Missione internazionale (EULEX )

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panorama
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Missione internazionale (EULEX )

Messaggio da panorama »

per notizia ai miei colleghi CC., i ricorsi di cui al post sono stati tutti accolti.


francotemplare

Re: Missione internazionale (EULEX )

Messaggio da francotemplare »

panorama ha scritto:per notizia ai miei colleghi CC., i ricorsi di cui al post sono stati tutti accolti.
Ciao "panorama", sempre attento e veloce a tenerci informati, come di tuo solito, complimenti.
Bene, aspettiamo, e secondo il mio punto di vista, sembra troppo semplice ricevere il resto dei "soldi" che ci competono. Comunque, come già ribadito è stata una bellissima esperienza e tutta diversa da Kfor.
Per la vittoria, ringraziamo l'avvocato Giorgio Carta.
Ciao e se puoi continua nella tua delicata missione, nei tuoi (per il sito) aggiornamenti.
panorama
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Re: Missione internazionale (EULEX )

Messaggio da panorama »

io ieri le ho scaricate tutte e 7 ed ad un m.llo che conosco dai nominativi letti l'ho già mandata ieri pomeriggio.
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Avv. Giorgio Carta
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Re: Missione internazionale (EULEX )

Messaggio da Avv. Giorgio Carta »

Trovate ogni aggiornamento sul ricorso Eulex al seguente link:

http://forum.grnet.it/carabinieri-f43/r ... 16252.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Per favore, fatelo sapere ai colleghi che hanno partecipato al ricorso, perchè siete così tanti da rendere difficili le comunicazioni interne.
Saluti,
Avv. Giorgio Carta
panorama
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Re: Missione internazionale (EULEX )

Messaggio da panorama »

I colleghi che si riconoscono partecipanti a questa missione e indicati nelle sentenze che seguiranno, sono pregati di informare anche gli altri ricorrenti, poiché alcuni potrebbero essere già andati in pensione o essere stati riformati in questo frattempo. Quindi se avete i loro recapiti rendete edotti anche costoro.
Come sempre, saluto tutti.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201502308 - Public 2015-02-09 -

N. 02308/2015 REG.PROV.COLL.
N. 10759/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10759 del 2010, proposto da:

Massimiliano Adducci, Franco Amadio, Giuseppe Andriulo, Francesco Antelmi, Marco Aprile, Michele Apollo, Francesco Bertoni, Gabriele Bisazza, Ciro Blasi, Giuseppe Cadoni, Alessio Calabrese, Emanuele Calligaro, Massimo Capotondi, Alfredo Capozzi, Roberto Carboni, Maurizio Carriere, Vincenzo Carriero, Davide Caruso, Luca Casini, Alessandro Ciaberna, Paolo Ciarla, Claudio Cioffi, Giusto Cirrincione, Filippo Columbro, Flavio Corona, Fabio Corradini, Giuseppe Cutillo, Francesco D'Ambrosio, Francesco D'Aniello, Andrea Dantoni, Paolo De Angelis, Emanuele De Benedetto, Massimiliano De Francesco, Marco De Nardis, Andrea Denza, Nazzareno D'Errico, Antonino Di Bella, Alessio Di Cic Co, Gianluca Di Florio, Vincenzo Di Virgilio, Giuseppe Fava, Biagio Femminella, Nicola Ferri, Giovanni Fontana, Rocco Francioso, Luciano Friolo, Marcello Fusaro, Stefano Gabrielli, Pasquale Gennaro, Andrea Giacomelli, Massimo Giansante, Daniele Gigli, Francesco Grassi, Mario Greco, Daniele Giacomo Guastella, Carmelo Indriolo, Roberto Ingallina, Marco Iorio, Marco Ivaldi, Vincenzo Davide La Rocca, Salvatore Leoni, Giovanni Battista Magliocco, Corrado Magnani, Alessandro Mappa, Christian Marano, Angelo Marulli, Cosimo Masciari, Giovanni Medda, Francesco Milella, Antonino Milone, Filippo Monsorno Monaco, Diego Moschetta, Raimondo Murgia, Angelo Murru, Sergio Orru', Francesco Paolo Pacifico, Andrea Palumbo, Giuseppe Pedranghelu, Antonio Perruzza, Baldassare Petralia, Alessandro Petri, Donatello Petrosino, Luciano Pizzuti, Matteo Pompili, Massimo Praolini, Francesco Riglietti, Mattia Rivola, Michele Rodighiero, Francesco Russo, Felice Russo, Manuel Sacchetto, Luis Fernando Sanna, Ettore Scaglione, Augusto Scalinci, Giuseppe Scarascia, Giovanni Christian Seggio, Alessandro Serra, Alessandro Spadotta, Andrea Tipula, Michele Torre, Giovanni Urso, Marco Vigliotta, Pio Zampirone, Andrea Zappi, Angelo Zizzi, Luca Zoppo, Antonio Rao, rappresentati e difesi dagli avv. Giorgio Carta, Giovanni Carta, con domicilio eletto presso l’avv. Giorgio Carta in Roma, viale Parioli, 55;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento
- del diritto alla corresponsione dell’indennità di missione di cui al R.D. n. 941/1926, senza la detrazione di una somma corrispondente alla Daily Allowance (Per Diem) disposta dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
- del diritto alla percezione dell’indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. n. 541/2001 durante i periodi di riposo e recupero fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione;

e per la condanna
dell’Amministrazione intimata al pagamento delle predette somme.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2014 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, militari dell’Arma dei Carabinieri, hanno partecipato, in diversi periodi di tempo, alla missione internazionale di Polizia civile dell’Unione Europea denominata European Union Rule of Law Mission (EULEX ) nella sede di Pristina in Kossovo.

Agli stessi nel periodo di servizio svolto è stata elargita l’indennità di missione giornaliera di cui al R.D. n. 941/1926 dalla quale è stata tuttavia detratta la somma corrispondente alla Daily Allowance (Per Diem) corrisposta al personale militare internazionale direttamente dall’Unione Europea e non è stata riconosciuta l’indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. n. 541/2001 durante i periodi di riposo e recupero fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione.

Per l’accertamento del diritto a percepire le predette somme e per la condanna dell’Amministrazione al loro pagamento hanno quindi proposto ricorso, prospettando l’illegittimità del mancato versamento dei suddetti emolumenti, peraltro riconosciuti al personale italiano delle altre forze di polizia e della magistratura operanti nella stessa missione, nonché la diversa funzione delle indennità (quella di missione di cui al R.D. n. 941/1926 con funzione di sostituzione dello straordinario e per compensare i rischi e i disagi connessi all’impiego, mentre quella corrisposta dell’Unione Europea –allowance per diem – erogata per coprire le spese di alloggio, i pasti, gli spostamenti, il vestiario e il costo delle comunicazioni private).

Hanno, inoltre, prospettato la violazione dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 451/2001, convertito in legge dall’art. 1 della legge n. 15/2002, che prevede la corresponsione della diaria di missione estera anche durante i periodi di riposo e recupero fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio il 4 gennaio 2011.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 29 ottobre 2014.

Ciò premesso i ricorrenti, tutti appartenenti all’Arma dei Carabinieri e partecipanti in vari periodi alla missione europea di polizia internazionale in Kossovo, denominata EULEX, chiedono il riconoscimento del diritto a percepire l’intera indennità di missione, non decurtata di una somma pari agli emolumenti allowance loro versati giornalmente direttamente dall’Unione Europea, nonché il riconoscimento, anche nei periodi di riposo e recupero fruiti fuori dal teatro di operazioni, ma in costanza di missione, della stessa indennità di missione.

L’Amministrazione della Difesa ha invece evidenziato la legittimità del suo operato sostenendo la sostanziale identità dell’indennità di missione di cui al R.D. n. 941/1926 (di natura omnicomprensiva) con quella erogata dall’Unione Europea, cd. daily allowance, e sottolineando la mancata previsione, dopo il 2009, del riconoscimento della stessa indennità anche nei periodi di riposo o recupero.

Il Collegio ritiene fondata la pretesa dei ricorrenti in ordine al riconoscimento dell’intera indennità di missione da parte dell’intimata amministrazione durante i periodi di servizio effettivamente svolti in Kossovo.

Va preliminarmente rilevato che la fonte di riferimento è il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (ora abrogato dall’art. 2268 del d. lgs. n. 66/2010) recante “Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero”, come interpretato in via autentica dall’art. 39, vicies semel, comma 39, del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 (recante “Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti”).

In particolare, l’art. 1 del R.D. n. 941/1926 dispone che: “Al personale civile e militare dello Stato, destinati in missione all'estero, sono corrisposte le seguenti indennità giornaliere …”

Stabilisce il successivo art. 3, comma 1, che “Ai componenti le delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni, spetta sulle indennità ai termini del precedente art. 1 e per un periodo non superiore ai 30 giorni, l'aumento del 30 per cento. Eguale aumento e per lo stesso periodo di tempo spetta al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechino all'estero in commissione, per rappresentanza del governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale”.

