Mancata iscrizione al Fondo Credito
Re: Mancata iscrizione al Fondo Credito
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 marzo 2007, n. 45
Regolamento di attuazione dell'articolo unico, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP.
Entrata in vigore del decreto: 25-4-2007
Art. 2.
Iscrizione alla gestione credito
1. I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1 sono iscritti di diritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con obbligo di versamento dei contributi nelle misure previste dall'articolo 3, a decorrere dal mese successivo alla scadenza di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora entro questo termine non comunichino all'INPDAP la loro volontà contraria.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono recedere dall'iscrizione entro il termine di sei mesi dal pagamento della prima mensilità di retribuzione o pensione sulla quale e' stata applicata la ritenuta di
cui all'articolo 3.
3. La contribuzione è stabilita a totale carico dell'interessato e non è rimborsabile.
Nota all'art. 2:
- Per il testo del comma n. 245 della legge n. 662 del 1996 si veda nelle note alle premesse.
Art. 3.
Aliquote contributive
1. Per i dipendenti in servizio, l'iscrizione comporta il versamento di un contributo pari allo 0,35% della retribuzione contributiva di cui al comma 242 della legge n. 662 del 1996, determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. L'aliquota contributiva applicabile ai pensionati è pari allo 0,15% dell'ammontare lordo della pensione. Nessun contributo è dovuto dai titolari di pensione fino a 600 euro lorde mensili. Tale ultimo importo è adeguato dall'INPDAP prendendo a riferimento le variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.
3. Il contributo è prelevato mediante ritenuta mensile sugli emolumenti corrisposti all'iscritto e decorre dalla data di iscrizione.
Note all'art. 3:
- Si riporta il comma 242 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.:
«242. Il contributo obbligatorio per il credito previsto dall'art. 37, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è pari allo 0,35 per cento della retribuzione contributiva e pensionabile determinata ai sensi dell'art. 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335».
- Si riportano i commi 9 e 10 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190, S.O.:
«9. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione nelle predette basi delle indennità e assegni
comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero.
10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'art. 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994».
LEGGE N. 222, 29 NOVEMBRE 2007
Articolo 3-bis - Disposizioni in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP
(Legge n° 222, 29 novembre 2007 - testo coordinato del decreto-legge n° 159/07)
1. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1 possono iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con obbligo di versamento dei contributi nelle misure previste dall'articolo 3, previa comunicazione scritta all'INPDAP della volontà di adesione";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Per i lavoratori ed i pensionati aderenti alla gestione credito INPDAP l'iscrizione decorre a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione".
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Allego Nota Operativa INPDAP n. 1 del 29/02/2008
DECRETO 7 marzo 2007, n. 45
Regolamento di attuazione dell'articolo unico, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP.
Entrata in vigore del decreto: 25-4-2007
Art. 2.
Iscrizione alla gestione credito
1. I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1 sono iscritti di diritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con obbligo di versamento dei contributi nelle misure previste dall'articolo 3, a decorrere dal mese successivo alla scadenza di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora entro questo termine non comunichino all'INPDAP la loro volontà contraria.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono recedere dall'iscrizione entro il termine di sei mesi dal pagamento della prima mensilità di retribuzione o pensione sulla quale e' stata applicata la ritenuta di
cui all'articolo 3.
3. La contribuzione è stabilita a totale carico dell'interessato e non è rimborsabile.
Nota all'art. 2:
- Per il testo del comma n. 245 della legge n. 662 del 1996 si veda nelle note alle premesse.
Art. 3.
Aliquote contributive
1. Per i dipendenti in servizio, l'iscrizione comporta il versamento di un contributo pari allo 0,35% della retribuzione contributiva di cui al comma 242 della legge n. 662 del 1996, determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. L'aliquota contributiva applicabile ai pensionati è pari allo 0,15% dell'ammontare lordo della pensione. Nessun contributo è dovuto dai titolari di pensione fino a 600 euro lorde mensili. Tale ultimo importo è adeguato dall'INPDAP prendendo a riferimento le variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.
3. Il contributo è prelevato mediante ritenuta mensile sugli emolumenti corrisposti all'iscritto e decorre dalla data di iscrizione.
Note all'art. 3:
- Si riporta il comma 242 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.:
«242. Il contributo obbligatorio per il credito previsto dall'art. 37, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è pari allo 0,35 per cento della retribuzione contributiva e pensionabile determinata ai sensi dell'art. 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335».
- Si riportano i commi 9 e 10 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190, S.O.:
«9. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione nelle predette basi delle indennità e assegni
comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero.
