militari transitati fateci sapere le vostre esperienze

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tony1972
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Re: militari transitati fateci sapere le vostre esperienze

Messaggio da tony1972 »

Grazie della risposta


danny84
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Re: militari transitati fateci sapere le vostre esperienze

Messaggio da danny84 »

Ciao,non vorrei sbagliarmi ma nel caso in cui si venisse riformati da civili con minimo 20 anni di contributi spetta la pensione ma la stessa verrà elargita al raggiungimento dell'età pensionabile.Diverso è se si viene riformati per inabilità assoluta a qualsiasi attività lavorativa (LG. 335/95),in quel caso sono sufficienti cinque anni di contributi di cui almeno tre antecedenti alla data di presentazione della domanda.Non so se da civili riformati si ha comunque diritto da subito alla pensione di inabilità alla mansione maturata al momento della riforma da militari(in presenza dei famosi 15 anni contributivi di cui 12 effettivi)

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christian71
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Re: R: militari transitati fateci sapere le vostre esperienz

Messaggio da christian71 »

danny84 ha scritto:Ciao,non vorrei sbagliarmi ma nel caso in cui si venisse riformati da civili con minimo 20 anni di contributi spetta la pensione ma la stessa verrà elargita al raggiungimento dell'età pensionabile.Diverso è se si viene riformati per inabilità assoluta a qualsiasi attività lavorativa (LG. 335/95),in quel caso sono sufficienti cinque anni di contributi di cui almeno tre antecedenti alla data di presentazione della domanda.Non so se da civili riformati si ha comunque diritto da subito alla pensione di inabilità alla mansione maturata al momento della riforma da militari(in presenza dei famosi 15 anni contributivi di cui 12 effettivi)

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Buongiorno danny84… avevo fatto il nome di "spartagus" perchè so che lui dopo circa 30 anni da Carabiniere fu riformato e transitò nei ruoli civile… dopo pochi altri anni fu riformato anche da civile ed iniziò a percepisce la pensione…

Inoltre io sapevo che:

1) l'età minima pesionabile per un militare, come hai già detto tu, è di 15 anni di cui 12 effettivi;

2) l'età minima pensionabile per un civile è di 20 anni di contributi;

Detto questo, io penso che se un militare transita, ovviamente con almeno 12 anni di servizio, nei ruoli civili e dopo qualche anno verrà riformato nuovamente, allora percepirà la pensione maturata da militare con possibilità di riscattare gli anni lavorati da civile…

Mentre se si riesce a lavorare i 12 anni utili da militare + i 20 utili da civile allora si percepirà una pensione, presumo senza dover riscattare nulla, calcolata in base al due periodi di contributi versati.

Ma per sicurezza attendiamo conferme o smentite da parte degli esperti…

Saluti e buona giornata
Christian

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tony1972
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Re: militari transitati fateci sapere le vostre esperienze

Messaggio da tony1972 »

Grazie a tutti io ho 21 anni da militare. voi parlate di riscatto come funziona
christian71
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Re: R: militari transitati fateci sapere le vostre esperienz

Messaggio da christian71 »

tony1972 ha scritto:Grazie a tutti io ho 21 anni da militare. voi parlate di riscatto come funziona
Ma guarda, per avere notizie certe in merito, penso che sia il caso di attendere l'intervento di che c'è già passato… comunque io credo che sia come quando uno ricongiunge e riscatta un periodo di lavoro da civile fatto prima di arruolarsi, solo che in questo caso l'impiego da civile c'è stato dopo…

Ma come dicevo, attendiamo conferme o smentite…

Saluti
Christian

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tony1972
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Re: militari transitati fateci sapere le vostre esperienze

Messaggio da tony1972 »

Grazie
panorama
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Re: militari transitati fateci sapere le vostre esperienze

Messaggio da panorama »

- ) - nota prot. MDGMILO IV1140144983 del 31 marzo 2011

- ) - circolare del Ministero della Difesa MDGMILO IV 1140086008 del 28 febbraio 2011.

- ) - percepire integralmente i compensi sostitutivi per ferie non godute anche durante il periodo di aspettativa ex lege n. 266/1999, d.lgs 66/2010 e D.M. 22680 del 18 aprile 2002.

