Misto o Retributivo?

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panorama
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Re: Misto o Retributivo?

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La suindicata sentenza però non ha accolto la tesi sulla seguente situazione.

- ) - Ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile, aumentata di 1,80% per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.

Infatti la Corte dei Conti precisa.

- ) - Infondato è invece il secondo motivo di gravame, per le ragioni indicate dall’amministrazione nella comparsa di costituzione. Infatti, la norma invocata non trova applicazione nella fattispecie, essendo l’interessato cessato dal servizio con un’anzianità contributiva superiore ai venti anni di servizio.


ven
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Re: Misto o Retributivo?

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salve per chi interessa e gli mancano pocchi gioni al compimente del 18° anno al 31.12.95 si puo riscattare ai fini pensionistici anche il periodo della scuola allievi, mediamente sono 6 mesi e gioni di corso, viene attribuito all'incirca 1 mese e qualche giono del calcolo di 1/5..
ven
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Re: Misto o Retributivo?

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che voi sapiate chi al 31 .12.95 ha 17 anni 11mesi e 24 giorni gli viene riconosciuto il retributivo o deve perforza fare ricorso alla C:dei Conti??. grazie
antoniope
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Re: Misto o Retributivo?

Messaggio da antoniope »

ven ha scritto:salve per chi interessa e gli mancano pocchi gioni al compimente del 18° anno al 31.12.95 si puo riscattare ai fini pensionistici anche il periodo della scuola allievi, mediamente sono 6 mesi e gioni di corso, viene attribuito all'incirca 1 mese e qualche giono del calcolo di 1/5..
Art. 1847 Codice Ordinamento Militare. Computo del servizio effettivo
1. Il computo del servizio effettivo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dallo stesso.

Art. 1849 Maggiorazioni del servizio effettivo.
2. Per la computabilità degli aumenti dei periodi di servizio si applicano gli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165(*)

(*) art.5 c 6. I periodi preruolo per servizio militare comunque prestato, nonche' quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell'indennita' di fine servizio.

Dove sta scritto che si può riscattare il corso allievi a 1/5?

Tempo fa in CNA ha risposto ad un collega in questo modo:
Domanda: Mi sono arruolato come Carabiniere ausiliario. Posso riscattare ai fini T.F.S. tale periodo?
Risposta: L'intero periodo dei 12 mesi di leva può essere riscattato per intero, se espletato antecedentemente al 31 gennaio 1987, previa domanda e a titolo oneroso. Se svolto successivamente o a cavallo di tale data, non occorre fare alcuna istanza e il periodo viene riconosciuto d'ufficio.

Si può inoltre, riscattare la maggiorazione sul servizio ad 1/5 dal giorno successivo alla nomina di Carabiniere Ausiliario.
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Re: Misto o Retributivo?

Messaggio da antoniope »

ven ha scritto:che voi sapiate chi al 31 .12.95 ha 17 anni 11mesi e 24 giorni gli viene riconosciuto il retributivo o deve perforza fare ricorso alla C:dei Conti??. grazie
Bisogna fare ricorso alla C.d.C.; l'INPS ti dirà che non può essere arrotondato a 18 anni.
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ven
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Re: Misto o Retributivo?

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rispondo a Antoniete per il riscatto di 1/5 del preruolo cioe scuola allievi fatto nel 1982, lo dico perche l'ho fatto io da poco mi sono stati attribuito mesi 1 e 8 giorni dall'inps naturalmente pagando quello che cera da pagare.
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Re: Misto o Retributivo?

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ven ha scritto:rispondo a Antoniete per il riscatto di 1/5 del preruolo cioe scuola allievi fatto nel 1982, lo dico perche l'ho fatto io da poco mi sono stati attribuito mesi 1 e 8 giorni dall'inps naturalmente pagando quello che cera da pagare.
Anche io l'ho fatto, ma vale per il TFS
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Re: Misto o Retributivo?

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scusa antoniope per il nome
ven
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Re: Misto o Retributivo?

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scusa linsistenza ma l'Inps mi ha fatto i conti dei miei contributi e mi sono stati aggiunti anche questo mese e otto giorni, contributi ai fini pensionistici, ai fini della buonauscita l'avevo gia fatta da tempo.
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Re: Misto o Retributivo?

