Monetizzazione congedo

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Re: Monetizzazione congedo

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Ricorso ACCOLTO
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1) - Il ricorrente è stato dispensato dal servizio per inabilità fisica, con decorrenza 4 febbraio 2009.

2) - A seguito della cessazione dal servizio ha chiesto la monetizzazione di n. 86 giorni di congedo ordinario e n. 9 giorni di ex festività ex 933 del 1977 maturati e non fruiti nel periodo compreso tra il 2007 e la data di dispensa dal servizio.

3) - L’Amministrazione gli ha riconosciuto la monetizzazione di n 51, anziché 86, giorni di congedo ordinario, negandogli la trasformazione in equivalente monetario di n. 35 giorni di congedo ordinario (perché maturati nel periodo in cui il ricorrente è stato collocato in aspettativa speciale in attesa che il Ministero si pronunciasse sul riconoscimento della dipendenza da casa di servizio della patologia per cui è stato dispensato) e dei giorni di ex festività ex 933 del 1977.

IL TAR LECCE precisa:

4) - Il ricorso merita solo parziale accoglimento.

5) - Va respinta la domanda con cui l’istante chiede la monetizzazione delle giornate di ex festività posto che, ex art. 1 e 2 L. 937/1977, le stesse devono essere obbligatoriamente fruite entro l’anno: la loro monetizzazione può avvenire solo con riferimento ai giorni non goduti “per esigenze di servizio ( e non per altra causa).

6) - La domanda con cui il ricorrente chiede la monetizzazione del congedo ordinario maturato e non goduto nel periodo in cui si è protratto il procedimento di dispensa dal servizio merita, invece, accoglimento.

7) - Il Collegio non intende discostarsi dai precedenti con cui la Sezione, nel decidere controversie simili a quella odierna, ha precisato che l’art. 18 del DPR 254 del 1999 – laddove prevede che al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14 del DPR n. 395 del 1995 (ossia, in caso di mancata fruizione del congedo alla data di cessazione del rapporto per documentate esigenze di servizio), anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità" - deve essere interpretato nel senso che il diritto alla monetizzazione del congedo non fruito deve coprire l'intero periodo del collocamento in aspettativa per infermità il quale sia culminato con la dispensa dal servizio (Tar Lecce n. 2986/2013) e che i ritardi dell’amministrazione nella conclusione del procedimento di dispensa dal servizio non devono ripercuotersi in pregiudizio del dipendente (cfr. Tar Lecce n. 947/2014 che richiama, altresì, Cons. Stato sez III, 16 dicembre 2013, n. 6012 secondo cui “Ai sensi dell'art. 18 dell'accordo nazionale di lavoro, approvato con d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, nel corso del periodo di aspettativa per infermità, alla quale ha fatto seguito la dispensa dal servizio, il pubblico dipendente ha maturato comunque il diritto al congedo ordinario e quindi alla sua monetizzazione”).

N.B.: rileggi sopra il punto n. 6 e 7.

Il resto leggetelo qui sotto.
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SENTENZA ,sede di LECCE ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201502249, - Public 2015-07-08 -


N. 02249/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00765/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 765 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. R. R., con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, viale T. Tasso n. 45;

contro
Ministero dell'Interno, Questura di Lecce, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliata in Lecce, Via F.Rubichi 23;

per l'annullamento
- del decreto del Questore di Lecce OMISSIS del 20 marzo 2013, notificato il 26 marzo 2013, nella parte in cui non ha monetizzato:

- il congedo ordinario maturato e non fruito nel periodo di aspettativa disposto d'ufficio ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 18.06.2002 n. 164 a far data dal "6.10.2007 al 24.7.2008" per

complessivi giorni 35;
- i riposi ex L. 937/77 maturati e non fruiti nel periodo dall'1.1.2007 al 3.2.2009, per un totale di giorni 9;

- e, comunque di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso o consequenziale anche non noto al ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2015 il dott. Marco Rinaldi e uditi nei preliminari i difensori avv. R. R. per il ricorrente e avv. dello Stato A. Roberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è stato dispensato dal servizio per inabilità fisica, con decorrenza 4 febbraio 2009.

A seguito della cessazione dal servizio ha chiesto la monetizzazione di n. 86 giorni di congedo ordinario e n. 9 giorni di ex festività ex 933 del 1977 maturati e non fruiti nel periodo compreso tra il 2007 e la data di dispensa dal servizio.

L’Amministrazione gli ha riconosciuto la monetizzazione di n 51, anziché 86, giorni di congedo ordinario, negandogli la trasformazione in equivalente monetario di n. 35 giorni di congedo ordinario (perché maturati nel periodo in cui il ricorrente è stato collocato in aspettativa speciale in attesa che il Ministero si pronunciasse sul riconoscimento della dipendenza da casa di servizio della patologia per cui è stato dispensato) e dei giorni di ex festività ex 933 del 1977.

Nel presente giudizio impugna i provvedimenti in epigrafe indicati, insistendo nelle originarie richieste e chiedendo il pagamento degli accessori.

Il ricorso merita solo parziale accoglimento.

Va respinta la domanda con cui l’istante chiede la monetizzazione delle giornate di ex festività posto che, ex art. 1 e 2 L. 937/1977, le stesse devono essere obbligatoriamente fruite entro l’anno: la loro monetizzazione può avvenire solo con riferimento ai giorni non goduti “per esigenze di servizio ( e non per altra causa).

La domanda con cui il ricorrente chiede la monetizzazione del congedo ordinario maturato e non goduto nel periodo in cui si è protratto il procedimento di dispensa dal servizio merita, invece, accoglimento.

Il Collegio non intende discostarsi dai precedenti con cui la Sezione, nel decidere controversie simili a quella odierna, ha precisato che l’art. 18 del DPR 254 del 1999 – laddove prevede che al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14 del DPR n. 395 del 1995 (ossia, in caso di mancata fruizione del congedo alla data di cessazione del rapporto per documentate esigenze di servizio), anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità" - deve essere interpretato nel senso che il diritto alla monetizzazione del congedo non fruito deve coprire l'intero periodo del collocamento in aspettativa per infermità il quale sia culminato con la dispensa dal servizio (Tar Lecce n. 2986/2013) e che i ritardi dell’amministrazione nella conclusione del procedimento di dispensa dal servizio non devono ripercuotersi in pregiudizio del dipendente (cfr. Tar Lecce n. 947/2014 che richiama, altresì, Cons. Stato sez III, 16 dicembre 2013, n. 6012 secondo cui “Ai sensi dell'art. 18 dell'accordo nazionale di lavoro, approvato con d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, nel corso del periodo di aspettativa per infermità, alla quale ha fatto seguito la dispensa dal servizio, il pubblico dipendente ha maturato comunque il diritto al congedo ordinario e quindi alla sua monetizzazione”).

Per quanto riguarda la richiesta di interessi legali e rivalutazione monetaria, va rammentato che l'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 attribuisce, per i crediti maturati successivamente al 31 dicembre 1994, unicamente il diritto ad ottenere la “maggior somma” fra interessi e rivalutazione monetaria, impedendo il "cumulo" degli accessori (A.P Cons. Stato. 15 giugno 1993, n. 3).

Alla luce del suddetto divieto di cumulo, applicabile al caso di specie riguardando la controversia in esame periodi successivi al 1994 e precisamente gli anni 2007, 2008 e 2009, l’Amministrazione dovrà riconoscere al ricorrente, oltre alla sorte capitale (monetizzazione dei giorni di congedo maturati e non fruiti), la spettanza degli interessi nella misura legale, mentre la rivalutazione monetaria sarà dovuta solo per l’eventuale eccedenza.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
Marco Rinaldi, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/07/2015


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Re: Monetizzazione congedo

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Ricorso perso.
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1) - il ricorrente, Ispettore Capo della Polizia di Stato, è stato collocato in quiescenza, a domanda, a decorrere dal 22.12.2010 immediatamente dopo un periodo di congedo straordinario, fruito a partire dal 2.03.2010 e sino al 23.05.2010, e di aspettativa per infermità iniziato il 24.05.2010 e terminato il 16.07.2010, e non avendo usufruito per malattia di 20 giorni di congedo ordinario autorizzati con decorrenza dal 9 Agosto. Successivamente con nota del 9.09.2010 il Dipartimento di Medicina Legale di Caserta concedeva con decorrenza dalla data del 10.10.2010 sessanta giorni di t.n.i. al servizio di istituto.

IL TAR di Napoli precisa:

2) - si rivela, dunque, il fatto che il ricorrente è stato collocato in quiescenza a domanda, come da dimissioni volontarie in atti presentate sin dal 6.07.2010 con decorrenza dal 22.12.2010, costituendo pertanto la sua libera scelta la causa prima dell’interruzione del rapporto di impiego, scelta che ha impedito all’Amministrazione di consentirgli di fruire in altro periodo delle ferie residue.

Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di NAPOLI ,sezione SEZIONE 6 ,numero provv.: 201504626, - Public 2015-09-29 -


N. 04626/2015 REG.PROV.COLL.
N. 05298/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5298 del 2011, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Formato, con domicilio eletto ai sensi dell’art. 25 c.p.a. presso la segreteria del T.a.r. Campania - Napoli, piazza Municipio, 64;

contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, n. 11;

per l'accertamento del diritto alla corresponsione del compenso sostitutivo, in ordine al mancato pagamento di n. 35 giorni di congedo ordinario maturato e non fruito per motivi di malattia.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2015 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso iscritto al n. 5298/2011 -OMISSIS- quale Ispettore Capo della Polizia di Stato in quiescenza dal 22.12.2010 per dimissioni volontarie instava ai fini del riconoscimento del compenso sostitutivo per congedo ordinario maturato e non fruito, previo annullamento del provvedimento prot. n. …. del 17.05.2011 con cui il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Napoli respingeva la relativa istanza.

Esponeva di aver goduto per tutto l’anno solare 2010 di soli dieci giorni di congedo ordinario, e di non aver fruito dei residui 35 giorni poiché posto ininterrottamente in congedo straordinario dal 3.05.2010 e, successivamente, dal 24.05.2010 fino alla cessazione del servizio in aspettativa per malattia per riconosciuta causa di servizio.