10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'art. 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994».
LEGGE N. 222, 29 NOVEMBRE 2007
Articolo 3-bis - Disposizioni in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP
(Legge n° 222, 29 novembre 2007 - testo coordinato del decreto-legge n° 159/07)
1. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1 possono iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con obbligo di versamento dei contributi nelle misure previste dall'articolo 3, previa comunicazione scritta all'INPDAP della volontà di adesione";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Per i lavoratori ed i pensionati aderenti alla gestione credito INPDAP l'iscrizione decorre a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione".
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Allego Nota Operativa INPDAP n. 1 del 29/02/2008
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: Mancata iscrizione al Fondo Credito
Un collega andato in pensione qualche anno fa, in questo mese di Luglio, ha scritto all'INPS della sua provincia per avere chiarimenti in merito alla trattenuta e questa qui sotto è stata la risposta:
Si riscontra la richiesta pervenuta, derubricata a richiesta informazioni, per premettere che il decreto n. 45 del 2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dando attuazione al disposto di cui all’articolo unico comma 347 della L. 266/2005, ha esteso l’iscrizione e l’accesso alle prestazioni contemplate dal D.M. n. 463 del 1998 per gli iscritti alla “Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell’INPDAP (ad oggi INPS Gestione ex INPDAP)”, già previste per i dipendenti pubblici in attività di servizio, anche a coloro che divengono titolari di trattamento di quiescenza quali ex dipendenti pubblici, oltre che ai dipendenti o pensionati di enti od amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001 iscritti ai fini pensionistici presso gestioni previdenziali diverse dalla gestione ex INPDAP.
Segnatamente, l’adesione del pensionato è volontaria ma, una volta manifestata, comporta l’iscrizione alla summenzionata “Gestione unitaria” ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 1032/’73, concernente, per l’appunto, l’iscrizione alla predetta “Gestione” dei dipendenti civili e militari dello Stato.
Ciò comporta che l’iscrizione è definitiva e non più revocabile con conseguente obbligatorietà del versamento del relativo contributo, come già prescritto per i dipendenti in attività di servizio.
L’unica differenza è che l’aliquota contributiva viene stabilita, anziché nella misura dello 0,35% della retribuzione contributiva di cui all’art.1 comma 242 della L. 662/’96, nella misura dello 0,15% dell’ammontare lordo della pensione, come indicato nell’art.3 comma 2 del D.M. 45 del 2007.
Distinti saluti.
Raimondo Curiale
Responsabile L.P.S.
Si riscontra la richiesta pervenuta, derubricata a richiesta informazioni, per premettere che il decreto n. 45 del 2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dando attuazione al disposto di cui all’articolo unico comma 347 della L. 266/2005, ha esteso l’iscrizione e l’accesso alle prestazioni contemplate dal D.M. n. 463 del 1998 per gli iscritti alla “Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell’INPDAP (ad oggi INPS Gestione ex INPDAP)”, già previste per i dipendenti pubblici in attività di servizio, anche a coloro che divengono titolari di trattamento di quiescenza quali ex dipendenti pubblici, oltre che ai dipendenti o pensionati di enti od amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001 iscritti ai fini pensionistici presso gestioni previdenziali diverse dalla gestione ex INPDAP.
Segnatamente, l’adesione del pensionato è volontaria ma, una volta manifestata, comporta l’iscrizione alla summenzionata “Gestione unitaria” ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 1032/’73, concernente, per l’appunto, l’iscrizione alla predetta “Gestione” dei dipendenti civili e militari dello Stato.
Ciò comporta che l’iscrizione è definitiva e non più revocabile con conseguente obbligatorietà del versamento del relativo contributo, come già prescritto per i dipendenti in attività di servizio.
L’unica differenza è che l’aliquota contributiva viene stabilita, anziché nella misura dello 0,35% della retribuzione contributiva di cui all’art.1 comma 242 della L. 662/’96, nella misura dello 0,15% dell’ammontare lordo della pensione, come indicato nell’art.3 comma 2 del D.M. 45 del 2007.
Distinti saluti.
Raimondo Curiale
Responsabile L.P.S.
Re: Mancata iscrizione al Fondo Credito
N.B.: solo ed esclusivamente nel 2007 veniva data la possibilità di recedere dall’iscrizione a tale Fondo Credito entro i 6 MESI, tanto che, veniva riportata la qui sotto indicata comunicazione ma, in nessun altro atto successivo viene più citato il discorso di tale possibilità. Infatti nel 2007 veniva fatto presente che: “Va comunque detto che il provvedimento è ancora in fase di approvazione da parte del Parlamento”.