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ven ha scritto:scusa linsistenza ma l'Inps mi ha fatto i conti dei miei contributi e mi sono stati aggiunti anche questo mese e otto giorni, contributi ai fini pensionistici, ai fini della buonauscita l'avevo gia fatta da tempo.
Buon per te. Si è sempre saputo che il corso allievi non producono maggiorazioni di 1/5. Il d.lgs 165/97, all'art.5 c.6 parla chiaro, non menziona che il corso allievi lo si può riscattare a 1/5. Evidentemente l'INPS ha preso un abbaglio (secondo me ancora non sanno bene le normative da applicare al comparto difesa-sicurezza), ti ha riconosciuto anche il riscatto di 1/5 della scuola allievi ai fini pensionistici. Sarà stato un caso?? Come a quel m.llo dell'Umbria che gli hanno riconosciuto il 44% per poi annullare tutto.
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Re: Misto o Retributivo?

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Secondo me l'INPS ha confuso il computo del servizio con le maggiorazioni.
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Re: Misto o Retributivo?

Messaggio da gino59 »

antoniope ha scritto:Secondo me l'INPS ha confuso il computo del servizio con le maggiorazioni.
========================Concordo==================
Si può benissimo immaginare, quanti colleghi passerebbero nel retributivo senza presentare ricorso alla Corte dei Conti con un semplice riscatto.-
panorama
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Re: Misto o Retributivo?

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Anche questo ACCOLTO
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1) - arrotondamento al mese intero: "l’interessato possedeva un’anzianità contributiva di 17 anni, 11 mesi e 23 giorni".

2) - Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, è cessato dal servizio l’1.01.2017.

3) - Nel provvedimento di liquidazione, invece, la pensione è stata calcolata con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per la restante parte.

4) - Al riguardo, l’INPDAP, con circolare n. 14 del 16 marzo 1998 ha chiarito (v. punto 6) che “dal tenore letterale della norma in esame si evince che per "frazioni di anno" debbano intendersi esclusivamente i mesi. Pertanto, per i trattamenti pensionistici [con riguardo, tra gli altri, agli iscritti alla gestione separata per i dipendenti dello Stato] decorrenti dal 2 gennaio 1998, siano essi di vecchiaia, anzianità, o inabilità, si applicano le disposizioni in materia di arrotondamenti così come previsti dall'art. 3 della legge 274/91”.

5) - Ne consegue la fondatezza del gravame e quindi l’accertamento del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo con riferimento all’anzianità contributiva maturata antecedentemente al 1° gennaio 2017.

N.B.: leggete il tutto qui sotto.
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LOMBARDIA SENTENZA 16 31/01/2018
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LOMBARDIA SENTENZA 16 2018 PENSIONI 31/01/2018
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Sent. 16/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
Nella persona del giudice monocratico d.ssa Luisa Motolese

Ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 228801/C del registro di Segreteria, proposto da
R. P., nato a Brescia Omissis e residente a Torbole Casaglia (Bs) in via Pasubio, n.26, rappresentato e difeso dall’avvocato Leopoldo Mazzocchi e con quest’ ultimo elettivamente domiciliato presso lo studio legale Mazzocchi sito in Brescia, via Gramsci, n.30;
RICORRENTE

contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Gestione dipendenti pubblici, sede di Milano, rappresentato e difeso dall’avvocato Giulio Peco;
RESISTENTE

Udita, nella pubblica udienza del 14/12/2017, l’avvocato Aldo Mazzocchi per il ricorrente e l’avvocato Giulio Peco per l’INPS, che hanno confermato le rispettive conclusioni.

FATTO

Il R. P., ex appartenente all’Arma dei Carabinieri in pensione, ha proposto ricorso a questa Sezione contro l’INPS, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto alla liquidazione della pensione con il sistema retributivo fino al 1 gennaio 2017 e non fino al 31 dicembre 1995, come invece ha ritenuto l’amministrazione.

L’INPS si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 4 dicembre 2017 con la quale l’avvocato difensore ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese e competenze di legge.

La causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza, per le motivazioni di seguito esposte in
DIRITTO

Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, è cessato dal servizio l’1.01.2017.

L’INPS, Gestione Dipendenti Pubblici di Milano gli ha conferito la pensione ordinaria diretta, calcolata con il sistema misto.

