mensa obbligatorio di servizio

Feed - CARABINIERI

Rispondi
frenki1970
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 5
Iscritto il: gio nov 11, 2010 4:08 pm

mensa obbligatorio di servizio

Messaggio da frenki1970 »

Buongiorno a tutti.
spero di non alzare un polverone con le seguenti domande.
Visto che ho cercato sia su internet e intranet circolari sulla MOS, ma con esito negativo, chiedo aiuto a Voi tutti:
Cerco ultime circolari che parlano di direttive della mos, in particolare vi spiego il mio piccolo/grande problema, sono un turnista sia 6-12; 18-24, e alcune volte 8-16; 16-24, nei turni ove è previsto sia il pranzo e la cena lo scrivente non puo' recarsi presso il punto di ristoro ( che è un ristorante a circa 5 Km) per consumare i pasti, e caso mancanza di organico, non posso essere sostituito, ma i colleghi che ci vanno, portano alle 13:00/14:00 sia il pranzo che la cena in contenitori alluminio.
La domanda è la seguente: Posso ricevere il buono pasto in alternativa del pranzo o cena? In particolare piu' per la cena, visto che viene portato 5-6 ore prima?
si precisa che la cena non puo essere ritirata la sera, in quanto il ristorante apre alle 20.00, e a quell'ora in questo reparto c'è solo il piantone.
Accetto anche consigli.
Ancora grazie a tutti anticipatamente.


frenki

Re: mensa obbligatorio di servizio

Messaggio da frenki »

ei nessuno che mi puo aiutare, che delusione.
leonardo virdò
Consigliere
Consigliere
Messaggi: 739
Iscritto il: sab giu 19, 2010 8:26 am

Re: mensa obbligatorio di servizio

Messaggio da leonardo virdò »

frenki1970 ha scritto:Buongiorno a tutti.
spero di non alzare un polverone con le seguenti domande.
Visto che ho cercato sia su internet e intranet circolari sulla MOS, ma con esito negativo, chiedo aiuto a Voi tutti:
Cerco ultime circolari che parlano di direttive della mos, in particolare vi spiego il mio piccolo/grande problema, sono un turnista sia 6-12; 18-24, e alcune volte 8-16; 16-24, nei turni ove è previsto sia il pranzo e la cena lo scrivente non puo' recarsi presso il punto di ristoro ( che è un ristorante a circa 5 Km) per consumare i pasti, e caso mancanza di organico, non posso essere sostituito, ma i colleghi che ci vanno, portano alle 13:00/14:00 sia il pranzo che la cena in contenitori alluminio.
La domanda è la seguente: Posso ricevere il buono pasto in alternativa del pranzo o cena? In particolare piu' per la cena, visto che viene portato 5-6 ore prima?
si precisa che la cena non puo essere ritirata la sera, in quanto il ristorante apre alle 20.00, e a quell'ora in questo reparto c'è solo il piantone.
Accetto anche consigli.
Ancora grazie a tutti anticipatamente.
Non alzi nessun polverone nel senso che il polverone è stato alzato quando hanno istituito il buono pasto, siamo stati gli ultimi ad averli ed i primi a levarceli. Come al solito hanno fatto carne da macello. E' già un fatto positivo che ti portano la cena, anche se in anticipo. Che io sappia poi se c'è già un punto di ristoro convenzionato x la MOS non ti daranno buoni pasto. Lamentati con i tuoi superiori i quali sapevano che il ristorante la sera apre alle 20,00....................vabbè che già sappiamo cosa diranno......
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12918
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: mensa obbligatorio di servizio

Messaggio da panorama »

Fruizione gratuita della mensa obbligatoria di servizio fuori dagli orari di impiego.

1) - Direttiva n. 88/18-3-3-2000 del 7 giugno 2001 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

2) - I ricorrenti, tutti carabinieri celibi, in servizio permanente alloggiati collettivamente in caserma.

3) - Essi richiamano l’art. 264 del Regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri.

4) - L’art. 264 citato, infatti, non impone ai militari dell’Arma celibi ed in servizio permanente l’alloggio in caserma ma invece esclude espressamente, per essi, quest’obbligo (art. 264 citato, terzo comma, secondo periodo: “il personale celibe in servizio permanente non ha l’obbligo di alloggiare in caserma”).

