mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

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gis63
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Re: mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

Messaggio da gis63 »

STANCHISSIMO ha scritto:Il problema è che i calcoli per la pensione,buonuscita,cassa sottufficiali ormai sono ormai partiti con il grado di M.C. invece dovrebbero essere partiti con il nuovo grado.
Io la raccomandata lo fatta, la verità è che tutto dovrebbe andare in automatico, invece loro ci provano data la nostra ignoranza.
Ciao Stanchissimo,
a quale comando e ufficio la ha mandata? Generale, regione?
Mi sa che la spedisco anche io


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Re: mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

Messaggio da STANCHISSIMO »

Al mio ultimo comando, e a persomil roma, sarà poi il mio comando che la inoltrerà al comando superiore.
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Re: mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

Messaggio da STANCHISSIMO »

Ma sono convinto che alla fine dovrò per forza fare causa, altrimenti in quanto devono ricalcolare tutto, e credo che non vogliono farlo.
foxtrot
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Re: mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

Messaggio da foxtrot »

insommaaaaaa scusate, riepilogando per chi ha accettato il transito, spetta la promozione o no????? a me persomil me l'ha negata nel 2012 e mi ha tolto anche l'assegno di funzione 27° anno per 10 giorni ...... il periodo di aspettativa speciale per il transito non conta mi hanno detto. Ho fatto ricorso al tar..... nel 2012.
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Re: mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

Messaggio da STANCHISSIMO »

Credo che rileggendo la legge non vi è scritto da nessuna parte che transitando non spetta, forse te l'hanno negata in quanto a me è quasi a costo zero, mentre per te ci sarebbe stata un bel aumento dell'assegno ad personam, vorrei anche sapere quale legge prevede la non maturazione di anzianita nell'aspettativa speciale, facci sapere come andrà a finire il tuo ricorso,
Ciao.
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Re: mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

Messaggio da foxtrot »

a dir la verità anche a me sarebbe stato a costo zero, già percepivo il parametro da maresciallo capo!! scusami ma tu sei transitato?
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Re: mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

Messaggio da STANCHISSIMO »

Si, transitato in pensione!!!!!!
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Re: mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

Messaggio da foxtrot »

e mi sà che sarebbe stata la miglior cosa!!! tanto con questi ci rimetti solo .... anche di salute.
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Re: mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

Messaggio da STANCHISSIMO »

Purtroppo, se siamo finiti qui è per colpa di altri, nessuno vuole finire così, ma poi ti costringono altrimenti è peggio.
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antoniomlg
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Re: mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

Messaggio da antoniomlg »

INFATTI DICI giustissimo

QUANDO DICI è PEGGIO

CIAO
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Re: mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

Messaggio da panorama »

Ricorso straordinario al P.D.R. ACCOLTO.

Art. 21 del d. l.vo n. 196/95
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1) - esclusione dalla valutazione per l’avanzamento al grado superiore, aliquota 31 dicembre 2004

2) - Riferisce l’amministrazione che il Capo di 1^ classe della Marina Militare ..., sottoposto a visita medica, venne giudicato dalla Commissione Medica di II istanza dell’Ispettorato di Sanità della Marina Militare permanentemente non idoneo al servizio M.M., idoneo alla riserva, idoneo al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa a decorrere dal 25 luglio 2006

3) - A seguito di tale giudizio, ....., pur essendo stato inserito nell’aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2004, fu escluso dalla valutazione, perché cessato dal servizio permanente per infermità nel corso della procedura di valutazione.

4) - Con istanza del 31 luglio 2006, il .… chiese di transitare nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa. Tale istanza fu accolta dall’Amministrazione, che autorizzò il transito dell’interessato, a decorrere dal 28 dicembre 2006.

5) - Successivamente, l’Amministrazione, con lettera n. .... del 22 agosto 2006, comunicò al .… che non poteva essere valutato con riferimento all’aliquota del 31 dicembre 2004, perché era cessato dal servizio permanente per infermità.

6) - Inoltre, a seguito della presentazione dell’istanza di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, in applicazione dell’articolo 2, commi 3 e 7 del decreto interministeriale 18 aprile 2002, veniva sospesa, nei suoi confronti, l’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti le modifiche della posizione di stato o di avanzamento, inclusa la promozione alla vigilia, prevista dall’art. 21 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

7) - Ciononostante, il .… chiese che gli fosse applicato il disposto dell’art. 21 citato, il quale prevede che il personale (OMISSIS leggere direttamente nel Parere del CdS qui sotto)

8) - A tale richiesta, l’Amministrazione replicava, con lettera n. ... del 20 marzo 2008, che la stessa non poteva essere presa in considerazione per gli stessi motivi già comunicati con la lettera n. .... del 22 agosto 2006.

