Ma la data del congedo è giusta, o .....?

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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davide
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Ma la data del congedo è giusta, o .....?

Messaggio da davide »

Egregio Avvocato Le scrivo poichè vorrei capire qual'è la data giusta del mio congedo, sia ai fini pensionistici che di tfr/tfs. Ho letto tempo fà nel vostro forum che una sentenza del CdS decideva di un Maresciallo della M.M. al quale si era appellato poichè la data del congedo attribuitogli risaliva alla data di riforma della CMO, mentre il CdS ha precisato che la data del congedo risale a circa due anni dopo, cioè la data in cui il Maresciallo rifiutando il transito civile ha deciso di congedarsi definitivamente . Essendo ignorante in materia volevo capire dove sta l'arcano, poichè anche per me Mariugp nella lettera indirizzata all'INPDAP "Progetto di liquidazione dell'indennità di buonuscita" scrive "servizio spe dal (data di inizio carriera) al (giorno prima dell'infermità)", mentre io ho chiesto di essere congedato circa 2 anni dopo, rifiutando il transito civile .
Grazie (e spero di essere stato chiaro nella descrizione)


Roberto Mandarino
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Re: Ma la data del congedo è giusta, o .....?

Messaggio da Roberto Mandarino »

Caro amico,

anche lino ha posto una domanda simile.

Pare che l'Amministrazione non consideri come servizio il periodo effettuato in "aspettativa per il transito" se il personale non transita effettivamente nei ruoli civili firmando il contratto.
Pertanto l'amministrazione che considera tale personale in pensione a decorrere dalla data del verbale di riforma totale, richiede indietro le somme relative alla differenza tra gli stipendi percepiti durante tale periodo e le mensilità della pensione che invece spettavano.

Saluti Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
davide
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Re: Ma la data del congedo è giusta, o .....?

Messaggio da davide »

Grazie Roberto, scusami ma non avevo letto il quesito di Lino .
lino
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Re: Ma la data del congedo è giusta, o .....?

Messaggio da lino »

Davide scusa ti volevo chiedere, in attesa della risposta dell'avv. CARTA la tua amministrazione ti ha richiesto o riferito che dovrai restituire la cifra della differenza tra pensione e stipendio percepito dalla data della riforma, non avendo accettato il transito?

Ti sarei grato se mi rispondessi poiche' la mia amministrazione è stata chiara al riguardo.

Inoltre sarebbe interessante se su questo quesito si potrebbe intentare dei ricorsi collettivi magari partendo da questo Forum.
Sentiamo cosa ci dice l'avvocato in merito . Grazie Lino
davide
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Re: Ma la data del congedo è giusta, o .....?

Messaggio da davide »

Ciao Lino. Per quanto riguarda il mio quesito credo che sia un pò diverso dal tuo. Io dovevo transitare all'impiego civile, ma qualche giorno prima ho rifiutato, ho preferito andare in pensione avendone maturato il diritto. Il mio quesito era finalizzato a capire perchè mettono come data del congedo il giorno prima dell'infermità (riforma) e non la data dell'istanza di rinuncia. Esempio data delle mia riforma aprile 2008 e data della rinuncia 2010, la direzione del personale comunica all'INPDAP ai fini della liquidazione di buonuscita(servizio e periodi valutabili) servizio SPE data di incorporamento e data di riforma . Per non parlare di un'altra cosa importantissima, che mettono sempre nelle lettere indirizzate all'INPDAP come causa di cessazione: INVALIDITA', ma allora tutte le persone riformate (Dottori, Avvocati, Ingegneri, impiegat,ecc...) sono tutte persone INVALIDE!!!!!, quanti di questi lavorano normalmente nella pubblica amministrazione. Per quanto riguarda la differenza da restituire sono solo per i mesi successivi alla domanda di rinuncia al transito .
Comunque aspetto la risposta dell'avvocato, ringranziandolo sempre per il suo nobile animo .
Grazie. Davide
panorama
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Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Ma la data del congedo è giusta, o .....?

Messaggio da panorama »

Scusa ma non so se ti può interessare ancora sapere qualcosa circa le cosa che hai chiesto tempo fa, ma esiste questa importante sentenza.