1) - I ricorrenti militari sono stati giudicati dalla competente CMO permanentemente inidonei al servizio militare incondizionato e, conseguentemente, congedati.

2) - I predetti nei termini di legge presentavano istanza, a mente della normativa vigente ( oggi art. 930 del d.lgs 66/2010), per transitare nei corrispettivi ruoli civili del Ministero della Difesa.

3) - Nella more della definizione della prevista procedura per il transito nei ruoli civili i predetti venivano posti in aspettativa sino al giorno precedente l’assunzione in servizio nei citati ruoli.

4) - Rileva, di contro, il difensore che la situazione giuridica dei militari ricorrenti definita dall’amministrazione, nella circolare contestata, come “aspettativa tecnica” non è assimilabile alla aspettativa per infermità di servizio e risulta, invero, estranea e non prevista dall’ordinamento, “frutto di un’arbitraria costruzione dell’Amministrazione intimata…”.

IL TAR LAZIO precisa:

5) - E’ opportuno premettere che il procedimento di transito dei militari già in servizio permanente nei ruoli civili è disciplinato, tutt’ora, ai sensi dell’art. 2186 d.lgs cit., dal d.m. 18 aprile 2002, che, agli artt. 1 e 2, ha delineato l'ambito applicativo e le modalità puntuali del transito.

6) - Tale passaggio di ruolo costituisce, per il dipendente inidoneo al servizio militare, un vero e proprio diritto soggettivo ( Cons.St., sez. IV, 31 luglio 2009, n. 4854) non limitabile neppure per evidenti ragioni organizzative ( Cons.St., sez. IV, 21 luglio 2009, n. 6951).

7) - Pertanto il transito nei ruoli civili del personale militare non idoneo costituisce una peculiare forma di trasferimento nell’ambito della stessa amministrazione ( Cons. St., sez.IV, 2 ottobre 2006, n. 5758).

8) - Ciò detto è opportuno ricordare che l’art. 11, comma 4, del DPR 11 settembre 2007, n. 171, ha precisato che, in caso di transito del personale militare non idoneo al servizio nei ruoli civili, è possibile il pagamento delle ferie non godute solo quando, nell’amministrazione di nuova destinazione, non è prevista la fruizione del congedo maturato e non fruito.

9) - Ebbene non consta dagli atti di causa, né i ricorrenti hanno fornito prova, che le ferie maturate nel periodo di aspettativa in attesa del transito di ruolo sono state, dall’amministrazione civile, negate.

10) - Infatti, secondo il riportato insegnamento giurisprudenziale il transito di ruolo non è altro che un peculiare trasferimento del dipendente che non estingue, né cancella il precedente rapporto giuridico, ma ne opera soltanto una sua modificazione, così che permangono inalterati tutti i diritti quesiti, compresi quelli di natura patrimoniale e previdenziale in precedenza ottenuti, nonché e a maggior ragione, le ferie già maturate.

11) - Era, pertanto, onere dei ricorrenti richiedere alla amministrazione civile di poter usufruire delle ferie non godute.

12) - Tale evenienza non risulta attivata dai ricorrenti, perché solo in caso di negativo riscontro dell’istanza poteva, infatti, reclamarsi il pagamento in termini sostitutivi del congedo non goduto, diversamente opinando verrebbe lasciato all’iniziativa dell’interessato se godere del congedo ovvero richiederne il pagamento.

N.B.: rileggi bene i nr. 9, 10, 11 e 12 di cui sopra.

Leggete cmq. il tutto qui sotto.

Ragazzi, allora datevi da fare.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201511199, - Public 2015-09-10 -


N. 11199/2015 REG.PROV.COLL.
N. 05709/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5709 del 2011, proposto da:
(congruo nr. di ricorrenti – OMISSIS per questione di spazio - ), tutti rappresentati e difesi dagli avv. Alessandra Angiuli, Stefano Moleas, con domicilio eletto presso Paolo Girolami in Roma, Via Vincenzo Picardi, 4;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato nel domicilio di Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
della nota prot. MDGMILO IV1140144983 del 31 marzo 2011, pervenuta ai ricorrenti il 7 aprile 2011; della circolare del Ministero della Difesa MDGMILO IV 1140086008 del 28 febbraio 2011; nonché per l’accertamento dei ricorrenti a percepire integralmente i compensi sostitutivi per ferie non godute anche durante il periodo di aspettativa ex lege n. 266/1999, d.lgs 66/2010 e D.M. 22680 del 18 aprile 2002.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2015 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti militari sono stati giudicati dalla competente CMO permanentemente inidonei al servizio militare incondizionato e, conseguentemente, congedati.

