mi hanno detto cirientro nella categoria vittime del dovere.

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maurizio24
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mi hanno detto cirientro nella categoria vittime del dovere.

Messaggio da maurizio24 »

salve, sono un assistente capo della P.S.. e presto servizio sulle volanti. A novembre veniva richiesto l intervento di una volante in quanto una cabina elettrica era scoppiata mentre un ragazzo passava accanto a questa. Sul posto provvedevo ad allontanare dei ragazzini curiosi e avvicinatomi la cabina mi scoppiava a meno di un metro di distanza provocandoni delle ustioni di primo grado al volto e alla mano destra nonché alla mano sinistra ustioni di secondo e terzo grado. Lo scoppio mi ha scaraventato in aria e sono andato a cadere dentro un cassone di un rimorchio. Non ho perso conoscenza ma non ho capito più nulla ricordo di una luce intensa e poi il buio, credevo infatti di essere rimasto cieco. Portato in ospedale mi hanno trasferito, con una prognosi di 30, urgentemente spesso un centro ustioni. Ricoverato per 13 e poi dimesso. Causa di servizio riconosciuta con modello à e sono rientrato dopo 115 giorni di malattia. Come evidenziato dalla CMO è rimasta una lieve limitazione ha chiudere il pugno della mano sx, nonché la stessa mano si evidenziano abbastanza i segni delle ustioni, un pò meno sul viso e sull altra mano. Inoltre come da referto dell oculista mi è comparsa una secchezza agli occhi nonché una congiuntivite che stò curando. Comunque ancora non ci credo che ne sono uscito vivo e senza danni eccessivi esperienza veramente traumatica. Le mie domande; Credo che rientro nella categoria delle vittime del dovere ma se avrò una percentuale inferiore del 25% che agevolazioni avrò! Nel forum ho letto sempre che conviene avere almeno il 25 ma se uno non lo raggiunge? Grazie in anticipo per le risposte.


serraciro

Re: mi hanno detto cirientro nella categoria vittime del dovere.

Messaggio da serraciro »

Caro Collega-
Per quanto riguarda il riconoscimento dello statusa di vittima del dovere, non credo che tu possa tientrarci,in quanto il danno l'ha provocato la cabina elettrica-
La legge prevede il riconoscimento di vittime del dovere ,le forze di polizia,che hanno subito una lesione riconosciuta causa di servizio,per ferite riportate nel contrasto alla criminalità organizzata,oppure in servizio di ordine pubblico-
E nel tuo caso non mi sembra che rientri in queste categorie-
Spero di essermi sbagliato,ma la legge 466 del 13.8.1980 e la legge 266 del 23.12.2005 art.1 comma 563 del D.P.R. 7.7.2006 nr.243-Stabilisce che per "vittime del dovere devono intendersi i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito una invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi:
a-nel contrasto ad ogni tipo di criminalità:
b-nello svolgimento di servizio di O.P.
c-nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari-
Comunque a parte la legge tu fai la domanda per il riconoscimento dello status di vittima del dovere,magari le disposizioni cambiano,o sono cambiate-

ciro
maurizio24
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Re: mi hanno detto cirientro nella categoria vittime del dovere.

Messaggio da maurizio24 »

Grazie per la risposta. Non ho scritto un particolare della vicenda e non so se è importanante. Lo scoppio della cabina è avvenuto perchè in seguito si è appurato che dei giovani nascondevano all'interno della droga avvolta nella carta stagnola ed è stata la stagnola che ha innescato lo scoppio. Se non rientro tra le vittime del dovere pazienza dopo questa esperienza, che sicuramente mi ha segnato per tutta la vita per altri motivi che è meglio non scrivere, sono felicissimo di avere riabbracciato la mia famiglia.
vincent62

Re: mi hanno detto cirientro nella categoria vittime del dovere.

Messaggio da vincent62 »

Ciao maurizio 24


Ma qual'è la differenza tra un conflitto a fuoco,da uno scoppio di una bomba o quello di una cabina elettrica? Sei una vittima del dovere punto!!!!
maurizio24
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Re: mi hanno detto cirientro nella categoria vittime del dovere.

Messaggio da maurizio24 »

In riferimento alla legge da te postata.

Legge 23 dicembre 2005, n. 266

Per vittime del dovere devono
intendersi i soggetti di cui
all’art. 3 della Legge 13
agosto 1980, n. 466, e, in
genere, gli altri dipendenti
pubblici deceduti o che
abbiano subito un’invalidità
permanente in attività di
servizio o nell’espletamento
delle funzioni di istituto per
effetto diretto di lesioni
riportate in conseguenza di
eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni
tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di
servizi di ordine
pubblico;
c) nella vigilanza ad
infrastrutture civili e
militari;
d) in operazioni di
soccorso,
e) in attività di tutela
della pubblica
incolumità;
f) a causa di azioni recate
nei loro confronti in
contesti di impiego
internazionale non
aventi,
necessariamente,
caratteristiche di
ostilità.
Da profano credo che rientri. Mi farò comunque seguire da qualche associazione.
vincent62

Re: mi hanno detto cirientro nella categoria vittime del dovere.

Messaggio da vincent62 »

Non si tratta di essere,profano, la situazione è oggettiva.
maurizio24
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Re: mi hanno detto cirientro nella categoria vittime del dovere.

Messaggio da maurizio24 »

Grazie. Ho cercato su internet riferimenti alla percentuale di invalidità ma trovo sempre le agevolazioni riferite al pari o superiore al 25 % ma se uno prende di meno ha che cosa ha diritto?
giuseppedemarco
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Re: mi hanno detto cirientro nella categoria vittime del dovere.

