mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

Forum dedicato agli operatori del comparto Sicurezza e Difesa in transito (o già transitati) all'impiego civile.
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COSIMO13
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mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

Messaggio da COSIMO13 »

Gentile AMMINISTATORE..e colleghi del forum di tutte le forze armate vi CHIEDO un vostro autorevole parere: prima della Riforma in data 29/09/2010, sono sempre stato IDONEO ed inserito utilmente nelle ALIQUOTE ANUALI per "AVANZAMENTO" al grado superiore - Primo Maresciallo .M.M. , a partire da quella del 31/12/2004, sino alla Aliquota del 2008 (compreso), uscita quest'ultima in FOM del marzo 2010.
Visto il numero esiguo delle promozioni in Marina(nota dolente), Visto il numero eccessivo delle persone dei miei ex colleghi di stessa categoria (SSAL/Fr furiere),sino al 2008, pur arrivando in buona posizione in quest'ultima, non sono rientrato nel numero delle promozioni. E fin qui non ci piove!! Quasi nulla da obiettare fuorchè qualche dubbio sui parametri che la Commissione di Avanzamento adotta circa le modalità dei punteggi che assegna....
Premesso questo, .... MARISTAT nel mese di marzo/aprile 2011 ha pubblicato con F.O.M. (Foglio Ordine Ministeriale)..l'allegato di PERSOMIL riguardante le promozioni al grado di 1 Maresciallo, dei Capi di 1^Cl., riferite alla Aliquota del 2009 (31/12/2009); considerando che la Commissione di Avanzamento Sottufficiali e Truppa si riunisce annualmente nel mese di settembre dell'anno successivo a quello della predetta aliquota, in questo caso nel sett del 2010 per formare le promozioni (così affermano i bene informati); considerando che io sono stato appena Riformato e collocato IN ASPETTATIVA SPECIALE PER MOTIVI SANITARI; che son certo che, a suo tempo, la mia documentazione caratteristica/valutativa per "Avanzamento" al 31/12/2009 è stata inviata a PERSOMIL II Reparto , 6^ Divisione; Infine, considerando che io sono stato collocato per la prima volta da quando sono in servizio in Marina, in posizione di aspettativa a partire dal 11 giugno 2010 (data iniziale dopo i 45 gg previsti) , sino alla data della riforma della CMO in data 29 settembre 2010, da collocare in congedo assoluto stessa data..Il mio comando mi fece successivamente le pratiche di congedo.
A prescindere dall'aver gia optato personalmente per il Transito all'impiego Civile anzichè alla Rinuncia dello stesso e che prevede il successivo diritto al Grado superiore all'atto del congedo assoluto ( in base ad un articolo di cui non ricordo il numero) un giorno prima del Congedo con Decreto successivo di PERSOMIL?

invio, in allegato, il F.O.M MARINA N. 4 DEL 27/01/2010, con preghiera di lettura a quanto riportato all'articolo 5, para 3, e para 4 in particolare....
Telefonando a ROMA, subito dopo le pratiche di congedo dal mio comando, all'ufficio avanzamento mi fu detto che avendo optato alla domanda di transito impiego civile, non mi assegnavano la promozione al grado superiore. Quindi a detta del collega al telefono....avevo 2 scelte: 1. scegliere di rifiutare il transito e quindi mi promuovevano; diversamente mi ecludevano, senza specificarmi se in caso di domanda di transito e di futura rinucia allo stesso (contratto da civile) mi avrebbero congedato con il grado superore, ossia 1° MARESCIALLO.
Ai sensi della legge 241/1990, nel mese di febbraio 2011 feci istanza a PERSOMIL II REPARTO 5 DIVISIONE ROMA per conoscere l'esito dello scrutinio del quadro di avanzamento al grado di 1° Marescialllo dei Capi di 1^ classe compresi nella aliquota di scrutinio determinata alla data del 31/12/2009.
Ricevetti 2 risposte (2 lettere) da PERSOMIL 5 DIVISIONE STATO GIURIDICO E AVANZAMENTO SOTTUFFCIALI:
- di cui la prima nel mese di marzo che recita testualmente: Si comunica che il sottufficiale in oggetto non poteva essere valutato per l'avanzamento al grado superiore con l'aliquota del 31/12/2009, in quanto cessato dal servizio permanente per "infermità" nel corso della procedura di valutazione. Si fa presente inoltre che ai sensi del D.M. datato 18 aprile 2002, articolo 2, coma 3 e comma 7, la domanda di transito nella corrispondente area funzionale del personale civile presentata dall'interessato , sospende l'applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizione e di stato o di avanzamento (inclusa fra l'altro , la promozione "alla vigilia".Avverso lo stesso, ha facoltà di produrre ricorso al T.,A.R. competente ai sensi dell'articolo 29 e seguenti del codice del processo amministativo, allegato al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al PRESIDENTE della REPUBBLICA ai sensi dell'articolo 9 e seguienti del DP.R.
24 novembre 1971, n. 1199, da presentarsi entro il termine perentorio, rispettivamente, di 60 0 120 giorni dalla data di aprteciapzione del medesimo.
- la seconda, nel mese di aprile 2011 recita: con istanza ....etc etc omissis..il sottufficiale ha chiesto, ai sensi della legge 241/90..RISPOSTA:.......Al riguardo si comunica che la competente comissione di avanzamento non ha emesso alcun giudizio di valutrazione nei confronti del sottufficale in oggetto, in quanto lo stesso è cessato dal servizio permanente nel corso della procedura di valutazione. Peratnto non si può che confermare il contenuto del dispaccio n******* cioè quello del mese precedente.