I predetti nei termini di legge presentavano istanza, a mente della normativa vigente ( oggi art. 930 del d.lgs 66/2010), per transitare nei corrispettivi ruoli civili del Ministero della Difesa.

Nella more della definizione della prevista procedura per il transito nei ruoli civili i predetti venivano posti in aspettativa sino al giorno precedente l’assunzione in servizio nei citati ruoli.

Con nota del 17 febbraio 2011 tutti i ricorrenti hanno diffidato la parte resistente perché fosse loro corrisposto il compenso maturato successivamente al giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato e, segnatamente, l’equivalente monetario del congedo ordinario non fruito nel periodo di aspettativa successiva alla accertata inidoneità.

La richiesta veniva respinta dall’amministrazione della difesa.

Avverso tale negativa determinazione sono insorti giudizialmente i ricorrenti con il ricorso oggetto del presente scrutinio.

In particolare la difesa ricorrente contesta l’interpretazione fornita al riguardo dalla p.a. che, mutuando il contenuto del provvedimento negativo dalle disposizioni contenute nella circolare ministeriale, anch’essa in questa sede censurata, ha ritenuto che il citato periodo di aspettativa non potesse comportare il pagamento del congedo ordinario non usufruito perché tale evenienza è limitata alle ipotesi in cui alla aspettativa segue la cessazione del servizio per ragioni indipendenti dalla volontà del militare mentre, nel caso in esame, tutti predetti sono transitati nei ruoli civili senza soluzione di continuità con il precedente servizio.

Rileva, di contro, il difensore che la situazione giuridica dei militari ricorrenti definita dall’amministrazione, nella circolare contestata, come “aspettativa tecnica” non è assimilabile alla aspettativa per infermità di servizio e risulta, invero, estranea e non prevista dall’ordinamento, “frutto di un’arbitraria costruzione dell’Amministrazione intimata…”.

Ne consegue che la mancata fruizione del congedo ordinario, nel periodo in cui i ricorrenti sono stati posti in aspettativa, deve essere congruamente ristorato con la corresponsione dell’equivalente monetario, proprio perché il congedo non è stato, dai predetti, goduto per motivi indipendenti dalla volontà di essi ricorrenti.

E’ opportuno premettere che il procedimento di transito dei militari già in servizio permanente nei ruoli civili è disciplinato, tutt’ora, ai sensi dell’art. 2186 d.lgs cit., dal d.m. 18 aprile 2002, che, agli artt. 1 e 2, ha delineato l'ambito applicativo e le modalità puntuali del transito.

Tale passaggio di ruolo costituisce, per il dipendente inidoneo al servizio militare, un vero e proprio diritto soggettivo ( Cons.St., sez. IV, 31 luglio 2009, n. 4854) non limitabile neppure per evidenti ragioni organizzative ( Cons.St., sez. IV, 21 luglio 2009, n. 6951).

Pertanto il transito nei ruoli civili del personale militare non idoneo costituisce una peculiare forma di trasferimento nell’ambito della stessa amministrazione ( Cons. St., sez.IV, 2 ottobre 2006, n. 5758).

Ciò detto è opportuno ricordare che l’art. 11, comma 4, del DPR 11 settembre 2007, n. 171, ha precisato che, in caso di transito del personale militare non idoneo al servizio nei ruoli civili, è possibile il pagamento delle ferie non godute solo quando, nell’amministrazione di nuova destinazione, non è prevista la fruizione del congedo maturato e non fruito.

Ebbene non consta dagli atti di causa, né i ricorrenti hanno fornito prova, che le ferie maturate nel periodo di aspettativa in attesa del transito di ruolo sono state, dall’amministrazione civile, negate.

