monetizzare licenza non usufruita per malattia

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libero861

Re: monetizzare licenza non usufruita peer malattia

Messaggio da libero861 »

Buongiorno e nuovamente Buone Feste. Oggi ho chiamato il CNA di Chiesti ed il collega, che non sembrava proprio preparato, mi ha riferito che la monetizzazione della licenza, spetta solamente in due casi: in caso di morte o in caso di riforma.
Allorché tentavo di spiegare che forse vi era una sentenza della Corte Europea che diceva il contrario, ma il collega diceva che non conosceva detta sentenza e che comunque, l'indirizzo del Comando Generale per la monetizzazione delle licenze e quello sopra menzionato dei soli due casi. Morte o riformati.
mah….aspetterò il 2 gennaio prossimo, data della pensione, e poi invierò al CNA la mia prima richiesta di monetizzazione e vedremo cosa succederà.
Ci aggiorniamo


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luiscypher
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Re: monetizzare licenza non usufruita peer malattia

Messaggio da luiscypher »

Ci provano caro amico, anche a me dicevano lo stesso, poi per effetto della sentenza della giustizia europea, hanno dovuto pagarmi!
libero861

Re: monetizzare licenza non usufruita peer malattia

Messaggio da libero861 »

boh :shock: ...speriamo bene dai, grazie per l'incoraggiamento. se qualcuno ha altre idee da suggerirmi, ben accetto.
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luiscypher
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Re: monetizzare licenza non usufruita peer malattia

Messaggio da luiscypher »

Ho dovuto chiamare più volte il mio ministero (Interno) per farmi pagare le ferie e loro mi rispondevano picche! Poi, gli ha scritto due volte il mio avvocato citando la sentenza della giustizia europea e loro non hanno neanche risposto! Dopo un annetto e più hanno emanato quella circolare che ti ho già inviato, che in sostanza richiamava esattamente ciò che io sostenevo e solo allora hanno pagato! Insisti perché devono pagartele! Se trovo la sentenza della giustizia europea nella quale c'è scritto che se il dipendente non ha potuto fruire delle ferie per malattia ed il suo rapporto di lavoro è cessato, qualunque sia stato il motivo, quindi anche per domanda di pensionamento, le ferie "devono" essere pagate! Punto!
lino
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Re: monetizzare licenza non usufruita peer malattia

Messaggio da lino »

libero861 ha scritto: mer dic 18, 2019 9:15 am si hai ragione lino, effettivamente anche più di qualcuno si salva per fortuna. Ma la tua domanda come è andata poi ha finire...
Scusa non avevo letto....
Sulla mia domanda ,
Per farla breve chiesi spiegazioni via pec al cna il quale diede via all'esborso!!
Purtroppo loro rimborsano come da " libretta".....
Per Aspera ad Astra!!!!
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luiscypher
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Re: monetizzare licenza non usufruita peer malattia

Messaggio da luiscypher »

In pratica, la corte di giustizia europea dice quanto segue e gli stati membri devono osservarla, nlanche se la norma nazionale stabilisce il contrario...


Per questi motivi,
la Corte (Decima Sezione) dichiara:
L’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che:
– esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che priva del diritto all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute il lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito della sua domanda di pensionamento e che non sia stato in grado di usufruire di tutte le ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro;
– un lavoratore ha diritto, al momento del pensionamento, all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute per il fatto di non aver esercitato le sue funzioni per malattia;
– un lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato e che, in forza di un accordo concluso con il suo datore di lavoro, pur continuando a percepire il proprio stipendio, fosse tenuto a non presentarsi sul posto di lavoro per un periodo determinato antecedente il suo pensionamento non ha diritto all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute durante tale periodo, salvo che egli non abbia potuto usufruire di tali ferie a causa di una malattia;
– spetta, da un lato, agli Stati membri decidere se concedere ai lavoratori ferie retribuite supplementari che si sommano alle ferie annuali retribuite minime di quattro settimane previste dall’articolo 7 della direttiva 2003/88. In tale ipotesi, gli Stati membri possono prevedere di concedere a un lavoratore che, a causa di una malattia, non abbia potuto usufruire di tutte le ferie annuali retribuite supplementari prima della fine del suo rapporto di lavoro, un diritto all’indennità finanziaria corrispondente a tale periodo supplementare. Spetta, dall’altro lato, agli Stati membri stabilire le condizioni di tale concessione.
libero861