P.S.: infatti solo allora nel 2007 si poteva leggere: “Inoltre, per sei mesi a partire dalla prima trattenuta, i pensionati Inpdap che hanno aderito alla Gestione credito possono decidere di recedere dall’iscrizione”.
P.S.: infatti solo allora nel 2007 si poteva leggere: “Inoltre, per sei mesi a partire dalla prima trattenuta, i pensionati Inpdap che hanno aderito alla Gestione credito possono decidere di recedere dall’iscrizione”.
Re: Mancata iscrizione al Fondo Credito
Dal sito INPS (chi lo vuole può anche scaricarlo in PDF).
Inoltre, se vi servono, potete anche scaricare direttamente gli allegati 1 e 2.
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Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidita' civile e altre prestazioni
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 11-08-2017
Messaggio n. 3282
Allegati n.2
OGGETTO: chiarimenti richieste di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Variazioni al piano dei conti.
Premessa
A seguito delle richieste di chiarimento pervenute, si ritiene utile riepilogare le indicazioni date nel tempo[1] - riferite ai soggetti iscritti in forma facoltativa alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (di seguito gestione credito) ai sensi del Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze n. 45 del 7 marzo 2007 e successive modifiche - per consentire alle strutture territoriali di verificare la regolarità delle richieste presentate. Con successivo messaggio saranno fornite altresì le indicazioni per gestire gli adempimenti consequenziali.
1. Iscrizione facoltativa alla gestione credito
Con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2007, n. 45 “Regolamento di attuazione dell'articolo unico, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP”, come modificato dall'art. 3 bis del decreto legge n. 159/2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 222/2007, è stata introdotta l’iscrizione facoltativa alla gestione credito per talune categorie, previa manifestazione di volontà di adesione esplicita.
Si evidenzia che le richieste di adesione devono essere presentate, per le diverse categorie, entro i termini indicati nei successivi punti a, b e c.
L’adesione una volta esercitata non può essere revocata e l’iscrizione in qualità di aderente permane per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica per il quale non sussiste l’iscrizione obbligatoria alla gestione credito. Per i pensionati l’iscrizione permane fino all’ultimo giorno di esistenza in vita.
a. Lavoratori in servizio: termini di adesione alla gestione credito per periodi concomitanti al rapporto di lavoro.
I lavoratori in servizio alla data del 31/05/2008 presso Enti e Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, non iscritti ai fini pensionistici o per le prestazioni di fine servizio (TFS/TFR) alla gestione pubblica, dovevano manifestare la volontà di aderire alla gestione credito, presentando l’apposito modulo all’INPDAP entro la medesima data del 31 maggio 2008.
La facoltà di adesione può essere esercitata, altresì, dai lavoratori - assunti o trasferiti successivamente al 31/05/2008 presso Enti e Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n.165 - non iscritti ad una delle casse pensionistiche o ai fondi per le prestazioni di fine servizio (TFS/TFR) della gestione pubblica.
I soggetti interessati, entro 30 giorni dalla data dell’assunzione o dalla data del trasferimento, devono manifestare all’Istituto la volontà di aderire.
b. Pensionati/pensionandi: termini di adesione alla gestione credito per periodi successivi al pensionamento.
I lavoratori in quiescenza alla data del 31/05/2008 - pensionati ex dipendenti pubblici con trattamento a carico delle Casse pensionistiche della gestione dipendenti pubblici o di altri enti previdenziali - dovevano manifestare all’INPDAP la volontà di aderire alla gestione credito, entro la medesima data del 31 maggio 2008.
A decorrere dal 1/06/2008, la facoltà di adesione può essere esercitata dai dipendenti in servizio, iscritti obbligatoriamente o per adesione alla gestione credito e prossimi al pensionamento.
Tale facoltà di adesione deve essere esercitata entro l’ultimo giorno di servizio.
I titolari di pensioni indirette o di reversibilità sono esclusi dalla facoltà di aderire alla gestione credito.
c. Personale in ausiliaria
Le norme che regolano la facoltà di adesione devono essere coordinate con la disciplina specifica del collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali.
Ufficiali in ausiliaria
Gli ufficiali transitati nella posizione di ausiliaria fruiscono di un trattamento provvisorio di pensione a carico del Ministero della Difesa e sono iscritti obbligatoriamente alla gestione credito (cfr. art. 6, comma 2, del Decreto 28 luglio 1998, n. 463 e art.1874, comma 2, del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell'ordinamento militare”).