Infatti, secondo il riportato insegnamento giurisprudenziale il transito di ruolo non è altro che un peculiare trasferimento del dipendente che non estingue, né cancella il precedente rapporto giuridico, ma ne opera soltanto una sua modificazione, così che permangono inalterati tutti i diritti quesiti, compresi quelli di natura patrimoniale e previdenziale in precedenza ottenuti, nonché e a maggior ragione, le ferie già maturate.

Era, pertanto, onere dei ricorrenti richiedere alla amministrazione civile di poter usufruire delle ferie non godute.

Tale evenienza non risulta attivata dai ricorrenti, perché solo in caso di negativo riscontro dell’istanza poteva, infatti, reclamarsi il pagamento in termini sostitutivi del congedo non goduto, diversamente opinando verrebbe lasciato all’iniziativa dell’interessato se godere del congedo ovvero richiederne il pagamento.

Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.

Sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere
Roberto Vitanza, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/09/2015
lino
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Re: militari transitati fateci sapere le vostre esperienze

Messaggio da lino »

si ma e molto difficile........
rifletti bene se vuoi tentare questa carta in futuro e informati da qualche medico legale esperto del settore....
Per Aspera ad Astra!!!!
lino
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Re: militari transitati fateci sapere le vostre esperienze

Messaggio da lino »

e chiaramente sentire spartagus uno dei pochi riformati dai ruoli civili....
Per Aspera ad Astra!!!!
spartaco69
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Tempi trasferimento

Messaggio da spartaco69 »

Gentilissimi iscritti, come da titolo la mia richiesta afferisce i tempi di attesa per un eventuale trasferimento dopo la firma del nuovo contratto nei ruoli civili..mi sono letto/riletto attentamente i post relativi all'argomento in questione e nessuno riferisce sulla certezza di essere stato accontentato dopo un anno così come previsto dalla normativa. Rimanendo in attesa di riscontro in questo momento così delicato.Cordiali Saluti
panorama
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Re: militari transitati fateci sapere le vostre esperienze

Messaggio da panorama »

Ricorso ACCOLTO in merito agli stipendi da percepire.
----------------------------------------------------------------------------
1) - transitato a domanda nei ruoli civili del Ministero della difesa in seguito a giudizio di permanente non idoneità al servizio militare, chiede il riconoscimento del trattamento retributivo per il periodo successivo alla domanda di transito nei ruoli civili e fino alla effettiva assunzione in qualità di dipendente civile.

2) - Il ricorrente, infatti, è stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare il 20 dicembre 2005 ..... e, con istanza assunta al protocollo dell’amministrazione il 21 dicembre 2005, ha chiesto il transito nei ruoli civili dell’amministrazione della difesa, che, solo a seguito di atto di diffida notificato il 14 aprile 2008, ha infine provveduto con nota del 14 luglio 2008 a denegare il richiesto transito.

3) - Annullato il detto diniego dal T.A.R. per la Campania con sentenza n. 4235 del 2009, non appellata, l’amministrazione ha infine provveduto a stipulare contratto di lavoro con il ricorrente solo in data 6 aprile 2010 recante decorrenza del rapporto lavorativo 3 maggio 2010, ......

4) - Lamenta quindi il ricorrente che alcun trattamento economico gli è stato corrisposto per il periodo da dicembre 2005 (domanda di transito nei ruoli civili) al maggio 2010 (decorrenza del contatto di lavoro come dipendente civile). Dunque chiede, a titolo di restituito in integrum, l’accertamento del proprio diritto all’invocato trattamento retributivo per il periodo dicembre 2005 – 2 maggio 2010.

IL TAR LAZIO precisa:

5) - Come ha rilevato il Consiglio di Stato, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per tutte le controversie e le questioni relative al periodo che precede la stipula del contratto di lavoro come dipendente civile, pur se è stato adottato un provvedimento di transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile (cfr. Cons. Stato, Sez. IV n. Cons. Stato, IV sezione, n. 4719/2001 e n. 6825/2007).

6) - In altri termini, con riguardo alla vicenda che interessa l’odierno ricorrente, è stato già affermato con sentenza passata in giudicato che la domanda di transito si intende accolta allo scadere del termine di 150 giorni dalla presentazione della domanda di transito.