Statuisce, poi, l’art. 39, vicies semel, comma 39, del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 273 convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51, che “L'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, gli articoli 1, primo comma, lettera b), e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'articolo 4, c.1.. lett. a) della legge 27 dicembre 1973, n. 838, si interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario”.

Infine, con l’art. 4 del D.L. n.8/2008, convertito nella legge n. 45/2008, è previsto che “Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto è corrisposta al netto delle ritenute per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926 n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali”.

Dalla lettura delle predette disposizioni si ricava cha l’indennità di missione ha una natura diversa da quella giornaliera corrisposta dall’Unione Europea sotto la denominazione daily allowance per le spese vive, di alloggio e di vitto (cfr. le Guidelines for allowances for second staff partecipating in EU civilian crisis management mission del Segretariato Generale del Consiglio d’Europa del 19 ottobre 2006).

Tale distinta funzione fa si che entrambe possono concorrere in costanza di una missione, essendo erogate non “allo stesso titolo” (cfr. citato art. 4 del D.L. n. 8/2008).

L’applicazione in concreto operata dall’intimata Amministrazione ha oltretutto effettivamente creato una disparità di trattamento con le altre forze di polizia impegnate nella stessa missione, cui non è stata operata la decurtazione.

Né può rilevare il fatto che i ricorrenti hanno comunque usufruito di vitto e alloggio.

Come detto l’indennità di missione ex D.R. n. 451/1926 ha un funzione diversa, pertanto non rileva, nel caso di specie, l’eventuale concorrenza della fruizione dell’alloggio e del vitto con la specifica indennità daily allowance corrisposta da un organismo internazionale.

Per quanto riguarda invece la richiesta di riconoscimento anche dell’indennità di missione in occasione dei periodi di riposo o recupero, il Collegio rileva che le disposizioni di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. n. 451/2001 sono state per ultimo reiterate dal D.L. n. 152/2009, ma non più nei decreti successivi relativi alle missioni espletate, come nel caso di specie, negli anni 2011 – 2012.

Il ricorso va dunque accolto nei limiti sopra indicati e per l’effetto va disposto che l’intimata Amministrazione si ridetermini, riconoscendo il diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità di missione per il periodo di servizio effettivamente prestato nell’ambito della missione EULEX senza decurtazione delle somme percepite a titolo di daily allowance dall’Unione Europea, indennità poi maggiorata degli interessi legali dalla maturazione fino al soddisfo.

Le spese seguono la parziale soccombenza e sono liquidate come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto dispone che l’intimata Amministrazione si ridetermini nei sensi indicati in motivazione.

Condanna l’intimata Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore di dei ricorrenti nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00) da dividersi in parti uguali, oltre al rimborso del contributo unificato, se corrisposto, e degli altri oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2015
---------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201502307, - Public 2015-02-09 -

N. 02307/2015 REG.PROV.COLL.
N. 03966/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3966 del 2010, proposto da:

Di Iorio Dario, Cristiano Rocchi, Giacomo Querini rappresentati e difesi dagli avv.ti Giorgio Carta, Giovanni Carta, con domicilio eletto presso l’avv. Giorgio Carta in Roma, viale Parioli, 55;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento
- del diritto alla corresponsione dell’indennità di missione di cui al R.D. n. 941/1926, senza la detrazione di una somma corrispondente alla Daily Allowance (Per Diem) disposta dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
- del diritto alla percezione dell’indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. n. 541/2001 durante i periodi di riposo e recupero fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione;

e per la condanna
dell’Amministrazione intimata al pagamento delle predette somme.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2014 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, militari dell’Arma dei Carabinieri, hanno partecipato, in diversi periodi di tempo, alla missione internazionale di Polizia civile dell’Unione Europea denominata European Union Rule of Law Mission (EULEX ) nella sede di Pristina in Kossovo.
Agli stessi nel periodo di servizio svolto è stata elargita l’indennità di missione giornaliera di cui al R.D. n. 941/1926 dalla quale è stata tuttavia detratta la somma corrispondente alla Daily Allowance (Per Diem) corrisposta al personale militare internazionale direttamente dall’Unione Europea e non è stata riconosciuta l’indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. n. 541/2001 durante i periodi di riposo e recupero fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione.
Per l’accertamento del diritto a percepire le predette somme e per la condanna dell’Amministrazione al loro pagamento hanno quindi proposto ricorso, prospettando l’illegittimità del mancato versamento dei suddetti emolumenti, peraltro riconosciuti al personale italiano delle altre forze di polizia e della magistratura operanti nella stessa missione, nonché la diversa funzione delle indennità (quella di missione di cui al R.D. n. 941/1926 con funzione di sostituzione dello straordinario e per compensare i rischi e i disagi connessi all’impiego, mentre quella corrisposta dell’Unione Europea –allowance per diem – erogata per coprire le spese di alloggio, i pasti, gli spostamenti, il vestiario e il costo delle comunicazioni private).
Hanno, inoltre, prospettato la violazione dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 451/2001, convertito in legge dall’art. 1 della legge n. 15/2002, che prevede la corresponsione della diaria di missione estera anche durante i periodi di riposo e recupero fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio il 17 maggio 2010 ed ha depositato un’ulteriore memoria il 26 settembre 2014.
Anche i ricorrenti hanno depositato un’ulteriore memoria l’8 ottobre 2014.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 29 ottobre 2014.
Ciò premesso i ricorrenti, tutti appartenenti all’Arma dei Carabinieri e partecipanti in vari periodi alla missione europea di polizia internazionale in Kossovo, denominata EULEX, chiedono il riconoscimento del diritto a percepire l’intera indennità di missione, non decurtata di una somma pari agli emolumenti allowance loro versati giornalmente direttamente dall’Unione Europea, nonché il riconoscimento, anche nei periodi di riposo e recupero fruiti fuori dal teatro di operazioni, ma in costanza di missione, della stessa indennità di missione.
L’Amministrazione della Difesa ha invece evidenziato la legittimità del suo operato sostenendo la sostanziale identità dell’indennità di missione di cui al R.D. n. 941/1926 (di natura omnicomprensiva) con quella erogata dall’Unione Europea, cd. daily allowance, e sottolineando la mancata previsione, dopo il 2009, del riconoscimento della stessa indennità anche nei periodi di riposo o recupero.

Il Collegio ritiene fondata la pretesa dei ricorrenti in ordine al riconoscimento dell’intera indennità di missione da parte dell’intimata amministrazione durante i periodi di servizio effettivamente svolti in Kossovo.

Va preliminarmente rilevato che la fonte di riferimento è il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (ora abrogato dall’art. 2268 del d. lgs. n. 66/2010) recante “Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero”, come interpretato in via autentica dall’art. 39, vicies semel, comma 39, del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 (recante “Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti”).
In particolare, l’art. 1 del R.D. n. 941/1926 dispone che: “Al personale civile e militare dello Stato, destinati in missione all'estero, sono corrisposte le seguenti indennità giornaliere …”
Stabilisce il successivo art. 3, comma 1, che “Ai componenti le delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni, spetta sulle indennità ai termini del precedente art. 1 e per un periodo non superiore ai 30 giorni, l'aumento del 30 per cento. Eguale aumento e per lo stesso periodo di tempo spetta al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechino all'estero in commissione, per rappresentanza del governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale”.
Statuisce, poi, l’art. 39, vicies semel, comma 39, del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 273 convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51, che “L'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, gli articoli 1, primo comma, lettera b), e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'articolo 4, c.1.. lett. a) della legge 27 dicembre 1973, n. 838, si interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario”.
Infine, con l’art. 4 del D.L. n.8/2008, convertito nella legge n. 45/2008, è previsto che “Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto è corrisposta al netto delle ritenute per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926 n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali”.

Dalla lettura delle predette disposizioni si ricava cha l’indennità di missione ha una natura diversa da quella giornaliera corrisposta dall’Unione Europea sotto la denominazione daily allowance per le spese vive, di alloggio e di vitto (cfr. le Guidelines for allowances for second staff partecipating in EU civilian crisis management mission del Segretariato Generale del Consiglio d’Europa del 19 ottobre 2006).
Tale distinta funzione fa si che entrambe possono concorrere in costanza di una missione, essendo erogate non “allo stesso titolo” (cfr. citato art. 4 del D.L. n. 8/2008).

L’applicazione in concreto operata dall’intimata Amministrazione ha oltretutto effettivamente creato una disparità di trattamento con le altre forze di polizia impegnate nella stessa missione, cui non è stata operata la decurtazione.

Né può essere condivisa la prospettazione dell’avvocatura erariale in ordine al fatto che i ricorrenti hanno comunque (tranne il ricorrente Sgattoni) usufruito di vitto e alloggio.