Messaggio da giuseppedemarco »

Salve, sono un collega dell'Arma... Ho letto il tuo post in merito alla concessione dello status di "VITTIME DEL DOVERE".. ti allego qui di seguito la normativa vigente in materia:

LA VALUTAZIONE DELL’EVENTO NEL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS “VITTIMA DEL DOVERE” AI SENSI DEL QUADRO ORDINAMENTALE VIGENTE
La connotazione di vittima del dovere e le connesse elargizioni da parte dello Stato trovano menzione nel nostro ordinamento fin dalla istituzione dei corpi deputati a garantire l’ordine interno e la sicurezza pubblica del Paese, anche se la normativa in materia ha subìto nel corso degli anni modificazioni di sicuro rilievo. Basata inizialmente sull’art.14 del R.D.L. 261/1921, la disciplina generale è stata modificata dalla legge 22 gennaio 1942, n. 181 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 836, ratificato con modifiche dalla legge 10 febbraio 1953, n. 116, e poi dalla Legge 22 febbraio 1968, n. 101 che prevedeva a favore delle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle forze armate di polizia, quali vittime del dovere, una elargizione in misura unica di lire 2.000.000, che con l’art. 2 del D.L. 337 del 28 novembre 2003 è diventata pari a euro 200.000.
Con la legge 13 agosto 1980, n. 466 il legislatore ha posto in essere una riorganizzazione della materia, prevedendo l’estensione della elargizione una tantum a nuove categorie di soggetti, in caso di morte o di grave invalidità (oltre agli appartenenti alle Forze di polizia – i vigili del fuoco, i militari delle Forze armate, i vigili urbani, i magistrati ordinari, qualsiasi persona legalmente richiesta di prestare assistenza alle Forze di polizia, nonché tutti i cittadini italiani quando la morte o la grave invalidità consegua ad azioni terroristiche). E’ stato previsto inoltre il diritto all’assunzione obbligatoria, secondo le disposizioni sul collocamento, al coniuge superstite ed ai figli dei soggetti appartenenti alle categorie destinatarie delle provvidenze, con precedenza su ogni altra categoria prevista dalle leggi vigenti ed è stata coniata una nuova definizione di “vittime del dovere”, comprendendo nelle circostanze legittimanti la corresponsione dei relativi benefìci – indicate nell’art. 1 della L. 629/1973- anche gli eventi connessi all’espletamento delle funzioni di istituto, proprie delle categorie considerate, e, più specificamente, all’attività di soccorso ed alle operazioni di polizia preventiva e repressiva.
I richiami normativi permettono di introdurre la questione del connotato di “vittima del dovere” ancorato all’evento che di tale status costituisce il fondamento soprattutto per gli organi deputati a deciderne la sussistenza sulla base della istanza degli interessati.
Facendo riferimento alla legge più recente che puntualizza il connotato di vittima del dovere, riportiamo l’articolo 1 comma 563 della Legge Finanziaria 2006 – n. 266 del 23 dicembre 2005 - il quale dispone che “per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Il comma successivo (564) prevede inoltre che siano equiparati a tali soggetti coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
Ad una lettura prima facie del testo richiamato risulta che le categorie ascrivibili al concetto di vittime del dovere siano due, ossia quella di cui all’articolo 3 della legge 466 del 1980 e quella in cui è tipizzato l’evento in cui si siano verificate le lesioni che giustifichino il riconoscimento dello status in parola. In ordine alla prima categoria l’articolo 3 della LEGGE 13 AGOSTO 1980, n. 466 (GU n. 230 del 22/08/1980) indica quali vittime del dovere, destinatarie delle speciali elargizioni previste dall’ordinamento vigente, “i magistrati ordinari, i militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, il personale del Corpo forestale dello Stato, i funzionari di pubblica sicurezza, il personale del Corpo di polizia femminile, il personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i vigili del fuoco, gli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della medesima legge, abbiano riportato una invalidità permanente………”. Il richiamo a tali disposizioni appare fondamentale in quanto consente di meglio definire la tipologia dell’evento al quale il legislatore intende ricollegare il connotato di vittima del dovere e la corresponsione de i correlati benefici. Il citato art. 1 recita testualmente “ Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, all'art. 3 della legge 27 ottobre 1973, n.629, è aggiunto il seguente comma: “Per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s'intendono i soggetti di cui all'art. 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonchè quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso”. Va detto che a puntualizzare gli eventi fondanti per l’attribuzione dello status in trattazione aveva già provveduto il Consiglio di Stato con un Parere della Prima Sezione, il n. 561/69 del 26 marzo 1969, affermando come sia da considerare “vittima del dovere” chi, nell’espletamento di un servizio particolarmente rischioso, cui sia stato adibito in una determinata circostanza, subisca un incidente violento che ne determini la morte o il ferimento. I giudici di palazzo Spada in sede consultiva hanno in tal modo inteso differenziare lo status di “vittima del dovere” da quello dell’operatore di polizia cui sia stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di patologie contratte a causa del servizio stesso.
Al riguardo, gli uffici competenti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, struttura preposta alla trattazione delle istanze di concessione di benefici correlati allo status di vittima del dovere, ritengono che nulla sia cambiato con l’entrata in vigore della Legge 266 del 2005. In buona sostanza devono verificarsi, secondo tali uffici della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, circostanze e condizioni connesse ad uno specifico evento di servizio e dipendente da rischi specificatamente attinenti ad operazioni di polizia , di gravità e portata superiore all’ordinario grado di pericolosità che è normalmente insito nello svolgimento del normale servizio d’istituto.
Su tali basi, appare condivisibile l’assunto per cui, in sede di valutazione della attribuzione dello status di “vittima del dovere” non si possa prescindere dalla individuazione di un evento che abbia le caratteristiche indicate dalla normativa richiamata e meglio precisate dal citato Parere del Consiglio di Stato, ferma restando la difficoltà delle amministrazioni interessate a tali procedure a definire, per taluni casi, eventi che presentino una gravità ed una portata superiore all’ordinario grado di pericolosità insito nello svolgimento del normale servizio d’istituto. Ovviamemte in detta sede di valutazione è necessario preliminarmente scollegare concettualmente la procedura in parola da quella relativa all’accertamento della infermità dipendente da causa di servizio ed accertare che l’evento in parola sia avvenuto nel corso della attività di servizio o nell’espletamento di funzioni d’istituto, e che abbia prodotto una infermità permanente nella “vittima” nella misura minima indicata dalla normativa vigente.
Va da ultimo richiamato il D.P.R. n. 243 del 2006, emanato in attuazione del comma 565 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Tale Decreto costituisce il regolamento che precisa termini e modalità per la corresponsione dei benefici da attribuire alle vittime del dovere e soggetti equiparati. In esso vengono indicate anche le tabelle in base alle quali debbono essere valutate la percentualizzazione della invalidità permanente (D. M. Sanità 5 febbraio 1992 pubblicato nel Supplemento ordinario alla G.U. 47 del 26 febbraio 1992) e la percentualizzazione del danno biologico (DM Lavoro e Previdenza sociale del 12 luglio 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n.172 del 25 luglio 2000), nonché le modalità che debbono essere seguite per il riconoscimento delle infermità per particolari condizioni ambientali ed operative.
Riferimenti: DPR 7 luglio 2006 n. 243; L.23 dicembre 2005 n.266; L. 13 agosto 1980 n. 466; Parere del Consiglio di Stato I Sez. n. 5691 del 26 marzo 1969.

