Modello C

Feed - CARABINIERI

Albyyy3
Consigliere
Consigliere
Messaggi: 574
Iscritto il: sab lug 28, 2012 6:38 am
Località: Verona/Bari

Re: Modello C

Messaggio da Albyyy3 »

In pratica alla fin fine il Mod C serve per avere una corsia preferenziale per il riconoscimento di C.d.S. senza tanti patemi d'animo. Chi ha sbagliato, nella Tua Amm.ne deve pagare.. (Diciamo meglio il Tuo N.C). Io mi affiderei ad un Legale.. magari gli dài qualcosa adesso ma.. vuoi mettere avere una malattia riconosciuta C.d.S. ?


Occhio per occhio e.... il Mondo diventa cieco (Mohandas Karamchand Gandhi)
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Modello C

Messaggio da panorama »

Direzione di Sanità n. 63/8-3-2016 del 18/08/2016


Procedura per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta con Modello ML/C Art.1880 D.Lgs 15 marzo 2010 n. 66 e successive modifiche (Codice dell'Ordinamento Militare).


vedi/leggi e scarica PDF sulla nuova normativa e nuovo modello C, girata dallo STAMADIFESA
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
cbr90075
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 311
Iscritto il: mer dic 09, 2015 3:27 pm

Re: Modello C

Messaggio da cbr90075 »

grazie della pubblicazione sono cose che già sapevo per esperienza personale ma che nessuno ti dice quando ne hai bisogno, pubblicare circolari è molto utile a noi colleghi.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Modello C

Messaggio da panorama »

Nuova circolare del C.G.A. CC. datata 16/06/2017 relativa al "Pagamento del Ticket per prestazioni di Pronto Soccorso in codice "Codice Bianco" a seguito di infortuni in servizio".

vedi, leggi e scarica PDF se d'interesse.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Modello C

Messaggio da panorama »

per i colleghi CC,

allego la circolare del C.G.A. n. 133/2-1 datata 26/10/2005 dal titolo: "Periodo massimo di aspettativa fruibile. Computo del quinquennio di riferimento".

Visto che si parla di Mod. "C" è il caso di leggere attentamente il punto n. 2, ove viene detto che le "Assenze causate da ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio" NON RILEVANO PER IL CALCOLO IN ESAME.

Questo passaggio è molto importante, perchè, alcuni Comandi di Legione potrebbero commettere errori gravissimi nel conteggiare i giorni, quindi, Occkio.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Modello C

Messaggio da panorama »

- ) - P.P.O., con decorrenza economica a far data dal 12.3.2001 e ciò in quanto la dipendenza da causa di servizio a seguito dell'infortunio era stata accertata già dal Mariferm che aveva redatto il modello "C" e di conseguenza doveva essere attivata di ufficio la procedura diretta alla liquidazione della pensione privilegiata.
- ) - diritto alla corresponsione di tutti gli arretrati maturati, maggiorati di interessi e rivalutazione come per legge.

N.B.: una vera battaglia di carte su carte, per ottenere quanto di diritto.

------------------------------------------------------------------------------------------

VENETO SENTENZA 134 15/11/2017
---------------------------------------------------------------------------------------
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
VENETO SENTENZA 134 2017 PENSIONI 15/11/2017
---------------------------------------------------------------------------------------


Sentenza n. 134/17



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO
in composizione monocratica nella persona del Primo referendario dott.ssa Innocenza Zaffina, in funzione di Giudice unico delle pensioni

in esito all'udienza pubblica del 20 ottobre 2017

ha pronunciato la presente
SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 29982 del registro di Segreteria promosso da U. G., nato a Omissis il Omissis e ivi residente in Omissis, (CF: Omissis), elettivamente domiciliato in Treviso in via Longhin n.1 presso lo studio dell'avv. Sossio Vitale, (CF:VTLSSS7OLO2F839Z) che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso (pec: sossiovitale@pec.ordineavvocatitreviso.it), dichiarando che le comunicazioni vengano effettuate alla seguente utenza fax: 0422/558371.

CONTRO

Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, avente sede in Roma al Viale dell’esercito n. 186 – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (PREVIMIL) - I Reparto – 4^ Divisione, rappresentato e difeso nel presente giudizio dal Direttore della Divisione, dott.ssa Patrizia Cangini;

LETTO il ricorso introduttivo;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITE le parti presenti nell’udienza del 20 ottobre 2017, che hanno concluso come da verbale di udienza;


PREMESSO IN FATTO

- Il ricorrente, marinaio comune di 1^ classe appartenente alla nave A. Vespucci, in congedo poiché riformato con provvedimento mod. C n. 10 del 9/11/2000 dell’Infermeria Autonoma M.M. C.M.O. di Roma che ha accertato anche la dipendenza da causa di servizio dell’infermità, conseguente ad infortunio subito il 27.9.2000 a bordo della nave Durand de la Penne, chiedeva (in data 28/3/2008) e otteneva il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata vitalizia di 8^ ctg. con D.M. n. 137 del 14/4/2010, posizione iscrizione 16302325.

- Con ricorso del 3 giugno 2015, il ricorrente lamentava che in data 7.3.2013 gli era stato comunicato, per la prima volta, il decreto n. 137 del 14.4.2010 di concessione della pensione di VIII categoria, a decorrere dal 12.3.2001, e nel quale si legge che "la pensione decorre dal 1.4.2008, rimanendo prescritti tutti i ratei maturati anteriormente". In data 24.4.2014 il sig. U. G. inviava una lettera raccomandata al Ministero della Difesa con la quale chiedeva l'emissione di un nuovo decreto pensionistico con decorrenza economica a far data dal 12.3.2001 e ciò in quanto la dipendenza da causa di servizio a seguito dell'infortunio era stata accertata già dal Mariferm che aveva redatto il modello "C" e di conseguenza doveva essere attivata di ufficio la procedura diretta alla liquidazione della pensione privilegiata.

Il Ministero della Difesa, con lettera datata 17.6.2014, respingeva la domanda.

Pertanto, nel richiamato ricorso presentato a questa Sezione giurisdizionale, il ricorrente chiedeva di accertare il diritto alla emissione di un nuovo decreto pensionistico con decorrenza economica dal 12.3.2001 e diritto alla corresponsione di tutti gli arretrati maturati, maggiorati di interessi e rivalutazione come per legge.

Si chiedeva inoltre la condanna al pagamento delle spese processuali, diritti ed onorari di giudizio da corrispondersi al procuratore che se ne dichiarava anticipatario.

- Si costituiva il Ministero della Difesa in data 15 ottobre 2015, mediante memoria a firma del Direttore della IV Divisione, I reparto, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, precisando che: “Pertanto la Scrivente, esaminata la documentazione probante, ha provveduto ad emettere in favore dell'odierno ricorrente il Decreto n. 160 in data 28/07/2015, in sede di autotutela ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della Legge n.241/1990, che attribuisce anche ai fini delle prestazioni economiche il trattamento pensionistico de quo a decorrere dal 12/03/2001, data del congedo dell'interessato.

Ciò posto, questa D.G. ritiene di aver fornito piena ed integrale soddisfazione al petitum attoreo e chiede che codesta Onorevole Corte rilevi l'improcedibilità del presente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dichiarando contestualmente la cessazione della materia del contendere nel contenzioso in esame. Con compensazione delle spese di lite”.

- In relazione all’udienza del 16 febbraio 2016, il Ministero della Difesa depositava una ulteriore memoria nella quale precisava: “Preso atto della data di fissazione dell'Udienza di discussione del presente giudizio per il giorno 16/02/2016, di cui all'Ordinanza a verbale in data 13/11/2015 di codesta Sezione, la Scrivente deposita copia conforme all'originale del Decreto n. 160 in data 28/07/2015, emesso in sede di autotutela, debitamente integrato delle correzioni in rosso relative all'imposizione I.R.P.E.F.

Si precisa che con pieno recepimento del petitum attoreo, il trattamento pensionistico tabellare spettante al ricorrente è fatto decorrere dal 12/03/2001, data del collocamento in congedo del medesimo per inidoneità al S.M.I. e quindi suscettibile d'iniziativa d'ufficio ai fini pensionistici , in presenza peraltro di Modello "C", non soggetto quindi ai termini prescrizionali per l'esercizio del relativo diritto.

Ciò posto, la Scrivente reitera la richiesta già formulata con la memoria di costituzione in giudizio che il presente ricorso venga dichiarato improcedibile per intervenuta cessazione della materia del contendere”.

- Nell’udienza del 16 febbraio 2016, era presente l’avv. Sossio Vitale, costituito per il ricorrente; costituito ma non rappresentato il Ministero della Difesa. Il Giudice in precedenza incaricato della trattazione della causa, dopo una breve relazione, ha dato la parola all’avv. Vitale il quale ha precisato che il Ministero non aveva ancora proceduto alla liquidazione della pensione, pur essendo il provvedimento del 28 luglio 2015 e, pertanto, si rimetteva alla valutazione del Giudice circa la necessità di concedere un breve rinvio. Il Giudice, ravvisatane la necessità, disponeva il rinvio della trattazione del presente giudizio all’udienza del 18 marzo 2016.

- In relazione all’udienza del 18 marzo 2016, il Ministero della Difesa depositava una ulteriore memoria nella quale evidenziava che: “Con riferimento a quanto disposto da codesto Giudice con l'Ordinanza a verbale indicata in oggetto, si precisa che la Scrivente -come già rappresentato nella nota depositata in data 25/01/2016 unitamente a copia del Decreto n.160 in data 28/07/2015, debitamente integrato in ordine sia all'esatta decorrenza del trattamento tabellare (12/03/2011) che all'applicazione dell'imposizione I.R.P.E.F.- esaurisce gli adempimenti di propria competenza con l'invio del provvedimento pensionistico alla Ragioneria Territoriale dello Stato, ordinatore secondario di spesa.

Nel caso di specie come risulta dalla nota in data 04/08/2015, che si deposita, pervenuta in data 25/08/2015, il cennato provvedimento ha superato il controllo preventivo amministrativo-contabile da parte dell'Ufficio Centrale Del Bilancio presso questa A.D. secondo la vigente normativa.

Pertanto, allo stato, come sopra richiamato gli incombenti della Scrivente in ordine al corretto conferimento del trattamento tabellare spettante al ricorrente, si sono esauriti con l'inoltro del provvedimento pensionistico in questione con nota n. 128981 in data 28/07/2015 all'Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Dicastero per i controlli contabili e di legittimità, positivamente effettuati, residuando nella sfera di competenza della Ragioneria Territoriale di Treviso l'applicazione del Decreto medesimo e la conseguente corresponsione degli arretrati pensionistici dovuti.

Con ulteriore nota n. 3809 in data 13/01/2016 la Scrivente ha altresì inviato alla Ragioneria Territoriale medesima il Decreto citato, completo delle rettifiche in rosso.