Come detto l’indennità di missione ex D.R. n. 451/1926 ha un funzione diversa, pertanto non rileva, nel caso di specie, l’eventuale concorrenza della fruizione dell’alloggio e del vitto con la specifica indennità daily allowance corrisposta da un organismo internazionale.
Per quanto riguarda invece la richiesta di riconoscimento anche dell’indennità di missione in occasione dei periodi di riposo o recupero, il Collegio ritiene di condividere quanto evidenziato dalla stessa avvocatura dello Stato in ordine alla circostanza che le disposizioni di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. n. 451/2001 sono state per ultimo reiterate dal D.L. n. 152/2009 , ma non più nei decreti successivi relativi alle missioni espletate, come nel caso di specie, negli anni 2011 – 2012.
Il ricorso va dunque accolto nei limiti sopra indicati e per l’effetto va disposto che l’intimata Amministrazione si ridetermini, riconoscendo il diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità di missione per il periodo di servizio effettivamente prestato nell’ambito della missione EULEX senza decurtazione delle somme percepite a titolo di daily allowance dall’Unione Europea, indennità poi maggiorata degli interessi legali dalla maturazione fino al soddisfo.
Le spese seguono la parziale soccombenza e sono liquidate come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto dispone che l’intimata Amministrazione si ridetermini nei sensi indicati in motivazione.

Condanna l’intimata Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore di dei ricorrenti nella misura di euro 1500,00 (millecinquecento/00) da dividersi in parti uguali, oltre al rimborso del contributo unificato, se corrisposto, e degli altri oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2015
--------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201502306 -
N. 02306/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02316/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2316 del 2010, proposto da:

Fabio Antonio Fusella, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Carta, Giovanni Carta, con domicilio eletto presso l’avv. Giorgio Carta in Roma, viale Parioli, 55;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento
- del diritto alla corresponsione dell’indennità di missione di cui al R.D. n. 941/1926, senza la detrazione di una somma corrispondente alla Daily Allowance (Per Diem) disposta dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
- del diritto alla percezione dell’indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. n. 541/2001 durante i periodi di riposo e recupero fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione;

e per la condanna
dell’Amministrazione intimata al pagamento delle predette somme.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2014 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, ha partecipato alla missione internazionale di Polizia civile dell’Unione Europea denominata European Union Rule of Law Mission (EULEX ) nella sede di Pristina in Kossovo.
Allo stesso nel periodo di servizio svolto è stata elargita l’indennità di missione giornaliera di cui al R.D. n. 941/1926 dalla quale è stata tuttavia detratta la somma corrispondente alla Daily Allowance (Per Diem) corrisposta al personale militare internazionale direttamente dall’Unione Europea e non è stata riconosciuta l’indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. n. 541/2001 durante i periodi di riposo e recupero fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione.
Per l’accertamento del diritto a percepire le predette somme e per la condanna dell’Amministrazione al loro pagamento ha quindi proposto ricorso, prospettando l’illegittimità del mancato versamento dei suddetti emolumenti, peraltro riconosciuti al personale italiano delle altre forze di polizia e della magistratura operanti nella stessa missione, nonché la diversa funzione delle indennità (quella di missione di cui al R.D. n. 941/1926 con funzione di sostituzione dello straordinario e per compensare i rischi e i disagi connessi all’impiego, mentre quella corrisposta dell’Unione Europea –allowance per diem – erogata per coprire le spese di alloggio, i pasti, gli spostamenti, il vestiario e il costo delle comunicazioni private).
Ha, inoltre, prospettato la violazione dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 451/2001, convertito in legge dall’art. 1 della legge n. 15/2002, che prevede la corresponsione della diaria di missione estera anche durante i periodi di riposo e recupero fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio il 18 marzo 2010 ed ha depositato un’ulteriore un’istanza tesa a far dichiarare la cessata materia del contendere il 26 settembre 2014.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 29 ottobre 2014.
Ciò premesso il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, ha partecipato alla missione europea di polizia internazionale in Kossovo, denominata EULEX, e per questo ha chiesto il riconoscimento del diritto a percepire l’intera indennità di missione, non decurtata di una somma pari agli emolumenti allowance versatigli giornalmente direttamente dall’Unione Europea, nonché il riconoscimento, anche nei periodi di riposo e recupero fruiti fuori dal teatro di operazioni, ma in costanza di missione, della stessa indennità di missione.
L’Amministrazione della Difesa ha invece evidenziato la legittimità del suo operato sostenendo la sostanziale identità dell’indennità di missione di cui al R.D. n. 941/1926 (di natura omnicomprensiva) con quella erogata dall’Unione Europea, cd. daily allowance, e sottolineando la mancata previsione, dopo il 2009, del riconoscimento della stessa indennità anche nei periodi di riposo o recupero.
Il Collegio rileva preliminarmente l’estraneità della richiesta dell’avvocatura dello Stato, depositata il 26 settembre 2014, tesa a far dichiarare la cessata materia del contendere. Tale richiesta ha per oggetto un contenzioso diverso rispetto a quello oggetto del presente giudizio.
Ritiene poi fondata la pretesa del ricorrente in ordine al riconoscimento dell’intera indennità di missione da parte dell’intimata amministrazione durante i periodi di servizio effettivamente svolti in Kossovo.
Va preliminarmente rilevato che la fonte di riferimento è il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (ora abrogato dall’art. 2268 del d. lgs. n. 66/2010) recante “Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero”, come interpretato in via autentica dall’art. 39, vicies semel, comma 39, del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 (recante “Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti”).
In particolare, l’art. 1 del R.D. n. 941/1926 dispone che: “Al personale civile e militare dello Stato, destinati in missione all'estero, sono corrisposte le seguenti indennità giornaliere …”
Stabilisce il successivo art. 3, comma 1, che “Ai componenti le delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni, spetta sulle indennità ai termini del precedente art. 1 e per un periodo non superiore ai 30 giorni, l'aumento del 30 per cento. Eguale aumento e per lo stesso periodo di tempo spetta al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechino all'estero in commissione, per rappresentanza del governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale”.
Statuisce, poi, l’art. 39, vicies semel, comma 39, del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 273 convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51, che “L'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, gli articoli 1, primo comma, lettera b), e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'articolo 4, c.1.. lett. a) della legge 27 dicembre 1973, n. 838, si interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario”.
Infine, con l’art. 4 del D.L. n.8/2008, convertito nella legge n. 45/2008, è previsto che “Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto è corrisposta al netto delle ritenute per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926 n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali”.
Dalla lettura delle predette disposizioni si ricava cha l’indennità di missione ha una natura diversa da quella giornaliera corrisposta dall’Unione Europea sotto la denominazione daily allowance per le spese vive, di alloggio e di vitto (cfr. le Guidelines for allowances for second staff partecipating in EU civilian crisis management mission del Segretariato Generale del Consiglio d’Europa del 19 ottobre 2006).
Tale distinta funzione fa si che entrambe possono concorrere in costanza di una missione, essendo erogate non “allo stesso titolo” (cfr. citato art. 4 del D.L. n. 8/2008).
L’applicazione in concreto operata dall’intimata Amministrazione ha oltretutto effettivamente creato una disparità di trattamento con le altre forze di polizia impegnate nella stessa missione, cui non è stata operata la decurtazione.
Né può rilevare che il ricorrente ha comunque usufruito di vitto e alloggio.
Come detto l’indennità di missione ex D.R. n. 451/1926 ha un funzione diversa, pertanto non influisce, nel caso di specie, l’eventuale concorrenza della fruizione dell’alloggio e del vitto con la specifica indennità daily allowance corrisposta da un organismo internazionale.
Per quanto riguarda invece la richiesta di riconoscimento anche dell’indennità di missione in occasione dei periodi di riposo o recupero, il Collegio rileva che le disposizioni di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. n. 451/2001 sono state per ultimo reiterate dal D.L. n. 152/2009, ma non più nei decreti successivi relativi alle missioni espletate, come nel caso di specie, negli anni 2011 – 2012.
Il ricorso va dunque accolto nei limiti sopra indicati e per l’effetto va disposto che l’intimata Amministrazione si ridetermini, riconoscendo il diritto del ricorrente alla corresponsione dell’indennità di missione per il periodo di servizio effettivamente prestato nell’ambito della missione EULEX senza decurtazione delle somme percepite a titolo di daily allowance dall’Unione Europea, indennità poi maggiorata degli interessi legali dalla maturazione fino al soddisfo.
Le spese seguono la parziale soccombenza e sono liquidate come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto dispone che l’intimata Amministrazione si ridetermini nei sensi indicati in motivazione.

