Misto o Retributivo?

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slvrt2000
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Misto o Retributivo?

Messaggio da slvrt2000 »

Scusatemi se abuso della vostra pazienza... ma io che mi sono arruolato nel 79 in che sistema sono? ...Grazie


Corry3

Re: Misto o Retributivo?

Messaggio da Corry3 »

slvrt2000 ha scritto:Scusatemi se abuso della vostra pazienza... ma io che mi sono arruolato nel 79 in che sistema sono? ...Grazie
Sistema retributivo.
slvrt2000
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Re: Misto o Retributivo?

Messaggio da slvrt2000 »

...ma come si conteggia se appartieni al misto o al retributivo?
Roberto Mandarino
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Re: Misto o Retributivo?

Messaggio da Roberto Mandarino »

Per avere diritto al sistema retributivo bisogna aver maturato 18 anni di contributi (servizio effettivo più rivalutazione virtuale, quest'ultima non si applica sul periodo della scuola allievi) entro il 31.12.1995. Chi non vi rientra avrà il sistema misto e chi si è arruolato a decorrere dal 1.1.1996 avrà il sistema contributivo.
Quindi rientri tranquillamente nel sistema retributivo.
Ciao Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
slvrt2000
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Re: Misto o Retributivo?

Messaggio da slvrt2000 »

:D ...grazie Roby ...ciaooo, come va?
Roberto Mandarino
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Re: Misto o Retributivo?

Messaggio da Roberto Mandarino »

Bene grazie. :wink:
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
paolo65

Re: Misto o Retributivo?

Messaggio da paolo65 »

Ao' ma quel rettangolo di carta che viene consegnato,meglio,che si puo' stampare su intranet verso il 20 o 21 del mese e che alla fine riporta la famosa frase netto alla mano,nessuno lo guarda?Eh si perche in uno dei quadratini in alto c'e' una vocina (sistema pensionistico) e nel quadratino c'e' 1 o 2 (o peggio ancora 3) la busta 1 e' il sistema retributivo,la 2 misto,la 3 la prendiamo in saccoccia col contributivo secco.Ed ogni 3 anni a partire dal 2010,tolgono 40 50 euro di pensione dalla busta 2 o peggio la 3...Questo per chi ancora e' indeciso sul da farsi,se aspettare 63 anni con sobrio rinfresco finale offerto dal reparto comando o finire,volendo,un tantinello prima.
P.s. per chi non leggesse certe notizie fastidiose,pare che dopo le probabili elezioni il ministro treconti,se dovesse disgraziatamente vincere,o chi per esso,dovra' fare una manovrina sui 35 40 miliardi.E nel 2012 idem,nel 2013 idem...........
panorama
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Re: Misto o Retributivo?

Messaggio da panorama »

1) - appuntato dei carabinieri, cessato dal servizio il 23 settembre 2005 per effetto del suo collocamento in congedo assoluto.

2) - rappresentava che il computo secondo il sistema « misto », che aveva valorizzato un servizio anteriore al 31 dicembre 1995 pari ad anni 17 mesi 7 e giorni 6, non fosse corretto in quanto il predetto servizio “ante 1995” doveva essere arrotondato a 18 anni, con il conseguente calcolo dell’intera pensione con il metodo retributivo.

3) - Richiamava, a sostegno delle proprie tesi, l’art. 40, comma 2, del DPR n. 1092/1973 che prevede la computabilità, ai fini pensionistici, come anno intero dei periodi superiori ai sei mesi.

4) - Il thema decidendum riguarda il corretto computo dei servizi ai fini dell’applicabilità del metodo “misto” o di quello retributivo per il calcolo della pensione.

Ricorso Perso.
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SICILIA SENTENZA 881 28/11/2016
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA SENTENZA 881 2016 RESPONSABILITA 28/11/2016



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Unico delle Pensioni
dr.ssa Giuseppa CERNIGLIARO

ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N° 881/2016

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. 62100 del registro di segreteria, depositato in data 6.11.2014, proposto da B.C. nato a OMISSIS, elettivamente domiciliato a Palermo, via Cordova n. 76, presso la segreteria della sezione giurisdizionale della Corte dei conti e rappresentato e difeso dall’Avv. Rosanna Gullia del Foro di Patti, in forza di mandato riportato a margine del ricorso

contro
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri – in persona del legale rappresentante p.t.

Ministero della difesa

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 24 novembre 2016 il difensore del ricorrente ed il rappresentante del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, come da verbale di udienza.

Ritenuto in
F A T T O

Parte ricorrente, già appuntato dei carabinieri, cessato dal servizio il 23 settembre 2005 per effetto del suo collocamento in congedo assoluto, lamentava che nel decreto di pensione n. 129 del 22.2 – 21.5.2008 il calcolo dell’assegno spettantegli fosse errato. Egli infatti rappresentava che il computo secondo il sistema « misto », che aveva valorizzato un servizio anteriore al 31 dicembre 1995 pari ad anni 17 mesi 7 e giorni 6, non fosse corretto in quanto il predetto servizio “ante 1995” doveva essere arrotondato a 18 anni, con il conseguente calcolo dell’intera pensione con il metodo retributivo.

Richiamava, a sostegno delle proprie tesi, l’art. 40, comma 2, del DPR n. 1092/1973 che prevede la computabilità, ai fini pensionistici, come anno intero dei periodi superiori ai sei mesi.

Chiedeva, quindi, la rideterminazione della propria pensione secondo il metodo retributivo con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme arretrate conseguenti al ricalcolo oltre accessori di legge e spese del giudizio.

Il Comando generale dell’Arma dei carabinieri si è costituito con memoria depositata il 5.1.2015 chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato. Assumeva, infatti, l’amministrazione resistente che fosse ostativa alle pretese del ricorrente la disposizione dell’art. 59 della legge n. 449/1997 che aveva eliminato la possibilità di operare arrotondamenti con effetto dal primo gennaio 1998.

Con memoria di replica depositata il 14.11.2016, il ricorrente insisteva sull’inapplicabilità, al caso di specie, della norma richiamata dal Comando dei carabinieri e chiedeva l’accoglimento del ricorso.

Considerato in
D I R I T T O

Il thema decidendum riguarda il corretto computo dei servizi ai fini dell’applicabilità del metodo “misto” o di quello retributivo per il calcolo della pensione.

La disposizione dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995 (recante la “riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”) testualmente prevede che: “Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo ”.

Tale criterio di calcolo è appunto il sistema “misto”, applicabile ai lavoratori che prima del 31.12.1995 non abbiano maturato un’anzianità contributiva di diciotto anni. In presenza, invece, di diciotto anni di anzianità, la pensione è liquidata interamente secondo il previgente sistema retributivo (art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995).

Nel caso di specie, l’anzianità “ante 1995” maturata dal ricorrente è pari ad anni 17, mesi 7 e giorni 6 e in tale misura è stata computata dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri nel decreto pensionistico in questa sede avversato.

Il ricorrente invoca, quindi, l’applicabilità dell’art. 40 del DPR n. 1092/1973, onde procedere all’arrotondamento dei servizi anteriori al 31.12.1995 in complessivi diciotto anni e potere così beneficiare del più favorevole calcolo dell’intera pensione con il metodo retributivo.