Il ricorrente lamenta che l’INPS avrebbe errato nel calcolare la pensione per la parte liquidata con il sistema retributivo, in quanto egli sostiene di aver maturato, al 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva di diciotto anni, il che determinerebbe, in suo favore, l’applicazione del disposto di cui all’art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995. Talché il trattamento di quiescenza avrebbe dovuto essere calcolato con il sistema retributivo sino al 1.01.2017 e non sino al 31 dicembre 1995, come fatto dall’amministrazione. L’INPS, nella memoria di costituzione e difensiva ha replicato che l’anzianità contributiva di cui alla citata disposizione dovrebbe essere calcolata senza operare alcun arrotondamento , il che determinerebbe l’infondatezza della pretesa del ricorrente (alla data in questione l’interessato possedeva un’anzianità contributiva di 17 anni, 11 mesi e 23 giorni).

La disposizione invocata dal ricorrente (art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995) stabilisce che “per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo”. Tenuto conto della intervenuta disposizione di cui all’art. 24, comma 2 del d.l. n. 201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. n. 214/2011, ove si considerasse fondata la tesi del ricorrente, ne conseguirebbe che il suo trattamento di quiescenza dovrebbe effettivamente essere calcolato con il sistema retributivo sino al 1 gennaio 2017. Nel provvedimento di liquidazione, invece, la pensione è stata calcolata con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per la restante parte.

A questo riguardo, il ricorrente sostiene, a differenza dell’INPS, che il calcolo dell’anzianità contributiva debba essere effettuato arrotondando l’anzianità maturata. Egli ritiene applicabile in proposito la disposizione di cui all’art. 40, comma 2 del d.P.R. n. 1092 /1973 (che prevedeva l’ arrotondamento ad anno intero della frazione superiore a sei mesi), ma osserva che, anche se si volesse applicare l’art. 59, comma 1 lett. b) della l. n. 449/1997, l’esito sarebbe lo stesso.

Ad avviso della Sezione, va intanto precisato che il possesso del requisito contributivo richiesto dalla citata disposizione della legge n. 335/1995 deve essere verificato alla luce della normativa vigente non alla data ivi indicata del 31 dicembre 1995, bensì nel momento in cui il lavoratore è collocato a riposo, salvo diversa ed espressa previsione di legge, che nel caso di specie non sussiste.

Ciò implica intanto che, nella fattispecie, non possa comunque applicarsi la disposizione di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 1092/1973, in quanto implicitamente abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dall’art. 59, comma 1, lett. b) della l. n. 449/1997, il quale ha previsto che “per la determinazione dell’anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto”.

Proprio a tale ultima disposizione va fatto riferimento per la determinazione dell’anzianità contributiva posseduta dal ricorrente alla data del 31 dicembre 1995, posto che l’esito di tale calcolo è sicuramente rilevante “ai fini […] della misura della prestazione”.

Nel momento di entrata in vigore della norma si è posto un problema interpretativo. L’intento del legislatore è stato chiaramente quello di evitare, come invece avveniva nel regime precedente, arrotondamenti dell’anzianità contributiva basati sulle frazioni di anno.

Tuttavia, la norma non ha disposto alcunché circa le frazioni di mese.

Al riguardo, l’INPDAP, con circolare n. 14 del 16 marzo 1998 ha chiarito (v. punto 6) che “dal tenore letterale della norma in esame si evince che per "frazioni di anno" debbano intendersi esclusivamente i mesi. Pertanto, per i trattamenti pensionistici [con riguardo, tra gli altri, agli iscritti alla gestione separata per i dipendenti dello Stato] decorrenti dal 2 gennaio 1998, siano essi di vecchiaia, anzianità, o inabilità, si applicano le disposizioni in materia di arrotondamenti così come previsti dall'art. 3 della legge 274/91”.

La norma citata, riguardante le pensioni degli iscritti alle (allora esistenti) Casse pensioni degli istituti di previdenza, prevede che “il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore”.

L’orientamento assunto dall’INPDAP appare condivisibile, considerando, per un verso, che il legislatore non ha mai esteso ai dipendenti pubblici il sistema di calcolo dell’anzianità contributiva vigente per i lavoratori del settore privato, in cui il periodo di base a detti fini è costituito dalla settimana coperta da contribuzione obbligatoria, e, per altro verso, che, in difetto di norma direttamente disciplinante la fattispecie, è giustificato il ricorso all’analogia, facendo applicazione di una norma dettata per un regime previdenziale (quello degli iscritti alle ex Casse pensioni) diverso da quello dei dipendenti dello Stato, ma comunque a quest’ultimo più assimilabile rispetto a quello vigente per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria.