Ciò posto, si reitera la richiesta già formulata con le precedenti memorie di dichiarazione da parte di codesta Onorevole Corte dell'improcedibilità del presente ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere”.

- Con Ordinanza n. 22 emessa fuori dall’udienza del 18 marzo 2016 e depositata il 3 maggio 2016 – al cui contenuto espressamente ed integralmente si rinvia per relationem ad integrazione poiché pienamente condivisibile e per economia processuale (Cass., Sez. Lav., 11/2/2011, n. 3367; Cass., SS.UU. Civili, 9/8/2010, n. 18477 e 12/7/2010, n. 16277) – il Giudice precedentemente incaricato della trattazione della causa, sulla scorta delle evidenze probatorie, riteneva indispensabile o, quanto meno opportuno, per ragioni di economia processuale e di giusto processo (art. 111 Cost.), procedere all’acquisizione di ulteriori chiarimenti istruttori, informazioni, delucidazioni e relativa documentazione amministrativa, prodromica e connessa, oltre ad una analitica e dettagliata relazione illustrativa con indicazione delle somme corrisposte e della relativa causale, onde poter stabilire, con esattezza, i criteri di calcolo della liquidazione eseguita della pensione privilegiata in favore del ricorrente e la sua correttezza con riferimento alla singole voci della pensione spettante, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, le ritenute applicate e gli arretrati, con le connesse obbligazioni accessorie degli interessi maturati.

- Dell’adempimento istruttorio veniva onerata la Ragioneria Territoriale dello Stato di Treviso, Organo deputato al pagamento delle prestazioni dovute, comunicando anche i tempi occorrenti per l’effettiva erogazione della prestazione dovuta.

- Nel rispetto del termine di trenta giorni assegnato per il suo espletamento, decorrente dalla comunicazione della presenta ordinanza, detta Amministrazione provvedeva al deposito presso la Segreteria, in data 3 giugno 2016, di relazione illustrativa contenente il criterio di calcolo delle somme arretrate liquidate al ricorrente per assegno principale ed indennità accessoria, per arretrati lordi dovuti dal 12/3/2001 al 31/3/2008 di 56.182,24 imponibili su cui veniva operata ritenuta IRPEF dal sostituto d’imposta di 12.921,91 euro, equivalente alla misura del 23%, per un pagamento netto di 43.260,33 eseguito mediante bonifico bancario del 5/3/2016 del CRO n. 89328257503.

- All’udienza di discussione del 12 luglio 2016, l’avv. Cavadin, difensore del ricorrente su delega dell’avv. Sossio Vitale, ha sollevato ulteriori obiezioni e perplessità circa l’assoggettabilità ad imposta del trattamento pensionistico liquidato – ritenendolo, ex adverso, esente in quanto di natura risarcitoria a differenza di quanto previsto dal decreto dirigenziale emesso dalla Direzione generale PRVIMIL del 13/1/2015 di cui all’ALL. 3/A del relativo invio – e, soprattutto, rilevava che la succinta risposta della Ragioneria Territoriale di Treviso non riporta l’analitica indicazione delle singole voci liquidate a titolo di arretrato pensionistico riconosciuto che consenta di appurare se detto trattamento liquidato è comprensivo anche del cumulo dell’indennità integrativa speciale ritenuta spettante nel medesimo periodo e delle ragioni che fondano l’an ed il quantum del prelievo tributario eseguito.

- Pertanto, non essendo stato possibile fugare completamente tali dubbi dall’esame delle emergenze documentali versati in atti e dalle informazioni ricevute effettuato, il Giudice in precedenza incaricato della trattazione della causa ha ritenuto necessario disporre un ulteriore supplemento istruttorio volto all’acquisizione di documentazione e di dettagliata relazione utile a soddisfare i quesiti descritti indispensabili, per addivenire ad una definitiva decisione, adempimento contenuto nell’Ordinanza n. 36 depositata il 16/9/2016, onerando sia il Ministero della Difesa sia la Ragioneria Territoriale, ciascuno per quanto di relativa competenza, ed assegnando il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell’ordinanza per il suo adempimento attraverso il deposito di nota/relazione scritta, rinviando per la prosecuzione all’udienza del 16/12/2016.

- Il Ministero della Difesa, in ottemperanza alla descritta ordinanza n. 36/2016 ha rappresentato, con memoria del 24.11.2016, di aver assoggettato ad imposizione IRPEF il trattamento pensionistico privilegiato vitalizio di 8^ ctg. decorrente dalla data del congedo del 12/3/2001, conformandosi alla decisione di questa Corte, non rientrando la fattispecie in esame nel novero contemplato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 387/1989, richiamata dalla Circolare del M.E.F. n. 21/1991 che ha ritenuto esenti da imposta unicamente i trattamenti pensionistici generati da infermità contratte durante il servizio di leva obbligatorio, anziché, come nel caso che ci occupa, occorso in data 27/9/2000 e, quindi, durante il successivo periodo di ferma volontaria. Per quanto concerne la doglianza del ricorrente circa la misura dell’imposizione fiscale, operata sugli arretrati pensionistici riconosciuti, mediante ritenuta d’imposta del 23%, il Ministero ha precisato che tale prelievo obbligatorio è stato eseguito direttamente dalla Ragioneria Territoriale di Treviso/Belluno, come meglio indicato dalla nota del 12/4/2016 depositata in atti.

- Nell’udienza del 16/12/2016, l’Avv. A. Cavadin per il ricorrente, su delega dell’avv. Sossio, ha tuttavia sollevato in sede di udienza di discussione il dubbio se le somme in concreto elargite al proprio assistito fossero o meno comprensive di interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 429 c.p.c. come previsto per i crediti pensionistici, chiedendo espressamente ulteriori precisazioni o, nell’incertezza, l’accoglimento del ricorso in parte de qua, riportandosi integralmente a quanto in esso contenuto.

- In seguito all’udienza di discussione del 16 dicembre 2016, anche per l’assenza in essa della parte resistente alla quale non è stato possibile chiedere ulteriori chiarimenti, permaneva la perplessità evidenziata dalla difesa del ricorrente, nonostante il capillare esame del prospetto sinottico della RTS di Treviso/Belluno, per cui, sospesa ancora una volta la decisione del giudizio incardinato, con Ordinanza n. 16/2017 resa fuori udienza e depositata in data 9 febbraio 2017, il Giudice precedentemente incaricato della trattazione della causa chiedeva al Ministero della Difesa ed al terzo Ragioneria Territoriale dello Stato di Treviso/Belluno di esibire, entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta ordinanza, mediante deposito in Segreteria, gli opportuni e doverosi chiarimenti ed informazioni se nel totale delle somme liquidate al ricorrente, detratto il prelievo fiscale, di 43.260,33 euro dovessero ritenersi inclusi gli interessi e la rivalutazione monetaria, quest’ultima laddove rappresenti una maggior somma rispetto ai primi, non emergendo, in modo perspicuo, tale distinta voce di liquidazione degli arretrati dall’analisi dei pagamenti effettuati a vario titolo nel prospetto fornito dalla RTS competente, allegato alla risposta pervenuta dall’Amministrazione della Difesa in ottemperanza alla precedente ordinanza n. 36/2006.

- Pertanto, si rinviava la discussione della causa all’udienza del 7 aprile 2017 senza autorizzare il deposito o lo scambio di nuove memorie contenenti motivi ed argomentazioni difensive o tecniche da esporre, eventualmente, oralmente in sede di conclusioni rassegnate nell’udienza di rinvio.

- In seguito alla predetta ordinanza, il Ministero della Difesa ha rappresentato (nota prot. n. 22896 del 20-02.2017 acquisita al prot. n. 1280 in data 20.02.2017) “(…) che il totale delle somme liquidate con Decreto n. 160 del 28/07/2015, emesso in sede di autotutela, pari ad Euro 43.260,33 costituisce l’arretrato pensionistico netto dovuto, composto dalla somma lorda pari ad Euro 56.182,24 decurtata dell’IRPEF pari ad Euro 12.921,91. Sulla citata somma di Euro 43.260,33, liquidata e pagata al ricorrente da parte dalla Ragioneria Territoriale dello Stato Treviso/Belluno, sono stati calcolati gli interessi e la rivalutazione monetaria maturati, che alla data del 5 marzo 2016 ammontano ad Euro 5.031,83, giusta prospetto che si allega. Tale somma verrà pagata dalla Scrivente non appena sarà finanziato il pertinente capitolo di bilancio nel corso del corrente esercizio finanziario 2017. Per quanto sopra, la Scrivente ritiene di aver fornito esecuzione all’Ordinanza in epigrafe ed insiste perché venga dichiarata l’improcedibilità del presente ricorso per cessata materia del contendere”.

- Non è pervenuta alcuna risposta da parte della Ragioneria Territoriale di Treviso/Belluno, in quanto non è stata comunicata alla stessa la citata ordinanza n. 16/2017.

- La difesa del ricorrente ha peraltro sollevato in sede di udienza di discussione tenutasi il 7 aprile 2017 il dubbio se gli interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 429 c.p.c. siano stati calcolati su ciascuno dei ratei arretrati spettanti a titolo di pensione privilegiata tabellare dal 12.3.2001 fino alla data del soddisfo, emergendo, invero, dal prospetto allegato alla relazione del Ministero che gli stessi interessi sarebbero stati calcolati complessivamente sul totale degli arretrati, dal 20-02-2009 al 5-03.2016, chiedendo espressamente ulteriori precisazioni o, nell’incertezza, l’accoglimento del ricorso in parte de qua, riportandosi integralmente a quanto in esso contenuto.

- In proposito, questo Giudice, con Ordinanza n. 41 resa fuori udienza e depositata il 10 maggio 2017, ha ritenuto di richiamare l’orientamento interpretativo da ultimo affermato dalle SS.RR. di questa Corte con la sentenza n. 6/QM/2008 del 24 novembre 2008. Ha chiarito la suddetta decisione che il disposto dell’art. 429, comma 3 del c.p.c. – nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui agli artt. 16, comma 6 della legge n. 412/1991, 22 comma 36 della legge n. 724/1994 e 45 comma 6 della legge n. 448/1998 –vale anche per i giudizi in corso, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 205/2000 (10 agosto 2000); dunque, le disposizioni del citato art. 429, comma 3 c.p.c., si applicano ai ratei di pensione scaduti dopo tale data.

Alla luce dell’orientamento interpretativo di cui alla la sentenza n. 6/QM/2008 del 24 novembre 2008 delle SS.RR., per i ratei maturati dopo la data di entrata in vigore della legge n. 205/2000 (10 agosto 2000), vanno riconosciuti interessi legali e rivalutazione monetaria, ma non in cumulo integrale con gli interessi, quale matematica sommatoria dell’una e dell’altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato con ritardo, bensì parziale, quale possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi (Corte dei Conti, Sez. II d’Appello sent. 420 del 18.6.2014 e sent. n. 364 del 26.5.2014; Sez. I d’Appello, sent. n. 21 dell’11/01/2013). La decorrenza di tali emolumenti accessori andrà ricondotta al giorno in cui è maturato il credito riferito ai “singoli ratei pensionistici ” (Corte dei Conti – Sez. Lazio, sent. n. 483 del 27.5.2014). Dalle somme come innanzi determinate, andrà ovviamente detratto quanto già corrisposto dall’Amministrazione per il medesimo titolo.

