Monetizzazione congedo

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Re: Monetizzazione congedo

Messaggio da panorama »

Il Tar Lazio accoglie il ricorso parzialmente.


- ferie non godute prima di essere collocato in quiescenza, su domanda dello stesso, per sopraggiunti limiti di età in data 1 giugno 2010.

1) - Espone il ricorrente che, nell’approssimarsi di tale data, in data 27 febbraio 2010 presentava istanza al Questore di Roma chiedendo di potere usufruire, a decorrere dal 1 marzo 2010, di 70 giorni di ferie non fruite (47 per l’anno 2009 e 23 per il 2010, di cui 20 giorni per congedo ordinario e 3 ai sensi della legge n. 937/1977).

2) - Non essendo pervenuta alcuna autorizzazione scritta che giustificasse la propria assenza dal servizio, il Sig. P.. continuava a svolgere la sua attività fino alla data del 31 maggio 2010, e dal 1 giugno 2010 veniva appunto collocato a riposo per sopraggiunti limiti di età.

IL TAR precisa:

3) - Sussistano quindi i presupposti per la corresponsione dell’invocato emolumento sia per quanto riguarda la domanda di ferie volta ad usufruire di 20 giorni per congedo ordinario e 3 giorni di congedo ai sensi della legge n. 937/1977.


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panorama
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Re: Monetizzazione congedo

Messaggio da panorama »

PolPen Accolto

1) - In definitiva, il mancato godimento delle ferie, non imputabile all'interessato, non preclude di suo l'insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo.

2) - La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di pronunciarsi anche sulla portata del divieto di monetizzazione delle ferie di cui all'art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 7 agosto 2012 n. 135. (T.a.r. Emilia-Romagna, Parma sez. I, 17 gennaio 2017, n.14).

3) - E, per il pubblico impiego contrattualizzato, la giurisprudenza del giudice del lavoro è costante nell’affermare che in tema di pubblico impiego e monetizzazione delle ferie non fruite, sussiste il diritto del ricorrente al pagamento delle ferie e dei riposi non goduti quando lo stesso abbia provato di essere lavoratore in malattia. Difatti, l'art. 5, comma 8, d.l. 95/2012 deve essere interpretato nel senso che il divieto di monetizzazione delle ferie residue non si applica nel caso in cui il dipendente non sia stato nella possibilità di fruire delle stesse a causa di malattia (ex multis, Tribunale Torino sezione lavoro, 22 dicembre 2016, n. 1861).
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SENTENZA sede di CAGLIARI, sezione SEZIONE 2, numero provv.: 201900211 ,

Pubblicato il 08/03/2019

N. 00211/2019 REG. PROV. COLL.
N. 00620/2015 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 620 del 2015, proposto da
Gianni Peddio, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Nicolini, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Cugia n. 5;

contro
Ministero della Giustizia D.A.P., Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, Direzione della Casa Circondariale di Iglesias, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata ex lege in Cagliari, via Dante n. 23;

per la declaratoria
del diritto alla monetizzazione del periodo di riposo non fruito per gli anni 2013 e 2014 nella misura invocata dal ricorrente con conseguente condanna dell'Amministrazione della Giustizia al pagamento del compenso sostitutivo - correttamente quantificato- spettante per il titolo e il periodo suindicato, oltre accessori dal giorno del dovuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia D.A.P., del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e della Direzione della Casa Circondariale di Iglesias;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2019 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, dal 12 gennaio 1981 al 27 dicembre 2014, data in cui è stato collocato a riposo.

Alla data in cui è stato collocato a riposo era in forza alla Casa circondariale di Iglesias.

Il collocamento a riposo è stato preceduto da un lungo periodo di malattia. A seguito degli accertamenti sanitari della Commissione Medico ospedaliera era stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio nella polizia penitenziaria.

Dopo la rinuncia al transito nei ruoli civili dell’amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, il ricorrente è stato dispensato dal servizio per infermità e collocato a riposo.

Gli è stata quindi preclusa la possibilità di godere di un periodo di ferie pari a complessivi 147 giorni.

