Misto o Retributivo?

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Re: Misto o Retributivo?

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Ricorso Accolto - interessante sentenza.

1) - N.B.: in questa sentenza viene anche scritto:
Questo Giudice non ignora la diversa opzione ermeneutica fatta propria, in fattispecie analoghe alla presente, da alcune pronunce di Sezioni di questa Corte, sfavorevoli all’accoglimento delle tesi dei ricorrenti (Corte dei conti, Sez. Giur. Lombardia, n. 54/2018; id. n. 69/2018).

2) - il signor M. B., alla data del 31 dicembre 1992, possedeva un’anzianità di servizio utile di anni 14, mesi 11 e giorni 18 – ivi compresa la maggiorazione figurativa di 1/5 per anni 1, mesi 11 e giorni 9 – ed alla data del 31 dicembre 1995 detta anzianità di servizio utile ammontava ad anni 17, mesi 11 e giorni 24 e l’altra per mesi 2 e giorni 12.

3) - Secondo la prospettazione del ricorrente l’anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995 avrebbe dovuto essere arrotondata ad anni 18 e, conseguentemente, il trattamento di pensione avrebbe dovuto essere calcolato con il sistema retributivo. L’applicazione al trattamento pensionistico del ricorrente del sistema misto anziché di quello retributivo dovrebbe ritenersi illegittima ed errata, in primo luogo per violazione dell’art. 1, comma 13 della l. n. 335/1995.

4) - Nel calcolo della pensione di anzianità sarebbe stato applicato il sistema misto anziché quello retributivo, in quanto alla data del 31 dicembre 1995 il ricorrente avrebbe maturato un’anzianità di soli anni 17, mesi 11 e giorni 24 di servizio, anziché di anni 18; il ricorrente lamenta che la frazione di giorni 24, superiore alla metà del mese solare, avrebbe dovuto essere arrotondata al mese intero.

5) - la difesa Blengino ha richiamato integralmente il contenuto del ricorso introduttivo, precisando che, avendo il medesimo maturato al 31.12.1995 un’anzianità di 18 anni, la sua pensione dovrà essere liquidata fino al 31.12.2011 con il sistema retributivo e dal 1.1.2012 con il sistema contributivo.

6) - In conclusione, la Sezione ritiene che, anche ai fini che interessano, l’anzianità contributiva del ricorrente, alla data del 31 dicembre 1995, debba essere determinata, per arrotondamento, in anni diciotto, considerato, come si è già detto, che il complessivo servizio utile maturato dal ricorrente al 31 dicembre 1995 ammontava ad anni 17, mesi 11 e giorni 24.

7) - Per l’effetto, va dichiarata la fondatezza del gravame e va disposta la riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo, con riferimento all’anzianità contributiva maturata antecedentemente al 31 dicembre 2011.

Cmq. leggete il tutto qui sotto anche per compredenre il fatto dell'arrotondamento e frazione di mese.
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Sezione PIEMONTE Esito SENTENZA Materia PENSIONI Anno 2018 Numero 89 Pubblicazione 03/08/2018

Sent. n. 89/18

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott.ssa Ilaria Annamaria Chesta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n.20417 del registro di Segreteria, proposto M. B. (Omissis), nato il Omissis ad Omissis (Omissis), residente in Omissis, Omissis (Omissis), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall’avv. Carlo Galvagno (GLVCRL67M12L219L) e dall’avv. Paolo Casetta (CSTPLA70H23L219H), ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Torino, via Morgari, 31, in forza di procura ad litem a margine del ricorso;

contro
INPS - Gestione Dipendenti Pubblici (c.f. 80078750587), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv. ti Giorgio Ruta (RTUGRC55C09 H501X) e Patrizia Sanguineti (SNG PRZ69A66D969D), giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio Paolo Castellini rep. 80974/21569 del 21 luglio 2015 e con loro elettivamente domiciliato in Torino, via dell’Arcivescovado n. 9;

visti gli atti e i documenti di causa;
uditi all’udienza del 23 maggio 2018 l’avv. Paolo Casetta, in rappresentanza e difesa del ricorrente e l’avv. Valentina Adorno per l’INPS.

Rilevato in
FATTO

Con ricorso depositato presso la Sezione in data 22 dicembre 2017 il ricorrente chiede che venga accertato e dichiarato il proprio preteso diritto alla riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo, con riferimento all’anzianità di servizio di anni diciotto alla data del 31 dicembre 1995 e, per l’effetto, la condanna dell’INPS alla rideterminazione/liquidazione del trattamento pensionistico spettante, con conseguente pagamento delle differenze maturate e maturande oltre accessori.

Il signor M. B., già Ispettore Capo della Polizia di Stato, è titolare del trattamento pensionistico iscrizione n. 17196919, liquidato con il sistema misto, a decorrere dal 1 febbraio 2017.

In data 22 febbraio 2016 il ricorrente presentava istanza con la quale chiedeva la cessazione anticipata dal servizio, in applicazione degli artt. 124 e 125 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e dell’art. 59 della l. 27 dicembre 1997, n. 449.

Secondo quanto rappresentato nel ricorso il M. B. ha infatti raggiunto, nel mese di ottobre 2015, il requisito contributivo, adeguato agli incrementi della spettanza di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2013, di anni 40 e mesi 3, indipendentemente dall’età anagrafica.

Con provvedimento n. 59341 del 9 novembre 2016 il Prefetto della Provincia di Cuneo decretava la cessazione dal servizio del ricorrente, con effetto dal 1° febbraio 2017 e il suo collocamento a riposo.

Con riguardo alla situazione previdenziale il signor M. B., alla data del 31 dicembre 1992, possedeva un’anzianità di servizio utile di anni 14, mesi 11 e giorni 18 – ivi compresa la maggiorazione figurativa di 1/5 per anni 1, mesi 11 e giorni 9 – ed alla data del 31 dicembre 1995 detta anzianità di servizio utile ammontava ad anni 17, mesi 11 e giorni 24 e l’altra per mesi 2 e giorni 12.

Con provvedimento INPS.2700.06/12/2016.0169076, in data 6 dicembre 2016, l’INPS di Cuneo trasmetteva l’atto n° CN012016860611 con il quale era stata conferita al ricorrente la pensione ordinaria diretta di anzianità, liquidata con il sistema misto, a decorrere dal 1 febbraio 2017.

Secondo la prospettazione del ricorrente l’anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995 avrebbe dovuto essere arrotondata ad anni 18 e, conseguentemente, il trattamento di pensione avrebbe dovuto essere calcolato con il sistema retributivo. L’applicazione al trattamento pensionistico del ricorrente del sistema misto anziché di quello retributivo dovrebbe ritenersi illegittima ed errata, in primo luogo per violazione dell’art. 1, comma 13 della l. n. 335/1995.

Nel calcolo della pensione di anzianità sarebbe stato applicato il sistema misto anziché quello retributivo, in quanto alla data del 31 dicembre 1995 il ricorrente avrebbe maturato un’anzianità di soli anni 17, mesi 11 e giorni 24 di servizio, anziché di anni 18; il ricorrente lamenta che la frazione di giorni 24, superiore alla metà del mese solare, avrebbe dovuto essere arrotondata al mese intero.

Il ricorrente richiama giurisprudenza contabile in linea con la prospettazione attorea, secondo la quale “il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore”.

Con memoria depositata in data 5 aprile 2018 si è costituito in giudizio l’INPS, chiedendo il rigetto del ricorso.

Secondo la tesi difensiva dell’Istituto previdenziale l’orientamento favorevole ad una persistente applicazione del c.d. arrotondamento, di cui all’art. 3 della l. n. 274/1991, è stato condiviso in sporadici precedenti giurisprudenziali sulla base della considerazione che, non avendo il legislatore mai esteso ai dipendenti pubblici il sistema di calcolo dell’anzianità contributiva vigente per i lavoratori del settore privato, ed in difetto di norma direttamente disciplinante la fattispecie, sarebbe giustificato il ricorso all’analogia, facendo applicazione di una norma dettata per un regime previdenziale (quello degli iscritti alle ex Casse pensioni) diverso da quello dei dipendenti dello Stato, ma comunque a quest’ultimo più assimilabile rispetto a quello vigente per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria.

La difesa dell’Istituto previdenziale esclude che tale orientamento possa condividersi, in ragione dei principi in materia di interpretazione delle leggi e richiamando l’art. 12 delle preleggi.

Non sussisterebbero i presupposti per l’applicazione analogica posto che, nel caso di specie, non vi sarebbe il presupposto della lacuna normativa a monte. La disciplina applicabile al caso di specie sarebbe infatti contenuta nell’art. 1, comma 12 e 13 della l. n. 335/1995 secondo cui per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 del medesimo articolo e che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore ai diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma della quota a) calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data e dalla quota b) di pensione, corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive, calcolato secondo il sistema contributivo. Solo per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6, che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni, il successivo comma 13 prevede che la pensione sia interamente liquidata secondo la normativa vigente, in base al sistema retributivo.

Secondo la prospettazione difensiva, a fronte del chiaro e compiuto disposto normativo che prevede, per l’applicazione del sistema retributivo puro, un’anzianità contributiva di “almeno 18 anni”, si intenderebbe con tale espressione un periodo contributivo certo e determinato.

Alcuno spazio interpretativo si aprirebbe per consentire l’applicazione di una norma che, in altro ambito (ai fini della determinazione della quota del trattamento di quiescenza di cui al primo comma, lettera a), dell’articolo 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965), permetterebbe di calcolare il complessivo servizio utile arrotondando a mese intero la frazione del mese superiore a quindici giorni. In assenza dunque di lacuna normativa, non vi sarebbe luogo per l’applicazione, in via analogica, della disposizione più volte richiamata.