( in questi termini v. sentenza n.93/2014 della Sezione Giurisdizionale Sardegna).

In conclusione, la Sezione ritiene che, anche ai fini che interessano l’ arrotondamento dell’anzianità contributiva del ricorrente, alla data del 31 dicembre 1995 debba essere operato in conformità alle indicazioni date con la circolare dell’INPDAP sopra richiamata e, pertanto, tale anzianità debba essere determinata, per arrotondamento , in anni diciotto (considerato, come si è già detto, che il complessivo servizio utile maturato dal ricorrente al 31 dicembre 1995 ammontava ad anni 17, mesi 11 e giorni 23).

Ne consegue la fondatezza del gravame e quindi l’accertamento del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo con riferimento all’anzianità contributiva maturata antecedentemente al 1° gennaio 2017.

Sulle maggiori somme dovute per effetto della presente sentenza spettano al pensionato gli accessori di legge, da calcolare secondo le indicazioni date dalle SSRR di questa Corte con la sentenza n. 10/2002/QM, con la precisazione che la decorrenza degli accessori in questione deve essere fissata alla data del provvedimento impugnato (siccome adottato entro il termine regolamentare fissato per la definizione del procedimento) e, per i ratei successivi, dalla data di ciascuno di essi.

Considerata la peculiarità della questione trattata le spese di giudizio si intendono compensate.

PQM

La Corte dei Conti- Sezione Giurisdizionale Lombardia -

come sopra rappresentata

ACCOGLIE

il ricorso proposto da R. P. e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo con riferimento all’anzianità contributiva maturata antecedentemente al 1° gennaio 2017. Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data del provvedimento impugnato, per i ratei precedenti, e dalla scadenza di ciascun rateo, per quelli successivi, in entrambi i casi sino al pagamento.

Spese compensate
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 14 dicembre 2017.

Il Giudice unico


Depositata in Segreteria il 31.1.2018

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Re: Misto o Retributivo?

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La Corte dei Conti d'Appello scrive in una sentenza:

l’art.59, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n.449 ha previsto (lettera b) che per “la determinazione dell’anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto” dal momento che essa, per espressa voluntas legis, ha effetto “sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 1998” con esclusione, quindi, di quelle maturate in epoca antecedente.
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LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449
Ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"

Art. 59.

Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà
sociale e sanità
Aliquote di rendimento per le pensioni


1. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 1998 a tutti i lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie sostitutive, esclusive ed esonerative, qualora non già previsto, si applica la tabella di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; a decorrere dalla medesima data è abrogato il comma 3 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 503 del 1992. Per gli iscritti alla forma pensionistica di cui al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, continua a trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 181 del 1997. Con effetto dalla medesima data:

a) gli aumenti di periodi di servizio computabili a fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività professionali non possono eccedere complessivamente i cinque anni; gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riconosciuti validi a fini pensionistici e se eccedenti i cinque anni non sono ulteriormente aumentabili;

b) per la determinazione dell'anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto. Sono
fatte salve le domande presentate ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 658. Sono abrogati gli articoli 24, terzo comma, 45 e 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
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Re: Misto o Retributivo?

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Anche questo ricorso Accolto ma, eravamo VICINI, a fare chiarezza circa il valore e computo della Scuola Allievi nel conteggio dei contributi e farla rientrare a tutti gli effetti nel conteggio al 100%, perché è una vera ingiustizia, poiché tutti noi comunque abbiamo percepito la PAGA mensile per tutto il periodo dell'Allievo.
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anzianità contributiva di anni 17, mesi 11 e giorni 16.

1) - Ha lamentato a tal fine il ricorrente che l’INPS, nonostante domanda di riscatto proposta dal P.. in data 31.05.2016, non ha tenuto conto, ai fini del calcolo dell’anzianità contributiva maturata dal ricorrente al 31.12.1995, della cd. “supervalutazione” di 1/5 di cui all’art. 5 D. Lgs. 165/1997 in relazione al periodo di servizio prestato dal P.. dal 17.10.1985 sino al 28.02.1986 quale allievo della Scuola Carabinieri. In proposito, in violazione dell’art. 5, co. 3, D. Lgs. 165/1997 - il quale consente la suddetta supervalutazione “anche per periodi di servizio comunque prestato” - e sconfessando opposta prassi invalsa presso altri Uffici, l’INPS di Verona, con provvedimento consegnato brevi manu al P.. il 19.08.2016, respingeva la suddetta domanda di riscatto ritenendo che il servizio quale allievo presso la Scuola Carabinieri non rientrasse fra quelli passibili di supervalutazione di 1/5 a norma di legge.