Poi vi è il D.P.R. 30 OTTOBRE 2009, N. 181, che ti allego:
D.P.R. 30 OTTOBRE 2009, N. 181

"REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI MEDICO-LEGALI PER L’ACCERTAMENTO E LA DETERMINAZIONE DELL’INVALIDITÀ E DEL DANNO BIOLOGICO E MORALE A CARICO DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLE STRAGI DI TALE MATRICE, A NORMA DELL’ARTICOLO 6, DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2004, N. 206"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO L'ARTICOLO 87 DELLA COSTITUZIONE;

VISTO il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

VISTA la legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, recante: «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata»;

VISTA la legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, recante: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, recante: «Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata»;

VISTA la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice», e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante: «Codice delle assicurazioni private»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, recante: «Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.»;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2007, recante: «Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, a norma della legge 3 agosto 2004, n. 206», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007;

VISTO il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante: «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», ed in particolare l'articolo 34;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», ed in particolare l'articolo 2, commi 105 e 106;

CONSIDERATO che le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006, in materia di riconoscimento delle invalidità, necessitano di integrazioni anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 206 del 2004;

RITENUTO pertanto di dover disciplinare i criteri medico-legali con disposizioni di carattere generale cui debbono attenersi le commissioni mediche di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2009;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione normativa per gli atti consultivi nell'adunanza del 27 agosto 2009;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;

Sulla proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, della giustizia, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

(DEFINIZIONI)

1. Ai fini del presente regolamento:

a) PER DANNO BIOLOGICO, si intende la lesione di carattere permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;

b) PER DANNO MORALE, si intende il pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato;

c) PER AGGRAVAMENTO FISICO, si intende lo stato della menomazione dell’integrità psico-fisica complessiva derivante dall’evoluzione peggiorativa della patologia da cui è conseguita l’invalidità già riconosciuta ed indennizzata, nonché da ogni altra patologia per la quale risulti accertata una correlazione eziopatogenetica per interdipendenza o la cui insorgenza risulti determinata da cure praticate per la patologia già riconosciuta.

Art. 2

(DISPOSIZIONI GENERALI)

1. La valutazione della percentuale d’invalidità di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206 è espressa in una percentuale unica d’invalidità, comprensiva del riconoscimento del danno biologico e morale.

2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, gli accertamenti sanitari sono effettuati dalla competente commissione medica ospedaliera della sanità militare o dalle apposite commissioni sanitarie di nomina consolare, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

3. Ai fini dell’espletamento degli accertamenti sanitari nonché delle modalità di svolgimento dei lavori delle commissioni di cui al comma 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto 12 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2004, n. 44, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 e successive modificazioni.

Art. 3

(CRITERI MEDICO- LEGALI PER LA VALUTAZIONE DELL’INVALIDITÀ PERMANENTE)

1. Per l’accertamento dell’invalidità si procede tenendo conto che la percentuale d’invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d’uso approvate, in conformità all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992 e successive modificazioni, e quello determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e alla tabella B sono equiparate le fasce percentuali d’invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidità o mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidità permanente non inferiore al 100%.

Art. 4

(CRITERI MEDICO- LEGALI PER LA RIVALUTAZIONE DELL’INVALIDITÀ PERMANENTE, E PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO E DEL DANNO MORALE)

1. Per la rivalutazione delle invalidità già riconosciute e indennizzate, si procede secondo i seguenti criteri e modalità:

a) LA PERCENTUALE D’INVALIDITÀ PERMANENTE (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita secondo quanto indicato al precedente articolo 3. Resta salva l’applicazione di altri criteri tabellari, adottati in sede di prima valutazione, se più favorevoli;

b) LA PERCENTUALE DEL DANNO BIOLOGICO (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni;

c) LA DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DEL DANNO MORALE (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d’animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all’evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico;

d) LA PERCENTUALE UNICA DI INVALIDITÀ INDICANTE L’INVALIDITÀ COMPLESSIVA (IC), di cui all’articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP–DB).



Art. 5

(DISPOSIZIONI TRANSITORIE)

1. Fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo n. 209 del 2005, la percentuale del danno biologico è determinata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni; la percentuale del danno biologico, così determinata, può essere aumentata da parte dei competenti organismi sanitari ai sensi degli articoli 138, terzo comma, e 139, terzo comma, del decreto legislativo n. 209 del 2005.

2. Dopo l’adozione delle tabelle di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo n. 209 del 2005, si procede, previa domanda degli interessati, ovvero dell’amministrazione competente, ad una nuova determinazione della invalidità, qualora la percentuale di danno biologico, applicando i nuovi criteri tabellari, sia più favorevole.

Art. 6

(DISPOSIZIONI FINALI)

1. A far data dall’entrata in vigore del presente regolamento le commissioni mediche provvedono all’accertamento delle invalidità secondo quanto previsto agli articoli 3 e 4 del presente regolamento.

2. Nei casi di applicazione dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 206 del 2004, le valutazioni delle invalidità operate in difformità alle disposizioni del presente regolamento, possono formare oggetto di revisione da parte dei competenti organismi sanitari, previa domanda degli interessati agli uffici delle amministrazioni competenti. In ogni caso, la percentuale d’invalidità non può essere rideterminata in misura inferiore a quella per la quale si è già provveduto all’attribuzione dei benefici richiesti, ovvero a quella stabilita in sede giudiziale. Le domande, presentate a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004, cui non sia seguito l’accertamento medico-legale da parte delle commissioni di cui all’articolo 2, comma 2, per sopravvenuto decesso del danneggiato, sono da considerare utilmente prodotte per la determinazione della nuova percentuale di invalidità, comprensiva del danno biologico e morale.