Né potrebbe giungersi al risultato prospettato dal ricorrente mediante l’applicazione analogica dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Sarebbe altresì da escludere un’applicazione estensiva dell’art. 3 della legge n. 274/1991 che consentisse di estendere la portata a disciplinare anche fattispecie per le quali sia ravvisabile una eadem ratio. Tale operazione sarebbe preclusa dall’art. 14 delle preleggi, che vieta di applicare oltre i casi e i tempi in esse considerati le leggi che fanno eccezione a regole generali.

All’udienza in data 18 aprile 2018 l’avv. Paolo Casetta, per il ricorrente, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

L’avv. Patrizia Sanguineti, in rappresentanza dell’INPS, ha richiamato la memoria di costituzione e le conclusioni e ha insistito per il rigetto. Ha inoltre specificato che, in caso di accoglimento del ricorso, troverebbe applicazione l’art. 24 secondo comma del d.l. 6 dicembre 20111, n. 201 (Legge Fornero) e, per l’effetto, quantomeno per il periodo successivo all’entrata in vigore di tale disposizione, la riliquidazione non potrebbe avvenire integralmente con il metodo retributivo.

L’avv. Casetta ha replicato eccependo la tardività dell’eccezione sollevata in udienza dall’INPS, evidenziando che le questioni riguardanti l’ambito di applicabilità della legge Fornero non sarebbero state evidenziate in atti. Ha quindi insistito per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni e, in subordine, per la concessione di un termine al fine di replicare specificamente sul punto.

All’esito dell’udienza, con ordinanza n. 17/2018, è stato assegnato alle parti un termine di dieci giorni per il deposito di note difensive in ordine alla questione sollevata in udienza dalla difesa dell’INPS, riguardante i profili di applicabilità alla fattispecie dell’art. 24, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. E’ stato in tale contesto osservato che la detta questione non incorre nelle decadenze di cui all’art. 156, c. 2, del codice della Giustizia contabile, riguardanti le sole eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.

Con memoria depositata in data 3 maggio 2018 la difesa Blengino ha richiamato integralmente il contenuto del ricorso introduttivo, precisando che, avendo il medesimo maturato al 31.12.1995 un’anzianità di 18 anni, la sua pensione dovrà essere liquidata fino al 31.12.2011 con il sistema retributivo e dal 1.1.2012 con il sistema contributivo.

L’INPS ha depositato note autorizzate in data 4 maggio 2018 evidenziando che la c.d. Riforma Fornero ha definitivamente abolito il sistema di calcolo retributivo puro della pensione; per l’effetto, a partire dal 1 gennaio 2012 l’importo delle pensioni andrà comunque determinato utilizzando il criterio contributivo. Ciò per l’intero nei confronti dei lavoratori che abbiano iniziato a lavorare dopo il 31.12.1995 ovvero per una parte nei confronti dei lavoratori che, avendo iniziato l’attività lavorativa e dunque il rapporto assicurativo prima di quella data, potranno, al momento del pensionamento, avere diritto a vedere computato solo il periodo più risalente, secondo le ben più favorevoli regole del sistema di calcolo retributivo. Ha quindi insistito per il rigetto del ricorso.

All’udienza in data 23 maggio 2018 l’Avv. Paolo Casetta ha richiamato gli atti e insistito per l’accoglimento del ricorso; l’Avv. Valentina Adorno, in rappresentanza dell’INPS, ha richiamato la memoria e le conclusioni.

Rilevato in
DIRITTO

La questione oggetto del presente giudizio è costituita dall’invocato riconoscimento del diritto del ricorrente al ricalcolo del proprio trattamento pensionistico con il cosiddetto sistema "retributivo" fino al 31 dicembre 2011 anziché fino al 31 dicembre 1995, in forza dell’art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995, secondo il quale “per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo”.

Secondo la tesi attorea l’INPS avrebbe errato nel calcolare la pensione in quanto, pur avendo il M. B. maturato un’anzianità di servizio di 17 anni 11 mesi e 24 giorni al 31.12.1995, non sarebbe stato operato l’arrotondamento al mese intero della frazione superiore alla metà del mese solare; per l’effetto, nel calcolo del trattamento di quiescenza sarebbe stato applicato il sistema misto anziché quello retributivo.

Il ricorrente invoca, sulla base di un ampio orientamento della giurisprudenza contabile – che richiama -, l’applicazione analogica dell’art. 3 della legge n. 274/1991, riguardante le pensioni degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, secondo il quale “il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore”.

Va preliminarmente osservato che il possesso del requisito contributivo richiesto dalla citata disposizione della legge n. 335/1995 deve essere verificato alla luce della normativa vigente, non alla data ivi indicata del 31 dicembre 1995, bensì nel momento in cui lavoratore è collocato a riposo, salvo diversa ed espressa previsione di legge, insussistente nella fattispecie. In tale contesto non può quindi trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 40 del d.p.r. n. 1092/1973, in quanto implicitamente abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dall’art. 59, comma 1, lett. b) della l. n. 449/1997, secondo il quale “per la determinazione dell’anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto”.

Va considerata la portata applicativa di tale ultima disposizione per la determinazione dell’anzianità contributiva maturata dal ricorrente al 31 dicembre 1995, tenuto conto che l’esito di tale calcolo è rilevante “ai fini della misura della prestazione”.

Come emerge dall’interpretazione letterale della norma, quest’ultima mira a superare il regime precedente, che ammetteva l’arrotondamento dell’anzianità contributiva, basato sulle frazioni di anno.

In alcun modo la norma preclude, invece, l’arrotondamento in relazione alle frazioni di mese. Come chiarito dalla giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. Sardegna, n. 93/2014; id. n. 87/2017; Corte dei conti, Sez. Giur. Lombardia, n. 16/2018), in proposito l’INPDAP, con circolare n. 14 del 16 marzo 1998, aveva a suo tempo chiarito che “dal tenore letterale della norma in esame si evince che per “frazioni di anno” debbano intendersi esclusivamente i mesi. Pertanto, per trattamenti pensionistici decorrenti dal 2 gennaio 1998, siano essi di vecchiaia, anzianità o inabilità, si applicano le disposizioni in materia di arrotondamenti così come previsti dall’art. 3 della legge 274/91”.

La richiamata disposizione dell’art. 3 della legge n. 274/1991, concernente le pensioni degli iscritti alle (allora esistenti) Casse pensioni degli istituti di previdenza, stabilisce che “il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando un mese quella superiore”.

Un rilevante orientamento della giurisprudenza contabile – che questo Giudice condivide - reputa ammissibile l’applicazione analogica della predetta disposizione anche ai trattamenti pensionistici diversi da quelli cui era originariamente indirizzata la norma, sulla considerazione, “per un verso, che il legislatore non ha mai esteso ai dipendenti pubblici il sistema di calcolo dell’anzianità contributiva vigente per i lavoratori del settore privato, in cui il periodo di base ai detti fini è costituito dalla settimana coperta da contribuzione obbligatoria e, per altro verso, che, in difetto di norma direttamente disciplinante la fattispecie, è giustificato il ricorso all’analogia facendo applicazione di una norma dettata per un regime previdenziale (quello degli iscritti alle ex casse pensioni) diverso da quello dei dipendenti dello Stato, ma comunque a quest’ultimo assimilabile rispetto a quello vigente per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria” (Corte dei conti, Sez. Giur. Sardegna, n. 93/2014; id. n. 87/2017; Corte dei conti, Sez. Giur. Lombardia, n. 16/2018; Corte dei conti, Sez. Giur. Liguria, n.118/2016).

Questo Giudice non ignora la diversa opzione ermeneutica fatta propria, in fattispecie analoghe alla presente, da alcune pronunce di Sezioni di questa Corte, sfavorevoli all’accoglimento delle tesi dei ricorrenti (Corte dei conti, Sez. Giur. Lombardia, n. 54/2018; id. n. 69/2018).

Questo orientamento si fonda sulla ritenuta inapplicabilità del principio del c.d. “arrotondamento” al mese, non reputandosi ricorrere i presupposti per darsi luogo ad un’interpretazione analogica dell’art. 3 della l. n. 274/1991.

La tesi non coglie nel segno. Nella fattispecie, come evidenziato in precedenza, la disciplina che regola i limiti dell’operazione di “arrotondamento” è contenuta nell’ art. 59, comma primo, lett. b) della l. n. 449/1997, che preclude la sola considerazione delle “frazioni di anno”, dovendo intendersi, a tal fine, esclusivamente i mesi.

Secondo il principio per cui ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit l’unico divieto presente nell’ordinamento riguarda il detto arrotondamento all’anno e non quello riguardante la frazione di mese, che non incontra, come detto, alcuna preclusione.

L’applicazione in via estensiva dell’art. 3 della l. n. 274/1991 va ritenuto quindi meramente finalizzato all’individuazione dei criteri di computo delle frazioni di mese, ai fini dell’operazione di arrotondamento appunto “al mese”, da intendersi ammessa in quanto non ricompresa nel divieto di cui all’art. 59, comma primo, lett. b) della l. n. 449/1997.

Né l’estensione della detta disciplina a fattispecie per le quali si ravvisa eadem ratio può ritenersi incontrare i limiti di cui all’art. 14 delle preleggi con riguardo alle leggi che fatto eccezione a regole generali, tenuto conto che la possibilità di arrotondamento per frazioni di mese non costituisce deroga alla disciplina in materia di computo dell’anzianità contributiva ma indica lo specifico criterio di determinazione e computo del detto requisito.

In conclusione, la Sezione ritiene che, anche ai fini che interessano, l’anzianità contributiva del ricorrente, alla data del 31 dicembre 1995, debba essere determinata, per arrotondamento, in anni diciotto, considerato, come si è già detto, che il complessivo servizio utile maturato dal ricorrente al 31 dicembre 1995 ammontava ad anni 17, mesi 11 e giorni 24.

Per l’effetto, va dichiarata la fondatezza del gravame e va disposta la riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo, con riferimento all’anzianità contributiva maturata antecedentemente al 31 dicembre 2011.