- Ciò posto dal prospetto allegato alla Relazione del Ministero e dal tenore dello stesso decreto n. 160 del 28/07/2015 sembrava emergere che gli interessi fossero stati calcolati sul totale dell’importo liquidato a titolo di arretrati a decorrere dal 20.02.2009.

- Peraltro, non era possibile evincere dagli atti di causa se le somme dovute a titolo di interessi e rivalutazione monetaria fossero state effettivamente liquidate in favore di parte ricorrente, emergendo invero dalla relazione del Ministero che “Tale somma verrà pagata dalla Scrivente non appena sarà finanziato il pertinente capitolo di bilancio nel corso del corrente esercizio finanziario 2017”.

Pertanto, con la predetta Ordinanza n. 41/2017, considerato che a seguito dell’udienza di discussione in data 7/4/2017, anche per l’assenza in essa della parte resistente alla quale non è stato possibile chiedere ulteriori chiarimenti, permanevano le predette perplessità evidenziate dalla difesa del ricorrente oltre a quanto sopra rilevato circa il calcolo degli interessi e della rivalutazione nonché la conseguente liquidazione, nonostante l’esame della relazione del Ministero della Difesa, questo Giudice ha ordinato al Ministero della Difesa ed al terzo Ragioneria Territoriale dello Stato di Treviso/Belluno di esibire, entro sessanta giorni dalla comunicazione della predetta ordinanza mediante deposito in Segreteria, gli opportuni e doverosi chiarimenti ed informazioni, chiarendo se sulle somme liquidate al ricorrente di 43.260,33 euro siano stati correttamente calcolati gli interessi e la rivalutazione monetaria, quest’ultima laddove rappresenti una maggior somma rispetto ai primi, non emergendo, in modo perspicuo, se il predetto calcolo sia avvenuto in conformità ai criteri indicati nella sentenza n. 6/2008/Q.M. delle SS.RR. della Corte dei conti e dalla successiva giurisprudenza di questa Corte come sopra richiamata; andava ulteriormente chiarito se le predette voci (interessi e rivalutazione monetaria) siano state effettivamente liquidate in favore di parte ricorrente, con onere di comunicare anche i tempi occorrenti per l’effettiva erogazione della prestazione dovuta, non potendosi ritenere assolto, allo stato degli atti, l’onere istruttorio di cui all’ordinanza n. 16/2017, pure richiamato nella presente ordinanza.

Veniva fissata per la discussione della causa l’udienza del 20 ottobre 2017, ore 10,30, fissando per il giorno 10 ottobre 2017 il termine per il deposito o lo scambio di memorie contenenti motivi ed argomentazioni difensive o tecniche da precisare, eventualmente, oralmente in sede di conclusioni rassegnate nell’udienza di rinvio.

In data 28 settembre 2017 perveniva la nota del Ministero della Difesa, nella quale si evidenziava quanto segue: “Preliminarmente si rappresenta che, trattandosi di militare collocato in congedo assoluto per riforma, la Scrivente ha provveduto a rettificare con Decreto n. 154 del 21/07/2017 la data di decorrenza degli emolumenti accessori, erroneamente indicata nel Decreto n. 160/2015 nel 20/02/2009, individuando il corretto “dies a quo” per il calcolo dei medesimi (330 giorni dalla data del congedo) nel 06/02/ 2002.

Come peraltro già precisato nella citata nota n. 22896 del 20/02/2017, questa D.G. con Ordinativo di pagamento n. 106 del 29/05/2017 ha liquidato in favore del ricorrente la somma di Euro 5.031,83 per oneri accessori, provvedendo ad attribuire l’ulteriore importo di Euro 4.781,23 per il medesimo titolo, relativamente ai ratei pensionistici maturati dal 06/02/2002 al 21/02/2009, per un importo complessivo pari ad Euro 9.813,06.

Per ciò che concerne i criteri adottati per l’attribuzione di detti oneri si precisa che per gli arretrati pensionistici corrisposti in via amministrativa con liquidazione ex officio degli emolumenti accessori , come nel caso di specie, la norma applicativa di riferimento risulta essere il D.M. n. 352/98 che ha uniformato i principi nella materia de qua.

In base alla suddetta disposizione normativa sugli arretrati scaturiti da pensioni tabellari spettanti ai militari di leva compete il beneficio di maggior rilievo economico tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, da determinarsi con riferimento al periodo di maturazione di ciascun rateo pensionistico.

Nel caso che qui occupa, gli interessi legali sono risultati di importo più favorevole rispetto alle somme eventualmente dovute per rivalutazione monetaria, con conseguente attribuzione unicamente degli interessi medesimi, corrisposti con i cennati ordinativi di spesa nella misura complessiva di Euro 9.813,06.

Con riferimento all’ulteriore pretesa attorea circa la rivalutazione monetaria in aggiunta agli interessi legali liquidati, si ripete che, come sopra evidenziato, la pensione tabellare in favore del ricorrente è stata conferita in via amministrativa con liquidazione ex officio degli emolumenti interessi legali secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 352/98.

L’art. 1 della citata norma prevede infatti l’estensione alle pensioni tabellari dei militari di leva dei criteri di calcolo di detti emolumenti, secondo quanto specificato nell’art. 2 e nell’art. 3 della disposizione medesima, portando cioè in detrazione dalle somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria l’importo dovuto per interessi legali.

Per la fattispecie in esame non può trovare applicazione l’art. 429 c.p.c. comma 3 come richiamato dall’art. 5 L. n. 205/2000 che si riferisce espressamente agli oneri accessori liquidati anche d’ufficio dal giudice quando riconosce somme per crediti pensionistici , comprensivi di interessi legali e del maggior danno eventualmente subito per la svalutazione del suo credito.

La Scrivente, tenuto altresì conto che la Sentenza n. 10/2002/QM nonché la Sentenza n. 6/2008/QM delle Sezioni Riunite costituiscono precedente giurisprudenziale e non norma con valore cogente, trattandosi di Decisioni rese in data anteriore all’entrata in vigore della Legge n. 69/2009 art. 42 che ha reso vincolanti le pronunce delle citate Sezioni, ha pertanto correttamente operato per ciò che riguarda i profili relativi al calcolo ed alla liquidazione degli emolumenti in questione, che risultano regolarmente accreditati sul conto bancario del ricorrente rispettivamente in data 29/05/2017 ed in data 08/09/2017.

Ciò posto, si chiede che Codesta Onorevole Corte, ritenuta la legittimità dell’operato di questa A.D. ed accertata la portata satisfattiva dello stesso, voglia dichiarare il presente ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, per intervenuta carenza d’interesse alla decisione de qua”.

In data 5 ottobre 2017 perveniva la nota della Ragioneria Territoriale dello Stato di Treviso/Belluno nella quale si precisava quanto segue: “(…) Premesso che questa Ragioneria interviene nelle applicazioni del Decreto emesso dopo la Sentenza, in qualità Ufficio Secondario di spesa. Il soggetto Primario è il Ministero della Difesa che emette il Decreto, al quale questa Ragioneria è tenuta a dare esecuzione e a trasmettere il prospetto descrittivo delle differenze mensile e il riepilogativo della quota capitale liquidata (allegato n. 1).

Per la partita indicata in oggetto, sono stati effettuati due prospetti, il primo relativo all'applicazione del Decreto n. 137 del 14 aprile 2010 (allegato n. 2) e il secondo n. 160 del 28 luglio 2015 (allegato n. 3) relativo alla retrodatazione della pensione.

I prospetti citati sono trasmessi da questa Ragioneria al Ministero della Difesa il quale li utilizzerà per determinare l'ammontare degli interessi, seguendo i criteri dettati dalla Sentenza.

Si fa presente infine, che per il calcolo degli interessi la Ragioneria è solo tenuta a trasmettere i prospetti di liquidazione con il montante corretto sul quale il Ministero della Difesa calcolerà gli interessi e le somme da corrispondere all'istante.

Per completezza delle informazioni si comunica, infine che questa Ragioneria deve ancora liquidare l'importo di € 172,89 relativi agli interessi sulle differenze di Indennità Integrativa Speciale, già richiesti all'Amministrazione Centrale e non ancora assegnati”.

All’udienza del 20 ottobre 2017, presente per il ricorrente, su delega dell’avv. Sossio Vitale, l’avv. Cavadin il quale ha concluso come da verbale, e costituito ma non rappresentato il Ministero della Difesa, la causa passava in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va innanzitutto rilevato che, a seguito delle dichiarazioni provenienti dall’Amministrazione della Difesa, risulta perspicuo che la stessa ha provveduto con decreto n. 160 in data 28/07/2015, in conformità a quanto richiesto dal ricorrente nella domanda amministrativa e nel successivo ricorso giurisdizionale, limitatamente alla decorrenza del trattamento pensionistico spettante al ricorrente (dal 12.03.2001 anziché dal 1°4.2008, come invece statuito in precedenza dal decreto n. 137 del 14.4.2010), con diritto alla corresponsione di tutti gli arretrati maturati.

In sede di udienza, la difesa di parte ricorrente ha insistito nell’eccezione illustrata in corso di causa circa la non assoggettabilità ad IRPEF del trattamento di pensione privilegiata, cosicché permarrebbe l’interesse a vedere accolto il ricorso iniziale, in relazione alle somme arretrate liquidate al ricorrente - in corso di causa - per assegno principale ed indennità accessoria, per arretrati lordi dovuti dal 12/3/2001 al 31/3/2008 di 56.182,24 imponibili su cui è stata operata ritenuta IRPEF dal sostituto d’imposta di 12.921,91 euro, equivalente alla misura del 23%, per un pagamento netto di 43.260,33 eseguito mediante bonifico bancario del 5/3/2016.

Essendo stata svolta istruttoria dal Giudice in precedenza incaricato della trattazione della causa (Ordinanza n. 36/2016) ed avendo il Ministero dispiegato difese con citata memoria depositata in atti al 24 novembre 2016, si è formato sulla questione pieno contraddittorio tra le parti per cui, avendo parte ricorrente insistito sul punto, questo Giudice ritiene di svolgere le seguenti considerazioni.

Il Ministero della Difesa con nota del 24 novembre 2016 ha precisato di aver assoggettato ad imposizione IRPEF il trattamento pensionistico privilegiato vitalizio di 8^ ctg. decorrente dalla data del congedo del 12/3/2001, conformandosi alla decisione di questa Corte, non rientrando la fattispecie in esame nel novero contemplato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 387/1989, richiamata dalla Circolare del M.E.F. n. 21/1991 che ha ritenuto esenti da imposta unicamente i trattamenti pensionistici generati da infermità contratte durante il servizio di leva obbligatorio, anziché, come nel caso che ci occupa, occorso in data 27/9/2000 e, quindi, durante il successivo periodo di ferma volontaria.

