moltiplicatore applicabile anche ai retributivi dal 2012

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edoardo21
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moltiplicatore applicabile anche ai retributivi dal 2012

Messaggio da edoardo21 »

Buongiorno a tutti Voi, qualcuno potrebbe spiegarmi quale è la situazione reale del moltiplicatore, vale a dire che è sempre stato detto che non spetta a coloro i quali sono rientrati nel sistema retributivo anche se poi dal 2012 diventavano misti. la circolare di novembre di Previmil che si riferisce al comparto difesa ad esclusione dell'arma dei cc. relativo al passaggio dell'ausiliaria in tutte le varie forme o possibilità mi riferisco anche all'ausiliaria ARq, che non è prevista per noi Carabinieri, recita quando da' spiegazione della rinuncia all'ausiliaria e la richiesta di applicazione del moltiplicatore, recita che detto beneficio viene esteso anche a coloro che sino al 31.12.2011 erano nel sistema retributivo e rientranti nel misto dal gennaio 2012.quindi sembra che il moltiplicatore spetti a chiunque sia o nel misto o nel retributivo. Perché non viene approfondita questa dicitura che economicamente è importante? un saluto a tutti


Joh
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Re: moltiplicatore applicabile anche ai retributivi dal 2012

Messaggio da Joh »

questa può interessare anche chi e stato riformato !
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
mefisto71
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Re: moltiplicatore applicabile anche ai retributivi dal 2012

Messaggio da mefisto71 »

Saluti al forum,certamente il moltiplicatore spetta anche a chi si trova nel sistema retributivo con l'unica specificazione che ben viene riportata nella missiva che l'interessato riceverà: "Fatto salvo quanto specificato dalla Legge Finanziaria 2015". Quindi se non sbaglio non potendo superare l'80% dell'ultima retribuzione media annua sempre se non erro, non ti verrà applicato, in quanto se così fosse lo supereresti di gran lunga se in regime retributivo.Quindi non viene applicato o conteggiato. Questo almeno per i colleghi della P.S. di cui ho visionato personalmente la documentazione. Tale dicitura che richiama la Legge Finanziaria 2015 viene sempre specificata.
naturopata
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Re: moltiplicatore applicabile anche ai retributivi dal 2012

Messaggio da naturopata »

mefisto71 ha scritto:Saluti al forum,certamente il moltiplicatore spetta anche a chi si trova nel sistema retributivo con l'unica specificazione che ben viene riportata nella missiva che l'interessato riceverà: "Fatto salvo quanto specificato dalla Legge Finanziaria 2015". Quindi se non sbaglio non potendo superare l'80% dell'ultima retribuzione media annua sempre se non erro, non ti verrà applicato, in quanto se così fosse lo supereresti di gran lunga se in regime retributivo.Quindi non viene applicato o conteggiato. Questo almeno per i colleghi della P.S. di cui ho visionato personalmente la documentazione. Tale dicitura che richiama la Legge Finanziaria 2015 viene sempre specificata.
Adesso ogni Amministrazione, come succede in Italia, farà a modo suo, ognuno con una sua autonoma interpretazione e vai ancora a far girare l'economia.
yerri63

Re: moltiplicatore applicabile anche ai retributivi dal 2012

Messaggio da yerri63 »

per naturopata,ti sei convinto che art 3 comma 7 d.l.165 del 1995 inizia a dare i suoi frutti con sentenze bem specificate di varie corte dei conti,sei se stato riformato fai ricorso.
naturopata
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Re: moltiplicatore applicabile anche ai retributivi dal 2012

Messaggio da naturopata »

yerri63 ha scritto:per naturopata,ti sei convinto che art 3 comma 7 d.l.165 del 1995 inizia a dare i suoi frutti con sentenze bem specificate di varie corte dei conti,sei se stato riformato fai ricorso.
No, non mi sono convinto per niente, ma ciò non toglie che ho sempre detto che visto l'orientamento della Corte, di fare ricorso proprio seguendo questo filone che, non significa doverlo condividere per forza, ma è solo questione di opportunità.
firefox
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Re: moltiplicatore applicabile anche ai retributivi dal 2012