Come pacificamente riconosciuto anche dal ricorrente, nell’ambito della memoria depositata in data 3 maggio 2018, trova infatti applicazione alla fattispecie la disposizione di cui all’art. 24 del d.l. n. 201/2011, per cui “A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo”; essendo, da tale data, venuto meno il sistema di calcolo retributivo puro, la pensione del ricorrente potrà essere liquidata con il sistema retributivo esclusivamente fino al 31.12.2011.

Sulle maggiori somme dovute per effetto della presente sentenza spettano al pensionato gli accessori di legge, da calcolare secondo quanto disposto con la sentenza n. 10/2002/QM delle SS.RR. di questa Corte e con decorrenza dal giorno di maturazione del diritto.

Considerata la peculiarità della questione trattata le spese di giudizio si intendono compensate.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso del signor M. B., con riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in base al sistema retributivo, in relazione all’anzianità contributiva maturata antecedentemente al 1 gennaio 2012.

Sulle maggiori somme dovute spettano al ricorrente gli accessori di legge, rappresentati dagli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria, limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi, secondo quanto disposto dalle SS.RR. di questa Corte con la sentenza n. 10/2002/QM.

Sussistono le condizioni per la compensazione delle spese di lite.

Così deciso in Torino il 23 maggio 2018.


Il Giudice
F.to Dott.ssa Ilaria Annamaria Chesta


Depositata in Segreteria il 3 agosto 2018


Per il Direttore della Segreteria
F.to Coll. Amm. Renzo Piasco


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Accolto

1) - già appartenente all'Arma dei Carabinieri con il grado di Appuntato scelto e titolare di pensione ordinaria diretta di inabilità, liquidata con il sistema misto, a decorrere dall’1/2/2017, con il provvedimento …... che in questa sede ha impugnato, ...….., avendo precedentemente proposto analogo ricorso amministrativo al Comitato di Vigilanza il 20/4/2017 sul quale si era formato il c.d. silenzio rigetto essendo decorsi oltre 90 giorni dal suo deposito senza alcuna comunicazione della decisione.

2) - Il ricorrente, che vantava un’anzianità contributiva di 17 anni, 11 mesi e 22 giorni alla data del 31.12.1995. ….. ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto alla riliquidazione della pensione sulla base della normativa previgente del sistema retributivo, ritenendo possibile l'arrotondamento del periodo prestato sino al 31/12/1995 ad anni 18 di anzianità contributiva argomentando, in proposito, sull’interpretazione del dettato normativo (l'art 59 co. 1, lett. b, della L. 449/1997; art. 3 L. n. 274/1991 e art. 1 co. 13 L. n. 335/1995) della circolare INPDAP n. 14 del 16.03.1998 (doc. 3 v. punto 6) e della giurisprudenza della Corte dei Conti pronunciatasi in identica fattispecie (Sez. Reg. Sardegna, n. 93/2014 -...),

La CdC scrive:

3) - Il thema decidendum oggetto dell’odierno giudizio è costituito dall’individuazione delle corrette modalità di calcolo dell’anzianità contributiva, con riferimento al disposto normativo contenuto nell’art. 1, commi 12 e 13, della Legge n. 335/1995 (c.d. Riforma DINI).

4) - il ricorrente S. N. al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità di servizio pari ad anni 17, mesi 11 e giorni 22 (v. foglio di calcolo), per cui, col gravame, egli ha chiesto l’arrotondamento al mese intero della frazione di 22 giorni, poiché superiore alla metà del mese solare.

5) - Del resto, è appena il caso di rilevare che sia l’INPDAP che poi l’INPS hanno costantemente seguito l’indicazione fornita con la citata circolare del 1998, finanche nel provvedimento impugnato il periodo di servizio considerato per il calcolo della pensione al 31 dicembre 1995 è stato arrotondato (v. foglio di calcolo, pag. 2, Quadro I – Servizio utile ai fini del diritto e arrotondato a)+b), da 17 anni, 11 mesi e 22 giorni a 18 anni).

6) - Inoltre, come ribadito nel Messaggio n. 2974 del 30/4/2015 e precisato nel Messaggio n. 3305/2015, ai fini del conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica l’arrotondamento previsto dall’art. 59, co. 1, lett.b, L. n. 449/1997 continua ad operare, tra le altre ipotesi, anche nel caso delle pensioni di inabilità, ad eccezione di quelle previste dall’art. 2, co. 12, L. n. 335/1995, anche successivamente alla c.d. Riforma Fornero (art. 24 del D.L. n. 201/2011 e s.m. e i.).

7) - Norme in materia di arrotondamenti da considerare non abrogate, nonostante siano restrittivamente applicate (Circolari INPS n. 35 e n. 37 del 2012).

N.B.: rileggi i punti n. 5, 6 e 7.

Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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Sezione MOLISE Esito SENTENZA Materia PENSIONI Anno 2018 Numero 55 Pubblicazione 01/08/2018

Sent. N° 55/2018


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n. 3717 del registro di Segreteria, proposto in data 23/10/2017, il Sig. S. N., nato il Omissis a Omissis (Omissis) e residente a Omissis in Omissis C.F. Omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Quirino MESCIA C.F. MSCQRN73P09B519C ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Campobasso in Piazza Savoia n. 3 dove ha dichiarato di volere ricevere le comunicazioni anche a mezzo PEC:

q.mescia@cnfpec.it e FAX: 0875/483002

CONTRO

I.N.P.S. (ex INPDAP), Sede Provinciale di Campobasso, Via Zurlo n. 11, nella persona del Direttore della Sede e legale rappresentante p.t,

Esaminati gli atti ed i documenti di causa;
Chiamato il giudizio nella pubblica udienza del 14/2/2018, celebrata con l’assistenza del Segretario sig. Michele Galasso, è presente l’Avv. Ugo Nucciarone, per l’I.N.P.S, e l’Avv. Quirino Mescia in rappresentanza del ricorrente.

FATTO

Con il ricorso indicato in epigrafe, ritualmente notificato, S. N., già appartenente all'Arma dei Carabinieri con il grado di Appuntato scelto e titolare di pensione ordinaria diretta di inabilità, liquidata con il sistema misto, a decorrere dall’1/2/2017, con il provvedimento INPS del 24.3.2017. (doc. I) che in questa sede ha impugnato, unitamente ad ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, avendo precedentemente proposto analogo ricorso amministrativo al Comitato di Vigilanza il 20/4/2017 sul quale si era formato il c.d. silenzio rigetto essendo decorsi oltre 90 giorni dal suo deposito senza alcuna comunicazione della decisione.

Il ricorrente, che vantava un’anzianità contributiva di 17 anni, 11 mesi e 22 giorni alla data del 31.12.1995. (cfr. doc. 1) ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto alla riliquidazione della pensione sulla base della normativa previgente del sistema retributivo, ritenendo possibile l'arrotondamento del periodo prestato sino al 31/12/1995 ad anni 18 di anzianità contributiva argomentando, in proposito, sull’interpretazione del dettato normativo (l'art 59 co. 1, lett. b, della L. 449/1997; art. 3 L. n. 274/1991 e art. 1 co. 13 L. n. 335/1995) della circolare INPDAP n. 14 del 16.03.1998 (doc. 3 v. punto 6) e della giurisprudenza della Corte dei Conti pronunciatasi in identica fattispecie (Sez. Reg. Sardegna, n. 93/2014 - doc. 4), concludendo per l’accoglimento del ricorso e, per l'effetto, condannare l'INPS al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze dovute, oltre ad interessi legali e/o rivalutazione monetaria come per legge, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario chiedendo, in via istruttoria, l’ammissione di CTU.

L’INPS, costituitasi in giudizio con memoria di risposta, depositata il 2/2/2018 ha chiesto il rigetto del ricorso poiché infondato e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite dovendosi, ex adverso, ritenere inesistente il principio generale dell’arrotondamento, invocato dal ricorrente, trattandosi di disposizione derogatoria e di stratta interpretazione applicabile unicamente laddove espressamente prevista da singole disposizioni di legge ovvero da contratti collettivi, diversamente operando il criterio dell’effettivo raggiungimento del diciottesimo anno di anzianità contributiva alla fatidica data del 31/12/1995 (v. Circolare INPDAP n. 21 del 29/3/1996 e Guida allegata a stralcio alla memoria).

All’odierna pubblica udienza, svoltasi nel contraddittorio delle parti nei modi documentati in atti, la causa, ritenuta ormai matura, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il thema decidendum oggetto dell’odierno giudizio è costituito dall’individuazione delle corrette modalità di calcolo dell’anzianità contributiva, con riferimento al disposto normativo contenuto nell’art. 1, commi 12 e 13, della Legge n. 335/1995 (c.d. Riforma DINI).

Tale disciplina prevede, espressamente, che la determinazione del trattamento pensionistico sia effettuata con l’adozione del c.d. sistema misto per coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, avevano maturato un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, e con l’adozione, invece, del sistema retributivo per coloro che avevano maturato un’anzianità pari ad almeno 18 anni alla medesima data.

Nel caso di specie, come dettagliatamente illustrato in narrativa, il ricorrente S. N. al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità di servizio pari ad anni 17, mesi 11 e giorni 22 (v. foglio di calcolo), per cui, col gravame, egli ha chiesto l’arrotondamento al mese intero della frazione di 22 giorni, poiché superiore alla metà del mese solare.