Re: monetizzare licenza non usufruita peer malattia

Messaggio da libero861 »

Grazie a tutti per le informazioni datemi, farò sapere come andrà.
panorama
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Re: monetizzare licenza non usufruita peer malattia

Messaggio da panorama »

personale PolPen


Si apre l'anno 2020,
---------------------------

SENTENZA sede di CAMPOBASSO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 202000003,

Pubblicato il 03/01/2020

N. 00003/2020 REG. PROV. COLL.
N. 00352/2018 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 352 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Coromano, Rosario Ciccotelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Coromano in Campobasso, via XXIV Maggio n. 137;

contro
Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale Abruzzo e Molise, Casa Circondariale di Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, 124;

per l'annullamento
del provvedimento -OMISSIS-

nonché per -OMISSIS-;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale Abruzzo e Molise, Casa Circondariale di Campobasso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2019 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il sig. -OMISSIS- ha agito dinanzi a questo TAR per l’accertamento del diritto-OMISSIS-

2. A sostegno delle predette domande, il ricorrente ha rappresentato le seguenti circostanze:

- il sig. -OMISSIS- ha prestato servizio in qualità -OMISSIS-

- per ciò che in questa sede segnatamente rileva, il ricorrente è stato assente dal servizio -OMISSIS-

- in data 8.7.2017 il ricorrente ha presentato istanza -OMISSIS-

- con nota del 29.08.2017, l’amministrazione penitenziaria ha comunicato il rigetto della richiesta, avendo ritenuto “-OMISSIS-”;

- a seguito di istanza di riesame, l’amministrazione penitenziaria, con nota del 20.02.2018, ha confermato il diniego, precisando che: “-OMISSIS-”.

3. Ciò premesso, il ricorrente ha lamentato che:

- le norme vigenti in materia stabiliscono che “il diritto alla monetizzazione del congedo – oltre che nelle ipotesi di documentate esigenze di servizio, decesso, cessazione dal servizio per infermità o dispensa dal servizio dopo il collocamento in aspettativa – spetta al dipendente anche in ipotesi di assenza dal servizio ed impossibilità di fruire del congedo per causa non imputabile o riconducibile al medesimo”;

- nella fattispecie, l’amministrazione “-OMISSIS-”.

4. Si è costituita in giudizio l’autorità ministeriale per resistere al ricorso.

5. Nella udienza pubblica del 18.12.2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il ricorso è fondato.

6.1. Nella vicenda in esame viene, anzitutto, in rilievo il disposto di cui all'art. 14 del D.P.R. 31.7.1995 n. 395, recante il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, a mente del quale: "......7. Il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile. 11. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi il dirigente autorizza il periodo di godimento del congedo ordinario in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio. 12. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a 3 giorni, adeguatamente e debitamente documentate e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione. 14. Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso".

Nella predetta disciplina si inserisce poi l'articolo 18, co. 1, del D.P.R. 16.3.1999 n. 254, recante il recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, che stabilisce che al pagamento sostitutivo del congedo ordinario “si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità".

Infine, l'art. 18 comma 1 del successivo D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 dispone che "compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di spettanza".

6.2. Il predetto quadro normativo è stato interpretato da una parte della giurisprudenza nel senso che “il diritto al compenso sostitutivo … implica comunque una situazione oggettiva di impossibilità di fruire in altro periodo delle ferie”, nel mentre “dirimente in senso ostativo all'accoglimento della domanda del compenso sostitutivo si rivela … il fatto che il richiedente sia stato collocato in quiescenza a domanda, costituendo … la sua libera scelta la causa prima dell'interruzione del rapporto di impiego, scelta che ha impedito all'Amministrazione di consentirgli di fruire in altro periodo delle ferie residue” (TAR Sicilia Catania, Sez. III, 25/05/2016 n. 1399; nello stesso senso TAR Lecce, Sez. II, 21/05/2018 n. 847).

6.3. Di diverso avviso è la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, secondo cui “l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, come interpretato dalla Corte, non assoggetta il diritto a un’indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall’altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali a cui aveva diritto alla data in cui tale rapporto è cessato (sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, EU:C:2014:1755, punto 23). 28 Ne consegue, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato posto in grado di usufruire di tutte le ferie retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato. 29 Pertanto, la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di lavoro, non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro. 30 Alla luce di quanto precede, si deve constatare che l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che priva del diritto a un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute il lavoratore il cui rapporto di lavoro è cessato a seguito della sua domanda di pensionamento e che non è stato in grado di usufruire del suo diritto alle ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro” (Sentenza C-341-15 del 20/7/2016).