Messaggio da firefox »

mefisto71 ha scritto: "Fatto salvo quanto specificato dalla Legge Finanziaria 2015". Quindi se non sbaglio non potendo superare l'80% dell'ultima retribuzione media annua sempre se non erro, non ti verrà applicato, in quanto se così fosse lo supereresti di gran lunga se in regime retributivo.
Sbagli! Era già stato chiarito che l'80% si può ampiamente superare per gli ex retributivi ancora il servizio dopo il 2012 e ad oggi...poi la pensione effettivamente erogata "dovrebbe" essere quella di importo minore tra calcolo virtuale tutto retributivo e calcolo misto con moltiplicatore....dico "dovrebbe" poichè anche se INPS ha scritto che farà così, NON mi risulta ad oggi abbia mai fatto UN solo ricalcolo.
edoardo21
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Re: moltiplicatore applicabile anche ai retributivi dal 2012

Messaggio da edoardo21 »

Per firefox:
Ciao volevo confermare che quello che dici circa il superamento dell'80% lo avevo letto anche io, però quello che ricordo che l'Inps diceva che lo si poteva superare sino all'atto dell'espletamento della speranza di vita e della finestra mobile, cioè io nel 2011 avevo maturato l'80% però ero obbligato a rimanere sino al giugno 2016 ultimo giorno di finestra mobile, pertanto credo e spero di essermi sbagliato che eventualmente la soglia si poteva alzare sino quella data. Cmq il Comando Generale CC ha diramato con propria lettera quindi la ha resa ufficiale una circolare di Previmil ( ministero della difesa direzione gen. della previdenza militare ) nella quale si spiega bene quale dovrebbe essere il doppio calcolo e come dallo stesso il moltiplicatore dovrebbe essere stornato sia nel caso di un calcolo retributivo più favorevole o misto più favorevole, cioè concesso senza distinguo e anche per i retributivi, speriamo sia cosi. Ciao e buone feste, aNZI la circolare si trova in internet e potresti farci sapere cosa ne pensi anche tu.buone feste
naturopata
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Re: moltiplicatore applicabile anche ai retributivi dal 2012

Messaggio da naturopata »

Anche la Corte dei conti Calabria accoglie, ma non ho ben compreso cosa centri il 18% indicato dal GUP in sentenza (avrà sbarellato):

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Cons. Quirino Lorelli

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA N.350/2017

sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n.21434 del registro di segreteria, proposto da F. V., nato a omissis, il Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. M.F. Magnelli

C O N T R O

Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica e rappresentante legale p.t., costituito con memoria depositata il 30/11/2017

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli, giusta memoria depositata il 24/11/2017;

uditi all’udienza del 18 dicembre 2017, l’avv.to M.F. Magnelli per il ricorrente e l’avv. Giacinto Greco per l’INPS, nessuno comparso per l’Amministrazione, esperito il tentativo di conciliazione come da verbale di udienza

F A T T O

Con atto introduttivo del presente giudizio, depositato il 6/10/2017, il sig. F. V., chiede che sia accertato e dichiarato il proprio diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico, previa applicazione del beneficio di cui all'art. 3, co. 7, d.lgs n. 165/97, con decorrenza dal 19/06/2014, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo. Chiede altresì che venga annullata la nota - provvedimento prot. n. INPS.2500.21/07/2017.0238077, e la nota - provvedimento prot. n. INPS.2500.28/07/2017.0245067 e condannata l'Amministrazione resistente alla corresponsione della pensione adeguata e al pagamento della differenza delle precedenti rate non adeguate, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge; nonché la maggior somma tra quanto dovuto per rivalutazione monetaria - ex art. 150 disp. att. c.p.c. - e per interessi legali, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Precisa il ricorrente di essere Luogotenente dei Carabinieri in congedo assoluto (per infermità) dal 18 giugno 2014, beneficiario di pensione ordinaria di inabilità INPS n. 17745223 e di avere presentato in data 17/07/2017 istanza di liquidazione dell'incremento figurativo di cui all'art. 3, comma 7, D. Lgs n. 165/1997; tuttavia sia l’Amministrazione di appartenenza che l’INPS, con distinte note del luglio 2017, avrebbe respinto detta istanza, onde i relativi provvedimenti vengono impugnati per il riconoscimento del beneficio. Precisa anche in punto di diritto che il beneficio di cui all'art. 3, comma 7, d. lgs. n. 165/1997 spetta al personale militare (Forze Armate, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) cessato dal servizio per riforma, senza aver raggiunto i limiti di età ai fini pensionistici. Secondo il ricorrente allorquando si afferma: "per il personale militare che non - sia in possesso dei requisiti psicofisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria", il riferimento sarebbe al personale militare riformato che, per motivi indipendenti dalla propria volontà (infermità), al momento della cessazione dal servizio, non è in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria.