Mi chiedo:
1. in entrambe le lettere mi hanno scritto che sono cessato dal servizio permanente! E' esatto?? Da ciò che ho letto sinora in tutti i forum qui.....direi di no!
2. Riepilogando: Ero ancora in servizio attivo quale militare sino al fine settembre 2010; la mia documentazione caratterisitca per l'avanzamento era stata gia inviata a PERSOMIL; la domanda di transito l'ho fatta a ottobre 2010; La aliquota di avanzamento si riferisce alla data del 31/12/2009; MI HANNO NEGATO L'AVANZAMENTO oppure hanno fatto tutto a norma di legge e regolamenti????
ALLEGO IL "SUCCO" DEL FOM....INTERESSATO

MARINA MILITARE.
FOGLIO D’ORDINI N. 4
27 GENNAIO 2010
UFFICIO GENERALE DEL PERSONALE
Art. 1 – OMISSIS
Art. 2 – OMISSIS
Art. 3 – OMISSIS


DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE MILITARE
Art. 4 – OMISSIS
Art. 5 – Formazione della “pre-aliquota” di avanzamento riferita al 31 dicembre 2009 e compilazione dei documenti caratteristici del personale appartenente ai ruoli marescialli e sergenti del C.E.M.M. e dei nocchieri di porto, in servizio permanente inclusi nella predetta aliquota
1.
Si pubblica, in allegato, l’elenco nominativo dei sottufficiali, appartenenti ai ruoli marescialli e sergenti del C.E.M.M. e dei
nocchieri di porto che saranno, presumibilmente, inclusi, per la prima volta, nell’aliquota di valutazione determinata con
riferimento alla data del 31.12.2009, ai fini dell’avanzamento al grado superiore.
2.
In relazione a quanto sopra i Comandi ed Enti competenti per il personale dipendente dovranno provvedere a:
a)
Formare, con riferimento alla data del 31 dicembre 2009, il necessario documento caratteristico (scheda valutativa,
rapporto informativo o dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica), per “avanzamento,” secondo
quanto previsto:
-dal D.P.R. 8 agosto 2002, n. 213 - "Regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del
personale appartenente all’Esercito, alla Marina, all’Aeronautica ed all’Arma dei Carabinieri" il cui testo è
stato aggiornato e integrato con le disposizioni del D.P.R. 11 luglio 2006, n.255 e del D.P.R. 15 ottobre 2008, n. 164;
- dalle I.D.C. del 20 novembre 2008 edite da Segredifesa;
- dalla circolare n. M_D/GMIL V SS 0610740 del 23 dicembre 2008.
b)Compilare uno statino riepilogativo: delle qualifiche riportate
nelle valutazioni caratteristiche, delle onorificenze riconosciute
da PERSOMIL, dei brevetti e delle abilitazioni in corso di
validità possedute dagli interessati, dei censimenti inerenti la
conoscenza delle lingue straniere (T.U.I. indicando la data di
conseguimento, il livello ed i relativi punteggi ottenuti), dei
corsi professionali indicando il periodo di frequenza ed il
punteggio conseguito, il punteggio assegnato al corso I.G.P./P.,
del titolo di studio conseguito nonché degli elogi/encomi e
punizioni specificandone la data di attribuzione e di presa
visione (compilato anche se negativo).
I dati suindicati debbono essere riferiti alla data di formazione
dell’aliquota.
c)Compilare una dichiarazione, firmata dall’Ufficiale competente,
attestante che la documentazione caratteristica redatta è stata
controllata e risulta conforme alle disposizioni di cui al D.P.R.
n. 213/2002 e alle circolari menzionate alla precedente lettera a)
d)
Annullare/rettificare/stralciare documenti caratteristici non in linea con l’odierna procedura di avanzamento, nel rispetto
della normativa vigente in materia di documentazione caratteristica (D.P.R. 8 agosto 2002, 213 e D.P.R. 11 luglio
2006, 255, I.D.C. Ed. 2008, circolare n. M_D/GMIL V SS 061 07 40 del 23 dicembre 2008).
e)
Redigere, con l’intervento delle competenti autorità giudicatrici, la nuova documentazione da “chiudere” alla data
prescritta. Sul frontespizio dei documenti ricompilati/rettificati dovranno essere riportati gli estremi della presente circolare. Le date di intervento delle autorità giudicatrici nonché quella di presa visione degli interessati dovranno essere quelle reali sotto le quali i documenti stessi vengono ricompilati e portati a conoscenza dei sottufficiali. I periodi di tempo successivi alla suddetta data – già considerati nei documenti caratteristici annullati o rettificati – dovranno essere compresi nei documenti che saranno formati al verificarsi di uno dei motivi previsti dall’articolo 4 del citato D.P.R. n. 213/2002.
f)
Far pervenire, direttamente a PERSOMIL – V Reparto - 17^
Divisione – documentazione Marina, entro e non oltre il 27
febbraio 2010, la documentazione caratteristica di cui ai precedenti punti menzionati dal presente para
2, per i sottufficiali che vanno in valutazione per la 1^ volta. In alternativa, solo in casi eccezionali, è consentito l’inoltro dellastessa a mezzo e-mail all’indirizzo r5d17s3@persomil.difesa.it o a mezzo fax al numero telefonico – linea militare –52738 – linea civile 06/517052738 -.
Detta documentazione dovrà essere corredata della prescritta “dichiarazione di completezza”, sottoscritta dall’interessato e