2) - Sotto altro profilo, il ricorrente evidenziava come l’applicazione nei propri riguardi del sistema di calcolo misto risulterebbe in ogni caso illegittima a fronte dell’anzianità contributiva maturata dal P.. - anche a prescindere dalla suddetta supervalutazione - alla data del 31.12.1995, e cioè di anni 17, mesi 11 e giorni 16, che andrebbero arrotondati ad anni 18, con conseguente applicazione di per sé del sistema retributivo ai sensi dello stesso art. 1, co. 13, L. 335/1995.

3) - l’INPS ha resistito al ricorso sostenendone l’infondatezza atteso che, da un lato legittimamente sarebbe stata esclusa la supervalutazione di 1/5 per il periodo prestato dal ricorrente presso la Scuola Allievi Carabinieri, non rientrando detto periodo fra quelli idonei all’applicazione di tale supervalutazione; dall’altro nessuna forma di arrotondamento sarebbe prevista dalla legge ai fini dell’individuazione del regime di calcolo del trattamento pensionistico, dovendo a norma dell’art. 1, co. 13, L. 335/1995 farsi esclusivo riferimento all’anzianità effettivamente maturata dall’interessato al 31.12.1995, segnatamente per verificare se essa superi o meno i complessivi 18 anni di contribuzione.

La Corte scrive:

4) - I motivi invocati dal ricorrente a mezzo del proprio atto introduttivo
- (i.e., illegittimo disconoscimento della supervalutazione ex art. 5 D. Lgs. 165/1997 per il periodo prestato alla Scuola Carabinieri; erroneo omesso arrotondamento dell’anzianità contributiva comunque maturata) sono posti come alternativi fra loro ed entrambi volti a fondare la medesima conclusione, e cioè la sussistenza in capo al ricorrente, alla data del 31.12.1995, di un’anzianità contributiva di almeno 18 anni, con conseguente necessaria applicazione a proprio vantaggio del sistema di calcolo retributivo del trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 1, co. 13, L. 335/1995.

5) - Per questo, stante l’identità della conclusione sostenuta e l’assenza di autonome domande in relazione all’una o all’altra deduzione, può accogliersi il ricorso - anche in applicazione del principio della ragione più liquida - sulla base di uno solo dei due (alternativi) motivi prospettati, con assorbimento dell’altro.

6) - In specie, è assorbente a fondare la domanda del ricorrente il secondo motivo prospettato, relativo all’illegittimo omesso arrotondamento dell’anzianità contributiva maturata dal P.. alla data del 31.12.1995.

7) - In conclusione, proprio in forza dell’applicazione dell’art. 3 D. Lgs. 274/1991, deve ritenersi che l’anzianità contributiva di 17 anni, 11 mesi e 16 giorni maturata al 31.12.1995 vada arrotondata - e dunque equivalga - a 18 anni (analogamente al caso deciso da Sez. Giur. Liguria, 118/2016, cit.), rendendo perciò necessaria l’applicazione del sistema di calcolo retributivo del trattamento pensionistico a norma dell’art. 1, co. 13, L. 335/1995, con riferimento all’anzianità contributiva maturata dal P.. sino al 31.12.2011, ai sensi dell’art. 24, co. 2, D.L. 201/2011, come da domanda del ricorrente.

N.B.: Non sappiamo ora se, il collega farà appello solo per il riconoscimento della Scuola Allievi, così come non sappiamo se l'INPS farà Appello e in tal caso, sarebbe giusto che, il collega affronta la discussione sul valore contributivo in qualità di Allievo.
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VENETO SENTENZA 14 07/02/2018
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
VENETO SENTENZA 14 2018 PENSIONI 07/02/2018
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Sentenza n. 14/18