Il ricorrente ha presentato apposita istanza volta a ottenere la monetizzazione del periodo di ferie non goduto.

Il Provveditorato ha autorizzato la monetizzazione per un periodo complessivo pari a giorni 53 (19 per gli anni 2013 e precedenti e 34 per l’anno 2014).

Il sig. Peddio ha quindi proposto ricorso per ottenere da questo giudice una sentenza di accertamento del diritto e condanna dell’amministrazione a corrispondere il dovuto.

Si è costituita l’amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

In data 11 gennaio 2019 l’amministrazione, a sostegno delle proprie ragioni, depositava memoria difensiva.

In pari data depositava memoria anche il ricorrente.

Alla udienza pubblica del 13 febbraio 2019 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Come risulta dalla esposizione in fatto, la questione giuridica sottoposta all’attenzione del Collegio verte su un unico punto. Si tratta di comprendere se sia dovuta la monetizzazione del periodo di ferie non goduto nel caso in cui il mancato godimento sia dipeso da assenza continuativa del dipendente dovuta a malattia.

L’amministrazione intimata, in sintesi, difende la correttezza del diniego opposto affermando di avere liquidato il compenso sostitutivo in favore del ricorrente, facendo corretta applicazione della disciplina di riferimento e, segnatamente, dell’art. 14 d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, dell’art. 18 d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 e dell’art. 11 d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170.

Il ricorrente contesta, argomentando con ampi svolgimenti, l’interpretazione e l’applicazione che l’amministrazione ha fornito delle sopra citate disposizioni.

In particolare, nella memoria depositata il giorno 11 gennaio 2019, in vista dell’udienza pubblica, la difesa del ricorrente afferma, in sintesi, che ciascuna delle disposizioni richiamate dall’amministrazione, in assenza di una lettura costituzionalmente orientata, collide con il principio della indisponibilità del diritto alle ferie sancito nell'art. 36, ultimo comma, della Costituzione.

Il precetto costituzionale, secondo il ricorrente, deve essere inteso nel senso che ove il lavoratore abbia prestato ininterrottamente la propria opera nel periodo di riferimento delle ferie, il compenso sostitutivo delle stesse spetta in ogni caso, a nulla rilevando l’esistenza di disposizioni che concedano, limitino o escludano il diritto all’equivalente pecuniario.

La pretesa del ricorrente è fondata.

Alcune premesse di carattere generale.

Il diritto costituzionale indisponibile ad un periodo annuale di ferie retribuito, connotato, al pari del diritto al riposo settimanale, dal requisito dell'irrinunciabilità, rinviene il proprio fondamento giuridico tanto nell'interesse, meramente privatistico, comune ad entrambe le parti del rapporto, di conservare le energie fisiche del lavoratore al fine di una più razionale utilizzazione delle stesse, quanto nell'interesse, eminentemente pubblico, alla tutela della persona del lavoratore.

La dottrina, in modo unanime, ha da tempo affermato che nel caso delle ferie annuali risultano prevalenti proprio gli interessi etico-sociali rispetto a quelli fisiologici, cui sono, invece, essenzialmente preordinate le altre pause, di minore durata e di maggiore frequenza.

In materia di ferie, l'intervento della Corte costituzionale è stato ripetuto e sempre molto incisivo nel riservare una tutela particolarmente intensa al diritto al riposo feriale, attraverso un consolidato filone giurisprudenziale che parte dal 1963 (con la celebre sentenza n. 66) per arrivare alla storica sentenza n. 158 del 2001 che ha affermato che la garanzia costituzionale del riposo annuale, espressamente sancita nel 3° comma dell'art. 36 della Costituzione, non consente deroghe e va per ciò assicurata ad ogni lavoratore senza distinzione di sorta.

Anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ha sancito, al paragrafo 2 dell'art. 31, il diritto del lavoratore a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite, utilizzando una formula che riprende quasi letteralmente quella contenuta nelle Costituzioni italiana e portoghese.

