Ciao,
ti ho scritto tramite M.P. (Messaggi privati).
certo perchè si parla di servizio militare e la leva ci rientraGismo65 ha scritto: ↑mer gen 25, 2023 8:26 pm Ciao mauri64, Anche se in questo forum si sostiene il contrario, ci tengo a dire che per quanto riguarda il raggiungimento dei 40 effettivi di Servizio militare, il CIAN mi ha risposto qualche giorno fà, confermando che concorre anche il servizio militare di leva.
Messaggio da antonio bronco »
Messaggio da antonio bronco »
Pochi giorni fa ho interpellato il C.I.A.N della G.di F. ponendo la specifica domanda relativamente al ruolo Appuntati e Finanzieri e portando a riferimento la nota dell'INPS 46022 del 10.04.2018, che allego sotto, con evidenziato il punto n.3 citato; la risposta è stata: "Questa facoltà non è prevista per il personale della Guardia di Finanza"
Art. 2229
Regime transitorio del collocamento in ausiliaria
1. Fino al 31 dicembre ((2024)), ai fini del progressivo
conseguimento dei volumi organici stabiliti dall'articolo 2206-bis,
il Ministro della difesa ha facolta' di disporre il collocamento in
ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che ne
facciano domanda e che si trovino a non piu' di cinque anni dal
limite di eta'.
2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata entro i
limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna
categoria indicata dall'articolo 2230 e comunque nel limite delle
risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui
agli articoli 582 e 583. Se nell'ambito di una categoria di personale
il numero delle domande e' inferiore al contingente annuo massimo di
cui all'articolo 2230, le residue posizioni possono essere portate in
aumento nell'altra, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista
dal periodo precedente.
3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 e' equiparato a
tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di eta'.
Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto
spettante, il trattamento pensionistico e l'indennita' di buonuscita
che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio
fino al limite di eta', compresi gli eventuali aumenti periodici e i
passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano
le disposizioni di cui agli articoli precedenti, per il reimpiego
nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso
l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione.
4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1
devono essere presentate all'amministrazione di appartenenza, da
parte del personale interessato, entro il 1 marzo di ciascun anno, e
hanno validita' solo per l'anno in corso. In caso di accoglimento
della domanda, il personale e' collocato in ausiliaria a partire
dalla data del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno.
Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno, puo'
ripresentarla, con le stesse modalita', negli anni successivi.
5. Se, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di
domande e' superiore al contingente di cui al comma 2, viene
collocato in ausiliaria l'ufficiale o il sottufficiale
anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', l'ufficiale o il
sottufficiale piu' anziano in grado.
6. Fino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il
collocamento in ausiliaria puo' avvenire, altresi', a domanda
dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio
effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione e' di 5 anni.