Per mantenere l’iscrizione alla gestione credito dopo la cessazione dall’ausiliaria, gli ufficiali devono manifestare la volontà di aderire alla gestione medesima entro l’ultimo giorno di iscrizione obbligatoria, quindi entro l’ultimo giorno di ausiliaria.
Sottufficiali in ausiliaria
I sottufficiali collocati in ausiliaria fruiscono di un trattamento provvisorio di pensione a carico del Ministero della Difesa ma, a differenza degli ufficiali, non sono iscritti obbligatoriamente alla gestione credito [2].
I sottufficiali prossimi al collocamento in ausiliaria possono chiedere di aderire alla gestione credito entro l’ultimo giorno di servizio antecedente al collocamento in ausiliaria.
2. Modalità di esercizio della facoltà di adesione alla gestione credito
I soggetti legittimati di cui ai precedenti punti a, b e c che intendono esercitare la facoltà di adesione alla gestione credito devono inviare, entro i termini sopraindicati, alla struttura territoriale di riferimento dell’INPS il modulo “Adesione Gestione Credito”, reperibile sul sito istituzionale.
I neo assunti o trasferiti e i sottufficiali prossimi al collocamento in ausiliaria devono inviare contestualmente una copia della richiesta alla propria amministrazione.
Il modulo di adesione non deve essere presentato dal personale in servizio prossimo al pensionamento e dagli ufficiali prossimi alla cessazione dell’ausiliaria se hanno manifestato la volontà di aderire alla gestione credito in sede di domanda di pensione, fermo restando il rispetto dei termini sopraindicati.
3. Gestione delle richieste di adesione
Dalla data di pubblicazione del presente messaggio, le strutture territoriali procederanno come di seguito indicato per gestire le richieste di adesione alla gestione credito e gli adempimenti consequenziali.
Le strutture territoriali che ricevono la richiesta di adesione la protocollano tempestivamente e, nel caso in cui non siano competenti a gestire la posizione assicurativa del lavoratore nel Sistema Informativo della gestione pubblica (SIN) inoltrano la richiesta protocollata alla struttura territoriale competente.
3.1. Adesione lavoratori di nuova assunzione o trasferiti in amministrazioni pubbliche
Acquisita la domanda di adesione, la struttura territorialmente competente ne verifica la legittimità secondo le indicazioni date in precedenza (soggetto con diritto all’esercizio della facoltà e domanda presentata nei termini prescritti).
Al termine dell’istruttoria, la struttura territoriale provvederà a notificare l’esito del procedimento all’interessato e al datore di lavoro.
Nel caso di accoglimento dell’istanza, la struttura territoriale provvederà altresì, ad inserire l’adesione nel SIN secondo le istruzioni procedurali che saranno fornite con un successivo messaggio.
3.2. Adesione iscritti pensionandi e degli ufficiali prossimi alla cessazione dall’ausiliaria
Acquisita la domanda di adesione, la struttura territorialmente competente ne verifica la legittimità secondo le indicazioni date in precedenza (soggetto con diritto all’esercizio della facoltà, domanda presentata nei termini prescritti e, per il personale prossimo alla pensione, cessazione dal servizio con diritto a pensione); al termine dell’istruttoria provvede a notificare l’esito del procedimento all’interessato e, nel caso di esito favorevole, ad inserire l’adesione nel SIN secondo le istruzioni procedurali che saranno fornite con un successivo messaggio.
Per i pensionati che fruiscono di un trattamento pensionistico non erogato dall’INPS ma da un altro Ente previdenziale (ad es. INPGI, ENPAM), la struttura territoriale provvederà a comunicare a quest’ultimo l’accoglimento dell’istanza affinché l’Ente effettui la trattenuta sul trattamento pensionistico erogato.
3.3. Adesione dei sottufficiali prossimi al collocamento in ausiliaria
Acquisita la domanda di adesione, la struttura territorialmente competente ne verifica la legittimità secondo le indicazioni date in precedenza (soggetto con diritto all’esercizio della facoltà e domanda presentata nei termini prescritti).
Al termine dell’istruttoria, la struttura territoriale provvederà a notificare l’esito del procedimento all’interessato e all’Amministrazione di riferimento.
Nel caso di accoglimento dell’istanza, la struttura territoriale provvederà altresì, ad inserire l’adesione nel SIN secondo le istruzioni procedurali che saranno fornite con un successivo messaggio.