Orbene, il giudicante, nel rilevare che in materia si rinvengono pochi e, peraltro, oscillanti precedenti nella giurisprudenza della Corte dei Conti, ritiene condivisibili le argomentazioni svolte dalle pronunce (decisamente prevalenti) favorevoli alla tesi attorea (Sezione Sardegna, n. 93 del 22 maggio 2014 – citata ed allegata anche dalla difesa del ricorrente - Sez. Abruzzo n. 46 del 20/5/2014; Sez. Liguria n. 118 del 19/12/2016; contra Sezione Sicilia, n. 881 del 28 novembre 2016, riguardante, però e diversamente, un caso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 di appena anni 17, mesi 7 e giorni 6, per cui nessun arrotondamento all’anno della frazione di mesi 7 e giorni 6, sarebbe stato consentito, in seguito all’abrogazione dell’art. 40 del D.P.R. n. 1092/1973), trattandosi di casi processuali del tutto analoghi a quello in esame.

Milita per tale convincimento le argomentazioni giuridiche che fondano di tali pronunce con cui è stato, innanzitutto, richiamato il disposto dell’art. 59, lettera b), della legge n. 449/1997 (“per la determinazione dell’anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto”).

Invero, come (correttamente) affermava la circolare INPDAP n. 14 del 16 marzo 1998, dal tenore letterale della norma, “per frazioni di anno debbano intendersi esclusivamente i mesi”; e si riteneva applicabile (in via analogica) l’art. 3 della legge 274/91, riguardante le pensioni degli iscritti alle (allora esistenti) Casse pensioni degli istituti di previdenza, secondo la quale “il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore”.

Nella sentenza della Sezione Sardegna, n. 93 del 22 maggio 2014 – richiamata dalla sentenza della Sezione Liguria n. 118/2016 - si afferma, inoltre, che tale interpretazione (peraltro seguita sempre nella prassi dell’Istituto) appare condivisibile, “considerando, per un verso, che il legislatore non ha mai esteso ai dipendenti pubblici il sistema di calcolo dell’anzianità contributiva vigente per i lavoratori del settore privato, in cui il periodo di base a detti fini è costituito dalla settimana coperta da contribuzione obbligatoria, e, per altro verso, che, in difetto di norma direttamente disciplinante la fattispecie, è giustificato il ricorso all’analogia, facendo applicazione di una norma dettata per un regime previdenziale (quello degli iscritti alle ex Casse pensioni) diverso da quello dei dipendenti dello Stato, ma comunque a quest’ultimo più assimilabile rispetto a quello vigente per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria”.

Va ancora considerato che la norma di cui all’art. 3 della legge n. 274/91, applicata in via analogica, si riferiva alla determinazione del trattamento di quiescenza, anziché alla maturazione del diritto a pensione.

Con riferimento alla cornice normativa applicabile nella fattispecie concreta occorre, innanzitutto, rilevare che il possesso del requisito contributivo richiesto dalla citata disposizione della legge n. 335/1995 deve essere verificato alla luce della normativa vigente ratione-temporis, ossia non certo alla data indicata del 31 dicembre 1995, bensì nel momento del collocamento a riposo del lavoratore dipendente, salvo diversa ed espressa previsione di legge, inesistente nel caso di specie.

Ciò implica, pertanto, l’inapplicabilità della disposizione di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 1092/1973, in quanto implicitamente abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dall’art. 59, comma 1, lett. b) della l. n. 449/1997, il quale ha previsto che “per la determinazione dell’anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto”.

Ed è proprio a tale ultima disposizione che va fatto riferimento per la determinazione dell’anzianità contributiva posseduta dal ricorrente alla data del 31 dicembre 1995, posto che l’esito di tale calcolo è sicuramente rilevante “ai fini [...] della misura della prestazione”.

Fermo restando il disfavore espresso dal legislatore verso qualsiasi “arrotondamento” dell’anzianità contributiva basato sulle frazioni di anno, occorre rilevare, tuttavia, che la norma nulla ha disposto alcunché circa le frazioni di mese.

Al riguardo, l’INPDAP, con circolare n. 14 del 16 marzo 1998 ha chiarito (v. punto 6) che “dal tenore letterale della norma in esame si evince che per "frazioni di anno" debbano intendersi esclusivamente i mesi. Pertanto, per i trattamenti pensionistici [con riguardo, tra gli altri, agli iscritti alla gestione separata per i dipendenti dello Stato] decorrenti dal 2 gennaio 1998, siano essi di vecchiaia, anzianità, o inabilità, si applicano le disposizioni in materia di arrotondamenti così come previsti dall'art. 3 della legge 274/91”.

La norma citata, riguardante le pensioni degli iscritti alle (allora esistenti) Casse pensioni degli istituti di previdenza, prevede che “il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore”.

L’orientamento assunto dall’INPDAP appare condivisibile anche da questo giudicante (conforme, Sez. Sardegna n. 93/2014 cit.) considerando, per un verso, che il legislatore non ha mai esteso ai dipendenti pubblici il sistema di calcolo dell’anzianità contributiva vigente per i lavoratori del settore privato, in cui il periodo di base a detti fini è costituito dalla settimana coperta da contribuzione obbligatoria, e, per altro verso, che, in difetto di norma direttamente disciplinante la fattispecie, è giustificato il ricorso all’analogia, facendo applicazione di una norma dettata per un regime previdenziale (quello degli iscritti alle ex Casse pensioni) diverso da quello dei dipendenti dello Stato, ma comunque a quest’ultimo maggiormente assimilabile, per eadem ratio, rispetto a quello vigente per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria.

Del resto, è appena il caso di rilevare che sia l’INPDAP che poi l’INPS hanno costantemente seguito l’indicazione fornita con la citata circolare del 1998, finanche nel provvedimento impugnato il periodo di servizio considerato per il calcolo della pensione al 31 dicembre 1995 è stato arrotondato (v. foglio di calcolo, pag. 2, Quadro I – Servizio utile ai fini del diritto e arrotondato a)+b), da 17 anni, 11 mesi e 22 giorni a 18 anni).

Inoltre, come ribadito nel Messaggio n. 2974 del 30/4/2015 e precisato nel Messaggio n. 3305/2015, ai fini del conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica l’arrotondamento previsto dall’art. 59, co. 1, lett.b, L. n. 449/1997 continua ad operare, tra le altre ipotesi, anche nel caso delle pensioni di inabilità, ad eccezione di quelle previste dall’art. 2, co. 12, L. n. 335/1995, anche successivamente alla c.d. Riforma Fornero (art. 24 del D.L. n. 201/2011 e s.m. e i.).

Norme in materia di arrotondamenti da considerare non abrogate, nonostante siano restrittivamente applicate (Circolari INPS n. 35 e n. 37 del 2012).

In conclusione, alla stregua delle considerazioni appena svolte, ritiene questo Giudice che il computo dell’anzianità contributiva del ricorrente alla data del 31 dicembre 1995 debba essere operato in conformità alle indicazioni fornite con la circolare dell’INPDAP surrichiamata ed avallate dalla richiamata giurisprudenza per cui tale anzianità contributiva va determinata, per arrotondamento, in anni diciotto (considerato, come si è già detto, che il complessivo servizio utile maturato dal ricorrente al 31 dicembre 1995 ammontava ad anni 17, mesi 11 e giorni 22), riconoscendosi al ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione in base al sistema c.d. retributivo con riferimento all’anzianità contributiva maturata antecedentemente all’1 gennaio 2012, con conseguente corresponsione degli arretrati dovuti per ratei maturati.

Sulle somme spettanti va riconosciuto, ai sensi dell’art. 429 comma terzo del c.p.c., richiamato dall’art. 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205, il maggiore importo differenziale fra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

La complessità e novità della materia trattata e gli oscillanti orientamenti giurisprudenziali rappresentano, tuttavia, eccezionali motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto

da OMISSIS e, per l’effetto, riconosce il diritto dell’interessato alla riliquidazione della pensione con applicazione del sistema retributivo, avendo conseguito un’anzianità di servizio di 18 anni alla data del 31 dicembre 1995.

Sulle somme che verranno corrisposte in esecuzione della presente sentenza dovrà essere riconosciuto, ai sensi dell’art. 429, co. 3, del c.p.c., richiamato dall’art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il maggiore importo risultante fra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

Spese di giudizio compensate.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio seguita alla pubblica udienza del 14 febbraio 2018.

Il GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Dott. Gennaro Di Cecilia


Depositato in Segreteria il 01/08/2018


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ricorso del collega CC., Accolto

1) - riconoscimento, al 31 dicembre 1995, dell’anzianità contributiva di anni diciotto in forza dell’art. 3 della L. 274/91;

2) - In particolare, il ricorrente, richiamando il servizio utile maturato … al 31 dicembre 1995 (anni 17, mesi 11 e giorni 26), riteneva che l’anzianità dovesse essere determinata, per arrotondamento, in anni diciotto.

3) - Con memoria depositata in data 2 marzo 2018, l’I.N.P.S., sostenendo che l’anzianità contributiva del sig. P. D. S., alla data del 31.12.1995, era pari a 17 anni 11 mesi e 9 giorni, chiedeva il rigetto del ricorso.

La CdC precisa:

4) - Il mod. PA04, inviato dall’amministrazione all’istituto di previdenza con nota in data 7 aprile 2017, contempla, alla data di riferimento, un periodo di servizio pari ad anni 17, mesi 11 e giorni 26.
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Sezione ABRUZZO Esito SENTENZA Materia PENSIONI Anno 2018 Numero 94 Pubblicazione 26/07/2018


Sent. n. 94/2018

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano La Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo Il giudice unico

in L'Aquila, ha pronunciato

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. 19734/M del registro di segreteria, proposto da P. D. S., nato a Omissis (Omissis) il Omissis e residente in Omissis (Omissis), rappresentato e difeso, ex procura in calce all’atto introduttivo del giudizio, dall’avv. Andrea Volpe ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Ascenzo Lucantonio in L’Aquila, via Moscardelli, 20;

C O N T R O

l’I.N.P.S., Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Aquilone, Carmine Barone ed Armando Gambino, elettivamente domiciliato in L’Aquila, via Rendina, 26/28;

P E R

il riconoscimento, al 31 dicembre 1995, dell’anzianità contributiva di anni diciotto in forza dell’art. 3 della L. 274/91;

uditi, alla pubblica udienza in data 13 marzo 2018, l’avv. Andrea Volpe, per il ricorrente, e l’avv. Carmine Barone, per la parte resistente;

con l’assistenza del segretario, sig.ra Giuliana Di Vincenzo;

esaminati gli atti ed i documenti della causa;

visto il codice di giustizia contabile, approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

Rilevato in
F A T T O

Con ricorso presentato alla segreteria della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, ed assunto in carico in data 22 settembre 2017, P. D. S., già appuntato scelto nell’Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio in data 31 marzo 2017, invocava il riconoscimento di quanto in epigrafe.

