mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

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stoca1966
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Re: mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

Messaggio da stoca1966 »

grazie fox sei stato quantomai prezioso con questi chiarimenti.....ogni tanto quelli dell'amministrativo le stronzate le riferiscono senza risparmiare energie, si riferivano infatti ai congedati 2008-2009.....dovrò vedere l'atto dispositivo una volta transitato..
di nuovo grazie per le info...
saluti a tutti


leomax
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Re: mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

Messaggio da leomax »

salve a tutti ho una domanda da farvi..se io chiedo che mi venga riconosciuto il grado successivo a quello della riforma il livello corrispondente da civile non mi cambierebbe perche e' lo stesso fino ai sergenti in base ad una tabella che ho letto(io sono 1caporal maggiore diventerei caporal maggiore scelto)quindi nel mio caso conviene fare domanda?otterrei quel piccolo aumento di stipendio??..saluti
alexander212

Re: mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

Messaggio da alexander212 »

leomax ha scritto:salve a tutti ho una domanda da farvi..se io chiedo che mi venga riconosciuto il grado successivo a quello della riforma il livello corrispondente da civile non mi cambierebbe perche e' lo stesso fino ai sergenti in base ad una tabella che ho letto(io sono 1caporal maggiore diventerei caporal maggiore scelto)quindi nel mio caso conviene fare domanda?otterrei quel piccolo aumento di stipendio??..saluti

sono 32- 33 euro nette al mese che prendi x diversi anni .Tieni conto che una volta transitato il tuo stipendioresterà senza aumenti x un bel pò di anni...fai un po te ...
leomax
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Re: mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

Messaggio da leomax »

cmq la legge dice che l avanzamento di grado avviene "previo giudizio d idoneita"...e questo fa pensare molto..idoneita a cosa??sono malato mi avete riformato cosa mi dovete valutare ancora??
leomax
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Re: mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

Messaggio da leomax »

mi hanno chiamato oggi dal mio comando dicendo:l avanzamento di grado non spetta a chi decide di transitare nei ruoli civili in base al decreto interministeriale 18 aprile 2002 art 2 comma 3..
stoca1966
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Re: mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

Messaggio da stoca1966 »

Re: mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

Messaggioda leomax » lun feb 27, 2012 1:14 pm
mi hanno chiamato oggi dal mio comando dicendo:l avanzamento di grado non spetta a chi decide di transitare nei ruoli civili in base al decreto interministeriale 18 aprile 2002 art 2 comma 3..

ammazza che giuristi so' a sto' reparto tuo complimenti...leggi le prime pagine dell'argomento vedrai che ADMIN ci ha fatto riflettere anche su questo aspetto...
ti ho risposto in privato all'altro quesito ciao
leomax
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Re: mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

Messaggio da leomax »

dal comando mi hanno detto che non mi spetta il grado ma ancora la risposta ufficiale deve arrivare da roma dove gia gli hanno detto che non mi spetta in base al decreto sopra citato..ma io vorrei sapere se esiste qualche persona qui dentro alla quale gli hanno dato il grado
antonior76
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Re: mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

Messaggio da antonior76 »

