Maturazione licenza in aspettativa speciale transito

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Carminiello
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Maturazione licenza in aspettativa speciale transito

Messaggio da Carminiello »

Ciao a tutti, ho letto da qualche parte (senza mai però trovar riferimenti di legge) che in aspettativa speciale in attesa di transito ai ruoli civili non si matura licenza. Eppure, ormai è assodato che tale periodo è aspettativa (chiamata aspettativa speciale) a tutti gli effetti. Quindi io mi chiedo: non è che si maturano ordinaria e 937? Da chiedere in monetizzazione al momento del diniego del transito e/o passaggio ai civili?

Ho trovato questa sentenza del TAR, che non parla di maturazione ferie, ma sancisce che:

Sotto il profilo sistematico emerge della disciplina dianzi illustrata che:
a) il militare giudicato inidoneo mantiene lo status proprio in s.p.e., ma nella posizione di aspettativa, ex art. 2, co. 7, d.m. cit., fino al momento dell’assunzione nell’amministrazione civile previa stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro;
b) tanto è vero questo che il legislatore ha sterilizzato - nel lasso temporale che va dalla data della visita medica a quella dell’effettivo transito nei ruoli civili – l’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento (arg. ex art. 2, co. 3, d.m. cit.).
Si sono, in tal modo, volute evitare soluzioni di continuità del rapporto di impiego durante il periodo di tempo in concreto impegnato dall’amministrazione per effettuare il transito nei ruoli civili. Sotto tale angolazione il corrisponndente periodo di aspettativa, antecedente all’assunzione in servizio presso l’amministrazione civile, è comunque da considerarsi prestato, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’amministrazione militare. (TAR del Lazio, N. 6825/2007 Reg. Dec. N.8914 Reg.Ric.)


panorama
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Re: Maturazione licenza in aspettativa speciale transito

Messaggio da panorama »

- ) - nota prot. MDGMILO IV1140144983 del 31 marzo 2011

- ) - circolare del Ministero della Difesa MDGMILO IV 1140086008 del 28 febbraio 2011.

- ) - percepire integralmente i compensi sostitutivi per ferie non godute anche durante il periodo di aspettativa ex lege n. 266/1999, d.lgs 66/2010 e D.M. 22680 del 18 aprile 2002.

1) - I ricorrenti militari sono stati giudicati dalla competente CMO permanentemente inidonei al servizio militare incondizionato e, conseguentemente, congedati.

2) - I predetti nei termini di legge presentavano istanza, a mente della normativa vigente ( oggi art. 930 del d.lgs 66/2010), per transitare nei corrispettivi ruoli civili del Ministero della Difesa.

3) - Nella more della definizione della prevista procedura per il transito nei ruoli civili i predetti venivano posti in aspettativa sino al giorno precedente l’assunzione in servizio nei citati ruoli.

4) - Rileva, di contro, il difensore che la situazione giuridica dei militari ricorrenti definita dall’amministrazione, nella circolare contestata, come “aspettativa tecnica” non è assimilabile alla aspettativa per infermità di servizio e risulta, invero, estranea e non prevista dall’ordinamento, “frutto di un’arbitraria costruzione dell’Amministrazione intimata…”.

IL TAR LAZIO precisa:

5) - E’ opportuno premettere che il procedimento di transito dei militari già in servizio permanente nei ruoli civili è disciplinato, tutt’ora, ai sensi dell’art. 2186 d.lgs cit., dal d.m. 18 aprile 2002, che, agli artt. 1 e 2, ha delineato l'ambito applicativo e le modalità puntuali del transito.

6) - Tale passaggio di ruolo costituisce, per il dipendente inidoneo al servizio militare, un vero e proprio diritto soggettivo ( Cons.St., sez. IV, 31 luglio 2009, n. 4854) non limitabile neppure per evidenti ragioni organizzative ( Cons.St., sez. IV, 21 luglio 2009, n. 6951).

7) - Pertanto il transito nei ruoli civili del personale militare non idoneo costituisce una peculiare forma di trasferimento nell’ambito della stessa amministrazione ( Cons. St., sez.IV, 2 ottobre 2006, n. 5758).

8) - Ciò detto è opportuno ricordare che l’art. 11, comma 4, del DPR 11 settembre 2007, n. 171, ha precisato che, in caso di transito del personale militare non idoneo al servizio nei ruoli civili, è possibile il pagamento delle ferie non godute solo quando, nell’amministrazione di nuova destinazione, non è prevista la fruizione del congedo maturato e non fruito.

