Maggiorazione di 1/5 di servizio per gli ausiliari

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maxcarmi
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Maggiorazione di 1/5 di servizio per gli ausiliari

Messaggio da maxcarmi »

Buongiorno a tutti. Sono un collega della Polizia di Stato. Per raggiungere i 18 anni di contributi a dicembre 1995 per far parte del regime contributivo, mi manca poco più di un mese. Da noi in polizia, l'ufficio contabile, il periodo del primo anno di agente ausiliario (dopo i 4 mesi di corso) non lo considera valido ai fini della maggiorazione di 1/5 (questo darebbe altri circa 50 giorni in piu' con i quali rientrerei nel retributivo) ma inizia a conteggiare dal secondo anno di ausiliario. Parecchi colleghi sono nelle mie condizioni. So che agli ausiliari della polizia penitenziaria, invece, tutto il periodo di ausiliario dopo il corso, viene valutato e ho una circolare in merito. Volevo sapere come si regola l'Arma dei Carabinieri per i suoi ausiliari e se valutato, e se fosse possibile, avere della documentazione in merito oppure delle eventuali sentenze di ricorsi riguardante questo argomento, poiché non sono riuscito a trovarne in giro. Grazie Massimo Carmignan


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angri62
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Re: Maggiorazione di 1/5 di servizio per gli ausiliari

Messaggio da angri62 »

maxcarmi ha scritto: dom nov 18, 2018 12:23 pm Buongiorno a tutti. Sono un collega della Polizia di Stato. Per raggiungere i 18 anni di contributi a dicembre 1995 per far parte del regime contributivo, mi manca poco più di un mese. Da noi in polizia, l'ufficio contabile, il periodo del primo anno di agente ausiliario (dopo i 4 mesi di corso) non lo considera valido ai fini della maggiorazione di 1/5 (questo darebbe altri circa 50 giorni in piu' con i quali rientrerei nel retributivo) ma inizia a conteggiare dal secondo anno di ausiliario. Parecchi colleghi sono nelle mie condizioni. So che agli ausiliari della polizia penitenziaria, invece, tutto il periodo di ausiliario dopo il corso, viene valutato e ho una circolare in merito. Volevo sapere come si regola l'Arma dei Carabinieri per i suoi ausiliari e se valutato, e se fosse possibile, avere della documentazione in merito oppure delle eventuali sentenze di ricorsi riguardante questo argomento, poiché non sono riuscito a trovarne in giro. Grazie Massimo Carmignan
===Art. 5.
Computo dei servizi operativi e riconoscimento dei servizi prestati preruolo

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.

2. Per il personale il cui trattamento pensionistico e' liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, gli aumenti del periodo di servizio di cui al comma 1 nel limite massimo di cinque anni complessivi sono validi ai fini della maturazione anticipata dei quaranta anni di anzianita' contributiva necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57 anno di eta' indicato nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995.

3. Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.

4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale.

5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l'amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.

6. I periodi preruolo per servizio militare comunque prestato, nonche' quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell'indennita' di fine servizio.
gino59
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Re: Maggiorazione di 1/5 di servizio per gli ausiliari

Messaggio da gino59 »

maxcarmi ha scritto: dom nov 18, 2018 12:23 pm Buongiorno a tutti. Sono un collega della Polizia di Stato. Per raggiungere i 18 anni di contributi a dicembre 1995 per far parte del regime contributivo, mi manca poco più di un mese. Da noi in polizia, l'ufficio contabile, il periodo del primo anno di agente ausiliario (dopo i 4 mesi di corso) non lo considera valido ai fini della maggiorazione di 1/5 (questo darebbe altri circa 50 giorni in piu' con i quali rientrerei nel retributivo) ma inizia a conteggiare dal secondo anno di ausiliario. Parecchi colleghi sono nelle mie condizioni. So che agli ausiliari della polizia penitenziaria, invece, tutto il periodo di ausiliario dopo il corso, viene valutato e ho una circolare in merito. Volevo sapere come si regola l'Arma dei Carabinieri per i suoi ausiliari e se valutato, e se fosse possibile, avere della documentazione in merito oppure delle eventuali sentenze di ricorsi riguardante questo argomento, poiché non sono riuscito a trovarne in giro. Grazie Massimo Carmignan
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Maggiorazione pari a 1/5 del servizio prestato
La maggiorazione di 1/5 è riconosciuta nei seguenti casi:

servizio prestato o bordo delle navi in armamento o in riserva dai militari addetti alle macchine;
servizi prestati nei reparti di correzione o negli stabilimenti militari di pena;
lavoro in sottosuolo in miniere, cave o torbiere che hanno cessato l’attività;
percezione dell’indennità per servizio d’istituto o, dal 25 aprile 1981, funzioni di polizia espletate da dipendenti della Polizia di Stato e Prefetti;
impiego operativo di campagna per militari Esercito, Marina, Aviazione;
impiego operativo per reparti di truppe alpine.
maxcarmi
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Re: Maggiorazione di 1/5 di servizio per gli ausiliari

Messaggio da maxcarmi »

Grazie delle risposte. Sono a conoscenza di tutte queste leggi che avete indicato e che, a mio parere, dimostrano che il periodo di ausiliario primo anno rientra nella maggiorazione visto che all'epoca nello stipendio percepivamo l'indennità d'istituto come prevede la legge:
- Legge n.27/05/1977 n. 284 all’art.3 ultimo comma “…..Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennita' per servizio di istituto o di quelle indennita' da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, e' computato con l'aumento di un quinto.”
- Ribadito dal Decreto Leg.vo nr.66 del 15/03/2010 art.1857:” Servizio prestato presso le Forze di polizia - Il servizio comunque prestato con percezione dell'indennita' pensionabile per le Forze di polizia di cui all'articolo 43, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e' computato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977, n. 284”.

Il problema è che da noi Polizia di Stato, non ne vogliono sapere e ai quesiti rispondono che è "servizio di leva" e non spetta. L'ho chiesto pure ad un funzionario dell'INPS di Venezia ad un convegno sulle pensioni per il personale delle Forze di Polizia la scorsa settimana. Risposta: Non compete perché considerato servizio di leva. Fanno confusione sul fatto che si è equiparato al servizio di leva ma percepivamo uno stipendio e nello stipendio vi è l'indennità d'istituto/pensionabile che il militare di leva non percepiva.
Io sto preparando una corposa relazione in merito a questo, poi proverò tramite i nostri sindacati; mi manca solo sapere se l'arma dei Carabinieri per i loro ausiliari conta la maggiorazione di 1/5 sin dal primo anno. Sarei quindi grato se mi date indicazioni in merito.
Poiché siamo in parecchi ex ausiliari che per poche settimane non rientriamo nei 18 anni di contributi al 31/12/1995, si valuterà di fare un eventuale ricorso. Per questo ho bisogno di avere più informazioni possibili. Grazie
panorama
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Re: Maggiorazione di 1/5 di servizio per gli ausiliari

Messaggio da panorama »

Vi partecipo questa interessante sentenza sul collega CC.,

CdC sez. 2^ d'Appello n. 223 depositata il 5/07/2021 in Rif. alla CdC F.V.G. n. 33/2019.

Arrotondamento ai 18 anni non concesso al ricorrente in sede di Appello ma dato ragione all'Inps. Per il resto che ci interessa, lo posto qui da leggere.

FATTO

1. Aumento a seguito di riscatto, ex art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997, del servizio prestato presso la Scuola Allievi dal 24.03.1982 al 19.06.1982 e conseguente applicazione nei suoi confronti del trattamento pensionistico liquidato con il sistema di calcolo interamente retributivo;

2. In subordine, arrotondamento dell’anzianità contributiva da lui maturata al 31.12.1995 – pari a 17 anni, 11 mesi e 23 giorni – ad anni 18, in applicazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 274 del 1991 (e conseguente applicazione del trattamento pensionistico liquidato con il sistema di calcolo interamente retributivo);

3. In ulteriore subordine, determinazione della quota di pensione retributiva, nel sistema di calcolo c.d. “misto” a lui applicato dall’INPS, con la percentuale del 44% secondo la previsione dell’art. 54 del DPR n. 1092/1973 piuttosto che con il coefficiente di calcolo del 35% utilizzato dall’Istituto previdenziale ai sensi dell’art. 44 del citato DPR.