La richiamata disposizione, così prevede: “1. Per gli effetti previsti dal presente testo unico, la somma dei servizi e periodi computabili in quiescenza, considerati senza tener conto degli aumenti di cui al precedente capo III, costituisce il servizio effettivo; con l'aggiunta di tali aumenti, costituisce il servizio utile.

2. Se nel totale del servizio effettivo risulta una frazione d'anno, la frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura”.

Tale norma consente quindi di arrotondare i servizi computabili per la pensione nella loro somma finale, cioè arrotondando il totale dei servizi e dei periodi riscattati, computati o ricongiunti. Qualora detto totale presentasse una frazione superiore a sei mesi, essa verrà arrotondata ad un anno.

La norma in commento non consente affatto quanto sostenuto da parte ricorrente, vale a dire l’arrotondamento dei servizi solo parzialmente considerati, come avviene nel calcolo richiesto dal comma 12 dell’art. 1 della legge n. 335/1995, che assume come spartiacque temporale la data del 31 dicembre 1995.

Peraltro, la disposizione considerata è espressamente destinata al calcolo complessivo dei servizi computabili nel trattamento di quiescenza (come chiaramente emerge dal dettato testuale) e non è possibile estenderne l’applicazione ad una diversa fattispecie, costituita dalla determinazione dell’anzianità contributiva “ante 1995”, utile ai diversi fini del calcolo della pensione con il sistema retributivo o misto.

Analoghe considerazioni valgono per l’art. 59 della legge n. 449/1997.

Per le superiori considerazioni, il ricorso si appalesa infondato e va, pertanto, respinto.

Resta assorbita ogni altra questione.

La novità della controversia giustifica l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - in composizione monocratica del Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Palermo, in data 24 novembre 2016.
Il Giudice
F.to d.ssa Giuseppa Cernigliaro

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.
Palermo, 24 novembre 2016


Pubblicata il 28 novembre 2016


IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
F.to Piera Maria Tiziana Ficalora
panorama
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Re: Misto o Retributivo?

Messaggio da panorama »

Anche la Corte dei Conti per la Liguaria ha accolto il ricorso di questa collega della PolStato.
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1) - La ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato fino al 30 aprile 2016, è stata collocata in quiescenza con diritto a percepire il trattamento pensionistico calcolato con il c.d. “sistema misto”.

2) - Secondo quanto comunicato dall’INPS, ciò deriva dal fatto che, alla data del 31 dicembre 1995, l’interessata aveva maturato (comprese le maggiorazioni di legge) una anzianità di anni 17, mesi 11 e giorni 16 di servizio.

3) - Con ricorso pervenuto il 9 giugno 2016, l’interessata contesta la determinazione della propria anzianità di servizio con arrotondamento per difetto, anziché con arrotondamento ad un mese intero della frazione di 16 giorni, che è superiore alla metà del mese solare (16 su 30).

4) - Si cita in tal senso pronuncia della Sezione Sardegna di questa Corte (n. 93 del 22 maggio 2014).

5) - In materia, si rinvengono soltanto due precedenti nella giurisprudenza della Corte dei Conti:
- ) - una pronuncia favorevole alla tesi attorea (Sezione Sardegna, n. 93 del 22 maggio 2014), citata dalla difesa di parte attrice,
- ) - ed una in senso contrario (Sezione Sicilia, n. 881 del 28 novembre 2016).

6) - Dal confronto fra le due sentenze emergono elementi che questo Giudice ritiene utili ai fini della decisione, in relazione al disposto dell’art. 59, lettera b), della legge n. 449/1997 (“per la determinazione dell’anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto”).

LA CORTE DEI CONTI conclude:

7) - P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe, e per l’effetto, riconosce il diritto dell’interessata alla riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo, con riferimento all’anzianità di servizio di 18 anni alla data del 31 dicembre 1995.

Sulle somme che verranno corrisposte in esecuzione della presente sentenza dovrà essere riconosciuto, ai sensi dell’art. 429 comma terzo del c.p.c., richiamato dall’art. 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205, il maggiore importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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LIGURIA SENTENZA 118 19/12/2016
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LIGURIA SENTENZA 118 2016 PENSIONI 19/12/2016



Sent. 118/2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA
nella persona del
Giudice unico
dr. Paolo COMINELLI

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 19812 del registro di Segreteria, proposto da M. Rosella Giovanna, nata OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avv. Mauro Cerulli, contro l’INPS;

Uditi, nella pubblica udienza del 15 dicembre 2016, l’avv. Mauro Cerulli per la ricorrente, e l’avv. Lilia Bonicioli per l’INPS;

Visti gli atti di causa;

Ritenuto in

FATTO

La ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato fino al 30 aprile 2016, è stata collocata in quiescenza con diritto a percepire il trattamento pensionistico calcolato con il c.d. “sistema misto”.

Secondo quanto comunicato dall’INPS, ciò deriva dal fatto che, alla data del 31 dicembre 1995, l’interessata aveva maturato (comprese le maggiorazioni di legge) una anzianità di anni 17, mesi 11 e giorni 16 di servizio.

A norma dell’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995, va dunque adottato il sistema misto, anziché quello retributivo, che spetta soltanto a coloro che, alla citata data del 31 dicembre 1995, avevano maturato una anzianità contributiva di almeno 18 anni.

Con ricorso pervenuto il 9 giugno 2016, l’interessata contesta la determinazione della propria anzianità di servizio con arrotondamento per difetto, anziché con arrotondamento ad un mese intero della frazione di 16 giorni, che è superiore alla metà del mese solare (16 su 30).

Si osserva nel gravame che l’art. 59, lettera b), della legge n. 449/1997 recita “per la determinazione dell'anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto”, ma nulla viene disposto per quanto attiene alle frazioni di mese.

La circolare INPDAP (cui è succeduto l’INPS) n. 14 del 16 marzo 1998 chiarisce che, dal tenore letterale della norma, “per frazioni di anno debbano intendersi esclusivamente i mesi” e che pertanto “per i trattamenti pensionistici decorrenti dal 2 gennaio 1998, si applicano le disposizioni in materia di arrotondamenti così come previsti dall’art. 3 della legge n. 274/1991”.

A sua volta il citato art. 3 recita: “Per le cessazioni dal servizio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione della quota del trattamento di quiescenza di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965, il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore”. Si cita in tal senso pronuncia della Sezione Sardegna di questa Corte (n. 93 del 22 maggio 2014).

Sulla base di tali argomentazioni, la difesa di parte attrice chiede il riconoscimento di una anzianità contributiva, alla data del 31 dicembre 1995, di 18 anni, e del conseguente diritto, in capo all’interessata, al trattamento pensionistico calcolato con il sistema retributivo, ed alla riliquidazione del trattamento stesso.