9) - Ebbene non consta dagli atti di causa, né i ricorrenti hanno fornito prova, che le ferie maturate nel periodo di aspettativa in attesa del transito di ruolo sono state, dall’amministrazione civile, negate.

10) - Infatti, secondo il riportato insegnamento giurisprudenziale il transito di ruolo non è altro che un peculiare trasferimento del dipendente che non estingue, né cancella il precedente rapporto giuridico, ma ne opera soltanto una sua modificazione, così che permangono inalterati tutti i diritti quesiti, compresi quelli di natura patrimoniale e previdenziale in precedenza ottenuti, nonché e a maggior ragione, le ferie già maturate.

11) - Era, pertanto, onere dei ricorrenti richiedere alla amministrazione civile di poter usufruire delle ferie non godute.

12) - Tale evenienza non risulta attivata dai ricorrenti, perché solo in caso di negativo riscontro dell’istanza poteva, infatti, reclamarsi il pagamento in termini sostitutivi del congedo non goduto, diversamente opinando verrebbe lasciato all’iniziativa dell’interessato se godere del congedo ovvero richiederne il pagamento.

N.B.: rileggi bene i nr. 9, 10, 11 e 12 di cui sopra.

Leggete cmq. il tutto qui sotto.

Ragazzi, allora datevi da fare.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201511199, - Public 2015-09-10 -


N. 11199/2015 REG.PROV.COLL.
N. 05709/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5709 del 2011, proposto da:
(congruo nr. di ricorrenti – OMISSIS per questione di spazio - ), tutti rappresentati e difesi dagli avv. Alessandra Angiuli, Stefano Moleas, con domicilio eletto presso Paolo Girolami in Roma, Via Vincenzo Picardi, 4;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato nel domicilio di Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
della nota prot. MDGMILO IV1140144983 del 31 marzo 2011, pervenuta ai ricorrenti il 7 aprile 2011; della circolare del Ministero della Difesa MDGMILO IV 1140086008 del 28 febbraio 2011; nonché per l’accertamento dei ricorrenti a percepire integralmente i compensi sostitutivi per ferie non godute anche durante il periodo di aspettativa ex lege n. 266/1999, d.lgs 66/2010 e D.M. 22680 del 18 aprile 2002.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2015 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti militari sono stati giudicati dalla competente CMO permanentemente inidonei al servizio militare incondizionato e, conseguentemente, congedati.

I predetti nei termini di legge presentavano istanza, a mente della normativa vigente ( oggi art. 930 del d.lgs 66/2010), per transitare nei corrispettivi ruoli civili del Ministero della Difesa.

Nella more della definizione della prevista procedura per il transito nei ruoli civili i predetti venivano posti in aspettativa sino al giorno precedente l’assunzione in servizio nei citati ruoli.

Con nota del 17 febbraio 2011 tutti i ricorrenti hanno diffidato la parte resistente perché fosse loro corrisposto il compenso maturato successivamente al giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato e, segnatamente, l’equivalente monetario del congedo ordinario non fruito nel periodo di aspettativa successiva alla accertata inidoneità.

La richiesta veniva respinta dall’amministrazione della difesa.

Avverso tale negativa determinazione sono insorti giudizialmente i ricorrenti con il ricorso oggetto del presente scrutinio.

In particolare la difesa ricorrente contesta l’interpretazione fornita al riguardo dalla p.a. che, mutuando il contenuto del provvedimento negativo dalle disposizioni contenute nella circolare ministeriale, anch’essa in questa sede censurata, ha ritenuto che il citato periodo di aspettativa non potesse comportare il pagamento del congedo ordinario non usufruito perché tale evenienza è limitata alle ipotesi in cui alla aspettativa segue la cessazione del servizio per ragioni indipendenti dalla volontà del militare mentre, nel caso in esame, tutti predetti sono transitati nei ruoli civili senza soluzione di continuità con il precedente servizio.

Rileva, di contro, il difensore che la situazione giuridica dei militari ricorrenti definita dall’amministrazione, nella circolare contestata, come “aspettativa tecnica” non è assimilabile alla aspettativa per infermità di servizio e risulta, invero, estranea e non prevista dall’ordinamento, “frutto di un’arbitraria costruzione dell’Amministrazione intimata…”.

Ne consegue che la mancata fruizione del congedo ordinario, nel periodo in cui i ricorrenti sono stati posti in aspettativa, deve essere congruamente ristorato con la corresponsione dell’equivalente monetario, proprio perché il congedo non è stato, dai predetti, goduto per motivi indipendenti dalla volontà di essi ricorrenti.