Ringrazio admin per tutto ciò che condivide con gli utenti del forum, di cui già ne ho fatto buon uso inviando la lettera modello al mio Comando il quale tempestivamente l'ha girata a Persomil. Sono andato in aliquota di avanzamento il 31/12/2010; il 20 settembre 2011 sono stato riformato per infermità: ovviamente niente aumento di grado. Da svariate telefonate che io stesso ho fatto al mio Stato Maggiore ho potuto apprendere che si basano su soggettive interpretazioni di norme e sentenze ovviamente interpretate a loro favore. E' vero che il decreto interministeriale 18 Aprile 2002 sospende qualsiasi avanzamento a chi decidesse di transitare nei ruoli civili, d'altro canto è pure vero che successivamente è stato emanato il Dlgs 66/2010 che (correggetemi se sbaglio) ha più forza di legge di un decreto interministeriale, quindi si applica a pieno regime quanto contenuto in quest'ultimo. Secondo motivo per cui mi spingerò ad un eventuale ricorso sono i lunghi tempi burocratici dall'aliquota all'avanzamento effettivo che certamente non dipendono dalla nostra volontà quindi non possiamo rimetterci noi che disgraziatamente abbiamo contratto delle malattie (un dirigente del mio Stato Maggiore mi rispose che le aliquote 2010 non le avevano ancora guardate e figuriamoci se io pago per un loro ritardo). Concordo la tesi di Admin perchè è vero che il dm 18/04/2002 blocca qualsiasi procedura di avanzamento a chi transita nei ruoli civili però è pure vero che il Dlgs 66/2010 attribuisce, a chi è in aliquota di avanzamento, il grado superiore il giorno prima del giudizio di non idoneità. In realtà in aspettativa speciale per il transito si dovrebbe andare già con il grado superiore (che è la cosa giusta per legge). Un Decreto interministeriale non può bloccare un beneficio già acquisito previsto da un decreto legislativo emanato successivamente e che comunque ha più forza di legge anche quando vi fossero dei contrasti normativi. Quando una legge delega i ministeri competenti di emanare decreti per regolamentare una determinata attività è normale che essi debbano essere emanati in conformità di quanto prevede la legge. Però secondo me in questo caso specifico non si tratta di una non conformità, ma soltanto di un'interpretazione di parte, perchè la legge è chiarissima.
Per i motivi di cui sopra sono ,in estremis, disposto a partecipare ad un ricorso collettivo.
antonior76
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Re: mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

Messaggio da antonior76 »

P.S. Mi correggo da solo: il Decreto interministeriale o Ministeriale non ha proprio forza di legge. Figuriamoci come possa andare contro un Decreto Legislativo che ha forza di legge.
antonior76
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Re: mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

Messaggio da antonior76 »

Admin ha scritto:la norma a cui si fa riferimento è l'articolo 21, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (ora art. 1077 decreto leg.vo 66/2010) che recita:

1. «Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente giudicato idoneo, iscritto nel quadro di avanzamento e non promosso, che non può essere ulteriormente valutato perché raggiunto dai limiti di età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o perché deceduto, è promosso al grado superiore del ruolo di appartenenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso.

2. Con le stesse modalità la promozione di cui al comma 1 è conferita, previo giudizio di idoneità, al personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente che, avendo maturata l'anzianità per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, non può esservi incluso perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato ovvero perché deceduto, nonché al personale che, incluso in aliquota, venga a trovarsi nelle stesse condizioni anteriormente alla iscrizione nei quadri di avanzamento»;


Come si può vedere, in caso di riforma, si ha diritto alla promozione con decorrenza dal giorno precedente a quello della dichiarazione di non idoneità al servizio militare incondizionato.

La Marina rispetta tale norma di legge ma a modo suo, cioè promuove il personale a norma dell'articolo citato solo dopo il congedo (cioè dopo che il personale è effettivamente transitato o ha rinunciato al transito). In ogni caso, anche se con ritardo, si viene promossi.

Consiglio comunque di inviare al proprio comando, una letterina (la solita raccomandata A.R.) come nell'esempio di seguito illustrato:

Oggetto: richiesta dello stato di avanzamento della pratica relativa alla promozione al grado superiore ai sensi dell’articolo 21, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (ora art. 1077 decreto leg.vo 66/2010).


Riferimento: Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 - art. 1077 decreto leg.vo 66/2010

Il sottoscritto Nome e Cognome, nato a_________ il _________ e residente in ________________________, attualmente indicare il grado. in s.p.e. della Marina Militare, dichiarato “permanentemente non idoneo al S.M.M., idoneo nella riserva, idoneo al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi del D.M. 18.4.02” con verbale modello BL/S n° _____________ datato _____________ (che si allega),


CONSIDERATO


• che l’articolo 21, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (ora art. 1077 decreto leg.vo 66/2010) stabilisce che: «Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente giudicato idoneo, iscritto nel quadro di avanzamento e non promosso, che non può essere ulteriormente valutato perché raggiunto dai limiti di età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o perché deceduto, è promosso al grado superiore del ruolo di appartenenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso. 2. Con le stesse modalità la promozione di cui al comma 1 è conferita, previo giudizio di idoneità, al personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente che, avendo maturata l'anzianità per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, non può esservi incluso perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato ovvero perché deceduto, nonché al personale che, incluso in aliquota, venga a trovarsi nelle stesse condizioni anteriormente alla iscrizione nei quadri di avanzamento»;

• la predetta norma, quindi, impone all’Amministrazione militare di promuovere al grado superiore il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa che si venga a trovare nelle condizioni di cui al precedente articolo con decorrenza “dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso”.