TABELLA CATEGORIA PERCENTUALE INVALIDITÀ
A PRIMA 100% - 91%
A SECONDA 90% - 81%
A TERZA 80% - 71%
A QUARTA 70% - 61%
A QUINTA 60% - 51%
A SESTA 50% - 41%
A SETTIMA 40% - 31%
A OTTAVA 30% - 21%
B /// 20% - 11%

Un saluto
giuseppedemarco
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Re: mi hanno detto cirientro nella categoria vittime del dovere.

Messaggio da giuseppedemarco »

Poi vi è anche una importante sentenza del Consiglio di Stato in materia delle "VITTIME DEL DOVERE" che a puro titolo informativo ti posto:

Numero 03351/2010 e data 19/07/2010

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Terza
Adunanza di Sezione del 15 giugno 2010

NUMERO AFFARE 02984/2009
OGGETTO:
Ministero della Difesa Direzione Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Sig. M. D., per l'annullamento del decreto n. …. del Ministero della Difesa – Direzione Generale delle Pensioni Militari di Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva, del 14 ottobre 2008, con il quale è stata respinta la domanda diretta ad ottenere la concessione dei benefici di cui al D.P.R. 243/2006.
LA SEZIONE
Vista la nota prot. n. ……. del 28 luglio 2009, con la quale il Ministero della Difesa, Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva, ha inviato la propria relazione e chiesto al Consiglio di Stato il parere sul ricorso straordinario in oggetto;
Esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore, cons. Nicolò Pollari.

PREMESSO:
Il ricorrente, Maresciallo ordinario dell’Esercito M. D., già titolare di pensione privilegiata di 1^ categoria , espone che la Commissione Medica Ospedaliera di Perugia, con il processo verbale n. ……. del 16 aprile 1999, gli ha riscontrato un (omissis) , giudicando tale infermità dipendente da causa di servizio.
La Commissione Medica Ospedaliera di Cagliari, con il processo verbale n. …. del 14 novembre 2000, a sua volta, ha ritenuto l’infermità in questione ascrivibile alla prima categoria a vita.
Il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere datato 7 maggio 2002, ha viceversa giudicato la medesima patologia non dipendente da causa di servizio.
Il ricorrente ha impugnato detto provvedimento alla Corte dei Conti, che con l’ordinanza n. 229/03 ha disposto di interpellare la Commissione Medico Legale istituita presso la propria sede.
Tale organo consultivo, con relazione depositata il 3 dicembre 2003, ha espresso il seguente parere medico-legale:
“Il ……….., pur essendo una infermità di natura costituzionale, caratterizzato da una evoluzione lenta nel tempo, riconosce come tutti i …… concause favorenti o determinanti, quali l’esposizione a bitume, oli minerali, benzina, solventi ed altri materiali cancerogeni, la cui azione è facilitata da stress psico-fisici protratti. Durante il servizio prestato, il ricorrente, essendo stato addetto alla custodia ed alla manutenzione delle armi per diversi anni, ed avendo partecipato a numerose attività addestrative ed operative anche all’estero, è stato senza dubbio esposto in maniera intensa all’azione dei fattori suddetti. Pertanto, si giudica che l’infermità “…………………… a livello epatico” è SI dipendente da causa di servizio ascrivibile alla 1^ categoria Tab. A”.
La Corte dei Conti, in data 18 dicembre 2003, allineandosi con quanto argomentato dal citato organo consultivo ha accolto il ricorso dell’interessato, ribadendo che “il servizio svolto dal maresciallo M. D., per le sue particolari modalità, ha costituito, quantomeno, la concausa efficiente e determinante dell’insorgenza del ……….. in questione che, pertanto, dev’essere considerato dipendente da causa di servizio”.
In data 16 ottobre 2006, l’odierno ricorrente ha presentato istanza al Ministero della Difesa, diretta ad ottenere i benefici per l’infermità “……. di tipo A”, di cui al D.P.R. 243/06.
Il Comitato di Verifica per le cause di servizio, chiamato ad esprimersi dal Dicastero, con parere n. …../2007 espresso nell’adunanza n. 67/2007 del 6 marzo 2007 non ha ravvisato nel servizio svolto dal Sottufficiale l’esistenza delle particolari condizioni operative rispetto a quelle ordinarie connesse allo svolgimento dei compiti di istituto. Tale giudizio negativo è stato confermato dal Comitato di verifica anche in sede di riesame.
In conformità a tale parere l’Amministrazione della difesa ha emesso decreto n. ….. del 14 ottobre 2008, con il quale è stata appunto respinta la domanda del ricorrente.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di diritto:
- Violazione, erronea e falsa applicazione di legge, artt. 1-9, p. D.P.R. 243/2006;
- Violazione di legge, artt. 562, 563, 564 e 1° comma 565, legge 262/2005;
- Eccesso di potere per carenza di istruttoria e per manifesta ingiustizia, sviamento.
In estrema sintesi il ricorrente sostiene che l’Amministrazione abbia erroneamente applicato le suddette norme, in considerazione del chiaro tenore della sentenza della Corte dei conti.
Il Ministero riferente ritiene che il ricorso sia infondato.
In particolare, il Dicastero afferma di essersi determinato sulla base del parere vincolante del Comitato di Verifica per le cause di servizio, i cui giudizi medico-legali costituiscono valutazioni di ordine tecnico che sono, per loro natura, sottratti al sindacato di legittimità, fatte salve le ipotesi di violazione di legge e di eccesso di potere per illogicità manifesta che andrebbero escluse nel caso in esame.
La motivazione del Comitato di Verifica, continua l’Amministrazione riferente, prende in considerazione “le peculiarità dell’infermità in rapporto al puntuale dettato normativo contenuto nel D.P.R. 243/2006, nonché dei commi n. 563 e 564 della legge 266/2005, senza trascurare la valutazione di tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti, nonché le considerazioni del Giudice pensionistico”.
CONSIDERATO:
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente, con domanda presentata in data 16 ottobre 2006, ha chiesto di accedere ai benefici di cui al D.P.R. 07/07/2006 n. 243 (“Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”).
L’ambito soggettivo di riferimento, ossia le categorie dei soggetti equiparati alle vittime del dovere (per le quali dette provvidenze erano già in vigore), sono individuate dai commi 563 e 564 dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Il comma 563, in particolare, prevede che “per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Il comma 564, a sua volta, stabilisce che “sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Appare di tutta evidenza che il caso prospettato al Collegio nell’odierno ricorso sia astrattamente riconducibile ad entrambi gli ambiti soggettivi, in considerazione della particolare attività lavorativa condotta dall’interessato. Egli, infatti, come anche riportato dalla citata sentenza della Corte dei Conti, ha svolto l’attività principale in locali militari adibiti alla manutenzione degli armamenti ed operato anche in missioni sia in Italia che all’Estero.
Il Comitato di Verifica per le cause di servizio, chiamato ad esprimersi, ai sensi dell’ art. 6 del D.P.R. 07/07/2006 n. 243, sulla riconducibilità delle infermità dipendenti da causa di servizio alle particolari condizioni ambientali od operative di missione, ha ritenuto che “dagli esami degli atti, non si evidenziano condizioni ambientali ed operative di missione comunque implicanti l’esistenza od il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori disagi o fatiche (…)”. Tale avviso sarebbe stato espresso, sempre secondo il Comitato, “valorizzando le considerazioni del Giudice pensionistico”, che avrebbe giudicato il servizio svolto dal ricorrente “all’interno di un contesto ordinario”.
Appare di tutta evidenza che il parere espresso dal Comitato sia palesemente contraddittorio.
La Corte dei Conti, infatti, nella richiamata sentenza si esprime descrivendo un contesto tutt’altro che ordinario. E’ sufficiente citare un passo della relazione peritale, effettuata dal sopracitato organo consultivo e fatta propria dalla Corte dei Conti stessa, nel quale è specificato che il ricorrente risulta essere stato addetto alla custodia ed alla manutenzione delle armi per diversi anni, oltre ad aver partecipato a numerose attività addestrative ed operative anche all’estero, e che in dette circostanze è stato esposto in maniera intensa all’azione dei fattori cancerogeni che poi hanno determinato il ……….
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Nicolo' Pollari Maria Grazia Cappugi
giuseppedemarco
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Re: mi hanno detto cirientro nella categoria vittime del dovere.