A sostegno del ricorso deduceva i seguenti motivi di diritto:

- Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost., dell’art. 2109 c.c., dell’art. 14 d.p.r. 395/1995, dell’art. 18 d.p.r. n. 254/1999;

Nel caso di specie sussistono tutti i presupposti richiesti dalla normativa in quanto il ricorrente non ha fruito del congedo ordinario perché collocato a riposo per infermità dipendente da causa di servizio. Il diritto al congedo ordinario che matura anche durante il periodo di aspettativa per infermità include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo ove tali ferie non vengano fruite.

Sulla base di tali ragioni concludeva quindi per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

L’amministrazione si costituiva per opporsi al ricorso chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza di discussione dell’8.07.2015 il ricorso è stato introitato per la decisione.
2. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

Vale premettere che il ricorrente, Ispettore Capo della Polizia di Stato, è stato collocato in quiescenza, a domanda, a decorrere dal 22.12.2010 immediatamente dopo un periodo di congedo straordinario, fruito a partire dal 2.03.2010 e sino al 23.05.2010, e di aspettativa per infermità iniziato il 24.05.2010 e terminato il 16.07.2010, e non avendo usufruito per malattia di 20 giorni di congedo ordinario autorizzati con decorrenza dal 9 Agosto. Successivamente con nota del 9.09.2010 il Dipartimento di Medicina Legale di Caserta concedeva con decorrenza dalla data del 10.10.2010 sessanta giorni di t.n.i. al servizio di istituto.

Tanto premesso, in ragione della suddetta, protratta assenza dal servizio il ricorrente non ha, dunque, fruito dei giorni di congedo maturati nel 2010, di qui l’azione spiegata in giudizio volta a conseguire il riconoscimento del diritto alla monetizzazione delle ferie non godute.

Ciò posto, e venendo al merito della res iudicanda, occorre muovere dalla ricostruzione della cornice normativa di riferimento alla stregua delle cui coordinate dovrà essere orientato il presente decisum. Nella suddetta prospettiva viene, anzitutto, in rilievo il disposto di cui all’art 14 del D.P.R. 31.7.1995 n. 395, recante il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e che, per quanto di più diretto interesse, dispone: “……7. Il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile. 11. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi il dirigente autorizza il periodo di godimento del congedo ordinario in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio. 12. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a 3 giorni, adeguatamente e debitamente documentate e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione. 14. Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso”.

Su tale quadro regolatorio si innesta poi l’articolo 18 comma 1 del D.P.R. 16-3-1999 n. 254, recante il recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, a tenore del quale:. Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”.

Autorevole giurisprudenza ha precisato che:
a) il diritto del lavoratore al godimento delle ferie retribuite, che è solennemente affermato dall'art. 36 della Costituzione, non soffre in via di massima limite per la sospensione del rapporto per malattia del lavoratore (in tema di lavoro privato, è stato affermato che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore, con la conseguenza della parificazione al servizio effettivo del periodo di assenza per malattia: Cass., SS. UU., 12 novembre 2001, n. 14020);

b) anche nel settore dell'impiego pubblico non contrattualizzato, il mancato godimento delle ferie, non imputabile all'interessato non preclude di suo l'insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo. Si tratta, infatti, di un diritto che per sua natura prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa-retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato e non riceve, quindi, compressione in presenza di altra causa esonerativa dall'effettività del servizio (nella specie collocamento in aspettativa per malattia);

c) i casi in cui vi è diritto al compenso sostitutivo dei periodi di ferie non fruite - espressamente contemplati agli artt. 14 del d.P.R. n. 395 del 1995 e 18 del d.P.R. n. 254 del 1999 - non hanno carattere costitutivo del diritto invocato, ma ricognitivo di singole fattispecie, perciò non esauriscono con carattere di tassatività ogni altra ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione e, fra queste, la mancata fruizione delle ferie per collocamento in aspettativa per infermità;

d) in conclusione "nel caso di aspettativa per infermità, il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire il secondo" (cfr. T.A.R. sez. VI Napoli , Campania n. 3041 del 09/06/2011; T.A.R. Napoli (Campania) sez. VI n. 2620 dell’11/05/2011; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 giugno 2010, n. 7364; Consiglio di Stato, sez. VI, 07 maggio 2010, n. 2663; Consiglio di Stato, sez. VI, 01 dicembre 2010, n. 8372; Consiglio di Stato, sez. VI, 1 aprile 2009, n. 2031; Consiglio di Stato, sez. VI, 18 novembre 2010, n. 8100 e giurisprudenza ivi richiamata).

Orbene, rileva il Collegio che se è vero che il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite, è altrettanto vero che tale evenienza, alla stregua di una lettura sistemica della richiamata normativa, implica comunque una situazione oggettiva di impossibilità di fruire in altro periodo delle ferie anche in ragione della sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro per evenienze sottratte alla disponibilità del lavoratore, come ad esempio nelle ipotesi di decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.

Di contro, ad avviso del Collegio, nel caso qui in rilievo, non sussiste il presupposto legittimante che, in apice, regge l’invocato diritto alla monetizzazione, vale a dire una causa assorbente esterna che abbia improvvisamente ed ineludibilmente interrotto il rapporto di impiego e che, impedendo con carattere di forza maggiore il godimento delle ferie maturate, in via sostitutiva fa sorgere - stante l'irrinunciabilità di queste ultime - il diritto al relativo compenso.

Dirimente in senso ostativo alle rivendicazioni attoree si rivela, dunque, il fatto che il ricorrente è stato collocato in quiescenza a domanda, come da dimissioni volontarie in atti presentate sin dal 6.07.2010 con decorrenza dal 22.12.2010, costituendo pertanto la sua libera scelta la causa prima dell’interruzione del rapporto di impiego, scelta che ha impedito all’Amministrazione di consentirgli di fruire in altro periodo delle ferie residue.

In definitiva per le ragioni esposte il ricorso va respinto e, quanto alle spese di giudizio, ritiene il Collegio che sussistano giusti motivi, in considerazione della peculiarità della vicenda scrutinata e della natura delle questioni tratte cui si riconnettono ragioni di equità, per compensare tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;

spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Maiello, Presidente FF
Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore
Anna Corrado, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 25/09/2015
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Re: Monetizzazione congedo

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L'Amministrazione perde l'Appello.
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1) - veniva autorizzato a fruire della posizione di ‘congedo ordinario’ dal 5 novembre al 31 dicembre; ma dal 4 settembre al 10 dicembre doveva assentarsi dal servizio a causa di una malattia (che la CMO di Cagliari giudicava ‘dipendente da causa di servizio’).

2) - la mancata fruizione delle stesse è dipesa da ragioni del tutto indipendenti dalla sua volontà.

viene richiamato:

L’art.14, comma 14°, del DPR n. 395 del 1995;

L’art.18 del D.P.R. n. 254 del 1999;

Il CdS precisa:

3) - Il principio generale che la giurisprudenza ha tratto da tale (disarticolato e frammentario) ‘coacervo’ di norme, è quello secondo cui il diritto alla ‘monetizzazione’ del ‘congedo ordinario (non fruito)’ matura ogniqualvolta il dipendente non ne abbia potuto usufruire (id est: non abbia potuto disporre e godere delle sue ‘ferie’) a cagione ed in ragione di obiettive ‘esigenze di servizio’ o comunque per cause da lui non dipendenti o a lui non imputabili (Cfr. C.S., VI^, 24.2.2009 n.1084; Id., 26.1.2009 n.339; Id., 23.7.2008 n.3636).

4) - Fra queste ultime ‘svetta’ il caso della ‘insorgenza di una malattia’; e, a maggior ragione, se essa sia dipesa da causa di servizio.

5) - La sua malattia è insorta, infatti, proprio in costanza del rapporto di lavoro che lo legava all’Amministrazione; ed è stata ritenuta, dai competenti Organi sanitari, dipendente da causa di servizio.

- ) - Sicchè, a ben guardare, nella fattispecie dedotta in giudizio appaiono applicabili entrambe le norme sopra citate (fermo restando che ai fini del riconoscimento del diritto per cui è causa è sufficiente far ricorso anche all’applicazione di una sola di esse).

6) - E poiché secondo un principio ritenuto ormai jus receptum nell’Ordinamento, il diritto al congedo straordinario (ferie) è indisponibile, irrinunciabile ed “indegradabile”, essendo posto da norme inderogabili riconducibili ad un valore costituzionale (che nell’art.36 della Costituzione trova la sua più alta e chiara espressione), è evidente che la soluzione prospettata dall’Amministrazione appellante non è praticabile.

Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201601138
- Public 2016-03-21 -


N. 01138/2016REG.PROV.COLL.
N. 03007/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3007 del 2010, proposto dal Ministero dell'Interno - Questura di Cagliari, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è ex lege domiciliato;

contro
A. P., non costituitosi in giudizio;

per la riforma
della sentenza n. 2183 del 18.11.2009, pubblicata il 16.12.2009, resa dal T.A.R. SARDEGNA – Cagliari, Sez.I^;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2015 il Cons. Carlo Modica de Mohac e udito l’Avvocato dello Stato Agnese Soldani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I. Il Sig. A. P. ha prestato servizio alle dipendenze della Polizia di Stato (presso la Questura di Cagliari) dall’1.9.1969 al 2.1.2000 in qualità di Sovrintendente Capo; ed è cessato dal servizio, a domanda, il 2.1.2000.

Nel 1999 veniva autorizzato a fruire della posizione di ‘congedo ordinario’ dal 5 novembre al 31 dicembre; ma dal 4 settembre al 10 dicembre doveva assentarsi dal servizio a causa di una malattia (che la CMO di Cagliari giudicava ‘dipendente da causa di servizio’).

Non avendo potuto, pertanto, fruire del congedo straordinario (che gli era stato autorizzato), con note del 16.12.1999 e del 5.6.2000 chiedeva il pagamento di 47 giorni di congedo che non aveva potuto utilizzare.

Con nota del 29.6.2000 l’Amministrazione opponeva rifiuto alla sua richiesta, sostenendo la tesi secondo cui l’art.18 del D.P.R. n. 254 del 1999 non contemplerebbe la possibilità di “monetizzare” il congedo ordinario non fruito a cagione di sopravvenuto collocamento in aspettativa per malattia (pur se ‘per riconosciuta causa di servizio’).