• Lo scrivente quindi, dal momento della dichiarazione di non idoneità sancita con il verbale modello BL/S n° _____________datato _________, ha atteso invano l’applicazione della norma ora descritta, senza ricevere alcun cenno da parte dell’Amministrazione.

Per i motivi elencati il sottoscritto chiede si sapere le motivazioni della mancata applicazione nei suoi confronti dell’articolo 21, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (ora art. 1077 decreto leg.vo 66/2010), essendo trascorsi indicare il periodo di tempo dalla dichiarazione di non idoneità o, in subordine, i motivi ostativi all’applicazione di una norma di così palmare chiarezza.

Chiedo altresì di conoscere il responsabile del procedimento amministrativo in parola.

Con osservanza

Luogo, data

IL RICHIEDENTE
Nome e Cognome


Per quanto riguarda quindi l'effettiva promozione, i 6 scatti e tutto il resto, mi sento di tranquillizarvi. Chi decide di optare per la pensione di inabilità invece dell'impiego civile, gli verrà corrisposto quanto gli compete. Non abbiate timori infondati, conosco di persona moltissimi militari che non hanno accetto l'impiego civile o hanno rinunciato al transito dopo aver fatto istanza, e a tutti è stato corrisposto quanto previsto dalla legge.
Gentile amministratore il 15 maggio 2012 mi hanno convocato presso il mio nuovo comando per la firma del contratto come impiegato civile. Ad inizio marzo 2012 ho inviato la lettera sopracitata a persomil alla quale ancora non ho ricevuto risposta. La mia domanda è ma se firmo il contratto me lo daranno sto benedetto grado maturato ma mai valutato perchè sono stato congedato?
Grazie e confido nella sua esperienza in materia.
panorama
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Re: mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

Messaggio da panorama »

Per notizia, Ricorso al P.D.R. non accolto. "Penso" proprio che riguarda il presente argomento.


Motivi del ricorso:
- permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato;
- transito nelle aree funzionali del personale civile dello stesso Ministero;
- istanza di promozione al grado superiore in virtù di quanto stabilito dall’art. 21 …” del D.Lgs. 12 maggio 1995 n. 186”.

Motivi di rigetto da parte del M.D. in relazione dell'istanza concernente il grado:
1) - ai sensi del decreto interministeriale datato 18 aprile 2002, comma 3 e 7, la domanda di transito nella corrispondente area funzionale del personale civile presentata dall’interessato sospende l’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento (inclusa, fra l’altro, la promozione alla vigilia di cui all’art. 21 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).

2) - il decreto ministeriale 18.04.2002 – pubblicato sulla G.U. 16.05.2002 n. 113), che nel disciplinare all’art. 2 le “Modalità di transito” prevede:
- al comma 3 che “la presentazione della domanda di transito da parte del personale interessato sospende, per lo stesso, l’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento … “
ed aggiunge,
- al successivo comma settimo, che “In attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità”.

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04/06/2012 201102618 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 14/03/2012


Numero 02673/2012 e data 04/06/2012


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 14 marzo 2012

NUMERO AFFARE 02618/2011

OGGETTO:
Ministero della difesa direzione generale personale militare.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da OMISSIS, M.llo 1^ cl. dell’A.M., avverso il provvedimento in data 4 ottobre 2010, con il quale la D.G. per il Personale Militare del Ministero della Difesa comunicava che la sua istanza di promozione al grado superiore, prodotta in data 12 febbraio 2010, non poteva essere accolta.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. DMGMIL0IISG2011259424 in data 30.05.2011, trasmessa con nota prot. n. MDGMIL0II5SG20112089711 del 22 giugno 2011, pervenuta il giorno 30 successivo, con la quale il Ministero della Difesa (Direzione Generale per il Personale Militare) ha chiesto il parere sull’affare indicato in oggetto;
Richiamato in fatto quanto espone la riferente Amministrazione;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Carlo Visciola;