9) - Conseguentemente, il ..…, proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, deducendo le seguenti censure; violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n, 196, carenza o insufficiente motivazione.

Con il presente Parere il CdS precisa:

10) - La valutazione era riferita al quadro di avanzamento al 31 dicembre 2004.

11) - Il ricorrente è stato dichiarato permanente inidoneo il 25 luglio 2006 ed ha presentato domanda di trasferimento nei ruoli civili il 31 luglio 2006.

12) - L’Amministrazione dichiara che la Commissione di avanzamento ha concluso la procedura il 28 marzo 2007, ammettendo espressamente un rilevante ritardo, che non può gravare sul ricorrente nei cui confronti deve, pertanto, trovare applicazione l’invocato art. 21 del decreto legislativo n. 196/1995, il quale, tra le ipotesi di promozione a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio, prevede proprio la fattispecie in questione.

13) - Peraltro, non può trovare accoglimento in questa sede la tesi sostenuta dall’Amministrazione della sospensione, dalla data del transito nei ruoli civili, dell’applicazione delle norme recanti modifiche di posizioni, di stato o avanzamento, atteso che, come rilevato e dedotto dal ricorrente, tale data è successiva a quella dalla quale sarebbe decorsa la promozione ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo n. 196/1995.

Per completezza leggete tutto il contesto direttamente qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201502798 - Public 2015-10-19 -

Numero 02798/2015 e data 19/10/2015


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 18 marzo 2015

NUMERO AFFARE 13692/2012

OGGETTO:
Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Capo di 1^ classe SSP/E V. P. avverso l’esclusione dalla valutazione per l’avanzamento al grado superiore, aliquota 31 dicembre 2004.

LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. M_D_GMIL 1 II 5SC2012 427068 del 22 novembre 2012 con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso indicato in oggetto;

Visto il ricorso proposto dal Capo di 1^ classe SSP/E V. P. in data 22 luglio 2008;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sabato Malinconico;

PREMESSO

Riferisce l’amministrazione che il Capo di 1^ classe della Marina Militare V. P., sottoposto a visita medica, venne giudicato dalla Commissione Medica di II istanza dell’Ispettorato di Sanità della Marina Militare permanentemente non idoneo al servizio M.M., idoneo alla riserva, idoneo al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa a decorrere dal 25 luglio 2006, ai sensi dell’articolo 14, comma 5 della legge 28 luglio 1999, n. 266 (verbale di visita medica n. 39/2006/BL/S del 25 luglio 2006).

A seguito di tale giudizio, il Sottufficiale, pur essendo stato inserito nell’aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2004, fu escluso dalla valutazione, perché cessato dal servizio permanente per infermità nel corso della procedura di valutazione.

Con istanza del 31 luglio 2006, il V… chiese di transitare nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa. Tale istanza fu accolta dall’Amministrazione, che autorizzò il transito dell’interessato, a decorrere dal 28 dicembre 2006.

Successivamente, l’Amministrazione, con lettera n. M_D/GMIL_03-II/6/2/2006/70010 del 22 agosto 2006, comunicò al V… che non poteva essere valutato con riferimento all’aliquota del 31 dicembre 2004, perché era cessato dal servizio permanente per infermità. Inoltre, a seguito della presentazione dell’istanza di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, in applicazione dell’articolo 2, commi 3 e 7 del decreto interministeriale 18 aprile 2002, veniva sospesa, nei suoi confronti, l’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti le modifiche della posizione di stato o di avanzamento, inclusa la promozione alla vigilia, prevista dall’art. 21 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

Ciononostante, il V… chiese che gli fosse applicato il disposto dell’art. 21 citato, il quale prevede che il personale appartenente ai ruoli dei Marescialli, dei Sergenti e dei Volontari di Truppa, in servizio permanente giudicato idoneo, iscritto nel quadro di avanzamento e non promosso, che non può essere ulteriormente valutato perché raggiunto dai limiti di età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o perché deceduto, è promosso al grado superiore del ruolo di appartenenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso.