Il resto leggetelo in sentenza.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

N. 08532/2012 REG.PROV.COLL.
N. 11189/2001 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11189 del 2001, proposto da:
OMISSIS, rappresentati e difesi dagli avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, viale omissis;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento della direttiva con la quale si dispone la
esclusione dalla fruizione gratuita della mensa obbligatoria di servizio fuori dagli orari di impiego

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2012 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con atto notificato il 19 settembre 2001, depositato nei termini, il Sig. OMISSIS e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe hanno chiesto l’annullamento della direttiva n. prot. 88/18-3-3-2000 del 7 giugno 2001 del IV- reparto-SM-Ufficio logistico del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri nella parte in cui esclude i militari accasermati dalla fruizione gratuita della mensa obbligatoria di servizio fuori dagli orari di impiego; con il medesimo atto si chiede la condanna dell’Amministrazione alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto dai ricorrenti per il trattamento alimentare.

I ricorrenti, tutti sottufficiali carabinieri celibi, in servizio permanente ed effettivi alla Regione Carabinieri Lazio, alloggiati collettivamente in caserma, assumono di aver sempre fruito gratuitamente delle mense obbligatorie di servizio istituite ai sensi dell’art. 3 della legge 18 maggio 1989, n. 203.

La direttiva impugnata ha escluso i ricorrenti dalla suddetta fruizione gratuita nella considerazione che il beneficio non può essere ammesso per il solo fatto di essere stati autorizzati ad alloggiare in caserma, atteso che il trattamento alimentare con oneri a carico dell’Amministrazione deve essere esclusivamente legato alla effettiva sussistenza di esigenze di servizio.

A sostegno del gravame i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 203/1989 e dell’art. 10, quarto comma, del D.M. n. 244/1999 in quanto la direttiva impugnata imporrebbe illegittimamente che, anche per i militari accasermati, l’ammissione gratuita al vettovagliamento sia condizionata dalla “sussistenza di esigenze di servizio”. Inoltre i ricorrenti sostengono che la suddetta direttiva sarebbe illegittima per il difetto di motivazione.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale contesta le ragioni dell’impugnativa ed insiste per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Alla pubblica udienza del 10 luglio 2012 la causa è passata in decisione.

DIRITTO
Con il ricorso in esame viene impugnata la direttiva n. 88/18-3-3-2000 del 7 giugno 2001 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri nella parte in cui esclude i militari accasermati dalla fruizione gratuita della mensa obbligatoria di servizio fuori dagli orari di impiego.

La pretesa dei ricorrenti alla fruizione della mensa obbligatoria per il solo fatto di essere “alloggiati collettivamente in caserma” non si appalesa fondata.

L’art. 1 della legge n. 203/1989 – come esteso agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri dal successivo art. 3, comma 1, della medesima legge n. 203/1989 – prevede la costituzione di mense obbligatorie di servizio (e, ai sensi del successivo comma 2, vigente alle date di riferimento, l’eventuale controvalore della razione viveri) per il personale che si trova nelle seguenti particolari situazioni di impiego e ambientali:

a) personale impiegato in servizi di ordine e sicurezza pubblica o di soccorso pubblico in reparto organico o a questo aggregato, ovvero impiegato in speciali servizi operativi, durante la permanenza nel servizio;

b) personale impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio;

c) personale impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale;

d) personale alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l’alloggio collettivo in caserma è specificatamente richiesto ai fini della disponibilità per l’impiego.

I ricorrenti affermano di rientrare in quest’ultima previsione perché celibi ed in servizio permanente, e dunque – potendo alloggiare fuori caserma solo se appositamente autorizzati – “alloggiati collettivamente in caserma”.

Essi richiamano l’art. 264 del Regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri, ma proprio questa disposizione esclude la fondatezza della pretesa e mostra per converso la legittimità, sul punto, della contestata Direttiva n. 88/18-3-3-2000 del 7 giugno 2001 e degli atti ad essa successivi.

L’art. 264 citato, infatti, non impone ai militari dell’Arma celibi ed in servizio permanente l’alloggio in caserma ma invece esclude espressamente, per essi, quest’obbligo (art. 264 citato, terzo comma, secondo periodo: “il personale celibe in servizio permanente non ha l’obbligo di alloggiare in caserma”).