Con memoria depositata il 24/11/2017 si è costituito in giudizio l’INPS, eccependo l'inammissibilità della pretesa rideterminazione del trattamento pensionistico previa applicazione del beneficio di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n° 165, posto che il F. V., sarebbe cessato dal servizio per inidoneità permanente al servizio militare e d'istituto, con un'età anagrafica di 51 anni 7 mesi e 14 giorni ed un servizio utile a pensione di 37 anni 9 mesi ed 1 giorno, quindi, senza aver maturato nessun requisito espressamente previsto per il collocamento in ausiliaria, onde nessuna "esclusione" dalla posizione di ausiliaria o in alternativa ai benefici dell'articolo 3, comma 7 del D. Lgs. 30 aprile 1997, n° 165 potrebbe trovare applicazione nel caso di specie.

Inoltre l’INPS rappresenta come all'atto della cessazione dal servizio, il personale rientrante nell'ausiliaria viene iscritto in appositi ruoli dell'ausiliaria, da pubblicare annualmente nella Gazzetta Ufficiale con indicazione della categoria, del ruolo di appartenenza, nonché del grado rivestito, mentre il ricorrente non risulta iscritto nei ruoli dell'ausiliaria.

Con memoria depositata il 30/11/2017 si è costituito in giudizio il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto l’applicabilità dell’istituto invocato al personale dell’Arma sarebbe stato espressamente escluso con separate note dell’INPS e del Ministero della Difesa, Direzione generale della leva, onde, nel caso di specie, si sarebbe solo data applicazione a tali indirizzi nel negare il beneficio al ricorrente.

All’udienza di discussione del 18/12/2017 il procuratore di parte ricorrente ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

D I R I T T O

Nel merito la pretesa è fondata.

L’art.3, comma 7 del D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, stabilisce che:

“7. Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n.335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle Forze armate il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.”

Nel caso di specie il ricorrente alla data di collocamento in quiescenza non risultava in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria in quanto gli è stata attribuita la pensione ordinaria di inabilità, giusta provvedimento di conferimento dell’INPS e considerato che egli era cessato dal servizio, per come si evince dal tenore del provvedimento di concessione anzidetto, per invalidità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro.

Quanto ai militari inquadrati nei ruoli in ausiliaria, la categoria comprende, ai sensi dell'art. 886 c.o.m., "il personale militare che, essendovi transitato nei casi previsti, ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione".

Il personale collocato in ausiliaria ex art. 992 c.o.m., è soggetto a possibili richiami in servizio ex art. 993 c.o.m. ed è soggetto agli obblighi di cui all'art. 994 c.o.m. L'esame della suddetta disciplina, evidenzia dunque come il militare collocato in congedo assoluto per infermità non possa esser collocato in ausiliaria, considerata la sua assoluta inidoneità al servizio e dunque l'impossibilità di assolvere agli obblighi di servizio cui sono soggetti i militari in ausiliaria.