L’Amministrazione ha trasmesso memoria, nella quale si cita pronuncia del Consiglio di Stato (Sezione VI, n. 2317 del 17 aprile 2009) secondo la quale l’ arrotondamento a mese della frazione superiore a 15 giorni non costituisce un principio generale dell’ordinamento; si tratta invece di “disposizione derogatoria rispecchiante l’esigenza di garantire un più favorevole trattamento al prestatore di lavoro, ed applicabile unicamente laddove espressamente prevista da singole disposizioni di legge ovvero da contratti collettivi”. Si chiede pertanto il rigetto del ricorso, osservando che comunque l’ arrotondamento , nella citata circolare INPDAP, è previsto per la quantificazione della misura del trattamento e non anche per la maturazione del diritto.

All’odierna udienza l’avv. Mauro Cerulli, per la ricorrente, e l’avv. Lilia Bonicioli, per l’INPS, hanno concluso come in atti.

Considerato in

DIRITTO

La materia che costituisce il thema decidendum dell’odierno giudizio è l’individuazione delle corrette modalità di calcolo dell’anzianità contributiva, con riferimento al disposto dell’art. 1, commi 12 e 13, della legge n. 335/1995.

Tale disciplina prevede che la determinazione del trattamento pensionistico sia effettuata con l’adozione del c.d. sistema misto, per coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, avevano maturato una anzianità contributiva inferiore a 18 anni, e con l’adozione invece del sistema retributivo per coloro che avevano maturato un’anzianità di almeno 18 anni alla stessa data.

Nel caso di specie, come illustrato in narrativa, la ricorrente al 31 dicembre 1995 vantava una anzianità di servizio pari ad anni 17, mesi 11 e giorni 16, e la medesima chiede l’ arrotondamento al mese intero della frazione di 16 giorni, superiore alla metà del mese solare (16 su 30).

In materia, si rinvengono soltanto due precedenti nella giurisprudenza della Corte dei Conti: una pronuncia favorevole alla tesi attorea (Sezione Sardegna, n. 93 del 22 maggio 2014), citata dalla difesa di parte attrice, ed una in senso contrario (Sezione Sicilia, n. 881 del 28 novembre 2016).

Nel secondo caso, tuttavia, emerge che il ricorrente aveva una anzianità al 31 dicembre 1995 di anni 17, mesi 7 e giorni 6; pertanto, sarebbe stato necessario, per riconoscergli il beneficio richiesto, ricorrere ad un arrotondamento all’anno della frazione di mesi 7 e giorni 6, ciò che non è consentito, in seguito all’abrogazione dell’art. 40 del D.P.R. n. 1092/1973 (il quale disponeva che “se nel totale del servizio effettivo risulta una frazione d’anno, la frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura”).

Nel caso della prima pronuncia, favorevole, si tratta invece di un arrotondamento al mese (l’anzianità posseduta ammontava a 17 anni, 11 mesi e 19 giorni), caso dunque del tutto analogo a quello in esame.

Dal confronto fra le due sentenze emergono elementi che questo Giudice ritiene utili ai fini della decisione, in relazione al disposto dell’art. 59, lettera b), della legge n. 449/1997 (“per la determinazione dell’anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto”).

Come (correttamente) affermava la circolare INPDAP n. 14 del 16 marzo 1998, dal tenore letterale della norma, “per frazioni di anno debbano intendersi esclusivamente i mesi”; e si riteneva applicabile (in via analogica) l’art. 3 della legge 274/91, riguardante le pensioni degli iscritti alle (allora esistenti) Casse pensioni degli istituti di previdenza, secondo la quale “il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore”.

Nella citata sentenza della Sezione Sardegna, n. 93 del 22 maggio 2014, si afferma che tale interpretazione (peraltro seguita sempre nella prassi dell’Istituto) appare condivisibile, “considerando, per un verso, che il legislatore non ha mai esteso ai dipendenti pubblici il sistema di calcolo dell’anzianità contributiva vigente per i lavoratori del settore privato, in cui il periodo di base a detti fini è costituito dalla settimana coperta da contribuzione obbligatoria, e, per altro verso, che, in difetto di norma direttamente disciplinante la fattispecie, è giustificato il ricorso all’analogia, facendo applicazione di una norma dettata per un regime previdenziale (quello degli iscritti alle ex Casse pensioni) diverso da quello dei dipendenti dello Stato, ma comunque a quest’ultimo più assimilabile rispetto a quello vigente per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria”.

Va ancora considerato che la norma di cui all’art. 3 della legge 274/91, applicata in via analogica, si riferiva alla determinazione del trattamento di quiescenza, e non alla maturazione del diritto a pensione.

L’Amministrazione ha citato pronuncia del Consiglio di Stato (Sezione VI, n. 2317 del 17 aprile 2009) secondo la quale l’ arrotondamento a mese della frazione superiore a 15 giorni non costituisce un principio generale dell’ordinamento; si tratta invece di “disposizione derogatoria rispecchiante l’esigenza di garantire un più favorevole trattamento al prestatore di lavoro, ed applicabile unicamente laddove espressamente prevista da singole disposizioni di legge ovvero da contratti collettivi”.

Senonchè, tale sentenza afferisce a materia diversa da quella in discussione nel presente giudizio, poiché riguarda sì l’ arrotondamento dell’anzianità di servizio, ma da valutarsi non ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, ma della promozione ad una qualifica superiore, procedimento che risponde a criteri ovviamente differenti.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, questo Giudice ritiene giuridicamente fondato il gravame, che deve trovare accoglimento, riconoscendosi alla ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo, con la conseguente corresponsione degli arretrati.

Sulle somme spettanti va riconosciuto, ai sensi dell’art. 429 comma terzo del c.p.c., richiamato dall’art. 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205, il maggiore importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

Sussistono adeguati motivi per disporre la compensazione delle spese, in considerazione della novità della tematica trattata.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe, e per l’effetto, riconosce il diritto dell’interessata alla riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo, con riferimento all’anzianità di servizio di 18 anni alla data del 31 dicembre 1995.

Sulle somme che verranno corrisposte in esecuzione della presente sentenza dovrà essere riconosciuto, ai sensi dell’art. 429 comma terzo del c.p.c., richiamato dall’art. 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205, il maggiore importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

Spese compensate.

Ai sensi dell’art 429 c.p.c. (come modificato dall’art. 53, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), si fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Così deciso in Genova, il 15 dicembre 2016.


IL GIUDICE
(Cominelli)


Deposito in segreteria 19/12/2016


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Re: Misto o Retributivo?

Messaggio da kaino65 »

io che sono andato in pensione il 20.11.2016, alla data del 31.12.1995 sono 17 anni 11 mesi e 9 giorni.....
potrei anche io fare ricorso????
e come fare???
antoniope
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Re: Misto o Retributivo?

Messaggio da antoniope »

kaino65 ha scritto:io che sono andato in pensione il 20.11.2016, alla data del 31.12.1995 sono 17 anni 11 mesi e 9 giorni.....
potrei anche io fare ricorso????
e come fare???
Lo perderesti. Leggi la sentenza che ha postato panorama, facile da capire.
16 giorni si arrotonda a mese intero, meno di 15, non si arrotonda al mese intero (è il tuo caso)
Sopporta con coraggio i momenti negativi perché non saranno eterni (anonimo)
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Re: Misto o Retributivo?