Condanna l’intimata Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore di del ricorrente nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), oltre al rimborso del contributo unificato, se corrisposto, e degli altri oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2015
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Re: Missione internazionale (EULEX )

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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201502305 - Public 2015-02-09 -

N. 02305/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00443/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 443 del 2012, proposto da:

Fabio Accusani, Alfredo Ambrosino, Mauro Angioni, Andrea Barile, Bellisario Bevilacqua, Erasmo Biancardo, Mario Bianchi, Rocco Bochicchio, Armando Giuseppe Boerci, Nicola Bonetti, Tammaro Buonante, Antonio Caggiari, Alfio Calamaro, Vincenzo Califano, Filippo Cannella, Onofrio Carbonara, Franco Caprifico, Antonio Caputo, Corrado Casula, Michele Chiandotto, Armando Chiosi, Roberto Codella, Gennaro Corso, Giuseppe Corso, Giuseppe Cucurachi, Valerio De Angelis, Francesco Del Coco, Salvatore Di Giacomo, Giuseppe Di Maria, Salvatore Di Rosa, Giovanni Fasano, Marcello Ferreri, Raffaele Forte, Antonino Garufi, Franco Geraci, Antonio Giambona, Leonardo Giolitti, Fulvio Giusto, Cosimo Luigi Guadalupi, Mirco Imperatori, Valerio Liberatori, Filippo Lacetera, Dario Leone, Alfio Leotta, Maurizio Giacomo Mantelli, Stefano Mariella, Carlo Martorana, Giovanni Massidda, Vincenzo Mellani, Andrea Merola, Gesuino Morittu, Massimo Muci, Fabio Murgia, Audenzio Ognibene, Egidio Orgiu, Giuseppe Pace, Antonio Paolella, Decio Rocchino Pasciucco, Vito Piazzolla, Salvatore Franco Pinna, Saverio Polimeni, Giuseppe Pontrelli, Andrea Ragni, Salvatore Rochira, Rosario Rosano, Giuseppe Sammito, Francesco Sanfilippo, Armando Santosuosso, Antonino Sapia, Massimo Scolari, Fulvio Selvaggi, Mario Silvestro, Massimo Tresa, Giancarlo Vacca, Giosuè Vassallo, Gerardo Vazzaz, Ugo Verrillo, David Vinci, Cosimo Visconte, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giorgio Carta, Giovanni Carta, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Carta in Roma, viale Parioli, 55;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento
- del diritto alla corresponsione dell’indennità di missione di cui al R.D. n. 941/1926, senza la detrazione di una somma corrispondente alla Daily Allowance (Per Diem) disposta dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
- del diritto alla percezione dell’indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. n. 541/2001 durante i periodi di riposo e recupero fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione;

e per la condanna
dell’Amministrazione intimata al pagamento delle predette somme.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2014 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, militari dell’Arma dei Carabinieri, hanno partecipato, in diversi periodi di tempo, alla missione internazionale di Polizia civile dell’Unione Europea denominata European Union Rule of Law Mission (EULEX ) nella sede di Pristina in Kossovo.
Agli stessi nel periodo di servizio svolto è stata elargita l’indennità di missione giornaliera di cui al R.D. n. 941/1926 dalla quale è stata tuttavia detratta la somma corrispondente alla Daily Allowance (Per Diem) corrisposta al personale militare internazionale direttamente dall’Unione Europea e non è stata riconosciuta l’indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. n. 541/2001 durante i periodi di riposo e recupero fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione.
Per l’accertamento del diritto a percepire le predette somme e per la condanna dell’Amministrazione al loro pagamento hanno quindi proposto ricorso, prospettando l’illegittimità del mancato versamento dei suddetti emolumenti, peraltro riconosciuti al personale italiano delle altre forze di polizia e della magistratura operanti nella stessa missione, nonché la diversa funzione delle indennità (quella di missione di cui al R.D. n. 941/1926 con funzione di sostituzione dello straordinario e per compensare i rischi e i disagi connessi all’impiego, mentre quella corrisposta dell’Unione Europea –allowance per diem – erogata per coprire le spese di alloggio, i pasti, gli spostamenti, il vestiario e il costo delle comunicazioni private).
Hanno, inoltre, prospettato la violazione dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 451/2001, convertito in legge dall’art. 1 della legge n. 15/2002, che prevede la corresponsione della diaria di missione estera anche durante i periodi di riposo e recupero fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio il 27 gennaio 2012 ed ha depositato un’ulteriore memoria il 25 settembre 2014.
Anche i ricorrenti hanno depositato un’ulteriore memoria l’8 ottobre 2014.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 29 ottobre 2014.
Ciò premesso i ricorrenti, tutti appartenenti all’Arma dei Carabinieri e partecipanti in vari periodi alla missione europea di polizia internazionale in Kossovo, denominata EULEX, chiedono il riconoscimento del diritto a percepire l’intera indennità di missione, non decurtata di una somma pari agli emolumenti allowance loro versati giornalmente direttamente dall’Unione Europea, nonché il riconoscimento, anche nei periodi di riposo e recupero fruiti fuori dal teatro di operazioni, ma in costanza di missione, della stessa indennità di missione.
L’Amministrazione della Difesa ha invece evidenziato la legittimità del suo operato sostenendo la sostanziale identità dell’indennità di missione di cui al R.D. n. 941/1926 (di natura omnicomprensiva) con quella erogata dall’Unione Europea, cd. daily allowance, e sottolineando la mancata previsione, dopo il 2009, del riconoscimento della stessa indennità anche nei periodi di riposo o recupero.
Il Collegio ritiene fondata la pretesa dei ricorrenti in ordine al riconoscimento dell’intera indennità di missione da parte dell’intimata amministrazione durante i periodi di servizio effettivamente svolti in Kossovo.
Va preliminarmente rilevato che la fonte di riferimento è il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (ora abrogato dall’art. 2268 del d. lgs. n. 66/2010) recante “Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero”, come interpretato in via autentica dall’art. 39, vicies semel, comma 39, del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 (recante “Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti”).
In particolare, l’art. 1 del R.D. n. 941/1926 dispone che: “Al personale civile e militare dello Stato, destinati in missione all'estero, sono corrisposte le seguenti indennità giornaliere …”
Stabilisce il successivo art. 3, comma 1, che “Ai componenti le delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni, spetta sulle indennità ai termini del precedente art. 1 e per un periodo non superiore ai 30 giorni, l'aumento del 30 per cento. Eguale aumento e per lo stesso periodo di tempo spetta al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechino all'estero in commissione, per rappresentanza del governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale”.
Statuisce, poi, l’art. 39, vicies semel, comma 39, del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 273 convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51, che “L'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, gli articoli 1, primo comma, lettera b), e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'articolo 4, c.1.. lett. a) della legge 27 dicembre 1973, n. 838, si interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario”.
Infine, con l’art. 4 del D.L. n.8/2008, convertito nella legge n. 45/2008, è previsto che “Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto è corrisposta al netto delle ritenute per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926 n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali”.
Dalla lettura delle predette disposizioni si ricava cha l’indennità di missione ha una natura diversa da quella giornaliera corrisposta dall’Unione Europea sotto la denominazione daily allowance per le spese vive, di alloggio e di vitto (cfr. le Guidelines for allowances for second staff partecipating in EU civilian crisis management mission del Segretariato Generale del Consiglio d’Europa del 19 ottobre 2006).
Tale distinta funzione fa si che entrambe possono concorrere in costanza di una missione, essendo erogate non “allo stesso titolo” (cfr. citato art. 4 del D.L. n. 8/2008).
L’applicazione in concreto operata dall’intimata Amministrazione ha oltretutto effettivamente creato una disparità di trattamento con le altre forze di polizia impegnate nella stessa missione, cui non è stata operata la decurtazione.
Né può essere condivisa la prospettazione dell’avvocatura erariale in ordine al fatto che i ricorrenti hanno comunque (tranne il ricorrente Sgattoni) usufruito di vitto e alloggio.
Come detto l’indennità di missione ex D.R. n. 451/1926 ha un funzione diversa, pertanto non rileva, nel caso di specie, l’eventuale concorrenza della fruizione dell’alloggio e del vitto con la specifica indennità daily allowance corrisposta da un organismo internazionale.
Per quanto riguarda invece la richiesta di riconoscimento anche dell’indennità di missione in occasione dei periodi di riposo o recupero, il Collegio ritiene di condividere quanto evidenziato dalla stessa avvocatura dello Stato in ordine alla circostanza che le disposizioni di cui all’art. 2,comma 2, del D.L. n. 451/2001 sono state per ultimo reiterate dal D.L. n. 152/2009, ma non più nei decreti successivi relativi alle missioni espletate, come nel caso di specie, negli anni 2011 – 2012.
Il ricorso va dunque accolto nei limiti sopra indicati e per l’effetto va disposto che l’intimata Amministrazione si ridetermini, riconoscendo il diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità di missione per il periodo di servizio effettivamente prestato nell’ambito della missione EULEX senza decurtazione delle somme percepite a titolo di daily allowance dall’Unione Europea, indennità poi maggiorata degli interessi legali dalla maturazione fino al soddisfo.
Le spese seguono la parziale soccombenza e sono liquidate come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto dispone che l’intimata Amministrazione si ridetermini nei sensi indicati in motivazione.