4. Precisazioni sulla trattenuta da operare sui trattamenti pensionistici ed effetti sulle prestazioni creditizie
Nel caso in cui il pensionato sia titolare di più pensioni obbligatorie dirette, a carico della gestione pubblica ovvero di pensioni rientranti nell’ambito di applicazione del D.M.45/2007, la trattenuta deve essere applicata a ciascun trattamento pensionistico diretto lordo.
L’obbligo contributivo decorre, per tutti i trattamenti pensionistici sopra richiamati, dalla data di iscrizione alla gestione credito in qualità di aderente in pensione.
Per i soggetti titolari di un trattamento pensionistico in regime di totalizzazione o di cumulo, sia con fondi tutti gestiti da INPS, sia nel caso di presenza di enti o casse esterne, la trattenuta è applicata sull’intero trattamento pensionistico lordo.
Si evidenzia che nessun contributo è dovuto nel caso in cui il trattamento pensionistico preso a riferimento per l’applicazione della trattenuta sia inferiore o pari a 600 euro lorde mensili, importo rivalutato prendendo a riferimento le variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. La trattenuta sarà operata sull’importo lordo della pensione al superamento del suindicato limite.
In sede di erogazione di prestiti il quinto cedibile va calcolato sull’importo complessivo del trattamento pensionistico in regime di totalizzazione o cumulo sui quali opera la trattenuta[3].
5. Indicazioni gestione denunce contributive e versamenti
5.1. Lavoratori aderenti e militari in ausiliaria
Le denunce contributive relative ai lavoratori attivi ovvero ai sottufficiali in ausiliaria aderenti alla gestione credito devono essere effettuate secondo le indicazioni fornite dall’Istituto (cfr. circolare INPS n.105 dell’8 agosto 2012) avendo cura di indicare nell’elemento <AderenteCredito45_2007> il codice 01 “Dipendente” per i lavoratori attivi e 02 “Pensionato” per i sottufficiali in ausiliaria. Per quest’ultimi, il Tipo Impiego da indicare deve essere quello identificato dal Codice 41 “Ausiliaria Sottufficiali”. Il pagamento dei contributi deve essere effettuato con le stesse modalità utilizzate per il versamento degli altri contributi discendenti dalle denunce mensili <ListaPosPA>. Si evidenzia, infine, che per gli ufficiali in ausiliaria per i quali l’iscrizione alla gestione credito è obbligatoria, il Tipo Impiego da indicare è quello identificato con il Codice 40 “Ausiliaria Ufficiali” e nelle denunce contributive non deve essere valorizzato l’elemento <AderenteCredito45_2007>.
5.2 Pensionati aderenti
Nel caso in cui la trattenuta per la gestione credito non sia effettuata dall’INPS ma da altri Istituti previdenziali (ad es. INPGI, ENPAM), questi ultimi in luogo della denuncia contributiva <ListaPosPA> devono inviare mensilmente, alla struttura territorialmente competente, il prospetto allegato al presente messaggio (allegato 1) contenente l’elenco dei codici fiscali dei pensionati per i quali hanno effettuato la trattenuta per la gestione credito con gli importi relativi all’ammontare lordo del trattamento pensionistico e dei contributi versati. Il versamento dei contributi trattenuti ai pensionati deve essere effettuato utilizzando il codice contributo F24 P910 “Contribuzione cassa unica del credito – pensionati aderenti di cui al dm 45/2007”.
6. Istruzioni contabili
Le trattenute effettuate da altri Istituti previdenziali sulle pensioni da loro erogate per l’esercizio della facoltà di adesione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, verranno accreditate sulla contabilità speciale della Tesoreria Centrale dello Stato “21039 – INPS – ex Inpdap - Gest. Aut. Prestaz. Creditizie, tramite i versamenti effettuati con i modelli F24 che avranno la valorizzazione il codice tributo P910 “Contribuzione cassa unica del credito – pensionati aderenti di cui al dm 45/2007”.
La contribuzione versata dagli Enti previdenziali verrà contabilizzata, in via automatizzata, al conto di nuova istituzione:
INC22101 Contributi dovuti da altri Istituti previdenziali per le trattenute operate sulle pensioni quale adesione facoltativa alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
Si allega la variazione al piano dei conti (allegato 2).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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[1] Circolare INPDAP n. 27 del 04.10.2007; nota operativa della D.C. Credito dell’INPDAP n. 1 del 29.02.2008; circolare INPDAP n. 11 del 07.07.2008; circolare INPS n. 6 del 16.01.2014; messaggio n. 4325 del 30.04.2014.