vistata dal Comandante di corpo del valutando. Qualora la predetta documentazione caratteristica fosse
restituita dalla Direzione generale per il personale militare ai Comandi di corpo per eventuali regolarizzazioni, al termine
dei disposti adempimenti, si dovrà provvedere al nuovo rilascio della “dichiarazione di completezza”.
“La documentazione in parola dovrà pervenire alla commissione avanzamento sottufficiali e truppa della Marina
militare (Maricast) secondo i termini e le modalità che saranno concordate tra la medesima commissione e la competente 17^ Divisione di questa Direzione generale”.
3.
Non dovrà essere redatta alcuna documentazione per il personale che alla data del 31 dicembre 2009 risulti in
una delle seguenti posizioni ostative all’avanzamento: a) rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto
non colposo;
b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;
c)
sospeso dal servizio o dall’impiego;
d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata, alla data predetta, non inferiore a sessanta giorni continuativi,
e non cumulativi di più periodi maturati durante l’anno (aspettativa senza soluzione di continuità almeno dal 2
novembre 2009 al 31 dicembre 2009);
e) esonerato dal servizio ai sensi dell’articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto
200 8, n. 133, commi 1 – 5;
f) transitato in altri ruoli delle FF.AA., oppure collocato in
aspettativa per il transito nelle aree funzionali del
personale civile del Ministero Difesa, ai sensi dell’articolo
14, comma 5 della legge 28 luglio 1999, n. 266, come
regolamentato dal d.i. 18 aprile 2002. domando? (è QUESTO IL MIO CASO????)
Del mancato inoltro della documentazione caratteristica dovrà essere data partecipazione agli interessati, a cura dei Comandi di corpo, informandoli, altresì, che, l’esclusione dalla predetta aliquota sarà perfezionata con successivo provvedimento di questa Direzione generale. Tale personale dovrà essere, comunque, segnalato ai fini
dell'esclusione dall’aliquota:
per competenza a
PERSOMIL – II Reparto – 6ª divisione;
PERSOMIL – III Reparto – 9ª divisione (in relazione ai soli
punti a), b) e c));
e per conoscenza a
PERSOMIL – V Reparto - 17ª divisione;
MARICAST.
Quanto sopra ai sensi dell’articolo 17, comma 3 del citato decreto legislativo 12 maggio 19 95, n. 19
6, così come modificato dall’articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, specificando il motivo e avendo cura di trasmettere i seguenti atti documentali:
a)
per quanto concerne i motivi ostativi riguardanti procedimenti penali, copia del decreto di citazione/rinvio a giudizio o di
ammissione a rito speciale (qualora non presente agli atti lo stesso documento dovrà essere richiesto alla competente
Autorità giudiziaria);
b)
con riferimento agli impedimenti relativi a procedimenti disciplinari, copia degli atti probanti l’apertura dell’inchiesta
formale;
c)
per quanto attiene all’aspettativa per qualsiasi motivo, copia del provvedimento dispositivo, ovvero, qualora non emesso, un prospetto delle licenze straordinarie e delle aspettative fruite dall’interessato nell’anno 2009;
Il provvedimento di esclusione dall’aliquota di avanzamento sarà successivamente notificato nelle forme di rito.
Al cessare delle cause impeditive i predetti Comandi di corpo avranno cura di darne tempestiva comunicazione agli indirizzi su richiamati, ai fini dell’inclusione degli interessati nella prima aliquota utile di valutazione, ai sensi del comma 6 del sopra
menzionato articolo 17.
4.
Parimenti dovrà essere segnalato, allegando la relativa documentazione probatoria, il personale che venga a trovarsi in
una delle posizioni menzionate ai punti a), b), c), d), e) e f) del precedente para 3, comma 1, durante i lavori della competente commissione e, comunque, prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, ovvero nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e la data di pubblicazione del citato quadro di avanzamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 4, del citato d.lgs. n. 196/95, così come integrato dall’articolo 12, comma 2, del d.lgs. n. 82/2001.
Per quanto concerne, inoltre, la posizione ostativa menzionata al punto d) del precedente para 3, comma 1, dovrà essere segnalato il personale che, durante i lavori della competente commissione e, comunque, prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, risulti in aspettativa a qualsiasi titolo per una durata non
inferiore a 60 giorni senza soluzione di continuità, avendo cura di trasmettere un prospetto delle licenze straordinarie e delle aspettative fruite dall’interessato nell’anno 2010 e comunque fino alla data di pubblicazione del citato quadro di avanzamento. L’eventuale provvedimento di sospensione dalla valutazione o di cancellazione dal quadro di avanzamento sarà successivamente notificato nelle forme di rito.


