MILITARI RIFORMATI – APPLICAZIONE DEL “MOLTIPLICATORE” AUSILIARIA E BENEFICIO COMPENSATIVO
giovedì 28 settembre 2017
Al personale militare riformato, anche a seguito di patologie nondipendenti da causa di servizio, che abbia maturato il trattamento pensionistico in regime misto o contributivo (escluso il retributivo), è stato riconosciuto in via giurisprudenziale, il diritto alla maggiorazione della pensione in ragione dell’applicazione dell’art. 3, comma 7 D. Lgs 165/1997, indipendentemente dall’avere raggiunto i limiti di età.
Questa è in sintesi la recentissima statuizione, peraltro definitiva, in quanto non impugnata tempestivamente dall’Istituto Previdenziale, della Corte dei Conti della Regione Abruzzo, su ricorso di un solerte sottufficiale (brigadiere) della Guardia di Finanza.
La Corte dei Conti della Regione Abruzzo, che in tal senso si era già espressa nel 2012, ha ribadito che il personale militare escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria, poichè collocato in quiescenza per riforma prima di aver raggiunto i requisiti di età richiesti per poter usufruire dell’ausiliaria, ha comunque diritto al beneficio compensativo di cui all’art. 3,comma 7, del D. Lgs. 165/1997, che prevede: “il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione“.
L’articolo di approfondimento presenta tre distinte sezioni: nella prima viene esaminato l’istituto dell’ausiliaria e i requisiti necessari per poterne usufruire; nella seconda è delineato l’ambito di applicazione del beneficio compensativo di cui all’art. 3, comma 7, del D.Lgs. 165/1997; infine, nella terza sezione, sono affrontati i maggiori problemi applicativi dei due istituti che interessano principalmente i militari e il personale delle Forze di Polizia a ordinamento civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco cessati dal servizio per riforma senza aver raggiunto i limiti di età per la pensione.
MILITARI RIFORMATI – APPLICAZIONE DEL “MOLTIPLICATORE” AUSIL
Re: MILITARI RIFORMATI – APPLICAZIONE DEL “MOLTIPLICATORE” A
potresti per cortesia spiegare che vuol dire? per uno riformato nel 2015 con 40 anni di contributi cosa cambia? bisogna chiedere cosa e a chi? grazie per una rispostarobyn ha scritto:MILITARI RIFORMATI – APPLICAZIONE DEL “MOLTIPLICATORE” AUSILIARIA E BENEFICIO COMPENSATIVO
giovedì 28 settembre 2017
Al personale militare riformato, anche a seguito di patologie nondipendenti da causa di servizio, che abbia maturato il trattamento pensionistico in regime misto o contributivo (escluso il retributivo), è stato riconosciuto in via giurisprudenziale, il diritto alla maggiorazione della pensione in ragione dell’applicazione dell’art. 3, comma 7 D. Lgs 165/1997, indipendentemente dall’avere raggiunto i limiti di età.
Questa è in sintesi la recentissima statuizione, peraltro definitiva, in quanto non impugnata tempestivamente dall’Istituto Previdenziale, della Corte dei Conti della Regione Abruzzo, su ricorso di un solerte sottufficiale (brigadiere) della Guardia di Finanza.
La Corte dei Conti della Regione Abruzzo, che in tal senso si era già espressa nel 2012, ha ribadito che il personale militare escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria, poichè collocato in quiescenza per riforma prima di aver raggiunto i requisiti di età richiesti per poter usufruire dell’ausiliaria, ha comunque diritto al beneficio compensativo di cui all’art. 3,comma 7, del D. Lgs. 165/1997, che prevede: “il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione“.
L’articolo di approfondimento presenta tre distinte sezioni: nella prima viene esaminato l’istituto dell’ausiliaria e i requisiti necessari per poterne usufruire; nella seconda è delineato l’ambito di applicazione del beneficio compensativo di cui all’art. 3, comma 7, del D.Lgs. 165/1997; infine, nella terza sezione, sono affrontati i maggiori problemi applicativi dei due istituti che interessano principalmente i militari e il personale delle Forze di Polizia a ordinamento civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco cessati dal servizio per riforma senza aver raggiunto i limiti di età per la pensione.
Re: MILITARI RIFORMATI – APPLICAZIONE DEL “MOLTIPLICATORE” A
Messaggio da ariete74 »
ci piaceKURO OBI ha scritto:Se andate sulla pagina dell'avvocato Vitelli, c'è già un esaudiente post con tutte le spiegazioni del caso
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