In particolare, il ricorrente, richiamando il servizio utile maturato … al 31 dicembre 1995 (anni 17, mesi 11 e giorni 26), riteneva che l’anzianità dovesse essere determinata, per arrotondamento, in anni diciotto.

Con memoria depositata in data 2 marzo 2018, l’I.N.P.S., sostenendo che l’anzianità contributiva del sig. P. D. S., alla data del 31.12.1995, era pari a 17 anni 11 mesi e 9 giorni, chiedeva il rigetto del ricorso.
In occasione della pubblica udienza in data 13 marzo 2018, le parti non si discostavano dalle conclusioni antea rassegnate con i rispettivi atti.

Considerato in
D I R I T T O

In primis e contrariamente a quanto affermato da isolata giurisprudenza, deve essere ammessa la legittimità della motivazione per relationem ad altra sentenza (Corte di cassazione: Sezione V, n. 1539 del 2003; Sezione lavoro, nn. 13937 del 2002 e 821 del 1987) della quale si condividano le argomentazioni logiche e giuridiche (Corte di cassazione: Sezione III, n. 7713 del 2002; Sezioni unite, n. 5612 del 1998) ovvero i punti e gli elementi essenziali (Corte di cassazione, Sezione lavoro, nn. 18296 del 2002 e 1664 del 1979).

Del resto, per quanto concerne il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti ex art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, la motivazione della sentenza, in presenza delle condizioni e dei casi contemplati dall’art. 9, comma 1, dello stesso provvedimento, può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme, precedente che, comunque sia, deve essere espressamente indicato in modo da far comprendere la ratio decidendi del giudice secondo il principio cogente posto dall’art. 111 Cost. (Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale, n. 160 del 2004).

Il descritto assetto interpretativo è ora completato dagli articoli 39, comma 2, lettera d), e 167, comma 4, del codice di giustizia contabile: la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui si intende conformare (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. 52 del 2017).

Ciò premesso, si osserva che le doglianze del ricorrente appaiono fondate.

Il mod. PA04, inviato dall’amministrazione all’istituto di previdenza con nota in data 7 aprile 2017, contempla, alla data di riferimento, un periodo di servizio pari ad anni 17, mesi 11 e giorni 26.

Pertanto, in aderenza a recente ed articolata giurisprudenza (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, n. 16 del 2018; Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, n. 14 del 2018; Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, n. 84 del 2016; Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, n. 93 del 2014), l’anzianità de qua deve essere determinata, per arrotondamento, in anni diciotto.

Considerati l’esito, la natura e lo svolgimento della controversia, sussistono le ragioni di cui alla norma ricavabile dall’art. 92, comma 2, c.p.c., per disporre la compensazione, per intero, delle spese.

Nec plus ultra.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
accoglie il ricorso citato in epigrafe, nel senso descritto in motivazione;

dispone l’invio degli atti alla parte resistente, per l’esecuzione dei connessi, ulteriori adempimenti;
manda alla segreteria per quanto di rito.

Spese interamente compensate.
Così deciso in L’Aquila, in data 13 marzo 2018.

Il giudice unico
f.to dott. Federico Pepe


Depositata in segreteria il 26/07/2018


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Re: Misto o Retributivo?

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N.B.: - Questa sentenza, anche se parla della "quota pensionistica 96", vigente prima, parla anche di arrotondamento e posto qui la parte mirata all'arrotondamento, quindi, inizio con i brani a riguardo, poi a seguire anche la sentenza integrale che riguarda un personale ATA (scuola) che ripeto non ci interessa tutto il resto ma solo alcuni passaggi.

1) - Il giudice di prime cure nell’accogliere parzialmente il ricorso aveva ritenuto che l’interessata avesse raggiunto la quota 96 attraverso l’arrotondamento dell’anzianità contributiva e di età.

La CdC - TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO da un chiarimento e scrive in DIRITTO:

2) - La questione oggetto del presente giudizio è, pertanto, relativa all'applicabilità, in via analogica, al trattamento pensionistico della X, della disposizione di cui all'art. 3, comma 1, della L. 8 agosto 1991, n. 274, c.d. "arrotondamento" che così dispone: "Per le cessazioni dal servizio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione della quota del trattamento di quiescenza di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965 , il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore".

3) - Orbene, tale norma, che riguarda le pensioni degli iscritti alle (non più esistenti) casse pensioni degli Istituti di previdenza, è stata posta a base del primo giudice ai fini dell’arrotondamento a mese per il computo della quota 96.

4) - L’orientamento favorevole ad una persistente applicazione del c.d. arrotondamento di cui all’art. 3, della L. n.274/91 - pure affermato dall’INPDAP nella circolare del 1998 e poi ritenuto dallo stesso Istituto previdenziale superato dalle riforme del sistema pensionistico intervenute nel 2007 e nel 2011 -
- ) - è stato condiviso dal primo giudice, sulla base della considerazione che,
- ) - non avendo il legislatore mai esteso ai dipendenti pubblici il sistema di calcolo dell’anzianità contributiva vigente per i lavoratori del settore privato, in cui il periodo di base a detti fini è costituito dalla settimana coperta da contribuzione obbligatoria, ed in difetto di norma direttamente disciplinante la fattispecie,
- ) - sarebbe giustificato il ricorso all’analogia,
- ) - facendo applicazione di una norma dettata per un regime previdenziale (quello degli iscritti alle ex Casse pensioni) diverso da quello dei dipendenti dello Stato,
- ) - ma comunque a quest’ultimo più assimilabile rispetto a quello vigente per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria.

5) - Tale orientamento non convince questo Giudice, in ragione dei principi generali in materia di interpretazione delle leggi.

6) - Prendendo, infatti, le mosse dall'art.12 preleggi, il ricorso all'analogia è consentito quando, esclusa l'interpretazione letterale, volta ad attribuire alla norma il significato che si evince immediatamente dalle parole utilizzate, e la c.d. interpretazione logica, che mira a definire il contenuto della norma in base allo scopo che il legislatore ha inteso realizzare nell'emanarla, permangano fattispecie non previste né risolte da norme giuridiche e per le quali il giudice deve far riferimento alle regole della fattispecie simile (analogia legis).

7) - I presupposti, dunque per l'applicazione analogica, sub specie di analogia iuris - risiedono, anzitutto, nel difetto di norme che regolino il caso in questione e, in secondo luogo, nella ravvisabile somiglianza tra la fattispecie disciplinata dalla legge e quella non prevista, che consenta di applicare anche all'ipotesi non disciplinata, l'eadem ratio.

8) - Ove, poi, il caso rimanga ancora privo di un dettato normativo, il giudice farà riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico (analogia iuris).

9) - In entrambe le ipotesi, dunque, l'applicazione analogica presuppone una lacuna normativa. Ma nel caso in esame alcun vuoto normativo è ravvisabile.

Il D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 213/2011, recante ”Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, ha modificato, innalzandoli, i requisiti di età e di contribuzione per il conseguimento della (ex) pensione di anzianità.
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Sezione TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO Esito SENTENZA Materia PENSIONI Anno 2018 Numero 126 Pubblicazione 23/04/2018


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE
D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:
dott.ssa Fausta Di Grazia Presidente
dott.ssa Giuseppa Maneggio Consigliere relatore
dott.ssa Giuseppina Maio Consigliere
dott. Marco Smiroldo Consigliere
dott. Giovanni Comite Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sugli appelli iscritti, rispettivamente al n. 49657 del registro di segreteria proposto da INPS, gestione ex INPDAP, rappresentata e difesa dall’avv. Filippo Mangiapane, contro X X e nei confronti del MIUR, in persona del Ministro p.t. domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Generale dello Stato
e n. 49966 del registro di segreteria proposto da X X, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Naso e elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, salita di San Nicola da Tolentino 1/b contro INPS, gestione ex INPDAP, nei confronti del MIUR, in persona del Ministro p.t. domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Generale dello Stato, entrambi per la riforma della sentenza n. 46 depositata il 20.05.2014 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Abruzzo;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, nella pubblica udienza del 10 novembre 2017, con l'assistenza della sig.ra Elisabetta Sfrecola, il relatore cons. Giuseppa Maneggio, l'avvocato Filippo Mangiapane per l’INPS, l’avv. Gerardo Grippo, su delega orale dell’avv. Domenico Naso per l’appellante incidentale. Assente il rappresentante del MIUR;

Ritenuto in
FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Sezione Giurisdizionale per l’Abruzzo accoglieva parzialmente il ricorso proposto da X X riconoscendo il conseguimento da parte della ricorrente del requisito della 'quota 96' alla data del 31.12.2011; dichiarava, pertanto, il diritto della stessa alla conseguente riliquidazione della pensione diretta ordinaria di anzianità con la corresponsione dei conseguenti arretrati di pensione.

Respingeva, invece, la domanda con la quale parte ricorrente aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti a seguito della liquidazione della pensione con il nuovo calcolo.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello l’Istituto previdenziale per violazione dell’art. 24, comma 3, D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

In fatto rappresentava che la ricorrente, appartenente al personale A.T.A. di un liceo scientifico di Avezzano, aveva presentato nel marzo 2012 le proprie dimissioni volontarie, con decorrenza 1 settembre 2012, ritenendo di aver maturato il diritto a pensione con la c.d. "quota 96" entro la data del 31 dicembre 2011 (ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a della legge 23 agosto 2004, n. 243 e dell'art. 24, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 201 1, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

Nella domanda, accettata dall'amministrazione scolastica il 26 marzo 2012, l'interessata aveva dichiarato la propria volontà di non interrompere il rapporto di impiego nel caso in cui fosse stata accertata la mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione. Il 18 aprile 2012 la dipendente aveva poi inoltrato all'Inps domanda di pensione.

