modello pa04

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oreste.vignati
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Re: modello pa04

Messaggio da oreste.vignati »

antoniomlg ha scritto:fate attenzione
il documento sopra postato è solo dell'inps
che lo invia all'interessato ed è il conferimento della pensione.
---------------------
giunge a questo documento dopo che la amministrazione di appartenenza hli ha
inviato il famoso PA04.
che per i comuni mortali e non addetti ai lavori è arabo.

ciao
scusa ma il documento postato è diviso in due parti, la prima è il resoconto dei periodi lavorati fatti dalla prefettura PA04, per il personale della polizia di stato, la seconda parte viene compilata dall'Inps facendo i conteggi riferiti ai periodi trasmessi dall'amministrazione di appartenenza.
per pugliese TI confermo, solo che quello postato è il resoconto di un collega andato in pensione il 01.05.16, anche se io andrò fra poco 04.08.16.
il PA04 deve essere fornito dalla propria amministrazione, a volte lo fanno automaticamente altre nemmeno se lo richiedi. quello postato è stato inviato direttamente dalla sede inps al collega se che lui abbia chiesto niente.
a breve dovrebbe arrivare anche il mio e lo posterò senza indugio. buona gionata


oreste.vignati
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Re: modello pa04

Messaggio da oreste.vignati »

JOHNNY64 ha scritto:Grazie Oreste, con il Mod. Da te postato, non hai fatto altro che arricchire le nostre conoscenza, peccato per l'interessato, sarebbero bastati pochi mesi per il sistema di calcolo retributivo fino al 31/12/2011 e contributivo dal 1/1/2012 e fino alla data di cessazione. In tal caso avrebbe percepito sicuramente di piú, anche se comunque l'importo annuo lordo indicato nel Mod.resta comunque congruo.
Grazie ancora.
penso sia il minimo da fare per aiutarci, anche perché penso che ormai come si suol dire "ci stanno buttando a mare". comunque il collega fortunatamente rientra nel sistema retributivo ed è assistente capo, altrimenti la sua PAL sarebbe stata intorno ai 25.000 euro.
a presto
pugliese
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Re: modello pa04

Messaggio da pugliese »

oreste.vignati ha scritto:
antoniomlg ha scritto:fate attenzione
il documento sopra postato è solo dell'inps
che lo invia all'interessato ed è il conferimento della pensione.
---------------------
giunge a questo documento dopo che la amministrazione di appartenenza hli ha
inviato il famoso PA04.
che per i comuni mortali e non addetti ai lavori è arabo.

ciao
scusa ma il documento postato è diviso in due parti, la prima è il resoconto dei periodi lavorati fatti dalla prefettura PA04, per il personale della polizia di stato, la seconda parte viene compilata dall'Inps facendo i conteggi riferiti ai periodi trasmessi dall'amministrazione di appartenenza.
per pugliese TI confermo, solo che quello postato è il resoconto di un collega andato in pensione il 01.05.16, anche se io andrò fra poco 04.08.16.
il PA04 deve essere fornito dalla propria amministrazione, a volte lo fanno automaticamente altre nemmeno se lo richiedi. quello postato è stato inviato direttamente dalla sede inps al collega se che lui abbia chiesto niente.
a breve dovrebbe arrivare anche il mio e lo posterò senza indugio. buona gionata
Auguroni per il tuo prossimo pensionamento !!! buona estate e aspettiamo con ansia tue news , di nuovo auguroni :)
Difendete le vostre idee ma state sempre pronti a cambiarle con quelle di un altro se vi sembrano migliori.
(François Fenelon)
pugliese
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Re: modello pa04

Messaggio da pugliese »

"Scartabellando sul sito INPS ho trovato questa vecchia circolare del 2009 dell'allora INDPDAP a riguardo del PA04 , nella fattispecie indirizzata alla MMI con l'impiego di un format da inviare in via telematica da parte dell'ente amministratore all'INPDAP attraverso un loro software :


Istituto Nazionale
di Previdenza
per i Dipendenti
dell‘Amministrazione
Pubblica
Direzione Centrale Previdenza
Ufficio I Normativo
00142 Roma – Via Ballarin 42 – tel. 0651017626 fax 0651017625
http://www.inpdap.gov.it" onclick="window.open(this.href);return false; e – mail: dctrattpensuff1@inpdap.it
Roma, 18/9/2009