RICORRENTE
- Nella denegata ipotesi di accoglimento dell’appello dell’INPS, il signor OMISSIS ha formulato appello incidentale in ordine alla domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo in forza della richiesta di supervalutazione di 1/5 di cui all’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997, in relazione al periodo di servizio prestato dal 24.03.1982 al 19.06.1982 presso la Scuola Allievi, ritenuta in primo grado assorbita dalla pronuncia di accoglimento in base alla ragione più liquida. Domanda di riscatto che, ove accolta, permetterebbe al ricorrente di raggiungere i 18 anni di contribuzione al 31.12.1995, con conseguente applicazione del sistema di calcolo retributivo.

In DIRITTO si legge:

- Va tuttavia esaminato anche il motivo di appello incidentale del OMISSIS, inteso ad ottenere il diritto al riscatto del servizio prestato presso la Scuola allievi nel 1982, ai fini del raggiungimento dell’anzianità di 18 anni di servizio al 31.12.1995 per rientrare nei parametri previsti per il calcolo della pensione con il metodo retributivo, questione rimasta assorbita in primo grado a seguito dell’accoglimento della domanda di “arrotondamento”.

- La domanda dell’interessato è stata rigettata dall’Istituto previdenziale in quanto, dal 1° gennaio 1998, gli aumenti dei periodi di servizio computabili a fini pensionistici in relazione allo svolgimento di particolari attività lavorative non possono eccedere i cinque anni, periodo che l’interessato, al momento della domanda, aveva già conseguito.

- Tanto più che, con riferimento alla sua specifica posizione, l’appellante incidentale precisa che – in risposta a chiarimenti richiesti dall’INPSil Centro Nazionale Amministrativo del Carabinieri (CNA) con pec in data 20.11.2018 ha specificato che il periodo trascorso presso la scuola allievi dal OMISSIS non è soggetto a supervalutazione del servizio, ma può essere riscattato a fini pensionistici ai sensi dell’art. 5 comma 3 del d.lgs. n. 165/1997 come “servizio comunque prestato” previo pagamento del relativo onere, che il richiedente ha precisato di avere già corrisposto.

Il Presidente estensore Rita Loreto scrive: Il motivo di appello incidentale è fondato

Ritiene infatti il Collegio che il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 7 del d.lgs. n. 165/1997 induce a propendere per la sussistenza del diritto, per il OMISSIS, ad ottenere la riscattabilità dei periodi richiesti a domanda e a titolo oneroso.

L’art. 5, comma 3, infatti, è chiaro nel ritenere riconoscibili, a titolo oneroso, i periodi di servizio “comunque prestati”.

Nel caso di specie, OMISSIS

Pur tuttavia, OMISSIS

DIALOGO TUTTO DI FILA come da Sentenza

Orbene, nel caso di specie non vi è dubbio che i periodi richiesti siano maturati entro la data del 31 dicembre 1997 e che il ricorrente, in ossequio alla tempistica prevista dalla normativa, abbia inteso esercitare un proprio diritto nei limiti previsti dall’ordinamento, eventualmente non computando, pertanto, i periodi eccedenti il quinquennio, maturati successivamente, secondo un criterio temporale che non deve essere trascurato.

Tale interpretazione appare, a parere di questo giudice, maggiormente rispondente al dato normativo ed anche più idonea ad evitare dubbi di costituzionalità della disposizione in esame, anche ai fini della eventuale valutazione del sistema (retributivo o contributivo) da porre a base della pensione da erogare.

Giova ricordare, inoltre, come rilevato dallo stesso appellante incidentale, che non è con la proposizione della domanda di riscatto che sorge il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio, ma con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della stessa, ciò che nel caso di specie è rappresentato dalla frequentazione della Scuola Allievi, mentre la successiva domanda e il pagamento del c.d. onere di riscatto sono solo le modalità operative per esercitare il predetto diritto.