L'Inps, con determinazione del 4 ottobre 2012, conferiva all'interessata la pensione diretta ordinaria di anzianità (con decorrenza 1 settembre 2012) secondo le regole del calcolo contributivo di cui al decreto legislativo n. 180 del 1997. Ciò in quanto la X non aveva in realtà maturato il requisito della “quota 96” poiché, alla data del 31.12.2011 aveva 60 anni e due mesi unitamente a 35 anni e 10 mesi di anzianità, sicchè non avrebbe potuto accedere al pensionamento con le regole antecedenti alla riforma ma solo con il raggiungimento dei nuovi requisiti di età o contribuzione ovvero optando per il calcolo interamente contributivo (cosiddetta opzione donna).

Il giudice di prime cure nell’accogliere parzialmente il ricorso aveva ritenuto che l’interessata avesse raggiunto la quota 96 attraverso l’arrotondamento dell’anzianità contributiva e di età.

In diritto, l’Istituto previdenziale sosteneva che la tesi accolta dal primo giudice fosse erronea in quanto sia i requisiti anagrafici che quelli contributivi minimi per il raggiungimento della quota prevista, in relazione all'anno considerato, dovevano essere pienamente raggiunti senza operare alcuna forma di arrotondamento; ciò in virtù del tenore letterale della norma che prevede un'età minima per la maturazione del diritto con una contribuzione non inferiore a 35 anni. L’Istituto appellante sosteneva che, verificata la sussistenza di detti requisiti minimi, avrebbero concorso alla determinazione della quota prevista per l'anno considerato sia i mesi che le frazioni di essi; la sommatoria di questi dati doveva raggiungere la quota prevista per l'anno considerato senza operare alcun arrotondamento.

E invero, la riforma previdenziale (C.d. legge Fornero) nel disporre nuove e più restrittive regole per la maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento aveva espressamente limitato (art. 24) la invocata clausola di salvaguardia ai "lavoratori che avrebbero maturato i requisiti per il pensionamento nel corrente anno solare di servizio, ovvero entro la data del 31 dicembre 2011".

Pertanto, tutti i lavoratori (pubblici e privati) che avevano avuto diritto al pensionamento anticipato - alla data indicata (31 dicembre 2011) - avevano maturato la c.d. "Quota 96”, quale somma di età anagrafica e anzianità contributiva. Parte appellante ricordava, altresì, che con riferimento alla predetta norma (art. 24 citato) la Corte costituzionale, con ordinanza n. 218/2013, aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Siena. Concludeva, pertanto, per l’annullamento in parte qua dell'impugnata sentenza ritenendo ed accertando la correttezza del proprio operato e per l'effetto ritenere e dichiarare che la X non aveva diritto al computo della pensione diretta ordinaria di anzianità con i requisiti antecedenti alla riforma pensionistica recata dall'art. art. 24 D.L. n. 201/2011, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Si costituiva in giudizio la X che preliminarmente eccepiva l’inammissibilità dell’atto di appello dell’Inps.

Ed invero, il predetto atto si era limitato a riproporre semplicemente le stesse ragioni di fatto e di diritto già esposte nel giudizio di primo grado, dovendo, al contrario confutare in modo analitico le argomentazioni della sentenza impugnata. Nel merito, richiamava le argomentazioni già svolte dal giudice di prime cure che aveva ritenuto applicabile, per i dipendenti pubblici, l’ordinario criterio dell’arrotondamento a mese anziché in settimane contributive, nozione quest’ultima estranea al sistema pensionistico dei dipendenti dello Stato. L’arrotondamento, peraltro, non poteva avvenire al terzo decimale (ex circolare INPS n. 60/08) ma al secondo, in quanto il criterio di cui alla predetta circolare sarebbe stato arbitrario e irragionevolmente sproporzionato rispetto all’esigenza in concreto perseguita, cioè quella di una valutazione inevitabilmente arrotondata della somma di età anagrafica e anzianità di servizio, finendo per attribuire rilievo decisivo, con ingiusta penalizzazione, a frazioni di tempo del tutto marginali, risultando, invece, più logico ed equo arrotondare ad un valore prossimo quanto meno all’intera settimana contributiva. Ribadiva le responsabilità dell’istituto previdenziale che aveva assunto una determinazione unilaterale e perciò stesso arbitraria in quanto per accedere alla pensione con il calcolo ex d.lgs. n. 180/1997 l’interessata avrebbe dovuto avanzare una specifica richiesta in tal senso. Concludeva, pertanto, perché venisse dichiarato inammissibile l’appello dell’Inps e comunque per la sua infondatezza nel merito.

Con atto ritualmente notificato la X proponeva, altresì, appello incidentale al fine di chiedere e ottenere la riforma in parte qua in ordine al rigetto della richiesta risarcitoria, prospettata in ragione della violazione delle regole di correttezza e buona fede nonché dei principi costituzionali del buon andamento, dell’imparzialità e della trasparenza da parte dell’INPS e del MIUR-USR per l’Abruzzo.

Concludeva, pertanto, come in atti.

Con due distinte memorie (rispettivamente per i giudizi n. 49657 e n. 49966) di analogo contenuto depositate in data 16 ottobre 2017 si costituiva per il MIUR l’Avvocatura generale dello Stato che, dopo avere ripercorso i fatti di causa, evidenziava che il prospetto dei dati relativi alla X, predisposto dall’Amministrazione scolastica in data 06.07.2012, alla Tabella A riportava i servizi conteggiati utili per accertare il diritto a pensione così come richiesto dall’interessata nella domanda di cessazione inoltrata on line in data 21.03.2012.

Sulla base di tali prospetti, avendo l’interessata raggiunto “quota 96”, l’Ufficio Scolastico Provinciale competente non poteva fare altro che accertare il diritto a pensione della dipendente e trasmettere alla sede INPS il relativo prospetto.

Non corrispondeva dunque al vero quanto affermato dalla X ossia che il Ministero in epigrafe avrebbe erroneamente valutato ai fini pensionistici il periodo contributivo e illegittimamente collocato a riposo la ricorrente con la pensione ordinaria, pur non sussistendone i presupposti. Peraltro, il corretto agire dell’amministrazione scolastica aveva trovato conferma nella stessa sentenza impugnata nella quale il giudice aveva osservato che “appare corretto […] l’operato dell’U.S.R. il quale ha arrotondato a 96 “anni” una somma di età anagrafica e anzianità contributiva (leggasi: età anagrafica e anzianità di servizio) pari a 95 anni, 11 mesi e 23 giorni.”

Circa le modalità di calcolo della pensione, ribadiva che tale questione esulasse dalla competenza dell’Amministrazione scolastica.

In ogni caso, si evidenziava come l’Amministrazione scolastica non avesse ricevuto dall’INPS alcuna comunicazione circa il mancato diritto a pensione dell’interessata; se così fosse stato, l’Ufficio avrebbe senz’altro riammesso in servizio la X, come richiesto dalla stessa nella domanda di cessazione. Nell’arco temporale dal 6.07.2012 (emissione prospetto dati pensione) al 4.10.2012 (data della determinazione dell’INPS), l’Amministrazione non era stata, quindi, messa in condizione di accertare l’eventuale mancanza di requisiti, circostanza che le avrebbe consentito di non interrompere il rapporto d’impiego con l’interessata.

Sulla doglianza sollevata dalla X, per la quale il Ministero avrebbe dovuto esercitare il potere di autotutela per la riassunzione in servizio della dipendente, osservava come apparissero deficitarie nella presente fattispecie le condizioni cui la normativa di riferimento subordina l’esercizio di tale potere.

Ed infatti non sussisteva nel caso di specie alcuna illegittimità degli atti adottati dall’amministrazione scolastica.

In conclusione, la domanda risarcitoria proposta nei confronti dell’Amministrazione scolastica era inammissibile e comunque del tutto infondata, in fatto e in diritto.

Quanto alla domanda di risarcimento danni per presunta violazione, da parte dell’Amministrazione scolastica, delle norme di correttezza e buona fede, rappresentava che anche tale richiesta appariva inammissibile per assoluta genericità, nonché comunque infondata per carenza dei relativi presupposti.

Anche per quanto concerne la domanda di risarcimento dei presunti danni non patrimoniali, a sostegno dei quali la controparte produce certificazione medica, la domanda era da considerarsi ictu oculi inammissibile perché contraria al divieto dei nova in appello, sancito dall’art. 345, primo comma, c.p.c.

All’odierna pubblica udienza, sentite le parti che si riportavano alle rispettive conclusioni in atti, la causa veniva trattenuta per la decisione.

Considerato in
DIRITTO

In via preliminare, ai sensi dell’art. 335 c.p.c, ora art. 184 c.g.c., il Collegio dispone la riunione degli appelli, per essere gli stessi prodotti avverso la medesima sentenza.