Al Ministero Difesa
Direzione generale della Previdenza Militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati Ufficio U.D.G.
Viale dell‘esercito, 186
00186 ROMA
Alla Direzione Commissariato M.M.
Reparto Pensioni provvisorie
Via Taormina, 4
00135 ROMA
Ai CAF
===============omissis==============
Circ.21
Oggetto: Subentro nella gestione delle attività pensionistiche del personale della Marina Militare. Trasmissione dati giuridici ed economici mediante modello PA04 anche ai fini dell‘indennità di buonuscita.
1. Premessa
L‘art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha istituito presso l‘Inpdap, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione dei trattamenti pensionistici ai dipendenti delle Amministrazioni statali.
Nell'intesa tra il Ministero Difesa e I‘Inpdap, si è convenuto che, a partire dal 1° gennaio 2010, l'Istituto assuma le competenze in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici (ivi compresi l‘indennità una tantum, la costituzione della posizione assicurativa all‘Inps per il personale militare inclusi i volontari in ferma) decorrenti dalla predetta data esclusivamente nei confronti del personale militare della Marina che viene collocato direttamente nella posizione di ―riserva‖ o ―congedo assoluto‖ (ossia personale che viene collocato a riposo a domanda, per infermità o perdita del grado) mentre resta di competenza dell‘amministrazione di appartenenza la liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale che transita in posizione di ausiliaria.
Rientra tra le competenze dell‘Inpdap la definizione delle altre richieste di prestazioni utili ai fini pensionistici (riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo, sistemazione contributiva, ecc.) per le istanze presentate dalla medesima data del 1° gennaio 2010.
Restano a carico dell‘Amministrazione Difesa, oltre alla gestione dei trattamenti pensionistici del personale che transita nella posizione giuridica di ausiliaria, le competenze relative sia alla determinazione di tutti i provvedimenti pensionistici riferiti al personale collocato in riserva anteriormente al 1° gennaio 2010 sia alla definizione dei provvedimenti di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo e sistemazione contributiva per le istanze presentate anteriormente alla predetta data.
Con la presente si intendono impartire le prime istruzioni operative inerenti le attività di liquidazione e pagamento delle prestazioni pensionistiche, nonché gli altri istituti giuridici connessi.
Per una consultazione più agevole, ai fini della presente circolare per
- ―Testo unico‖ si intende il DPR 29 dicembre 1973, n. 1092:
- ―Quota A‖ si fa rifermento alla quota che concorre alla determinazione della pensione di cui all‘articolo 13, lettera a) del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503;
00142 Roma – Via Ballarin 42 – tel. 0651017626 fax 0651017625
http://www.inpdap.gov" onclick="window.open(this.href);return false; e – mail: dctrattpensuff1@inpdap.it
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- ―Quota B‖ si intende la quota che concorre alla determinazione della pensione di cui all‘articolo 13, lettera b) del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503;
2. Acquisizione dei dati utili ai fini delle prestazioni
In via preliminare, si rappresenta che per tutti gli iscritti all‘Inpdap ogni procedimento relativo ad una prestazione pensionistica è avviato a domanda.
Per la liquidazione delle pensioni del personale collocato in riserva a decorrere dal 1° gennaio 2010, nonché per il riconoscimento di istituti giuridici connessi a prestazioni pensionistiche relative a domande presentate successivamente a tale data, tutte le informazioni necessarie devono essere inviate, dall‘amministrazione datrice di lavoro, alla Sede Inpdap territorialmente competente in base alla provincia in cui è ubicata la sede di servizio presso cui l‘interessato presta o ha prestato l‘ultimo servizio.
Al riguardo, si fa presente che la gestione delle attività istruttorie relative ai trattamenti di pensione normale ordinaria del personale della Marina Militare conseguente alle cessazioni dal servizio a domanda, per riforma, decesso(con esclusione – quindi - di quello appartenente alla categoria dell‘ausiliaria) è di competenza della Direzione di Commissariato M.M. – Reparto Pensioni Provvisorie – Via Taormina,4 - 00135 ROMA.
In attesa di poter disporre di tutti gli elementi presenti nella Banca Dati Unificata dell‘Inpdap, la Direzione di Commissariato della marina militare, competente a fornire tutti gli elementi giuridici ed economici utili alla determinazione del relativo provvedimento, utilizza, per la predisposizione dei dati, il software messo a disposizione dall‘Istituto, secondo le istruzioni impartite nelle Circolari Inpdap 17/12/2003, n. 34, 10/02/2004, n. 10 e 27/05/2004, n. 33.
La trasmissione dei dati da parte della suddetta Direzione avviene in via informatica esclusivamente tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: pensioniS7@inpdap.gov.it
La medesima Direzione deve, inoltre, inviare alla Sede Inpdap competente il modello cartaceo (certificazione pensionistica), debitamente sottoscritto dal responsabile del servizio, di riproduzione dei dati informatici trasmessi all‘indirizzo e-mail sopra indicato nonché la copia della domanda della prestazione richiesta e ogni altra eventuale documentazione e/o dichiarazione sottoscritta dal dipendente, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relativa a situazioni di fatto o di diritto che diano luogo a eventuali maggiorazioni, benefici o obblighi per il dipendente stesso. La trasmissione di tale documentazione può avvenire anche mediante posta elettronica alla casella funzionale della direzione provinciale di riferimento mediante invio di documenti oggetto di scansione informatica in formato PDF.
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La trasmissione dei dati cartacei ed informatici dovrà avvenire almeno tre mesi prima dalla cessazione dal servizio, al fine di garantire la continuità dei pagamenti tra stipendio e pensione, con eccezione dei casi per i quali non è possibile l‘inoltro entro il termine suddetto (ad es. cessazioni per infermità, destituzione, decessi in attività di servizio).
In merito alla pensione di privilegio, il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati (PREVIMIL) individua, per ogni singola Forza Armata (Arma dei Carabinieri, Esercito, Marina e Aeronautica), gli enti competenti alla gestione della fase istruttoria e disciplina le relative attività. Per il personale della Marina Militare si fa riserva di ulteriori comunicazioni in merito agli enti competenti a gestire la fase istruttoria della pensione di privilegio.
3. Trattamento pensionistico
Il personale militare Marina Militare è destinatario di specifici istituti giuridici che disciplinano il complesso e variegato trattamento economico di quiescenza .
Ai fini pensionistici, i militari sono destinatari delle normative dirette alla generalità dei dipendenti civili dello Stato ma nei loro confronti trovano applicazione anche norme speciali.
Si rende opportuno precisare che nei confronti del personale in esame, non trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 243 né quelle di cui alla successiva legge 24 dicembre 2007, n. 247; di conseguenza il trattamento previdenziale continua ad essere disciplinato dalla normativa previgente. In particolare, il trattamento pensionistico di anzianità di detto personale continua ad essere disciplinato dal D.lgs. n. 165/1997, per quanto riguarda i requisiti per il diritto, e dalla legge n. 335/1995, come modificata dalla legge n. 449/1997, per l‘accesso al trattamento pensionistico (c.d. finestre). Restano, altresì, confermati gli specifici requisiti previsti per il diritto al pensionamento di vecchiaia nonché la decorrenza immediata degli stessi.