A tale richiesta, l’Amministrazione replicava, con lettera n. M_D GMIL_II 6 2/2008/157913 del 20 marzo 2008, che la stessa non poteva essere presa in considerazione per gli stessi motivi già comunicati con la lettera n. M_D/GMIL_03-II/6/2/2006/70010 del 22 agosto 2006.

Conseguentemente, il V…, con atto spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il 28 luglio 2008, proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, deducendo le seguenti censure; violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n, 196, carenza o insufficiente motivazione. In sostanza, il ricorrente, nel sottolineare che era stato giudicato idoneo e iscritto nel quadro di avanzamento riferito al 31 dicembre 2004, in attesa di essere promosso al grado di aiutante a decorrere dal 31 dicembre 2004, contesta la mancata applicazione nei suoi confronti dell’art. 21 del d. l.vo n. 196/95, in forza del quale avrebbe dovuto essere promosso al grado superiore, a decorrere dal 24 luglio 2006, vale a dire dal giorno precedente alla data del giudizio di permanente inabilità.

Contesta altresì l’irrilevanza della circostanza dedotta dall’Amministrazione del personale civile del Ministero della difesa, facendo rilevare che tale domanda (alla quale segue la sospensione dell’applicazione di tutte le disposizioni concernenti modifiche di posizione o di avanzamento) è comunque intervenuta in data successiva al 24 luglio 2006, data nella quale il ricorrente avrebbe già conseguito la promozione al grado superiore se l’Amministrazione avesse correttamente applicato il predetto art. 21.

In buona sostanza, il ricorrente sostiene che “la sospensione dell’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche della posizione di stato o di avanzamento, inclusa la promozione alla vigilia prevista dall’art. 21 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, non avrebbe potuto operare nel suo caso, in quanto la domanda di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa non poteva, a suo dire, avere l’effetto di sospendere una procedura di avanzamento ormai già completata ed esaurita, considerato che «tutte le formalità e le obbligatorie verifiche erano … state già effettuate dall’Amministrazione Militare», anche se la pubblicazione del quadro di avanzamento era avvenuta in ritardo rispetto al periodo al quale faceva riferimento (aliquota 31 dicembre 2004). Rileva, inoltre, che la lettera n. M_D GMIL II 6 2/2008/157913 del 20 marzo 2008, alla quale l’Amministrazione aveva allegato la comunicazione n. M_D/GMIL_03-II/6/2/2006/70010 del 22 agosto 2006, a lui in precedenza mai pervenuta, non indicherebbe in modo esauriente e completo le ragioni e le motivazioni del rigetto della sua istanza, così da consentirgli di conoscere l’iter della formazione del provvedimento stesso e di controllare il corretto esercizio del potere da parte dell’Amministrazione.

Nella relazione istruttoria richiamata in epigrafe, il Ministero della difesa respinge le censure dedotte dal ricorrente e, in particolare, la censura attinente alla carenza di motivazione dedotta dal V…, sostenendo che tale rilievo è infondato. A tal fine, ribadisce la circostanza che la presentazione dell’istanza di transito nel personale civile sospende l’applicazione nei confronti del personale militare interessato delle disposizioni relative a modifiche di promozioni di stato e di avanzamento e conferma che il V…, sebbene inserito nell’aliquota del 31 dicembre 2004, ai fini della valutazione per l’avanzamento al grado superiore, venne escluso da tale valutazione, essendo cessato dal servizio per infermità nel corso della procedura di avanzamento. Sottolinea, da ultimo, che l’accesso alle procedure di avanzamento è riservato esclusivamente al personale in servizio permanente ed esprime il convincimento che il provvedimento avversato costituisce un atto dovuto, con doviziosi richiami alla giurisprudenza dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato.

Contesta come infondata l’affermazione del ricorrente, secondo la quale all’atto della cessazione dal servizio del V… la procedura di avanzamento fosse di fatto conclusa, mancando la sola pubblicazione del quadro di avanzamento avvenuta con ritardo e sottolinea che la commissione di avanzamento concluse le operazioni di scrutinio relative all’aliquota del 31 dicembre 2004 in data 28 marzo 2007 con il verbale n. 002/2007 e, quindi, in data successiva al 28 dicembre 2006, data in cui venne autorizzato il transito del V….
Infine, replica all’asserita violazione dei termini del procedimento rilevando che trattasi di termini ordinatori e, conclusivamente, chiede la reiezione del gravame.

CONSIDERATO

La Sezione, esaminati gli atti relativi al ricorso straordinario in argomento, e, in particolare, tenuto conto della successione delle circostanze e situazioni che hanno caratterizzato la vicenda oggetto della controversia osserva, preliminarmente, quanto segue.