5. Altresì si richiede l’osservanza delle disposizioni di cui alla
circolare n. DGPM/III/7/6681 in data 3 maggio 2001 di PERSOMIL – III Reparto - 9ª Divisione, affinchè i militari interessati alla procedura di avanzamento, all’atto della sottoscrizione della dichiarazione di completezza della documentazione caratteristica, rilascino apposita dichiarazione, in un unico esemplare, vistata dal Comandante di corpo e custodita presso il Comando di appartenenza, conforme al fac simile allegato alla medesima circolare. Con l’occasione, si richiama l’attenzione dei Comandi sulla necessità di fornire tempestivi aggiornamenti alla scrivente sulla conclusione dei
procedimenti penali del personale dipendente, aventi riflessi sulle procedure di promozione, in ottemperanza all’anzidetta circolare.
6.
Si rappresenta l’esigenza che gli adempimenti connessi alle predette disposizioni siano espletati con cura rigorosa e con il
massimo rispetto del termine stabilito per l’inoltro della relativa documentazione.
7. Con riferimento al personale da valutare ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del citato d.lgs. n. 196/95, i Comandi dovranno formare, nei confronti del sottufficiale dipendente, il necessario documento caratteristico chiuso alla vigilia di cessazione dal servizio permanente.
8.
A margine, si comunica che le disposizioni relative alla formazione della pre-aliquota di valutazione riferita al 31 dicembre 2009, ai fini del conferimento della qualifica di “luogotenente”, saranno impartite con un’ulteriore circolare di prossima emanazione.
9.
Si significa, infine, che nel primo semestre del corrente anno verrà pubblicata l’aliquota di valutazione definitiva,
comprensiva, fra l’altro, dei sottufficiali giudicati “idonei e non promossi” e “non idonei” per l’anno 2008. Per tale personale dovrà essere compilato un documento valutativo “per avanzamento” alla data del 31 dicembre 2009, secondo le disposizioni che saranno rese note nelle forme di rito.
IL CAPO DI STATO MAGGIORE


stoca1966
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Re: mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

Messaggio da stoca1966 »

Caro cosimo13 Sono nella tua stessa situazione, anche se FA diversa, tutte le tue date coincidono con le mie dalla riforma, all’avanzamento, sono in attesa anch’io.
Su tale aspetto il mindif ha purtroppo ragione, dalla legge 266 che lo recita testualmente senza dubbie interpretazioni alle varie sentenze del CdS che ne ribadiscono, suppur trattando meriti diversi il concetto.E questo l’atroce dubbio della pensione (cioè perdendo la promozione (circa 60 euro + i sei scatti derivanti dal provvedimento di riforma) che assillano molti di noi e che a volte fa la differenza se continuare a lavorare o meno..
La sentenza più conosciuta e più volte citata in questo forum che sicuramente conosci anche tu, del CdS è la 6825 del 2007 che recita
“Sotto il profilo sistematico emerge della disciplina dianzi illustrata che:
a) il militare giudicato inidoneo mantiene lo status proprio in s.p.e., ma nella posizione di aspettativa, ex art. 2, co. 7, d.m. cit., fino al momento dell’assunzione nell’amministrazione civile previa stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro;
b) :arrow: tanto è vero questo che il legislatore ha sterilizzato - nel lasso temporale che va dalla data della visita medica a quella dell’effettivo transito nei ruoli civili – l’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento (arg. ex art. 2, co. 3, d.m. cit.). :arrow:
Si sono, in tal modo, volute evitare soluzioni di continuità del rapporto di impiego durante il periodo di tempo in concreto impegnato dall’amministrazione per effettuare il transito nei ruoli civili. Sotto tale angolazione il corrisponendente periodo di aspettativa, antecedente all’assunzione in servizio presso l’amministrazione civile, è comunque da considerarsi prestato, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’amministrazione militare.”
Distinti saluti
ed in bocca al lupo per tutto..
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Re: mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

Messaggio da Admin »

la norma a cui si fa riferimento è l'articolo 21, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (ora art. 1077 decreto leg.vo 66/2010) che recita:

1. «Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente giudicato idoneo, iscritto nel quadro di avanzamento e non promosso, che non può essere ulteriormente valutato perché raggiunto dai limiti di età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o perché deceduto, è promosso al grado superiore del ruolo di appartenenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso.

2. Con le stesse modalità la promozione di cui al comma 1 è conferita, previo giudizio di idoneità, al personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente che, avendo maturata l'anzianità per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, non può esservi incluso perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato ovvero perché deceduto, nonché al personale che, incluso in aliquota, venga a trovarsi nelle stesse condizioni anteriormente alla iscrizione nei quadri di avanzamento»;


Come si può vedere, in caso di riforma, si ha diritto alla promozione con decorrenza dal giorno precedente a quello della dichiarazione di non idoneità al servizio militare incondizionato.

La Marina rispetta tale norma di legge ma a modo suo, cioè promuove il personale a norma dell'articolo citato solo dopo il congedo (cioè dopo che il personale è effettivamente transitato o ha rinunciato al transito). In ogni caso, anche se con ritardo, si viene promossi.

Consiglio comunque di inviare al proprio comando, una letterina (la solita raccomandata A.R.) come nell'esempio di seguito illustrato:

Oggetto: richiesta dello stato di avanzamento della pratica relativa alla promozione al grado superiore ai sensi dell’articolo 21, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (ora art. 1077 decreto leg.vo 66/2010).