Si rappresenta che la gestione dei trattamenti pensionistici privilegiati seguirà le medesime disposizioni applicative dettate nella nota operativa n. 27 del 25 luglio 2007 in merito al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco. La trasmissione degli elementi utili alla determinazione dei trattamenti privilegio avverrà a cura degli enti che verranno resi noti con successiva comunicazione.
3.1 Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia
Il personale della Marina Militare è distinto nelle seguenti posizioni giuridiche di stato: Ufficiali (Legge 113/54), Sottufficiali (legge 599/54), Truppa (D.Lvo 12.05.1995 nr. 196) e Volontari in SPE (servizio
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permanente effettivo) o in ferma o rafferma (D.Lvo 12.05.1995 nr. 196) . Nelle differenti posizioni di stato vigono diversi gradi gerarchici.
Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165 di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego, all‘articolo 2, comma 1, ha elevato, a partire dal 1° gennaio 1998, i limiti di età per la cessazione dal servizio, fissandoli al 60° anno di età, qualora inferiori, a partire dal 1° gennaio 2008.
I limiti di età degli Ufficiali della Marina Militare, a partire dal 1° gennaio 2008 in poi, sono individuati nella tabella riassuntiva sotto riportata nell‘Allegato 1).
Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, che acquisisce il grado di Generale o Ammiraglio, rimane in servizio fino al compimento del mandato biennale.
I limiti di età del personale Sottufficiale, per effetto degli artt. 2 e 7 del D.lgs. n 165/97, sono pari a 60 anni di età a partire dal 1/1/2008 .
Per quanto riguarda i requisiti contributivi minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia, si applicano le disposizioni di cui all‘articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (20 anni di anzianità contributiva, ovvero 15 anni in presenza di contribuzione alla data del 31 dicembre 1992) e successive modificazioni ed integrazioni.
Si ritiene opportuno precisare che nei confronti del personale in esame, non trovano applicazione le disposizioni inerenti il trattenimento in servizio di cui all‘articolo 16, comma 1, primo periodo, del D.lgs. n. 503/92 e s.m.i.
Per le pensioni liquidate con il sistema di calcolo contributivo, sono confermati i requisiti previsti dall‘articolo 1, comma 20, della legge n.335/1995.
3.2 Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità
Il diritto alla pensione di anzianità, in un sistema di calcolo retributivo e misto, si consegue alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti dall‘articolo 59, comma 6, della legge n.449/1997. In particolare, considerato che l‘Istituto subentra nella liquidazione dei trattamenti per le pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2010, i requisiti prescritti sono 57 anni di età con un‘anzianità
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contributiva pari a 35 anni oppure, a prescindere dall‘età anagrafica, con 40 anni di anzianità contributiva.
Inoltre, in attuazione dell‘articolo 6, comma 2, del D.lgs. n.165/1997, per il personale di cui trattasi, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista, in corrispondenza di un‘età anagrafica pari a 53 anni.
Il computo dell‘aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall‘art. 54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata per gli ufficiali di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo; per i Sottufficiali la percentuale di aumento, invece, era del 2,25 per cento fino al 31 dicembre 1997.
Per effetto dell‘innalzamento dei limiti di età a 60 anni (articolo 2, comma 1 Dlgs n. 165/1997) e della riduzione dell‘aliquota annua di rendimento prevista dall‘articolo 17, comma 1, della legge n.724/1994 in combinato disposto con l‘articolo 2, comma 19 della legge n. 335/1995 e fatto salvo quanto previsto dall‘articolo 59, comma 1, della legge n.449/1997, gli anni utili necessari per conseguire la massima anzianità contributiva e ottenere, di conseguenza, l‘applicazione dell‘aliquota massima di pensione (80 per cento della base pensionabile), sono rideterminati in funzione dell‘anzianità posseduta al 31 dicembre 1997 sommando l‗aliquota del 1,8% per ogni anno successivo a tale data.
3.2.1 Decorrenza delle pensioni di anzianità
Per il personale che accede al pensionamento secondo le disposizioni di cui all‘articolo 6, comma 1, del D.lgs. n. 165/1997, ossia in base ai requisiti anagrafici e/o contributivi previsti per la generalità dei dipendenti, i termini di accesso al pensionamento sono quelli già definiti dalla legge n. 335/1995 e dalla legge n. 449 del 1997.
Al riguardo si rende necessario specificare che rientrano tra i pensionamenti di anzianità anche quelli conseguiti con un‘anzianità contributiva pari a 40 anni. Nell‘ipotesi in cui tale requisito sia stato maturato entro il 31 dicembre 2008, la decorrenza del relativo trattamento è immediata qualora già raggiunto nell‘anno 2007 il requisito contributivo previsto e, quindi, superata la prevista data di accesso; per contro, il raggiungimento di 40 anni di servizio nel corso dell‘anno 2009 comporta l‘applicazione delle decorrenze stabilite dalla legge n. 335/1995, come modificata dalla legge n. 449/1997.
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3.3 Requisiti per il diritto alla pensione derivante da infermità
Il personale delle Forze Armate dispensato dal servizio per infermità dipendenti o non da causa di servizio ha diritto al trattamento pensionistico qualora abbia raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo (articolo 52,comma 1, del Testo unico).
Si rende opportuno precisare che in base all‘articolo 40, comma 1, del Testo unico, il servizio utile è costituito dal servizio effettivo con l‘aggiunta degli aumenti derivanti da maggiorazione dei servizi o di periodi computabili in base alle disposizioni vigenti.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di stato giuridico, dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza (art. 37, legge n. 113/1954 per il personale Ufficiali; art. 29 della legge n. 599/1954 per i sottufficiali). In tale ipotesi la decorrenza giuridica del trattamento pensionistico coinciderà con la data di collocamento in riserva o congedo assoluto mentre la decorrenza economica dello stessa corrisponderà al giorno successivo alla scadenza dei tre mesi di corresponsione degli assegni spettanti.
Si sottolinea che, in virtù di quanto previsto dall‘articolo 36 della legge 113/54 e dall‘articolo 29 della legge n. 599/54, l‘ufficiale o il sottufficiale che nel quinquennio sia stato giudicato non idoneo al servizio e venga collocato in aspettativa, superato il periodo massimo di aspettativa (due anni in un quinquennio) cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto. Di conseguenza, qualora sussistano i requisiti per una pensione di infermità (almeno 15 anni di contribuzione), la Sede Inpdap competente, ricevuta la prescritta documentazione pensionistica, è tenuta a liquidare il relativo trattamento sulla base del verbale che ha riconosciuto l‘inidoneità, senza richiedere alcun ulteriore accertamento sanitario.