Questa Corte dei conti, in una recente decisione, ha ricordato come il legislatore abbia riconosciuto l'incremento del montante contributivo sia al "personale di cui all'art. 1 escluso dall'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età", che "al personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria", categoria quest'ultima nella quale evidentemente rientra l'ufficiale ricorrente, dichiarato non idoneo permanentemente al servizio d'Istituto ex art. 929 del d. lgs. n. 66/2010, e dunque impossibilitato a prestare i conseguenti (pur delimitati ed eventuali) servizi d'Istituto e dunque ad accedere all'istituto dell'ausiliaria. Ovviamente, considerate le ragioni dell'impossibilità normativo/oggettiva di collocamento del Carabiniere in ausiliaria, neppure può propriamente ipotizzarsi l'esercizio di un'opzione da parte dell'interessato, in quanto raggiunto da un provvedimento cogente di collocamento in congedo assoluto per inidoneità assoluta e permanente al servizio (cfr. Corte dei conti, Sez. giurisd. Molise, n.53/2017).

In questo senso l’I.N.P.S. nel proprio messaggio del 10 dicembre 2013 n. 20238, recante “Articolo 3, comma 7 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165 - Precisazioni in merito alle modalità applicative.”, non esclude, per come invece si pretenderebbe, una interpretazione letterale della norma, limitandosi a prevedere che “Al fine di superare ogni eventuale dubbio interpretativo in merito alle voci ricomprese nella base imponibile su cui calcolare la maggiorazione di cui alla disposizione in esame si rappresenta che la stessa corrisponde alla retribuzione contributiva percepita alla cessazione annualizzata, comprensiva della 13° mensilità, delle competenze accessorie per la parte eccedente il 18% e, qualora spettanti, degli scatti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 165/1997.

Si precisa inoltre che, qualora non vi sia eccedenza o non vi sia trattamento accessorio, la base imponibile deve comunque tener conto della parte della retribuzione maggiorabile del 18%.”

Il ricorso risulta dunque meritevole di accoglimento, con conseguente condanna dell'Amministrazione al ricalcolo del trattamento pensionistico facendo applicazione del beneficio in questione, nonché alla corresponsione degli arretrati sui ratei pensionistici già percepiti.

Sulle somme arretrate dovute spettano, in adesione ai criteri posti dalle Sezioni Riunite con la sentenza n.10/2002/QM, interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. di att. c.p.c., da liquidarsi, dalla scadenza dei singoli ratei al pagamento della sorte capitale, cumulativamente, nel senso però di una solo possibile integrazione degli interessi di legge ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (c.d. principio del cumulo parziale).

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della novità delle questioni dedotte e della assenza di un unitario orientamento di questa Corte dei conti.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando

1) accoglie la domanda attorea, riconoscendo il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento previdenziale con applicazione del beneficio di cui all'art. 3, comma 7, del d. lgs. n. 66/2010, calcolato per come indicato in parte motiva ed a far data dalla presentazione della domanda amministrativa;

2) Condanna altresì le parti convenute, ciascuno secondo le proprie competenze, alla corresponsione dei conseguenti arretrati sui ratei pensionistici già percepiti, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. di att. c.p.c., da liquidarsi, dalla scadenza dei singoli ratei al pagamento della sorte capitale, cumulativamente, nel senso di una solo possibile integrazione degli interessi di legge ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi. Spese compensate.

Così deciso in Catanzaro alla pubblica udienza del 18 dicembre 2017.

Il giudice unico

f.to Quirino Lorelli

Depositata in segreteria il 19/12/2017

Il segretario d’udienza

f.to Salvatore Coschina
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Re: moltiplicatore applicabile anche ai retributivi dal 2012

Messaggio da naturopata »

REPUBBLICA ITALIANA Sent. n.162/2017

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

pronuncia la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24056 del registro di Segreteria, proposto da

F. C., nato il Omissis a Omissis

R. C., nato il Omissis a Omissis

G. M., nato il Omissis a Omissis

A. D. M., nato il Omissis a Omissis

Gi. A., nato il Omissis a Omissis

tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea PETTINAU e Elena PETTINAU, presso lo studio dei quali in Cagliari, piazza Gramsci 18 sono elettivamente domiciliati