Messaggio da giuseppedemarco »

Qui mentre puoi trovare le spettanze per chi viene riconosciuto "VITTIMA DEL DOVERE"

COMMENTO ED ANALISI DELLO SPECCHIO “BENEFICI VITTIME DEL
DOVERE” PREVISTI DAL MINISTERO DELLA DIFESA
(*) Nella definizione delle Vittime del Dovere manca proprio la base di partenza e, chissà
perché, proprio la legge madre di riferimento: legge n. 466 del 13 agosto 1980 art. 3,
che, guarda caso, è ben precisata e ribadita anche con la legge n. 266 del 23 dicembre
2005 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006) che viene di seguito riportata “integralmente”:
Comma 563:
Per vittime del dovere “devono” intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge
13 agosto 1980, n. 466 (personale delle Forze Armate dello Stato “in servizio di
ordine pubblico o di soccorso”, anche per eventi occorsi al di fuori del territorio
Nazionale) ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime
circostanze, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto
un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di
istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale
non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Comma 564:
Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto
infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in
occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai
confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le
“particolari condizioni ambientali od operative”.
Per effetto del comma 564 il legislatore ha, di fatto, equiparato altre tipologie di Vittime
alle Vittime del Dovere definite ai sensi e per gli effetti della legge 466/1980 art. 3 (ma,
proprio per effetto dell’equiparazione, i “soggetti equiparati” sono in tutto e per tutto
Vittime del Dovere e tali devono essere considerati).
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
(**) Viene precisato che il limite annuo di spesa è previsto entro i 10 milioni di euro:
assolutamente impreciso perché non tiene conto dei fondi stanziati ad hoc per tutte le
Vittime del Dovere; il limite annuo di spesa di 10 milioni di euro è solo quanto stanziato e
previsto “esclusivamente” per le Vittime dell’uranio impoverito, ovvero, Vittime del
Dovere ai sensi della legge 266/2005, comma 564.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
(***) Con la legge n. 407/1998 art. 2 è stato istituito l’assegno vitalizio, nella misura
originariamente prevista di 500 mila lire, pari a 258,23 euro, soggetto alla perequazione
automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e
successive modificazioni; non reversibile, ha natura di indennizzo ed é esente dall'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
(****) Nella Nota viene precisato:
“N.B.- I militari feriti nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose ed i
superstiti dei medesimi uccisi nelle medesime circostanze a causa di eventi accaduti a
decorrere dal 1.1.1990 - destinatati dei benefìci introdotti per la generalità delle vittime dal
1.1.2007 e 1.1.2008 - si differenziano dalle altre in quanto a decorrere dal 01 gennaio
2001 hanno, in aggiunta ai benefici stessi potuto godere : rif. legge n. 388/2000, art 82
(legge finanziaria per l'anno 2001)”.
Anche qui vengono, distrattamente o volutamente, tralasciati punti e dettagli di
fondamentale importanza per la corresponsione dei benefici, nel modo e nella misura,
previsti dalla normativa vigente a favore delle Vittime del Dovere e loro familiari; infatti il
legislatore ha previsto espressamente l’estensione dei benefici delle leggi 302/1990 e
407/1998 al “PERSONALE DI CUI ALL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 466 DEL 13
AGOSTO 1980”, non soltanto, quindi, ai “militari feriti nell’adempimento del dovere
a causa di azioni criminose” come invece precisato nella nota sopra riportata, tenuto
conto che questa categoria di Vittime rappresenta solo una delle tipologie di Vittime
previste dall’art. 3 della legge 466/80 e ribadite dalla legge 266/2005 comma 563, e
precisamente quelle definite con la lettera: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
infatti nello specchio dei benefici previsti da PREVIMIL si è ritenuto applicare i benefici
previsti, rispettivamente, ai punti (# assegno vitalizio elevato a 500 euro), (## esenzione
IRPEF sul trattamento di pensione di reversibilità) e (### esenzione IRPEF sul trattamento
di pensione diretta di prima categoria) riportati in pag. 3, solo alle Vittime definite nella
“lettera a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità”; è evidente che ciò non
rappresenta il dovuto e doveroso riconoscimento che lo Stato ha voluto attribuire a tutte le
Vittime del Dovere: infatti, se così realmente fosse, sarebbe palesemente in netto
contrasto con l’art. 3 della Costituzione Italiana perché nello stesso articolo sono compresi
anche i militari, Vittime:
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale
non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
La legge 23-12-2000 n. 388 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), con l’art. 82 (Disposizioni in favore
delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), precisa che: al personale di
cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del
dovere a causa di azioni criminose, al personale delle Forze Armate dello Stato
“servizio di ordine pubblico o di soccorso”, anche per eventi occorsi al di fuori del
territorio Nazionale, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime
circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è assicurata, a
decorrere dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefìci previsti dalla citata legge
n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 .
ECCO IL MOTIVO E LA RAGIONE PER CUI, ALLE VITTIME DEL DOVERE (TUTTE
QUELLE DETTAGLIATAMENTE SPECIFICATE NELL’ART. 3 DELLA LEGGE 466/80)
SONO ESTESI TUTTI I BENEFICI DELLE LEGGI 302/90 E 407/98 A DECORRERE DAL
1° GENNAIO 1990;
INFATTI LO STESSO ARTICOLO “PRECISA”, RAFFORZANDO IL CONCETTO, CHE
INVECE PER LE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITA’
ORGANIZZATA DECORRONO DAL 1° GENNAIO 1967:
“i benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 novembre 1998, n.
407, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, si applicano
a decorrere dal 1° gennaio 1967”.
Legge 24-12-2003 n. 350 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).
TUTTE LE VITTIME ( Terrorismo, Criminalità organizzata e del Dovere) ED I LORO
FAMILIARI SUPERSTITI DESTINATARI DELL’ASSEGNO VITALIZIO MENSILE
DISPOSTO DALL’ART. 2 DELLA 407/98, ORIGINARIAMENTE PARI A LIRE 500 MILA
(PARI AD EURO 258,23) CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO 2004 HANNO DIRITTO
ALLO STESSO ASSEGNO VITALIZIO MENSILE ELEVATO AD EURO 500,
SOGGETTO A RIVALUTAZIONE ANNUALE.
VIENE ANCHE SOTTOLINEATO ED EVIDENZIATO CHE ANCHE ALLE VITTIME DEL
DOVERE DEVE ESSERE AUMENTATO L’IMPORTO DELL’ASSEGNO AD EURO 500,
PERCHE’ SI PRECISA CHE:
UNICA DIFFERENZA CHE HA PREVISTO IL LEGISLATORE:
- Vittime del Dovere a decorrere dal 1° gennaio 1990
- Vittime del Terrorismo e della Criminalità organizzata a decorrere dal 1°
gennaio 1967
Anche il Presidente del Consiglio, con la Direttiva del 27 luglio 2007, a tal proposito,
espressamente, precisa: “Lo speciale assegno vitalizio non reversibile di 1.033 euro,
solo limitatamente a coloro che già beneficiano dell'analoga provvidenza di cui
all'art. 2 della legge n. 407 del 1998, si aggiunge all'assegno vitalizio di 500 euro.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Per completezza d’informazione si riportano di seguito importanti provvedimenti in
