Medaglia d'oro al merito di lungo comando

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Medaglia d'oro al merito di lungo comando

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Ricorso respinto.
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1) - Per ottenere l’onorificenza non è pertanto sufficiente allegare un qualsiasi comando o affermare in via di fatto la similarità o l’equivalenza dell’attività esperita rispetto a quelle inserite nell’allegato.

2) - Al riguardo si deve sottolineare che l’esclusiva, puntuale e specifica elencazione degli incarichi utili e necessari per poter ottenere l’onorificenza è prescrizione che, in obbedienza al principio di imparzialità, ha carattere assolutamente tassativo.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201700745 - Public 2017-03-23 -

Numero 00745/2017 e data 21/03/2017 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 8 marzo 2017

NUMERO AFFARE 03783/2011

OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.p.r. n. 1199/1971, da Filippo D. V., avverso il diniego di concessione della Medaglia d'oro al merito di lungo comando;

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 29828 del 09/01/2012 con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Umberto Realfonzo;

Premesso:

Con istanza del 28 gennaio 2009, il tenente colonnello Filippo D. V. chiedeva la concessione della Medaglia d'oro al merito di lungo comando. La domanda veniva respinta dalla Direzione generale per il personale militare, con provvedimento prot. n. M_DGMIL III 10 2^ Cod. Class. 130/230/3083-3084/E/2009/480235 del 6 novembre 2009, in quanto "alcuni incarichi ricoperti non sono previsti dal decreto ministeriale dell'8 maggio 1997, Istruzioni relative alla concessione della medaglia al merito di lungo comando".

Avverso il citato provvedimento di rigetto, il tenente colonnello D. V. ha proposto il presente ricorso straordinario, con riserva di proporre motivi aggiunti e facendo, altresì, richiesta che tutti gli scritti difensivi dell'Amministrazione fossero portati a sua conoscenza con assegnazione di congruo termine per replicare.

Nel merito, il ricorrente deduce l’eccesso di potere per carenza di motivazione, violazione della prassi amministrativa, difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento, erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà, violazione del principio di affidamento, violazione del principio di uguaglianza e di parità di trattamento, violazione del principio di pubblicità.

Il Ministero referente, con la prima relazione del 9 gennaio 2012, si è espresso per il rigetto del ricorso in esame evidenziando l’infondatezza delle doglianze di parte ricorrente, atteso che il provvedimento gravato è fondato sulla circostanza che gli incarichi svolti dal ricorrente di “capo servizio amministrativo/capo gestione denaro”, non sono espressamente previsti nell’elenco degli incarichi contemplati dal D.M. 8 maggio 1997.

A sua volta l’interessato, nella memoria di replica del 19 luglio 2012, nel ripercorrere le modalità con cui è stato esplicato il procedimento per il conferimento dell’onorificenza in parola, assume che non si sarebbe potuto parlare di una errata applicazione del D.M. 8 maggio 1997, ma della corretta applicazione del provvedimento ministeriale del 14.12.2009. Infatti la sua istanza di concessione della medaglia di lungo comando era stata introdotta in un momento anteriore al settembre 2009 e, quindi, prima della nota del comando regione militare centro che escludeva la validità, ai fini della concessione dell’onorificenza in questione, del lungo comando di reparto amministrativi quali “… capo gestione del danaro, capo servizio amministrativo, capufficio amministrazione…”. Inoltre la tavola riassuntiva di cui all’allegato 4 porrebbe sullo stesso piano giuridico le attribuzioni degli ufficiali del corpo di amministrazione di cui alla legge n. 724 1986.

Con parere interlocutorio n. 1432 del 08/05/2015 la Sezione ha richiesto al Ministero di predisporre una relazione integrativa, con la quale chiarire sulla base di quali indicazioni l’Amministrazione ha ritenuto erronea l’interpretazione, data in sede di prima applicazione, al D.M. 8.5.1997, in forza del quale avrebbe in precedenza concesso l’onorificenza, e se i conferimenti concessi in passato, sulla base di detta interpretazione, fossero o meno stati revocati.

L’adempimento è stato formalmente adempiuto con relazione integrativa del 19.11.2015

Considerato:

Il ricorso introduttivo è affidato alla deduzione dell’eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione dei principi di uguaglianza: il ricorrente lamenta che, contrariamente a quanto era avvenuto fino al mese di settembre 2009, illegittimamente gli incarichi equivalenti degli ufficiali del corpo di amministrazione commissariato non sarebbero stati considerati meritevoli ai fini della concessione della medaglia di merito di lungo comando. Tale determinazione non sarebbe stata resa nota agli ufficiali destinatari della stessa.
Inoltre non sarebbe stato dato l’avviso di avvio del procedimento, né la comunicazione dei motivi ostativi alla concessione della benemerenza.

L’assunto complessivo non merita adesione.

Con riferimento al presente contenzioso l’individuazione degli incarichi utili ai fini della concessione della medaglia al merito di lungo comando, a suo tempo istituita con Regio Decreto 13 maggio 1935 n. 908 per gli Ufficiali dell’Esercito e, successivamente, estesa a Ufficiali e Sottufficiali della Marina e dell’Aeronautica, deve essere esclusivamente identificata nel D.M. Ministero della difesa 08/05/1997 “Istruzioni relative alla concessione della «Medaglia al merito di lungo comando» (G.U. 19 giugno 1997, n. 141).

Il predetto D.M. prevede il riconoscimento della predetta onorificenza solo con esclusivo riferimento a coloro i quali avessero raggiunto globalmente, anche in più riprese, i prescritti periodi minimi di comando di reparto o incarichi equivalenti di cui agli allegati “Esercito, ecc. ecc. ..

Per ottenere l’onorificenza non è pertanto sufficiente allegare un qualsiasi comando o affermare in via di fatto la similarità o l’equivalenza dell’attività esperita rispetto a quelle inserite nell’allegato.

Al riguardo si deve sottolineare che l’esclusiva, puntuale e specifica elencazione degli incarichi utili e necessari per poter ottenere l’onorificenza è prescrizione che, in obbedienza al principio di imparzialità, ha carattere assolutamente tassativo.

Per questo è irrilevante il mancato avviso di avvio del procedimento e la mancata comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 21-octies. (Annullabilità del provvedimento) della L. n. 241/1990 in quanto i presupposti per l’adozione del provvedimento hanno natura vincolata e, come l'amministrazione ha comunque dimostrato in questa sede nei suoi scritti difensivi, il suo contenuto dispositivo non avrebbe palesemente potuto essere diverso da quello adottato.

Nel caso di specie, dato che nell’Allegato “Esercito” non è incluso il comando rivestito dal ricorrente, è quindi irrilevante che la sua istanza fosse stata fatta prima dell’arresto delle estemporanee prassi di cui alla nota del Comando Regione Militare centro del 14.12.2009.

Al riguardo nessuna aspettativa giuridicamente qualificata può essere ravvisata al singolare utilizzo, in via consuetudinaria, di una fonti assolutamente estranea alla materia come il D.M. del 23 luglio 1999 che regolamenta il totalmente diverso ambito della progressione in carriera degli Ufficiali anche con riferimento a incarichi equipollenti.

In definitiva l’Amministrazione, nel caso che ci occupa, si è dunque limitata correttamente ad applicare l’apposita normativa di settore, ossia il D.M. dell’8 maggio 1997.

Di qui la legittimità del diniego.

In definitiva il ricorso è dunque privo di fondamento in tutti i suoi profili.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Umberto Realfonzo Gianpiero Paolo Cirillo




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafa'


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