La valutazione era riferita al quadro di avanzamento al 31 dicembre 2004. Il ricorrente è stato dichiarato permanente inidoneo il 25 luglio 2006 ed ha presentato domanda di trasferimento nei ruoli civili il 31 luglio 2006.

L’Amministrazione dichiara che la Commissione di avanzamento ha concluso la procedura il 28 marzo 2007, ammettendo espressamente un rilevante ritardo, che non può gravare sul ricorrente nei cui confronti deve, pertanto, trovare applicazione l’invocato art. 21 del decreto legislativo n. 196/1995, il quale, tra le ipotesi di promozione a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio, prevede proprio la fattispecie in questione.

Peraltro, non può trovare accoglimento in questa sede la tesi sostenuta dall’Amministrazione della sospensione, dalla data del transito nei ruoli civili, dell’applicazione delle norme recanti modifiche di posizioni, di stato o avanzamento, atteso che, come rilevato e dedotto dal ricorrente, tale data è successiva a quella dalla quale sarebbe decorsa la promozione ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo n. 196/1995.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso straordinario in oggetto debba essere accolto nei sensi indicati in motivazione.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sabato Malinconico Pietro Falcone




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Re: mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

Messaggio da panorama »

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Adunanza di Sezione del 26 luglio 2017

NUMERO AFFARE 04049/2013

OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto -OMISSIS-”.

LA SEZIONE
-OMISSIS-con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale del personale militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Andrea Pannone;


1. Il Ministero della difesa riferisce che-OMISSIS-, fu giudicato: “-OMISSIS- (d.P.R. n. 738/81 e L. n. 68/99), qualora l’infermità diagnosticata sia giudicata DCS. Controindicate attività che comportino gravoso impegno fisico. In caso di mancato riconoscimento della DCS, idoneo al transito nelle corrispondenti qualifiche funzionali dei ruoli civili del M.D. e altre amministrazioni”.

-OMISSIS- presentò domanda di reimpiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa.

-OMISSIS-, in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta, ai sensi dell’art. 12, comma 2 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171, -OMISSIS-

Le relative istanze erano state presentate dall’interessato -OMISSIS-.

-OMISSIS-.

-OMISSIS-, fu collocato in aspettativa in attesa dell’assunzione in servizio in qualità di dipendente civile, ai sensi dell’art. 2, c. 7, del D.I. 18 aprile 2002.

-OMISSIS- presentò formale atto di rinuncia al transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, a seguito della quale la competente D.G. per il personale civile comunicò di non procedere all’istruttoria della relativa pratica.

Pertanto, -OMISSIS-.

Ritenendo di possedere i requisiti per l’avanzamento al grado superiore,-OMISSIS- propose il ricorso straordinario in argomento, chiedendo che venisse controllata la sua posizione di stato e gli venisse conferito, all’atto del collocamento in congedo, il grado superiore.

Il ricorso è improcedibile per intervenuta cessazione della materia del contendere.

-OMISSIS-, avendo appurato che, a seguito della rinuncia al transito nelle qualifiche funzionali del personale civile, -OMISSIS- possedeva i requisiti previsti dall’art. 21 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, ora trasfuso nell’art. 1077 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

-OMISSIS-.

-OMISSIS-.

È stato pertanto rettificato, nella parte relativa al grado,-OMISSIS-.

-OMISSIS-.

In conclusione, alla luce di quanto suesposto, risultando essere state integralmente soddisfatte le pretese fatte valere dal ricorrente, si ritiene che il gravame de quo sia da considerarsi improcedibile per intervenuta cessazione della materia del contendere.

2. La Sezione condivide appieno quanto riferito dal Ministero della difesa: il ricorso può essere dichiarato improcedibile.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Pannone Gerardo Mastrandrea




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà

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Re: mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

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Adunanza di Sezione del 26 luglio 2017

NUMERO AFFARE 03955/2013

OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto -OMISSIS-, per l’annullamento del provvedimento emesso dal Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare -OMISSIS-.

LA SEZIONE
-OMISSIS-con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale personale militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Andrea Pannone;


1. Riferisce il Ministero della difesa che il -OMISSIS-.

Il sottufficiale venne, quindi, escluso dalla valutazione per l’avanzamento al grado superiore,-OMISSIS-, in quanto cessato dal servizio permanente, nel corso della procedura di valutazione (nota n. M_-OMISSIS-).