favore delle Vittime del Dovere che prevedono:
- assegno vitalizio;
- benefici correlati al trattamento pensionistico;
- applicazione dei benefici di guerra;
- esenzione fiscale;
- diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni;
- esenzione dai ticket sanitari.
Decreto del Presidente della Repubblica 07 luglio 2006, n 243
omissis…
Art. 3. Termini e modalità delle procedure
Comma 7. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo, si osservano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510 -
Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata.
Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, Vista la
legge 23 novembre 1998, n. 407;
Ritenuto di dover riunire e coordinare le disposizioni dettate dai decreti ministeriali
e di dover disciplinare le modalità di attuazione della legge 23 novembre 1998, n.
407, ai sensi dell'art. 5 della predetta legge;
Art. 1.
Principi generali.
Il presente regolamento riunisce e coordina le disposizioni riguardanti le modalità di
attuazione delle leggi 13 agosto 1980, n. 466, e 20 ottobre 1990, n. 302, recate dai
decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983, 29 luglio 1987, n. 561, 29 agosto 1991,
n. 319, 16 marzo 1992, n. 377 e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile
1994, n. 364 nonché le modalità di attuazione della legge 23 novembre 1998, n. 407.
Art. 2.
Amministrazioni competenti.
1. All'attribuzione delle speciali elargizioni e dell'assegno vitalizio previsti dalle
leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, e 23 novembre 1998, n. 407,
in favore dei superstiti di dipendenti pubblici vittime del dovere o in favore degli
stessi dipendenti pubblici che abbiano riportato le invalidita’ indicate dalle citate
leggi nell'adempimento del dovere, provvedono le seguenti amministrazioni:
a) il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - per gli
appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della
guardia di finanza, al Corpo forestale dello Stato, al Corpo di polizia
penitenziaria, alle polizie municipali; il Ministero dell'interno - Direzione generale
della protezione civile e dei servizi antincendi - per gli appartenenti al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
b) il Ministero di grazia e giustizia per i magistrati ordinari, i giudici di pace, i
giudici onorari di tribunale, i giudici popolari ed il personale civile
dell'amministrazione penitenziaria non appartenente al Corpo di polizia
penitenziaria;
c) il Ministero della difesa per gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.
2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza è, altresì, competente
in ordine all'attribuzione dei benefici previsti dalle predette leggi in favore delle persone
che, legalmente richieste, abbiano prestato assistenza ad ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
3. All'attribuzione dei benefici previsti in favore dei cittadini italiani che non rientrano in
alcuna delle categorie per le quali e’ determinata l'amministrazione competente,
nonché degli stranieri e degli apolidi, ovvero dei loro superstiti, provvede il Ministero
dell'interno - Direzione generale dei servizi civili.
4. Per i “benefici correlati al trattamento pensionistico”, per le “esenzioni fiscali”
e per “i benefici di guerra”, provvedono per i dipendenti pubblici le
amministrazioni di appartenenza.
5. Per i restanti benefici provvedono le amministrazioni competenti.
Art. 3.
Avvio del procedimento.
1. Per il conferimento dei benefici gli interessati debbono presentare apposita
domanda.
2. Si può prescindere dalla medesima e procedere d'ufficio per i dipendenti
pubblici vittime del dovere.
Art. 4.
Documenti ed atti richiesti.
4. Il divieto di cumulo non opera fra l'assegno vitalizio previsto dalla legge 20
ottobre 1990, n. 302, e le altre provvidenze pubbliche non continuative ancorché
corrisposte in più soluzioni, né fra le elargizioni previste dalla predetta legge e le
altre provvidenze pubbliche di carattere continuativo. Non rientrano nel divieto di
cumulo il beneficio previsto dall'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, i
trattamenti di quiescenza, ancorché privilegiati o di riversibilità, nonché i
benefici di cui agli articoli 9 (APPLICAZIONE DEI BENEFICI DI GUERRA) , 14
(DIRITTO DI ASSUNZIONE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI) e 15
(ESENZIONE DAI TICKET SANITARI) della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e ogni
altro beneficio o diritto non rinunciabile o a carattere generale. Il divieto di
cumulo non opera, altresì, per le vittime del dovere destinatarie dei benefici
previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466.
Art. 5.
Valutazione della commissione medica ospedaliera della sanità militare.
1. Per l'attribuzione dei benefici di legge, oltre al rapporto sulle circostanze che
hanno dato luogo all'evento lesivo, è richiesta la valutazione della commissione
medica ospedaliera della sanità militare, la quale svolge le proprie indagini secondo le
modalità previste dagli articoli 172 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092, in base alla tabella delle menomazioni approvata con il
decreto del Ministro della Sanità in data 5 febbraio 1992 (G.U. n. 47 del 26 febbraio 1992)
e successive modificazioni, tenuto conto che la percentualizzazione del danno
biologico viene valutata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri
applicativi, approvata con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
in data 12 luglio 2000 (G.U. n. 172 del 25 luglio 2000) e successive modificazioni,
esprime il giudizio sanitario sulle cause delle ferite o lesioni che hanno determinato
il decesso o la invalidità, accerta il grado dell'eventuale invalidità riscontrata,
stabilisce la percentuale dell'invalidità e dell'eventuale aggravamento, ed accerta
comunque se l'invalidità riportata comporti la cessazione dell'attività lavorativa o
del rapporto d'impiego.
4. La commissione medica ospedaliera esprime il giudizio entro il termine di 60
(sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta; il Comitato, nel giorno fissato dal
Presidente; sentito il relatore, si pronuncia sulla dipendenza dell’infermità o lesione
da causa di servizio con parere da comunicare entro 15 (quindici) giorni
all’Aministrazione. A seguito del D.P.R. 243/2006 con l’art. 6, comma 4, il comitato
entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento degli atti, accerta la riconducibilità delle
infermità dipendenti da causa di servizio “alle particolari condizioni ambientali od
operative di missione” e si pronuncia con parere da comunicare
all’Amministrazione entro 15 (quindici) giorni.
5. La valutazione della commissione medica ospedaliera non è richiesta in caso di
decesso,quando il nesso di causalità risulti di immediata evidenza.
6. Il giudizio della commissione medica ospedaliera, nella composizione
integrata, è definitivo.
Art. 6.
Procedimento di competenza del Ministero dell'interno di concessione dei benefici in
favore dei superstiti delle vittime del dovere e dei dipendenti pubblici rimasti invalidi
nell'adempimento del dovere, nonché delle persone legalmente richieste di assistenza.
1. Ai fini della concessione dei benefici, le amministrazioni competenti provvedono
entro il termine stabilito dal regolamento di cui agli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
Art. 7.