Riferimento: Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 - art. 1077 decreto leg.vo 66/2010

Il sottoscritto Nome e Cognome, nato a_________ il _________ e residente in ________________________, attualmente indicare il grado. in s.p.e. della Marina Militare, dichiarato “permanentemente non idoneo al S.M.M., idoneo nella riserva, idoneo al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi del D.M. 18.4.02” con verbale modello BL/S n° _____________ datato _____________ (che si allega),


CONSIDERATO


• che l’articolo 21, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (ora art. 1077 decreto leg.vo 66/2010) stabilisce che: «Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente giudicato idoneo, iscritto nel quadro di avanzamento e non promosso, che non può essere ulteriormente valutato perché raggiunto dai limiti di età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o perché deceduto, è promosso al grado superiore del ruolo di appartenenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso. 2. Con le stesse modalità la promozione di cui al comma 1 è conferita, previo giudizio di idoneità, al personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente che, avendo maturata l'anzianità per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, non può esservi incluso perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato ovvero perché deceduto, nonché al personale che, incluso in aliquota, venga a trovarsi nelle stesse condizioni anteriormente alla iscrizione nei quadri di avanzamento»;

• la predetta norma, quindi, impone all’Amministrazione militare di promuovere al grado superiore il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa che si venga a trovare nelle condizioni di cui al precedente articolo con decorrenza “dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso”.

• Lo scrivente quindi, dal momento della dichiarazione di non idoneità sancita con il verbale modello BL/S n° _____________datato _________, ha atteso invano l’applicazione della norma ora descritta, senza ricevere alcun cenno da parte dell’Amministrazione.

Per i motivi elencati il sottoscritto chiede si sapere le motivazioni della mancata applicazione nei suoi confronti dell’articolo 21, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (ora art. 1077 decreto leg.vo 66/2010), essendo trascorsi indicare il periodo di tempo dalla dichiarazione di non idoneità o, in subordine, i motivi ostativi all’applicazione di una norma di così palmare chiarezza.

Chiedo altresì di conoscere il responsabile del procedimento amministrativo in parola.

Con osservanza

Luogo, data

IL RICHIEDENTE
Nome e Cognome


Per quanto riguarda quindi l'effettiva promozione, i 6 scatti e tutto il resto, mi sento di tranquillizarvi. Chi decide di optare per la pensione di inabilità invece dell'impiego civile, gli verrà corrisposto quanto gli compete. Non abbiate timori infondati, conosco di persona moltissimi militari che non hanno accetto l'impiego civile o hanno rinunciato al transito dopo aver fatto istanza, e a tutti è stato corrisposto quanto previsto dalla legge.
COSIMO13
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Re: mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

Messaggio da COSIMO13 »

STOCA........hai compreso quel che ha scritto l'amministratore=?????? Io credo di SI...........perchè l'intervento è chiarissimo....la norma in riferimento ancor di più........ed è cio che io farò il giorno 02 novembre a PERSOMIL..con istanza.,...esattamente identica a quanto indicato; oltre a quella di rinuncia......

A Lei Gentilissimo amministratore..........sembra che Lei abbia in cranio...in memoria....leggi, regolamenti, norme.....di tutto e di più........senza esagerare se dovessi paragonarla ad un sistema OPERATIVO .....io la paragono a un XP home edition SP2..di quelli che conosco come le mie tasche.......senza aggiornamenti, con prestazioni al massimo e e con alcuni servizi di sistema inutili e disabilitati....I MIGLIORI A MIO AVVISO ..........di quelli che io amavo e amo tanto ancora......anche se con 1 giga di ram condivisa....
iNFINITAMENTE grazie......
..STOCA.....un grazie anche a te......ed in bocca a lupo
stoca1966
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Re: mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

Messaggio da stoca1966 »

Grazie admin delle rassicurazioni che ci dai … ma i problemi sono ben altri… mi spiego meglio..
In caso di rinuncia al transito entro i 30 giorni dalla riforma, il persomil nell’emanare il decreto di riforma prevede nello stesso, in successivo articolo, anche la promozione al grado superiore con decorrenza il giorno prima della data di riforma… e fin qui tutto a posto..
Quando invece si permane in attesa di transito (quindi avendo presentato domanda entro i 30 gg dalla riforma) e si rinuncia la transito anche dopo due anni dalla riforma.. il persomil emana il decreto di congedo con data di effettiva riforma (data desunta dal pv cmo di riforma per capirci) e su questo sono irremovibili nel non voler inglobare il periodo trascorso in aspettativa speciale.
Allora fermo restando che, se presento domanda di transito non posso in alcun modo modificare il mio stato giuridico e di avanzamento di carriera (quindi anche la promozione al grado superiore) e su questo aspetto non ci piove, anche in considerazione che il successivo inquadramento come impiegato civile viene fatto per tabella di equiparazione ai gradi militari ed all’ultimo stipendio percepito prima della riforma, rimangono in sospeso vari aspetti giuridico-amministrativi su cui fare assolutamente ricorso, in caso di rinuncia postuma al passaggio come civile… quali (tralasciandone anche altri prettamente amministrativi):
1 effettiva data di riforma che deve comprendere il periodo di aspettativa;
2 promozione al grado superiore (ovviamente con data posticipata e comprensiva del periodo di aspettativa in attesa)
3 assegno funzionale (17-27 e 32) maturato nel periodo di aspettativa in attesa di transito, in quanto detto assegno sappiamo che non modifica in alcun modo lo stato giuridico e non è una miglioria contrattuale di trattamento stipendiale perché matura solo grazie all’effettivo trascorrere del tempo previsto dalla normativa vigente.
Mi scusi per la lungaggine del post e distinti saluti
Per cosimo13 un saluto anche a te .. se ti fa piacere e posti in privato sicuramente capirai meglio cio che dico ciao
loris
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Re: mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