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO
in composizione monocratica nella persona del dott. Alberto Urso, in funzione di Giudice unico delle pensioni
in esito all’udienza pubblica del 25 gennaio 2018

ha pronunciato la presente
SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 30403 del registro di Segreteria promosso da
P.. ALDO NICOLA, nato a San Severo (FG) il OMISSIS, residente in OMISSIS (VR), Via Cesare Battisti n. …, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Conti (p.e.c. avvstefanoconti@ordineavvocativrpec.it) e dall’avv. Andrea Leoni (p.e.c. avvandrealeoni@ordineavvocativrpec.it) entrambi del foro di Verona, e domiciliato presso lo studio degli stessi in Verona, Via del Pontiere n. 23.
RICORRENTE

CONTRO
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande 24 (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Sergio Aprile dell’Avvocatura dell’Istituto (p.e.c. avv.sergio.aprile@postacert.inps.gov.it), con il quale è elettivamente domiciliato presso l’Ufficio Legale INPS di Venezia, Dorsoduro 3500/d
RESISTENTE

avente a oggetto il riconoscimento del diritto al calcolo del trattamento pensionistico secondo il sistema retributivo anziché misto, con conseguente condanna dell’INPS alla corresponsione degli arretrati pensionistici;

LETTO il ricorso introduttivo;
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
UDITE le parti presenti, come da verbale di udienza;

PREMESSO IN FATTO

Con ricorso depositato il 9.06.2017, Aldo Nicola P.. ha impugnato dinanzi a questo giudice il provvedimento n. VR…… emesso dall’INPS di Verona con il quale è stata conferita al ricorrente, a far data dal 4.07.2016, la pensione ordinaria diretta di anzianità calcolata secondo il sistema cd. “misto”.

Ha lamentato a tal fine il ricorrente che l’INPS, nonostante domanda di riscatto proposta dal P.. in data 31.05.2016, non ha tenuto conto, ai fini del calcolo dell’anzianità contributiva maturata dal ricorrente al 31.12.1995, della cd. “supervalutazione” di 1/5 di cui all’art. 5 D. Lgs. 165/1997 in relazione al periodo di servizio prestato dal P.. dal 17.10.1985 sino al 28.02.1986 quale allievo della Scuola Carabinieri. In proposito, in violazione dell’art. 5, co. 3, D. Lgs. 165/1997 - il quale consente la suddetta supervalutazione “anche per periodi di servizio comunque prestato” - e sconfessando opposta prassi invalsa presso altri Uffici, l’INPS di Verona, con provvedimento consegnato brevi manu al P.. il 19.08.2016, respingeva la suddetta domanda di riscatto ritenendo che il servizio quale allievo presso la Scuola Carabinieri non rientrasse fra quelli passibili di supervalutazione di 1/5 a norma di legge.

In ragione di ciò il P.., a seguito di ricorso amministrativo rimasto inevaso, adiva questa Corte dolendosi della circostanza per cui, in conseguenza dell’illegittimo disconoscimento della ridetta supervalutazione, egli si vedeva riconosciuta alla data del 31.12.1995 - rilevante a norma dell’art. 1, c0. 13, L. 335/1995 per la individuazione del sistema di calcolo del trattamento pensionistico - un’anzianità contributiva di anni 17, mesi 11 e giorni 16, con conseguente (indebita) applicazione del sistema pensionistico misto anziché retributivo.

Sotto altro profilo, il ricorrente evidenziava come l’applicazione nei propri riguardi del sistema di calcolo misto risulterebbe in ogni caso illegittima a fronte dell’anzianità contributiva maturata dal P.. - anche a prescindere dalla suddetta supervalutazione - alla data del 31.12.1995, e cioè di anni 17, mesi 11 e giorni 16, che andrebbero arrotondati ad anni 18, con conseguente applicazione di per sé del sistema retributivo ai sensi dello stesso art. 1, co. 13, L. 335/1995.

Anche in relazione a tale secondo profilo il P.. aveva inoltrato all’INPS data 4.04.2017 apposita istanza amministrativa senza ottenere tuttavia alcuna risposta.

Di qui la proposizione del presente ricorso, a mezzo del quale il P.. ha domandato l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

“1) Accertarsi e dichiararsi l’illegittimità del provvedimento dell’INPS, direzione provinciale di Verona, n. VR………. che ha conferito la pensione calcolata con il sistema misto.

2) Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente, per le ragioni di cui al presente ricorso, a percepire il trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema retributivo sino al 31.12.2011 (e non sino al 31.12.1995).

3) Conseguentemente condannarsi la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al ricalcolo del trattamento pensionistico.