E’ opportuno premettere che il procedimento di transito dei militari già in servizio permanente nei ruoli civili è disciplinato, tutt’ora, ai sensi dell’art. 2186 d.lgs cit., dal d.m. 18 aprile 2002, che, agli artt. 1 e 2, ha delineato l'ambito applicativo e le modalità puntuali del transito.

Tale passaggio di ruolo costituisce, per il dipendente inidoneo al servizio militare, un vero e proprio diritto soggettivo ( Cons.St., sez. IV, 31 luglio 2009, n. 4854) non limitabile neppure per evidenti ragioni organizzative ( Cons.St., sez. IV, 21 luglio 2009, n. 6951).

Pertanto il transito nei ruoli civili del personale militare non idoneo costituisce una peculiare forma di trasferimento nell’ambito della stessa amministrazione ( Cons. St., sez.IV, 2 ottobre 2006, n. 5758).

Ciò detto è opportuno ricordare che l’art. 11, comma 4, del DPR 11 settembre 2007, n. 171, ha precisato che, in caso di transito del personale militare non idoneo al servizio nei ruoli civili, è possibile il pagamento delle ferie non godute solo quando, nell’amministrazione di nuova destinazione, non è prevista la fruizione del congedo maturato e non fruito.

Ebbene non consta dagli atti di causa, né i ricorrenti hanno fornito prova, che le ferie maturate nel periodo di aspettativa in attesa del transito di ruolo sono state, dall’amministrazione civile, negate.

Infatti, secondo il riportato insegnamento giurisprudenziale il transito di ruolo non è altro che un peculiare trasferimento del dipendente che non estingue, né cancella il precedente rapporto giuridico, ma ne opera soltanto una sua modificazione, così che permangono inalterati tutti i diritti quesiti, compresi quelli di natura patrimoniale e previdenziale in precedenza ottenuti, nonché e a maggior ragione, le ferie già maturate.

Era, pertanto, onere dei ricorrenti richiedere alla amministrazione civile di poter usufruire delle ferie non godute.

Tale evenienza non risulta attivata dai ricorrenti, perché solo in caso di negativo riscontro dell’istanza poteva, infatti, reclamarsi il pagamento in termini sostitutivi del congedo non goduto, diversamente opinando verrebbe lasciato all’iniziativa dell’interessato se godere del congedo ovvero richiederne il pagamento.

Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.

Sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere
Roberto Vitanza, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/09/2015
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Re: Maturazione licenza in aspettativa speciale transito

Messaggio da Carminiello »

Grazie Panorama, alla fine ho rinunciato al transito, quindi mi dovrebbero pagare le ferie maturate e non godute..anche se mi stanno facendo storie. Ti spiego: mi sono ammalato ad aprile 2013, dopo circa 20 mesi di assenza continuativa (non sono mai rientrato in servizio nemmeno un giorno), mi hanno riformato a dicembre 2014.

La mia situazione licenza è questa (così comunicata in forma ufficiale dal mio comando):

- Licenza Ordinaria 2012: 4 gg
- Licenza Ordinaria 2013: 37 gg
- Licenza Ordinaria 2014: 38 gg

Mi ha detto il solito "saccente" del mio comando che molto probabilmente non mi pagheranno i 4 gg del 2012, perchè li dovevo fare prima di aprile 2013 (cioè prima di ammalarmi!) ma mica sapevo che mi sarei ammalato, no? Io potevo farli fino a giugno del 2013, se mi sono ammalato e non sono più rientrato non è colpa mia. Come la vedi?
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Re: Maturazione licenza in aspettativa speciale transito

Messaggio da Carminiello »

E tyornando alla mia domanda iniziale: riformato a dicembre 2014, fatto domanda di transito ai civili ritirata a maggio 2015, andando in pensione con tale decorrenza. Da dicembre 2014 a maggio 2015, ho accumulato licenza che deve essermi pagata o no? Credo di no, se qualcuno confermasse..grazie.
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Re: Maturazione licenza in aspettativa speciale transito

Messaggio da panorama »

Ciao, tu riporti nello specchio riepilogativo L.O. gg. 4 del 2012 che non hai fruito ma non indichi se era stata fatta una programmazione annuale e né se il tuo comando vigilava sui militari per far finire tutta la licenza a Dicembre 2012. Ci sono stati motivi di servizio o motivi privati per fruire la licenza nel 2012 nell'anno 2013?
Cmq. nel tempo il M.D. e i contratti hanno modificato alcuni termini per usufruire la licenza ordinario.
Mi sembra strano che ancora oggi non abbiano pagato il tutto.
Visto che ancora oggi non hanno pagato, prova ad inviare un'istanza di sollecito riepilogando tutti i gg. spettanti.
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Re: Maturazione licenza in aspettativa speciale transito