Condanna l’intimata Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore di dei ricorrenti nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00) da dividersi in parti uguali, oltre al rimborso del contributo unificato, se corrisposto, e degli altri oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2015
--------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201502303 – Public 2015-02-09 –

N. 02303/2015 REG.PROV.COLL.
N. 06948/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6948 del 2011, proposto da:

Giuseppe Addocchio, Matteo Aliberti, Franco Amabile, Giuseppe Ammirato, Stefano Atzei, Antonio Baiano, Salvatore Bazzano, Raffaele Berardino, Massimo Bianco, Andrea Boni, Giuseppe Botta, Luciano Buonocore, Lorenzo Buschittari, Giancarlo Campioni, Giovanni Capasso, Raffaele Capasso, Pietropaolo Carpena, Nicola Cervella, Marco Chicarella, Giovanni Chiesa, Salvatore Cocurullo, Vito D’Alessandro, Piero De Paolis, Petrino Deiana, Egidio Del Grosso, Giuseppe Di Lisi, Giovanni Di Palma, Giulio Falco, Francesco Filippo, Fabio Filosa, Davide Frau, Antonio Fusco, Ubaldo Gaio, Alessandro Galluccio, Salvatore Gennaro, Cristian Iannello, Massimo Labruna, Diego Lepri, Antonio Letanno, Paolo Magno, Massimo Masia, Danilo Massa, Rocco Nicola Mazzone, Daniele Mele, Ralph Luca Orengo, Tiziano Ottolini, Giuseppe Ozzana, Gianni Palomba, Angelo Papa, Salvatore Pasciucco, Matteo Pasqualini, Domenico Petriccione, Vincenzo Picariello, Raffaele Piccirillo, Luigi Pietrosanti, Santo Puca, Antonio Quaranta, Stefano Rettino, Antonio Rizzo, Marco Rossetti, Francesco Sciuto, Luciano Serpi, Giuseppe Silvano, Carlo Sirignano, Augusto Sorvillo, Lorenzo Spinella, Giuseppe Tartano, Emiliano Marco Trampellini, Giuseppe Trinchillo, Calogero Giuseppe Tumminelli, Cristian Varinelli, Marcello Ventura, Raffaele Verderese, Luciano Zavaglia, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giorgio Carta, Giovanni Carta, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Carta in Roma, viale Parioli, 55;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l’accertamento
- del diritto alla corresponsione dell’indennità di missione di cui al R.D. n. 941/1926, senza la detrazione di una somma corrispondente alla Daily Allowance (Per Diem) disposta dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
- del diritto alla percezione dell’indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. n. 541/2001 durante i periodi di riposo e recupero fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione;

e per la condanna
dell’Amministrazione intimata al pagamento delle predette somme.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2014 il dott. Nicola D’Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, militari dell’Arma dei Carabinieri, hanno partecipato, in diversi periodi di tempo, alla missione internazionale di Polizia civile dell’Unione Europea denominata European Union Rule of Law Mission (EULEX ) nella sede di Pristina in Kossovo.
Agli stessi nel periodo di servizio svolto è stata elargita l’indennità di missione giornaliera di cui al R.D. n. 941/1926 dalla quale è stata tuttavia detratta la somma corrispondente alla Daily Allowance (Per Diem) corrisposta al personale militare internazionale direttamente dall’Unione Europea e non è stata riconosciuta l’indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. n. 541/2001 durante i periodi di riposo e recupero fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione.
Per l’accertamento del diritto a percepire le predette somme e per la condanna dell’Amministrazione al loro pagamento hanno quindi proposto ricorso, prospettando l’illegittimità del mancato versamento dei suddetti emolumenti, peraltro riconosciuti al personale italiano delle altre forze di polizia e della magistratura operanti nella stessa missione, nonché la diversa funzione delle indennità (quella di missione di cui al R.D. n. 941/1926 con funzione di sostituzione dello straordinario e per compensare i rischi e i disagi connessi all’impiego, mentre quella corrisposta dell’Unione Europea –allowance per diem – erogata per coprire le spese di alloggio, i pasti, gli spostamenti, il vestiario e il costo delle comunicazioni private).
Hanno, inoltre, prospettato la violazione dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 451/2001, convertito in legge dall’art. 1 della legge n. 15/2002, che prevede la corresponsione della diaria di missione estera anche durante i periodi di riposo e recupero fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio il 25 agosto 2011.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 29 ottobre 2014.
Ciò premesso i ricorrenti, tutti appartenenti all’Arma dei Carabinieri e partecipanti in vari periodi alla missione europea di polizia internazionale in Kossovo, denominata EULEX, chiedono il riconoscimento del diritto a percepire l’intera indennità di missione, non decurtata di una somma pari agli emolumenti allowance loro versati giornalmente direttamente dall’Unione Europea, nonché il riconoscimento, anche nei periodi di riposo e recupero fruiti fuori dal teatro di operazioni, ma in costanza di missione, della stessa indennità di missione.
L’Amministrazione della Difesa ha invece evidenziato la legittimità del suo operato sostenendo la sostanziale identità dell’indennità di missione di cui al R.D. n. 941/1926 (di natura omnicomprensiva) con quella erogata dall’Unione Europea, cd. Daily allowance, e sottolineando la mancata previsione, dopo il 2009, del riconoscimento della stessa indennità anche nei periodi di riposo o recupero.
Il Collegio ritiene fondata la pretesa dei ricorrenti in ordine al riconoscimento dell’intera indennità di missione da parte dell’intimata amministrazione durante i periodi di servizio effettivamente svolti in Kossovo.
Va preliminarmente rilevato che la fonte di riferimento è il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (ora abrogato dall’art. 2268 del d. lgs. N. 66/2010) recante “Indennità al personale dell’amministrazione dello Stato incaricato di missione all’estero”, come interpretato in via autentica dall’art. 39, vicies semel, comma 39, del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 (recante “Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti”).
In particolare, l’art. 1 del R.D. n. 941/1926 dispone che: “Al personale civile e militare dello Stato, destinati in missione all’estero, sono corrisposte le seguenti indennità giornaliere …”
Stabilisce il successivo art. 3, comma 1, che “Ai componenti le delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all’estero per partecipare alle relative riunioni, spetta sulle indennità ai termini del precedente art. 1 e per un periodo non superiore ai 30 giorni, l’aumento del 30 per cento. Eguale aumento e per lo stesso periodo di tempo spetta al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechino all’estero in commissione, per rappresentanza del governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale”.
Statuisce, poi, l’art. 39, vicies semel, comma 39, del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 273 convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51, che “L’articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, gli articoli 1, primo comma, lettera b), e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, e l’articolo 4, c.1.. lett. a) della legge 27 dicembre 1973, n. 838, si interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all’impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario”.
Infine, con l’art. 4 del D.L. n.8/2008, convertito nella legge n. 45/2008, è previsto che “Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto è corrisposta al netto delle ritenute per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926 n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali”.
Dalla lettura delle predette disposizioni si ricava cha l’indennità di missione ha una natura diversa da quella giornaliera corrisposta dall’Unione Europea sotto la denominazione daily allowance per le spese vive, di alloggio e di vitto (cfr. le Guidelines for allowances for second staff partecipating in EU civilian crisis management mission del Segretariato Generale del Consiglio d’Europa del 19 ottobre 2006).
Tale distinta funzione fa si che entrambe possono concorrere in costanza di una missione, essendo erogate non “allo stesso titolo” (cfr. citato art. 4 del D.L. n. 8/2008).
L’applicazione in concreto operata dall’intimata Amministrazione ha oltretutto effettivamente creato una disparità di trattamento con le altre forze di polizia impegnate nella stessa missione, cui non è stata operata la decurtazione.
Né può essere condivisa la prospettazione dell’avvocatura erariale in ordine al fatto che i ricorrenti hanno comunque (tranne il ricorrente Sgattoni) usufruito di vitto e alloggio.
Come detto l’indennità di missione ex D.R. n. 451/1926 ha un funzione diversa, pertanto non rileva, nel caso di specie, l’eventuale concorrenza della fruizione dell’alloggio e del vitto con la specifica indennità daily allowance corrisposta da un organismo internazionale.
Per quanto riguarda invece la richiesta di riconoscimento anche dell’indennità di missione in occasione dei periodi di riposo o recupero, il Collegio ritiene di condividere quanto evidenziato dalla stessa avvocatura dello Stato in ordine alla circostanza che le disposizioni di cui all’art. 2,comma 2, del D.L. n. 451/2001 sono state per ultimo reiterate dal D.L. n. 152/2009, ma non più nei decreti successivi relativi alle missioni espletate, come nel caso di specie, negli anni 2011 – 2012.
Il ricorso va dunque accolto nei limiti sopra indicati e per l’effetto va disposto che l’intimata Amministrazione si ridetermini, riconoscendo il diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità di missione per il periodo di servizio effettivamente prestato nell’ambito della missione EULEX senza decurtazione delle somme percepite a titolo di daily allowance dall’Unione Europea, indennità poi maggiorata degli interessi legali dalla maturazione fino al soddisfo.
Le spese seguono la parziale soccombenza e sono liquidate come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto dispone che l’intimata Amministrazione si ridetermini nei sensi indicati in motivazione.