PREMESSO E CONSIDERATO:
IN FATTO:
Con istanza in data 7.5.2008 il M.llo 1^ cl. A.M. OMISSIS, giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato dalla C.M. di 2^ istanza di Milano – con P.V. n. …./08 del 7.5.208 – chiedeva alla D.G. per il Personale Civile del Ministero della Difesa, il transito nelle aree funzionali del personale civile dello stesso Ministero.
Con successiva istanza al Reparto di appartenenza in data 12 febbraio 2010, lo stesso sottufficiale, in virtù della certificazione di non idoneità militare permanente di cui al richiamato verbale della C.M.O. di 2^ istanza di Milano, chiedeva “Di essere regolamentato con quanto stabilito dall’art. 21 …” del D.Lgs. 12 maggio 1995 n. 186”.
Con nota prot. n. MDGMILII5-2-0432550 in data 4 ottobre 2010, il Direttore della competente Divisione (5^) della D.G. per il Personale Militare comunicava all’interessato, che la sua istanza del 12 febbraio 2010 non poteva essere accolta, in quanto “… ai sensi del decreto interministeriale datato 18 aprile 2002, comma 3 e 7, la domanda di transito nella corrispondente area funzionale del personale civile presentata dall’interessato sospende l’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento (inclusa, fra l’altro, la promozione alla vigilia di cui all’art. 21 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196).
Avverso l’anzidetta nota di comunicazione, notificatagli il 14 ottobre 2010, insorgeva il M.llo A.M. OMISSIS, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica datato 2 febbraio 2011 e spedito a mezzo racc.ta A/R il giorno 8 successivo, a sostegno del quale deduceva:
1°) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della L. 241/90; eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e dello sviamento dall’interesse pubblico.
2°) Violazione dell’art. 97 della Costituzione; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21 quinquies della L. 241/90; eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dall’interesse pubblico e dalla causa tipica, dell’illogicità, e dell’ingiustizia manifesta, del difetto di comparazione tra l’interesse pubblico e le situazioni giuridiche consolidate.
L’Amministrazione avrebbe omesso di motivare in ordine all’intervenuta comparazione tra l’interesse pubblico all’adozione del provvedimento e quello previsto da quest’ultimo inciso.
3°) Illegittimità del provvedimento per mancata applicazione di legge.
L’Amministrazione avrebbe illegittimamente applicato una norma regolamentare in contrasto con quella di rango legislativo costituita dall’art. 21 del D.Lgs. 196/’95.
Con relazione trasmessa con nota del 30.05.2011, pervenuta il 30 giugno successivo, il Ministero della Difesa sosteneva l’infondatezza del ricorso, concludendo per il suo rigetto unitamente all’istanza cautelare.
IN DIRITTO:
Non sussiste la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della L. 241/90 né il dedotto eccesso di potere sotto alcune delle figure sintomatiche invocate con il primo motivo di gravame, con cui il ricorrente lamenta che l’impugnato provvedimento è stato adottato senza il c.d. preavviso di rigetto, privandolo del suo diritto alla partecipazione procedimentale.
Trattandosi di procedimento ad istanza di parte, formulata dall’interessato il 7.5.2008, non era necessario alcun avviso procedimentale e non occorreva il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, essendo inutile ogni apporto collaborativo del destinatario dell’atto che doveva scaturire dalla mera applicazione della normativa indicata dallo steso interessato. Comunque, trovava applicazione il successivo art. 21 - octies, posto che il provvedimento notificato al ricorrente il 15 febbraio 2010 non avrebbe potuto, avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato.
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame con il quale il M.llo OMISSIS denuncia violazione dell’art. 97 della Costituzione e violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21 quinquies della L. n. 241/90 ed eccesso di potere sotto vari profili, in quanto l’Amministrazione, violando il principio costituzionale di buon andamento e le norme invocate in rubrica, non avrebbe fornito alcuna motivazione della determinazione impugnata dando conto, in particolare, di aver proceduto alla necessaria comparazione tra l’interesse pubblico sotteso all’adozione del provvedimento e l’interesse privato che il provvedimento medesimo avrebbe concretamente inciso.