Messaggio da Carminiello »

Grazie Panorama, provvederò poi ti aggiorno.
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Re: Maturazione licenza in aspettativa speciale transito

Messaggio da danny84 »

Ciao ragazzi!ben trovati!stesso problema,riformato a marzo e richiesto il pagamento sostitutivo dell'ordinaria non fruita.Ad oggi tutto tace,ho provveduto ad inviare un sollecito quindici giorni fa..anche il suddetto non ha avuto seguito.Ho fatto richiesta anche al mio nuovo comando(nel frattempo sono transitato nei ruoli civili della difesa),il dirigente responsabile mi ha risposto picche,per loro il rapporto è configurato come nuova assunzione,perciò maturo 2.5 giorni/mese,perdendo le ferie maturate da militare.Ora aspetto che mi rispondano dall'ex reparto e poi valuterò le azioni del caso

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Re: Maturazione licenza in aspettativa speciale transito

Messaggio da panorama »

Danny, fai istanza scritta di fruire tutta la licenza pregressa maturata durante l'attesa - ponte - fino al nuovo incarico. Se vedi che non la fanno fruire, allora fai ricorso al Tar per ottenere il pagamento.

La sentenza postata è un segnale e un indirizzo che ti spetta o fai le ferie o chiedi il pagamento, senza domanda e senza risposta scritta non puoi vantare alcun beneficio.

A te e tutti i lettori nella medesima situazione, spetta la scelta: soddisfatti o rimborsati.

La sentenza è un chiaro esempio di diritto e di stimolo.

non aggiungo altro.
lino
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Re: Maturazione licenza in aspettativa speciale transito

Messaggio da lino »

il tuo ex reparto non potra' far molto devono pagare... il tuo ente civile deve rilasciare dichiarazione che non potra' farti fruire delle ferie militari...
con tale dichiarazione ( se non ci sentono allega qualche sentenza fotocopia del tuo caso)...
con grande fatica ti pagheranno.
ciao e auguri x il proseguio.
Per Aspera ad Astra!!!!
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Re: Maturazione licenza in aspettativa speciale transito

Messaggio da panorama »

Il CdS rigetta l'Appello del ricorrente circa il diniego di riconoscimento del compenso sostitutivo per le ferie maturate e non godute durante il periodo di aspettativa in attesa del transito all’impiego civile o, in subordine, del diritto a fruire di tali ferie.

Il CdS precisa:

1) - ....... il periodo di aspettativa in vista del transito nei ruoli civili dell’amministrazione non è qualificabile come aspettativa per infermità e, per tale ragione, non è idoneo a far sorgere il diritto alle ferie e alla correlativa monetizzazione.

2) - L’infermità, infatti, è alla base del giudizio di inidoneità al servizio militare contemplato dall’art. 1 comma 2 d.m. 18 aprile 2002, ma non della successiva aspettativa che, invece, si fonda sulla domanda di transito nei ruoli civili dell’amministrazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’art. 2 comma 2 e comma 7 del medesimo decreto.

3) - Per tale ragione, non è applicabile all’aspettativa in questione la previsione l’art. 12 comma 10 d.p.r. 31/07/1995, n. 394 che si riferisce unicamente ai casi di assenza dal servizio per infermità.

4) - Questa Sezione ha chiarito che l’aspettativa in cui il militare viene collocato ai sensi dell’art. 2 comma 7 d.m. 18 aprile 2002 non è un’aspettativa per malattia tale da sospendere il rapporto di servizio in corso e le relative prestazioni, ma è una speciale forma di aspettativa di carattere eminentemente tecnico, strettamente legata al tempo necessario per il perfezionamento della procedura di transito nei ruoli civili.

5) - Il militare in attesa di transito ha, quindi, diritto alla monetizzazione del congedo non fruito nel periodo di aspettativa per infermità già maturato al momento della domanda di transito, ma non può chiedere la monetizzazione delle ferie con riferimento al successivo periodo di aspettativa in attesa del transito, trattandosi di una fase del tutta distinta dalla precedente.

6) - Sia la disciplina normativa (segnatamente, l’art. 11 d.p.r. 11 settembre 2007 n. 171 citato da parte appellante) e che la giurisprudenza (cfr., ex multis, Cons. Stato sez. VI 9 maggio 2011 n. 2736; id. 7 maggio 2010 n. 2663) confermano che il riconoscimento è limitato alle ferie già maturate prima della domanda di transito, ossia durante l’aspettativa per infermità che sia culminata con la dispensa dal servizio

Cmq. leggete altri passaggi nell'allegato.
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