Malattia, riduzione stipendio e recupero somme

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Malattia, riduzione stipendio e recupero somme

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D.P.R. 7 maggio 2008 (G.U. 19 luglio 2008, n. 168, S.O.)
Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

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OMISSIS

Art. 15. (Assenze per malattia)

1. In caso di assenza per malattia e per infortunio non dipendente da causa di servizio, il dipendente
ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, durante il quale gli verrà
corrisposta la retribuzione prevista al comma 6. Ai fini del computo del predetto periodo di 18 mesi
si sommano le assenze allo stesso titolo verificatesi nei 3 anni precedenti l'episodio morboso in
corso.

2. Superato tale periodo, al dipendente che ne abbia fatto richiesta può essere concesso, in casi
particolarmente gravi, un ulteriore periodo non superiore a 18 mesi durante il quale non sarà dovuta
retribuzione. In tale ipotesi, qualora l'amministrazione ritenga di accogliere la richiesta del
dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo, procederà con le modalità previste dalle
disposizioni vigenti, anche regolamentari, all'accertamento delle sue condizioni di salute anche al
fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a
svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Tale accertamento è effettuato mediante visita medico-collegiale
durante la quale l'interessato ha diritto di farsi assistere da un medico di fiducia.

3. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a
seguito dell'accertamento previsto nello stesso comma sia dichiarato permanentemente non idoneo a
svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione può, salvo particolari esigenze, disporre la
cessazione del rapporto di lavoro.

4. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non
interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

5. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da Tbc ed altre particolari
malattie.

6. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente:

a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni compenso accessorio comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, al dipendente competono anche gli istituti di retribuzione fissa e ricorrente;

b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza;

c) 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;

d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.

7. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico-legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione da HIV-AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnossky), ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente
Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto all'intera
retribuzione prevista dal comma 6, lettera a).

8. La disciplina di cui al comma 7 si applica ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui
menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla I alla V della Tabella A, di cui al decreto
legislativo n. 834/1981, per i giorni di eventuali cure termali, la cui necessità, relativamente alla
gravità dello stato di invalidità, sia debitamente documentata.

9. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche
di cui al comma 7, l'Amministrazione favorisce un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei
confronti dei soggetti interessati.

10. Nel caso di malattia insorta nell'arco della giornata lavorativa durante l'orario di servizio,
qualora il dipendente abbia lasciato la sede di lavoro, la giornata non sarà considerata assenza per
malattia se la relativa certificazione medica ha decorrenza dal giorno successivo a quello della
parziale prestazione lavorativa. In tale ipotesi, il dipendente, ai fini del completamento dell'orario,
recupererà le ore non lavorate concordandone i tempi e le modalità con il dirigente, anche ai sensi
dell'art. 27. Nel caso in cui il certificato medico coincida con la giornata della parziale prestazione
lavorativa, la stessa sarà considerata assenza per malattia e il dipendente potrà invece utilizzare le
ore lavorate come riposo compensativo di pari entità.

11. L'assenza per malattia deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e
comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale
prosecuzione dell'assenza, salvo giustificato impedimento.

12. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il
certificato medico di giustificazione dell'assenza, nel rispetto della normativa vigente, entro i due
giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale
termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

13. L'Amministrazione dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
fin dal primo giorno di assenza, attraverso la competente Azienda sanitaria locale.

14. Il dipendente, che durante l'assenza eventualmente dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.

15. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante
ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento.

17. I controlli di malattia non sono estensibili alle assenze dal servizio della madre o del padre per malattia del proprio bambino.

18. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia causata da responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione, la quale ha diritto di recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 6, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti.
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SENTENZA ,sede di POTENZA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500401 - Public 2015-07-09 -

N. 00401/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00491/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)

OMISSIS ( per brevità di spazio e per ciò che può interessare)

Ai sensi dell’art. 15, n. 1, del d.P.R. 7 maggio 2008 (in G.U. 19 luglio 2008, n. 168, S.O.), recante il recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in caso di assenza per malattia e per infortunio non dipendente da causa di servizio, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Nel concetto di malattia vanno ricomprese tutte quelle alterazione dello stato psico-fisico del lavoratore nelle quali l'infermità abbia determinato, per intrinseca gravità e per incidenza sulle mansioni normalmente svolte dal dipendente, una concreta ed attuale, ancorché transitoria, incapacità al lavoro del medesimo (cfr. Cass. 27 maggio 2004, n. 10215). Orbene, gli organi sanitari che di volta in volta si sono pronunziati in ordine all’inidoneità al servizio del ricorrente, altro non hanno fatto se non accertare la sussistenza di una pluralità di malattie, nell’accezione innanzi tratteggiata.

quanto disposto dall’impugnata nota della Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, di recupero dell’importo di euro 2.125,44, posto che detto recupero è stato disposto in applicazione di quanto disposto dall’art. 15, n. 6, del ripetuto d.P.R. 7 maggio 2008. Ciò nondimeno, come del resto riconosciuto anche dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza, in caso di accoglimento della cennata istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle infermità patite, troverà applicazione quanto disposto dall’art. 16, n. 2, dello stesso d.P.R. 7 maggio 2008, con conseguente ripetizione delle somme trattenute a tale titolo.

OMISSIS

FINE


panorama
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Re: Malattia, riduzione stipendio e recupero somme

Messaggio da panorama »

il TAR conclude così
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P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e per il resto lo rigetta.
Spese compensate.
firefox
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Re: Malattia, riduzione stipendio e recupero somme

Messaggio da firefox »

NON capisco se il tizio aveva fatto ricorso perchè gli era stato decurtato lo stipendio o cos'altro?
panorama
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Re: Malattia, riduzione stipendio e recupero somme

Messaggio da panorama »

La posto quì nel caso interessa a qualcuno,

Il Tar Liguria Accoglie il ricorso del ricorrente, in quanto: il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile – Comando VV.F. ....., che ha disposto le seguenti decurtazioni della retribuzione:
- dall’1.12.2021 all’1.1.2022 retribuzione al 90% per gg. 32;
- dal 2.1.2022 al 30.6.2022 retribuzione al 50% per gg. 180, con conseguente sospensione dei pagamenti a far data dall’1.7.2022 per esaurimento del periodo durante il quale è garantita la retribuzione e la conservazione del posto di lavoro (c.d. periodo di comporto) di cui all’art. 15 comma 1 del D.P.R. 7.5.2008.

Il TAR precisa:

1) - Orbene, tenuto conto che tutte le assenze per malattia effettuate dal -OMISSIS- fino al 30.9.2020 risultano dipendenti da causa di servizio (........), e dunque non si computano ai fini delle trattenute retributive, e che, ai sensi dell’art. 87 comma 1 del D.L. 17.3.2020, n. 18, il periodo trascorso in malattia dovuta al COVID-19 non è computabile ai soli fini del periodo di comporto (cioè ai fini della conservazione del posto di lavoro), è evidente come, a termini dell’art. 15 comma 6 del D.P.R. 7 maggio 2008, diversamente da quanto ritenuto dall’Amministrazione, il -OMISSIS- avesse diritto:
- alla intera retribuzione per i primi nove mesi dal 14.10.2021 (prima assenza non dipendente da causa di servizio) al 14.7.2022;
- al 90% della retribuzione per i successivi 3 mesi di assenza dal 15.7.2022 al 15.10.2022;
- al 50% della retribuzione per gli ulteriori 6 mesi dal 16.10.2022.

CONCLUDENDO

P.Q.M.

Il ...... , lo accoglie e, per l’effetto:

- annulla i provvedimenti impugnati;

- accerta il diritto del ricorrente: alla intera retribuzione per i primi nove mesi dal 14.10.2021 al 14.7.2022;
- al 90% della retribuzione per i successivi 3 mesi di assenza dal 15.7.2022 al 15.10.2022;
- al 50% della retribuzione per gli ulteriori 6 mesi dal 16.10.2022.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 3.000,00 (tremila), oltre spese generali, IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato.
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