7) - In conclusione, ritiene il Collegio che la domanda di parte ricorrente meriti accoglimento limitatamente alla richiesta di corresponsione del trattamento economico con decorrenza dalla scadenza del termine di 150 giorni dalla presentazione dell’istanza di transito nei ruoli civili assegnati all’Amministrazione per provvedere sull’istanza medesima, fino alla decorrenza del contratto di lavoro poi intervenuto ( 3 maggio 2010); non può essere accolta, invece, la richiesta di corresponsione del corrispettivo fin dalla data della istanza di transito.

8) - Sotto questo profilo, pertanto, il ricorso è fondato e va accolto, con condanna del Ministero resistente alla corresponsione del trattamento economico dovuto quale retribuzione mensile a decorrere dal 21 maggio 2006 (data di scadenza del termine di centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di transito del 21 dicembre 2005) fino al 2 maggio 2010, essendo il 3 maggio 2010 la data di decorrenza del contratto di lavoro stipulato come dipendente civile.

Leggete il tutto qui sotto.
------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201511436, - Public 2015-09-29 -


N. 11436/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02314/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2314 del 2011, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Tommaso Ventre, con domicilio eletto presso Antonella Le Rose in Roma, Via Cavour, 228/B;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire il trattamento retributivo per il periodo dicembre 2005 – 2 maggio 2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 marzo 2015 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il proposto ricorso l’odierno ricorrente, già caporal maggiore scelto quindi transitato a domanda nei ruoli civili del Ministero della difesa in seguito a giudizio di permanente non idoneità al servizio militare, chiede il riconoscimento del trattamento retributivo per il periodo successivo alla domanda di transito nei ruoli civili e fino alla effettiva assunzione in qualità di dipendente civile. Il ricorrente, infatti, è stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare il 20 dicembre 2005 con processo verbale della CMO di Caserta e, con istanza assunta al protocollo dell’amministrazione il 21 dicembre 2005, ha chiesto il transito nei ruoli civili dell’amministrazione della difesa, che, solo a seguito di atto di diffida notificato il 14 aprile 2008, ha infine provveduto con nota del 14 luglio 2008 a denegare il richiesto transito. Annullato il detto diniego dal T.A.R. per la Campania con sentenza n. 4235 del 2009, non appellata, l’amministrazione ha infine provveduto a stipulare contratto di lavoro con il ricorrente solo in data 6 aprile 2010 recante decorrenza del rapporto lavorativo 3 maggio 2010, inquadrando lo stesso come “operatore di amministrazione”. Lamenta quindi il ricorrente che alcun trattamento economico gli è stato corrisposto per il periodo da dicembre 2005 (domanda di transito nei ruoli civili) al maggio 2010 (decorrenza del contatto di lavoro come dipendente civile). Dunque chiede, a titolo di restituito in integrum, l’accertamento del proprio diritto all’invocato trattamento retributivo per il periodo dicembre 2005 – 2 maggio 2010.

Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo per essere stato il ricorso di cui trattasi notificato il 18 febbraio 2011, successivamente alla stipula del contratto individuale di lavoro del ricorrente quale dipendente civile (6 aprile 2010) e comunque affermandone la infondatezza nel merito.

Alla pubblica udienza del 31 marzo 2015 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Va preliminarmente ritenuta la giurisdizione dell’adito giudice amministrativo atteso che la controversia di cui è questione investe la spettanza di una pretesa retributiva relativa al periodo che precede la stipula del contratto di lavoro da parte del ricorrente come dipendente civile dell’amministrazione della difesa, essendo evidente che fino a quella data il militare non perde il suo status originario. Come ha rilevato il Consiglio di Stato, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per tutte le controversie e le questioni relative al periodo che precede la stipula del contratto di lavoro come dipendente civile, pur se è stato adottato un provvedimento di transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile (cfr. Cons. Stato, Sez. IV n. Cons. Stato, IV sezione, n. 4719/2001 e n. 6825/2007). E’ evidente che la mera circostanza della notifica del ricorso in epoca successiva alla detta stipula non è sufficiente a far ritenere che la res controversa sia da ricondurre al ricorrente quale dipendente civile, che se così fosse questo giudice sarebbe privo di giurisdizione, trattandosi di questione, come già rilevato, che inerisce alla sfera giuridica del ricorrente non ancora dipendente civile dell’amministrazione della difesa. In altri termini, la controversia attiene alla fase non contrattualizzata, in regime di diritto pubblico, del rapporto di lavoro di pubblico impiego, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, primo comma, lett. i) del CPA.