Per completezza di esposizione si precisa che anche nei confronti del personale in esame trovano applicazione le disposizioni di cui all‘art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Pertanto, nella ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia imputabile ad infermità non dipendente da causa di servizio, per le quale gli interessati si trovino nell‘assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all‘atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo ovvero al raggiungimento del 60° anno di età nei casi in cui l‘interessato sia destinatario di un sistema di calcolo contributivo o misto. Ai fini del riconoscimento del diritto della suddetta pensione di inabilità è richiesto il possesso di un‘anzianità contributiva minima di cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione d‘inabilità.
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3.4 Maggiorazione dei servizi
L‘articolo 5, comma 1, del D.lgs. n.165/1997 stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 1998, che gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività lavorative non possono eccedere complessivamente i cinque anni. Gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i cinque anni maturati entro il 31 dicembre 1997 sono riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non sono ulteriormente aumentabili.
Si riportano, a mero titolo esemplificativo, le disposizioni normative che dispongono aumenti dei periodi di servizio, utili ai fini del trattamento pensionistico, applicabili al personale in esame:
- articoli 19, 20 e 21 del Testo unico concernenti, rispettivamente, il servizio di navigazione e servizio su costa, il servizio di volo e quello di confine;
- articolo 17 legge n. 187/76 per servizio di impiego operativo (maggiorazione di 1/5: fino al 10/5/76 per il servizio presso enti addestrativi la maggiorazione è ridotta a 1/10);
- articolo 23 del Testo unico come recepito dall‘articolo 8 della legge n. 838/73: servizio estero prestato presso residenze disagiate e particolarmente disagiate
Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il sistema retributivo, gli aumenti dì servizio di cui sopra sono validi sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione.
Nei confronti dei destinatari di un sistema di calcolo misto, tale maggiorazione dei servizi è utile ai fini del diritto mentre ai fini della misura queste incidono esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995.
Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente col sistema contributivo, gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo di cinque anni complessivi, sono validi ai fini della maturazione anticipata dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per l‘accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella A) allegata alla legge n.335/1995 qualora l‘interessato abbia, all‘atto del collocamento a riposo, un‘età inferiore.
Si precisa che gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili (riscattabili), a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.
3. 5 Valorizzazione diploma di laurea
Si fa presente, inoltre, che nei confronti del personale Ufficiale si applica l'articolo 32 del Testo unico
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il quale prevede che nei casi in cui per le nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti alla data del conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi (valutazione ex se del corso di laurea).
3.6 Disposizioni particolari
In virtù di quanto disposto dall‘articolo 8, ultimo comma, del Testo unico, il periodo trascorso dal militare durante la sospensione dall‘impiego è computato in ragione della metà ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico; non viene, per contro, valutato il tempo trascorso durante la detenzione per condanna penale.
4 Valutazione ai fini pensionistici degli elementi retributivi
La liquidazione dei trattamenti di quiescenza del personale in esame deve essere determinata in base all'ordinamento pensionistico previsto per gli iscritti alla CTPS.
Concorre alla formazione della base pensionabile relativa alla quota A di pensione la retribuzione contributiva annua alla data di cessazione dal servizio con riferimento ai soli emolumenti tassativamente previsti da norme di legge.
In particolare:
- Stipendio basato sul sistema dei parametri. In questa voce confluiscono, dal 1° gennaio 2005, i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l‘indennità integrativa speciale, gli scatti di qualifica ed aggiuntivi, nonché gli emolumenti pensionabili di cui all‘articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n.193.
Questo sistema non si applica al personale dirigente e al personale direttivo con trattamento stipendiale equiparato a quello dirigenziale; infatti, il personale appartenente a tali qualifiche continua ad essere disciplinato dal DPR 30 giugno 1972, n. 748 e la progressione economica stipendiale si sviluppa in classi biennali e successivi aumenti periodici determinati sull‘ultima classe.
- Quote mensili di cui all‘articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n.312, spettanti al solo personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e al personale direttivo con trattamento stipendiale equiparato a quello dirigenziale;
- assegno pensionabile per gli Ufficiali e assegno aggiuntivo pensionabile per i sottufficiali; eventuale assegno personale riassorbibile, previsto dall‘art.3, comma 6 del Dlgs n. 193/2003 (compete in caso di accesso a qualifiche superiori di ruoli diversi a cui corrisponde un parametro
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inferiore a quello in godimento ed è pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro);
- retribuzione individuale di anzianità;
- eventuali scatti attribuiti ai sensi dell‘articolo 3, della legge n. 539/1950;
- assegno funzionale/ assegno parziale omogeneizzazione;
- indennità operativa di base di cui alla legge 78/83 comprensiva delle maggiorazioni di cui all‘articolo 18 della medesima legge;
- assegno di valorizzazione, viene ripartito per tredici mensilità a decorrere dal1° gennaio 2003 ai (tenenti colonnelli)capitani di fregata e ai (maggiori) capitani di corvetta della M.M. Tale emolumento, introdotto con decreto 23 dicembre 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica — è volto a realizzare una valorizzazione graduale dei trattamenti economici di tale personale delle Forze Armate, in attesa di una completa armonizzazione con i trattamenti economici della dirigenza pubblica.
- S.I.P. (speciale indennità pensionabile), ai sensi dell‘art. 65 – comma 4 – del D.lgs. n. 490/97 (Ufficiali Generali ed Ammiragli nominati Capi di Stato Maggiore della Difesa, dell‘Esercito, della Marina e dell‘Aereonautica ovvero Segretario Generale/Direttore Nazionale degli Armamenti del Ministero della Difesa).
Le disposizioni di cui all‘articolo 16 della legge 29 aprile 1976, n.177 e successive modificazioni ed integrazioni (maggiorazione del 18% della base pensionabile) trovano applicazione sullo stipendio, sulle quote mensili, sull‘assegno personale (art.3, comma 6 del d.lgs 193/03), sulla RIA, e sugli eventuali scatti di cui alla legge n. 539/1950, con esclusione, pertanto, dell‘assegno funzionale e dell‘assegno di valorizzazione.
Si rappresenta che il personale della Marina Militare beneficia dell‘indennità operativa di base ai sensi della legge 78/83 comprensiva delle maggiorazioni ivi previste.
La medesima legge 78/83 prevede, inoltre, l‘attribuzione di specifiche indennità per i periodi trascorsi in impiego operativo per reparti di campagna (art.3), imbarco (art. 4) aeronavigazione (art. 5), volo (art. 6) e controllo spazio aereo (art. 7). Per la valutazione in sede pensionistica dell‘indennità di aeronavigazione e di volo si rinvia a quanto specificato nel paragrafo 8).