Nessun difetto di motivazione è imputabile alla nota a contenuto provvedimentale impugnata la quale, ancorché nella necessaria sobrietà delle proposizioni usate, chiarisce sufficientemente le ragioni per le quali, in attesa della definizione della domanda di transito nella corrispondente area funzionale del personale civile, non era possibile accoglierne la domanda formulata con istanza datata 12 febbraio 2010.
L’Amministrazione, dunque, si è limitata a chiarire gli effetti della normativa applicabile alla fattispecie, che realizzava già l’interesse pubblico sotteso alla determinazione impugnata ed esauriva l’onere di motivazione, essendo la comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento già stato implicitamente operato dagli atti legislativi e regolamentari cui si intendeva dare applicazione.
Non sussiste, infine, a giudizio della Sezione, neppure la mancata applicazione di legge dedotta col terzo – ed ultimo – motivo di gravame, lamentata dal ricorrente sul presupposto che l’Amministrazione, dopo aver avviato d’ufficio la procedura d’avanzamento prevista dall’art. 21 del D.Lgs. n. 196/1995, si sarebbe inopinatamente rifiutata di ottemperare a tale norma, invocando l’art. 2, c. 3 e 7 del D.M. 18/4/2002 del Ministero della Difesa.
Con domanda di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa per il personale delle FF.AA. giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato, D.M. 18/04/02 – legge 28/7/99 n° 266 art. 14 comma 5”, il M.llo OMISSIS, giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato dalla C.M. di 2^ istanza di Milano con p.v. n. …/08 in data 07.05.2008, chiedeva all’Amministrazione “Il transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa”.
A tale domanda, presentata in data 7 maggio 2008, faceva seguito la domanda in data 12.02.2010, avente ad oggetto: “Decreto legislativo 12 maggio 1999, n. 196 art. 21 con la quale lo stesso M.llo OMISSIS …”, in virtù della certificazione della non idoneità permanente al servizio incondizionato, da parte della C.M.O. di 2^ istanza di Milano, chiedeva al proprio Comando “Di essere regolamentato con quanto stabilito dall’art. 21 del D.L. citato in oggetto”.
L’Amministrazione, dunque, avviata la procedura per il transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero dell’Interno proprio in applicazione della norma invocata dal sottufficiale interessato, la quale testualmente disponeva che: “Il personale delle Forze armate, incluso quello dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche del personale civile del Ministero della Difesa e, per la Guardia di Finanza, del personale civile del Ministero delle Finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1962, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica” (art. 14, c. 5 della L. 28.07.1999 n. 266).
Proprio in applicazione della norma testé richiamata è stato emanato il decreto ministeriale 18.04.2002 – pubblicato sulla G.U. 16.05.2002 n. 113), che nel disciplinare all’art. 2 le “Modalità di transito” prevede al comma 3 che “la presentazione della domanda di transito da parte del personale interessato sospende, per lo stesso, l’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento … “ ed aggiunge, al successivo comma settimo, che “In attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità”.
Correttamente, dunque, l’Amministrazione della Difesa ha comunicato al ricorrente, con la nota impugnata, che “nelle more della definizione della domanda di transito …” non poteva dare corso alla richiesta formulata dall’interessato ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 196/1995, non potendo certo disapplicare la norma regolamentare che disponeva in tal senso e che non risulta formalmente impugnata, peraltro, neppure col ricorso straordinario in esame.
Né può, infine, il ricorrente invocare fondatamente in suo favore l’art. 21 c. 2, del D.Lgs. n. 196/95, non implicando la posizione prevista dall’art. 14, c. 5 della L. n. 266/99, da cui scaturiva il diritto del ricorrente al transito nelle aree del personale civile del Ministero della Difesa, la cessazione dal servizio permanente ed il conseguente collocamento nelle categorie del congedo richiesto, invece, per l’applicazione dell’invocato art. 21 D.Lgs. n. 196/95.
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso non trova possibilità di accoglimento e va, conclusivamente, respinto unitamente all’istanza cautelare.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso vada respinto insieme all’istanza cautelare.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Visciola Pietro Falcone