Conseguentemente, tenuto conto che l’intero articolo 1 della legge n. 203/1989, sopra riportato, appare con evidenza finalizzato a consentire il beneficio del pasto gratuito al personale oggetto di specifici vincoli di servizio (e non al personale semplicemente autorizzato all’alloggio in caserma), la Direttiva contestata appare legittima laddove prevede che il beneficio in argomento “non può essere ammesso per il solo fatto di essere stati autorizzati ad alloggiare in caserma, in quanto il trattamento alimentare con oneri a carico dell’Amministrazione deve essere esclusivamente legato all’effettiva sussistenza di esigenze di servizio”.

Pertanto, il ricorso va respinto, mentre si rinvengono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio, attesa la particolare natura della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/10/2012
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12918
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: mensa obbligatorio di servizio

Messaggio da panorama »

Per i colleghi, consiglio di leggere dai P.C. dell'ufficio la risposta fornita "cumulativa" dal Comandante Interregionale CC. "Pastrengo" di Milano con f. 11/24-7 datato 10/07/2015, data alle Delibere n. 194 del Verbale n. 93/XI e nr. 195 pure del Verbale n. 93/XI del COIR "Pastrengo" datate entrambe 04.maggio 2015.

Consiglio anche di leggere la Delibera n. 224 del verbale n. 102 datato 24/07/2015 con cui il COIR "Pastrengo" esprime il proprio ringraziamento al Generale Comandante dell'Interregionale "Pastrengo", il quale ha posto fine all'uso della pausa di 30' che, di fatto, viene utilizzata non per garantire un "beneficio al personale", ma esclusivamente per trattenerlo in caserma.

Praticamente con il ringraziamento, il COIR Pastrengo ha deliberato ringraziando il Comandante per la chiarezza nella risposta ad apposita delibera che riguarda la pausa di 30 minuti per la consumazione del pasto. Una risposta che, implicitamente, chiarisce la NON obbligatorietà.

Cmq. vi invito a leggere direttamente tutto il contenuto: delibere/risposta.
Barbagianera
Appassionato
Appassionato
Messaggi: 53
Iscritto il: gio mag 16, 2013 12:33 pm

Re: mensa obbligatorio di servizio

Messaggio da Barbagianera »

Ci hanno provato 2 ufficiali a "trattenermi" a consumare i pasti in caserma. Non ci sono riusciti.
In 35 anni di caserme, ho sempre mangiato a casa mia (esclusi i primi anni da scapolo).
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12918
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: mensa obbligatorio di servizio

Messaggio da panorama »

diritto al rimborso spese per pasti.
-----------------------------------------------
ACCOLTO

1) - i ricorrenti avevano chiesto l’accertamento del diritto a vedersi attribuire il controvalore del pasto ad essi dovuto, in relazione al periodo 1/6/1989 – 18/12/1998, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 203/1989 (c.d. buono-pasto), maggiorato degli interessi legali.
---------------------------------------------------------------------------------
SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201505139
- Public 2015-11-12 -


N. 05139/2015REG.PROV.COLL.
N. 01605/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1605 del 2015, proposto da:
(congruo numero di ricorrenti – OMISSIS per questione di spazio), rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele Cacciotti, presso il cui studio in Roma, via del Mascherino, n. 72, sono elettivamente domiciliati;

contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è legalmente domiciliato;

Direzione Generale per l’Amministrazione Penitenziaria.

per l’esecuzione
del giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 00720/2005, resa tra le parti, concernente, tra l’altro, diritto al rimborso spese per pasti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2015 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti l’avvocato Cacciotti e l'avvocato dello Stato Fedeli.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sentenza 28/2/2005 n. 720, la IV Sezione del Consiglio di Stato, ha accolto la domanda con cui i sig.ri (OMISSIS ricorrenti) – tutti appartenenti al Copro della Polizia Penitenziaria - avevano chiesto l’accertamento del diritto a vedersi attribuire il controvalore del pasto ad essi dovuto, in relazione al periodo 1/6/1989 – 18/12/1998, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 203/1989 (c.d. buono-pasto), maggiorato degli interessi legali.