Condanna l’intimata Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore di dei ricorrenti nella misura di euro 3.000,00(tremila/00) da dividersi in parti uguali, oltre al rimborso del contributo unificato, se corrisposto, e degli altri oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere
Nicola D’Angelo, Consigliere, Estensore


L’ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2015
-------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201502303 - Public 2015-02-09 -


N. 02302/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01667/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1667 del 2010, proposto da:

Luca Palladino, Gianluca Luongo, Saverio Abbruzzese, Cosimo Albanese, Alessandro Ambrosio, Alessandro Angeletti, Ubaldo Angeli, Pietro Aniello, Stefano Anzuinelli, Francesco Arcadio, Luca Aresta, Francesco Argento, Alessandro Badagliacca, Daniele Balletti, Sebastiano Basile, Mariano Bastanza, Raffaele Battipaglia, Carlo Belardo, Roberto Bitti, Domenico Brogna, Marco Brucato, Raffaele Buonomo, Lorenzo Caggiano, Alessandro Calcagno, Antonio Calvia, Pierluigi Canevarolo, Ivan Canta, Stefano Capriani, Giovanni Caruso, Umberto Castellaccio, Ranieri Cavallini, Paolo Cecchini, Ernesto Centonza, Vincenzo Cherchi, Alberto Ciarafoni, Luca Ciavolino, Roberto Ciccioli, Raffaele Ciliesa, Vincenzo Cirillo, Antonio Cisternino, Andrea Colletta, Giuseppe Convertino, Francesco Comandi, Francesco Coroneo, Vincenzo Corradino, Antonio Corritore, Ernesto Costanzo, Luigi Dabbiocco, Gerardo D’Alessandro, Claudio Dalla Bernardina, Francesco D’Amico, Enrico Dandrea, Fedele D’Angiolillo, Salvatore De Biasio, Raffaele De Cicco, Massimiliano De Leo, Francesco De Luca, Francesco De Luca, Armando De Santis, Andrea Dianda, Davide Di Bari, Fabio Di Cesare, Salvatore Di Giorgio, Giuseppe Di Lisi, Roberto Di Luca, Ruggiero Dimonte, Fabio Di Pietro, Alberto Di Silvio, Maurizio Vincenzo Di Summa, Luca Di Vito, Ignazio Dolce, Domenico D’Orazio, Giangiacomo D’Oria, Flavio Druissi, Marco Duri’, Vittorio Enci, Massimo Ercolani, Gabriele Esposito, Roberto Fabbretti, Stefano Facco, Mario Fadda, Attilio Fattori, Alberto Fossati, Carlo Figus, Daniele Franchetto, Silvio Franchin, Giuseppe Franco, Eros Franzosi, Francesco Frontoni, Pasqualino Gaetani, Bruno Galiussi, Mauro Galleani, Francesco Gardin, Giovanni Geloso, Mauro Genchi, Marco Giacometti, Fabio Giallonardo, Luca Gioia, Mario Giordano, Michele Giuliotti, Sebastiano Giustiniani, Alessandro Giovanni Guindiani, Domenico Iacobbe, Luigi Iacono, Marco Iannitto, Giuseppe Alessandro Iannucci, Angelo Ilardo, Antonio Ippolito, Pasquale Izzo, Vincenzo Laiacona, Andrea Laviola, Giuseppe La Rizza, Francesco Leotardi, Luciano Marco Leta, Pietro Giovanni Ligorio, Luigi Lo Scavo, Leonardo Lucchesi, Christian Lupoli, Luigi Macaluso, Salvatore Macchiarella, Carlo Magnano, Salvatore Manca, Biagio Mancini, Bruno Manni, Sandro Marangoni, Marco Marcato, Alessandro Marchelli, Ettore Martano, Michele Massari, Mauro Meloni, Giovanni Mercorillo, Michele Misso, Giuseppe Moffa, Giovanni Mogavero, Antonio Molitierno, Luciano Mongelli, Davide Montinaro, Giuseppe Montrone, Christian Moschettini, Aldo Murgo, Massimo Nepote, Giovanni Novelli, Andrea Nuzzo, Pier Giorgio Orlandi, Angelo Orlando, Sergio Pacitto, Giampiero Padedda, Stefano Paladini, Pietro Papa, Pietro Parente, Roberto Patania, Pietro Pecoraro, Luca Pedetti, Riccardo Pellegrini, Pasquale Petillo, Alberto Pentangelo, Gabriele Luca Piano, Luca Pindinello, Riccardo Pini, Alessandro Pistoia, Domenico Pompeo, Siro Puddino, Rosario Puleo, Luca Pulimeno, Nicola Quarato, Paolo Raciti, Renato Rallo, Giuseppe Ranieri, Natale Rettura, Carmelo Massimiliano Ricciardi, Stefano Righini, Roberto Roberti, Giuseppe Romano, Andrea Romoli, Domenico Roppo, Vito Rosafio, Christian Rossi, Luca Rossi, Sebastiano Rossitto, Gabriele Saba, Fabio Saliani, Antonello Sanna, Filippo Santolia, Francesco Sarnella, Alessandro Savona, Pasquale Scacchetti, Francesco Scarafile, Rocco Scaroncella, Valeriano Sgattoni, Fabrizio Siccardi, Francesco Siciliano, Francesco Sicolo, Giovanni Spataro, Alessandro Stella, Pietro Taddeo, Bruno Taglialatela, Guglielmo Taiocchi, Massimiliano Tangianu, Rosolino Taormina, Roberto Testa, Giuseppe Tibaldi, Claudio Toncich, Emilio Torani, Nicola Tortorelli, Filippo Giuseppe Trecarichi, Salvatore Trombatore, Alberto Ugoletti, Simone Valente, Pierfrancesco Vanni, Rosino Vecchiarelli, Thomas Villgratter, Sebastiano Vinci, Erhard Zemmer, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giorgio Carta, Giovanni Carta, con domicilio eletto presso l’avv. Giorgio Carta in Roma, viale Parioli, 55;

contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento
- del diritto alla corresponsione dell’indennità di missione di cui al R.D. n. 941/1926, senza la detrazione di una somma corrispondente alla Daily Allowance (Per Diem) disposta dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
- del diritto alla percezione dell’indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. n. 541/2001 durante i periodi di riposo e recupero fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione;