L‘articolo 18 della citata legge 78/1983, disciplinante gli effetti pensionistici delle diverse indennità operative, stabilisce che per i periodi di impiego operativo per reparti di campagna, di imbarco e di controllo della spazio aereo venga valorizzato in pensione un importo calcolato prendendo a
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riferimento l‘indennità di impiego operativo di base maggiorata, per ogni anno di servizio effettivo di impiego nelle suddette condizioni prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI allegata alla medesima legge.
In sede di pensione, quindi, al personale della Marina, oltre all‘importo corrispondente all‘operativa di base, compete una percentuale di maggiorazione di detta indennità operativa per ogni anno di servizio prestato nelle condizioni di servizio di cui agli articoli 3, 4 e 7 della legge 78/83.
L‘indennità operativa di base comprensiva della suddetta maggiorazione, da considerarsi come retribuzione fissa e continuativa non soggetta alla maggiorazione del 18%, concorrerà alla determinazione della quota A e per la quota B in relazione agli importi percepiti nel periodo di riferimento.
Qualora l‘interessato venga restituito al servizio ordinario, non ha più titolo al godimento delle suddette particolari indennità ma, ferma restando l‘attribuzione dell‘indennità operativa con le modalità e gli importi stabiliti dalla legge n. 78/83 e s.m.i., ad una indennità c.d. di ―trascinamento‖, in virtù dell‘art. 13, dell‘ultimo comma del D.P.R. 254/1999 di estensione delle disposizioni di cui all‘articolo 5, comma 2, del DPR n.394 /1995, così come modificato dall‘articolo 4, comma 3, del DPR n. 360/1996. L‘indennità di ―trascinamento‖, quale retribuzione fissa e continuativa, incide esclusivamente ai fini della determinazione della quota B di pensione in relazione agli importi percepiti nel periodo di riferimento. La medesima indennità di trascinamento spetta anche a coloro che abbiano optato ai sensi del DPR n. 255/1999.
Si fa presente, inoltre, che il conglobamento nello stipendio dell‘indennità integrativa speciale non modifica, per esplicita disposizione legislativa (art. 3, comma 2, del Dlgs n.193/2003), le modalità per determinare la base di calcolo del trattamento pensionistico, anche con riferimento all‘articolo 2, comma 10, della legge n.335/1995.
Conseguentemente, nel contesto della base pensionabile, a decorrere dal 1° gennaio 2005, non si applica la maggiorazione del l8% di cui al già citato articolo 16 della legge n.177/1976, relativamente all‘ indennità integrativa speciale conglobata nell‘importo dello stipendio parametrato, considerando il valore relativo alla qualifica rivestita.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 2001 è stato attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2000, un‘indennità perequativa al capitano di vascello ed al Contrammiraglio della M.M.
Tale indennità è ripartita per tredici mensilità ed è valutabile, in virtù di quanto disposto dal citato decreto, nella quota A di pensione.
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All‘Ammiraglio di divisione e all‘Ammiraglio di Squadra è attribuita l‘indennità di posizione di cui all‘articolo 1 della legge n. 334/1997, suscettibile di maggiorazione (30%, 25%, 15%) a seconda del grado e dell‘incarico rivestito.
Tali elementi rientrano nella quota A di pensione.
Si fa presente che, in virtù dell‘art. 1 della legge 30 dic. 2002, n. 295, e successive modificazioni, è consentita l‘attribuzione del trattamento economico (esteso, quindi , alle indennità operative previste dalla legge 78/83 e successive modifiche, nonché all‘indennità pensionabile mensile per il personale in servizio presso gli Stabilimenti militari di pena) del Capitano di vascello e del Contrammiraglio e gradi corrispondenti delle altre FFAA, agli Ufficiali della Marina Militare che hanno maturato, rispettivamente, il requisito dei 15 e 25 anni di servizio militare prestato senza demerito dalla nomina ad ufficiale .
Gli effetti giuridici ed economici della presente disposizione decorrono dal 1° gennaio 2002, a mente del 3° comma dello stesso articolo 1 della legge n. 295/2002.
L‘articolo 1 della suddetta legge, mediante il comma 1 - lettera c) e il comma 2, ha riformulato, inoltre, l‘articolo 5 - comma 3 bis, della legge n. 231/90, il quale, nella nuova stesura, stabilisce che ―Fino a quando non ricorrano le condizioni per l‘attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3, agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante è attribuito, a decorrere dal 1 aprile 2001, lo stipendio spettante rispettivamente al Colonnello e al Brigadiere Generale e gradi equiparati‖.
5. Maggiorazione base pensionabile
In virtù dell‘articolo 4 del D.lgs. n.165/1997 a tutto il personale sono attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, così come definita ai sensi dell‘articolo 13 del Dlgs n.503/1992, calcolati all‘atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata.
Questi aumenti periodici della base pensionabile incidono in maniera differente sull‘ammontare del trattamento di quiescenza e sulle modalità di versamento del relativo contributo, a seconda del sistema di calcolo pensionistico applicabile all‘interessato.
5.1 Liquidazione con le regole del sistema retributivo
A decorrere dal 1° gennaio 2005 i sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, vengono calcolati sullo stipendio c.d. ―parametrato‖, sull‘importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità,
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sull‘eventuale assegno personale e sugli eventuali scatti attribuiti ai sensi dell‘articolo 3 della legge n. 539/1950.
Per il personale dirigente e per quello direttivo con trattamento stipendiale dirigenziale i sei scatti si calcolano sull‘ultimo stipendio, con esclusione dell‘importo relativo alle quote mensili di cui all‘articolo 161 della legge n. 312/80.
Considerato che i sei aumenti periodici vengono corrisposti “in aggiunta alla base pensionabile”, l‘importo corrispondente al beneficio – rapportato all‘aliquota pensionistica totale maturata dall‘interessato all‘atto della cessazione dal servizio – deve essere aggiunto alle quote di pensione A) e B) precedentemente determinate senza tenere conto, ovviamente, del beneficio stesso e senza operare la maggiorazione del 18 per cento di cui alla legge n.177/1976.
Tuttavia, nei casi in cui per la determinazione della pensione non sia applicato il calcolo della pensione in ―quote‖ introdotto dal decreto legislativo n. 503/1992, ossia per coloro che al 31 dicembre 1992 avevano maturato la massima anzianità contributiva corrispondente al rendimento dell‘80 per cento della base pensionabile, il beneficio in esame deve essere considerato quale unicum con lo stipendio e, come tale, è assoggettato alla maggiorazione del 18 per cento.
Ai fini della corresponsione di tali aumenti periodici la misura della contribuzione a carico del dipendente è stata incrementata progressivamente a partire dal 1998 dello 0,20 per cento fino ad arrivare allo 0,40 per cento nel 2008, secondo la tabella A) di cui al D.lgs. n.165/1997.
Nei confronti di coloro che cessano a domanda, la maggiorazione della base pensionabile è attribuita previo pagamento di un‘ulteriore specifica contribuzione, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per la qualifica rivestita.
Pertanto, a detto personale competono gli stessi aumenti periodici sul trattamento pensionistico, calcolati secondo le modalità di cui sopra; per operare la trattenuta della relativa contribuzione riferita agli anni mancanti al raggiungimento del limite di età anagrafica prevista per la qualifica rivestita, gli uffici competenti alla liquidazione del trattamento pensionistico avranno cura di calcolare l‘importo della relativa contribuzione, ai sensi dell‘articolo 4 del D.lgs. n.165/1997, e riportare sul provvedimento di pensione sia l‘ammontare della ritenuta mensile che il numero delle rate.