Messaggio da panorama »

Accolto

anni 17, mesi 4.

ricongiunzione di periodi di contribuzione assicurativa pari ad anni 0, mesi 8 e gg. 2.

complessivi anni 17, mesi 11 e giorni 28.
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1) - ex appartenente all’ Arma dei Carabinieri e titolare, dal 22/10/2010, di pensione diretta di inabilità liquidata con determina dell’I.N.P.D.A.P. del 12/1/2011, nonché riliquidata dall’I.N.P.S. con determina del 14/11/2014, ha gravato tale ultimo provvedimento dell’Ente previdenziale.

2) - In particolare, il ricorrente ha chiesto che per effetto della ricongiunzione, ex art. 2 della legge n. 29/79, e del conseguimento di un’anzianità contributiva di 18 anni al 31 dicembre 1995 gli venga riliquidato il trattamento pensionistico con il sistema di calcolo retributivo, previsto dall’art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995,

3) - Il sig. C. ha esposto di essere cessato dal servizio in data 12/10/2010, per inabilità assoluta e permanente all’attività lavorativa, e che l’I.N.P.D.A.P., ......, gli liquidava la pensione (per un importo lordo annuo di euro 22.089,01) con il sistema di calcolo misto, in base ad un’anzianità di servizio, al 31/12/1995, di anni 17, mesi 4.

4) - Ha soggiunto che in seguito al decreto n. 11/2014 del Comando Generale dell’ Arma dei Carabinieri , di ricongiunzione di periodi di contribuzione assicurativa pari ad anni 0, mesi 8 e gg. 2, l’I.N.P.S., successore ex lege dell’I.N.P.D.A.P., gli ha riliquidato il trattamento di quiescenza, con determina del 14/11/2014, (per un importo lordo annuo di euro 22.943,75), computando il trattamento con il sistema di calcolo misto, nonostante la raggiunta anzianità di servizio, al 31/12/1995, di 18 anni.

5) - L’I.N.P.S. ..... Ha affermato la correttezza della riliquidazione del trattamento pensionistico, di cui alla determina del 14/11/2014, in quanto il pensionato non ha maturato il requisito dei 18 anni, al 31/12/1995 ed ha richiamato la disciplina di cui all’art. 7 comma 1 del D.lvo n. 503/1992, che opera un discrimine in base al conseguimento, o meno, dell’anzianità di quindici anni al 31/12/1992, per il calcolo della retribuzione pensionabile. ........ L’Ente previdenziale ....... ha richiamato la circolare I.N.P.D.A.P. n. 21/1996, evidenziando che l’anzianità contributiva prevista dall’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995 è da ritenersi maturata solo all’effettivo raggiungimento del diciottesimo anno, senza la possibilità di operare arrotondamenti.

6) - La difesa della convenuta Amministrazione, nelle note conclusive depositate in data 22/2/2017, ha ribadito le argomentazioni contenute nella memoria di costituzione in giudizio ed ha soggiunto che l’art. 59, comma 1, lettera b) della legge n. 447/1997 esclude l’arrotondamento per il computo dell’anzianità contributiva, sia ai fini del conseguimento del diritto che per la misura della pensione.

7) - Parte attrice ha contestato l’operato dell’Ente previdenziale, asserendo la violazione dell’art. 59, comma 1, lettera b) della legge n. 449/1997. Ha rilevato che la cennata disciplina è, pacificamente, interpretata nel senso dell’arrotondamento, per difetto o per eccesso, della frazione di un mese, con la conseguenza che un’anzianità contributiva di almeno 16 giorni deve essere considerata pari ad un mese. A tal riguardo, ha richiamato il contenuto della circolare applicativa dell’I.N.P.D.A.P. n. 14/1998, che ha allegato alla memoria.

LA CORTE DEI CONTI precisa:

8) - Il thema decidendum del giudizio – .....- attiene al diritto affermato dal sig. C.G. di vedersi riliquidare il trattamento pensionistico diretto di inabilità con il sistema di calcolo retributivo, in virtù dell’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995, in ragione del possesso di un’anzianità contributiva di 18 anni alla data del 31/12/1995, così calcolata in base all’arrotondamento (a mese) previsto dall’art. 59, comma 1, lettera b) della legge n. 449/1997, che deve operare l’Ente previdenziale.

9) - L’I.N.P.S. ritiene, invece, inapplicabile la disciplina di cui all’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995, alla pensione del ricorrente, per l’impossibilità di operare l’arrotondamento a 18 anni dell’anzianità contributiva raggiunta dal sig. C., al 31/12/1995, di anni 17, mesi 11 e giorni 28, in seguito al provvedimento di ricongiunzione dei periodi di contribuzione assicurativa pari ad anni 0, mesi 8 e gg. 2.

10) - la questione oggetto del presente giudizio concerne l’applicazione dell’art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995 sul presupposto (affermato dal ricorrente e negato dall’I.N.P.S.)

11) - A tale proposito, giova rilevare che la legge n. 335/1995, nel definire nuovi criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione delle pensioni alla contribuzione, ha mantenuto fermo il sistema retributivo (secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 13 della legge n. 335/1995) per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni.

12) - Ai fini del computo della predetta anzianità devono essere presi in esame tutti i periodi e servizi comunque utili a pensione, entro il 31/12/1995, ivi compresi quelli riscattabili o ricongiungibili. Quanto al calcolo dell’anzianità contributiva si rileva, poi, che l’art. 40, comma 2, del D.P.R. n. 1092/1973 prevedeva l’arrotondamento ad anno intero della frazione superiore a sei mesi. Tale norma veniva implicitamente abrogata, a decorrere dal 1/1/1998, dall’art. 59 comma 1, lett. b) della legge n. 449/1997.

13) - Nella circolare n. 14 del 16 marzo 1998 (successiva a quelle prodotte in causa dall’I.N.P.S.), l’I.N.P.D.P., con riferimento all’art. 59 comma 1, lett. b) della legge n. 449/1997, ha chiarito (cfr. punto 6) che “dal tenore letterale della norma in esame si evince che per frazioni di anno debbano intendersi esclusivamente i mesi. Pertanto, per i trattamenti pensionistici [con riguardo, tra gli altri, agli iscritti alla gestione separata per i dipendenti dello Stato] decorrenti dal 2 gennaio 1998, siano essi di vecchiaia, anzianità, o inabilità, si applicano le disposizioni in materia di arrotondamenti così come previsti dall'art. 3 della legge 274/91”.

14) - La giurisprudenza contabile (Corte conti, Sezione Giurisdizionale Abruzzo, n. 46/2014; Sezione Giurisdizionale Sardegna, n. 93/2014) ha ritenuto corretta l’interpretazione della norma di cui all’art. 59 comma 1, lett. b) della legge n. 449/1997 che mutua il principio dell’arrotondamento a mese intero, previsto dall’art. 3 della legge 274/91, contenuta nella richiamata circolare dell’I.N.P.D.A.P. n. 14/1998.

15) - Giova rilevare come il corretto principio dell’arrotondamento sia stato confermato anche nei recenti messaggi I.N.P.S., n. 2974 del 30/4/2015 e n. 3305 del 14/5/2015, nella parte in cui ne è stata esclusa l’applicabilità dopo l’entrata in vigore dell’art. 24 del D.L. n. 201/2011, facendo salvo il precedente criterio per le prestazioni pensionistiche antecedenti al 30/4/2015 e per le pensioni di inabilità.