La circostanza di fatto (trattamento pensionistico generato da infermità occorsa in data 27/9/2000, durante il successivo periodo di ferma volontaria) è stata prospettata nella citata memoria dal Ministero della Difesa nei termini seguenti: “l’infortunio causa della lesione del ricorrente risulta occorso in data 27/09/2000, quindi nel periodo di ferma volontaria (giusta foglio matricolare), tenuto conto che il periodo di leva obbligatoria all’epoca vigente per la Forza Armata di appartenenza aveva durata di 10 mesi”.

Parte ricorrente aveva esposto nel ricorso che, al contrario, l’infortunio sarebbe occorso “durante il periodo di ferma obbligatoria essendo avvenuto durante l’arruolamento al C.E.M.M. per ferma di mesi “L3” come risulta dal documento allegato”; durante la trattazione della causa, la difesa di parte ricorrente ha precisato che la definizione utilizzata nel decreto n. 137/2010 - che si riferisce al “trattamento privilegiato tabellare” - confermerebbe la predetta circostanza.

Al riguardo, giova rilevare che come rilevato dal Ministero della Difesa, il ricorrente, al momento dell’infortunio, si trovava “nel periodo di ferma volontaria (giusta foglio matricolare)”, come risulta dal verbale del 12.3.2001 della CMO di La Spezia laddove si precisa che “è non idoneo il ricorrente al proseguimento del servizio quale volontario di truppa in ferma breve, …”.

La predetta circostanza non è smentita, ma anzi in effetti confermata dalla parte ricorrente, allorché fa riferimento nel ricorso alla “ferma di mesi L3”, pur ritenendo di precisare che la stessa ferma sarebbe da considerare “obbligatoria”, come risulterebbe da un non meglio precisato “documento allegato”.

In proposito, rileva questo Giudice che la predetta definizione (“ferma L3”), in assenza di ulteriori precisazioni e documenti probatori non reperibili negli atti allegati al ricorso né successivamente depositati (contrariamente a quanto prospettato da parte ricorrente), serviva a designare (in forma abbreviata) il prolungamento volontario della ferma per 3 anni, cosicché, unitamente agli altri elementi probatori sopra richiamati, risulta implicitamente confermato da parte ricorrente quanto prospettato dal Ministero della Difesa nella citata nota, laddove chiariva che il periodo di leva obbligatoria all’epoca vigente per la Forza Armata di appartenenza aveva durata di 10 mesi e, dunque, essendo l’infortunio occorso in data 27 settembre 2000 (circostanza di fatto non contestata in atti), lo stesso era avvenuto durante il periodo di ferma volontaria.

La predetta circostanza di fatto è, peraltro, confermata dal già citato verbale del 12.3.2001 della CMO di La Spezia, né parte ricorrente, in sede di ricorso e durante la trattazione della causa, ha allegato documenti probatori idonei a contrastare la prospettazione dell’amministrazione resistente.

In particolare, come meglio si preciserà in seguito, non può costituire elemento probatorio, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente anche nell’udienza del 20 ottobre 2017, la definizione di “pensione tabellare” che il Ministero ha talvolta utilizzato per riferirsi al trattamento pensionistico di cui risulta beneficiario il ricorrente.

Così accertata, nei predetti termini, la suddetta circostanza di fatto, va ora conseguentemente esaminata la questione dell’assoggettabilità a IRPEF della pensione privilegiata vitalizia di categoria 8^ conseguita a seguito di infortunio occorso durante il prolungamento volontario della ferma.

In proposito, rileva l’orientamento più recente di questa Corte che ha chiarito come “Nel caso, invece, di militari in servizio volontario non permanente - come il OMISSIS, militare volontario dal 24.7.1964 al 13.8.1968 - va rappresentato che, sulla base di quanto disposto dalla Sentenza della Corte costituzionale n. 389/1997 e come correttamente interpretato dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato, con PARERE n. 1138/1997 e recepito altresì nella CIRCOLARE n. 104 del 19 maggio 2000 del M.E.F, l’esenzione IRPEF prevista per le pensioni corrisposte ai militari di leva può avere luogo solo se la menomazione si sia verificata nel periodo coincidente con quello svolto ai fini dell’assolvimento degli obblighi di leva imposti dall’art. 52 della Costituzione” (Corte dei conti, Corte di Appello, Sez. I, Sent. n. 403/2016; nel medesimo senso, Corte dei conti, Sez. Lombardia, sentenza n. 147/2015; Cassazione civile, sez. trib., 30/05/2005, n. 11483, Corte di Cassazione, sentenze 28.5.2004, n. 10344; 22.8.2002 n. 12392).

Pertanto, anche nel caso di specie, trattandosi di pensione privilegiata erogata a seguito di infortunio occorso durante il prolungamento volontario della ferma, non può avere luogo l’esenzione IRPEF, essendo a tal fine determinante “il rilievo dell'obbligatorietà del servizio stesso, prestato dal cittadino nell'interesse della collettività, sicché, ricorrendo la diversa ipotesi del servizio volontario, tale natura risarcitoria va negata, senza che ciò comporti profili di illegittimità costituzionale, attesa la diversità dei presupposti di fatto delle due situazioni” (cit. Corte di Cassazione, sentenza 22.8.2002 n. 12392).

E ciò, come già anticipato, a prescindere dalla circostanza che in alcuni atti (v. decreto n. 137/2010) il Ministero della Difesa abbia definito il trattamento pensionistico in causa come “tabellare”.

Ai fini della questione in esame, rileva piuttosto il fatto che sia nel citato decreto n. 137/2010 sia nel successivo decreto n. 160 in data 28/07/2015 (come rettificato dal Capo della Sezione Ten. Col. Com. Diego BRUSELLES), l’amministrazione della Difesa ha chiaramente evidenziato che “il trattamento di cui al presente decreto non è esentato dall’IRPEF”, con ciò aderendo, come precisato in corso di causa dal Ministero, all’orientamento interpretativo avvalorato da questa Corte e condiviso da questo Giudice (cit. Corte dei conti, Corte di Appello, Sez. I, Sent. n. 403/2016, che richiama cit. Circolare MEF n. 104 del 19 maggio 2000), da cui si evince che l’esenzione dall’imposta sul reddito è prevista per le sole pensioni privilegiate percepite dai militari che abbiano contratto un’infermità durante l’arco temporale corrispondente alla ferma di leva obbligatoria, in coerenza con quanto statuito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 387 del 4-11 luglio 1989.

In altri termini, ha assunto rilievo, nel caso di specie, la circostanza che il trattamento pensionistico sia stato erogato in conseguenza di un infortunio non occorso nell’arco temporale strettamente corrispondente alla ferma di leva obbligatoria, così come si evince dal citato verbale del 12.3.2001 della CMO di La Spezia e dalla richiamata memoria del Ministero della Difesa del 24 novembre 2016, non contestati mediante contrari elementi probatori da parte ricorrente.

In conclusione, per le ragioni sopra esposte, questo Giudice non ritiene di accogliere l’eccezione di parte ricorrente, sollevata in corso di causa e ribadita nell’udienza del 20 ottobre 2017, e volta all’accertamento del diritto a percepire gli arretrati della pensione, già riconosciuta dall’amministrazione resistente, “al lordo della ritenuta IRPEF”.

Quanto alla domanda di parte ricorrente relativa all’accertamento del diritto alla corresponsione di tutti gli arretrati maturati, maggiorati di interessi e rivalutazione come per legge, la complessiva attività istruttoria condotta dal Giudice in precedenza incaricato della trattazione (cfr. Ordinanze n. 22/2016, n. 36/2016, n. 16/2017) oltre che, da ultimo, da questo Giudice (cfr. Ordinanza n. 41/2017), ha consentito di accertare che successivamente al ricorso, il Ministero della Difesa con decreto n. 154 del 21/07/2017 ha individuato nel 06/02/2002 (330 giorni dalla data del congedo) la data di decorrenza degli emolumenti accessori (già indicata nel 20/02/2009 con Decreto n. 160/2015), per cui, ad avviso dell’amministrazione resistente, sarebbe così stato corretto il “dies a quo” per il calcolo degli accessori .

In relazione al criterio di calcolo di interessi e rivalutazione monetaria, il Ministero della Difesa ha inoltre rilevato che nella fattispecie in esame non possa trovare applicazione “l’art. 429 c.p.c. comma 3 come richiamato dall’art. 5 L. n. 205/2000 che si riferisce espressamente agli oneri accessori liquidati anche d’ufficio dal giudice quando riconosce somme per crediti pensionistici , comprensivi di interessi legali e del maggior danno eventualmente subito per la svalutazione del suo credito”. Il Ministero ha invece ritenuto applicabile, al caso di specie, quanto prescritto dall’art. 1 del citato D.M. 352/1998 che “prevede infatti l’estensione alle pensioni tabellari dei militari di leva dei criteri di calcolo di detti emolumenti, secondo quanto specificato nell’art. 2 e nell’art. 3 della disposizione medesima, portando cioè in detrazione dalle somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria l’importo dovuto per interessi legali”.

Secondo le precisazioni contenute nella nota da ultimo pervenuta dal Ministero, gli interessi legali, risultando di importo più favorevole rispetto alle somme eventualmente dovute per rivalutazione monetaria, sarebbero stati corrisposti nella misura complessiva di € 9.813,06, in data 29/05/2017 ed in data 08/09/2017.

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Treviso/Belluno ha ritenuto da ultimo di precisare che, in qualità di Ufficio Secondario di spesa, “interviene nelle applicazioni del Decreto emesso dopo la Sentenza” e che “per il calcolo degli interessi la Ragioneria è solo tenuta a trasmettere i prospetti di liquidazione con il montante corretto sul quale il Ministero della Difesa calcolerà gli interessi e le somme da corrispondere all'istante”.

Al riguardo, questo Giudice, ritiene di richiamare nuovamente quanto già rilevato con Ordinanza n. 41 resa fuori udienza e depositata il 10 maggio 2017. In particolare, il ritardo nell’erogazione delle prestazioni previdenziali determina, in favore del pensionato, la decorrenza di interessi e rivalutazione monetaria, non rilevando le ragioni del ritardo e neanche, contrariamente a quanto evidenziato dal Ministero della Difesa, la circostanza che la liquidazione della pensione sia avvenuta in via amministrativa e non in seguito a una pronuncia giudiziale.

Rileva, invece, l’orientamento interpretativo affermato dalle SS.RR. di questa Corte con la sentenza n. 10/QM/2002 del 18 ottobre 2002 e con la sentenza n. 6/QM/2008 del 24 novembre 2008.