II. Con ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (notificato il 31.7.2001 e depositato il successivo 29.8.2001), l’interessato chiedeva l’accertamento ed il riconoscimento giudiziale del suo diritto ad ottenere il compenso sostitutivo delle ferie non godute nel 1999 (per 47 giorni), rappresentando che la mancata fruizione delle stesse è dipesa da ragioni del tutto indipendenti dalla sua volontà.

Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione eccepiva l’infondatezza del ricorso.

III. Con sentenza n. 2183 del 18.11.2009 (pubblicata il 16.12.2009), il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sez. I^, in accoglimento del ricorso riconosceva e dichiarava che il ricorrente ha diritto alla invocata monetizzazione (id est: al pagamento del corrispettivo dovuto per le ferie non godute a cagione ed in ragione della malattia dipendente da causa di servizio dalla quale è stato affetto); e condannava l’Amministrazione al pagamento di quanto dovutogli, oltre alle spese giudiziali.

IV. Con l’atto di appello in esame l’Amministrazione ha impugnato la predetta sentenza, e ne chiede l’annullamento o la riforma per le conseguenti statuizioni ripristinatorie, conformative e di condanna.

L’intimato non si è costituito in giudizio.

Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha insistito, con una ulteriore memoria difensiva, nella domanda giudiziale proposta con l’appello.

Infine, all’udienza fissata per la discussione conclusiva sul merito dell’appello, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. L’appello dell’Amministrazione è infondato.

Con unico articolato mezzo di gravame l’Amministrazione lamenta la ingiustizia dell’appellata sentenza per violazione dell’art.14, comma 14°, del DPR n.395 del 1995, deducendo che erroneamente il Giudice di primo grado ha ritenuto che al dipendente è dovuta la c.d. “monetizzazione” per le ferie non godute (id est: il pagamento del corrispettivo dovuto per le ferie non fruite) anche per il periodo in cui egli si trovi in “aspettativa per infermità”.

Il Ministero appellante sostiene, cioè, che il dipendente non ha diritto alla monetizzazione delle ferie non godute per il periodo in cui sia stato collocato in aspettativa per infermità; e ciò neanche nel caso in cui l’infermità sia stata contratta a causa di servizio.

La doglianza non può essere condivisa.

1.1. L’art.14, comma 14°, del DPR n. 395 del 1995 (avente ad oggetto il recepimento dell’Accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile) stabilisce che il pagamento del congedo ordinario ‘non fruito’ è ammesso nell’ipotesi in cui all’atto della cessazione del servizio risulti che il dipendente non abbia potuto usufruire del congedo in questione per motivate esigenze di servizio.

L’art.18 del D.P.R. n. 254 del 1999 prevede, inoltre, che la predetta ‘monetizzazione’ è ammessa anche in caso di decesso, di cessazione dal servizio per infermità o per dispensa (disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità).

Il principio generale che la giurisprudenza ha tratto da tale (disarticolato e frammentario) ‘coacervo’ di norme, è quello secondo cui il diritto alla ‘monetizzazione’ del ‘congedo ordinario (non fruito)’ matura ogniqualvolta il dipendente non ne abbia potuto usufruire (id est: non abbia potuto disporre e godere delle sue ‘ferie’) a cagione ed in ragione di obiettive ‘esigenze di servizio’ o comunque per cause da lui non dipendenti o a lui non imputabili (Cfr. C.S., VI^, 24.2.2009 n.1084; Id., 26.1.2009 n.339; Id., 23.7.2008 n.3636).

Fra queste ultime ‘svetta’ il caso della ‘insorgenza di una malattia’; e, a maggior ragione, se essa sia dipesa da causa di servizio.

Non appare revocabile in dubbio, pertanto, che al ricorrente (odierno appellato) spettasse e spetti (come correttamente statuito dal Giudice di prime cure) la invocata ‘monetizzazione’.

La sua malattia è insorta, infatti, proprio in costanza del rapporto di lavoro che lo legava all’Amministrazione; ed è stata ritenuta, dai competenti Organi sanitari, dipendente da causa di servizio.

Sicchè, a ben guardare, nella fattispecie dedotta in giudizio appaiono applicabili entrambe le norme sopra citate (fermo restando che ai fini del riconoscimento del diritto per cui è causa è sufficiente far ricorso anche all’applicazione di una sola di esse).

Ed invero, l’art.18 del D.P.R. n.254 del 1999 è applicabile:

- sia in quanto il dato testuale della predetta norma consente di ritenere (non ravvisandosi argomenti logico-esegetici che precludano tale interpretazione) che il “collocamento in aspettativa per infermità” (del quale il dipendente ha fruito) realizzi una particolare ipotesi, seppur transitoria, di “cessazione dal servizio per infermità”; posizione che in forza della citata norma dà certamente titolo all’ottenimento dell’invocato compenso sostitutivo;

- sia in quanto nel caso in esame risulta evidente (per tabulas) che dalla predetta infermità contratta a causa di servizio è poi dipesa anche la definitiva cessazione dal servizio; sicchè, anche sotto questo ulteriore profilo, non è seriamente dubitabile che il caso rientri perfettamente nella fattispecie descritta dalla richiamata norma;

Ma alla fattispecie dedotta in giudizio appare applicabile anche l’art. 14. comma 14°, del DPR n. 395 del 1995; e ciò in quanto la circostanza che l’insorgenza della malattia è stata ritenuta dipendente da causa di servizio, consente di affermare che la mancata fruizione delle ferie (oltre a non essere dipesa da fatti imputabili al dipendente) sia comunque eziologicamente da ricondurre (e sia comunque riconducibile) ad ‘esigenze di servizio’ (rectius: all’espletamento di attività poste in essere per esigenze di servizio, e non certo per motivi personali o futili, o estranei al rapporto di servizio).

1.2. D’altra parte anche il c.d. “ragionamento a contrario” conduce alle medesime conclusioni.

Ove prevalesse l’”interpretazione” restrittiva propugnata dall’Amministrazione, si dovrebbe giungere alla conclusione che il dipendente che a cagione di una malattia fosse costretto a restare in aspettativa per un periodo corrispondente a quello destinato alle ferie e che non potesse più (per varie ragioni) “recuperarle” (id est: fruirne), resterebbe - per l’anno in questione - totalmente privo del periodo di ferie e parimenti totalmente privo della relativa ‘monetizzazione’ (non ostante questa costituisca, almeno in linea di principio, un espediente giuridico volto a ristorarlo per la perdita subìta).

E poiché secondo un principio ritenuto ormai jus receptum nell’Ordinamento, il diritto al congedo straordinario (ferie) è indisponibile, irrinunciabile ed “indegradabile”, essendo posto da norme inderogabili riconducibili ad un valore costituzionale (che nell’art.36 della Costituzione trova la sua più alta e chiara espressione), è evidente che la soluzione prospettata dall’Amministrazione appellante non è praticabile.

1.3. Né ha pregio l’argomentazione secondo cui il periodo di aspettativa per infermità è equipollente (id est: equivalente e comunque sovrapponibile e dunque sostituibile) al periodo dedicato al congedo ordinario: è infatti evidente che il riposo feriale (il c.d. “otium” di senecana memoria, celebrato dalla tradizione classica) costituisce un “valore culturale” che ha anche (e soprattutto) una funzione, per così dire, ‘spirituale’ (che si risolve nell’obiettivo di consentire, al di fuori del rapporto di lavoro, il sano sviluppo della personalità umana mediante il perseguimento della soddisfazione e della valorizzazione delle inclinazioni e qualità personali); funzione, dunque, che oltrepassa e trascende la pura salvaguardia (e la speranza della ricostituzione) della salute.

Ragion per cui il ‘diritto’ al riposo feriale, come quello alla giusta retribuzione, concorre al compiuto e corretto esercizio del complesso dei “diritti di libertà” (nella cui categoria va certamente inscritto), nonché dei diritti della personalità.

Ne consegue che neanche sotto il dedotto profilo la tesi dell’Amministrazione può essere condivisa.

2. In considerazione delle superiori osservazioni, l’appello dell’Amministrazione va respinto, con conseguente conferma dell’appellata sentenza e delle dichiarazioni giudiziali in essa contenute, per gli effetti conformativi e di condanna che ne conseguono.

La mancata costituzione in giudizio dell’appellante esime il Collegio da ogni statuizione in ordine alle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), respinge l’appello proposto dall’Amministrazione.

Nulla statuisce in ordine alle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 con l'intervento dei Signori Magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/03/2016
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Re: Monetizzazione congedo

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La Corte Costituzionale si pronuncia ancora una volta.

vedi sentenza n. 95/2016 del 06/05/2016.
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SENTENZA N. 95
ANNO 2016


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
- Giorgio LATTANZI Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, promosso dal Tribunale ordinario di Roma nel procedimento vertente tra S.F. e l’Azienda USL Roma E, con ordinanza del 5 maggio 2015, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2016 il Giudice relatore Silvana Sciarra.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 5 maggio 2015, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 2015, il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, prospettando la violazione degli artt. 3, 36, primo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 della direttiva 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro).

Il giudice rimettente espone di dover decidere il ricorso promosso da S.F. contro l’Azienda USL Roma E, allo scopo di conseguire l’indennità sostitutiva per ferie non godute, negata dall’amministrazione con provvedimento del 22 aprile 2013.

Il ricorrente nel giudizio principale, dirigente medico collocato a riposo il 1° febbraio 2013, ha dedotto di non aver fruito, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, di 222 giorni di ferie, a causa delle patologie dalle quali era affetto.

A sostegno della domanda, il ricorrente ha invocato la garanzia costituzionale del diritto alle ferie (art. 36, primo e terzo comma, Cost.), la tutela riconosciuta dalla normativa comunitaria (direttiva n. 2003/88/CE), la natura retributiva dell’indennità sostitutiva delle ferie, l’interpretazione offerta dalla prassi amministrativa (nota del Dipartimento della funzione pubblica dell’8 ottobre 2012), che consente di corrispondere il trattamento sostitutivo quando le ferie non siano state godute per causa non imputabile alle parti.

1.1.– In punto di rilevanza, il giudice a quo afferma di dover applicare l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, che così recita: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile».

Ad avviso del giudice rimettente, tale disposizione, entrata in vigore il 7 luglio 2012, si applica de plano alle ferie non godute da un dipendente cessato dal servizio il 7 febbraio 2013 e non contempla alcuna facoltà di “monetizzazione” per le ferie non godute per causa non imputabile alle parti del rapporto di lavoro.