Messaggio da loris »

Ciao a tutti, scusate ma sto andando in confusione, ma allora io che il 2 novembre transito nell'impiego civile, mi aspetta l'avanzamento al grado superiore o no?
Se si devo fare richiesta al mio ultimo comando da militare???
Grazie per le risposte
Loris
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Re: mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

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loris ha scritto:Ciao a tutti, scusate ma sto andando in confusione, ma allora io che il 2 novembre transito nell'impiego civile, mi aspetta l'avanzamento al grado superiore o no?
Se si devo fare richiesta al mio ultimo comando da militare???
Grazie per le risposte
Loris
Questa norma vale per tutti in qualsiasi condizione essi si trovino (comma 1 e 2). Normalmente non occorre fare domanda. Io aspetterei le comunicazioni di Persomil relative al transito e poi, casomai, invierei la lettera.

La norma statuisce la decorrenza della promozione al giorno precedente alla dichiarazione di non idoneità, quindi quando si era ancora pienamente idonei al servizio, Non vi è nessun'altra clausola restrittiva o impeditiva.

Preciso inoltre, come mi ha giustamente fatto notare un nostro validissimo moderatore, che l'articolo 21, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 è stato sostituito dall'art.1077 del nuovo codice dell' ordinamento militare che, per quanto riguarda i carabinieri, è addirittura migliorativo rispetto alla precedente normativa.

Art. 1077

Promozione in particolari condizioni dei sottufficiali e dei graduati

1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente giudicato idoneo, iscritto nel quadro di avanzamento e non promosso, che non può essere ulteriormente valutato perché raggiunto dai limiti di età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o perché deceduto, è promosso al grado superiore del ruolo di appartenenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso.

2. Con le stesse modalità la promozione di cui al comma 1 è conferita, previo giudizio di idoneità, al personale appartenente ai predetti ruoli che, avendo maturata l'anzianità per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, non può esservi incluso perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato ovvero perché deceduto, nonché al personale che, incluso in aliquota, venga a trovarsi nelle stesse condizioni anteriormente alla iscrizione nei quadri di avanzamento.

3. Gli appuntati e carabinieri che, pur avendo maturato la prescritta anzianità, non possono essere valutati per l'avanzamento perché divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato o perché deceduti o raggiunti dai limiti d'età, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive, sentito il parere della commissione
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peone2504
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Re: mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

Messaggio da peone2504 »

Salve, io sono ex EI ora passato al ruolo civile, detta lettera di richiesta a chi va inoltrata? Al vecchio reparto, al nuovo reparto di assegnazione o a persociv??
stoca1966
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Re: mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

Messaggio da stoca1966 »

Scusa ma hai firmato un contratto con la P.A con il quale sei stato inquadrato con un livello funzionale e retributivo??….quando sei stato riformato da militare hai scritto nella domanda l’applicabilità della legge 266/99 ???
La 266 prevede, tra l’altro (e ribadito da varie sentenze anche del consiglio di stato), l’interruzione di avanzamento e di migliorie stipendiali. Non occorre un giurista per capire che non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca, se ne chiediamo l’applicabilità rientriamo in toto in tutti gli aspetti dettati da quella legge che ci piaccia o no..
La promozione (e qui mi perdoni admin dal dissentire) avviene solo se vai in congedo per riforma e qualora già inserito nei quadri di avanzamento, rientrando di fatto, nell’applicabilità delle norme che regolano il congedo dei militari cioè la 599/54 il d.lvo, 196/95 ed il nuovo codice militare, il problema e far inglobare nella suddetta data il periodo di aspettava in attesa…
Un ricorso in tal senso (ottenere la promozione anche quando si è transitati all’impiego civile francamente mi sembra da kamikaze…. e si che quando si parla di ricorso mi invitano a nozze…ma in questo caso a mio avviso risulterebbe sicuramente infondato…
saluti
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Re: mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

Messaggio da Admin »

stoca1966 ha scritto: La promozione (e qui mi perdoni admin dal dissentire) avviene solo se vai in congedo per riforma e qualora già inserito nei quadri di avanzamento, rientrando di fatto, nell’applicabilità delle norme che regolano il congedo dei militari cioè la 599/54 il d.lvo, 196/95 ed il nuovo codice militare, il problema e far inglobare nella suddetta data il periodo di aspettava in attesa…
Davvero? Strano, eppure la legge è chiara e per quanto mi sforzi non trovo da nessuna parte, nemmeno in forma implicita, le conclusioni a cui arriva lei, che formula un giudizio tanto conclusivo, peraltro opposto a quanto prevede il comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (ora art. 1077 decreto leg.vo 66/2010): 2. Con le stesse modalità la promozione di cui al comma 1 è conferita, previo giudizio di idoneità, al personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente che, avendo maturata l'anzianità per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, non può esservi incluso perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato ovvero perché deceduto, nonché al personale che, incluso in aliquota, venga a trovarsi nelle stesse condizioni anteriormente alla iscrizione nei quadri di avanzamento»;

E' appena il caso di sottolinare come l'intera procedura per la promozione al grado superiore deve partire il giorno successivo alla dichiarazione di non idoneità al s.m.i. per motivi di salute (a prescindere - come recita il dettato normativo - che si faccia parte oppure no dei quadri di avanzamento) con effetti retroattivi dal giorno precedente a tale dichiarazione, quindi quando pienamente idonei al s.m.i.