In esecuzione della menzionata sentenza l’amministrazione ha corrisposto loro tre buoni-pasto a settimana, tenuto conto che il servizio dai medesimi svolto si articolava in tre soli giorni settimanali, mediante turni di almeno 12 ore per ciascuna giornata.

Ritenendo di aver diritto a 6 buoni-pasto a settimana (ovvero due buoni-pasto al dì), in considerazione del fatto che ciascun turno giornaliero aveva una durata di almeno 12 ore, i menzionati sig.ri (OMISSIS ricorrenti), hanno proposto l’odierno ricorso con cui chiedono che, in ottemperanza alla menzionata sentenza, sia assegnato all’intimata amministrazione un termine di trenta giorni per versare quanto effettivamente dovuto oltre interessi legali, con la nomina di apposito commissario ad acta, per il caso di ulteriore inadempimento.

Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia.

Con ordinanza collegiale 3/7/2015 n. 3316 la Sezione ha chiesto all’intimata amministrazione “una specifica attestazione da parte del Dirigente responsabile del personale del D.A.P. - Largo Luigi Daga n. 2 in Roma - in ordine agli orari di servizio giornalieri prestati singolarmente da ciascun ricorrente, nel periodo ricompreso tra il giorno 01/06/1989 ed il giorno 18/12/1998”.

Acquisita la detta attestazione la causa è passata definitivamente in decisione alla camera di consiglio del 27/10/2015.

Il ricorso merita accoglimento.

Ed invero, l’ottemperanda sentenza, premesso che la norma di cui all’art. 1, lett. b) della L. n. 203/1989 mira a garantire il servizio della mensa (a carico dell’Amministrazione) al personale delle forze di polizia, che, per la consistenza degli impegni connessi ai servizi prestati, non può consumare i pasti presso il proprio domicilio, con il conseguente diritto, degli aventi titolo, agli importi sostitutivi per il caso di mancata attivazione del servizio mensa, ha riconosciuto ai ricorrenti il diritto a conseguire i buoni-pasto sostitutivi.

Ne discende, che, ove la “permanenza nel servizio” si protragga necessariamente in orari che – in condizioni di normale utilizzo della mensa obbligatoria – imporrebbero la consumazione di due pasti anziché di uno, risulterebbe in contrasto con lo spirito e la lettera della richiamata normativa, oltreché con il contenuto precettivo della menzionata sentenza, negare il doppio emolumento di che trattasi a chi abbia dovuto protrarre il servizio sino e oltre quei limiti giornalieri.

Orbene dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio, a seguito della menzionata ordinanza istruttoria, è emerso come nel periodo 1/6/1989 - 18/12/1998 i ricorrenti abbiano, effettivamente, prestato servizio su turni di almeno 12 ore giornaliere.

Dalla suddetta documentazione, non contestata dai ricorrenti, si ricavano anche il numero dei turni di almeno 12 ore dai medesimi svolti nel periodo in parola.

Va, dunque, dichiarato l’obbligo dell’intimata amministrazione di eseguire la sentenza in epigrafe, versando ai ricorrenti l’importo corrispondente ad un ulteriore buono-pasto per ciascun turno giornaliero di almeno 12 ore dai medesimi effettuato nel periodo 1/6/1989 - 18/12/1998, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Alla somma capitale dovuta dovranno essere aggiunti gli interessi legali calcolati dalla data del primo atto di messa in mora fino all’integrale soddisfo.

Per il caso di ulteriore inadempimento va nominato sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Roma o funzionario da lui delegato, che provvederà ad eseguire la sentenza nell’ulteriore termine di trenta giorni.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

In considerazione della novità della questione di diritto affrontata, spese e onorari di giudizio possono essere compensati.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e per l’effetto ordina all’amministrazione intimata di dare esecuzione alla sentenza di questa Sezione n. 720/2005, secondo quanto specificato in motivazione, entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia o dalla sua notificazione a cura della parte più diligente.

Per il caso di perdurante inadempimento, nomina commissario ad acta, il Prefetto di Roma, o funzionario suo delegato, il quale, nell’esercizio dei poteri conferitigli con la presente sentenza, adotterà i provvedimenti necessari all’esecuzione l’anzidetta pronuncia di questa Sezione n. 720/2005, nell’ulteriore termine di trenta giorni.

Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2015
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12918
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: mensa obbligatorio di servizio

Messaggio da panorama »

Controlli in sede di visita periodica ai Reparti.
-----------------------------------------------------------------------------------
Faccio presente ai miei colleghi CC. che il n. 381 del R.G.A. prevede che il Superiore in visita debba, tra l'altro, controllare ed assicurare che il "vitto sia sano e Sufficiente".
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12918
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: mensa obbligatorio di servizio

Messaggio da panorama »

Occhio, perso anche l'Appello.

- nel caso specifico, si controverte di due patologie, la -OMISSIS-, in relazione alle quali non vi è, ad avviso del Collegio, prova sufficiente che siano da imputare allo stress lavorativo e ad una cattiva alimentazione di cui ritenere responsabile la mensa militare.

1) - Non è affatto dimostrato che tutti e tre i pasti giornalieri venissero consumati presso la mensa militare, anzi, al contrario, lo stesso ricorrente ammette che durante il periodo di permanenza a -OMISSIS- egli la sera “si accomodava con panini e pizze”, cosa che sembra frutto di una libera scelta piuttosto che di una necessità ineluttabile.

2) - Né è dimostrato che la mensa militare non si attenesse a regole e criteri di corretta e sana alimentazione (che dovrebbe far parte della disciplina militare), e che non fornisse varie opzioni di cibo.

3) - In definitiva, non è provato che il ricorrente non abbia avuto la concreta possibilità di scegliere uno stile di vita alimentare “sano”, che invece dovrebbe ordinariamente far parte della disciplina militare, attesa la buona forma fisica che dai militari è esigibile più che dalle altre categorie di dipendenti pubblici, e che invece sia stato “costretto” ad un regime alimentare scorretto dalle circostanze lavorative, piuttosto che da una sua scelta o negligenza.

N.B.: leggete direttamente dall'allegata sentenza.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12918
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: mensa obbligatorio di servizio

Messaggio da panorama »

Il CdS con la n. 5007/2023 rigetta l'Appello del Ministero dell'Interno avverso la sentenza del TAR Veneto n. 199/2021 riguardante il Buono Pasto.

1) - Ricorrenti personale in forza al Servizio Polizia di frontiera presso l’Aeroporto “Antonio Canova” di Treviso,

In sentenza si legge:

- Non è contestato – ed stato comunque dimostrato dai lavoratori, con la produzione dei d.m. 24 gennaio 2019 e 21 gennaio 2020, doc. 1 e 2 del fascicolo di primo grado – che l’Ufficio Polizia di Frontiera di Treviso rientra tra le “sedi disagiate” presso le quali l’art. 1 della legge n. 203 del 1989 prevede la costituzione di «mense obbligatorie di servizio».

- Si deve dunque concordare con il Tribunale sia quando afferma che «spetta in definitiva all’Amministrazione valutare se attivare una mensa presso la sede di servizio o se stipulare una convenzione con un servizio di ristorazione o se riconoscere al personale il buono pasto», sia quando argomenta che laddove l’accesso alla mensa non sia “possibile” – cioè l’Amministrazione non riesca ad assicurarne il “funzionamento” rispetto ad alcuni dei suoi dipendenti – e non siano state stipulate convenzioni con altri Enti pubblici per l’uso della loro mensa o con ristoranti privati, ai lavoratori spetta il buono-pasto quale unica soluzione in concreto disponibile.

- Va pertanto confermata la sentenza di primo grado che ha ritenuto che «in considerazione della distanza e dei tempi di percorrenza, la mensa situata presso la Questura di Treviso non può ritenersi soluzione idonea» (tesi peraltro già condivisa da questo Consiglio di Stato in sede cautelare) e che devono pertanto essere riconosciuti i buoni-pasto ai dipendenti dalla cessazione della erogazione fino all’effettiva attivazione di una soluzione che consenta loro di consumare il pasto presso l’aeroporto o altra struttura nelle vicinanze e agevolmente raggiungibile.

CONCLUDENDO CON

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; condanna il Ministero appellante al pagamento in favore degli appellanti delle spese processuali del grado, complessivamente liquidate in 4.000 euro, oltre oneri e accessori di legge.


N.B.: Come sempre Vi consiglio di leggere l'allegato.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Rispondi