e per la condanna
dell’Amministrazione intimata al pagamento delle predette somme.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2014 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, militari dell’Arma dei Carabinieri, hanno partecipato, in diversi periodi di tempo, alla missione internazionale di Polizia civile dell’Unione Europea denominata European Union Rule of Law Mission (EULEX ) nella sede di Pristina in Kossovo.
Agli stessi nel periodo di servizio svolto è stata elargita l’indennità di missione giornaliera di cui al R.D. n. 941/1926 dalla quale è stata tuttavia detratta la somma corrispondente alla Daily Allowance (Per Diem) corrisposta al personale militare internazionale direttamente dall’Unione Europea e non è stata riconosciuta l’indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. n. 541/2001 durante i periodi di riposo e recupero fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione.
Per l’accertamento del diritto a percepire le predette somme e per la condanna dell’Amministrazione al loro pagamento hanno quindi proposto ricorso, prospettando l’illegittimità del mancato versamento dei suddetti emolumenti, peraltro riconosciuti al personale italiano delle altre forze di polizia e della magistratura operanti nella stessa missione, nonché la diversa funzione delle indennità (quella di missione di cui al R.D. n. 941/1926 con funzione di sostituzione dello straordinario e per compensare i rischi e i disagi connessi all’impiego, mentre quella corrisposta dell’Unione Europea –allowance per diem – erogata per coprire le spese di alloggio, i pasti, gli spostamenti, il vestiario e il costo delle comunicazioni private).
Hanno, inoltre, prospettato la violazione dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 451/2001, convertito in legge dall’art. 1 della legge n. 15/2002, che prevede la corresponsione della diaria di missione estera anche durante i periodi di riposo e recupero fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio il 4 marzo 2010 ed ha depositato un’ulteriore memoria il 25 settembre 2014.
Anche i ricorrenti hanno depositato un’ulteriore memoria l’8 ottobre 2014.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 29 ottobre 2014.
Ciò premesso i ricorrenti, tutti appartenenti all’Arma dei Carabinieri e partecipanti in vari periodi alla missione europea di polizia internazionale in Kossovo, denominata EULEX, chiedono il riconoscimento del diritto a percepire l’intera indennità di missione, non decurtata di una somma pari agli emolumenti allowance loro versati giornalmente direttamente dall’Unione Europea, nonché il riconoscimento, anche nei periodi di riposo e recupero fruiti fuori dal teatro di operazioni, ma in costanza di missione, della stessa indennità di missione.
L’Amministrazione della Difesa ha invece evidenziato la legittimità del suo operato sostenendo la sostanziale identità dell’indennità di missione di cui al R.D. n. 941/1926 (di natura omnicomprensiva) con quella erogata dall’Unione Europea, cd. daily allowance, e sottolineando la mancata previsione, dopo il 2009, del riconoscimento della stessa indennità anche nei periodi di riposo o recupero.
Il Collegio ritiene fondata la pretesa dei ricorrenti in ordine al riconoscimento dell’intera indennità di missione da parte dell’intimata amministrazione durante i periodi di servizio effettivamente svolti in Kossovo.
Va preliminarmente rilevato che la fonte di riferimento è il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (ora abrogato dall’art. 2268 del d. lgs. n. 66/2010) recante “Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero”, come interpretato in via autentica dall’art. 39, vicies semel, comma 39, del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 (recante “Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti”).
In particolare, l’art. 1 del R.D. n. 941/1926 dispone che: “Al personale civile e militare dello Stato, destinati in missione all'estero, sono corrisposte le seguenti indennità giornaliere …”
Stabilisce il successivo art. 3, comma 1, che “Ai componenti le delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni, spetta sulle indennità ai termini del precedente art. 1 e per un periodo non superiore ai 30 giorni, l'aumento del 30 per cento. Eguale aumento e per lo stesso periodo di tempo spetta al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechino all'estero in commissione, per rappresentanza del governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale”.
Statuisce, poi, l’art. 39, vicies semel, comma 39, del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 273 convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51, che “L'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, gli articoli 1, primo comma, lettera b), e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'articolo 4, c.1.. lett. a) della legge 27 dicembre 1973, n. 838, si interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario”.
Infine, con l’art. 4 del D.L. n.8/2008, convertito nella legge n. 45/2008, è previsto che “Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto è corrisposta al netto delle ritenute per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926 n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali”.
Dalla lettura delle predette disposizioni si ricava cha l’indennità di missione ha una natura diversa da quella giornaliera corrisposta dall’Unione Europea sotto la denominazione daily allowance per le spese vive, di alloggio e di vitto (cfr. le Guidelines for allowances for second staff partecipating in EU civilian crisis management mission del Segretariato Generale del Consiglio d’Europa del 19 ottobre 2006).
Tale distinta funzione fa si che entrambe possono concorrere in costanza di una missione, essendo erogate non “allo stesso titolo” (cfr. citato art. 4 del D.L. n. 8/2008).
L’applicazione in concreto operata dall’intimata Amministrazione ha oltretutto effettivamente creato una disparità di trattamento con le altre forze di polizia impegnate nella stessa missione, cui non è stata operata la decurtazione.
Né può essere condivisa la prospettazione dell’avvocatura erariale in ordine al fatto che i ricorrenti hanno comunque (tranne il ricorrente Sgattoni) usufruito di vitto e alloggio.
Come detto l’indennità di missione ex D.R. n. 451/1926 ha un funzione diversa, pertanto non rileva, nel caso di specie, l’eventuale concorrenza della fruizione dell’alloggio e del vitto con la specifica indennità daily allowance corrisposta da un organismo internazionale.
Per quanto riguarda invece la richiesta di riconoscimento anche dell’indennità di missione in occasione dei periodi di riposo o recupero, il Collegio ritiene di condividere quanto evidenziato dalla stessa avvocatura dello Stato in ordine alla circostanza che le disposizioni di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. n. 451/2001 sono state per ultimo reiterate dal D.L. n. 152/2009, ma non più nei decreti successivi relativi alle missioni espletate, come nel caso di specie, negli anni 2011 – 2012.
Il ricorso va dunque accolto nei limiti sopra indicati e per l’effetto va disposto che l’intimata Amministrazione si ridetermini, riconoscendo il diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità di missione per il periodo di servizio effettivamente prestato nell’ambito della missione EULEX senza decurtazione delle somme percepite a titolo di daily allowance dall’Unione Europea, indennità poi maggiorata degli interessi legali dalla maturazione fino al soddisfo.
Le spese seguono la parziale soccombenza e sono liquidate come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto dispone che l’intimata Amministrazione si ridetermini nei sensi indicati in motivazione.

Condanna l’intimata Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore di dei ricorrenti nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00) da dividersi in parti uguali, oltre al rimborso del contributo unificato, se corrisposto, e degli altri oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2015
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201502300 - Public 2015-02-09 -


N. 02300/2015 REG.PROV.COLL.
N. 04577/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4577 del 2012, proposto da:

Bruno Enrico Ajelli, Giovanni Baiano, Davide Battaglio, Michelangelo Beverelli, Giovanni Maria Biosa, Fortunato Borgato, Francesco Brunellli (Brunelli), Giorgio Bustreo, Ciro Cafiero, Giuseppe Cane, Nicola Carrera, Massimiliano Casamenti, Franco Alfredo Cassioli, Lorenzo Casu, Michele Catalano, Lorenzo Cellamare, Rosario Cerrone, Giuseppe Cirucci, Luigi Cordua, Michele Corvino, Gaspare Daidone, Massimo D'Amico, Corrado Fatale, Pasquale Ferrari, Giuseppe Franch, Aniello Gallo, Giorgio Cosimo Garzia, Marco Goldin, Francesco Gravina, Andrea Lampo, Marco Leone, Andrea Lilliu, Pietro Mascipinto, Giacomo Mastrapasqua, Francesco Mazzoni, Alessandro Menotti, Giuseppe Monterisi, Trifone Ottolino, Antonello Pinna, Matteo Pisano, Gian Paolo Puggioni, Giovanni Quaresima, Luigi Raccuglia, Luigi Romanelli, Giuseppe Rizzo, Arnaldo Salzano, Pierfranco Seminara, Giuseppe Simula, Vincenzo Sottolano, Massimo Stefanelli, Mauro Tonasso, Alberto Toso, Massimiliano Trovato, Cristiano Tuoni, Giuseppe Domenico Turi, Michele Valenti, Simone Vigilante, Natale Zaccaro, Davide Zamboni, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giorgio Carta, Giovanni Carta, con domicilio eletto presso Studio Legale Carta in Roma, viale Parioli, 55;

contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento
- del diritto alla corresponsione dell’indennità di missione di cui al R.D. n. 941/1926, senza la detrazione di una somma corrispondente alla Daily Allowance (Per Diem) disposta dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
- del diritto alla percezione dell’indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. n. 541/2001 durante i periodi di riposo e recupero fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione;

e per la condanna
dell’Amministrazione intimata al pagamento delle predette somme.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2014 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, militari dell’Arma dei Carabinieri, hanno partecipato, in diversi periodi di tempo, alla missione internazionale di Polizia civile dell’Unione Europea denominata European Union Rule of Law Mission (EULEX ) nella sede di Pristina in Kossovo.

Agli stessi nel periodo di servizio svolto è stata elargita l’indennità di missione giornaliera di cui al R.D. n. 941/1926 dalla quale è stata tuttavia detratta la somma corrispondente alla Daily Allowance (Per Diem) corrisposta al personale militare internazionale direttamente dall’Unione Europea e non è stata riconosciuta l’indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. n. 541/2001 durante i periodi di riposo e recupero fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione.

Per l’accertamento del diritto a percepire le predette somme e per la condanna dell’Amministrazione al loro pagamento hanno quindi proposto ricorso, prospettando l’illegittimità del mancato versamento dei suddetti emolumenti, peraltro riconosciuti al personale italiano delle altre forze di polizia e della magistratura operanti nella stessa missione, nonché la diversa funzione delle indennità (quella di missione di cui al R.D. n. 941/1926 con funzione di sostituzione dello straordinario e per compensare i rischi e i disagi connessi all’impiego, mentre quella corrisposta dell’Unione Europea –allowance per diem – erogata per coprire le spese di alloggio, i pasti, gli spostamenti, il vestiario e il costo delle comunicazioni private).

Hanno, inoltre, prospettato la violazione dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 451/2001, convertito in legge dall’art. 1 della legge n. 15/2002, che prevede la corresponsione della diaria di missione estera anche durante i periodi di riposo e recupero fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio il 18 giugno 2012 ed ha depositato un’ulteriore memoria il 6 ottobre 2014.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 29 ottobre 2014.

Ciò premesso i ricorrenti, tutti appartenenti all’Arma dei Carabinieri e partecipanti in vari periodi alla missione europea di polizia internazionale in Kossovo, denominata EULEX, chiedono il riconoscimento del diritto a percepire l’intera indennità di missione, non decurtata di una somma pari agli emolumenti allowance loro versati giornalmente direttamente dall’Unione Europea, nonché il riconoscimento, anche nei periodi di riposo e recupero fruiti fuori dal teatro di operazioni, ma in costanza di missione, della stessa indennità di missione.

L’Amministrazione della Difesa ha invece evidenziato la legittimità del suo operato sostenendo la sostanziale identità dell’indennità di missione di cui al R.D. n. 941/1926 (di natura omnicomprensiva) con quella erogata dall’Unione Europea, cd. daily allowance, e sottolineando la mancata previsione, dopo il 2009, del riconoscimento della stessa indennità anche nei periodi di riposo o recupero.

Il Collegio ritiene fondata la pretesa dei ricorrenti in ordine al riconoscimento dell’intera indennità di missione da parte dell’intimata amministrazione durante i periodi di servizio effettivamente svolti in Kossovo.

Va preliminarmente rilevato che la fonte di riferimento è il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (ora abrogato dall’art. 2268 del d. lgs. n. 66/2010) recante “Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero”, come interpretato in via autentica dall’art. 39, vicies semel, comma 39, del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 (recante “Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti”).