RICORRENTI

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Gestione Dipendenti Pubblici, sede di Cagliari, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro DOA, Mariantonietta PIRAS e Laura FURCAS, elettivamente domiciliato presso l’ufficio legale dell’Ente in Cagliari, via P. Delitala 2

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri

RESISTENTI

Udite, nell’udienza pubblica del 5 dicembre 2017, l’avvocato Elena PETTINAU per i ricorrenti e l’avvocato Mariantonietta PIRAS per l’INPS, che hanno integralmente confermato le rispettive conclusioni. Non comparso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

MOTIVI DELLA DECISIONE

FATTO

Come esposto nell’atto introduttivo del giudizio, tutti i ricorrenti hanno prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri con il grado di luogotenente e sono cessati per riforma prima del compimento del 60° anno di età.

In dettaglio: F. C. cessato dal servizio per riforma in data 17/9/2014; R. C. cessato dal servizio per riforma in data 17/09/2013; G. M. cessato dal servizio per riforma in data 3/9/2013; A. D. M. cessato dal servizio per riforma in data 09/09/2014; A. G. cessato dal servizio per riforma in data 28/8/2015.

Nel corso del 2017, tutti costoro hanno inoltrato all’INPS, gestione dipendenti pubblici, istanza al fine del riconoscimento del diritto all’incremento figurativo di cui all’art. 3 comma 7 D.lgv. n. 165/1997 sulla pensione di inabilità già in godimento, richiamando, tra l’altro, due precedenti favorevoli della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Abruzzo n. 28/2012 e n. 27/2017, ai quali i difensori fanno integrale riferimento anche ai fini del ricorso.

L’Istituto di previdenza, con nota del 22/8/2017, ha dato riscontro, sino alla proposizione del ricorso, esclusivamente alle istanze dei Luogotenenti F. C., R. C. e A. con identica motivazione, asserendo che l’Ufficio “non può ottemperare a quanto richiesto, poiché ai propri atti non risulta ancora pervenuto il modello PA/04 di competenza dell’Amministrazione di appartenenza”.

Anche il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – CNA, con nota del 22/9/2017, ha riscontrato le istanze di F. C. e R. C. con la medesima motivazione di rigetto “la SV non è destinataria della facoltà di opzione per l’incremento del montante, in alternativa al collocamento in ausiliaria, dal momento che è escluso dal collocamento in tale posizione giuridica essendo cessato per infermità”.

La difesa sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dall’INPS, i ricorrenti, i quali, all’atto del collocamento in quiescenza per inidoneità al servizio, non avevano maturato i requisiti per il transito nell’ausiliaria, per mancato raggiungimento dei limiti di età, avrebbero tutti diritto al riconoscimento dell’incremento figurativo previsto dalla norma invocata, la cui ratio è di evitare che il militare, che per motivi indipendenti dalla sua volontà perda il beneficio del periodo di ausiliaria, si trovi in una posizione deteriore rispetto agli altri che, al contrario, hanno potuto conseguire il predetto limite di età, id est il compimento del 60° anno.

Sono state pertanto formulate le seguenti conclusioni:

“Voglia l’Ecc.mo Giudice Unico presso la sezione della Corte dei Conti per la Regione Sardegna previa fissazione dell’udienza di discussione, contrariis rejectis, accogliere il presente ricorso e per l’effetto DICHIARARE il diritto dei ricorrenti all’incremento figurativo di cui all’art. 3 comma 7 del d.lgv. n. 165/1997 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.

Con vittoria di spese ed onorari da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo, si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata tramite PEC in data 9 novembre 2017, a firma del Ten. Col. Amm. Giuseppe DAVINO, capo del Servizio Trattamento Economico, Ufficio Contenzioso.

L’Amministrazione ha concluso per il rigetto del ricorso in conformità a due note (del Ministero della difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva del 15/09/2017 e dell’INPS, Direzione Centrale Pensioni del 3 agosto 2017, allegate alla memoria), le quali hanno concordemente escluso l’applicazione del beneficio in questione a tutti coloro che siano cessati dal servizio, come i ricorrenti, per dispensa dovuta ad inidoneità assoluta e permanente al servizio militare incondizionato.