La prima ha chiarito, tra l’altro, che:

- all’art. 5 della L. n. 205/2000, nonché all’art. 429 cod. proc. civ. da quella norma richiamato, va riconosciuta sia una natura processuale che sostanziale;

- l’art. 429, co. 3, cod. proc. civ. ha introdotto il generale diritto del titolare di trattamento pensionistico, per il caso di ritardata liquidazione dello stesso, a veder riconosciuti, contestualmente alla prestazione principale, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;

- l’art. 429, co. 3, cod. proc. civ. trova applicazione a tutti i giudizi pensionistici di cognizione della Corte dei conti, compresi quelli afferenti alle pensioni di guerra ed alle pensioni militari c. d. tabellari;

- il calcolo del c. d. “maggior importo” tra interessi e rivalutazione va operato ex art. 429, co.3, cod. proc. civ., tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell’indice ISTAT ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ. rilevati anno per anno, da applicare agli importi pensionistici spettanti alle singole scadenze a far data dal momento di maturazione del diritto pensionistico, fino al soddisfo, salvi i limiti indotti dall’eventuale prescrizione del credito o di suoi ratei.

La seconda sentenza ha chiarito che il disposto dell’art. 429, comma 3 del c.p.c. – nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui agli artt. 16, comma 6 della legge n. 412/1991, 22 comma 36 della legge n. 724/1994 e 45 comma 6 della legge n. 448/1998 –vale anche per i giudizi in corso, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 205/2000 (10 agosto 2000); dunque, le disposizioni del citato art. 429, comma 3 c.p.c., si applicano ai ratei di pensione scaduti dopo tale data.

Alla luce dell’orientamento interpretativo di cui alla la sentenza n. 6/QM/2008 del 24 novembre 2008 delle SS.RR., per i ratei maturati dopo la data di entrata in vigore della legge n. 205/2000 (10 agosto 2000), vanno riconosciuti interessi legali e rivalutazione monetaria, ma non in cumulo integrale con gli interessi, quale matematica sommatoria dell’una e dell’altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato con ritardo, bensì parziale, quale possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi (Corte dei Conti, Sez. II d’Appello sent. 420 del 18.6.2014 e sent. n. 364 del 26.5.2014; Sez. I d’Appello, sent. n. 21 dell’11/01/2013). La decorrenza di tali emolumenti accessori andrà ricondotta al giorno in cui è maturato il credito riferito ai “singoli ratei pensionistici ” (Corte dei Conti – Sez. Lazio, sent. n. 483 del 27.5.2014). Dalle somme come innanzi determinate, andrà ovviamente detratto quanto già corrisposto dall’Amministrazione per il medesimo titolo.

Evidentemente nella fattispecie in esame, rientrante pienamente nell’ambito di vigenza della legge n. 205/2000, deve trovare applicazione, contrariamente a quanto asserito dal Ministero della Difesa, l’art. 429, co. 3, cod. proc. civ., richiamato dall’ art. 5, comma 2, della l. n. 205/2000, nell’interpretazione datene dalle citate sentenze delle Sezioni Riunite della Corte dei conti.

Di conseguenza, fermo restando il diritto già riconosciuto dall’amministrazione alla liquidazione della pensione privilegiata vitalizia di 8^ ctg. a decorrere dalla data del congedo del 12/3/2001, con diritto alla corresponsione di tutti gli arretrati maturati, ritiene questo Giudice che vada riconosciuto altresì il diritto del signor U. G., con riferimento ai ratei pensionistici maturati e corrisposti in ritardo, il diritto agli interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla scadenza dei ratei sino al soddisfo, in applicazione del cumulo parziale, quale possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi; dalle somme come innanzi determinate, andrà ovviamente detratto quanto già corrisposto dall’Amministrazione per il medesimo titolo.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall’art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità (ex multis, Corte dei Conti, Sez. I d’App., sent. n. 76 del 10.2.2016).

Riguardo, invece, alle spese legali, tenuto conto dell’esito del giudizio, occorre fare riferimento al principio della soccombenza, considerato il “petitum” come prospettato originariamente nel ricorso.

Nel caso di specie, l’Amministrazione della Difesa ha agito, in seguito alla proposizione del ricorso, mediante adozione del Decreto n. 160 in data 28/07/2015, soddisfacendo la principale domanda prospettata dal ricorrente (decorrenza del trattamento pensionistico), per cui risulta in parte “de qua” virtualmente soccombente; quanto alla ulteriore domanda, relativa agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, questo Giudice ha accolto il ricorso nei termini di cui sopra, non ritenendo che sussistessero i presupposti per dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Ciò posto, le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 1.000,00, oltre IVA e CPA, da porsi a carico del Ministero della Difesa e da distrarsi in favore dell’avvocato del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE PARZIALMENTE il ricorso in epigrafe nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, riconosce il diritto del signor U. G. - con riferimento ai ratei pensionistici maturati e corrisposti in ritardo - agli interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla scadenza dei ratei sino al soddisfo, in applicazione del cumulo parziale, quale possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi; dalle somme come innanzi determinate, andrà ovviamente detratto quanto già corrisposto dall’Amministrazione per il medesimo titolo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 1.000,00, oltre IVA e CPA, da porsi a carico del Ministero della Difesa e da distrarsi in favore dell’avvocato del ricorrente.

Manda alla segreteria della Sezione per la comunicazione della presente sentenza alle parti costituite.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 60 giorni.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio all’esito della pubblica udienza del 20/10/2017.

Il Giudice
F.to (Dott.ssa Innocenza Zaffina)

Depositata in Segreteria il 15/11/2017

Il Funzionario Preposto
F.to Nadia Tonolo


Ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, va disposta, per il caso di diffusione della presente sentenza, l’omissione dei dati personali del ricorrente, ravvisando questo Giudice l’opportunità di tutelare d’ufficio la relativa riservatezza, in relazione ai contenuti della controversia.
Il Giudice
F.to (Dott.ssa Innocenza Zaffina)
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Modello C

Messaggio da panorama »

Accolto

- Militare incorporato il 9.11.1976 e congedato il 9.11.1977 ( 1 anno ).

- In data 14.3.2011 chiedeva al M.D. la concessione del diritto a pensione privilegiata ordinaria per la lesione traumatica all’arto dx, avvenuta in servizio (dopo oltre 33 anni dal congedo);
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) - subiva in data 25.7.1977 nella Caserma un forte trauma con distorsione alla caviglia dx, per cui il 26.7.1977 veniva ricoverato presso l’Ospedale Militare di Bologna Rep Chirurgia e ortopedia ove veniva ingessato e dimesso il 29.7.1977 con diagnosi “Infrazione estremo distale inf. Piede dx (gessato con proposta di licenza di gg. 30;

2) - Nella cartella clinica si legge “La infermità di cui sotto è no dipendente da causa di servizio come da Mod. C 341 del 29.7.1977”;

3) - Dopo la licenza subiva un nuovo ricovero all’O.M. di Roma in data 29.8.1977 e dimesso il 31.8.1977 con ulteriori 15 gg di convalescenza; subiva altri ricoveri seguiti da periodi di convalescenza sino alla data del 9.11.1977 in cui venne posto in congedo illimitato.

4) - Il Ministero, con nota ..... del 13.2.2015 rappresentava .... che l’istanza poteva essere istruita ove fosse stata fornita la prova dell’inoltro della domanda di pensione privilegiata nei termini stabiliti dei 5 anni dal collocamento in congedo, pena la declaratoria di inammissibilità dell’istanza ai sensi del DPR n.461/2001”.

5) - Successivamente, il Ministero emetteva il d.m. n.230 del 18.11.2015 con il quale veniva respinta la domanda per intervenuta decadenza ex art. 169 T.U. 1092/73.

6) - Con il presente ricorso, l’interessato sosteneva la tempestività della domanda non essendo incorso nelle preclusioni di cui alla citata disposizione in presenza dell’accertamento dell’infermità nei ricoveri subiti durante il servizio militare come dimostrato dagli accertamenti medico-sanitari e i pareri in ordine alla lesione traumatica subita in servizio se pur con un giudizio negativo circa la dipendenza da fatti di servizio.

Leggete il tutto qui sotto.

La dpmanda è stata accolta perchè il Comando doveva procedere d'ufficio.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAZIO SENTENZA 48 25/01/2018
---------------------------------------------------------------------------------------
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LAZIO SENTENZA 48 2018 PENSIONI 25/01/2018
--------------------------------------------------------------------------------------


Sent. n. 48/2018


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
Il giudice unico delle pensioni dott. Anna Bombino

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 74867 di segreteria promosso da C.R. (omissis), rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Bonaiuti unitamente e congiuntamente all’avv. Paolo Bonaiuti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Domenico Bonaiuti in Roma alla via Riccardo Grazioli Lante
contro il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, avverso il decreto n. 230 del 18.11.2015 negativo di pensione privilegiata.

Visti gli atti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 24 gennaio 2018 l’avv. Fabrizio Schiavone per delega dell’ avv. Paolo Bonaiuti; assente l’Amministrazione resistente;

FATTO:

Con il presente ricorso il sig. C. R., militare incorporato presso il Distaccamento del 235° BTG f “Piceno”- sede Chieti dal 9.11.1976, trasferito il 14.12.1976 al 4 Rgt Art. Missili C.A. di Ravenna, subiva in data 25.7.1977 nella Caserma un forte trauma con distorsione alla caviglia dx, per cui il 26.7.1977 veniva ricoverato presso l’Ospedale Militare di Bologna Rep Chirurgia e ortopedia ove veniva ingessato e dimesso il 29.7.1977 con diagnosi “Infrazione estremo distale inf. Piede dx (gessato con proposta di licenza di gg. 30;

Nella cartella clinica si legge “La infermità di cui sotto è no dipendente da causa di servizio come da Mod. C 341 del 29.7.1977”;

Dopo la licenza subiva un nuovo ricovero all’O.M. di Roma in data 29.8.1977 e dimesso il 31.8.1977 con ulteriori 15 gg di convalescenza; subiva altri ricoveri seguiti da periodi di convalescenza sino alla data del 9.11.1977 in cui venne posto in congedo illimitato.

Con istanza del 14.3.2011 il C. chiedeva al Ministero della Difesa la concessione del diritto a pensione privilegiata ordinaria per la lesione traumatica all’arto dx;

Il Ministero, con nota prot. M D GPREV 0025910 del 13.2.2015 rappresentava al C. che l’istanza poteva essere istruita ove fosse stata fornita la prova dell’inoltro della domanda di pensione privilegiata nei termini stabiliti dei cinque anni dal collocamento in congedo, pena la declaratoria di inammissibilità dell’istanza ai sensi del DPR n.461/2001”.

Successivamente, il Ministero emetteva il d.m. n.230 del 18.11.2015 con il quale veniva respinta la domanda per intervenuta decadenza ex art. 169 T.U. 1092/73.

Con il presente ricorso, l’interessato sosteneva la tempestività della domanda non essendo incorso nelle preclusioni di cui alla citata disposizione in presenza dell’accertamento dell’infermità nei ricoveri subiti durante il servizio militare come dimostrato dagli accertamenti medico-sanitari e i pareri in ordine alla lesione traumatica subita in servizio se pur con un giudizio negativo circa la dipendenza da fatti di servizio.