Avverso la predetta determinazione il maresciallo capo L.. propose ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto, a suo avviso, avrebbe avuto diritto all’avanzamento al grado superiore in applicazione dell’art. 21 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

Successivamente, il Ministero della difesa, -OMISSIS-risultava in possesso dei requisiti necessari per l’applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 21, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, ora confluito nell’art. 1077 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente l’avanzamento in particolari condizioni,-OMISSIS-.

Della suddetta determinazione è stata data partecipazione all’interessato con nota n. M_-OMISSIS-.

Alla luce di quanto suesposto, si ritiene che, essendo state integralmente soddisfatte le pretese fatte valere dal ricorrente, il gravame de quo sia da considerarsi improcedibile per intervenuta cessazione della materia del contendere.

2. La Sezione condivide appieno quanto riferito dal Ministero della difesa: il ricorso può essere dichiarato improcedibile.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Pannone Gerardo Mastrandrea




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Re: mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

Messaggio da andreadlg »

Buongiorno, sono un 2°C° sc 7° Sgt 1° terzo della M.M. in avanzamento a Qualifica Speciale al 31/12/2019, purtroppo dal 19 Novembre 2019 in seguito ad un infortunio sul lavoro mi trovo in convalescenza. Vorrei farvi una domanda, ho firmato le note e i relativi allegati per la promozione chiedendo al mio segretario se ci fossero problemi per la promozione in quanto mi trovavo in convalescenza al 31/12/2019 ed egli mi rassicurava perchè on rientravo nei 60 giorni di aspettativa richiesti ( in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata, alla data di formazione delle presenti
aliquote, non inferiore a sessanta giorni continuativi e non cumulativi di più periodi maturati
durante l’anno (aspettativa senza soluzione di continuità almeno dal 2 novembre 2019 al 31
dicembre 2019 - per l’aliquota del 31 dicembre 2019 - ovvero almeno dal 3 novembre 2019 al
1° gennaio 2020 - per le aliquote straordinarie del 1° gennaio 2020).Fin qui tutto bene. Ora, trovandomi nella condizione di aspettativa dal 15/02/2020 rischio di essere escluso dalla promozione nonostante sono in elenco nel F.O.M per la formazione dell' aliquota ? Poi qualora dovessi transitare all'impiego civile prima che esca la promozione perderei il requisito o visto che al 31/12/2019 ero idoneo ho maturato il diritto visto che la Qualifica Speciale non è un grado?
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Re: mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

Messaggio da antonior76 »

panorama ha scritto: sab ago 05, 2017 1:23 pm PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201701846 - Public 2017-08-04 -

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Adunanza di Sezione del 26 luglio 2017

NUMERO AFFARE 03955/2013

OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto -OMISSIS-, per l’annullamento del provvedimento emesso dal Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare -OMISSIS-.

LA SEZIONE
-OMISSIS-con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale personale militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Andrea Pannone;


1. Riferisce il Ministero della difesa che il -OMISSIS-.

Il sottufficiale venne, quindi, escluso dalla valutazione per l’avanzamento al grado superiore,-OMISSIS-, in quanto cessato dal servizio permanente, nel corso della procedura di valutazione (nota n. M_-OMISSIS-).

Avverso la predetta determinazione il maresciallo capo L.. propose ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto, a suo avviso, avrebbe avuto diritto all’avanzamento al grado superiore in applicazione dell’art. 21 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

Successivamente, il Ministero della difesa, -OMISSIS-risultava in possesso dei requisiti necessari per l’applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 21, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, ora confluito nell’art. 1077 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente l’avanzamento in particolari condizioni,-OMISSIS-.

Della suddetta determinazione è stata data partecipazione all’interessato con nota n. M_-OMISSIS-.

Alla luce di quanto suesposto, si ritiene che, essendo state integralmente soddisfatte le pretese fatte valere dal ricorrente, il gravame de quo sia da considerarsi improcedibile per intervenuta cessazione della materia del contendere.

2. La Sezione condivide appieno quanto riferito dal Ministero della difesa: il ricorso può essere dichiarato improcedibile.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Pannone Gerardo Mastrandrea




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà


In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Scusami Panorama sto leggendo solo ora questi pareri e ricorso al PdR. Quindi, siccome io mi sono ritrovato nella stessa situazione del ricorrente, se faccio ricorso mi verrà accolto secondo te?
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