L’INPS si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata via PEC in data 24 novembre 2017, a firma degli avvocati Alessandro DOA, Mariantonietta PIRAS e Laura FURCAS.

Si evidenzia come gli incrementi pensionistici figurativi necessitino di previa certificazione dell’Amministrazione-datore di lavoro, certificazione che nel caso di specie difetta, avendo il Comando dei Carabinieri chiarito che i ricorrenti non risultano tra i destinatari del beneficio essendo stati tutti collocati a riposo per infermità senza transitare per la c.d. ausiliaria.

L’Istituto, si afferma, non può quindi che prendere atto dell’assenza della certificazione, presupposto necessario alla delibazione della domanda e declina ogni legittimazione in ordine alla assente e/o errata valorizzazione/certificazione da eseguirsi a carico dell’Arma.

Pertanto, la difesa conclude “affinché la Corte adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia così giudicare:

1. Rigettare il ricorso e, comunque, dichiarare che nessuna responsabilità può essere ascritta all’Istituto previdenziale convenuto;

2. con vittoria di spese e competenze come per legge”.

Con note d’udienza depositate in limine, l’avvocato Elena PETTINAU ha insistito per l’accoglimento del ricorso, richiamando a supporto la sentenza della Sezione giurisdizionale Molise n. 53 del 2017.

La causa è stata decisa con dispositivo letto in udienza per i motivi di seguito esposti in

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Sulla questione di diritto da cui dipende la decisione della causa, la Sezione condivide la giurisprudenza, scarna ma di orientamento univoco, di questa Corte (v. le sentenze citate dal ricorrente).

Va premesso che tutti gli interessati sono cessati dal servizio senza transitare nella posizione di ausiliaria, essendo stati posti in congedo assoluto per inabilità.

Essi si trovano pertanto nella condizione di legge per usufruire del beneficio accordato dalla norma invocata, la quale prevedeva (all’epoca del loro collocamento a riposo) quanto segue: “Per il personale di cui all’articolo 1 escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall’ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato”.

Come affermato da Sezione Molise n. 53/2017, “occorre innanzitutto rilevare l’attuale vigenza della disposizione normativa, pur successivamente all’entrata in vigore del codice dell’ordinamento militare, considerato che detto decreto legislativo n. 66/2010 espressamente prevede (art. 2268, comma 1, n. 930) l’abrogazione dei soli commi da 1 a 5 dell’articolo 3 del d. lgs. n. 165/1997.

Venendo dunque all’ambito applicativo della disposizione, si osserva che il legislatore ha riconosciuto l’incremento del montante contributivo sia al “personale di cui all’art. 1 escluso dall’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età”, che “al personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria”, categoria quest’ultima nella quale evidentemente rientra l’ufficiale ricorrente, dichiarato non idoneo permanentemente al servizio d’Istituto ex art. 929 del d. lgs. n. 66/2010, e dunque impossibilitato a prestare i conseguenti (pur delimitati ed eventuali) servizi d’Istituto e dunque ad accedere all’istituto dell’ausiliaria (cfr: C. conti, sez. giur. Abruzzo, sent. n. 28/2012).

Ovviamente, considerate le ragioni dell’impossibilità normativo/oggettiva di collocamento dell’ufficiale in ausiliaria, neppure può propriamente ipotizzarsi l’esercizio di un’opzione da parte dell’interessato, in quanto raggiunto da un provvedimento cogente di collocamento in congedo assoluto per inidoneità assoluta e permanente al servizio”.

Il ricorso va pertanto accolto nei confronti dell’INPS, mentre, nei confronti dell’Arma dei Carabinieri, va affermato il difetto di legittimazione passiva dell’amministrazione convenuta, considerato che la competenza alla liquidazione delle pensioni dei ricorrenti è attribuita all’INPS.

Va solo soggiunto, in relazione a quanto rappresentato nella memoria di costituzione dell’INPS, che non vi sono ragioni che ostino alla immediata riliquidazione delle pensioni.