Ognuno è libero di fare come crede, ma conosco personalmente centinaia di persone che sono state promosse con le modalità che ho appena spiegato. Insomma, il combinato disposto dei commi 1 e 2, slegano la circostanza della promozione alla vigilia (della dichiarazione di non idoneità al s.m.i.) dal fatto di essere o meno inseriti nelle aliquote di avanzamento.
stoca1966 ha scritto: La 266 prevede, tra l’altro (e ribadito da varie sentenze anche del consiglio di stato), l’interruzione di avanzamento e di migliorie stipendiali. Non occorre un giurista per capire che non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca, se ne chiediamo l’applicabilità rientriamo in toto in tutti gli aspetti dettati da quella legge che ci piaccia o no..
Altro errore (ecco perchè occorre un giurista). Vero è che la 266 statuisce l'interruzione di avanzamento di grado, e proprio per questo motivo che il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (ora art. 1077 decreto leg.vo 66/2010) colloca tale promozione dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso, quindi prima che tale situazione si concretizzi giuridicamente (è fatta apposta!).

Per quanto attiene le migliorie stipendiali, anche qui c'è un errore. Di seguito il dato normativo, che non c'è bisogno di alcuno sfrorzo per comprendere:

Il comma 4 del dell'articolo 2 del decreto interministeriale del 19 aprile 2002, recita che l'amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Qualora entro il predetto termine l'amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta. Appare chiaro che dal momento della domanda, si attendono 150 giorni per conoscere la determinazione dell'Amministrazione in ordine alla nostra domanda di transito, giusto?

Il comma 7 dello stesso articolo stabilisce: "In attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il personale e' considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità". Da ciò si evince semplicemente che il blocco stipendiale opera esclusivamente nei 150 giorni durante i quali l'Amministrazione è tenuta a pronunciarsi, non oltre! Basta leggere l'italiano e, se ciò non fosse sufficiente, come chiave di lettura c'è l'articolo 12 delle preleggi, che recita: Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. .

Il motivo per il quale alcune singole amministrazioni militare di intesa con Persociv fanno i finti tonti sulla promozione alla vigilia (specialmente se ciò concerne la promozione a 1° maresciallo) è perchè dovrebbero inquadrare il personale transitato ad un livello superiore. Come ho scritto tante volte, loro ci provano, è una questione di statistica: su 1000 militari transitati, solo pochissimi fanno ricorso contro le assurde interpretazioni dell'amministrazione (risultando vittoriosi ovunque in qualsiasi TAR). La stragrande maggioranza:

a) ignora semplicemente la legge oppure...
b) si fa convincere dall'interpretazione scorretta fornita dall'amministrazione.

Il risultato, per l'amministrazione, è che su 1000 transitati dovrà soccombere solo ai pochissimi che fanno ricorso ma guadagna sulla stragrande maggioranza (perchè la sentenza amministrativa non si estende a tutto il personale nelle stesse condizioni ma dispiega i suoi effetti solo sul ricorrente). Auguri a tutti.
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Re: mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

Messaggio da foxtrot »

Admin scusi se approfitto ancora del suo parere, le volevo sottoporre il mio caso in materia di promozione al grado superiore il giorno prima della riforma.

Riguardo la mia ultima inclusione nelle aliquote di avanzamento, quella del 2008, fù sospesa da Persomil, in quanto rinviato a giudizio per questioni penali militari, dunque ero idoneo alle aliquote del 2008, ma successivamente sospeso.
In seguito con lo svolgersi del processo fui assolto alla prima udienza, con formula piena in primo grado, divenuta definitiva in quanto il pm non fece appello ...... tanto era chiara la mia assoluzione.
Ho chiesto ripetutamente al mio ufficio personale che fine avesse fatto la mia valutazione sospesa in relazione agli avvenimenti e mi è stato risposto "vedremo casomai sarai inserito nelle nuove aliquote.
Nel frattempo è intervenuta la riforma ad ottobre 2010 e il 2 Novembre prendo servizio come civile, naturalmente con mansioni ed attribuzioni relative al grado che rivestivo, cioè M1.
Chiedo lumi a Lei, se anche nel mio caso posso fare istanza di riconoscimento della promozione ..... in base alla normativa da voi su citata? GRAZIE

p.s.: Visto che sto facendo ricorso sulla sede di assegnazione e sull'assegno funzionale ...... un ricorso in più non fà male, ma ci voglio vedere chiaro e soprattutto voglio che sia un giudice a dirmelo e non l'amministrazione.
stoca1966
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Re: mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

Messaggio da stoca1966 »