16) - Alla luce delle sopra esposte considerazioni, ed in applicazione dell’art. 59, comma 1, lett. b) della legge n. 449/1997, appare evidente che l’anzianità contributiva del sig. C.G. alla data del 31 dicembre 1995 risulta essere di complessivi 18 anni – come, peraltro, indicato nello stesso prospetto di liquidazione della pensione del 14/11/2014 dell’I.N.P.S. – in virtù dell’arrotondamento, a mese intero della frazione superiore a quindici giorni, pacificamente applicabile dall’Ente previdenziale.

17) - Infatti, come si è già detto, il servizio (inclusi i periodi ricongiunti) maturato dal ricorrente, a tale data, è di anni 17, mesi 11 e giorni 28.

N.B.: leggete il tutto qui sotto.
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TRENTINO ALTO ADIGE - TN SENTENZA 14 05/04/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TRENTINO ALTO ADIGE - TN SENTENZA 14 2017 PENSIONI 05/04/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TRENTINO
ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO

Nella persona del Consigliere dott.ssa Stefania Fusaro, in funzione di giudice monocratico in materia di ricorsi pensionistici.

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi, all’udienza del 14 marzo 2017, con l’assistenza del Segretario dott. Bruno Mazzon, l’avv. Nicola Antonelli, in sostituzione dell’avv. Francesco Romano, per il ricorrente C.G. e l’avv. Carlo Costantino De Pompeis per l’I.N.P.S., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio in materia pensionistica, sul ricorso iscritto al n. 4111 del Registro di Segreteria, proposto da C.G. (C.F. OMISSIS), nato il OMISSIS a OMISSIS, residente a OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Romano del Foro di Trento, giusta procura a margine del ricorso, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Trento, via Galilei n. 27;

contro

- l’I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti atto notaio Paolo Castellini, Tivoli, del 21/7/2015 rep. n. 80974, dagli avvocati Carlo Costantino De Pompeis e Marta Odorizzi, con domicilio eletto presso la sede legale dell’I.N.P.S. di Trento, via delle Orfane n. 8;

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato, il sig. C.G. ex appartenente all’ Arma dei Carabinieri e titolare, dal 22/10/2010, di pensione diretta di inabilità (n. OMISSIS) liquidata con determina dell’I.N.P.D.A.P. prot. n. TN-omissis del 12/1/2011, nonché riliquidata dall’I.N.P.S. con determina prot. n. TN-omissis del 14/11/2014, ha gravato tale ultimo provvedimento dell’Ente previdenziale. In particolare, il ricorrente ha chiesto che per effetto della ricongiunzione, ex art. 2 della legge n. 29/79, e del conseguimento di un’anzianità contributiva di 18 anni al 31 dicembre 1995 gli venga riliquidato il trattamento pensionistico con il sistema di calcolo retributivo, previsto dall’art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995, con conseguente condanna dell’I.N.P.S. al pagamento dei ratei arretrati spettanti, maggiorati di accessori di legge, e con la rifusione delle spese di lite. Il sig. C. ha esposto di essere cessato dal servizio in data 12/10/2010, per inabilità assoluta e permanente all’attività lavorativa, e che l’I.N.P.D.A.P., con determina prot. n. TN-omissis del 12/1/2011, gli liquidava la pensione (per un importo lordo annuo di euro 22.089,01) con il sistema di calcolo misto, in base ad un’anzianità di servizio, al 31/12/1995, di anni 17, mesi 4. Ha soggiunto che in seguito al decreto n. 11/2014 del Comando Generale dell’ Arma dei Carabinieri , di ricongiunzione di periodi di contribuzione assicurativa pari ad anni 0, mesi 8 e gg. 2, l’I.N.P.S., successore ex lege dell’I.N.P.D.A.P., gli ha riliquidato il trattamento di quiescenza, con determina prot. n. TN.omissis del 14/11/2014, (per un importo lordo annuo di euro 22.943,75), computando il trattamento con il sistema di calcolo misto, nonostante la raggiunta anzianità di servizio, al 31/12/1995, di 18 anni. Ha, quindi, precisato di aver presentato istanza per la riliquidazione del trattamento pensionistico con il sistema di calcolo retributivo ma che l’I.N.P.S., con nota prot. n. del 23/11/2015, ha respinto la richiesta, asserendo la correttezza del proprio operato alla stregua dell’art. 7, comma 1, D.lvo n. 503/1992. Parte ricorrente ha osservato che la disciplina di cui all’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995 prevede, espressamente, che la pensione dei lavoratori che alla data del 31/12/1995 possano far valere un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni deve essere liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo. Nell’evidenziare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della citata norma alla liquidazione della pensione, essendo in possesso di un’anzianità contributiva di 18 anni alla data del 31/12/1995, ha sottolineato che la disposizione di cui all’art. 7 comma 1 del D.lvo n. 503/1992, citata dall’Amministrazione previdenziale si limita a prevedere una distinzione tra soggetti con anzianità contributiva inferiore o superiore a 15 anni, alla data del 31/12/1992, all’esclusivo fine della determinazione della retribuzione pensionabile senza impingere sul principio, attinente al calcolo retributivo, successivamente introdotto dall’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995.

1.2 L’I.N.P.S. si è costituito in giudizio, con memoria depositata in data 22/12/2016, rilevando che il sig. C. non ha avversato il decreto n. 11/2014 del Comando Generale dell’ Arma dei Carabinieri , di ricongiunzione dei periodi di contribuzione assicurativa di anni 0, mesi 8 e gg. 2. Ha affermato la correttezza della riliquidazione del trattamento pensionistico, di cui alla determina prot. n. TN-omissis del 14/11/2014, in quanto il pensionato non ha maturato il requisito dei 18 anni, al 31/12/1995 ed ha richiamato la disciplina di cui all’art. 7 comma 1 del D.lvo n. 503/1992, che opera un discrimine in base al conseguimento, o meno, dell’anzianità di quindici anni al 31/12/1992, per il calcolo della retribuzione pensionabile. La difesa dell’Ente previdenziale ha concluso chiedendo la reiezione della domanda attorea.

1.3 Con provvedimento istruttorio, assunto all’udienza del 17 gennaio 2017, è stato ordinato agli uffici dell’I.N.P.S. di trasmettere una dettagliata relazione corredata da eventuali circolari, autorizzando le parti a depositare, all’esito dell’incombente, memorie difensive integrative. L’Ufficio Gestione Dipendenti Pubblici di Trento ha ottemperato all’ordinanza dimettendo in data 14/2/2017 la richiesta relazione con alcuni allegati (circolari dell’I.N.P.D.A.P. n. 16/1993, n. 1/1994 e n. 21/1996). L’Ente previdenziale ha precisato che nella liquidazione della pensione del ricorrente sono stati considerati ai sensi dell’art. 7 del Decreto legislativo n. 503/1992, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, i periodi contributivi compresi tra la data di cessazione dal servizio (19/10/2010) ed il 1 gennaio 1993; ha richiamato la circolare I.N.P.D.A.P. n. 21/1996, evidenziando che l’anzianità contributiva prevista dall’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995 è da ritenersi maturata solo all’effettivo raggiungimento del diciottesimo anno, senza la possibilità di operare arrotondamenti.