Premesso che, giusta quanto appena detto, il ruolo dell’INPS non è affatto marginale, va affermato che, allo scopo che interessa, esso disponeva di tutti gli elementi necessari, ben sapendo che tutti i ricorrenti erano cessati dal servizio per inabilità senza transitare nell’ausiliaria ed essendo in possesso, dal prospetto dei dati trasmesso dall’amministrazione di provenienza, la quale non aveva al riguardo l’obbligo di “certificare” alcunché, dell’ammontare della base di calcolo su cui applicare l’incremento stabilito dalla legge.

Sugli arretrati spettanti per effetto dell’accoglimento del ricorso competono ai ricorrenti gli accessori, ovvero gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, la seconda per la sola parte eventualmente eccedente l’importo dei primi, calcolati con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo di pensione e sino al pagamento degli arretrati stessi.

La condanna alle spese segue la soccombenza e va pronunciata in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari. La liquidazione è operata sulla base della tabella 11 allegata al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e del valore indeterminabile della causa, con applicazione di una riduzione, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del suddetto decreto, tenuto conto della non particolare complessità dell’affare, anche in relazione all’esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale.

Non è invece luogo a pronuncia sulle spese nei confronti dell’Arma dei Carabinieri, poiché l’amministrazione si è costituita in giudizio con memoria a firma di un proprio dirigente. In casi siffatti ad essa spetta unicamente il rimborso delle spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota (in senso conforme, ex multis, v. Corte di cassazione, n. 2872 del 09/02/2007) che, nel caso di specie, non è stata prodotta.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto contro l’INPS da F. C., R. C., G. M., A. D. M. e G. A. e, per l’effetto, dichiara il diritto dei medesimi alla riliquidazione della pensione in godimento mediante applicazione del beneficio previsto dall’art. 3, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Sugli arretrati spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per gli interessi, calcolati con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto e sino al pagamento.

Condanna l’INPS al pagamento, in favore degli avvocati Andrea PETTINAU ed Elena PETTINAU, dichiaratisi antistatari, delle spese di assistenza legale, che si liquidano in euro duemila, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 15%.

Respinge il ricorso nei confronti del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per difetto di legittimazione passiva.

Nulla per le spese nei confronti del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di quaranta giorni dalla data dell’udienza.

Così deciso in Cagliari, nell’udienza del 5 dicembre 2017.

Il Giudice unico

f.to Antonio Marco CANU



Depositata in Segreteria il 19 dicembre 2017.

Il Dirigente

f.to Giuseppe Mullano



DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi dei ricorrenti. Il Giudice unico

f.to Antonio Marco CANU

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti.

Il Direttore della Segreteria

f.to Giuseppe Mullano
firefox
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Re: moltiplicatore applicabile anche ai retributivi dal 2012

Messaggio da firefox »

edoardo21 ha scritto:Per firefox:
Ciao volevo confermare che quello che dici circa il superamento dell'80% lo avevo letto anche io, però quello che ricordo che l'Inps diceva che lo si poteva superare sino all'atto dell'espletamento della speranza di vita e della finestra mobile, cioè io nel 2011 avevo maturato l'80% però ero obbligato a rimanere sino al giugno 2016 ultimo giorno di finestra mobile, pertanto credo e spero di essermi sbagliato che eventualmente la soglia si poteva alzare sino quella data. Cmq il Comando Generale CC ha diramato con propria lettera quindi la ha resa ufficiale una circolare di Previmil ( ministero della difesa direzione gen. della previdenza militare ) nella quale si spiega bene quale dovrebbe essere il doppio calcolo e come dallo stesso il moltiplicatore dovrebbe essere stornato sia nel caso di un calcolo retributivo più favorevole o misto più favorevole, cioè concesso senza distinguo e anche per i retributivi, speriamo sia cosi. Ciao e buone feste, aNZI la circolare si trova in internet e potresti farci sapere cosa ne pensi anche tu.buone feste
Mai detto ciò INPS - era stata male interpretata la cosa...non si poteva superare una pensione calcolata secondo previgente ordinamento, ovvero tutto retributivo...ma MAI ha scritto che NON si poteva superare aliquota dell'80% - successivi chiarimenti hanno poi confermato ciò, ovvero che TUTTI i periodi lavorati sino alla pensione, anche di vecchiaia, sono conteggiati.
NON ho la circolare che citi...gentilmente puoi postarla o mettere link?
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Re: moltiplicatore applicabile anche ai retributivi dal 2012