Sempre in rito, la Sezione è chiamata al vaglio dell’eccezione di inammissibilità dell’impugnativa, opposta dalla X, giacché “…l’appellante ha completamente disatteso l’esame delle motivazioni, senza nemmeno provare ad evidenziarne l’inconsistenza ovvero l’illogicità, rinunciando a dispiegare argomenti e censure tali da incidere in modo puntuale e significativo sulla tenuta della decisione impugnata……”

La censura, per la sua evidente infondatezza, è da ritenere speciosa. Secondo la Corte di legittimità: <<…il principio di specificità dei motivi di impugnazione – richiesto dagli artt. 342 e 434 c.p.c. per la individuazione dell’oggetto della domanda di appello e per stabilire l’ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata – impone all’appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, accompagnandole con argomentazioni che confutino e contrastino le ragioni addotte dal primo giudice, così da incrinarne il fondamento logico – giuridico>> (così Cassazione civile, Sezione 2^, 13 ottobre 2015, n. 20.496). Cosicché, il motivo può dirsi specifico allorquando, alle argomentazioni espresse nella sentenza vengano contrapposte quelle della parte impugnante, volte a minare il fondamento logico-giuridico delle prime ed è chiaro peraltro che la specificità dei motivi deve essere riferita a ciascun capo impugnato ed è direttamente proporzionale alla maggiore o minore specificità della motivazione della sentenza appellata (cfr. Corte di Cass. SS.UU. civili, 29 gennaio 2000, n. 16, id. 28 aprile 2007, n. 17960, 10 dicembre 2008, n. 29006, e Cass. 16 dicembre 2009, n. 26414). Inoltre, ai fini della specificità dei motivi, l’esposizione delle ragioni in fatto e in diritto, invocate a sostegno dell’appello, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione e consenta al Giudice di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate in prime cure (ex aliis, Corte di Cass. SS.UU. civili, 25 novembre 2008, n.28057). In ipotesi, ciò è quanto occorso, poiché i motivi di appello offrono, nel loro complesso, una lettura alternativa all’impostazione seguita dalla gravata sentenza, per avere ritualmente argomentato e criticato la parte motivazionale di essa che ha riconosciuto il diritto all’accesso e alla liquidazione del trattamento pensionistico sulla base del sistema antecedente alla riforma Fornero.

Non vi è, pertanto, chi non veda come le prospettazioni effettuate si siano tradotte in una specifica critica alle argomentazioni motivazionali della sentenza di primo grado, con la conseguenza che il gravame deve essere ritenuto ammissibile.

Quanto al merito, il giudice di prime cure ha ritenuto che nel caso di specie l’anzianità complessiva (anagrafica e di servizio) della ricorrente potesse essere “serenamente” arrotondata a quota “96” con la conseguenza che la ricorrente rientrasse tra i dipendenti salvaguardati dalla riforma c.d. “Fornero” (art. 24, comma 3 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e come tale avesse diritto all’accesso e alla liquidazione del trattamento pensionistico sulla base del sistema antecedente alla riforma stessa.

La questione oggetto del presente giudizio è, pertanto, relativa all'applicabilità, in via analogica, al trattamento pensionistico della X, della disposizione di cui all'art. 3, comma 1, della L. 8 agosto 1991, n. 274, c.d. "arrotondamento" che così dispone: "Per le cessazioni dal servizio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione della quota del trattamento di quiescenza di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965 , il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore".

Orbene, tale norma, che riguarda le pensioni degli iscritti alle (non più esistenti) casse pensioni degli Istituti di previdenza, è stata posta a base del primo giudice ai fini dell’arrotondamento a mese per il computo della quota 96.

Ritiene questo Collegio che la prospettazione del primo giudice non sia condivisibile per argomentazioni che trovano fondamento nei principi generali dell'ordinamento e qui di seguito esposte.

L’orientamento favorevole ad una persistente applicazione del c.d. arrotondamento di cui all’art. 3, della L. n.274/91 - pure affermato dall’INPDAP nella circolare del 1998 e poi ritenuto dallo stesso Istituto previdenziale superato dalle riforme del sistema pensionistico intervenute nel 2007 e nel 2011 - è stato condiviso dal primo giudice, sulla base della considerazione che, non avendo il legislatore mai esteso ai dipendenti pubblici il sistema di calcolo dell’anzianità contributiva vigente per i lavoratori del settore privato, in cui il periodo di base a detti fini è costituito dalla settimana coperta da contribuzione obbligatoria, ed in difetto di norma direttamente disciplinante la fattispecie, sarebbe giustificato il ricorso all’analogia, facendo applicazione di una norma dettata per un regime previdenziale (quello degli iscritti alle ex Casse pensioni) diverso da quello dei dipendenti dello Stato, ma comunque a quest’ultimo più assimilabile rispetto a quello vigente per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria.

Tale orientamento non convince questo Giudice, in ragione dei principi generali in materia di interpretazione delle leggi.

Prendendo, infatti, le mosse dall'art.12 preleggi, il ricorso all'analogia è consentito quando, esclusa l'interpretazione letterale, volta ad attribuire alla norma il significato che si evince immediatamente dalle parole utilizzate, e la c.d. interpretazione logica, che mira a definire il contenuto della norma in base allo scopo che il legislatore ha inteso realizzare nell'emanarla, permangano fattispecie non previste né risolte da norme giuridiche e per le quali il giudice deve far riferimento alle regole della fattispecie simile (analogia legis).

I presupposti, dunque per l'applicazione analogica, sub specie di analogia iuris - risiedono, anzitutto, nel difetto di norme che regolino il caso in questione e, in secondo luogo, nella ravvisabile somiglianza tra la fattispecie disciplinata dalla legge e quella non prevista, che consenta di applicare anche all'ipotesi non disciplinata, l'eadem ratio.

Ove, poi, il caso rimanga ancora privo di un dettato normativo, il giudice farà riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico (analogia iuris).

In entrambe le ipotesi, dunque, l'applicazione analogica presuppone una lacuna normativa. Ma nel caso in esame alcun vuoto normativo è ravvisabile.

Il D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 213/2011, recante ”Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, ha modificato, innalzandoli, i requisiti di età e di contribuzione per il conseguimento della (ex) pensione di anzianità.

L’art. 24, comma 3 di tale D.L. dispone, infatti, che: “Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:
a)«pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18;
b)«pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18.”

Per quanto qui interessa, la normativa previgente (art. 1, comma 6 della L. n. 243/2004 e successive modificazioni e integrazioni) per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità richiedeva un’età anagrafica di 60 anni e 36 anni di contribuzione ovvero di 61 anni e 35 di contribuzione (c.d. quota 96) in alternativa al possesso di 40 anni di contribuzione a prescindere dall’età.

La riforma ha tuttavia fatto salvi (art. 24, comma 3 D.L. n. 201 cit.) i diritti dei lavoratori che maturino, entro il 31 dicembre 2011, i citati requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa previgente, consentendo solamente a costoro di potere ancora conseguire la pensione secondo le regole precedenti di chiedere all’amministrazione di appartenenza la certificazione di tale diritto.

A fronte del chiaro e compiuto disposto normativo, alcuno spazio interpretativo si apre per consentire l'applicazione di una norma che, in altro ambito (ai fini della determinazione della quota del trattamento di quiescenza di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965) permette di calcolare il complessivo servizio utile arrotondando a mese intero la frazione del mese superiore a quindici giorni.

Detta conclusione peraltro, risulta suffragata dalla circostanza che l’art. 59, comma primo, lettera b) della legge 27 dicembre 1997, n.449 ha escluso, a partire dal 2 gennaio 1998, arrotondamenti per eccesso o per difetto della frazione di anno dell'anzianità contributiva e ciò sia ai fini del diritto che della misura della prestazione, a conferma di una regola generale che, nel computo dell'anzianità contributiva, non ammette se non il dato letterale.

In assenza dunque di lacuna normativa, non vi è luogo per l'applicazione, in via analogica, della disposizione più volte richiamata.

Nel caso di specie è pacifico che la ricorrente non possedeva, alla data del 31 dicembre 2011, i requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità previsti dalla normativa anteriore alla riforma. Essa invero li avrebbe maturati solo successivamente, al termine dell’anno scolastico 2011-2012 (31 agosto 2012) o comunque entro l’anno di cessazione dal servizio (31 dicembre 2012).

Alla luce di quanto sopra l’appello dell’INPS deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata.

In ordine all’appello incidentale proposto dalla X, con la quale ha chiesto la riforma in parte qua della sentenza con l’accertamento della sussistenza della responsabilità per danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato dalla condotta delle Amministrazioni (INPS e MIUR) si osserva quanto segue.

Quanto alla domanda di risarcimento danni per presunta violazione, da parte delle amministrazioni, delle norme di correttezza e buona fede, osserva il Collegio di dovere confermare la sentenza di prime cure osservando che tale richiesta appare inammissibile per assoluta genericità, e comunque infondata per carenza dei relativi presupposti, “in mancanza non solo di qualsivoglia prova ma anche di generica allegazione del danno asseritamente subito dalla ricorrente”.

Per quanto concerne la domanda di risarcimento dei presunti danni non patrimoniali, a sostegno dei quali la controparte produce certificazione medica, la domanda è inammissibile in quanto del tutto nuova.

Considerato che una simile domanda risarcitoria non è mai stata proposta dalla X in primo grado, la stessa deve essere ritenuta inammissibile perché contraria al divieto dei nova in appello, sancito dall’art. 345, primo comma, c.p.c.

Conclusivamente, l’appello principale proposto dall’INPS deve essere accolto mentre l’appello incidentale proposto da X X deve essere, in parte respinto, in parte dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere per le spese di giudizio, in considerazione del principio di gratuità che assiste il contenzioso pensionistico innanzi questa Corte.

Le spese legali seguono, invece, la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - III Sezione Giurisdizionale Centrale D’Appello definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza eccezione e deduzione respinta:

- ACCOGLIE l’appello principale n. 49657 proposto dall’INPS con conseguente riforma della sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione.

- L’appello incidentale n. 49966 proposto da X X deve essere in parte respinto, in parte dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese di giudizio.

Dispone, a favore di parte appellante, a carico dell’appellato soccombente, la liquidazione di onorari e diritti di difesa nella misura di euro 500,00 in favore del MIUR ed euro 1.000,00 in favore dell’INPS, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria, per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10.11.2017.