Venendo alla questione della monetizzazione delle ferie occorre rilevare che ha avuto modo di pronunciarsi recentemente il Consiglio di Stato affermando che “il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente, anche in mancanza di una norma espressa che preveda la relativa indennità, discende direttamente dallo stesso mancato godimento delle ferie, in armonia con l'art. 36 Cost., quando sia certo che tale vicenda non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia a lui comunque imputabile, e dunque anche in caso di cessazione dal servizio per infermità; ciò in quanto il carattere indisponibile del diritto alle ferie non esclude l'obbligo della stessa Amministrazione di corrispondere il predetto compenso per le prestazioni effettivamente rese, non essendo logico far discendere da una violazione imputabile all'Amministrazione il venir meno del diritto all'equivalente pecuniario della prestazione effettuata; analoga conclusione deve trarsi ove le ferie non siano state fruite per cessazione dal servizio per infermità” (Consiglio di Stato sez. IV, 13 marzo 2018, n.1580).

In definitiva, il mancato godimento delle ferie, non imputabile all'interessato, non preclude di suo l'insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo. Si tratta, infatti, di un diritto che per sua natura prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa-retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato e non riceve, quindi, compressione in presenza di altra causa esonerativa dall'effettività del servizio.

Da tale carattere di indisponibilità e irrinunciabilità discende il diritto al compenso sostitutivo, ogni qual volta la fruibilità del congedo stesso sia oggettivamente esclusa per causa indipendente dalla volontà del lavoratore o per fatto specifico della P.A. datrice di lavoro (in materia, T.a.r. Calabria, Catanzaro, sez. I, 25 giugno 2015, Tar Sardegna 13 febbraio 2013 n. 116; Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 3 maggio 2011 n. 598; Consiglio di Stato, sez. IV, 24 febbraio 2009 n. 1084).

La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di pronunciarsi anche sulla portata del divieto di monetizzazione delle ferie di cui all'art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 7 agosto 2012 n. 135.

Esso va interpretato nel senso che tale disciplina non pregiudica il diritto alle ferie ove prevede che non si possano corrispondere in nessun caso trattamenti economici sostitutivi, giacché correla il contestato divieto a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentono di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito ai periodi di riposo, sicché la norma in parola va interpretata come diretta a reprimere il ricorso incontrollato alla monetizzazione delle ferie non godute, contrastandone gli abusi, e a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole (T.a.r. Emilia-Romagna, Parma sez. I, 17 gennaio 2017, n.14).

E, per il pubblico impiego contrattualizzato, la giurisprudenza del giudice del lavoro è costante nell’affermare che in tema di pubblico impiego e monetizzazione delle ferie non fruite, sussiste il diritto del ricorrente al pagamento delle ferie e dei riposi non goduti quando lo stesso abbia provato di essere lavoratore in malattia. Difatti, l'art. 5, comma 8, d.l. 95/2012 deve essere interpretato nel senso che il divieto di monetizzazione delle ferie residue non si applica nel caso in cui il dipendente non sia stato nella possibilità di fruire delle stesse a causa di malattia (ex multis, Tribunale Torino sezione lavoro, 22 dicembre 2016, n. 1861).

In conclusione, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato, nella parte in cui è stato negato il compenso sostitutivo per i giorni di congedo ordinario non fruito negli anni 2013 e precedenti e 2014, e conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento del compenso sostitutivo.

Le spese di giudizio vanno poste a carico dell'Amministrazione resistente e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:

1) annulla l'atto impugnato ai sensi di cui in motivazione;

2) accerta la sussistenza del diritto invocato dal ricorrente;

3) condanna il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, al pagamento in favore del ricorrente del compenso sostitutivo per i giorni di congedo ordinario non fruiti come da motivazione, oltre interessi legali dal giorno dell'evento fino al soddisfo.