1.2.– Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 «nel suo complesso», anche eventualmente con riguardo alla previsione della responsabilità disciplinare e amministrativa del dirigente che violi tali prescrizioni, o, in subordine, nella sola parte in cui la disposizione preclude in ogni caso, anche per l’ipotesi di mancato godimento per causa non imputabile al lavoratore, l’erogazione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute.

Nell’avvalorare la non manifesta infondatezza della questione, il giudice rimettente richiama la giurisprudenza comunitaria sull’art. 7, comma 2, della direttiva n. 2003/88/CE, che impone di riconoscere una riparazione pecuniaria quando le ferie non siano godute per causa non imputabile al lavoratore, e pone l’accento sulla natura retributiva dell’indennità sostitutiva per ferie non godute.

Poste tali premesse, il giudice assume che il divieto assoluto di convertire in denaro le ferie non godute, anche quando il mancato godimento non sia imputabile al lavoratore, si ponga in contrasto con l’art. 36, primo comma, Cost., che statuisce l’obbligo di retribuire il lavoro prestato in eccedenza rispetto a quanto stabilito dal contratto, tenendo conto del diritto ai riposi feriali.

Tale divieto entrerebbe in conflitto con l’art. 36, terzo comma, Cost., in quanto il diritto a ferie annuali retribuite impone il riconoscimento di un ristoro economico in caso di lesione irreversibile del diritto a godere delle ferie «in natura».

La disciplina censurata contravverrebbe, inoltre, all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7, comma 2, della direttiva n. 2003/88/CE, che prescrive di compensare economicamente la mancata fruizione delle ferie per causa non imputabile al lavoratore.

Il giudice rimettente denuncia, infine, la violazione del canone di ragionevolezza (art. 3 Cost.): sarebbe manifestamente irragionevole il divieto assoluto di “monetizzazione”, svincolato da ogni valutazione dell’imputabilità del mancato godimento delle ferie.

2.– È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto di dichiarare inammissibile o comunque infondata la questione di legittimità costituzionale.

Secondo la difesa dello Stato, la norma può essere interpretata in modo armonico con i princípi di rilievo costituzionale che il giudice rimettente ritiene violati.

In particolare, la magistratura contabile e il Dipartimento della funzione pubblica hanno escluso che il divieto di monetizzazione si applichi alle ferie maturate prima dell’entrata in vigore della normativa del 2012 e alle situazioni in cui il mancato godimento delle ferie non sia imputabile al lavoratore.

Nel caso di specie, peraltro, il lavoratore avrebbe potuto godere delle ferie, in quanto il periodo di malattia non è stato ininterrotto.

In vista della camera di consiglio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria illustrativa, in cui ha ribadito le conclusioni rassegnate e le argomentazioni svolte con riguardo alla praticabilità di un’interpretazione rispettosa del dettato costituzionale, recepita anche dal giudice delle leggi con la sentenza n. 286 del 2013.

Considerato in diritto

1.– L’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilisce, nell’àmbito del lavoro pubblico, che le ferie, i riposi e i permessi siano obbligatoriamente goduti secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti e che non si possano corrispondere «in nessun caso» trattamenti economici sostitutivi.

L’inefficacia delle disposizioni contrattuali e normative più favorevoli e la responsabilità disciplinare e amministrativa dei dirigenti, i quali non ottemperino a tali prescrizioni di legge, completano la disciplina restrittiva così congegnata.

Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ravvisa in tali disposizioni la lesione del diritto irrinunciabile alle ferie, che impone, per un verso, di retribuire il lavoro prestato in misura superiore a quanto stabilito dal contratto (art. 36, primo comma, della Costituzione), considerando anche il diritto ai riposi feriali, e, per altro verso, di compensare il mancato godimento delle ferie per causa non imputabile al lavoratore (art. 36, terzo comma, Cost.).

Tale compensazione – soggiunge il giudice rimettente – è prescritta anche dalle fonti comunitarie (art. 7 della direttiva 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE recante «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro»), che integrano il parametro di costituzionalità alla stregua dell’art. 117, primo comma, Cost.

Ad avviso del giudice rimettente, l’assetto delineato dalla norma impugnata, che preclude ogni valutazione circa l’imputabilità del mancato godimento delle ferie, sarebbe manifestamente irragionevole (art. 3 Cost.).

La disciplina è censurata «nel suo complesso», «eventualmente» anche nella parte in cui prefigura la responsabilità disciplinare e amministrativa dei dirigenti, e, in subordine, nella parte in cui vieta in maniera indiscriminata il pagamento di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute.

2.– Il nucleo delle censure investe il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute, anche quando il mancato godimento non sia riconducibile alla volontà del lavoratore.

Le questioni di legittimità costituzionale si sottraggono alle eccezioni di inammissibilità, formulate dalla difesa dello Stato.

2.1.– Deve essere disattesa, in primo luogo, l’eccezione di irrilevanza della questione di costituzionalità.
Il giudice rimettente, con motivazione non implausibile, chiarisce che le ferie, almeno in parte, non sono state godute per causa non imputabile al lavoratore, in un periodo in cui era già in vigore la disciplina impugnata. Il fatto che il periodo di malattia non sia stato ininterrotto è ininfluente quanto alla rilevanza della questione.

La difesa dello Stato non confuta tali argomenti, corroborati da una precisa ricostruzione dei fatti di causa.

2.2.– È ugualmente da disattendere l’eccezione di inammissibilità per mancata sperimentazione di un’interpretazione conforme alla Carta fondamentale.

Il giudice rimettente, difatti, si cimenta con il tentativo di conferire alla disposizione censurata un significato compatibile con i princípi costituzionali e, dopo una disamina della lettera e dello spirito della legge, reputa tale tentativo impraticabile.

Se l’interpretazione prescelta dal giudice rimettente sia da considerare la sola persuasiva, è profilo che esula dall’ammissibilità e attiene, per contro, al merito, che è ora possibile scrutinare (sentenze n. 45 del 2016 e n. 262 del 2015).

3.– La questione non è fondata.

Il giudice rimettente muove dal presupposto interpretativo che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applichi anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.

Il dato letterale e la ratio che ispira l’intervento riformatore rivelano l’erroneità di tale presupposto interpretativo.

3.1.– Quanto al dato letterale, non è senza significato che il legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie.

3.2.– Il dato testuale è coerente con le finalità della disciplina restrittiva, che si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delle ferie non godute.

Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro.

In questo contesto si inquadra il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole.

4.– Questa Corte, con riferimento al contenzioso tra lo Stato e le Regioni, ha già avuto occasione di analizzare la disciplina impugnata, specificando che essa non sopprime la «tutela risarcitoria civilistica del danno da mancato godimento incolpevole» (sentenza n. 286 del 2013, punto 9.3. del Considerato in diritto).

Su questa linea si attestano le prime applicazioni che l’amministrazione ha dato della normativa (INPS, messaggio n. 2364 del 6 febbraio 2013; Ragioneria generale dello Stato, nota n. 94806 del 9 novembre 2012; Dipartimento della funzione pubblica, nota n. 40033 dell’8 ottobre 2012) e l’interpretazione delineata dalla magistratura contabile in sede di controllo (Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Campania, delibera dell’11 dicembre 2014, n. 249; Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Veneto, delibera del 12 novembre 2013, n. 342; Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Valle d’Aosta, delibera del 12 novembre 2013, n. 20; Corte dei conti, sezione di controllo per Regione Sicilia, delibera del 5 giugno 2014, n. 77).

La prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono nell’escludere dall’àmbito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro.

Questa interpretazione si colloca, peraltro, nel solco tracciato dalle pronunce della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, che riconoscono al lavoratore il diritto di beneficiare di un’indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti una previsione negoziale esplicita che consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di “monetizzare” le ferie (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 ottobre 2000, n. 13860; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 8 ottobre 2010, n. 7360).

5.– Così correttamente interpretata, la disciplina impugnata non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia).

Il diritto alle ferie, riconosciuto a ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta (sentenza n. 189 del 1980), mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell’ottica di un equilibrato «contemperamento delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore» (sentenza n. 66 del 1963).

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha rafforzato i connotati di questo diritto fondamentale del lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile, in quanto finalizzato a «una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute» (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26 giugno 2001, in causa C-173/99, BECTU, punti 43 e 44; Grande Sezione, sentenza 24 gennaio 2012, in causa C-282/10, Dominguez).

La garanzia di un effettivo godimento delle ferie traspare, secondo prospettive convergenti, dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 297 del 1990 e n. 616 del 1987) e da quella europea (ex plurimis, Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza 20 gennaio 2009, in cause riunite C-350/106 e C-520/06, Schultz-Hoff e Stringer ed altri).

Tale diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore.

6.– Non si può ritenere, pertanto, che una normativa settoriale, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della “monetizzazione”, si ponga in antitesi con princípi ormai radicati nell’esperienza giuridica italiana ed europea. Da qui, dunque, la non fondatezza della questione.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, primo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 della direttiva 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2016.


F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2016.
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Re: Monetizzazione congedo

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Ricorso ACCOLTO.
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1) - in data 16.4.2010, ha inoltrato domanda di cessazione dal servizio, che è stata accolta con provvedimento n. 208 del 1.9.2010. Conseguentemente, dal 31.12.2010, è stato collocato in quiescenza, .....

2) - In data 27.6.2010 il ricorrente ha inoltrato una richiesta di concessione di n. 57 giorni di ferie, maturate nel corso dell’anno 2009/2010, da fruire con decorrenza 5.10.2010, e fino al 31.12.2010.

3) - In data 14.9.2010, nell’ambito dello svolgimento delle proprie mansioni, il ricorrente subiva un infortunio (-OMISSIS-), a seguito del quale veniva collocato in aspettativa per malattia, da tale data sino al 29.12.2010.

N.B.: il TAR di Milano precisa altresì:

Attesa la natura risarcitoria e non retributiva dell'indennità in questione (T.A.R. Abruzzo, l'Aquila, Sez. I, 26.11.2015 n. 787), l'importo come sopra determinato, in quanto debito di valore, dovrà essere rivalutato all'attualità, e sullo stesso dovranno essere computati gli interessi legali a far data dal 29.12.2010, data della richiesta stragiudiziale formulata dalla ricorrente al Ministero, fino all'effettivo soddisfo (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 27.6.2013, n. 844).