4) Unitamente, condannarsi la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la differenza fra quanto effettivamente erogato a titolo di pensione ordinaria e quanto avrebbe dovuto correttamente erogare secondo il metodo retributivo (sino al 31.12.2011), a decorrere dalla data del 04.07.2016 e sino alla sentenza, maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.

5) Con vittoria di spese e di compensi oltre accessori di legge”.

Con memoria depositata il 19.10.2017 l’INPS ha resistito al ricorso sostenendone l’infondatezza atteso che, da un lato legittimamente sarebbe stata esclusa la supervalutazione di 1/5 per il periodo prestato dal ricorrente presso la Scuola Allievi Carabinieri, non rientrando detto periodo fra quelli idonei all’applicazione di tale supervalutazione; dall’altro nessuna forma di arrotondamento sarebbe prevista dalla legge ai fini dell’individuazione del regime di calcolo del trattamento pensionistico, dovendo a norma dell’art. 1, co. 13, L. 335/1995 farsi esclusivo riferimento all’anzianità effettivamente maturata dall’interessato al 31.12.1995, segnatamente per verificare se essa superi o meno i complessivi 18 anni di contribuzione.

Concludendo in conformità, l’Istituto ha chiesto:

“rigettare la domanda del ricorrente, in quanto infondata”.

All’odierna udienza le parti hanno discusso e concluso come da verbale, riportandosi alle proprie rispettive domande, eccezioni e difese.

Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione.

CONSIDERATO

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto nei termini e per le ragioni che seguono.

1. I motivi invocati dal ricorrente a mezzo del proprio atto introduttivo (i.e., illegittimo disconoscimento della supervalutazione ex art. 5 D. Lgs. 165/1997 per il periodo prestato alla Scuola Carabinieri; erroneo omesso arrotondamento dell’anzianità contributiva comunque maturata) sono posti come alternativi fra loro ed entrambi volti a fondare la medesima conclusione, e cioè la sussistenza in capo al ricorrente, alla data del 31.12.1995, di un’anzianità contributiva di almeno 18 anni, con conseguente necessaria applicazione a proprio vantaggio del sistema di calcolo retributivo del trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 1, co. 13, L. 335/1995.

Per questo, stante l’identità della conclusione sostenuta e l’assenza di autonome domande in relazione all’una o all’altra deduzione, può accogliersi il ricorso - anche in applicazione del principio della ragione più liquida - sulla base di uno solo dei due (alternativi) motivi prospettati, con assorbimento dell’altro.

2. In specie, è assorbente a fondare la domanda del ricorrente il secondo motivo prospettato, relativo all’illegittimo omesso arrotondamento dell’anzianità contributiva maturata dal P.. alla data del 31.12.1995.

A tale riguardo, è pacifico come il ricorrente avesse maturato a quella data un’anzianità di anni 17, mesi 11 e giorni 16; e la giurisprudenza di questa Corte, chiamata a pronunciarsi su fattispecie analoghe, ha già avuto modo di chiarire - anche di recente - come sia possibile in tali casi fare applicazione dell’art. 3 D. Lgs. 274/1991, che fissa il principio per cui “il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore” (Corte conti, Sez. Giur. Sardegna, 20.06.2017, n. 87; 22.05.2014, n. 43; Sez. Giur. Trentino Alto Adige-Trento, 5.04.2017, n. 14; Sez. Giur. Liguria, 19.12.2016, n. 118).

Entro tale contesto, la medesima giurisprudenza, con argomenti del tutto condivisibili, ha richiamato l’art. 59, comma 1, lett. b), L. 449/1997 - secondo il quale, a far data dal 1° gennaio 1998, “per la determinazione dell’anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto” - ponendo in risalto che al riguardo l’INPDAP, “con circolare n. 14 del 16 marzo 1998 ha chiarito (v. punto 6) che ‘ dal tenore letterale della norma in esame si evince che per «frazioni di anno» debbano intendersi esclusivamente i mesi.

Pertanto, per i trattamenti pensionistici [con riguardo, tra gli altri, agli iscritti alla gestione separata per i dipendenti dello Stato] decorrenti dal 2 gennaio 1998, siano essi di vecchiaia, anzianità, o inabilità, si applicano le disposizioni in materia di arrotondamenti così come previsti dall’art. 3 della legge 274/91’” (Corte conti, Sez. Giur. Sardegna, 87/2017, cit.).

