi?

Dov'è che sbaglio (se sbaglio io) ?
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