Ciò premesso, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti di seguito meglio esplicitati.

Rileva il Collegio che ai sensi dell’art. 14 comma 5° l. n. 266 del 1999 (oggi sostituito, per quanto qui rileva, dall’art. 930 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66), il personale delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, giudicato "non idoneo al servizio militare incondizionato" per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, costituendo detto transito un vero diritto soggettivo che scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla Commissione medico-ospedaliera, unico organo abilitato a valutare l'idoneità al servizio civile (cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 31 luglio 2009 , n. 4854). Ha rilevato peraltro condivisibile giurisprudenza che il Ministero della difesa, al quale viene richiesto il transito al servizio civile da parte del militare non più idoneo al servizio militare incondizionato, non possiede un ambito di discrezionalità nella valutazione dell'istanza presentata ove ricorrano i presupposti di fatto stabiliti dalla legge (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 08 novembre 2006 , n. 12139 e T.A.R. Sardegna n. 108 del 2010).

Ribadisce quindi il D.M. 18 aprile 2002, con cui sono state dettate le disposizioni che governano in concreto il detto transito, all’art. 1, comma 1, che “Il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo la corrispondenza definita nell'annessa tabella A, sempreché l’infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.”; lo stesso decreto all’art. 2, comma 4, precisa che “L'amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Qualora entro il predetto termine l'amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta” e, al comma 7, che “In attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità”. Può quindi agevolmente rilevarsi che la normativa regolamentare citata prevede un’ipotesi di “silenzio assenso” alla scadenza del termine di 150 giorni dalla presentazione della domanda di transito. Del resto, proprio con riferimento all’odierno ricorrente, il T.A.R. Campania – che era stato adito per l’annullamento di nota con cui l’amministrazione denegava formalmente il richiesto transito - con la sentenza innanzi citata e che non risulta appellata (n. 4235 del 2009) aveva già nella specie rilevato “che risulta essersi sostanziato il silenzio assenso al chiesto transito (ai sensi dell’art. 2 co. 4° D.M. 18.4.2002), e che la <<sospensione>> del relativo procedimento non appare giustificabile sulla base degli esiti di una sentenza di primo grado, appellata e quindi non definitiva”. Osservava ancora il T.A.R. di Napoli che “Stante la chiarezza dell’esposto dettato normativo applicabile alla fattispecie, ritiene il Collegio che il provvedimento negativo è sopravvenuto quando ormai si era avuta la formazione del previsto silenzio assenso; la qual cosa è sufficiente a segnare la sorte del ricorso: ciò sulla ribadita precisazione che non è stato in alcun modo contraddetta l’esistenza dell’unico e necessario presupposto di legge, ovvero di essere stato il -OMISSIS- giudicato (da competente Commissione Medica, in data 6.12.2005) non idoneo al S.M.I., ma idoneo al reimpiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’Amministrazione della Difesa”. In altri termini, con riguardo alla vicenda che interessa l’odierno ricorrente, è stato già affermato con sentenza passata in giudicato che la domanda di transito si intende accolta allo scadere del termine di 150 giorni dalla presentazione della domanda di transito. Del resto, è sulla scorta di questa premessa che è avanzata con il presente ricorso, a stipula del contratto oramai intervenuta, azione di accertamento del diritto al trattamento retributivo per il periodo che va dalla detta domanda alla decorrenza del contratto di lavoro come dipendente civile.

In conclusione, ritiene il Collegio che la domanda di parte ricorrente meriti accoglimento limitatamente alla richiesta di corresponsione del trattamento economico con decorrenza dalla scadenza del termine di 150 giorni dalla presentazione dell’istanza di transito nei ruoli civili assegnati all’Amministrazione per provvedere sull’istanza medesima, fino alla decorrenza del contratto di lavoro poi intervenuto ( 3 maggio 2010); non può essere accolta, invece, la richiesta di corresponsione del corrispettivo fin dalla data della istanza di transito.