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SENTENZA BREVE ,sede di MILANO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201601868, - Public 2016-10-14 -

Pubblicato il 14/10/2016

N. 01868/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00736/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 736 del 2011, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampiero Chiodo, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via De Amicis n. 33;

contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;


per l'annullamento
del provvedimento n. …./Mon/2011 del 04.02.2011, notificato il 17.02.2011, a firma del Dirigente dell’Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Milano, con cui veniva opposto diniego alla richiesta del ricorrente di monetizzare n. 57 giorni di concedo ordinario relativi all'anno 2009/2010.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2016 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente, dipendente della OMISSIS della OMISSIS di Milano, in data 16.4.2010, ha inoltrato domanda di cessazione dal servizio, che è stata accolta con provvedimento n. 208 del 1.9.2010. Conseguentemente, dal 31.12.2010, è stato collocato in quiescenza, per il conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi, con l’attribuzione relativo trattamento pensionistico.

In data 27.6.2010 il ricorrente ha inoltrato una richiesta di concessione di n. 57 giorni di ferie, maturate nel corso dell’anno 2009/2010, da fruire con decorrenza 5.10.2010, e fino al 31.12.2010.

In data 14.9.2010, nell’ambito dello svolgimento delle proprie mansioni, il ricorrente subiva un infortunio (-OMISSIS-), a seguito del quale veniva collocato in aspettativa per malattia, da tale data sino al 29.12.2010.

Con il presente ricorso l’istante impugna il provvedimento di diniego opposto dall’Amministrazione resistente alla monetizzazione dei predetti n. 57 giorni di congedo ordinario non goduti a causa della malattia.

La difesa erariale si è costituita in giudizio, solo formalmente, depositando documentazione, senza tuttavia articolare memorie difensive, né contestando, in fatto, la ricostruzione sopra evidenziata.

All’udienza pubblica del 29.9.2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso va accolto atteso che, con specifico riferimento al comparto di pubblico impiego cui appartengono gli agenti di Polizia di Stato, per giurisprudenza costante, i casi in cui vi è il diritto al compenso sostitutivo dei periodi di ferie non fruite, espressamente contemplati agli artt. 14, D.P.R. n. 395/1995 e 18 D.P.R. n. 254/1999, non hanno carattere costitutivo del diritto invocato, ma ricognitivo di singole fattispecie, non esaurendo con carattere di tassatività ogni altra ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione, e fra queste, la mancata fruizione delle ferie per collocamento in aspettativa per malattia. In quest’ultima fattispecie, il mancato godimento delle ferie, non imputabile all'interessato, non preclude pertanto l'insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo trattandosi infatti di un diritto che per sua natura prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa/retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato, non ricevendo quindi compressione in presenza di altra causa esonerativa dall'effettività del servizio (C.S., Sez. III, 21.3.2016 n. 1138, Sez. VI, 5.10.2010 n. 7295).

In conclusione, il ricorso va pertanto accolto, dovendosi annullare il provvedimento impugnato, e per l’effetto condannare l’Amministrazione resistente al pagamento del compenso equivalente ai 57 giorni di ferie relative all’anno 2009/2010, maturate e non godute dal ricorrente.

Attesa la natura risarcitoria e non retributiva dell'indennità in questione (T.A.R. Abruzzo, l'Aquila, Sez. I, 26.11.2015 n. 787), l'importo come sopra determinato, in quanto debito di valore, dovrà essere rivalutato all'attualità, e sullo stesso dovranno essere computati gli interessi legali a far data dal 29.12.2010, data della richiesta stragiudiziale formulata dalla ricorrente al Ministero, fino all'effettivo soddisfo (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 27.6.2013, n. 844).

Va invece rigettata la richiesta di condanna al pagamento della sanzione di cui all’art. 26 c. 2 c.p.c., tenuto conto del contenuto della Circolare invocata dall’Amministrazione, che sebbene inidonea a giustificare il rigetto del ricorso, esclude comunque la temerarietà della resistenza nel presente giudizio.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 2.500,00, oltre agli oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mauro Gatti Angelo Gabbricci





IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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Re: Monetizzazione congedo

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Ricorso Accolto.
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1) - Il ricorrente ha chiesto, con istanza del 22 ottobre 2003, la liquidazione del compenso sostitutivo delle ferie maturate e non fruite relative agli anni 2002 e 2003 per un totale di giorni 53 di congedo ordinario e di 7 giorni di riposo non goduti.

2) - L'Amministrazione accoglieva la richiesta relativamente alla monetizzazione di 9 giorni di congedo ordinario e di 1 giorno di riposo maturati per il periodo dall’1 gennaio 2002 al 17 aprile 2002.

3) - A seguito di istanza di riesame della vicenda da parte del lavoratore proposta in data 14 dicembre 2011, l’amministrazione con nota del 29 gennaio 2013 denegava la richiesta di liquidazione sul presupposto della intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dal lavoratore.

Il Tar di Reggio Calabria precisa:

4) - Del resto, appare logico che le disposizioni invocate dal ricorrente complessivamente consentano la monetizzazione del congedo ordinario, laddove non goduto per cause comunque non imputabili al dipendente.

5) - Al pubblico dipendente, quindi, spetta un compenso sostitutivo delle ferie non godute, che discende, indipendentemente da una normativa espressa che preveda l’indennità, direttamente dal mancato godimento, allorché sia certo che la detta mancanza non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore, bensì da esigenze di servizio;
- ) - ciò in quanto il carattere indisponibile del diritto alle ferie non esclude l’obbligo del datore di lavoro, anche pubblico di corrispondere un compenso sostitutivo per le prestazioni effettivamente rese dal dipendente malgrado il divieto, non essendo logico far derivare da una violazione dell’art. 36 Cost. imputabile alla P.A. il venir meno del diritto all’equivalente pecuniario di una prestazione comunque effettuata" (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 29 agosto 2002 n. 4332; sez. VI, 5 gennaio 2001 n. 8; sez. V, 30 giugno 1998 n. 985; nonché T.A.R. Umbria, 23 gennaio 2007 n. 35; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 29 maggio 2003 n. 432; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 7 aprile 2003 n. 1620; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 3 maggio 2011 n. 598).

6) - Quanto alla natura risarcitoria del credito vantato ritiene il Collegio di dover fare applicazione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, Sez. Lavoro ( Cass. Civ. Sez. Lav., Sent. 11 maggio 2011 n.10341), e ribaditi anche dal Consiglio di Stato ( Cons. St., Sez. V, Sent. 1 ottobre 2013 n.4878).
Il proposto ricorso merita, quindi, accoglimento.

7) - Ne consegue che va accertato e dichiarato il diritto del ricorrente a percepire il compenso sostitutivo per congedo ordinario maturato e non goduto, come richiesto alla amministrazione con la istanza del 22 ottobre 2003, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo-

Cmq. legete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di REGGIOCALABRIA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201600614, - Public 2016-05-31 -

N. 00614/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00513/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 513 del 2015, proposto da:
Fortunato Mangiola, rappresentato e difeso dagli avv. Aldo Porcelli, Vittoria Porcelli, con domicilio eletto presso Aldo Porcelli Avv. in Reggio Calabria, Via Miraglia, 5;

contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Dello Stato, domiciliato in Reggio Calabria, Via del Plebiscito, 15;

per l'annullamento
della nota n. 804 del 18 ottobre 2004 e la nota 9923 del 15 febbraio 2013 del Dirigente della Questura di Reggio Calabria;

e per l’ accertamento del diritto del ricorrente a percepire il compenso sostitutivo per congedo ordinario maturato e non goduto per gli anni 2002 e 2003;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2016 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Espone il ricorrente, Assistente Capo della Polizia di Stato, collocato in quiescenza per inabilità fisica a decorrere dal 18 ottobre 2003 di aver chiesto, con istanza del 22 ottobre 2003, la liquidazione del compenso sostitutivo delle ferie maturate e non fruite relative agli anni 2002 e 2003 per un totale di giorni 53 di congedo ordinario e di 7 giorni di riposo non goduti.

L’amministrazione, con nota prot. n. 804 del 18 ottobre 2004, accoglieva la richiesta relativamente alla monetizzazione di 9 giorni di congedo ordinario e di 1 giorno di riposo maturati per il periodo dall’1 gennaio 2002 al 17 aprile 2002 ma evidenziava, tra l’altro, che il lavoratore era stato in aspettativa per infermità dal 18 aprile 2002 al 17 ottobre 2003 e che era poi seguita la dispensa dal servizio con decorrenza 18 ottobre 2003 e che, pertanto, la richiesta di liquidazione avanzata non poteva essere accolta.

A seguito di istanza di riesame della vicenda da parte del lavoratore proposta in data 14 dicembre 2011, l’amministrazione con nota del 29 gennaio 2013 denegava la richiesta di liquidazione sul presupposto della intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dal lavoratore.

Il signor Mangiola impugna i provvedimenti di diniego fondati sull’erroneo presupposto della non spettanza del compenso sostitutivo (in ragione della permanenza del lavoratore in congedo per malattia a ridosso della cessazione dal servizio) evidenziando, peraltro, la natura risarcitoria e non retributiva del credito.

L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 6 aprile 2016.

1. È d’uopo rammentare che dal combinato disposto dell’art. 14, comma 14, del D.P.R. 395 del 1995 e dell'art. 18, comma 1, del D.P.R. 254 del 1999, emerge che la monetizzazione del congedo ordinario è consentita soltanto all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora la fruizione del congedo medesimo spettante a quel momento non sia stata consentita per documentate esigenze di servizio, ovvero per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.

Tali ipotesi risultano tassative, in quanto contemplate da norme speciali rispetto a quella ordinaria, in forza della quale “il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile" (cfr. art. 14, comma 7, D.P.R. 395 cit.): e, se così è, ogni operazione ermeneutica in via di analogia per quanto attiene ai testé riferiti art. 14, comma 14, del D.P.R. 395 del 1995 e art. 18, comma 1, del D.P.R. 254 del 1999 è inderogabilmente preclusa all'interprete.

Del resto, appare logico che le disposizioni invocate dal ricorrente complessivamente consentano la monetizzazione del congedo ordinario, laddove non goduto per cause comunque non imputabili al dipendente.