In tale prospettiva, la giurisprudenza menzionata ha concluso rilevando che “l’orientamento assunto dall’INPDAP appare condivisibile, considerando, per un verso, che il legislatore non ha mai esteso ai dipendenti pubblici il sistema di calcolo dell’anzianità contributiva vigente per i lavoratori del settore privato, in cui il periodo di base a detti fini è costituito dalla settimana coperta da contribuzione obbligatoria, e, per altro verso, che, in difetto di norma direttamente disciplinante la fattispecie, è giustificato il ricorso all’analogia, facendo applicazione di una norma dettata per un regime previdenziale (quello degli iscritti alle ex Casse pensioni) diverso da quello dei dipendenti dello Stato, ma comunque a quest’ultimo più assimilabile rispetto a quello vigente per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria” (Corte conti, Sez. Giur. Sardegna, 87/2017, cit.; in senso analogo, Sez. Giur. Sardegna, 93/2014, cit.; Sez. Giur. Liguria, 118/2016, cit.; cfr. in proposito anche Sez. Giur. Abruzzo, 20.05.2014, n. 46).

In conclusione, proprio in forza dell’applicazione dell’art. 3 D. Lgs. 274/1991, deve ritenersi che l’anzianità contributiva di 17 anni, 11 mesi e 16 giorni maturata al 31.12.1995 vada arrotondata - e dunque equivalga - a 18 anni (analogamente al caso deciso da Sez. Giur. Liguria, 118/2016, cit.), rendendo perciò necessaria l’applicazione del sistema di calcolo retributivo del trattamento pensionistico a norma dell’art. 1, co. 13, L. 335/1995, con riferimento all’anzianità contributiva maturata dal P.. sino al 31.12.2011, ai sensi dell’art. 24, co. 2, D.L. 201/2011, come da domanda del ricorrente.

3. Consegue all’accoglimento della domanda volta alla riliquidazione della pensione a beneficio del ricorrente la condanna dell’INPS al pagamento degli arretrati pensionistici, consistenti in specie nella differenza fra i ratei dovuti in forza del calcolo secondo il sistema retributivo e le somme effettivamente corrisposte al P...

Su detti arretrati, in quanto componenti del trattamento pensionistico spettante al P.. ad oggi indebitamente omesso, sono dovute le maggiorazioni di cui all’art. 167, co. 3, c.g.c., e già all’429, co. 3, c.p.c., come richiamato dall’art. 5, co. 2, L. 205/2000, secondo l’insegnamento di SS.RR., n. 10/2002/QM, precisato da SS.RR., n. 6/2008/QM.

In particolare, è dovuto al ricorrente il maggior importo fra interessi e rivalutazione, calcolato tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell’indice di cui all’art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c. rilevati anno per anno, da applicare agli importi spettanti, a far data dalla scadenza di ciascun rateo pregresso - momento coincidente con la maturazione del diritto pensionistico sacrificato - sino all’effettivo soddisfo.

4. Infine, quanto alla regolazione delle spese di causa, non è luogo a provvedere in ordine alle spese di giustizia, stante la sostanziale gratuità del giudizio pensionistico (Corte conti, Sezione I App., 1.03.2013, n. 165; 6.03.2013, n. 187).

Le spese di lite seguono invece la soccombenza a norma dell’art. 31 c.g.c. e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto, in composizione monocratica quale Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, ogni diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:

- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione con il sistema di calcolo retributivo con riferimento all’anzianità contributiva maturata sino al 31.12.2011;

- condanna l’INPS alla corresponsione al ricorrente della differenza dovuta su ciascun rateo pensionistico pregresso in forza della suddetta riliquidazione, con le maggiorazioni determinate nel maggior importo fra interessi e rivalutazione, calcolato tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell’indice di cui all’art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c. rilevati anno per anno, da applicare agli importi spettanti, a far data dalla scadenza di ciascun rateo sino all’effettivo soddisfo;

- condanna l’INPS al pagamento delle spese legali, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;

- nulla per le spese di giustizia.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 30 giorni dalla data dell’udienza.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni ai sensi dell’art. 168 c.g.c.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio seguita all’udienza pubblica del 25.01.2018.
Il Giudice
F.to dott. Alberto Urso


Depositata in Segreteria il 07/02/2018


Il Funzionario Preposto
F.to Nadia Tonolo
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