6.4. In conformità al principio di diritto affermato nella predetta sentenza, la più recente giurisprudenza del TAR ha ritenuto che nel caso in cui il “rapporto di lavoro è cessato a causa della domanda di pensionamento, al lavoratore spetta la relativa indennità per ferie annuali non godute. Ciò perché le ferie sono state maturate ma il lavoratore, per via del collocamento in pensione, non è stato in grado di usufruirne in misura piena prima della fine del rapporto”, con la precisazione che non “può riversarsi sull'interessato l'onere di chiedere la postergazione del già decretato stato di quiescenza. Semmai … avrebbe dovuto essere la stessa Amministrazione a prorogare d'ufficio la decorrenza del collocamento in quiescenza, per consentire al ricorrente di godere del congedo ordinario quale diritto inviolabile del lavoratore” (TAR Sicilia Palermo, Sez. I, 28.08.2018 n. 1850; nello stesso senso TAR Bologna, Sez. I, 13.06.2019 n. 535).

6.5. Ciò premesso, in applicazione del diritto eurocomunitario vivente, nei termini declinati dal precedente di cui alla pronuncia interpretativa resa dalla Corte di Giustizia in riferimento ad un caso del tutto analogo a quello in esame, deve conclusivamente ritenersi che, nel concreto caso di specie, l’assenza dal servizio -OMISSIS-

6.6. Di qui il diritto del ricorrente al -OMISSIS-.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto così dispone:

- annulla il provvedimento -OMISSIS-;

- accerta il diritto del ricorrente al compenso sostitutivo -OMISSIS-;

- condanna l’amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente nella misura di € 1.500,00 oltre IVA e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Rita Luce, Primo Referendario
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Silvio Giancaspro Silvio Ignazio Silvestri





IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
libero861

Re: monetizzare licenza non usufruita peer malattia

Messaggio da libero861 »

Grazie panorama.
Per aggiornamento ieri 04 gennaio 2020, ho inviato, tramite pec, la richiesta di monetizzazione della licenza non fruita a vari uffici del CNA Carabinieri di Chieti ed al mio ex comando Compagnia, allegando sentenza della Corte Europea e la Circolare del Ministero degli interni. Ora aspetto cosa succede e poi farò sapere. :roll:
KURO OBI
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Re: monetizzare licenza non usufruita peer malattia

Messaggio da KURO OBI »

Seguo con interesse
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Re: monetizzare licenza non usufruita peer malattia

Messaggio da panorama »

da conteggiare per il pagamento dei R.S. intermedi alla Licenza Ord. su 45 gg. interi e Speciale 4 gg. interi:

1) - su 45 gg. di L.O. spettano 8 R.S., tenendo conto dalla partenza (senza aver fruito del riposo) fino al giorno dopo lo scadere della L.O. e senza tenere conto se nel mese ricade eventualmente qualche festività che non possiamo prevedere. Infatti per il calcolo sono stati presi 2 mesi puliti e senza alcuna festività in mezzo;

2) - su 45 gg. di L.O. + 4 L.S. spettano 9 R.S., stessa procedura e calcolo di cui sopra, aggiungendo 1 R.S. subito dopo allo scadere dalla medesima L.S..
panorama
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Re: monetizzare licenza non usufruita peer malattia

Messaggio da panorama »

N.B.: per i riposi intermedi, si potrebbe trovare l'ostacolo da parte della tua Amm.ne che sicuramente dirà che non li pagano e in tal caso, poi, tocca fare ricorso per ottenere il pagamento.
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luiscypher
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Re: monetizzare licenza non usufruita peer malattia

Messaggio da luiscypher »

A me hanno pagato anche i riposi l.937
libero861

Re: monetizzare licenza non usufruita peer malattia

Messaggio da libero861 »

grazie Panorama, sempre puntuale e preciso.
In verità nella richiesta che ho inviato al CNA non ho conteggiato i riposi settimanali. Vedremo se lo fanno loro.
Nel caso potrei anche lasciarglieli, in segno di magnianimità! :D
libero861

Re: monetizzare licenza non usufruita peer malattia

Messaggio da libero861 »

luiscypher ha scritto: mer gen 08, 2020 1:12 pm A me hanno pagato anche i riposi l.937
grazie anche a te luiscypher, sempre presente e preciso :wink:
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