2. Né tali considerazioni rivelano punti di confliggenza con le previsioni dettate dall’art. 11 del D.P.R. 11 settembre 2007 n. 170, le quali stabiliscono che:

- “qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro l'anno successivo a quello di spettanza” (comma 1);

- “al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 e dell'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1999, n. 254, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, e dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, qualora non sia prevista nell'amministrazione di destinazione la fruizione del congedo maturato e non fruito”.

3. Viene in considerazione il principio per cui sussiste il diritto di un pubblico dipendente a percepire l’indennità per ferie non godute, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nel caso in cui l’interessato sia privo di piena autonomia ed insindacabilità nello stabilire quando collocarsi in ferie, e di sussistenza della prova della impossibilità a fruire del diritto alle ferie per causa non imputabile al medesimo dipendente, e, per converso, addebitabile ad obiettive esigenze di servizio ostative al relativo godimento.

Infatti, il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute discende direttamente dalla mancata fruizione del relativo congedo, e dal fatto che quest’ultima non sia stato determinato dalla volontà unilaterale del dipendente; e ciò perché, in presenza di tali condizioni, il carattere indisponibile del diritto alle ferie, di cui all’art. 36 Cost., non esclude l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere lo speciale compenso sostitutivo per le prestazioni effettivamente rese dal dipendente malgrado il divieto (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 2 settembre 2013 n. 4142).

Al pubblico dipendente, quindi, spetta un compenso sostitutivo delle ferie non godute, che discende, indipendentemente da una normativa espressa che preveda l’indennità, direttamente dal mancato godimento, allorché sia certo che la detta mancanza non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore, bensì da esigenze di servizio; ciò in quanto il carattere indisponibile del diritto alle ferie non esclude l’obbligo del datore di lavoro, anche pubblico di corrispondere un compenso sostitutivo per le prestazioni effettivamente rese dal dipendente malgrado il divieto, non essendo logico far derivare da una violazione dell’art. 36 Cost. imputabile alla P.A. il venir meno del diritto all’equivalente pecuniario di una prestazione comunque effettuata" (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 29 agosto 2002 n. 4332; sez. VI, 5 gennaio 2001 n. 8; sez. V, 30 giugno 1998 n. 985; nonché T.A.R. Umbria, 23 gennaio 2007 n. 35; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 29 maggio 2003 n. 432; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 7 aprile 2003 n. 1620; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 3 maggio 2011 n. 598).

4. Quanto alla natura risarcitoria del credito vantato ritiene il Collegio di dover fare applicazione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, Sez. Lavoro ( Cass. Civ. Sez. Lav., Sent. 11 maggio 2011 n.10341), e ribaditi anche dal Consiglio di Stato ( Cons. St., Sez. V, Sent. 1 ottobre 2013 n.4878).

Il proposto ricorso merita, quindi, accoglimento.

Ne consegue che va accertato e dichiarato il diritto del ricorrente a percepire il compenso sostitutivo per congedo ordinario maturato e non goduto, come richiesto alla amministrazione con la istanza del 22 ottobre 2003, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo-

Dalla predetta somma va comunque sottratto quanto già dalla amministrazione riconosciuto a favore del lavoratore per effetto del provvedimento del 18 ottobre 2004.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 513 del 2015, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:

- annulla, nei limiti di cui in motivazione, la nota n. 804 del 18 ottobre 2004 e la nota 9923 del 15 febbraio 2013;

- accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire il compenso sostitutivo per congedo ordinario maturato e non goduto per documentate esigenze di servizio, nei limiti precedentemente indicati, relativamente agli anni 2002 e 2003;

- condanna la resistente Amministrazione, nella persona del Ministro p.t., a corrispondere al ricorrente le somme alla medesima spettanti al titolo di cui sopra, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento nei confronti del signor Mangiola delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre alla restituzione del contributo unificato, se versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Referendario
Angela Fontana, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/05/2016

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N.B.: nel sito ad oggi non risulta proposto Appello dall'Amm.ne
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Re: Monetizzazione congedo

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N.B.: la sentenza del Tar di Lecce n. 2249/2015 public. in data 8/7/2015 e qui postata da me, alla data odierna non risulta sia stata Appellata.
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Re: Monetizzazione congedo

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panorama ha scritto:N.B.: la sentenza del Tar di Lecce n. 2249/2015 public. in data 8/7/2015 e qui postata da me, alla data odierna non risulta sia stata Appellata.
Gentilmente, mi spieghi che significa? Che trova applicazione in tutto il territorio nazionale?
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Re: Monetizzazione congedo

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Le sentenze sono individuali e nel caso che la propria l'Amministrazione fa diniego di monetizzazione bisogna agire con ricorso nel caso si abbia diritto, nella speranza che il ricorso venga accolto.
Lo scopo delle sentenze qui pubblicate è quello di dare forza al ricorso.
panorama
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Re: Monetizzazione congedo

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PolStato - Ricorso Accolto.

1) - Nel caso di specie, si tratta di ipotesi anteriore all’entrata in vigore della legge nel 2012 ........ (N.B.: leggere il tutto nella sentenza qui sotto).

2) - In proposito la corte costituzionale, con sentenza n. 95 del 6 maggio 2016, ha dichiarato non fondata la suddetta questione di legittimità costituzionale, precisando che: (N.B.: leggere il tutto nella sentenza qui sotto).

3) - Tale conclusione è corroborata dalla giurisprudenza della corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Valle d’Aosta, la quale, con parere depositato il 12/11/2013, in riferimento a quesito posto dal Presidente della Regione Valle d’Aosta in ordine all’applicazione del comma 8 dell’art. 5 del decreto-legge n. 95 del 2012, ha precisato che ( N.B.: leggere il tutto nella sentenza qui sotto).

4) - Nel caso di specie, la sopravvenuta malattia ha determinato l’impossibilità, derivante da causa non imputabile al ricorrente, di godere dei giorni di congedo ordinario ad esso spettanti per il 2009, con il conseguente diritto dello stesso alla relativa monetizzazione.
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SENTENZA ,sede di CATANZARO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201700376, - Public 2017-03-07 -

Pubblicato il 07/03/2017


N. 00376/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00601/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 601 del 2010, proposto da:
Giuseppe A.., rappresentato e difeso dall'avvocato Annamena Rubino C.F. RBNNMN69B65F537Y, con domicilio eletto presso Giovanni Nicotera in Catanzaro, via E. Vitale, 18;

contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distret. Dello Stato, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;

Questura di Vibo Valentia non costituito in giudizio;

per l'annullamento
del provvedimento n. 1376/09 della Questura di Vibo Valentia, Ufficio amministrativo contabile, con il quale si rigetta la richiesta di monetizzazione del congedo ordinario maturato dal ricorrente per l’anno 2009 e dallo stesso non fruito.

PER L’ACCERTAMENTO
del diritto del ricorrente alla monetizzazione del congedo ordinario maturato nell’anno 2009, non fruito in quanto in congedo straordinario per motivi di salute, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria,

PER LA CONDANNA
degli Enti intimati al pagamento, nella misura di legge, delle somme spettanti al Sovr. Capo della P.S. Sig. A.. Giuseppe a titolo di compenso sostitutivo per ferie maturate e non godute, nell’anno 2009, in quanto in congedo straordinario per malattia, con rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2017 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso A.. Giuseppe chiedeva di annullare il provvedimento della Questura di Vibo Valentia con cui era rigettata la richiesta di monetizzazione del congedo ordinario maturato dal ricorrente per l’anno 2009 e dallo stesso non fruito, nonché di accertare il diritto del ricorrente alla citata monetizzazione e la condanna dell’amministrazione al pagamento del compenso allo stesso spettante a titolo di compenso sostitutivo per ferie maturate e non godute nell’anno 2009.

Si costituiva l’amministrazione resistente chiedendo di rigettare il ricorso.

2. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.

Il ricorrente era sovrintendente capo della polizia di stato a Vibo Valentia cessato dal servizio per prepensionamento a decorrere dal 1.10.2009. Con istanza del 20.7.2009 chiedeva la concessione di 34 giorni di congedo ordinario a decorrere dal 22.8.2009. Non poteva tuttavia usufruire del citato congedo in quanto in congedo straordinario per malattia nel medesimo periodo.

Con il provvedimento impugnato veniva rigettata la richiesta di monetizzazione del congedo ordinario non fruito in quanto la mancata fruizione del congedo ordinario non era dipesa da motivate esigenze di servizio.

Deve ritenersi che la monteizzazione del congedo. oltre alle ipotesi di motivate esigenze di servizio, spetti al ricorrente anche in ipotesi di mancata fruizione a causa di impossibilità derivante da causa a lui non imputabile della mancata fruizione (in questo senso si esprime la prevalente giurisprudenza sul tema). Ciò posto, e venendo al merito della res iudicanda, occorre muovere dalla ricostruzione della cornice normativa di riferimento alla stregua delle cui coordinate dovrà essere orientato il presente decisum. Nella suddetta prospettiva viene, anzitutto, in rilievo il disposto di cui all’art 14 del D.P.R. 31.7.1995 n. 395, recante il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e che, per quanto di più diretto interesse, dispone: “……7. Il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile. 11. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi il dirigente autorizza il periodo di godimento del congedo ordinario in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio. 12. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a 3 giorni, adeguatamente e debitamente documentate e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione. 14. Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso”.

Su tale quadro regolatorio si innesta poi l’articolo 18 comma 1 del D.P.R. 16-3-1999 n. 254, recante il recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, a tenore del quale:. Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”. Infine, l’art. 18 comma 1 del successivo D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 dispone che “compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro il primo semestre dell’anno successivo a quello di spettanza”.