IL RELATORE IL PRESIDENTE
F.to Giuseppa Maneggio F.to Fausta Di Grazia


Depositato in Segreteria il giorno 23.04.’18


Il Dirigente
F.to Dott. Salvatore Antonio Sardella
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Re: Misto o Retributivo?

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La CdC Toscana con la sentenza n. 236/2018 pubblicata oggi (03.10.2018) rigetta il ricorso per l'arrotondamento a 18 anni.

il ricorrente era rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Guido Chessa, Eleonora Barbini e Chiara Chessa.

Sicuramente si farà l'appello.
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Re: Misto o Retributivo?

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La CdC Veneto accoglie l'arrotondamento a 18 anni e, pertanto, non si è espressa sull'art. 54

personale della GdiF

1) - alla data del 31.12.1995 aveva 17 anni, 11 mesi e 24 giorni, arrotondati dall’INPS a 18 anni, di anzianità contributiva e, pertanto, egli doveva essere destinatario del sistema retributivo.

2) - Tuttavia, se da un lato l’Inps ha correttamente proceduto all’arrotondamento ad anni 18, dall’altro non ha fatto poi applicazione dell’art. 1, comma 13 della l. n. 335/1995, liquidando la pensione con il sistema retributivo, bensì con quello misto di cui all’art. 1, comma 12 della Legge n. 335/1995.

N.B.: nel contesto Cmq. viene citata per quanto riguarda l'art. 54, la sentenza della CdC d'Appello: - In data 08.11.2018, la sezione prima giurisdizionale d’appello della Corte ha depositato la sentenza n. 422/2018 (allegato 21), ove tutti i principi sopra esposti sono stati condivisi e ribaditi.

P.S.:
- in via principale l'arrotondamento a 18 anni;

- In subordine, nel caso di non accoglimento della domanda principale, l'art. 54.

La CdC precisa altresì:

3) - In conseguenza dell’accoglimento della domanda principale, restano assorbite le domande presentate in subordine dal ricorrente unitamente alle relative eccezioni dell’amministrazione resistente.
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Re: Misto o Retributivo?

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Informo che, la CdC 3^ Sez. d'Appello con sentenza n. 67/2019 ha Accolto l'appello dell'INPS in relazione alla sentenza n. 14/2018 della CdC Veneto relativamente all'arrotondamento ai 18anni.

Inoltre, la stessa CdC d'Appello ha rinviato alla CdC del Veneto per un nuovo esame in merito alla questione dell'omessa valutazione ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva maturata dal ricorrente al 31/12/1995, della c.d. "supervalutazione" di 1/5 di cui all'art. 5 D.Lgs. 165/1997 in relazione al periodo di servizio prestato quale Allievo della Scuola Carabinieri, non esaminata precedentemente.
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Re: Misto o Retributivo?

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paolo65 ha scritto: lun ott 04, 2010 9:38 pm Ao' ma quel rettangolo di carta che viene consegnato,meglio,che si puo' stampare su intranet verso il 20 o 21 del mese e che alla fine riporta la famosa frase netto alla mano,nessuno lo guarda?Eh si perche in uno dei quadratini in alto c'e' una vocina (sistema pensionistico) e nel quadratino c'e' 1 o 2 (o peggio ancora 3) la busta 1 e' il sistema retributivo,la 2 misto,la 3 la prendiamo in saccoccia col contributivo secco.Ed ogni 3 anni a partire dal 2010,tolgono 40 50 euro di pensione dalla busta 2 o peggio la 3...Questo per chi ancora e' indeciso sul da farsi,se aspettare 63 anni con sobrio rinfresco finale offerto dal reparto comando o finire,volendo,un tantinello prima.
P.s. per chi non leggesse certe notizie fastidiose,pare che dopo le probabili elezioni il ministro treconti,se dovesse disgraziatamente vincere,o chi per esso,dovra' fare una manovrina sui 35 40 miliardi.E nel 2012 idem,nel 2013 idem...........
Appena letto questo interessante post ho controllato il mio cedolino e, in alto a destra o altrove nonché traccia di voce e quadratino con numerato
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Re: Misto o Retributivo?

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Ecco la sentenza della CdC d'Appello di cui sopra.
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Re: Misto o Retributivo?

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allego sentenza n. 97/2019 della CdC 3^ Sezione d'Appello con cui la CdC Accoglie l'appello dell'INPS, circa la questione della frazione al mese intero per "arrotondamento" ai 18 anni.

In questa sentenza "UNICA" viene spiegata e affrontata in maniera dettagliata, la questione sull'arrotondamento, quindi, occhio nel fare ricorsi e/o appelli.

In sentenza si legge:

1) - è stata appellata dall'INPS la sentenza n. 14 del 05.04.2017 della CdC Trentino Alto Adige – Sez. Trento

2) - il servizio (inclusi i periodi ricongiunti nel 2014) maturato dal ricorrente, a tale data, è di anni 17, mesi 11 e giorni 28.
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Re: Misto o Retributivo?

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CdC Sez. 1^ d'Appello n. 155/2019 del 15/07/2019 accoglie l'appello proposto dall'INPS per quanto riguarda l'arrotondamento ai 18 anni al 1995.

L'appello dell'INPS è riferito alla sentenza della CdC Abruzzo il cui riccorente era un APS. dei CC., tale P. D S.

La CdC d'Appello scrive:

1) - Nel caso di specie, deve pervenirsi alla conclusione che l’appellato non possedeva alla data del 31 dicembre 1995 (ancorché per pochissimi giorni, vantando a quella data un'anzianità contributiva di anni 17, mesi 11 e giorni 26), i requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità previsti dalla normativa anteriore alla riforma, ossia non aveva "almeno 18 anni di anzianità contributiva’’.
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Re: Misto o Retributivo?

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Fa seguito al mio post del 10 novembre 2017
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La sentenza a cui mi riferisco oggi è la n. 87/2017 della CdC Sardegna con cui il giudice ACCOGLIE la domanda per l'arrotondamento ai 18 anni al 1995 ma, RIGETTA la richiesta dell'art. 54 scrivendo: "Infondato è invece il secondo motivo di gravame, per le ragioni indicate dall’amministrazione nella comparsa di costituzione. Infatti, la norma invocata non trova applicazione nella fattispecie, essendo l’interessato cessato dal servizio con un’anzianità contributiva superiore ai venti anni di servizio".


Ora, con l'Appello proposto dall'INPS alla succitata sentenza, la CdC Sez. 2^ d'Appello ha discusso nell'udienza del 16/10/2018 l'appello e con la sentenza n. 274/2019 pubblicata il 30/07/2019 ( abbondanti 9 mesi dopo l'udienza) è stato ACCOLTO l'appello dell'INPS ma senza pronunciarsi sul diritto o meno all'art. 54.

in allegato la sentenza d'appello.
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Re: Misto o Retributivo?

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inutile affrontare dei costi.

- saggia decisione, quella di rinunciare al ricorso, in considerazione del nuovo orientamento giurisprudenziale maturato nelle more del giudizio.

1) - al 31 dicembre 1995, il ricorrente aveva maturato solo 23 giorni lavorativi del dodicesimo mese necessario a completare i 18 anni previsti dalla legge e non l’intera mensilità.
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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2020 Numero 9 Pubblicazione 27/01/2020

SENT. N. 9/20

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte dei conti
Sezione giurisdizionale
per la regione Piemonte

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Walter BERRUTI ai sensi dell’art. 151 del c.g.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel giudizio iscritto il al n. 21223 del Registro di Segreteria,

sul ricorso
promosso da L. I. P., nato il omissis a omissis e residente in omissis (CF: omissis), rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Boscarol ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Bolzano, Corso Italia n. 30 giusta procura in calce al ricorso.

contro
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., non costituito.

Nessuno comparendo alla pubblica udienza del 21 gennaio 2020.

Ritenuto in
FATTO

Con ricorso depositato in data 14 ottobre 2019, il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alla liquidazione della pensione con il sistema retributivo invece che con il sistema misto, non applicato dall’INPS in quanto, al 31 dicembre 1995, il ricorrente aveva maturato solo 23 giorni lavorativi del dodicesimo mese necessario a completare i 18 anni previsti dalla legge e non l’intera mensilità.

Con atto del 18 dicembre 2019 depositato a mezzo del proprio difensore, provvisto della facoltà di rinunciare agli atti, e sottoscritto personalmente dal ricorrente, questi ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in considerazione del nuovo orientamento giurisprudenziale maturato nelle more del giudizio.

Il ricorso non risulta essere stato notificato all’INPS, che difatti non si è costituito.

Nessuno comparendo alla pubblica udienza del 21 gennaio 2020, la causa è stata definita nella stessa udienza come da dispositivo.

Considerato in
DIRITTO

La rinuncia, a mente dell’art. 110 c.g.c. e dell’art. 306 c.p.c., produce effetti estintivi del giudizio se accettata dalla controparte, laddove costituita ed avente un interesse alla prosecuzione del giudizio.

Nella specie la controparte non è stata evocata in giudizio e nemmeno si è costituita.

Il giudizio può pertanto essere dichiarato estinto sulla base dell’atto di rinuncia in atti.

In mancanza di costituzione della controparte non occorre provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
dichiara l’estinzione del giudizio;

nulla per le spese.

Così deciso in Torino, il 21 gennaio 2020.
Il Giudice
(F.to Dott. Walter Berruti)

Depositata in Segreteria il 27 gennaio 2020

Il Direttore della Segreteria
(F.to Antonio Cinque)
ven
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Re: Misto o Retributivo?

Messaggio da ven »

E' ancora ci sonop C.dei C. Regionali che arrotondano ultima pocchi mesi fa Sardegna...Boooo
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Re: Misto o Retributivo?

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giusto per notizia,
posto questa comunicazione dell'INPS datata 24/02/2017 e diretta al Ministero della Difesa e per conoscenza, al Centro Unico Stipendiale Esercito ed CGA - CNA Chieti -
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