5.2 Liquidazione con le regole del sistema misto o interamente contributivo
Per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 1996, l‘istituto dei sei scatti periodici viene trasformato in un incremento figurativo pari al 15 per cento dello stipendio su cui opera la misura ordinaria della contribuzione. Ciò, naturalmente, vale anche per il personale che esercita la
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facoltà di opzione di cui all‘articolo 1, comma 23, della legge n.335/1995 e successive integrazioni e modificazioni.
L‘ulteriore contribuzione accreditata determina un incremento dell‘imponibile retributivo per ciascun anno di riferimento ed incide sul montante complessivo rivalutato.
Resta inteso che per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1995, per i destinatari del sistema misto, i predetti sei aumenti periodici sono calcolati secondo le modalità di cui al precedente punto 5.1
Indipendentemente dal sistema di calcolo pensionistico (retributivo, misto o contributivo), i sei aumenti periodici sono rivalutati in base agli incrementi contrattuali spettanti al personale cessato nel biennio economico cui gli stessi si riferiscono.
6. Indennità d’impiego operativo
L‘emolumento in parola concorre nella determinazione della quota A di pensione senza la maggiorazione del 18% per cento della base pensionabile.
E‘ possibile effettuare il cumulo dell‘indennità d‘impiego operativo e dell‘indennità di volo o aeronavigazione fino al limite dell‘80% del maggiore importo di quest‘ultima indennità, riferito alla misura vigente all‘atto della cessazione.
7. Indennità di aeronavigazione e di volo
Ai sensi dell‘art. 17 della legge n.78/1983, le indennità previste dall‘art. 2 ( indennità impiego operativo), dall‘art. 3 (impiego operativo di campagna), dall‘art. 4 (indennità di Imbarco) dall‘art. 5 (indennità di aeronavigazione), e dall‘art. 6 (indennità di volo), salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite da tale legge, non sono cumulabili tra loro.
Si precisa che nei confronti degli ufficiali e sottufficiali della Marina compete l‘indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla tabella II annessa alla legge 78/1983 in relazione al tipo di aeromobile sul quale svolgono l‘attività di volo ovvero in funzione del brevetto militare posseduto e dell‘attività allo stesso connessa(art. 5).
Ai sensi dell‘art. 19 della Legge 78/83, occorre precisare che all‘atto della cessazione dal servizio l‘indennità di aeronavigazione o di volo percepita è valutata nella misura prevista dall‘articolo 59 del Testo unico, ossia tanti ventottesimi dei 9/10 delle rispettive indennità , calcolata ad anno, per
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quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di detto emolumento e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo.
Per ogni anno successivo ai venti, l‘importo dell‘indennità, nella misura percepita in servizio, è aumentata del 1,30% fino ad un massimo dell‘80% dell‘indennità stessa.
L‘importo dell‘indennità di volo o aeronavigazione così determinato non rientra nella base pensionabile, ma rappresenta una quota di pensione che si aggiunge all‘importo del trattamento pensionistico.
Il personale beneficiario delle suddette indennità che viene restituito al servizio ordinario (ad esclusione di quello che mantiene l‘obbligo del volo) e che non ha più titolo al godimento delle suddette indennità percepisce l‘indennità di ―trascinamento‖ che incide esclusivamente ai fini della determinazione della quota B di pensione in applicazione dell‘articolo 2, commi 9, 10 e 11 della legge n. 335/95.
8. Indennità speciale o di riserva
Tale indennità, non reversibile, è fissata ed è, attualmente, stabilita:
- dall‘art. 68 della legge 113/154 per gli Ufficiali collocati direttamente nella riserva o in congedo assoluto per età o per lesioni, ferite, o infermità dipendenti da causa di servizio. E‘ corrisposta per una durata minima di 8 anni, è prorogata fino al raggiungimento del 65° anno di età, se questo avviene oltre gli 8 anni dall‘inizio dei pagamenti;
- dall‘art. 32 della legge 599/54 per i Sottufficiali cessati dal servizio per età o infermità dipendente da causa di servizio ed è corrisposta fino al 65° anno di età.
La suddetta indennità viene corrisposta in aggiunta al trattamento pensionistico fino al raggiungimento del 65° anno di età.
9. Utilizzo del modello PA04 per la liquidazione dell’indennità di buonuscitaIn occasione del subentro nella gestione delle attività pensionistiche, ed al fine di accelerare il pagamento dell‘indennità di buonuscita a favore del personale che cesserà dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche tutte le informazioni necessarie alla liquidazione della citata prestazione dovranno, di norma, essere trasmesse contestualmente all‘invio dei dati relativi al trattamento pensionistico.
A tal fine non dovrà essere più utilizzato il mod. PL/1 ma gli appositi campi già predisposti sul modello PA04, e, in particolare: Quadro 2 – servizi e periodi computati
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In tale quadro vanno indicati eventuali periodi riconosciuti utili ai fini del trattamento di fine servizio anche se resi senza iscrizione al Fondo di Previdenza e Credito ex ENPAS (ad es., il periodo di servizio militare di leva ai sensi dell‘art. 20, legge n. 958/86) Quadro 3 – servizi e periodi riscattati
In questa sezione vanno indicati nello spazio ―tipologia del servizio‖ i riscatti buonuscita richiesti dall‘iscritto, i periodi valutati, l‘identificativo del provvedimento (numero della determinazione di riscatto) la decorrenza della prima e dell‘ultima rata, l‘importo della rata o del pagamento in unica soluzione. In tale ultimo caso devono essere segnalati gli estremi del pagamento. Quadro 4 - periodi di servizio e loro caratteristiche
In tale quadro va riportato il periodo di servizio svolto con iscrizione al Fondo di Previdenza e Credito ex ENPAS
Si richiama inoltre l‘attenzione sulla corretta compilazione del punto 7 – retribuzione TFS - del foglio relativo alle retribuzioni, ricordando che sono valutabili, ai fini dell‘indennità di buonuscita le seguenti voci retributive:
Stipendio Indennità Integrativa Speciale nella misura del 100% per il personale non dirigente e nella misura del 60% per quello dirigente Quote mensili Eventuale assegno personale Retribuzione individuale di anzianità Eventuali scatti attribuiti ai sensi dell’art. 3 della legge 539/1950 Assegno funzionale Indennità di posizione Indennità perequativa S.I.P. (speciale indennità pensionabile), ai sensi dell’art. 65 – comma 4 – del D.lgs. n. 490/97
In attesa delle modifiche e delle implementazioni che saranno apportate al mod. PA04, dovrà essere altresì trasmessa anche copia dell‘ultimo ―atto dispositivo‖ stipendiale disponibile.
Nel caso di cessazione dal servizio per limiti di età, decesso o invalidità oppure per riduzione dei quadri, nonché in caso di cessazione con l‘attribuzione di un qualsivoglia beneficio virtuale, dovranno essere indicate, con annotazione a parte, le relative variazioni stipendiali.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Giuseppina Santiapichi)
(f.to G.Santiapichi)
Difendete le vostre idee ma state sempre pronti a cambiarle con quelle di un altro se vi sembrano migliori.
(François Fenelon)
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Re: modello pa04