Condanna il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, al pagamento in favore del ricorrente di spese e competenze del giudizio, che liquida, in € 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Marco Lensi, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Gianluca Rovelli Francesco Scano





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Re: Monetizzazione congedo

Messaggio da Filippogianni »

Mah si arriva al punto da fare ricorso per mancata carta igienica.
Ogni amministrazione sembra un feudo con padri e padroni. Eppure la normativa sul congedo ordinario e chiara l'impida cristallina .
Riformato 2014 fatta richiesta immediata pagamento congedo maturato e non fruito pagato tutto dopo soli 11 mesi.
panorama
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Re: Monetizzazione congedo

Messaggio da panorama »

L'Amministrazione perde l'appello proposto.

1) - licenza ordinaria, non fruita, relativamente all'anno 1997

2) - è stato posto in congedo a causa di infermità dal 21.11.1997, dopo aver prestato servizio sino al 28.3.1997, data in cui è stato posto in aspettativa per infermità.

Il CdS precisa:

3) - La tesi favorevole, cui il Collegio aderisce, sviluppa l’opzione ermeneutica che ha portato a considerare maturate le ferie anche nel periodo di infermità per malattia, cioè in assenza di attività di servizio, giungendo ad affermare che quando il mancato godimento delle ferie non è imputabile all’interessato non preclude l’insorgenza del diritto alla percezione dell’emolumento sostitutivo (Consiglio di Stato, Sez, VI, 7 maggio 2001, n. 2520).
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SENTENZA sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 2, numero provv.: 201902446

Pubblicato il 15/04/2019

N. 02446/2019 REG. PROV. COLL.
N. 03041/2008 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3041 del 2008, proposto da
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comando Generale Guardia di Finanza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
Stamegna Antonio, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Vona, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Nicolò Porpora, 9;

per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 01369/2007, resa tra le parti, concernente il diritto alla corresponsione dell’indennità sostitutiva della licenza ordinaria.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Stamegna Antonio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2019 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti l’avv. Vona e l’Avv.to dello Stato De Luca.


FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. II, con la sentenza 14 febbraio 2007, n. 1369, ha accolto il ricorso proposto dall’attuale parte appellata, Brigadiere Antonio Stamegna, per l’annullamento della determinazione con cui il Comando della nona Legione della Guardia di Finanza ha rigettato l'istanza tesa ad ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva della licenza ordinaria, non fruita, relativamente all'anno 1997, condannando l’Amministrazione alla corresponsione di detta indennità.

Secondo il TAR, sinteticamente:

- non può ritenersi che l'art. 47, comma 7, d.P.R. n. 395-1995 arrivi ad escludere radicalmente la corresponsione dell'indennità sostitutiva del congedo ordinario non fruito;

- deve essere sottolineato che il citato art. 47, comma 5, laddove prevede l'irrinunciabilità della licenza ordinaria presuppone che il mancato godimento della stessa sia imputabile ad una scelta volontaria dell'interessato, per cui, allorché una simile situazione non è riscontrabile, in quanto il mancato godimento della licenza de qua è dipesa da una situazione di impossibilità estranea alla sfera giuridica dell'interessato (come è in caso di malattia), non può non riconoscersi il diritto del militare ad ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva;

- trattandosi nella fattispecie in esame di un credito retributivo risalente al 1997, dalla data di maturazione dello stesso fino al soddisfo è dovuta, ai sensi dell'art. 22 comma 36 L. 23 dicembre 1994 n. 724, la maggior somma fra rivalutazione monetaria e interessi.

L’Amministrazione appellante contestava la sentenza del TAR deducendone l’erroneità.

Con l’appello in esame chiedeva la reiezione del ricorso di primo grado.

Si costituiva il Comune appellato, chiedendo la reiezione dell’appello.

All’udienza pubblica del 2 aprile 2019 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio rileva che il Brigadiere della Guardia di Finanza Antonio Stamegna, odierno appellante, in servizio presso la Tenenza di Fondi (LT), è stato posto in congedo a causa di infermità dal 21.11.1997, dopo aver prestato servizio sino al 28.3.1997, data in cui è stato posto in aspettativa per infermità.

Con provvedimento dell'allora Nona Legione, l'Amministrazione ha rigettato l'istanza tesa ad ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva della licenza ordinaria non fruita, relativamente all'anno 1997, corresponsione che è controversa e che è oggetto del presente giudizio.