Messaggio da edoardo21 »

ciao Firefox la circolare è M_D Gprev Reg2017 del 16.11.2017 relativa al d.lgs 29 maggio 2017 in particolare alla lettera b di pagina due ultimo comma. senti non riesco a capire come si posta detta circolare ma se hai un indirizzo email te la invio. distinti saluti
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Re: moltiplicatore applicabile anche ai retributivi dal 2012

Messaggio da edoardo21 »

Ciao Firefox, io mi riferivo a questo articolo di Ficiesse della G.di F. (certo è del 2015) poi non so altro sui calcoli,cmq io essendo retributivo preferisco che sia come dici tu cioè che ogni anno dal 2011 sia maggiorato del due per cento, magari.
ciao e auguri

Finalmente l’INPS ha emanato le istruzioni relative all’applicazione delle novità (c.d. divieto di cumulo) introdotte dall’ultima legge di stabilità relativamente al trattamento pensionistico dei lavoratori c.d. “ex retributivi puri”.

Con la circolare n. 74 del 10 aprile 2015, l’INPS ha chiarito che per calcolare l’assegno pensionistico del lavoratore “ex retributivo puro” bisognerà procedere con due sistemi:
1.calcolo con regole “Fornero”, quindi retributivo per le anzianità maturate sino al 31.12.2011 e contributivo per le anzianità maturate dopo quella data;
2.calcolo con il vecchio sistema retributivo per tutte le anzianità maturate sino al diritto alla corresponsione dell’assegno di pensione (per il pesonale del comparto: 40 anni e tre mesi di anzianità utile - anticipata, 60 anni di età - vecchiaia, 35 di anzianità utile con 57 anni e tre mesi di età - anticipata per quote) più finestra per il diritto all’assegno (12 o 15 mesi);

per poi applicare il meno favorevole.

Per il personale del comparto sicurezza e difesa “ex retributivo puro”, quindi:
◦non è più consentito sommare alla quota di pensione retributiva la quota “C” calcolata sulle anzianità posteriori alla data di maturazione del diritto alla corresponsione della pensione ed il c.d. “moltiplicatore X5” (o il ricalcolo dell’assegno pensionistico a fine “ausiliaria” con il coefficiente legato all'età maggiorato);
◦la pensione "retributiva" sarà calcolata anche oltre il vecchio concetto di massima anzianità contributiva valutabile (40 anni anzianità utile-80%); quindi sino a che si rimane in servizio (perché “costretti") l’assegno pensionistico incrementa ed i contributi versati sono produttivi;
◦una volta raggiunto il diritto a pensione ed alla corresponsione dell’assegno, si può rimanere in servizio "per scelta" (sino al limite di età ordinamentale) ma l’assegno di pensione non incrementa ed i contributi versati sono neutri. Una situazione che riguarda per lo più i dirigenti che hanno il limite ordinamentale a 65 anni.

Per tutti coloro che già godono la pensione calcolata con il metodo Fornero (retributivo + quota "C" + eventaule x5), l’assegno di pensione sarà ricalcolato con le nuove regole con effetto retroattivo dal 01.01.2015.
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Re: moltiplicatore applicabile anche ai retributivi dal 2012

Messaggio da panorama »

N.B.: la sentenza postata da naturopata il gg. 21/12/2017 è stata pubblicata in data 20/12/2017, giusto per l'informazione se qualche collega la ricerca.

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CALABRIA SENTENZA 350 20/12/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
CALABRIA SENTENZA 350 2017 PENSIONI 20/12/2017
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