Messaggio da oreste.vignati »

pugliese ha scritto:
oreste.vignati ha scritto:
antoniomlg ha scritto:fate attenzione
il documento sopra postato è solo dell'inps
che lo invia all'interessato ed è il conferimento della pensione.
---------------------
giunge a questo documento dopo che la amministrazione di appartenenza hli ha
inviato il famoso PA04.
che per i comuni mortali e non addetti ai lavori è arabo.

ciao
scusa ma il documento postato è diviso in due parti, la prima è il resoconto dei periodi lavorati fatti dalla prefettura PA04, per il personale della polizia di stato, la seconda parte viene compilata dall'Inps facendo i conteggi riferiti ai periodi trasmessi dall'amministrazione di appartenenza.
per pugliese TI confermo, solo che quello postato è il resoconto di un collega andato in pensione il 01.05.16, anche se io andrò fra poco 04.08.16.
il PA04 deve essere fornito dalla propria amministrazione, a volte lo fanno automaticamente altre nemmeno se lo richiedi. quello postato è stato inviato direttamente dalla sede inps al collega se che lui abbia chiesto niente.
a breve dovrebbe arrivare anche il mio e lo posterò senza indugio. buona gionata
Auguroni per il tuo prossimo pensionamento !!! buona estate e aspettiamo con ansia tue news , di nuovo auguroni :)
grazie ancora a presto per le news
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Re: modello pa04