Procedimento di competenza del Ministero di grazia e giustizia di concessione dei benefici
in favore dei superstiti delle vittime del dovere e dei dipendenti rimasti invalidi
nell'adempimento del dovere, nonché delle persone legalmente richieste di assistenza.
Art. 8.
Procedimento di competenza del Ministero della difesa di concessione dei benefici in
favore dei superstiti delle vittime del dovere e dei dipendenti rimasti invalidi
nell'adempimento del dovere, nonché delle persone legalmente richieste di assistenza.
Art. 9.
Procedimento di concessione dei benefici in favore dei cittadini, degli stranieri o degli
apolidi vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, o dei superstiti.
Art. 10.
Definizione dei procedimenti di concessione dei benefici in favore dei cittadini, degli
stranieri o degli apolidi vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sulla base delle
risultanze giudiziarie successivamente intervenute.
Art. 11.
Istituzione e composizione della commissione consultiva presso il Ministero dell'interno.
Art. 12.
Sospensione dei termini.
Art. 13.
Individuazione dei destinatari dei benefici.
Art. 14.
Pagamento degli assegni vitalizi.
1. Al pagamento degli assegni vitalizi, sia provvisori che definitivi, provvedono i
dipartimenti provinciali del tesoro competenti in relazione alla residenza degli
interessati.
2. L'assegno vitalizio ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n.
302, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
domanda.
3. L'assegno vitalizio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998,
n. 407, decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge.
Art. 15.
Attribuzione e pagamento di due annualità del trattamento pensionistico di riversibilità
liquidato secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092.
1. All'attribuzione del beneficio previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 23 novembre
1998, n. 407: due annualità di pensione, in favore dei superstiti dei soggetti deceduti per
effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come risulta modificato dall'art. 1, comma 1,
della predetta legge 23 novembre 1998, n. 407, nonché ai superstiti delle vittime delle
azioni terroristiche, provvedono, d'ufficio, le amministrazioni competenti a norma
dell'art. 2 del presente regolamento per gli eventi verificatisi successivamente all'11
dicembre 1998. Per gli eventi verificatisi prima della data suddetta le amministrazioni
competenti procedono su domanda degli interessati.
Art. 16.
Esenzione IRPEF del trattamento speciale di riversibilità e delle pensioni privilegiate
dirette di prima categoria nei confronti dei destinatari dei benefici previsti dalla
legge 23 novembre 1998, n. 407.
1. L'esenzione dall'IRPEF del trattamento speciale di riversibilità corrisposto ai
superstiti dei caduti è applicata d'ufficio da parte degli ordinatori secondari di
spesa, a decorrere dall'11 dicembre 1998. Le amministrazioni competenti a norma
dell'art. 2 del presente regolamento provvedono, a titolo ricognitivo, ad inviare apposita
informazione ai cennati enti pagatori dei trattamenti speciali di riversibilità.
2. L'indennità integrativa speciale è corrisposta dai medesimi ordinatori
secondari di spesa con decorrenza dalla data del trattamento speciale, osservando le
modalità stabilite dal comma 5 dell'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407,
sempreché tale indennità non sia stata ricompresa nella liquidazione dello speciale
trattamento di pensione in godimento.
3. L'esenzione dall'IRPEF del trattamento privilegiato di prima categoria, con
assegno di superinvalidità di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni, erogato ai soggetti che abbiano
subito un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni per gli atti di terrorismo e di
eversione dell'ordine democratico di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è
applicata d'ufficio da parte degli ordinatori secondari di spesa, a decorrere dall'11
dicembre 1998, per gli eventi verificatisi successivamente a detta data.
4. Per gli eventi verificatisi prima dell'11 dicembre 1998, si procede a domanda
degli interessati.
Art. 17.
Rivalutazione degli assegni vitalizi.
1. L'importo degli assegni vitalizi è rivalutato annualmente dai dipartimenti
provinciali del tesoro competente all'erogazione:
a) per l'assegno vitalizio, ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
in misura pari al tasso dell'inflazione calcolato sulla base dei dati ufficiali dell'Istituto
centrale di statistica;
b) per l'assegno vitalizio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998,
n. 407, secondo la perequazione automatica prevista dall'art. 11 del decreto-legislativo 30
dicembre 1992, n. 503.
Art. 18.
Applicazione dei benefici di guerra.
1. All'attribuzione dei benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore degli
invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra, provvedono le
amministrazioni competenti su domanda degli interessati, corredata dalla apposita
certificazione del prefetto del luogo di residenza.
2. All'erogazione delle somme eventualmente spettanti in via continuativa si provvede
con le modalità di cui agli articoli precedenti.
Art. 19.
Certificazioni attestanti le condizioni di invalido civile o di caduto a causa di atti di
terrorismo o di criminalità organizzata o comune.
1. Il prefetto del luogo di residenza rilascia la certificazione attestante la
condizione di invalido o di caduto su domanda dell'interessato ovvero dei familiari
superstiti aventi titolo.
2. Nella certificazione sono indicati, contestualmente alla qualifica di cui al
comma 1, la data e il luogo dell'atto criminoso e dell'eventuale decesso, e, qualora
si tratti di invalidità, la natura delle ferite e delle lesioni che l'hanno determinata, la
patologia invalidante, la percentuale della invalidità.
Art. 20.
Modalità e termini del procedimento relativo alle certificazioni.
1. Il prefetto provvede, in ordine alle richieste delle certificazioni, sulla base del
provvedimento di attribuzione, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della
domanda, ovvero dalla data della ricevuta di comunicazione del provvedimento
medesimo, se successiva.
Art. 21.
Contributi alle spese funerarie.
1. Il contributo alle spese funerarie per il personale di cui all'art. 8 della legge 13 agosto
1980, n. 466, da corrispondere alla famiglia del dipendente deceduto, viene determinato
nella misura vigente: quota fissa di lire cinquecentomila; lire centomila per ogni familiare
convivente a carico del dipendente deceduto. Detto contributo non deve superare in ogni
caso l'importo complessivo di lire un milione.
2. Per i decessi verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge 13 agosto 1980, n.
466, il beneficio è corrisposto a domanda degli aventi diritto.
Art. 22.
Verifiche periodiche. Termini.
1. I Ministri competenti verificano periodicamente la funzionalità, la trasparenza e
la speditezza dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento e adottano
tutte le misure di rispettiva competenza.
Art. 23.
Norme abrogate.
1. Il presente decreto sostituisce le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 30 ottobre
1980, 11 luglio 1983, 29 luglio 1987, n. 561, 29 agosto 1991, n. 319, 16 marzo 1992, n.
377 ed al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364, che sono
contestualmente abrogate.
maurizio24
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Re: mi hanno detto cirientro nella categoria vittime del dovere.