[2] cfr. circolare INPDAP n. 27 del 4/10/2007 e nota operativa n. 1 del 29/02/2008 della Direzione Centrale Credito INPDAP.
[3] Cfr. Circolare INPDAP n. 27 del 4 ottobre 2007 e nota operativa della D.C. Credito dell’ex INPDAP del 29 febbraio 2008, n.1.
Allegato N.1
Allegato N.2
Inoltre, se vi servono, potete anche scaricare direttamente gli allegati 1 e 2.
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Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidita' civile e altre prestazioni
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 11-08-2017
Messaggio n. 3282
Allegati n.2
OGGETTO: chiarimenti richieste di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Variazioni al piano dei conti.
Premessa
A seguito delle richieste di chiarimento pervenute, si ritiene utile riepilogare le indicazioni date nel tempo[1] - riferite ai soggetti iscritti in forma facoltativa alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (di seguito gestione credito) ai sensi del Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze n. 45 del 7 marzo 2007 e successive modifiche - per consentire alle strutture territoriali di verificare la regolarità delle richieste presentate. Con successivo messaggio saranno fornite altresì le indicazioni per gestire gli adempimenti consequenziali.
1. Iscrizione facoltativa alla gestione credito
Con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2007, n. 45 “Regolamento di attuazione dell'articolo unico, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP”, come modificato dall'art. 3 bis del decreto legge n. 159/2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 222/2007, è stata introdotta l’iscrizione facoltativa alla gestione credito per talune categorie, previa manifestazione di volontà di adesione esplicita.
Si evidenzia che le richieste di adesione devono essere presentate, per le diverse categorie, entro i termini indicati nei successivi punti a, b e c.
L’adesione una volta esercitata non può essere revocata e l’iscrizione in qualità di aderente permane per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica per il quale non sussiste l’iscrizione obbligatoria alla gestione credito. Per i pensionati l’iscrizione permane fino all’ultimo giorno di esistenza in vita.
a. Lavoratori in servizio: termini di adesione alla gestione credito per periodi concomitanti al rapporto di lavoro.
I lavoratori in servizio alla data del 31/05/2008 presso Enti e Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, non iscritti ai fini pensionistici o per le prestazioni di fine servizio (TFS/TFR) alla gestione pubblica, dovevano manifestare la volontà di aderire alla gestione credito, presentando l’apposito modulo all’INPDAP entro la medesima data del 31 maggio 2008.
La facoltà di adesione può essere esercitata, altresì, dai lavoratori - assunti o trasferiti successivamente al 31/05/2008 presso Enti e Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n.165 - non iscritti ad una delle casse pensionistiche o ai fondi per le prestazioni di fine servizio (TFS/TFR) della gestione pubblica.
I soggetti interessati, entro 30 giorni dalla data dell’assunzione o dalla data del trasferimento, devono manifestare all’Istituto la volontà di aderire.
b. Pensionati/pensionandi: termini di adesione alla gestione credito per periodi successivi al pensionamento.
I lavoratori in quiescenza alla data del 31/05/2008 - pensionati ex dipendenti pubblici con trattamento a carico delle Casse pensionistiche della gestione dipendenti pubblici o di altri enti previdenziali - dovevano manifestare all’INPDAP la volontà di aderire alla gestione credito, entro la medesima data del 31 maggio 2008.
A decorrere dal 1/06/2008, la facoltà di adesione può essere esercitata dai dipendenti in servizio, iscritti obbligatoriamente o per adesione alla gestione credito e prossimi al pensionamento.
Tale facoltà di adesione deve essere esercitata entro l’ultimo giorno di servizio.
I titolari di pensioni indirette o di reversibilità sono esclusi dalla facoltà di aderire alla gestione credito.
c. Personale in ausiliaria
Le norme che regolano la facoltà di adesione devono essere coordinate con la disciplina specifica del collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali.
Ufficiali in ausiliaria
Gli ufficiali transitati nella posizione di ausiliaria fruiscono di un trattamento provvisorio di pensione a carico del Ministero della Difesa e sono iscritti obbligatoriamente alla gestione credito (cfr. art. 6, comma 2, del Decreto 28 luglio 1998, n. 463 e art.1874, comma 2, del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell'ordinamento militare”).
Per mantenere l’iscrizione alla gestione credito dopo la cessazione dall’ausiliaria, gli ufficiali devono manifestare la volontà di aderire alla gestione medesima entro l’ultimo giorno di iscrizione obbligatoria, quindi entro l’ultimo giorno di ausiliaria.