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Re: mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

Messaggio da foxtrot »

ecco ..... stamo bene cosi, altro che .....

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Re: mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

Messaggio da Admin »

Leggo solo ora la sentenza, frutto di uno sfacciato tentativo di sfruttare le più piccole crepe del gravame proposto dal maresciallo AM.

A parte il fatto che è un errore, in questi casi, il ricorso straordinario al P.d.R.: il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è un rimedio amministrativo di carattere generale ammesso soltanto per motivi di legittimità. Questo ricorso è alternativo a quello giurisdizionale amministrativo, secondo il principio per cui electa una via, non datur recursus ad alteram: se l’atto è stato impugnato con ricorso al giudice amministrativo è inamissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e viceversa (principio di alternatività). L’esito del ricorso può portare all’annullamento dell’atto, ma non alla sua revoca o modifica.

Infine, va sottolineato come la decisione scaturita dal il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è inappellabile.

Invito dunque a non considerare questa senzanza come un "orientamento" giurisprudenziale e di imboccare, nei casi analoghi a quelli proposti dal maresciallo AM, la strada del ricorso giurisdizionale amministrativo (TAR).
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Re: mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

Messaggio da panorama »

Ecco uno spunto tanto per notizia.

Il CdS si è pronunciato in questo modo a seguito del ricorso proposto al PDR:

Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell’art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 1199 del 1971 “Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato”.
Come ha correttamente osservato l’Amministrazione, l’odierno ricorrente ha già impugnato in sede giurisdizionale con ricorso al TAR della Toscana, il provvedimento di sospensione precauzionale dal servizio, e lo stesso Tribunale Amministrativo adito si è già pronunciato, con ordinanza n. ..... dei giorni 9-10 marzo 2011, sulla domanda cautelare, rigettandola.
Essendo il ricorso straordinario successivo addirittura alla pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale sulla domanda di sospensione del provvedimento impugnato (il ricorso straordinario è stato infatti notificato in data 14 aprile 2011), lo stesso deve essere dichiarato inammissibile per violazione della regola dell’alternatività.
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Re: mancato AVANZAMENTO AL GRADO IN ASPETTATIVA PER TRANSITO

Messaggio da panorama »

Non so se può interessare a qualcuno la sentenza del maresciallo dell’Aeronautica Militare.


Mancata valutazione ai fini del conferimento della qualifica di luogotenente per cessazione dal servizio permanente per infermità.

Il maresciallo dell’Aeronautica Militare, giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare e collocato in congedo assoluto non è stato “valutato per il conferimento della qualifica di luogotenente in quanto cessato dal servizio permanente durante i lavori della commissione permanente per l’avanzamento dei sottufficiali”.

IL TAR fa presente che:

1) - L’Amministrazione resistente ha escluso il ricorrente dalla procedura di avanzamento al grado di Luogotenente essendo stato, costui, dichiarato permanentemente inabile al servizio incondizionato e collocato a riposo.

2) - L’esclusione dallo scrutinio è stata motivata sulla scorta di una “giurisprudenza consolidata” secondo cui “condizione necessaria per il conferimento delle promozioni è la persistenza attuale del rapporto di servizio, posto che finalità precipua delle promozioni stesse è la migliore utilizzazione del personale nell’interesse dell’Amministrazione per cui il dipendente collocato a riposo prima dello scrutinio non può essere promosso, anche se le promozioni decorrono da data anteriore a quella della risoluzione del rapporto”.

3) - Neppure è in dubbio, al Collegio, che la “luogotenenza” (per il conferimento della quale è stata indetta la procedura di avanzamento al 31 dicembre 2005) costituisca un “grado” e non una “qualifica”, tanto ricavandasi per tabulas dal D.M. 18 aprile 2002 e dal D.P.R. 5 novembre 2004, n. 302.

4) - Recita l’art. 21 del D.Lvo 12 maggio 1995, n. 196 (ratione temporis vigente):
OMISSIS (leggete la sentenza)

5) - Statuisce l’art. 17 del medesimo decreto:
OMISSIS (leggete la sentenza)

6) - Nelle aliquote di valutazione è incluso tutto il personale che alla data del 31 dicembre abbia soddisfatto alle condizioni di cui all'art. 16.

7) - Le disposizioni in commento (cfr art. 21, c. 2°, D.Lvo n. 196/1995, ratione temporis vigente) prevedono testualmente (in claris non fit interpretatio) che la promozione al grado superiore è conferita, previo giudizio di idoneità, al personale appartenente ai ruoli dei marescialli che, avendo maturata l'anzianità per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, non può esservi incluso perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato.