Sotto questo profilo, pertanto, il ricorso è fondato e va accolto, con condanna del Ministero resistente alla corresponsione del trattamento economico dovuto quale retribuzione mensile a decorrere dal 21 maggio 2006 (data di scadenza del termine di centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di transito del 21 dicembre 2005) fino al 2 maggio 2010, essendo il 3 maggio 2010 la data di decorrenza del contratto di lavoro stipulato come dipendente civile. L’accertamento e la condanna sono riferiti al capitale oltre che alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Le spese di causa seguono la regola della soccombenza, per quanto temperata nella quantificazione alla luce del non totale accoglimento delle richieste formulate in ricorso e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e termini di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Ministero della Difesa al pagamento in favore del ricorrente del corrispettivo dovuto quale retribuzione mensile a decorrere dalla data del 21 maggio 2006 fino alla data del 2 maggio 2010, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Condanna la resistente amministrazione al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 31 marzo 2015 e 2 settembre 2015, con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore
Floriana Rizzetto, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/09/2015
Kiasciana
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Re: militari transitati fateci sapere le vostre esperienze

Messaggio da Kiasciana »

Chiedo a chi è transitato nell'anno solare... Ma le ferie non godute vengono pagate o usufruite nel nuovo impiego da civile? Grazie in anticipo purtroppo nonostante diverse telefonate ho avuto versioni differenti e chiedo a chi fresco fresco transitato sa dirmi qualcosa di vero visto che le leggi cambiano a seconda del vento
Obbeyboy
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Re: militari transitati fateci sapere le vostre esperienze

Messaggio da Obbeyboy »

Chi conosce un buon sito per guardare film di guerra sul telefono?
Halibut
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Re: militari transitati fateci sapere le vostre esperienze

Messaggio da Halibut »

salve a tutti io sono uun ufficiale transitato nel 2017.
Mi piacerebbe rispondere alle domande di chi è in procinto di transitare perchè immagino siano tante.
Ho scoperto molte cose in questi 2 anni che prima non potevo nemmeno immaginare nonostante le informazioni aquisite precedentemente
bisogna tener coto che cambia molto da forza armata a forza armata e addirittura da regione a regione
Posso solo dire che on mi sono pentito di non essere andato in pensione anche perchè con sol 25 anni di servizio non avrei preso nemmeno la metà di quello che prendevo da militare al momento del transito

Ci sono molte cose che stanno cambiando nel mondo dei civili, la presenza dei sindacati è massiccia e la sensazione è quella che non esiste piu la protezione che uno può avere da militare. Ma di contro una persona ha la possibilità di farsi sentire di piu di non avere la sudditanza psicologica rispetto ai superiori. Da civile ci si può permettere di fare cose che prima non si potevano nemmeno immaginare.

Cmq chiedetemi ed io nel mio possibile vi risponderò
Topgun86
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Re: militari transitati fateci sapere le vostre esperienze

Messaggio da Topgun86 »

Salve ragazzi vi ringrazio in anticipo perché ho letto e'riletto le pagine ed è veramente un forum molto utile premesso ciò sono un appartenente alla polizia di stato (ho 11 anni di servizio in polizia e 3 di esercito essendo ex vfb) da qualche anno con un problema visivo alla retina che mi ha causato una perdita del visus... Oltre che disturbi vari questa patologia poi approfondita e'di natura genetica degenerativa ma variabile la sua entità non si conosce può restar ferma o peggiorare ed al momento si può solo rallentare. Volevo chiedervi avendo pochi anni di servizio mutuo figli etc se qualcuno di voi per un problema simile è riuscito a transitare ai ruoli civili?,non serve essere in servizio da un tot di anni?, per usufruire di questo beneficio restando cmq un impiegato statale dato che mi servono altri 20 anni e passa per la pensione grazie premetto che al momento Sn in servizio finche posso resto così e poi parlerò col medico del corpo faccio servizio in Campania e spero che un gg da civile possano mandarmi dv ho residenza grazie buona giornata
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