Admin nel salutarla e ringraziarla per tutto quelle che fa per noi (e lungi da me far opera di lecchinaggio chi mi conosce sa per certo che non lo sono)…faccio mea culpa per aver male interpretato quella frase, scritta nella foga di far capire che non tutti i riformati possono essere promossi al grado superiore … comunque rimango del parere che se si è transitati(ovvero dopo aver firmato il nuovo contratto e preso effettivamente servizio) difficilmente si potrà ottenere la promozione al grado superiore, Magari ….sono interessato anch’io, e come giustamente fa notare la mia chiusura assoluta su certi argomenti e sicuramente il modo più sbagliato di porsi , soprattutto in un forum come questo.. ne sono rammaricato :oops:
Che ben vengano i ricorsi, io ed altri colleghi abbiamo, tramite legali romani, al vaglio un ricorso efferente al distorta e consapevole (quindi integrando l’abuso di potere con consapevole negazione di un diritto, peraltro già acquisito (quello al lavoro), IN UNO, alla richiesta di risarcimento per danni morali e materiali eventualmente subiti,…. a causa dell’interpretazione del tutto arbitraria ed a beneficio unilaterale che il min dif da del concetto “permanenza in soprannumero” della 266/99, che è il fulcro su cui si basano tutte le scelte personali dei militari riformati richiedenti transito all’impiego civile.
Ps …sono un vecchio utente che come altri colleghi, avendo in passato ricevuto diffide dalle autorità, rammentandoci ancora il nostro status di militari, inerente la trattazione di argomenti pseudo riservati su vari forum, su consiglio dei legali, ha deciso di prendersi un “prudente” periodo di pausa….. ultimamente queste velate (e non tanto) minacce le hanno palesato a tutti inviandole via mail… chi sa, capisce di cosa parlo.. :evil:
Distinti saluti ed infiniti ringraziamenti a Lei, gino, lino e quanti aiutano i colleghi in difficoltà
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Re: mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

Messaggio da Admin »

stoca1966 ha scritto: comunque rimango del parere che se si è transitati(ovvero dopo aver firmato il nuovo contratto e preso effettivamente servizio) difficilmente si potrà ottenere la promozione al grado superiore, Magari ….sono interessato anch’io,
Nessun problema, mi creda. La filosofia di questo forum (ma più in generale il progetto GrNet.it) è improntato sulla gratuità, per cercare - almeno in minima parte - di dare un contributo a chi indossa o ha indossato un'uniforme, senza bieche speculazioni economiche.

Per quanto riguarda coloro che sono già transitati senza ricevere il giustro trattamento in termini legislativi o economici, ci sono 5 anni di tempo per ottenere il ricalcolo degli emolumenti(i 5 anni decorrono dalla data di sottoscrizione del contratto) e, comunque, non c'è un limite temporale per ottenere la rideterminazione del livello di inquadramento.

Per quanto attiene alle "velate" minacce, le posso garantire che le ricevono tutti, senza distinzione di Arma/Corpo, ma sono solo dei miserevoli tentativi per arginare un fenomeno sociale che non è possibile interrompere. Le riceve anche la redazione, in forma anonima, perchè chi le manda ha comunque paura di essere trascinato in tribunale. Nessuno su questo forum ha mai trattato argomenti di carattere riservato (su questo punto cerchiamo di vigilare) e vorrei a questo proposito ricordare che l'articolo 1472 comma 1 del codice dell'ordinamento militare è stato da pochi giorni riportato alla formulazione dell'art. 9 della 382/78, cioè I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione. In pratica sono state sostituite le contestate parole dell'art. 1472 "di servizio o collegati al", con le parole "o di". Quindi tutto è tornato come prima, cioè si può liberamente esprimere il proprio pensiero salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato (ricordo che c'è una sentenza del Consiglio di Stato che bacchetta l'amministrazione Difesa ricordandogli che gli argomenti a carattere riservato non possono in alcun modo essere quelli notori a tutti).

Quindi, su questo ulteriore aspetto, mi sentirei di tranquillizzare lei e gli utenti del forum. Il "bau bau" della Difesa che cerca di limitare un diritto costituzionalmente garantito è privo di effetti pratici.
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Re: mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

Messaggio da foxtrot »

Admin ma saltato ..... o la risposta è ovvia??? scusi se la disturbo .... ma cerco in qualche modo dei confortevoli suggerimenti, grazie.
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Re: mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

Messaggio da Admin »

foxtrot ha scritto:Admin ma saltato ..... o la risposta è ovvia??? scusi se la disturbo .... ma cerco in qualche modo dei confortevoli suggerimenti, grazie.
Mi scusi, mi era sfuggito il suo post.

La sua situazione non differisce dal quelle degli altri militari. La promozione alla vigilia è completamente slegata dalle normali procedure di avanzamento. Non deve essere sottoposta ad alcuna commissione, non c'è alcun voto, ma è una semplice conseguenza di una procedura ben definita che investe il militare all'atto della dichiarazione di non idoneità per motivi di salute al s.m.i.

Nel suo caso specifico poi, anche se per assurdo fosse stato condannato, ciò non comprometterebbe in alcun modo nè la procedura di transito (l'Amministratzione non possiede un ambito di discrezionalità nella valutazione della istanza presentata ove ricorrano i presupposti di fatto stabiliti dalla legge - Sentenza TAR Lazio Sez. II 12139/2006 e conseguente Ordinanza del Consiglio di Stato 2998/2007 in allegato che respinge l'appello dell'Amministrazione) nè quella di promozione.
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