Adduceva a sostegno della sua pretesa la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte espressa dalle SS.RR. nelle pronunce n. 8/QM/2001 e 4/QM/2003 e le pronunce di merito ad esse conformi, tra cui in ultimo la sentenza n. 285/2016 della SEZ.II di Appello e la sentenza n.737/2014 di questa Sezione.

Affermava l’applicazione del R.D. 15 aprile 1928 n.1024 e in particolare degli art. art. 3, 4, 5 in materia di procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni infermità del personale dipendente delle amministrazioni militari in quanto, nella specie, correva l’obbligo da parte dell’Amministrazione di avviare d’ufficio il relativo procedimento riguardo l’accertamento della dipendenza da causa di servizio della ferita di natura traumatica riportata dal militare sul luogo di servizio da ritenersi invalidante per certa o presunta ragione di servizio.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso in punto di ammissibilità della domanda con la conseguente trasmissione degli atti all’Amministrazione della Difesa per l’ulteriore corso del relativo procedimento pensionistico.

il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio con memoria depositata il 12. 1.2018 con la quale chiedeva in via principale il rigetto del ricorso per inammissibilità; in subordine la rimessione degli atti per il prosieguo dell’iter istruttorio, con salvezza dei ratei già maturati e prescritti.

All’odierna udienza pubblica di discussione, l’avv. Schiavone ha insistito per l’acquisizione del fascicolo amministrativo; nel merito per l’accoglimento del ricorso;

la causa è stata posta in decisione.

Considerato in
DIRITTO

Il ricorrente ha chiesto a questa Sezione il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico privilegiato ordinario diretto a causa della lesione patita durante il servizio militare “Infrazione estremo distale inf. Piede dx (gessato” .

Come anticipato in narrativa, il diniego impugnato si fonda sul fatto che sono trascorsi più di cinque anni tra la presentazione della domanda di riconoscimento del diritto e il collocamento in congedo del militare senza che in tale lasso di tempo sia stata presentata una nuova domanda per ottenere tale beneficio.

La domanda giudiziale è giuridicamente fondata e deve essere accolta, per le ragioni e nei termini che seguono.

Va, innanzitutto, evidenziata la norma contenuta nel risalente art. 9 del D. lgt. 1.5.1916 n. 497, successivamente estesa anche alle pensioni privilegiate ordinarie in virtù del rinvio ricettizio contenuto nell’art. 27, co.2 del R.D. 15.4.1928 n. 1024 e sostanzialmente riprodotto 6 nell’art. 169 del T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n.1092– che disponeva che chiunque ritenga di aver contratto una infermità dipendente da causa di servizio e non ne chieda la constatazione entro i cinque anni dalla cessazione del medesimo, decade dal diritto a conseguire trattamento pensionistico privilegiato ordinario (termine elevato a dieci anni qualora l'invalidità sia derivata da parkinsonismo, ex comma 2 art. 169 T.U.).

Giova ricordare, in proposito, l’orientamento –perfettamente estensibile al caso di specie ricorrendone l’eadem ratio- espresso dalle Sezioni Riunite della Corte -con le decisioni n.19/C del 28/1 – 22/5/1970, n.24 del 20/2 e del 14/5/1971 – le quali avevano già affermato che l’accertamento delle infermità deve consistere, perché non sia opponibile la decadenza, in un duplice giudizio diagnostico e medico legale (e ciò anche quando, nel corso del servizio, vi sia stata la constatazione clinica dell’infermità stessa) teso ad accertare, entro il termine di cinque anni dalla cessazione dal servizio, la riconducibilità delle infermità stesse a fattori di servizio.

Principio giuridico confermato dalla successiva pronuncia delle medesime Sezioni (dec. n. 83/C del 19/4 – 1/6/1989), resa in applicazione dell’art. 169 del D.P.R. 29.12.1973, n.1092, riguardante i dipendenti civili e militari, i quali incorrono nella decadenza ivi prevista qualora abbiano lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione del servizio senza chiedere l’accertamento della dipendenza delle infermità contratte, ancorché queste risultino clinicamente constatate nel corso del servizio, ma non abbiano, entro lo stesso termine, formato oggetto di pronuncia di dipendenza da parte dell’amministrazione. Invero, la “constatazione” sanitaria delle infermità, nel senso voluto - ai fini della decadenza dal diritto a pensione - dagli artt. 9 del citato D. Lgt. n. 497 del 1916 e 169 del DPR 1092 del 1973, non può essere, la mera rilevazione documentale o accertamento clinico di un episodio morboso occorso all'istante, ma è l'esito di un sequenza procedimentale nella quale sono destinati a confluire elementi diversi, amministrativi e tecnico-sanitari, finalizzati alla ricerca 7 della dipendenza o meno da causa di servizio dell'infermità asserita come patita per causa di servizio.

Sulla questione interpretativa si è nuovamente pronunciata l’Organo nomofilattico di questa Corte (SS.RR., 5 dicembre 2001, n. 8/2001/QM e, da ultimo, 22 gennaio 2003 n. 4/QM) affermando il consolidato orientamento di ritenere che la mera constatazione clinica, e cioè il solo accertamento diagnostico di una infermità durante il servizio militare, senza l'aggiuntiva valutazione di quell'infermità da parte dell'Autorità sotto il profilo medico-legale della dipendenza, non è utile ad evitare la decadenza prevista dall’art. 169 del D.P.R. n. 1092/1973 con riferimento al tempo in cui la domanda pensionistica è stata presentata (cfr. Sez. II Centr. 29.04.2002 n. 140; 15.05.2001 n. 178; 14.06.2006 n. 228; 5.02.2003 n. 43; 1.03.2004, n. 72; 13.06.2005, n. 197).

In particolare, per quel che ci occupa, le Sezioni riunite, con sentenza n. 8/2001/QM, hanno risolto la questione di massima ad esse deferita affermando che: "non si verifica la decadenza di cui all'art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973 in ipotesi di intervenuta constatazione, anche negativa ed anche con la formula allo stato degli atti, sulla dipendenza di una malattia da causa di servizio effettuati da organi pubblici medico legali in sede di valutazione della malattia a fini incidenti sul rapporto di impiego o di servizio". Secondo, quindi, univoca e consolidata giurisprudenza di questa Corte, quindi (Sez. Centr. App.n. 450/2012/A; Sez. Giur. Emilia Romagna, 21 agosto 2003, n. 1820; idem, Sez. Giur. Molise, 26 novembre 2002, n. 283; Sez. Giur. Puglia, 4 marzo 2002, n. 173), non vi è decadenza solo allorquando -in caso di constatazione d'infermità intervenuta durante il servizio- sussista un’espressa valutazione sulla dipendenza da causa di servizio della patologia lamentata.

Per quanto sin qui considerato, pur disattendendo le argomentazioni del ricorrente circa l’obbligo di attivazione d’ufficio della procedura da parte dell’Amministrazione della Difesa che elida l’altro incontrovertibile principio generale di attribuibilità dei trattamenti tabellari e non a domanda dell’interessato, - il ricorso deve essere ritenuto si fondato , ma non perché ricorra in fattispecie -come sostenuto da parte ricorrente- una ipotesi di applicabilità dell’art. 3 comma 2 R.D. 15 aprile 1928 n.1024. nel caso di specie, invero, risulta che il sig. C., alle armi dal 9.11.1976, è stato congedato il 9.11.1977, per fine ferma ed ha subito nel corso del suddetto periodo ripetuti ricoveri presso l’O.M. di Roma seguiti da periodi di convalescenza sino al congedo, in relazione alla lesione traumatica subita in caserma indicata nell’istanza pensionistica (“Infrazione estremo distale inf. Piede dx (gessato” ).

Risulta in atti che nel corso del servizio è stata in effetti formulata la valutazione (pur se negativa) della dipendenza da c.s. della patologia per la quale il 14.3.2011 il C. ha presentato al Ministero della Difesa istanza di concessione della pensione privilegiata, poiché sul foglio matricolare e caratteristico si legge, a seguito dei ricoveri subiti durante il servizio militare, in relazione alla patologia de qua (biglietti di uscita e modello C) che egli veniva dimesso e inviato per convalescenza “per infermità non dipendente da causa di servizio”.

Ne discende che l’istanza de qua non è incorsa nella decadenza di cui all’art. 169 del DPR 1092/73 essendosi avuta nel corso del servizio -con riforma conseguente ad essa- la necessaria “constatazione” dell’infermità , laddove con tale locuzione deve intendersi il duplice giudizio diagnostico circa l’infermità medico-legale e circa la dipendenza da causa di servizio, non essendo sufficiente ,ad evitarsi la decadenza medesima, la mera formulazione diagnostica risultante dalle cartelle cliniche o nei verbali delle visite per osservazione.

Del resto, la stessa Amministrazione, nella memoria depositata prima dell’udienza ha manifestato la volontà di non opporsi alla rimessione a è degli atti del procedimento per il completamento dell’iter istruttorio della pratica.

Per quanto considerato, il ricorso di dimostra giuridicamente fondato e deve essere accolto e di conseguenza disporsi il rinvio degli atti alla competente Amministrazione della Difesa per l’esame nel merito dell’ istanza pensionistica presentata il 14.3.2011 dall’odierno ricorrente, mediante verifica della sussistenza ( o meno) del duplice requisito richiesto dalla norma surrichiamata, previa naturalmente valutazione dell’ammissibilità ( o meno) da un punto di vista procedimentale della domanda stessa (Corte conti Sez. Campania n. 337/15 ; Sez. Lazio n.250/11).

La natura della presente controversia giustifica la compensazione delle spese di giustizia.

P.Q.M.
Il Giudice unico delle pensioni presso la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale della Regione Lazio,

ACCOGLIE

Il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.


Così deciso in Roma, alla pubblica udienza del 24 gennaio 2018


Il GUP
F.to Anna Bombino





Depositata in Segreteria il 25.01.2018


p. Il Dirigente
F.to: Dott. Alessandro VINICOLA
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Modello C

Messaggio da panorama »

Ricorso perso per l'Equo Indennizzo, poiché, l'istanza della CdS è stata presentata tardivamente, in quanto in un primo momento col Modello C non gli era stata riconosciuta la causa di servizio.
-------------------------------------------------

1) - è stata rigettata la domanda prodotta dal ricorrente in data 9 agosto 2001 di concessione dell’equo indennizzo ai sensi del D.P.R. 461/2001 e della L. 1094/70 per intempestività della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizi dell'infermità "-OMISSIS-" perché prodotta oltre il termine dei sei mesi previsto dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. 29.10.2001 n. 461;

2) - Il ricorrente, in data 18 novembre 1992, veniva attinto, al volto, da un colpo di pistola esploso da un commilitone all’interno della caserma.