- Le disposizioni di cui sopra individuano, altresì, in modo chiaro ed in equivoco, le cause di esclusione del personale dall’aliquota di avanzamento.

9) -Trattandosi di norma che incide sullo status del lavoratore, condizionandone lo sviluppo di carriera, essa deve intendersi di stretta interpretazione.

Ricorso Accolto. Il resto dei particolari potete leggerli qui sotto in sentenza.

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17/07/2012 201206483 Sentenza 1B


N. 06483/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00091/2008 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 91 del 2008, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Lampiasi, Gianluca Adamo, con domicilio eletto presso Andrea Lampiasi in Roma, via A. Crivellucci 21;

contro
Ministero della Difesa, non costituito;

per l'annullamento
del provvedimento di mancata valutazione ai fini del conferimento della qualifica di luogotenente per cessazione dal servizio permanente per infermita'

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2012 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, maresciallo dell’Aeronautica Militare, giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare e collocato in congedo assoluto a decorrere dal 10 gennaio 2006, impugna il provvedimento prot. 03-II/62007 con il quale la Direzione Generale per il Personale Militare non lo “valutato per il conferimento della qualifica di luogotenente in quanto cessato dal servizio permanente durante i lavori della commissione permanente per l’avanzamento dei sottufficiali”.

L’interessato deduce violazione di legge, eccesso di potere e sviamento.

Come seguono le censure articolate in ricorso:
a)i tempi dell’Amministrazione sono stati così lunghi che al momento della valutazione egli, per gravissimi motivi di salute, è stato giudicato completamente inidoneo al servizio militare e nemmeno posto in valutazione per l’avanzamento al grado di “luogotenente”;

b)il DPR n. 302/2004 indica espressamente la luogotenenza come grado e non come qualifica, sicché egli aveva diritto alla valutazione;

c)la lungaggine del procedimento di valutazione ha creato i presupposti per una disparità di trattamento nei confronti di chi ha potuto, invece, beneficiare di una celere valutazione;

d)perdendo l’avanzamento di grado, si sono perse anche ingenti somme di danaro che rendono più difficile la tutela previdenziale;

e)sono stati violati i precetti di imparzialità e logicità dell’azione amministrativa;

f)errata s’appalesa la definizione di “qualifica alla luogotenenza” in palese violazione del R.D.L. 1971 del 1919 e delle tabelle allegate al dpr n. 302/2004;

g)l’art. 39 della L. n. 212/1983 prevede che il sottufficiale incluso nei quadri di avanzamento debba essere promosso anche se sopravvenga il decesso o la permanente inabilità fisica; idoneo principio, in merito al diritto di acquisire il grado superiore, è previsto anche dal D.Lvo n. 196/1995;

h)sono stati violati i termini di conclusione del procedimento amministrativo.

All’udienza del 30 maggio 2012 la causa è passata in decisione.

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente ha partecipato alla procedura di avanzamento per il conferimento della “qualifica di luogotenente”, aliquota 31/12/2005.

L’Amministrazione resistente ha escluso il ricorrente dalla procedura di avanzamento al grado di Luogotenente essendo stato, costui, dichiarato permanentemente inabile al servizio incondizionato e collocato a riposo.

L’esclusione dallo scrutinio è stata motivata sulla scorta di una “giurisprudenza consolidata” secondo cui “condizione necessaria per il conferimento delle promozioni è la persistenza attuale del rapporto di servizio, posto che finalità precipua delle promozioni stesse è la migliore utilizzazione del personale nell’interesse dell’Amministrazione per cui il dipendente collocato a riposo prima dello scrutinio non può essere promosso, anche se le promozioni decorrono da data anteriore a quella della risoluzione del rapporto”.

Orbene, non è contestato, in punto di fatto, che il ricorrente fosse in possesso, alla data del 31 dicembre 2005, dei requisiti di base per essere valutato ai fini dell’avanzamento al grado superiore.

Egli è stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare e collocato in congedo assoluto a decorrere dal 10 gennaio 2006.