In particolare, l’art. 1 del R.D. n. 941/1926 dispone che: “Al personale civile e militare dello Stato, destinati in missione all'estero, sono corrisposte le seguenti indennità giornaliere …”

Stabilisce il successivo art. 3, comma 1, che “Ai componenti le delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni, spetta sulle indennità ai termini del precedente art. 1 e per un periodo non superiore ai 30 giorni, l'aumento del 30 per cento. Eguale aumento e per lo stesso periodo di tempo spetta al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechino all'estero in commissione, per rappresentanza del governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale”.

Statuisce, poi, l’art. 39, vicies semel, comma 39, del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 273 convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51, che “L'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, gli articoli 1, primo comma, lettera b), e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'articolo 4, c.1.. lett. a) della legge 27 dicembre 1973, n. 838, si interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario”.

Infine, con l’art. 4 del D.L. n.8/2008, convertito nella legge n. 45/2008, è previsto che “Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto è corrisposta al netto delle ritenute per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926 n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali”.

Dalla lettura delle predette disposizioni si ricava cha l’indennità di missione ha una natura diversa da quella giornaliera corrisposta dall’Unione Europea sotto la denominazione daily allowance per le spese vive, di alloggio e di vitto (cfr. le Guidelines for allowances for second staff partecipating in EU civilian crisis management mission del Segretariato Generale del Consiglio d’Europa del 19 ottobre 2006).

Tale distinta funzione fa si che entrambe possono concorrere in costanza di una missione, essendo erogate non “allo stesso titolo” (cfr. citato art. 4 del D.L. n. 8/2008).

L’applicazione in concreto operata dall’intimata Amministrazione ha oltretutto effettivamente creato una disparità di trattamento con le altre forze di polizia impegnate nella stessa missione, cui non è stata operata la decurtazione.

Né può essere condivisa la prospettazione dell’avvocatura erariale in ordine al fatto che i ricorrenti hanno comunque usufruito di vitto e alloggio.

Come detto l’indennità di missione ex D.R. n. 451/1926 ha un funzione diversa, pertanto non rileva, nel caso di specie, l’eventuale concorrenza della fruizione dell’alloggio e del vitto con la specifica indennità daily allowance corrisposta da un organismo internazionale.

Per quanto riguarda invece la richiesta di riconoscimento anche dell’indennità di missione in occasione dei periodi di riposo o recupero, il Collegio ritiene di condividere quanto evidenziato dalla stessa avvocatura dello Stato in ordine alla circostanza che le disposizioni di cui all’art. 2,comma 2, del D.L. n. 451/2001 sono state per ultimo reiterate dal D.L. n. 152/2009, ma non più nei decreti successivi relativi alle missioni espletate, come nel caso di specie, negli anni 2011 – 2012.

Il ricorso va dunque accolto nei limiti sopra indicati e per l’effetto va disposto che l’intimata Amministrazione si ridetermini, riconoscendo il diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità di missione per il periodo di servizio effettivamente prestato nell’ambito della missione EULEX senza decurtazione delle somme percepite a titolo di daily allowance dall’Unione Europea, indennità poi maggiorata degli interessi legali dalla maturazione fino al soddisfo.

Le spese seguono la parziale soccombenza e sono liquidate come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto dispone che l’intimata Amministrazione si ridetermini nei sensi indicati in motivazione.

Condanna l’intimata Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore di dei ricorrenti nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00) da dividersi in parti uguali, oltre al rimborso del contributo unificato, se corrisposto, e degli altri oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore


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Re: Missione internazionale (EULEX )

Messaggio da panorama »

Per brevità di spazio posto la parte interessante in modo che tutti abbiano la possibilità di leggere ciò che è stato scritto dal CdS (stesso testo per tutti gli appelli che ha proposto il Ministero della Diesa).

Tutti posso andare ha leggere con i riferimenti qui di seguito.

(P.S.: alcuni non si sono costituiti in giudizio - in minima parte -)
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ORDINANZA CAUTELARE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201502660
- Public 2015-06-17 -

N. 02660/2015 REG.PROV.CAU.
N. 04489/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4489 del 2015, proposto da:

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

contro
- OMISSIS congruo elenco di nominativi -

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS, n. 02308/2015, resa tra le parti, concernente accertamento diritto alla corresponsione dell'indennità di missione senza detrazione di somma corrispondente alla DAILY ALLOWANCE (per diem)

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OMISSIS nominativi;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2015 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni e l’avv. Giorgio Carta;

- considerato che nella fattispecie non sussistono profili che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, inducono alla previsione di un esito favorevole dell’appello nel merito, poiché la tesi accolta dal TAR appare correttamente interpretare la normativa, anche considerata la distinzione tra i rispettivi soggetti tenuti alle indennità in questione;

- rilevata inoltre la insussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile a carico della posizione azionata dall’appellante, atteso che, in caso di esito positivo dell’appello, le somme attribuite possono essere recuperate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), respinge la domanda di sospensione della sentenza impugnata.

Spese della presente fase del giudizio a carico della parte appellante (Euro 1.500).

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Virgilio, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore
Andrea Migliozzi, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/06/2015

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ORDINANZA CAUTELARE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201502652
- Public 2015-06-17 -

N. 02652/2015 REG.PROV.CAU.
N. 04483/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4483 del 2015, proposto da:

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

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ORDINANZA CAUTELARE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201502651
- Public 2015-06-17 -

N. 02651/2015 REG.PROV.CAU.
N. 04482/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4482 del 2015, proposto da:

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

contro

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ORDINANZA CAUTELARE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201502650
- Public 2015-06-17 -

N. 02650/2015 REG.PROV.CAU.
N. 04444/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4444 del 2015, proposto da:

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

contro

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ORDINANZA CAUTELARE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201502648
- Public 2015-06-17 -

N. 02648/2015 REG.PROV.CAU.
N. 04027/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4027 del 2015, proposto da:

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

contro
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Re: Missione internazionale (EULEX )

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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201603777, - Public 2016-03-25 -


N. 03777/2016 REG.PROV.COLL.
N. 10042/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10042 del 2015, proposto da:
F. A. F., rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Carta, Giovanni Carta, con domicilio eletto presso Studio Legale Carta in Roma, viale Parioli, 55;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'ottemperanza
della sentenza 2306/2015 emessa sul ricorso 2316/2010 dalla sezione I bis del TAR Lazio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2016 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente quale militare dell’Arma dei Carabinieri ha preso parte alla missione internazionale di Polizia Civile European Rule of Law Mission in Kossovo (c.d. EULEX).

Contro la decurtazione operata dall’intimata Amministrazione dall’indennità di missione delle somme riconosciute direttamente dall’Unione Europea a titolo giornaliero (daily allowance) ha quindi proposto ricorso, accolto da questo Tribunale con sentenza n. 2306/2015.

In particolare, nella sentenza è stato disposto che l’Amministrazione si rideterminasse riconoscendogli il diritto alla corresponsione dell’indennità di missione per il periodo di servizio effettivamente prestato nell’ambito della suddetta missione, senza decurtazione delle somme percepite a titolo di daily allowance dall’Unione Europea (indennità da riconoscersi maggiorata degli interessi legali dalla maturazione fino al soddisfo).

L’Amministrazione non ha ottemperato e pertanto il ricorrente ha presentato per l’esecuzione l’odierno mezzo di gravame.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio.

La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 2.3.2016.

Ciò premesso, il Collegio rileva che la sentenza di cui trattasi, nonostante la dichiarata intenzione dell’Amministrazione, alla data odierna non risulta eseguita, né, seppure appellata, risulta sospesa nella sua efficacia.

Ritiene pertanto la richiesta ottemperanza fondata.

Per l'effetto, ordina all’intimata Amministrazione di adottare tutte le determinazioni giuridiche ed economiche necessarie per la corresponsione degli emolumenti indicati nella sentenza di questo Tribunale n. 2306/2015 (comprensivi del calcolo e della corresponsione degli accessori di legge), fatta salva l’eventuale ripetizione degli stessi in caso di diverso esito del giudizio di appello.

Appare congruo a tale fine un termine per provvedere di giorni 90 dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente nella misura complessiva di euro 500,00 (cinquecento/00).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie il ricorso indicato in epigrafe.

Per l’effetto, ordina all’intimata Amministrazione di adottare tutte le determinazioni giuridiche ed economiche (queste ultime comprensive del calcolo e della corresponsione degli accessori di legge) per la corresponsione degli emolumenti indicati nella sentenza di questo Tribunale n. 2306/2015.

Fissa a tale fine il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura indicata in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Roberto Vitanza, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/03/2016
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Re: Missione internazionale (EULEX )

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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201603778, - Public 2016-03-25 -

N. 03778/2016 REG.PROV.COLL.
N. 10043/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10043 del 2015, proposto da:
L. P., rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Carta, Giovanni Carta, con domicilio eletto presso Studio Legale Carta in Roma, viale Parioli, 55;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'ottemperanza
della sentenza n. 2302/2015 emessa su ricorso 1667/2010 sez. I bis del TAR Lazio.
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Re: Missione internazionale (EULEX )

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per i colleghi CC., comunico che sotto la stessa data il Tar Lazio ha emesso altre sentenze del pari giudizio
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