1.4. La difesa della convenuta Amministrazione, nelle note conclusive depositate in data 22/2/2017, ha ribadito le argomentazioni contenute nella memoria di costituzione in giudizio ed ha soggiunto che l’art. 59, comma 1, lettera b) della legge n. 447/1997 esclude l’arrotondamento per il computo dell’anzianità contributiva, sia ai fini del conseguimento del diritto che per la misura della pensione. Inoltre, ha rilevato che ai sensi dell’art. 7 del Decreto legislativo n. 503/92 il requisito dei 15 anni di contribuzione utile, al 31/12/1992, è determinante per il sistema di calcolo delle relative quote, come evidenziato nelle circolari I.N.P.D.A.P. n. 16/1993 (punti 2-3) e n. 1/1994 (punto 3, terzo capoverso). La resistente Amministrazione previdenziale ha, pertanto, chiesto il rigetto del ricorso evidenziando come, a seguito della ricongiunzione, l’anzianità del sig. C., alla data del 31/12/1995, sia di complessivi anni 17, mesi 11 e giorni 28, cosicché “il requisito per l’applicazione del sistema retributivo puro, salvaguardato dalla legge n. 335/1995 solo a favore di coloro che a fine 1995 avessero accreditati contributi utili per almeno 18 anni, non è stato raggiunto anche se, purtroppo, per solo alcuni giorni e senza sia contemplata alcuna possibilità di arrotondamento”.

1.5 Il patrocinio difensivo del ricorrente, nella memoria integrativa depositata in data 3/3/2017, ha obiettato che la norma di cui all’art. 7, comma 1, del D.lgs n. 503/1992 attiene alle modalità di determinazione della retribuzione pensionabile mentre il sistema di calcolo retributivo della pensione, in luogo di quello misto, dipende dal possesso di un’anzianità contributiva di 18 anni, al 31 dicembre 1995, come espressamente statuito dall’art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995. Parte attrice ha contestato l’operato dell’Ente previdenziale, asserendo la violazione dell’art. 59, comma 1, lettera b) della legge n. 449/1997. Ha rilevato che la cennata disciplina è, pacificamente, interpretata nel senso dell’arrotondamento, per difetto o per eccesso, della frazione di un mese, con la conseguenza che un’anzianità contributiva di almeno 16 giorni deve essere considerata pari ad un mese. A tal riguardo, ha richiamato il contenuto della circolare applicativa dell’I.N.P.D.A.P. n. 14/1998, che ha allegato alla memoria. Ulteriormente, ha sottolineato che per i trattamenti pensionistici maturati successivamente all’entrata in vigore dell’art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, i messaggi I.N.P.S. n. 2974 del 30/4/2015 e n. 3305 del 14/5/2015, hanno confermato la regola dell’arrotondamento (al mese) per le prestazioni pensionistiche liquidate prima del 30/4/2015 e con riguardo alle pensioni di inabilità. In ragione di tali considerazioni il nominato patrocinio ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

1.6 All’odierna udienza, i difensori delle parti hanno ribadito le deduzioni difensive in atti. All’esito della discussione, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo in pubblica udienza, per le ragioni di seguito illustrate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il thema decidendum del giudizio – come delineatosi all’esito delle precisazioni contenute nelle memorie integrative, autorizzate, depositate dalle parti - attiene al diritto affermato dal sig. C.G. di vedersi riliquidare il trattamento pensionistico diretto di inabilità con il sistema di calcolo retributivo, in virtù dell’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995, in ragione del possesso di un’anzianità contributiva di 18 anni alla data del 31/12/1995, così calcolata in base all’arrotondamento (a mese) previsto dall’art. 59, comma 1, lettera b) della legge n. 449/1997, che deve operare l’Ente previdenziale. L’I.N.P.S. ritiene, invece, inapplicabile la disciplina di cui all’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995, alla pensione del ricorrente, per l’impossibilità di operare l’arrotondamento a 18 anni dell’anzianità contributiva raggiunta dal sig. C., al 31/12/1995, di anni 17, mesi 11 e giorni 28, in seguito al provvedimento di ricongiunzione dei periodi di contribuzione assicurativa pari ad anni 0, mesi 8 e gg. 2 (decreto n. 11/2014 del Comando Generale dell’ Arma dei Carabinieri ).

Quanto alla disciplina di cui all’art. 7 del D.lgs n. 503/1992, parte ricorrente ne eccepisce l’inconferenza, rispetto alla questione dedotta in causa, riferendosi la norma alle modalità di computo della retribuzione pensionabile.

Ciò premesso, la questione oggetto del presente giudizio concerne l’applicazione dell’art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995 sul presupposto (affermato dal ricorrente e negato dall’I.N.P.S.) del raggiungimento di 18 anni di anzianità contributiva, da parte del sig. C., alla data del 31/12/1995. A tale proposito, giova rilevare che la legge n. 335/1995, nel definire nuovi criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione delle pensioni alla contribuzione, ha mantenuto fermo il sistema retributivo (secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 13 della legge n. 335/1995) per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni. Ai fini del computo della predetta anzianità devono essere presi in esame tutti i periodi e servizi comunque utili a pensione, entro il 31/12/1995, ivi compresi quelli riscattabili o ricongiungibili. Quanto al calcolo dell’anzianità contributiva si rileva, poi, che l’art. 40, comma 2, del D.P.R. n. 1092/1973 prevedeva l’arrotondamento ad anno intero della frazione superiore a sei mesi. Tale norma veniva implicitamente abrogata, a decorrere dal 1/1/1998, dall’art. 59 comma 1, lett. b) della legge n. 449/1997. Disposizione, quest’ultima, secondo la quale per la determinazione dell’anzianità contributiva, ai fini sia del diritto che della misura della pensione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto. Nella circolare n. 14 del 16 marzo 1998 (successiva a quelle prodotte in causa dall’I.N.P.S.), l’I.N.P.D.P., con riferimento all’art. 59 comma 1, lett. b) della legge n. 449/1997, ha chiarito (cfr. punto 6) che “dal tenore letterale della norma in esame si evince che per frazioni di anno debbano intendersi esclusivamente i mesi. Pertanto, per i trattamenti pensionistici [con riguardo, tra gli altri, agli iscritti alla gestione separata per i dipendenti dello Stato] decorrenti dal 2 gennaio 1998, siano essi di vecchiaia, anzianità, o inabilità, si applicano le disposizioni in materia di arrotondamenti così come previsti dall'art. 3 della legge 274/91”. Va precisato che il cennato art. 3 della legge 274/91 ha disposto che “il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore”.