Del resto, soprattutto in ambito previdenziale, è ben possibile che un soggetto abbia diritto ad una prestazione ma non proponga, nell’immediato, la domanda per ottenerla, ma ciò non esclude il suo diritto e la possibilità di farne esercizio senza preclusioni di tempo, salvo la previsione espressa di un termine di decadenza stabilito per legge, che nello specifico non sussiste.

A conferma di quanto esposto depone l’art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 184/1997, secondo cui “L’onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall’articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995”, così che il calcolo dell’onere è dalla legge ancorato al periodo oggetto di riscatto e non al momento della presentazione della domanda. In tale ultimo caso, infatti, la facoltà di riscatto di determinati periodi sarebbe ingiustamente preclusa a discapito, appunto, dei diritti del pensionato; infatti, ben può il pensionato, fermo restando il limite dei cinque anni, scegliere di poter riscattare (pertanto a titolo oneroso) un determinato periodo ai fini del raggiungimento di una determinata anzianità di servizio, qualora l’esercizio di tale opzione possa comportare maggiori benefici per il pensionato.

Del resto, come già precisato, l’art. 5 co. 1 e 3 d.lgs. n. 165/1997 fa riferimento a cinque anni complessivi, non ponendo alcun limite temporale alla loro maturazione, e l’art. 7, co. 3 prevede che gli aumenti dei periodi di servizio maturati antecedentemente all’entrata in vigore della predetta legge, con percezione dell’indennità, siano riconosciuti validi anche se eccedenti i cinque anni, facendo con ciò espresso riferimento al verificarsi del presupposto della maggiorazione e non alla circostanza della presentazione della domanda di riscatto.

Applicando i suddetti principi alla fattispecie in esame, deve riconoscersi che il OMISSIS ha maturato il diritto ad ottenere la maggiorazione ex art. 5 comma 3 del d.lgs. n. 165/1997 con riferimento al periodo di servizio presso la Scuola allievi, dal 24.03.1982 al 19.06.1982, quando ancora il quinquennio di maggiorazioni non era stato superato.

Va da sé che i periodi eccedenti il quinquennio maturati successivamente al 1.01.1998 comunque non saranno valutati ai fini pensionistici, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 comma 1 del d.lgs. 165/1997.

Questo giudice, pertanto, ritiene che, a seguito dell’accoglimento del motivo di appello riferito al riscatto del periodo indicato in domanda, vada accolto anche il motivo di appello relativo alla liquidazione del trattamento pensionistico con il criterio di calcolo retributivo, avendo l’interessato maturato, in virtù di tale riscatto, 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995, oltre al diritto agli interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, maturati sui maggiori ratei dovuti a titolo di arretrati (come, del resto, già riconosciuto, sebbene con altra motivazione, dal primo giudice).

Conseguentemente, l’INPS dovrà procedere ad effettuare le necessarie determinazioni a fini pensionistici con applicazione del sistema retributivo.

In conclusione, l’appello dell’INPS è parzialmente accolto, nei limiti di cui in motivazione. L’appello incidentale del OMISSIS viene accolto con riferimento al riconoscimento del diritto al riscatto del periodo prestato presso la Scuola allievi e al calcolo del trattamento pensionistico con il sistema retributivo pieno, a seguito del raggiungimento dei 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995 per effetto del riscatto medesimo, oltre al diritto agli interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, maturati sui maggiori ratei dovuti a titolo di arretrati.
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panorama
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Re: Maggiorazione di 1/5 di servizio per gli ausiliari

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Il CdS rigetta l'Appello del Ministero dell'Interno riguardo un Ispettore della Polizia di Stato, circa l’aumento del quinto del servizio prestato, avendo svolto servizio di leva come agente ausiliario, originariamente negato dal Ministero, nonchè il diritto dello stesso ad ottenere l’applicazione del sistema pensionistico retributivo.

Il Ministero aveva appellato la sentenza del Tar Piemonte n. 814/2017.

Come sempre, invito a leggere l'allegato.
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