Sottufficiali in ausiliaria
I sottufficiali collocati in ausiliaria fruiscono di un trattamento provvisorio di pensione a carico del Ministero della Difesa ma, a differenza degli ufficiali, non sono iscritti obbligatoriamente alla gestione credito [2].
I sottufficiali prossimi al collocamento in ausiliaria possono chiedere di aderire alla gestione credito entro l’ultimo giorno di servizio antecedente al collocamento in ausiliaria.
2. Modalità di esercizio della facoltà di adesione alla gestione credito
I soggetti legittimati di cui ai precedenti punti a, b e c che intendono esercitare la facoltà di adesione alla gestione credito devono inviare, entro i termini sopraindicati, alla struttura territoriale di riferimento dell’INPS il modulo “Adesione Gestione Credito”, reperibile sul sito istituzionale.
I neo assunti o trasferiti e i sottufficiali prossimi al collocamento in ausiliaria devono inviare contestualmente una copia della richiesta alla propria amministrazione.
Il modulo di adesione non deve essere presentato dal personale in servizio prossimo al pensionamento e dagli ufficiali prossimi alla cessazione dell’ausiliaria se hanno manifestato la volontà di aderire alla gestione credito in sede di domanda di pensione, fermo restando il rispetto dei termini sopraindicati.
3. Gestione delle richieste di adesione
Dalla data di pubblicazione del presente messaggio, le strutture territoriali procederanno come di seguito indicato per gestire le richieste di adesione alla gestione credito e gli adempimenti consequenziali.
Le strutture territoriali che ricevono la richiesta di adesione la protocollano tempestivamente e, nel caso in cui non siano competenti a gestire la posizione assicurativa del lavoratore nel Sistema Informativo della gestione pubblica (SIN) inoltrano la richiesta protocollata alla struttura territoriale competente.
3.1. Adesione lavoratori di nuova assunzione o trasferiti in amministrazioni pubbliche
Acquisita la domanda di adesione, la struttura territorialmente competente ne verifica la legittimità secondo le indicazioni date in precedenza (soggetto con diritto all’esercizio della facoltà e domanda presentata nei termini prescritti).
Al termine dell’istruttoria, la struttura territoriale provvederà a notificare l’esito del procedimento all’interessato e al datore di lavoro.
Nel caso di accoglimento dell’istanza, la struttura territoriale provvederà altresì, ad inserire l’adesione nel SIN secondo le istruzioni procedurali che saranno fornite con un successivo messaggio.
3.2. Adesione iscritti pensionandi e degli ufficiali prossimi alla cessazione dall’ausiliaria
Acquisita la domanda di adesione, la struttura territorialmente competente ne verifica la legittimità secondo le indicazioni date in precedenza (soggetto con diritto all’esercizio della facoltà, domanda presentata nei termini prescritti e, per il personale prossimo alla pensione, cessazione dal servizio con diritto a pensione); al termine dell’istruttoria provvede a notificare l’esito del procedimento all’interessato e, nel caso di esito favorevole, ad inserire l’adesione nel SIN secondo le istruzioni procedurali che saranno fornite con un successivo messaggio.
Per i pensionati che fruiscono di un trattamento pensionistico non erogato dall’INPS ma da un altro Ente previdenziale (ad es. INPGI, ENPAM), la struttura territoriale provvederà a comunicare a quest’ultimo l’accoglimento dell’istanza affinché l’Ente effettui la trattenuta sul trattamento pensionistico erogato.
3.3. Adesione dei sottufficiali prossimi al collocamento in ausiliaria
Acquisita la domanda di adesione, la struttura territorialmente competente ne verifica la legittimità secondo le indicazioni date in precedenza (soggetto con diritto all’esercizio della facoltà e domanda presentata nei termini prescritti).
Al termine dell’istruttoria, la struttura territoriale provvederà a notificare l’esito del procedimento all’interessato e all’Amministrazione di riferimento.
Nel caso di accoglimento dell’istanza, la struttura territoriale provvederà altresì, ad inserire l’adesione nel SIN secondo le istruzioni procedurali che saranno fornite con un successivo messaggio.
4. Precisazioni sulla trattenuta da operare sui trattamenti pensionistici ed effetti sulle prestazioni creditizie
Nel caso in cui il pensionato sia titolare di più pensioni obbligatorie dirette, a carico della gestione pubblica ovvero di pensioni rientranti nell’ambito di applicazione del D.M.45/2007, la trattenuta deve essere applicata a ciascun trattamento pensionistico diretto lordo.