Neppure è in dubbio, al Collegio, che la “luogotenenza” (per il conferimento della quale è stata indetta la procedura di avanzamento al 31 dicembre 2005) costituisca un “grado” e non una “qualifica”, tanto ricavandasi per tabulas dal D.M. 18 aprile 2002 e dal D.P.R. 5 novembre 2004, n. 302.

L’esclusione appare, al Collegio, illogica, irragionevole e priva di fondamento normativo.

Recita l’art. 21 del D.Lvo 12 maggio 1995, n. 196 (ratione temporis vigente):

“1.Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente giudicato idoneo, iscritto nel quadro di avanzamento e non promosso, che non può essere ulteriormente valutato perché raggiunto dai limiti di età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o perché deceduto, è promosso al grado superiore del ruolo di appartenenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso.

2.Con le stesse modalità la promozione di cui al comma 1 è conferita, previo giudizio di idoneità, al personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente che, avendo maturata l'anzianità per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, non può esservi incluso perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato ovvero perché deceduto, nonché al personale che, incluso in aliquota, venga a trovarsi nelle stesse condizioni anteriormente alla iscrizione nei quadri di avanzamento”.

Statuisce l’art. 17 del medesimo decreto:
“Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, da valutare per l'avanzamento, deve essere incluso in apposite aliquote definite con decreto ministeriale al 31 dicembre di ogni anno.

Nelle aliquote di valutazione è incluso tutto il personale che alla data del 31 dicembre abbia soddisfatto alle condizioni di cui all'art. 16.

Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente che sia rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sia sospeso dal servizio o dall'impiego, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni.

Qualora durante i lavori della commissione e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente venga a trovarsi nelle situazioni previste dal terzo comma, la commissione sospende la valutazione o cancella il personale interessato dal quadro d'avanzamento, se questo è stato formato. Al di fuori dei predetti casi, le commissioni competenti ritengano eccezionalmente di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione indicandone i motivi. Al personale è data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.

Omissis ….”
Le disposizioni in commento (cfr art. 21, c. 2°, D.Lvo n. 196/1995, ratione temporis vigente) prevedono testualmente (in claris non fit interpretatio) che la promozione al grado superiore è conferita, previo giudizio di idoneità, al personale appartenente ai ruoli dei marescialli che, avendo maturata l'anzianità per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, non può esservi incluso perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato.

Il ricorrente si trovava nelle condizioni oggettive per essere sottoposto allo scrutinio, ferma restando la natura discrezionale della valutazione e l’incertezza del suo esito.

Le disposizioni di cui sopra individuano, altresì, in modo chiaro ed in equivoco, le cause di esclusione del personale dall’aliquota di avanzamento.

Trattandosi di norma che incide sullo status del lavoratore, condizionandone lo sviluppo di carriera, essa deve intendersi di stretta interpretazione.

La decisione dell’Amministrazione di escludere il sig. OMISSIS dalla procedura di valutazione per l’avanzamento al grado di Luogotenente non trova, pertanto, alcun fondamento normativo.

Essa s’appalesa, altresì, irragionevole ed illogica.

L’esclusione dall’aliquota di avanzamento si concretizzerebbe, infatti, in una irragionevole compromissione e compressione delle aspettative morali, economiche e previdenziali del militare che appaiono, nel contemperamento degli interessi in gioco, eccessivamente sacrificate dall’Amministrazione senza una plausibile esigenza che non sia stata quella di un generico riferimento alla “migliore utilizzazione del personale”.

Il Collegio ritiene che, nella particolarità della fattispecie esaminata, il ricorrente abbia, dunque, maturato, tenuto conto delle condizioni in cui è maturata la vicenda, titolo alla valutazione de qua.
L’orientamento giurisprudenziale (risalente) evocato dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato non appare al Collegio conferente, ovvero del tutto pertinente, essendosi formato con riferimento al rapporto di pubblico impiego non militarizzato e con riguardo a fonti normative non sovrapponibili a quelle che regolano puntualmente la presente controversia.

Il provvedimento impugnato è, pertanto, illegittimo, e va, perciò, annullato con l’effetto che l’Amministrazione dovrà procedere alla valutazione del ricorrente inserito nell’aliquota di avanzamento al 31 dicembre 2005 per l’avanzamento al grado di luogotenente.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi in motivazione.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 2000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/07/2012
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