31/12/2007 200706825 Sentenza 4

N. 6825/2007
Reg. Dec.
N.8914 Reg.Ric.
Anno: 2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
(SEZIONE QUARTA)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso iscritto al NRG 8914\2006, proposto da (omissis), rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Zito ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, via M. Dionigi n. 17;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. I bis, n. 6199 del 21 luglio 2006.
Visto il ricorso in appello;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
visti gli atti tutti della causa;
relatore alla pubblica udienza del 4 dicembre 2007 il consigliere (omissis); uditi gli avvocati (omissis) e l’avvocato dello Stato (omissis);
ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il capo di 1 classe della M.M. (omissis) è stato giudicato dalla C.M.O. di Taranto permanentemente inidoneo al s.p.e., idoneo alla riserva navale e idoneo ad essere impiegato nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’amministrazione della difesa (cfr. verbale del 23 giugno 2004).
In data 1 luglio 2004 il signor (omissis) ha presentato domanda di transito nei ruoli civili (cfr. dichiarazione in pari data).
Il 21 luglio 2005 la Direzione generale del commissariato ha espresso parere favorevole all’impiego del (omissis) nel profilo professionale di “assistente amministrativo” anche in soprannumero.
Con d.m. 24 novembre 2005 è stato disposto il transito nei ruoli civili di un folto gruppo di personale militare, fra cui l’odierno appellante, con la conferma del collocamento in aspettativa fino alla data dell’effettiva assunzione in servizio quale impiegato civile.
Con decreto della Direzione generale de Il ….. luglio 2005 la Direzione generale del commissariato ha espresso parere favorevole all’impiego del (omissis) nel profilo professionale di “assistente amministrativo” anche in soprannumero.
l personale civile del ……. dicembre 2005 il signor (omissis) è stato assegnato, quale “assistente amministrativo”, a Maristat.
Il 30 gennaio 2006 l’appellante ha rinunciato al transito nei ruoli civili, non essendo stato assegnato ad una sede di proprio gradimento.
Il ……. febbraio 2006 la Direzione generale del personale civile ha preso atto della rinuncia ed ha considerato annullata l’intera procedura (cfr. nota in pari data).
Con nota del ……. aprile 2006 la Direzione generale del personale militare ha ridefinito la posizione amministrativa ed economica del (omissis), collocandolo in congedo, categoria della riserva navale, con decorrenza 23 giugno 2004.
1.1. Avverso tale ultimo provvedimento è insorto l’odierno appellante innanzi al T.a.r del Lazio articolando una pluralità di censure imperniate sulla violazione delle norme sancite dalla l. n. 599 del 1954 e dal d.m. 18 aprile 2002, eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, lesione dei principi di trasparenza dell’azione amministrativa e affidamento del privato; nella sostanza si contesta la decorrenza retroattiva – dal punto di vista giuridico ed economico – della collocazione in congedo, che avrebbe dovuto essere disposta non a far data dalla visita di accertamento dell’inidoneità al servizio militare incondizionato (23 giugno 2004), bensì da quella successiva (30 gennaio 2006), ovvero al momento della rinuncia al transito nei ruoli civili.
2. L’impugnata sentenza, resa in forma semplificata – T.a.r. del Lazio, sez. I bis, n. 6199 del 21 luglio 2006 -:
a) ha respinto il ricorso facendo esclusiva applicazione degli art. 28 e 29 l. n. 599 del 1954, senza considerare la disciplina recata dal d.m. 18 aprile 2002;
b) ha compensato fra le parti le spese di lite.
3. Con ricorso notificato il 30 ottobre 2006, e depositato il successivo 3 novembre, il signor (omissis) proponeva appello avverso la su menzionata sentenza del T.a.r. deducendo, nella sostanza, che in base alla disciplina enucleabile dalla l. n. 599 del 1954, dall’art. 14, l. n. 266 del 1999 e dal d.m. 18 aprile 2002, il collocamento in congedo nella categoria della riserva avrebbe dovuto essere disposto con decorrenza 30 gennaio 2006.
4. Si costituiva il Ministero della difesa concludendo per l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.
5. Con ordinanza di questa sezione n. 214 del 2007 è stata accolta la domanda di sospensione degli effetti dell’impugnata sentenza.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 4 dicembre 2007.
6. L’appello è fondato e deve essere accolto.
La tesi di fondo da cui muove l’amministrazione è che la rinuncia al transito nei ruoli civili sia da intendersi come revoca in senso proprio della domanda di transito, con effetti caducatori retroattivi dell’intero procedimento e del tempo trascorso dal militare in posizione di aspettativa.
La tesi non è accoglibile.
6.1. Per ragioni di chiarezza espositiva giova delineare la cornice normativa all’interno della quale vagliare la fattispecie per cui è causa.
A mente dell’art.13, l. n. 599 del 1954 l’aspettativa è una delle tre posizioni di stato in cui può trovarsi il sottufficiale in s.p.e.
Effettivamente, ai sensi dell’art. 29, l. n. 559 cit., allorquando il sottufficiale venga a perdere l’idoneità fisica incondizionata al servizio militare a seguito del giudizio medico legale dei competenti organi tecnici dell’amministrazione della difesa, deve essere collocato in congedo a decorrere dalla data dell’accertamento sanitario.
L’art. 14, comma 5, l. n. 266 del 1999 ha stabilito che <<Il personale delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica>>.
Il procedimento di transito è stato individuato dal più volte menzionato d.m. 18 aprile 2002.
Gli artt. 1 e 2, in particolare, hanno delineato l’ambito applicativo e le modalità puntuali del transito.
In particolare secondo l’art. 1 <<1. Il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo la corrispondenza definita nell'annessa tabella A, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
2. Il giudizio di inidoneità è espresso dalla commissione medico-ospedaliera competente che deve fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermità accertata>>.
Il successivo art. 2 così recita: <<1. Il transito del personale di cui all'art. 1 nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa è disposto con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per il personale civile, di concerto con il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare.
2. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio definitivo di inidoneità, per il tramite gerarchico, al Comando del corpo di appartenenza che la inoltrerà alla competente Direzione generale per il personale civile, dandone contestualmente comunicazione alla Direzione generale per il personale militare.
3. La presentazione della domanda di transito da parte del personale interessato sospende, per lo stesso, l'applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento.
4. L'amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Qualora entro il predetto termine l'amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta.
5. Il personale trasferito è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso, nella qualifica corrispondente al grado rivestito al momento del trasferimento, conservando l'anzianità assoluta riferita al predetto grado, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita.
6. Il transito del personale militare non comporta modifiche alle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza e di quelli di destinazione. In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito sono resi indisponibili nel grado iniziale del ruolo di provenienza i posti lasciati liberi dal medesimo personale, fino al riassorbimento del soprannumero.
7. In attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità.
8. Nel caso in cui il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi.
9. Il militare trasferito nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa non può essere riammesso nel ruolo di provenienza>>.
6.2. La giurisprudenza della sezione che ha fatto applicazione dell’art. 14 cit. e del d.m. attuativo, ha avuto modo di precisare:
a) che quello al transito è un vero diritto soggettivo che scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla C.M.O. (unico organo abilitato a valutare l’idoneità al servizio civile) e dalla presentazione di apposita tempestiva domanda da parte del militare (cfr. sez. IV, ord. 12 giugno 2007, n. 2998, che ha negato all’amministrazione militare la possibilità di rifiutare il transito per ragioni disciplinari o per la pendenza di un procedimento penale atteso che tale previsione non è contemplata dalla disciplina positiva e che in ogni caso anche il militare in congedo rimane sottoposto al potere disciplinare della linea gerarchica; sez. IV, 15 giugno 2004, n. 3904, che ha evidenziato come il transito non possa essere rifiutato dall’amministrazione civile ad quem adducendo ragioni soggettive - inerenti l’attitudine professionale dell’interessato - ovvero oggettive - inerenti l’organizzazione dell’ente -; sez. IV, ord. 16 gennaio 2004, n. 147 che pone in risalto come il transito debba avvenire in soprannumero);
b) che il beneficio sancito dal menzionato art. 14 si riferisce al personale militare che sia legato all’amministrazione da rapporto di servizio in atto al momento del transito, che deve qualificarsi come una peculiare fattispecie di trasferimento nell’ambito della medesima amministrazione (cfr. sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5758, che ha conseguentemente respinto la domanda proposta da militare cessato dal servizio antecedentemente all’entrata in vigore della norma sancita dal più volte richiamato art. 14).
6.3. Scendendo all’esame della questione di diritto sottesa al presente giudizio la sezione rileva, sulla scorta dell’analisi meramente letterale della disciplina in commento, che la rinuncia effettuata dall’interessato, in assenza di una espressa previsione in tal senso, non possa qualificarsi come revoca della domanda di transito, esprimendo invece, sulla scorta di quanto illustrato in precedenza, un autentico negozio abdicativo di un diritto soggettivo già entrato nel patrimonio del disponente e come tale produttivo di effetti ex nunc e non già ex tunc.
Sotto il profilo sistematico emerge della disciplina dianzi illustrata che:
a) il militare giudicato inidoneo mantiene lo status proprio in s.p.e., ma nella posizione di aspettativa, ex art. 2, co. 7, d.m. cit., fino al momento dell’assunzione nell’amministrazione civile previa stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro;
b) tanto è vero questo che il legislatore ha sterilizzato - nel lasso temporale che va dalla data della visita medica a quella dell’effettivo transito nei ruoli civili – l’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento (arg. ex art. 2, co. 3, d.m. cit.).
Si sono, in tal modo, volute evitare soluzioni di continuità del rapporto di impiego durante il periodo di tempo in concreto impegnato dall’amministrazione per effettuare il transito nei ruoli civili. Sotto tale angolazione il corrisponendente periodo di aspettativa, antecedente all’assunzione in servizio presso l’amministrazione civile, è comunque da considerarsi prestato, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’amministrazione militare.
7. In conclusione l’appello deve essere accolto e, conseguentemente, in riforma dell’impugnata sentenza, deve essere annullato il decreto 26 aprile 2006 nella parte in cui dispone il collocamento in congedo del signor (omissis) a decorrere dal 23 giugno 2004 anziché dal 30 gennaio 2006.
Nella novità della questione di diritto oggetto del presente giudizio la sezione ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:
- accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso di primo grado ai sensi e nei limiti di cui in motivazione;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2007, con la partecipazione di:
(omissis) - Presidente
(omissis) - Consigliere
(omissis) - Consigliere
(omissis) Rel. Estensore - Consigliere
(omissis) - Consigliere
Il Presidente L'Estensore
(omissis) (omissi)

Il Segretario
omissis
Depositata in segreteria

il……31/12/2007…………
Roberto Mandarino
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Re: Ma la data del congedo è giusta, o .....?

Messaggio da Roberto Mandarino »

Le varie amministrazioni hanno iniziato a considerare servizio effettivo anche il periodo trascorso in aspettativa per il transito.


Saluti Roberto
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