La giurisprudenza contabile (Corte conti, Sezione Giurisdizionale Abruzzo, n. 46/2014; Sezione Giurisdizionale Sardegna, n. 93/2014) ha ritenuto corretta l’interpretazione della norma di cui all’art. 59 comma 1, lett. b) della legge n. 449/1997 che mutua il principio dell’arrotondamento a mese intero, previsto dall’art. 3 della legge 274/91, contenuta nella richiamata circolare dell’I.N.P.D.A.P. n. 14/1998. A tale riguardo, è stato osservato che “per un verso, il Legislatore non ha mai esteso ai dipendenti pubblici il sistema di calcolo dell’anzianità contributiva vigente per i lavoratori del settore privato, in cui il periodo di base a detti fini è costituito dalla settimana coperta da contribuzione obbligatoria, e, per altro verso, in difetto di norma direttamente disciplinante la fattispecie, è giustificato il ricorso all’analogia, facendo applicazione di una norma dettata per un regime previdenziale (quello degli iscritti alle ex Casse pensioni) diverso da quello dei dipendenti dello Stato, ma comunque a quest’ultimo più assimilabile rispetto a quello vigente per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria” (Corte conti, Sezione Giurisdizionale Sardegna, n. 93/2014 cit.). Giova rilevare come il corretto principio dell’arrotondamento sia stato confermato anche nei recenti messaggi I.N.P.S., n. 2974 del 30/4/2015 e n. 3305 del 14/5/2015, nella parte in cui ne è stata esclusa l’applicabilità dopo l’entrata in vigore dell’art. 24 del D.L. n. 201/2011, facendo salvo il precedente criterio per le prestazioni pensionistiche antecedenti al 30/4/2015 e per le pensioni di inabilità. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, ed in applicazione dell’art. 59, comma 1, lett. b) della legge n. 449/1997, appare evidente che l’anzianità contributiva del sig. C.G. alla data del 31 dicembre 1995 risulta essere di complessivi 18 anni – come, peraltro, indicato nello stesso prospetto di liquidazione della pensione del 14/11/2014 dell’I.N.P.S. – in virtù dell’arrotondamento, a mese intero della frazione superiore a quindici giorni, pacificamente applicabile dall’Ente previdenziale. Infatti, come si è già detto, il servizio (inclusi i periodi ricongiunti) maturato dal ricorrente, a tale data, è di anni 17, mesi 11 e giorni 28. Ne consegue la fondatezza del gravame, in quanto il ricorrente ha soddisfatto il requisito contributivo dei 18 anni al 31/12/1995, con conseguente diritto dello stesso alla riliquidazione della pensione n. OMISSIS nel senso richiesto, in applicazione dell’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995. Sui conseguenti arretrati, derivanti dalla spettante riliquidazione della pensione fin dalla sua originaria decorrenza - e, quindi, a far data dal 20/10/2010 - spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., da calcolarsi dalla scadenza dei singoli ratei al soddisfo, secondo i criteri di cumulo parziale indicati nelle decisioni n. 10/Q.M./2002 e n. 6/Q.M./2008 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti (cfr., ex multis, Corte conti, Prima Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello, n. 63/2017). In applicazione del principio della soccombenza, va disposta la condanna dell’I.N.P.S. alla rifusione, in favore della parte ricorrente, dei compensi di lite, che si liquidano nell’importo di euro 1.200,00 oltre spese forfettarie (15%), C.A.P e I.V.A.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Trentino Alto Adige – con sede in Trento, in composizione monocratica con funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando:

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie il ricorso del sig. C.G. e, per l’effetto, dichiara, come specificato in motivazione, il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione con il sistema di calcolo retributivo. Condanna l’I.N.P.S. alla corresponsione degli arretrati di pensione, spettanti al ricorrente, unitamente alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, da liquidarsi dalla scadenza dei singoli ratei al soddisfo, in applicazione del cumulo parziale, quale possibile integrazione degli interessi legali, ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi. Condanna l’I.N.P.S. alla rifusione dei compensi di lite, in favore di parte ricorrente, che liquida nell’importo di euro 1.200,00 (euro milleduecento/00), oltre spese forfettarie (15%), C.P.A. ed I.V.A.

Fissa il deposito della sentenza nel termine di sessanta giorni. Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Trento, nella pubblica udienza del 14 marzo 2017.


Il Giudice Unico
dott.ssa Stefania Fusaro


Ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 05 aprile 2017

Per il Direttore della Segreteria
Il Funzionario f.f.
Dott. Adriano Rosa
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Re: Misto o Retributivo?

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N.B.: - Ai fini del computo della predetta anzianità devono essere presi in esame tutti i periodi e servizi comunque utili a pensione, entro il 31/12/1995, ivi compresi quelli riscattabili o ricongiungibili.
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Re: Misto o Retributivo?

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Domanda:

Come si computa il servizio utile ai fini T.F.S. e pensione?
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Il servizio utile ai fini T.F.S. è arrotondato all’anno successivo qualora il periodo superi i 6 mesi. Per esempio: 39 anni, 6 mesi e un giorno = 40 utili ai fini T.F.S.; 39 anni 6 mesi e zero giorni = 39 anni utili ai fini T.F.S.

Il servizio utile ai fini pensionistici è arrotondato all’anno successivo qualora il periodo superi gli 11 mesi e 15 giorni. Per esempio: 39 anni, 11 mesi e 15 giorni = 39 anni utili ai fini pensionistici. 39 anni, 11 mesi e 16 giorni= 40 anni utili ai fini pensionistici.
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Re: Misto o Retributivo?

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Altra sentenza favorevole al personale.
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1) - ex militare dell’Esercito Italiano in pensione dal 29 luglio 2016

2) - alla data del 31 dicembre 1995, aveva maturato un’anzianità contributiva di 17 anni, 11 mesi e 23 giorni, che avrebbe dovuto essere arrotondata ad anni 18, con conseguente applicazione dell’art. 1, comma 13 della l. n. 335/1995

La Corte dei Conti precisa:

3) - Va soggiunto che sia l’INPDAP che poi l’INPS hanno costantemente seguito l’indicazione data con la citata circolare del 1998, tant’è che anche nel provvedimento impugnato il servizio considerato per il calcolo della pensione al 31 dicembre 1995 è stato arrotondato a 18 anni.

4) - In conclusione, la Sezione ritiene che, anche ai fini che interessano, il calcolo dell’anzianità contributiva del ricorrente alla data del 31 dicembre 1995 debba essere operato in conformità alle indicazioni date con la circolare dell’INPDAP sopra richiamata e, pertanto, tale anzianità debba essere determinata, per arrotondamento , in anni diciotto …”.

N.B.: rileggi il punto n. 4 in riferimento al n. 3.
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SARDEGNA SENTENZA 87 20/06/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SARDEGNA SENTENZA 87 2017 PENSIONI 20/06/2017
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Sent. n. 87/2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

pronuncia la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23933 del registro di Segreteria, proposto da
A. U. G., nato a Omissis il Omissis, rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro CELLA, presso lo studio del quale in Cagliari, via E. Pessina, 10 è elettivamente domiciliato

RICORRENTE

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Gestione Dipendenti Pubblici, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina OLLA, Alessandro DOA e Mariantonietta PIRAS, elettivamente domiciliato presso l’ufficio legale dell’Ente in Cagliari, via P. Delitala 2

RESISTENTE

Uditi, nella pubblica udienza del 23/05/2017, gli avvocati Pietro CELLA per il ricorrente e Mariantonietta PIRAS per l’INPS, che hanno confermato integralmente le rispettive conclusioni di parte.

MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO

Il sig. A. U. G., ex militare dell’Esercito Italiano in pensione dal 29 luglio 2016, ha proposto ricorso a questa Sezione contro l’INPS, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto alla liquidazione della pensione con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011.

A questo riguardo, ha rilevato che, alla data del 31 dicembre 1995, aveva maturato un’anzianità contributiva di 17 anni, 11 mesi e 23 giorni, che avrebbe dovuto essere arrotondata ad anni 18, con conseguente applicazione dell’art. 1, comma 13 della l. n. 335/1995 (in senso conforme, è stata richiamata la sentenza di questa Sezione n. 93/2014).

In secondo luogo, ha osservato che la pensione liquidata dall’INPS sarebbe affetta anche da altro errore, relativo all’aliquota della pensione. Ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile, aumentata di 1,80% per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.

Ha quindi concluso per l’accertamento e la dichiarazione del proprio diritto alla riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo con riferimento all’anzianità contributiva maturata antecedentemente al gennaio 2012 e ciò sulla scorta dell’aliquota di pensione nella misura prevista dall’art. 54 del T.U. n. 1092/1973. Con conseguente condanna dell’INPS alla corresponsione delle somme arretrate, oltre agli accessori di legge.

L’INPS si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 06/05/2014, con la quale gli avvocati difensori Alessandro DOA e Mariantonietta PIRAS hanno chiesto l’integrale rigetto del ricorso in quanto infondato, col favore delle competenze professionali come per legge.

La causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza, per le motivazioni di seguito esposte in

DIRITTO

La prima ragione di censura del provvedimento di liquidazione della pensione del ricorrente è da giudicare fondata, per le ragioni esposte nella sentenza di questa Sezione richiamata nel ricorso, di cui si riportano, di seguito, stralci della motivazione.

“La disposizione invocata dal ricorrente (art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995) stabilisce che “per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo ”. Tenuto conto della intervenuta disposizione di cui all’art. 24, comma 2 del d.l. n. 201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. n. 214/2011, ove si considerasse fondata la tesi del ricorrente, ne conseguirebbe che il suo trattamento di quiescenza dovrebbe effettivamente essere calcolato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011.

Nel provvedimento impugnato, invece, la pensione è stata calcolata con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per la restante parte.

A questo riguardo, il ricorrente sostiene, a differenza dell’INPS, che il calcolo dell’anzianità contributiva debba essere effettuato arrotondando l’anzianità maturata. […]

Ad avviso della Sezione, va intanto precisato che il possesso del requisito contributivo richiesto dalla citata disposizione della legge n. 335/1995 deve essere verificato alla luce della normativa vigente non alla data ivi indicata del 31 dicembre 1995, bensì nel momento in cui il lavoratore è collocato a riposo, salvo diversa ed espressa previsione di legge, che nel caso di specie non sussiste.

Ciò implica intanto che, nella fattispecie, non possa comunque applicarsi la disposizione di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 1092/1973, in quanto implicitamente abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dall’art. 59, comma 1, lett. b) della l. n. 449/1997, il quale ha previsto che “per la determinazione dell’anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto”.

Proprio a tale ultima disposizione va fatto riferimento per la determinazione dell’anzianità contributiva posseduta dal ricorrente alla data del 31 dicembre 1995, posto che l’esito di tale calcolo è sicuramente rilevante “ai fini […] della misura della prestazione”.

Nel momento di entrata in vigore della norma si è posto un problema interpretativo. L’intento del legislatore è stato chiaramente quello di evitare, come invece avveniva nel regime precedente, alcun arrotondamento dell’anzianità contributiva basato sulle frazioni di anno.

Tuttavia, la norma non ha disposto alcunché circa le frazioni di mese.

Al riguardo, l’INPDAP, con circolare n. 14 del 16 marzo 1998 ha chiarito (v. punto 6) che “dal tenore letterale della norma in esame si evince che per "frazioni di anno" debbano intendersi esclusivamente i mesi. Pertanto, per i trattamenti pensionistici [con riguardo, tra gli altri, agli iscritti alla gestione separata per i dipendenti dello Stato] decorrenti dal 2 gennaio 1998, siano essi di vecchiaia, anzianità, o inabilità, si applicano le disposizioni in materia di arrotondamenti così come previsti dall'art. 3 della legge 274/91”.

La norma citata, riguardante le pensioni degli iscritti alle (allora esistenti) Casse pensioni degli istituti di previdenza, prevede che “il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore”.

L’orientamento assunto dall’INPDAP appare condivisibile, considerando, per un verso, che il legislatore non ha mai esteso ai dipendenti pubblici il sistema di calcolo dell’anzianità contributiva vigente per i lavoratori del settore privato, in cui il periodo di base a detti fini è costituito dalla settimana coperta da contribuzione obbligatoria, e, per altro verso, che, in difetto di norma direttamente disciplinante la fattispecie, è giustificato il ricorso all’analogia, facendo applicazione di una norma dettata per un regime previdenziale (quello degli iscritti alle ex Casse pensioni) diverso da quello dei dipendenti dello Stato, ma comunque a quest’ultimo più assimilabile rispetto a quello vigente per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria.

Va soggiunto che sia l’INPDAP che poi l’INPS hanno costantemente seguito l’indicazione data con la citata circolare del 1998, tant’è che anche nel provvedimento impugnato il servizio considerato per il calcolo della pensione al 31 dicembre 1995 è stato arrotondato a 18 anni.

In conclusione, la Sezione ritiene che, anche ai fini che interessano, il calcolo dell’anzianità contributiva del ricorrente alla data del 31 dicembre 1995 debba essere operato in conformità alle indicazioni date con la circolare dell’INPDAP sopra richiamata e, pertanto, tale anzianità debba essere determinata, per arrotondamento , in anni diciotto …”.

Infondato è invece il secondo motivo di gravame, per le ragioni indicate dall’amministrazione nella comparsa di costituzione. Infatti, la norma invocata non trova applicazione nella fattispecie, essendo l’interessato cessato dal servizio con un’anzianità contributiva superiore ai venti anni di servizio.

Sulle maggiori somme dovute per effetto della presente sentenza spettano al pensionato gli accessori di legge, da calcolare con decorrenza dalla data di ciascuno dei ratei di pensione.

In relazione all’accoglimento parziale del ricorso, le spese vanno parzialmente compensate e liquidate a carico dell’INPS nella misura indicata in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso di A. U. G. e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo con riferimento all’anzianità contributiva maturata antecedentemente al 1° gennaio 2012.

Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

Compensa parzialmente le spese e pertanto, condanna l’INPS al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di assistenza legale che si liquidano in euro milleduecento, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15%.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di trenta giorni dalla data dell’udienza.
Così deciso in Cagliari, nell’udienza del 23 maggio 2017.
Il Giudice unico
f.to Antonio Marco CANU


Depositata in Segreteria il 20/06/2017


Il Dirigente
f.to Giuseppe Mullano
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