Autorevole giurisprudenza ha precisato che: a) il diritto del lavoratore al godimento delle ferie retribuite, che è solennemente affermato dall'art. 36 della Costituzione, non soffre in via di massima limite per la sospensione del rapporto per malattia del lavoratore (in tema di lavoro privato, è stato affermato che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore, con la conseguenza della parificazione al servizio effettivo del periodo di assenza per malattia: Cass., SS. UU., 12 novembre 2001, n. 14020); b) anche nel settore dell'impiego pubblico non contrattualizzato, il mancato godimento delle ferie, non imputabile all'interessato non preclude di suo l'insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo. Si tratta, infatti, di un diritto che per sua natura prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa-retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato e non riceve, quindi, compressione in presenza di altra causa esonerativa dall'effettività del servizio (nella specie collocamento in aspettativa per malattia); c) i casi in cui vi è diritto al compenso sostitutivo dei periodi di ferie non fruite - espressamente contemplati agli artt. 14 del d.P.R. n. 395 del 1995 e 18 del d.P.R. n. 254 del 1999 - non hanno carattere costitutivo del diritto invocato, ma ricognitivo di singole fattispecie, perciò non esauriscono con carattere di tassatività ogni altra ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione e, fra queste, la mancata fruizione delle ferie per collocamento in aspettativa per infermità; d) in conclusione "nel caso di aspettativa per infermità, il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire il secondo" (cfr. T.A.R. sez. VI Napoli , Campania n. 3041 del 09/06/2011; T.A.R. Napoli (Campania) sez. VI n. 2620 dell’11/05/2011; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 giugno 2010, n. 7364; Consiglio di Stato, sez. VI, 07 maggio 2010, n. 2663; Consiglio di Stato, sez. VI, 01 dicembre 2010, n. 8372; Consiglio di Stato, sez. VI, 1 aprile 2009, n. 2031; Consiglio di Stato, sez. VI, 18 novembre 2010, n. 8100 e giurisprudenza ivi richiamata).

Effettivamente, diverse sono le ipotesi in cui il mancato godimento delle ferie si sia determinata a seguito di periodi prolungati di malattia, infortunio sul lavoro, dispensa dal servizio per inidoneità assoluta e permanente, decesso del dipendente, che abbiano determinato, alla fine, la cessazione dal servizio del medesimo. Nel caso di specie, si tratta di ipotesi anteriore all’entrata in vigore della legge nel 2012, ma anche dalla lettura della medesima emerge che i casi non espressamente previsti dalla norma citata configurano vicende estintive del rapporto di lavoro dovute a eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore ovvero dalla capacità organizzativa del datore di lavoro di programmare i congedi ordinari, la cui inclusione nel divieto di monetizzazione non sembrerebbe rispondente alla finalità del divieto posto dall’art. 5 comma 8 d.l. 95/2012, in quanto ciò comporterebbe una preclusione ingiustificata e irragionevole per il lavoratore interessato, il cui diritto alle ferie maturate e non godute per ragioni di servizio resta integro. Pertanto anche nel divieto posto dal comma 8 dell’art. 5 del citato D.L. 95/2012 non appaiono rientrare i casi di cessazione del servizio in cui l’impossibilità di godere le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità.

In proposito la corte costituzionale, con sentenza n. 95 del 6 maggio 2016, ha dichiarato non fondata la suddetta questione di legittimità costituzionale, precisando che: «non è senza significato che il legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a sua scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito tal periodo di godimento delle ferie. Il dato testuale è coerente con le finalità della disciplina restrittiva, che si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delle ferie non godute. Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro. In questo contesto si inquadra il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole».

Tale conclusione è corroborata dalla giurisprudenza della corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Valle d’Aosta, la quale, con parere depositato il 12/11/2013, in riferimento a quesito posto dal Presidente della Regione Valle d’Aosta in ordine all’applicazione del comma 8 dell’art. 5 del decreto-legge n. 95 del 2012, ha precisato che «Alla luce delle esposte considerazioni la Sezione reputa, pertanto – concordando con l’opinamento espresso dagli indicati Uffici – che, dall’ambito di applicazione del divieto di cui al comma 8 dell’art. 5 d.l. n. 95/2012, sono da escludere le ipotesi in cui il rapporto di lavoro si conclude in maniera anomala e non prevedibile e quelle in cui la mancata fruizione delle ferie non è imputabile alla carente capacità di programmazione e di controllo dell’Amministrazione o alla volontà del dipendente. Ne consegue che, a far tempo dall’entrata in vigore delle disposizioni del decreto in questione (le quali hanno introdotto un regime incidentale riduttivamente sulle posizioni soggettive dei lavoratori precari della scuola determinate dalle regole contenute nell’art. 19 del C.c.n.l. 29 novembre 2007 e, in specie, sulla facoltà di non fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e sul conseguente diritto di ottener e il pagamento delle ferie non fruite) e fino alla cessazione – nei termini che saranno di seguito descritti – della loro efficacia, non è più possibile procedere al pagamento sostitutivo delle ferie al momento della risoluzione del rapporto di impiego, salvi i casi di cessazione sopra indicati, ricorrendo i quali è ammessa la monetizzazione alle condizioni specificamente previste dalle disposizioni che regolano la fruizione delle ferie e il pagamento sostitutivo delle ferie non godute».

Nel caso di specie, la sopravvenuta malattia ha determinato l’impossibilità, derivante da causa non imputabile al ricorrente, di godere dei giorni di congedo ordinario ad esso spettanti per il 2009, con il conseguente diritto dello stesso alla relativa monetizzazione.

Ne discende il diritto del ricorrente alla monetizzazione del congedo ordinario non goduto per il 2009. Per quanto concerne la determinazione dell’ammontare dovuto al ricorrente, si ritiene di determinare lo stesso tramite lo strumento di cui all’art. 34, comma 4, c.p.a. in considerazione della mancata opposizione delle parti. In particolare deve condannarsi l’amministrazione al pagamento della monetizzazione del congedo ordinario per 34 giorni lavorativi relativi all’anno 2009 (con riferimento pertanto alla retribuzione prevista per tale anno), oltre interessi in misura legale con decorrenza dalla data del 16.10.2009 (data di richiesta dalla monetizzazione doc. 9 del fascicolo di parte ricorrente).

3. Le spese di lite seguono la soccombenza per legge e sono liquidate d’ufficio come in dispositivo in mancanza di nota spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle somme da determinarsi ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. come indicato in motivazione, a titolo di monetizzazione del congedo ordinario non goduto dal ricorrente per l’anno 2009;

condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente FF
Francesco Tallaro, Referendario
Raffaele Tuccillo, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Raffaele Tuccillo Giovanni Iannini





IL SEGRETARIO
scrokkia
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Re: Monetizzazione congedo

Messaggio da scrokkia »

Grazie, Panorama per i tuoi contributi!!! ne hai ancora che riguardino le ferie durante l'aspettativa speciale? Io finora, trai tuoi contributi, ho trovato solo la sentenza di Lecce che ne parla... Forse pochino per poter impugnare e fare ricorso...
panorama
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Re: Monetizzazione congedo

Messaggio da panorama »

questa qui sopra è l'unica di questo mese.
ciao
panorama
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Re: Monetizzazione congedo

Messaggio da panorama »

Ricorso straordinario al PdR perso.

- ) - Il caso per cui non spetta - (entrato in vigore il 7 luglio 2012)

Cmq. è chiaro che la monetizzazione a come menziona il C.d.S., spetta per: "ferie, i riposi ed i permessi"
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1) - nell’ottobre del 2011 presentava domanda di cessazione volontaria dal servizio e di collocamento in quiescenza, accolta con decreto del prefetto -OMISSIS-a decorrere dal primo settembre 2012.

2) - si assentava ininterrottamente dal lavoro, per motivi di salute, a decorrere dal 12 ottobre 2011 fino alla data di decorrenza delle dimissioni volontarie.

3) - Con istanza del 2 luglio 2012 chiedeva la monetizzazione di 35 giorni di congedo ordinario non goduti negli anni 2010, 2011 e 2102 a causa delle infermità sofferte per causa di servizio.

4) - Con nota del 25 novembre 2013 il Servizio contabilità e gestione finanziaria della prefettura -OMISSIS-rigettava la domanda del ricorrente “per mancanza dei presupposti richiesti dalla circolare del Ministero dell’interno n. 333.G/Div. 1 sett. 2”.

5) - La materia, tuttavia, ha costituito oggetto di una nuova disciplina, più restrittiva, per effetto dell’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (entrato in vigore il 7 luglio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. In particolare, detta disposizione prevede che “le ferie, i riposi ed i permessi .............. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto…”.

6) - Tale disposizione ha costituito oggetto del parere n. 00400033 P-4.17.1.7.5 dell’8 ottobre 2012 della Presidenza del Consiglio dei ministri, recepito dal servizio trattamento economico del personale del ministero dell’interno con circolare del 14 gennaio 2013.

7) - Con quest’ultimo atto è stato chiarito che la previgente disciplina trova applicazione in materia di monetizzazione delle ferie non godute sia per il personale cessato dal servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge sia per quello che, sebbene cessato dal servizio dopo il 7 luglio 2012, è stato collocato in aspettativa per malattia e non è rientrato in servizio prima del collocamento in congedo.

8) - Correttamente, pertanto, l’Amministrazione, nel valutare l’istanza di monetizzazione del ricorrente, ha fatto riferimento alla disciplina previgente.

N.B.: leggete il tutto qui sotto per comprendere i motivi.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201701242
- Public 2017-05-30 -


Numero 01242/2017 e data 26/05/2017 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 10 maggio 2017

NUMERO AFFARE 00517/2016

OGGETTO:
Ministero dell’interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor-OMISSIS- di rigetto della richiesta di monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito;

LA SEZIONE
Vista la relazione n. -OMISSIS- con la quale il Ministero dell’interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;

visto il ricorso, notificato al Ministero il 3 giugno 2014;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Saverio Capolupo.

Premesso:

Il signor -OMISSIS-, sovrintendente della Polizia di Stato, nell’ottobre del 2011 presentava domanda di cessazione volontaria dal servizio e di collocamento in quiescenza, accolta con decreto del prefetto -OMISSIS-a decorrere dal primo settembre 2012. A causa di due incidenti in servizio, avvenuti il 15 dicembre 2008 e 8 agosto 2009, si assentava ininterrottamente dal lavoro, per motivi di salute, a decorrere dal 12 ottobre 2011 fino alla data di decorrenza delle dimissioni volontarie. Con istanza del 2 luglio 2012 chiedeva la monetizzazione di 35 giorni di congedo ordinario non goduti negli anni 2010, 2011 e 2102 a causa delle infermità sofferte per causa di servizio.

Stante il silenzio dell’Amministrazione, il signor -OMISSIS-reiterava l’istanza il 15 febbraio 2013 e il 3 aprile 2013.

Con nota del 25 novembre 2013 il Servizio contabilità e gestione finanziaria della prefettura -OMISSIS-rigettava la domanda del ricorrente “per mancanza dei presupposti richiesti dalla circolare del Ministero dell’interno n. 333.G/Div. 1 sett. 2”.