3) - In relazione alla dinamica del fatto veniva avviata la procedura prevista dall’art. 3 della Legge 1° marzo 1952, n. 157.

4) - La infermità non veniva, però, riconosciuta dipendente da causa di servizio.

5) - In tale evenienza la norma prevede la possibilità di attivare, a domanda dell’interessato, la normale procedura per il riconoscimento della causa di servizio.

6) - Il ricorrente avanzava la prevista domanda per il riconoscimento della causa di servizio in uno con la richiesta della corresponsione dell’equo indennizzo, solo in data 9 agosto 2001, ossia dopo quasi nove anni dal fatto.

7) - il Comitato di verifica per le cause di servizio l’ha riconosciuta come dipendente da causa di servizio.

VIENE SPECIFICATO che:

8) - Il ricorrente, in buona sostanza, ha sostenuto che, al momento del rilascio del modello C) - che non ha riconosciuto, nell’immediatezza, la dipendenza da causa di servizio dell’infortunio - non è stata partecipata al militare la possibilità di attivare una diversa procedura.

9) - La procedura prevista per il riconoscimento della causa di servizio è disciplinata, nelle peculiari ipotesi di infortuni occorsi in servizio, dalla legge n. 157/1952.

10) - Or bene, tale fattispecie indica, con precisione e chiarezza, che nel caso di mancato riconoscimento della causa di servizio per il pregiudizio riportato in servizio, il dipendente deve provvedere, se intende insistere nell’affermare la relazione causale del nocumento con il servizio, ad avanzare la prescritta istanza nei termini decadenziali.

11) - Tale evenienza, espressamente prevista per legge (art. 3, comma primo, r.d. 15 aprile 1928, n. 1024), non deve essere formalmente partecipata al ricorrente proprio perché contenuta nella stessa fattispecie, per cui vale il noto principio:
- ) - ignorantia legis non excusat.

-----------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201802715,- Public 2018-03-09 -
Pubblicato il 09/03/2018


N. 02715/2018 REG. PROV. COLL.
N. 01519/2006 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1519 del 2006, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Ceci, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del Tar Lazio-Roma, via Flaminia, 189;

contro
Comando Generale Arma dei Carabinieri, Ministero della Difesa, entrambi in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del decreto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 1 marzo 2005, n. 191/C.S. con il quale è stata rigettata la domanda prodotta dal ricorrente in data 9 agosto 2001 di concessione dell’equo indennizzo ai sensi del D.P.R. 461/2001 e della L. 1094/70 per intempestività della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizi dell'infermità "-OMISSIS-" perché prodotta oltre il termine dei sei mesi previsto dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. 29.10.2001 n. 461;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale Arma dei Carabinieri e del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 2 febbraio 2018 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, in data 18 novembre 1992, veniva attinto, al volto, da un colpo di pistola esploso da un commilitone all’interno della caserma.

In relazione alla dinamica del fatto veniva avviata la procedura prevista dall’art. 3 della Legge 1° marzo 1952, n. 157.

La infermità non veniva, però, riconosciuta dipendente da causa di servizio.

In tale evenienza la norma prevede la possibilità di attivare, a domanda dell’interessato, la normale procedura per il riconoscimento della causa di servizio.

Recita la norma : “Delle conclusioni diagnostiche e medico-legali e del relativo giudizio deve essere data partecipazione allo interessato. In caso di non accettazione, viene eseguita, a domanda, dell'interessato, la normale procedura prevista dalla legge 11 marzo 1926, n. 416”.

Il ricorrente avanzava la prevista domanda per il riconoscimento della causa di servizio in uno con la richiesta della corresponsione dell’equo indennizzo, solo in data 9 agosto 2001, ossia dopo quasi nove anni dal fatto.

Sottoposto a visita, in data 21 ottobre 2002, la CMO ha riconosciuto la accusata infermità come dipendente da causa di servizio.

Anche il Comitato di verifica per le cause di servizio l’ha riconosciuta come dipendente da causa di servizio.

La resistente, di contro, ha respinto la domanda perché, come detto, tardivamente proposta.

Avverso tale determinazione è insorto il ricorrente con ricorso giurisdizionale.

Il ricorrente, in buona sostanza, ha sostenuto che, al momento del rilascio del modello C) - che non ha riconosciuto, nell’immediatezza, la dipendenza da causa di servizio dell’infortunio - non è stata partecipata al militare la possibilità di attivare una diversa procedura.

Tale omissione avrebbe dovuto comportare, a dire del predetto, la sua rimessione in termini.

Tale tesi non può essere condivisa.

La procedura prevista per il riconoscimento della causa di servizio è disciplinata, nelle peculiari ipotesi di infortuni occorsi in servizio, dalla legge n. 157/1952.

Or bene, tale fattispecie indica, con precisione e chiarezza, che nel caso di mancato riconoscimento della causa di servizio per il pregiudizio riportato in servizio, il dipendente deve provvedere, se intende insistere nell’affermare la relazione causale del nocumento con il servizio, ad avanzare la prescritta istanza nei termini decadenziali.

Tale evenienza, espressamente prevista per legge (art. 3, comma primo, r.d. 15 aprile 1928, n. 1024), non deve essere formalmente partecipata al ricorrente proprio perché contenuta nella stessa fattispecie, per cui vale il noto principio: ignorantia legis non excusat.

Conseguentemente, l’istanza per il riconoscimento della causa di servizio, avanzata dal ricorrente circa nove anni dopo il fatto, è tardiva.

Pertanto il ricorso deve essere respinto.

La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario
Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Carmine Volpe





IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Modello C

Messaggio da panorama »

per notizia, interessante sentenza d'Appello.

Qui sotto, alcuni brani.

1) - Il ricorrente ha chiesto all’Amministrazione di potere prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione relativa ai procedimenti di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio avviati d’ufficio per le infermità ed i traumi a lui occorsi il 28 aprile 2016.

2) - il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che l’istanza di accesso da lui proposta era eccessivamente generica e con funzione meramente esplorativa.

3) - L’interessato ha infatti specificato che i documenti dei quali ha chiesto di prendere visione sono quelli che si riferiscono ad un episodio ben noto all’Amministrazione: l’incidente a lui occorso il 28 aprile 2016, a bordo di un automezzo militare ove si trovava mentre era in attività di servizio.

Il Giudice d'Appello precisa:

4) - Il fatto che l’interessato abbia chiesto di accedere a “tutta la documentazione” relativa al procedimento, omettendo - dunque - più specifici e dettagliati riferimenti (quali i numeri di protocollo delle note o la precisa tipologia degli atti richiesti), è del tutto naturale e non dimostra affatto alcuna mancanza di diligenza da parte sua: non può essere ignorato, al riguardo - infatti - che egli non era a conoscenza di “quali” specifici atti fossero stati adottati, ma che presumeva - con induzione condivisibile - che “alcuni” atti fossero (rectius: dovessero essere) stati adottati, e che proprio per questo chiedeva di esaminarli.

5) - D’altra parte, se ne avesse conosciuto i dettagli, ciò avrebbe significato che ne era già venuto in possesso; e sarebbe stato assurdo chiederli.

6) - Mentre ciò che certamente non ha senso, ad avviso del Collegio, è che in caso come quello dedotto in giudizio - concernente un incidente occorso ad un militare in servizio - l’Amministrazione assuma una posizione sì rigidamente e sterilmente formalistica, trincerandosi dietro una inerzia e/o un silenzio del tutto inconducenti.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Modello C

Messaggio da panorama »

Vedesi anche l'art. 13, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 8/2014 che al comma 1 precisa che: Il citato giudizio puo' essere espresso anche sulla base degli accertamenti effettuati entro due giorni dall'evento da un'autorita' sanitaria militare o da struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale anche quando non abbiano determinato inizialmente il ricovero.
La medesima procedura è applicabile alle lesioni traumatiche da causa violenta occorse nell'ambito di attività operativa o addestrativa svolta all'estero e che abbiano provocato il ricovero ovvero siano state accertate entro due giorni dall'evento presso struttura sanitaria estera militare o civile
».

----------------------

DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2014, n. 8
Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.


OMISSIS

Art. 13

Semplificazione delle procedure per il riconoscimento delle cause di servizio

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 198, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Per il dipendente residente al di fuori della regione amministrativa ove hanno sede le competenti commissioni mediche, se le condizioni di salute ne rendono oggettivamente impossibile o molto disagevole lo spostamento, la commissione territorialmente competente
può delegare la visita due medici, di cui almeno uno ufficiale superiore, appartenenti alle infermerie di cui all'articolo 199 o ai servizi sanitari appositamente individuati ed organizzati presso enti o comandi superiori.»

b) all'articolo 1880, comma 1, dopo le parole «citate strutture», sono inserite le seguenti: «o in una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale. Il citato giudizio può essere espresso anche sulla base degli accertamenti effettuati entro due giorni dall'evento da un'autorità sanitaria militare o da struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale anche quando non abbiano determinato inizialmente il ricovero. La medesima procedura é applicabile alle lesioni traumatiche da causa violenta occorse nell'ambito di attività operativa o addestrativa svolta all'estero e che abbiano provocato il ricovero ovvero siano state accertate entro due giorni dall'evento presso struttura sanitaria estera militare o civile».


N.B.: Conviene leggere questo decreto legislativo.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12852
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Modello C

Messaggio da panorama »

Sentenza Corte Costituzione

Sent. 9/2023 - Pres. SCIARRA, Rel. PROSPERETTI

inammissibilità

Sanità pubblica - Servizio Sanitario Regionale - Norme della Regione Abruzzo - Operatori delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale e altri ivi previsti - Accesso al pronto soccorso a seguito di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio - Previsto esonero dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione alle prestazioni erogate anche in caso di dimissione in codice bianco - Ulteriore esonero in relazione a eventuali successive prestazioni strettamente correlate all'infortunio per un periodo massimo di due anni a decorrere dal giorno dell'evento traumatico - Disposizioni attuative dell'esonero - Disciplina che non determina maggiori spese a carico del bilancio regionale - Riconoscimento dell'esonero nell'ambito delle risorse del fondo sanitario assegnate annualmente alle aziende sanitarie regionali.

Sentenza 9/2023

Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: SCIARRA - Redattore: PROSPERETTI
Udienza Pubblica del 29/11/2022; Decisione del 20/12/2022
Deposito del 30/01/2023; Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Artt. 1, c. 1° e 2°; 2, c. 1° e 2°; e 4, c. 1°, della legge della Regione Abruzzo 21/12/2021, n. 27.
Massime:
Atti decisi: ric. 17/2022


Pronuncia
SENTENZA N. 9

ANNO 2023


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI,


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2; 2, commi 1 e 2; e 4, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 21 dicembre 2021, n. 27 (Esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale e modifiche alla l.r. 30/2002), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 22 febbraio 2022, depositato in cancelleria il 1° marzo 2022, iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2022.

Udito nell’udienza pubblica del 29 novembre 2022 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

udito l’avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022.


Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 22 febbraio 2022 e depositato il successivo 1° marzo 2022 (reg. ric. n. 17 del 2022), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Abruzzo 21 dicembre 2021, n. 27 (Esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Polizia locale e modifiche alla l.r. 30/2002) in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», nonché in riferimento agli artt. 81 e 117, secondo comma, lettera m), Cost., in relazione all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

1.1.– L’articolo impugnato stabilisce che «1. Gli operatori delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale, nonché gli operatori delle associazioni e cooperative impegnati in attività di emergenza-urgenza, soccorso, ordine pubblico, sicurezza e protezione civile, che accedono in pronto soccorso a seguito di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio, sono esonerati dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione alle prestazioni erogate anche in caso di dimissione in codice bianco. 2. Indipendentemente dal codice di dimissione dal pronto soccorso, gli stessi operatori sono altresì esonerati dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione ad eventuali successive prestazioni strettamente correlate all’infortunio per un periodo massimo di due anni a decorrere dal giorno dell’evento traumatico».

1.2.– Con il primo motivo del ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che l’art. 1, commi 1 e 2, della legge reg. Abruzzo n. 27 del 2021 configurerebbe, attraverso le previste forme di esonero dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria, una prestazione ulteriore rispetto ai livelli essenziali di assistenza (LEA), ponendosi così in contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e, in particolare, con il divieto di spese non obbligatorie, stabilito dall’art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, con la conseguente violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.

La Regione Abruzzo, essendo assoggettata a un piano di rientro dal disavanzo sanitario e al conseguente divieto di spese non obbligatorie, non potrebbe, infatti individuare e garantire livelli di assistenza ulteriore rispetto ai LEA.

In proposito, il ricorrente evidenzia che questa Corte ha più volte affermato la vincolatività dei piani di rientro dal disavanzo sanitario e «ha altresì precisato che, di regola, i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato nell’esercizio della competenza di coordinamento della finanza pubblica sono funzionali a preservare l’equilibrio economico finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l’unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea». (sono citate le sentenze n. 172 del 2018, n. 82 del 2015, n. 278 del 2014, n. 91 del 2012, n. 163 e n. 123 del 2011).

Per queste ragioni, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene, pertanto, che le disposizioni impugnate siano lesive dell’art. 117, terzo comma, Cost.

1.3.– Con il secondo motivo di ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l’art. 1, commi 1 e 2, della legge reg. Abruzzo n. 27 del 2021, per violazione degli artt. 81 e 117, secondo comma, lettera m), Cost., in relazione all’art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992 e alle previsioni del d.P.C.m. 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), ritenendo che avrebbe, da un lato, leso la competenza esclusiva riservata allo Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e, dall’altro, violato il divieto «di effettuare spese non obbligatorie e non destinare a prestazioni non incluse nei Livelli essenziali di assistenza risorse del Servizio sanitario regionale distogliendole dalla finalità cui sono vincolate».

1.4.– Il ricorrente chiede, inoltre, la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, che detta disposizioni attuative della norma impugnata, e 4, comma 1, che stabilisce l’invarianza finanziaria della misura in oggetto, della stessa legge reg. Abruzzo n. 27 del 2021, ritenendo tali norme strettamente connesse e consequenziali alle disposizioni impugnate.

2.– La Regione Abruzzo non si è costituita in giudizio.


Considerato in diritto

1.– Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 17 del 2022), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, nonché degli artt. 2, commi 1 e 2; e 4, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 27 del 2021.

1.1.– L’art. 1, commi 1 e 2, nella formulazione originaria, prevedeva che gli operatori delle Forze Armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Polizia locale, nonché gli operatori delle associazioni e cooperative impegnati in attività di emergenza-urgenza, soccorso, ordine pubblico, sicurezza e protezione civile, che accedono in pronto soccorso, a seguito di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio, siano esonerati dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria (cosiddetto “ticket”) in relazione alle prestazioni erogate, anche in caso di dimissione in codice bianco e che, indipendentemente dal codice di dimissione dal pronto soccorso, gli stessi operatori siano altresì esonerati dal pagamento del ticket in relazione ad eventuali successive prestazioni strettamente correlate all’infortunio, per un periodo massimo di due anni a decorrere dal giorno dell’evento traumatico.

1.2.– Con il primo motivo di ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri denuncia la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., ritenendo che le disposizioni impugnate si pongano in contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e, in particolare, con il divieto di spese non obbligatorie, stabilito dall’art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, in quanto la Regione Abruzzo, essendo impegnata in un piano di rientro dal disavanzo sanitario, non potrebbe individuare, né porre a carico del servizio sanitario regionale, livelli ulteriori di assistenza.

1.3.– Con il secondo motivo di ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene, invece, la violazione, da parte delle medesime disposizioni regionali, degli artt. 81 e 117, secondo comma, lettera m), Cost., in relazione all’art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992 e alle disposizioni del d.P.C.m. del 12 gennaio 2017.

Ad avviso del ricorrente, le disposizioni impugnate invaderebbero, infatti, la competenza legislativa esclusiva riservata allo Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e comporterebbero la destinazione di risorse a prestazioni non incluse nei LEA, distogliendole così dalla finalità cui sono vincolate.

1.4.– Infine, l’Avvocatura generale dello Stato chiede la dichiarazione di illegittimità costituzionale anche degli artt. 2, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della stessa legge reg. Abruzzo n. 27 del 2021, in quanto strettamente connessi e consequenziali alle disposizioni impugnate.

2.– Successivamente al deposito del ricorso, a decorrere dal 19 marzo 2022, è entrato in vigore l’art. 7, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 11 marzo 2022, n. 5 (Disposizioni per l’attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni) che ha soppresso le parole «ordine pubblico, sicurezza», presenti nel testo originario della norma impugnata.

Le modifiche apportate lasciano, però, intatto il nucleo precettivo dell’originaria versione della norma contestato dal ricorrente, in quanto mirate, esclusivamente, a precisare l’ambito delle attività in cui possono essere impegnati gli operatori di associazioni e cooperative, escludendo da queste le attività di ordine pubblico e sicurezza. Tali modifiche non sono, pertanto, rilevanti.

3.− Le questioni promosse sono inammissibili.

3.1.− Il ricorrente si limita, nella ricostruzione del complessivo quadro normativo di riferimento, a richiamare l’art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004 – in relazione alla dedotta violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. – e l’art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, oltre che le disposizioni del d.P.C.m. 12 gennaio 2017, con riferimento alla prospettata lesione degli artt. 81 e 117, secondo comma, lettera m), Cost.

Nonostante l’indubbio rilievo di tali disposizioni, l’Avvocatura generale dello Stato omette ogni riferimento agli artt. 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», relativi alla vincolatività dei piani di rientro, oltre che all’art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) che, con specifico riferimento al tema dei LEA, prevede la separazione contabile delle relative risorse.

3.2.− Il ricorso risulta, inoltre, privo di una, seppure sintetica, ricostruzione della normativa statale relativa alle modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (cosiddetto “ticket”) che, pure, costituisce l’oggetto della disciplina della norma regionale impugnata, finalizzata ad esonerare dalla compartecipazione della spesa sanitaria gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Polizia locale.

Manca, infatti, ogni riferimento all’art. 1, comma 796, lettera p), della legge n. 296 del 2006, che ha introdotto per gli assistiti non esentati il ticket di dieci euro per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e il ticket di venticinque euro per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero, non seguite da ricovero, la cui condizione è stata codificata come codice bianco (che indica la differibilità o, comunque, la non urgenza degli interventi richiesti al termine degli accertamenti in pronto soccorso).

Né il ricorrente considera l’art. 6, comma 2, lettera c), del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991 (Rideterminazione delle forme morbose che danno diritto all’esenzione dalla spesa sanitaria) che, in via generale e senza alcuna limitazione, stabilisce che gli «infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali» sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria, limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia invalidante.

La detta disposizione risulta, anche in considerazione della circostanza che il già richiamato art. 1, comma 796, lettera p), della legge n. 296 del 2006 introduce il ticket solo per gli «assistiti non esentati», di indubbio rilievo nella concreta ricostruzione della complessiva disciplina statale, venendo richiamata, tra l’altro, nel preambolo di recenti provvedimenti con cui alcune regioni hanno introdotto, in via amministrativa, forme di esenzione per gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco del tutto analoghe a quelle stabilite dalla norma impugnata (deliberazione della Giunta della Regione Piemonte 7 agosto 2020, n. 39-1859, recante «Riconoscimento codice di esenzione L99 per il personale dei corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare, Arma dei carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco per gli infortuni incorsi in orario di lavoro che comportino la fruizione di prestazioni erogate da strutture di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero e classificate in uscita con codice colore “bianco”»; deliberazione della Giunta della Regione Puglia 16 luglio 2020, n.1108 recante «Compartecipazione alla spesa a seguito di infortunio sul lavoro: disposizioni»; deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 4 marzo 2019, n. 313, recante «Determinazioni in tema di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per soggetti che non godono di copertura assicurativa INAIL a seguito di infortunio sul lavoro»).

3.3.− Il ricorso omette, altresì, di chiarire l’ambito in cui si colloca la norma impugnata, trascurando ogni ricostruzione delle forme e delle modalità di tutela vigenti, a livello nazionale, per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale «delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale, nonché per gli operatori delle associazioni e cooperative impegnati in attività di emergenza-urgenza, sicurezza e protezione civile».

In particolare, manca ogni riferimento all’art. 1, comma 555, della legge n. 296 del 2006, ai sensi del quale le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 219 a 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» – che avevano abrogato le norme «che, comunque, pongono le spese di cura a carico dell’amministrazione» – non si applicano alle spese di cura «sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e di polizia e conseguenti a ferite o lesioni riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative o addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio», nonché all’art. 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2009, n. 38, che ha successivamente escluso il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate dall’assicurazione obbligatoria garantita dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

4.− In conclusione, il ricorrente avrebbe dovuto vagliare il denunciato contrasto delle disposizioni impugnate con i parametri interposti evocati alla stregua della complessiva disciplina statale vigente in materia, in particolare quella relativa all’ambito della tutela assicurata, nel caso di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio, al personale delle Forze amate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Polizia locale, per cui la totale mancata considerazione delle summenzionate disposizioni vizia, irrimediabilmente, il ricorso per l’omessa ricostruzione del quadro normativo di riferimento, a cui consegue, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’inammissibilità delle questioni proposte (ex multis, sentenza n. 265 del 2020), impedendo anche lo scrutinio nel merito delle norme ritenute dal ricorrente imprescindibilmente connesse alle disposizioni impugnate.


Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2; 2, commi 1 e 2; e 4, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 21 dicembre 2021, n. 27 (Esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale e modifiche alla l.r. 30/2002), promosse, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», nonché in riferimento agli artt. 81 e 117, secondo comma, lettera m), Cost., in relazione all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 2022.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2023.

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Rispondi