2. Il d.P.R. n. 395-1995, che disciplina la materia, introduce, per il solo personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, la monetizzazione delle ferie maturate e non godute, ribadendo, all'art. 14, comma 7, l'irrinunciabilità al suddetto congedo.

Il successivo comma 14, ai sensi dell’art 55 d.P.R. n. 254-1999, è applicabile al personale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e stabilisce che, qualora il congedo ordinario non sia stato fruito dal dipendente per documentate esigenze di servizio, si debba procedere al pagamento sostitutivo delle ferie non godute.

L’art. 55, comma 2, d.P.R. n. 254-1999 precisa che al pagamento del compenso sostitutivo si deve procedere anche nelle ipotesi in cui la licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o cessazione dal servizio per infermità.

Si ammette, quindi, il pagamento del congedo ordinario non fruito nella sola ipotesi in cui, all'atto della cessazione dal servizio, detto congedo non sia stato fruito per documentate esigenze dì servizio.

Il predetto d.P.R. del 1999 è posteriore all’epoca dei fatti qui oggetto del giudizio; tuttavia, la stessa regola era già stata anticipata dal provvedimento di concertazione 20 luglio 1995, riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza.

3. Infatti, come è noto, l'art. 14 d.P.R. n. 395-1995 incorpora l'accordo sindacale 20 luglio 1995 (riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile: Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato); era, peraltro, applicabile all’epoca dei fatti, anche il provvedimento di concertazione 20 luglio 1995, riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza), che ha parimenti introdotto la monetizzazione delle ferie maturate e non godute in tali ultimi ambiti.

Nel ribadire, al comma 7, l'irrinunciabilità riguardo al suddetto congedo, al successivo art. 14, comma 14, del d.P.R. del 1995 ha previsto che si possa ammettere il pagamento del congedo ordinario non fruito nella ipotesi che, all'atto della cessazione dal servizio, detto congedo non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 26 gennaio 2009, n. 339).

Ulteriori deroghe sono state successivamente introdotte dall'art. 18, d.P.R. n. 254-1999 (recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia), che ha previsto la possibilità della monetizzazione del congedo ordinario e non fruito in caso di decesso, cessazione dal servizio per infermità o dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.

4. Il Collegio ritiene, pur a fronte di un panorama giurisprudenziale eterogeneo, che tale norma si espressiva di un principio più generale di riconoscimento del diritto alla computabilità, ai fini del calcolo del periodo di licenza ordinaria, dei giorni in cui il dipendente non abbia prestato servizio in quanto collocato in aspettativa per infermità, vale a dire per fatto a lui non imputabile (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 9 novembre 2004, n. 8245).

Rispetto a tale situazione e con riferimento al più vasto ambito del rapporto di pubblico impiego, la giurisprudenza è per lo più giunta al riconoscimento del diritto alla computabilità, ai fini del calcolo del periodo di congedo ordinario, dei giorni in cui il dipendente pur se non abbia prestato servizio in quanto collocato in aspettativa per infermità, vale a dire per fatto a lui non imputabile (Consiglio di Stato, Sez VI, 26 maggio 1999, n. 670)

Meno denso è il panorama giurisprudenziale per l’ipotesi del riconoscimento del compenso sostitutivo delle ferie non godute, e ritenute maturate nel periodo di aspettativa per infermità.

La tesi favorevole, cui il Collegio aderisce, sviluppa l’opzione ermeneutica che ha portato a considerare maturate le ferie anche nel periodo di infermità per malattia, cioè in assenza di attività di servizio, giungendo ad affermare che quando il mancato godimento delle ferie non è imputabile all’interessato non preclude l’insorgenza del diritto alla percezione dell’emolumento sostitutivo (Consiglio di Stato, Sez, VI, 7 maggio 2001, n. 2520).