Messaggio da maurizio24 »

Grazie a tutti.
maurizio24
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Re: mi hanno detto cirientro nella categoria vittime del dov

Messaggio da maurizio24 »

Un saluto a tutti. Sono di nuovo qui per aggiornarvi e chiedervi cosa ne pensate.
A dicembre ho ricevuto una lettera inviata dalla Prefetura, su richiesta del Ministero, che richiedeva alcuni documenti: codice fiscale, IBAN, documento personale e una dichiarazione attestante le somme da me percepite.
Inoltre mi avvisano che è stata fatta richiesta, dalla Prefettura, per la visita medica da effettuare presso l'ospedale militare per la quantificazione delle ferite riportate.
Volevo chiedervi, vista la comunicazione, se il Ministero ha una valutazione positiva al riconoscimento dello status di Vittima del Dovere oppure è prassi comune l'invio all'ospedale militare.
Grazie
gino59
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Re: mi hanno detto cirientro nella categoria vittime del dov

Messaggio da gino59 »

maurizio24 ha scritto:Un saluto a tutti. Sono di nuovo qui per aggiornarvi e chiedervi cosa ne pensate.
A dicembre ho ricevuto una lettera inviata dalla Prefetura, su richiesta del Ministero, che richiedeva alcuni documenti: codice fiscale, IBAN, documento personale e una dichiarazione attestante le somme da me percepite.
Inoltre mi avvisano che è stata fatta richiesta, dalla Prefettura, per la visita medica da effettuare presso l'ospedale militare per la quantificazione delle ferite riportate.
Volevo chiedervi, vista la comunicazione, se il Ministero ha una valutazione positiva al riconoscimento dello status di Vittima del Dovere oppure è prassi comune l'invio all'ospedale militare.
Grazie



.....Di quanto sopra..??? per il mio modesto parere, direi proprio di si' e non passera' moltissimo tempo per vedere/constatare materialmente e toccare con mano...£££££££££$$$$$$$$$$$€€€€€€€€€€€€€€€
.....Auguroni
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Re: mi hanno detto cirientro nella categoria vittime del dov

Messaggio da maurizio24 »

Grazie Gino59 e speriamo bene
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Re: mi hanno detto cirientro nella categoria vittime del dov

Messaggio da cancercrow66 »

Ciao, per la tua questione e per il tuo infortunio, per quanto ne so io ( sono una vittima del dovere con 35% di invalidità) devi vedere la CMO competente, che categoria ti ha dato per l'evento di cui sei stato vittima.
Di solito la Commissione per le vittime del dovere e della criminilità, conferma quello della cause di servizio.
Un consiglio, prima di andare a visita colleggiale, fai delle visite nuove, con relazioni fatte da specialisti dell'ASL, e fatti accompagnare da un medico legale.
Auguri.
Se poi hai bisogno fatti sentire, per quello che posso esserti utile
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