Il rigetto veniva impugnato con ricorso gerarchico al Ministero dell’interno, e il capo della Polizia lo rigettava con decreto n. -OMISSIS-

Con l’odierno ricorso il signor -OMISSIS-censura il provvedimento deducendone l’illegittimità per eccesso di potere.

Il ministero riferente conclude per il rigetto del ricorso.

Considerato:

La disciplina relativa alla monetizzazione del periodo di concedo ordinario non fruito è stata regolamentata, inizialmente, con l’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 395, integrato dall’art. 18 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254.

Essendo insorti nella giurisprudenza diversi orientamenti in esito alla portata dell’indicata norma giuridica, il Consiglio di Stato, con parere n. 2188/210 reso da una commissione speciale nell’adunanza del 4 ottobre 2010, ha riconosciuto il diritto alla monetizzazione al dipendente dispensato dal servizio per inabilità fisica a seguito di una lunga e ininterrotta assenza dal servizio per malattia anche per il periodo di congedo ordinario maturato durante l’arco temporale di aspettativa per malattia che ha preceduto, senza soluzione di continuità, la dispensa dal servizio per inabilità fisica.

Seguiva l’emanazione della circolare n. 333-G/I/Sett.2°/mco/N°12/10 del 17 gennaio 2011 con la quale il ministero dell’interno recepiva le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato con l’indicato parere.

Con l’art. 18, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 è stato disposto che “al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall’articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”.

La giurisprudenza ritiene che il diritto alla monetizzazione del congedo ordinario (non fruito) maturi ogniqualvolta il dipendente non ne abbia potuto usufruire (ovvero non abbia potuto disporre e godere delle sue ferie) a cagione di obiettive esigenze di servizio o comunque per cause da lui non dipendenti o a lui non imputabili (Consiglio di Stato, sez. III, 21 marzo 2016 n. 1138). Conseguentemente l’art.18 del D.P.R. n. 254 del 1999 è applicabile:

- sia in quanto il dato testuale della predetta norma consente di ritenere (non ravvisandosi argomenti logico-esegetici che precludano tale interpretazione) che il "collocamento in aspettativa per infermità" (del quale il dipendente ha fruito) realizzi una particolare ipotesi, seppur transitoria, di "cessazione dal servizio per infermità"; posizione che, in forza della citata norma, dà titolo all’ottenimento del compenso sostitutivo;

- sia in quanto risulta evidente che dalla predetta infermità contratta a causa di servizio è poi dipesa anche la definitiva cessazione dal servizio.

La previsione relativa all'ultima delle ipotesi richiamate (mancata fruizione del congedo per dispensa dal servizio disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità) deve necessariamente essere intesa nel senso che il diritto alla monetizzazione del congedo non fruito debba coprire l’intero periodo del collocamento in aspettativa per infermità il quale sia culminato con la dispensa dal servizio (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2010 n. 2663).

La materia, tuttavia, ha costituito oggetto di una nuova disciplina, più restrittiva, per effetto dell’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (entrato in vigore il 7 luglio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. In particolare, detta disposizione prevede che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto…”.

Tale disposizione ha costituito oggetto del parere n. 00400033 P-4.17.1.7.5 dell’8 ottobre 2012 della Presidenza del Consiglio dei ministri, recepito dal servizio trattamento economico del personale del ministero dell’interno con circolare del 14 gennaio 2013.

Con quest’ultimo atto è stato chiarito che la previgente disciplina trova applicazione in materia di monetizzazione delle ferie non godute sia per il personale cessato dal servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge sia per quello che, sebbene cessato dal servizio dopo il 7 luglio 2012, è stato collocato in aspettativa per malattia e non è rientrato in servizio prima del collocamento in congedo.

Correttamente, pertanto, l’Amministrazione, nel valutare l’istanza di monetizzazione del ricorrente, ha fatto riferimento alla disciplina previgente.

Il ricorrente, poi, ritiene che la propria posizione rientri in quelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro si estingue a “causa di particolari eventi imprevedibili o anomali e, conseguentemente, la mancata fruizione delle ferie non è imputabile alla volontà del dipendente né alle capacità organizzative e di vigilanza dell’amministrazione datrice di lavoro”.

La censura è infondata. La posizione del signor -OMISSIS-non può essere inquadrata in nessuno dei casi previsti dagli articoli 14 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 e 18 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 e fatte proprie dalle richiamate circolari del ministero (dispensa dal servizio per inidoneità assoluta e permanente, decesso del dipendente, malattia e infortunio sul lavoro) perché o che la cessazione dal servizio è dipesa esclusivamente da una valutazione personale che lo ha portato al collocamento anticipato in quiescenza “a domanda”.

Sebbene il diritto al congedo ordinario maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità includa automaticamente il diritto al compenso sostitutivo quando le ferie non vengano fruite, è altrettanto vero che tale evenienza implica una situazione oggettiva di impossibilità di fruire in altro periodo delle ferie anche in ragione della sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro per cause comunque sottratte alla disponibilità del lavoratore.

Nel caso in esame non sussiste il presupposto del diritto alla monetizzazione, vale a dire una causa assorbente esterna che abbia improvvisamente ed ineludibilmente interrotto il rapporto di impiego e che, impedendo con carattere di forza maggiore il godimento delle ferie maturate, in via sostitutiva faccia sorgere - stante l'irrinunciabilità di queste ultime - il diritto al relativo compenso.

Non appare neanche meritevole di accoglimento la configurazione di un obbligo giuridico in capo all’amministrazione volto ad adottare “gli opportuni provvedimenti in modo da consentirgli il godimento delle ferie in oggetto”, dato che non è configurabile un potere - dovere dell’Amministrazione né di dilatare la permanenza in servizio del dipendente per un periodo pari alle ferie non godute né di collocarlo in ferie d'autorità fino all’esaurimento dei giorni di congedo ordinario non goduto.

Per le ragioni suesposte il ricorso è infondato e dev’essere respinto.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Saverio Capolupo Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
Luisa Calderone
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Re: Monetizzazione congedo

Messaggio da luiscypher »

Questi fanno come gli pare perché non ci sono più soldi! In ogni caso, per non dargliela vinta, leggi questa sentenza della Giustizia Europea!
PERSONALE E PREVIDENZA
monetizzazione ferie supplentiI lavoratori hanno diritto, ogni anno, ad almeno quattro settimane di ferie, indipendentemente dallo stato di salute. In caso di cessazione del rap­porto di lavoro su richiesta del di­pendente questo ha comunque di­ritto a un’indennità per le ferie non godute. Lo stabilisce la corte di giustizia Ue nella sentenza alla causa C/341/15.

La domanda di pronuncia pre­giudiziale è stata presentata dal tribunale amministrativo vienne­se nell’ambito di una controversia instaurata da un dipendente pub­blico per la corresponsione del­l’ «indennità finanziaria» per ferie maturate e non godute alla cessa­zione del rapporto di lavoro, avve­nuta per la richiesta di colloca­mento in pensione avanzata dallo stesso lavoratore a partire dal 1° luglio 2012. Il cittadino, però, in virtù di un accordo con l’amministrazione non si è presentato al lavoro tra il 1° gennaio 2011 e il 30 giugno 2012 continuando a percepire lo stipendio e per un mese e mezzo (dal 15 novembre al 31 dicembre 2010), è stato in congedo per malattia.

Dopo il pensionamento, il lavoratore ha chiesto il pagamento dell’indennità per ferie annuali non godute, sostenendo di essersi nuovamente ammalato poco prima del pensionamento. Il datore di lavoro ha respinto la richiesta, sostenendo che, ai sensi della normativa sul lavoro pubblico, un lavoratore che, di propria iniziativa, cessa il rapporto di lavoro, in particolare chiedendo di essere collocato a riposo, non ha diritto all’indennità per ferie non godute. Il lavoratore ha quindi fatto ricorso al tribunale di Vienna, il quale ha chiesto alla Corte Ue di pronunciarsi sulla compatibilità della normativa nazionale (Vienna) con i principi della direttiva Ue 2003/88.

La Corte di giustizia europea ha rigettato l’interpretazione dell’amministrazione. Secondo i giudici della Corte la direttiva 2003/88/Ce prevede non solo che ogni lavoratore debba be­neficiare di un periodo di ferie annuale retribuito di almeno quattro settimane, ma altresì che il periodo minimo di ferie non possa essere sostituito da un’indennità «salvo in caso di fine rapporto». La Corte ha quindi rilevato co­me il legislatore comunitario­ nel prevedere comunque l’erogazio­ne di tale indennità alla cessazione del rapporto lavorativo ­abbia considerato del tutto irrilevante il motivo per cui il rapporto di lavo­ro si sia risolto. Pertanto, secondo la Corte, all’amministrazione pubblica non è concesso privare al lavoratore delle ferie per il periodo in questione e che, dato che il rapporto di lavoro è cessato a causa della domanda di pensionamento, al lavoratore spetta la relativa indennità per ferie annuali non godu­te. Ciò perchè le ferie sono state maturate ma il lavoratore, per via del collocamento in pensione, non è stato in grado di usufruirne in misura piena prima della fine del rapporto.

Infine con riferimento alla questione relativa alla cau­sale della mancata fruizione delle ferie, la Corte ha evidenziato come, nel ca­so di specie, fosse necessario ef­fettuare una differenziazione tra il periodo di mancata fruizione a causa della malattia del dipendente e, dall’altro, il periodo di manca­ta prestazione lavorativa in forza dell’accordo concluso con il dato­re di lavoro. Ebbene, la Corte­ ricorda che nell’ipotesi in cui, pur a fronte della correspon­sione della retribuzione, la prestazione lavorativa non sia dovuta in virtù di un accordo tra le parti, il lavoratore non ha diritto all’inden­nità per ferie annuali retribuite non godute durante tale periodo, salvo che lo stesso non abbia potuto fruire del periodo di ferie a causa di malattia
mixmax
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Affidabile
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Iscritto il: sab apr 09, 2016 8:40 pm

Re: Monetizzazione congedo

Messaggio da mixmax »

Leggetevi la sentenza n. 95/2016 della corte costituzionale. Le sentenze della citata corte sono "erga OMNES" cioè valide per tutti!!
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