Fatta questa premessa, non è condivisibile il principio secondo cui il compenso per le ferie non godute sia necessariamente connesso esclusivamente a “documentate esigenze di servizio”, per le quali la prestazione lavorativa è stata effettuata su richiesta dell’Amministrazione che ha impedito il godimento delle ferie maturate (cfr. la già citata Consiglio di Stato, sez. IV, 9 novembre 2004, n. 8245).

Infatti, in tali ipotesi, il dipendente, in quanto in congedo per infermità, non potrebbe mai ottenere il conseguente compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano godute, in antitesi con il riconoscimento normativo sopra indicato, anticipato, come detto, dal provvedimento di concertazione 20 luglio 1995, riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza), applicabile nel caso di specie, ratione temporis.

5. Nel caso di aspettativa per infermità, è pur vero che diritto al congedo ordinario e compenso sostitutivo non sono le due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, talché al primo in ogni caso si deve sostituire l’altro.

Il primo, infatti, è un diritto incondizionatamente protetto dalla norma costituzionale, salvo che non sia imputabile al dipendente il mancato godimento (art. 36 Cost).

Il secondo spetta nei limiti in cui è normativamente riconosciuto, traducendosi in un onere ulteriore per l’Amministrazione.

Nel caso di specie, tuttavia, si ripete, ai sensi del provvedimento di concertazione 20 luglio 1995, riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza), si devono considerare maturate le ferie anche nel periodo di infermità per malattia, cioè in assenza di attività di servizio, poiché il mancato godimento delle ferie non è imputabile all’interessato e ciò non preclude l’insorgenza del diritto alla percezione dell’emolumento sostitutivo.

6. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto, in quanto infondato.

Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

Definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe indicato, lo respinge.

Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore
Italo Volpe, Consigliere
Francesco Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti Gianpiero Paolo Cirillo





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Re: Monetizzazione congedo

Messaggio da panorama »

Il Tar di Bari accoglie il ricorso del collega PolStato,

1) - in quanto posto in aspettativa per malattia fino alla cessazione del servizio per raggiunti limiti di età.

un totale di giorni 135, di cui
giorni 45 relativamente all'anno 2011 (oltre giorni 8 di recuperi compensativi non fruiti),
giorni 45 relativamente all'anno 2012 (oltre giorni 4 ex L. 937/77),
giorni 30 relativamente all'anno 2013 (oltre giorni 3 ex L. 937/77).
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Azzurro59

Re: Monetizzazione congedo

Messaggio da Azzurro59 »

salve, in pensione dal 1° ottobre 2019 per raggiunti limiti di età, avevo un residuo di circa 50 gg. non usufruiti per sopravvenuta malattia, mi sono stati regolarmente monetizzati il successivo mese di dicembre.- una volta tanto il tutto è avvenuto in tempi ragionevoli.-
panorama
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Re: Monetizzazione congedo

Messaggio da panorama »

Fa seguito al mio post datato 13/03/2020 su personale PolStato.

Il CdS accogliendo l’Appello da ragione al Ministero dell’Interno sulla base di quanto segue:

Il CdS precisa:

1) - Nel caso di specie, l’amministrazione ha dedotto come l’appellato – contrariamente a quanto affermato dalla sentenza di primo grado – non è stato “collocato in aspettativa per malattia dal 2 aprile 2012 fino alla fine del servizio” (v. pag. 2 sent.), e dunque ininterrottamente, ma ha usufruito di plurimi ed intermittenti periodi congedo per patologie diverse (per il dettaglio, v. pagg. 3 – 4 appello).
In questi periodi di servizio, l’appellato non ha chiesto di fruire di ferie.

2) - Ne consegue che, non avendo il beneficiario né richiesto di fruire del congedo per ferie, pur avendone la possibilità, né allegato “motivate esigenze di carattere personale” (peraltro spendibili solo per un rinvio all’anno successivo a quello di riferimento, ma non oltre), non può rinvenirsi un impedimento non dipendente dalla volontà del prestatore di lavoro, tale da determinare la inapplicabilità dell’art. 5, co. 8, d.l. n. 95/2012 e, dunque, consentirgli di ricevere un trattamento economico sostitutivo delle ferie non godute.
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Re: Monetizzazione congedo

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