Messaggio da enzo1964 »

dopo aver preteso una raccomandata per inviarmi qualcosa che mi spettava di diritto oggi mi è arrivato il famigerato modello pa04 ora cerchiamo di capire cosa c'è scritto
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Re: modello pa04

Messaggio da oreste.vignati »

è adesso che vengono dubbi e le perplessità, spero per te sia tutto corretto, auguroni per lo studio
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Re: modello pa04

Messaggio da enzo1964 »

oreste.vignati ha scritto:è adesso che vengono dubbi e le perplessità, spero per te sia tutto corretto, auguroni per lo studio
io ci provo grazie
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Re: modello pa04

Messaggio da Zenmonk »

Io ho dovuto fargli la richiesta ex L241/90 per avere il PA04 da cui si vede che avevano calcolato ZERO le competenze accessorie maturate fino a 8 anni fa. Glielo ho dimostrato con le carte che gli ho fatto inviare nuovamente dal reparto interforze dell'epoca, MA mi hanno risposto che il conteggio non variava in quanto vengono le competenze accessorie vengono computate solo se riferite agli ultimi 10 anni. In altro post la questione e esaminata in modo più approfondito ma non se ne cava un ragno dal buco. In ogni caso il vecchio istinto investigativo suggerisce che SE HANNO PROBLEMI A DARVI IL PA04 QUALCOSA SOTTO CI DEVE PUR ESSERE...QUINDI OCCHIO!
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Re: modello pa04

Messaggio da enzo1964 »

Zenmonk ha scritto:Io ho dovuto fargli la richiesta ex L241/90 per avere il PA04 da cui si vede che avevano calcolato ZERO le competenze accessorie maturate fino a 8 anni fa. Glielo ho dimostrato con le carte che gli ho fatto inviare nuovamente dal reparto interforze dell'epoca, MA mi hanno risposto che il conteggio non variava in quanto vengono le competenze accessorie vengono computate solo se riferite agli ultimi 10 anni. In altro post la questione e esaminata in modo più approfondito ma non se ne cava un ragno dal buco. In ogni caso il vecchio istinto investigativo suggerisce che SE HANNO PROBLEMI A DARVI IL PA04 QUALCOSA SOTTO CI DEVE PUR ESSERE...QUINDI OCCHIO!
la stessa richiesta è stata fatta da me per ottenere il segretissimo modello
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Re: modello pa04

Messaggio da Zenmonk »

Speriamo che qualcuno ci dica se e come ci hanno fregato omettendo il computo delle accessorie maturate prima dell'ultimo decennio. Per ora buio.
Folgore77
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Re: modello pa04

Messaggio da Folgore77 »

Scusate se riesumo questo vecchio post...ma quando ho letto che l'Inps conteggia solo gli ultimi 10 anni di accessorie mi è preso un colpo!
Qualcuno può confermare?
Folgore77
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Re: modello pa04

Messaggio da Folgore77 »

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blublu
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Re: modello pa04

Messaggio da blublu »

l'INPS ha appena richiesto alla mia amministrazione il modello PA04 per la determina della pensione diretta di privilegio. Eppure non è dal 1° aprile che questo modello non deve essere più utilizzato?
Folgore77
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Re: modello pa04

Messaggio da Folgore77 »

blublu ha scritto: sab ago 03, 2019 11:00 am l'INPS ha appena richiesto alla mia amministrazione il modello PA04 per la determina della pensione diretta di privilegio. Eppure non è dal 1° aprile che questo modello non deve essere più utilizzato?
Esatto, così risulta anche a me...
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