L’obbligo contributivo decorre, per tutti i trattamenti pensionistici sopra richiamati, dalla data di iscrizione alla gestione credito in qualità di aderente in pensione.
Per i soggetti titolari di un trattamento pensionistico in regime di totalizzazione o di cumulo, sia con fondi tutti gestiti da INPS, sia nel caso di presenza di enti o casse esterne, la trattenuta è applicata sull’intero trattamento pensionistico lordo.
Si evidenzia che nessun contributo è dovuto nel caso in cui il trattamento pensionistico preso a riferimento per l’applicazione della trattenuta sia inferiore o pari a 600 euro lorde mensili, importo rivalutato prendendo a riferimento le variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. La trattenuta sarà operata sull’importo lordo della pensione al superamento del suindicato limite.
In sede di erogazione di prestiti il quinto cedibile va calcolato sull’importo complessivo del trattamento pensionistico in regime di totalizzazione o cumulo sui quali opera la trattenuta[3].
5. Indicazioni gestione denunce contributive e versamenti
5.1. Lavoratori aderenti e militari in ausiliaria
Le denunce contributive relative ai lavoratori attivi ovvero ai sottufficiali in ausiliaria aderenti alla gestione credito devono essere effettuate secondo le indicazioni fornite dall’Istituto (cfr. circolare INPS n.105 dell’8 agosto 2012) avendo cura di indicare nell’elemento <AderenteCredito45_2007> il codice 01 “Dipendente” per i lavoratori attivi e 02 “Pensionato” per i sottufficiali in ausiliaria. Per quest’ultimi, il Tipo Impiego da indicare deve essere quello identificato dal Codice 41 “Ausiliaria Sottufficiali”. Il pagamento dei contributi deve essere effettuato con le stesse modalità utilizzate per il versamento degli altri contributi discendenti dalle denunce mensili <ListaPosPA>. Si evidenzia, infine, che per gli ufficiali in ausiliaria per i quali l’iscrizione alla gestione credito è obbligatoria, il Tipo Impiego da indicare è quello identificato con il Codice 40 “Ausiliaria Ufficiali” e nelle denunce contributive non deve essere valorizzato l’elemento <AderenteCredito45_2007>.
5.2 Pensionati aderenti
Nel caso in cui la trattenuta per la gestione credito non sia effettuata dall’INPS ma da altri Istituti previdenziali (ad es. INPGI, ENPAM), questi ultimi in luogo della denuncia contributiva <ListaPosPA> devono inviare mensilmente, alla struttura territorialmente competente, il prospetto allegato al presente messaggio (allegato 1) contenente l’elenco dei codici fiscali dei pensionati per i quali hanno effettuato la trattenuta per la gestione credito con gli importi relativi all’ammontare lordo del trattamento pensionistico e dei contributi versati. Il versamento dei contributi trattenuti ai pensionati deve essere effettuato utilizzando il codice contributo F24 P910 “Contribuzione cassa unica del credito – pensionati aderenti di cui al dm 45/2007”.
6. Istruzioni contabili
Le trattenute effettuate da altri Istituti previdenziali sulle pensioni da loro erogate per l’esercizio della facoltà di adesione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, verranno accreditate sulla contabilità speciale della Tesoreria Centrale dello Stato “21039 – INPS – ex Inpdap - Gest. Aut. Prestaz. Creditizie, tramite i versamenti effettuati con i modelli F24 che avranno la valorizzazione il codice tributo P910 “Contribuzione cassa unica del credito – pensionati aderenti di cui al dm 45/2007”.
La contribuzione versata dagli Enti previdenziali verrà contabilizzata, in via automatizzata, al conto di nuova istituzione:
INC22101 Contributi dovuti da altri Istituti previdenziali per le trattenute operate sulle pensioni quale adesione facoltativa alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
Si allega la variazione al piano dei conti (allegato 2).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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[1] Circolare INPDAP n. 27 del 04.10.2007; nota operativa della D.C. Credito dell’INPDAP n. 1 del 29.02.2008; circolare INPDAP n. 11 del 07.07.2008; circolare INPS n. 6 del 16.01.2014; messaggio n. 4325 del 30.04.2014.
[2] cfr. circolare INPDAP n. 27 del 4/10/2007 e nota operativa n. 1 del 29/02/2008 della Direzione Centrale Credito INPDAP.
[3] Cfr. Circolare INPDAP n. 27 del 4 ottobre 2007 e nota operativa della D.C. Credito dell’ex INPDAP del 29 febbraio 2008, n.1.
Allegato N.1
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