Maresciallo di complemento

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Amarcord
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Maresciallo di complemento

Messaggio da Amarcord »

la domanda per il grado di maresciallo di complemento si può fare anche in caso di pensione di vecchiaia a 60 anni? o solo per anzianità? Grazie a chi mi vorrà rispondere


Vito1964
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Iscritto il: sab mar 11, 2023 3:14 pm

Re: Maresciallo di complemento

Messaggio da Vito1964 »

Art. 77
(Nomina a vice brigadiere e a maresciallo di complemento)

1. Con specifica domanda, da presentarsi in data coincidente con
l'ultimo giorno di servizio effettivo, e' conferita la nomina a "vice
brigadiere di complemento" ovvero a "maresciallo di complemento",
all'atto del collocamento in congedo, rispettivamente, agli appuntati
scelti ovvero ai brigadieri capo, a condizione che gli stessi abbiano
compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.
2. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma, tale
nomina ai suddetti gradi e' conferita agli appartenenti ai ruoli
"appuntati e finanzieri" e "sovrintendenti" che:
a) abbiano maturato almeno sei anni di servizio;
b) siano in possesso del diploma di scuola media superiore.
3. Le suddette nomine sono conferite previo giudizio di idoneita'
formulato dalle autorita' incaricate ad esprimere i giudizi
sull'avanzamento al grado superiore, sempreche' gli interessati
cessino dal servizio per motivi diversi da quelli penali,
disciplinari ovvero per infermita'."
2. L'articolo 78 del decreto di inquadramento ("Nomina a vice
brigadiere della riserva") e' sostituito dal seguente:

""Art. 78
(Nomina a vice brigadiere e a maresciallo della riserva)

1. Con specifica domanda e' conferita la nomina a "vice brigadiere
della riserva" ovvero a "maresciallo della riserva", rispettivamente
agli appuntati scelti ovvero ai brigadieri capo, a condizione che
siano collocati in congedo per infermita' dipendente da causa di
servizio dalle competenti commissioni medico-ospedaliere, e giudicati
idonei al servizio nella riserva.
2. Le suddette nomine sono conferite previo giudizio di idoneita'
formulato dalle autorita' incaricate di esprimere i giudizi
sull'avanzamento al grado superiore, ed hanno decorrenza dal giorno
in cui il citato collegio medico ha espresso il giudizio di non
idoneita', di cui al precedente comma."".
3. All'articolo 79 del decreto di inquadramento ("Impiego"), dopo
il comma 2, e' aggiunto il seguente comma:
"2-bis. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro della giustizia
ed il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali,
determina le caratteristiche dell'insegna della qualifica di
luogotenente del Corpo della Guardia di finanza. Fino all'emanazione
del suindicato decreto, le insegne di qualifica sono provvisoriamente
adottate con provvedimento direttoriale del comandante generale della
Guardia di finanza."
4. All'articolo 80 del decreto di inquadramento ("Norma di
equivalenza"), dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma:
"3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, tutte
le norme in vigore in cui si fa riferimento al personale
"sottufficiali" del Corpo della Guardia di finanza devono intendersi
rivolte al personale del ruolo "ispettori" e/o del ruolo
"sovrintendenti", in conformita' al disposto di cui all'articolo 15
del decreto di inquadramento."
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