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Liquid, sul Tratt. di Buonus. e su quello pension., degli

Inviato: mar mag 25, 2010 7:13 pm
da panorama
Liquidazione, sul trattamento di buonuscita e su quello pensionistico, degli “scatti di anzianità.

Il collega credeva di aver diritto ma così non è stato. Per capire perché bisogna leggere attentamente le motivazioni che fanno anche riferimento al possesso dei requisiti richiesti (in materia) dall’art.6, comma 2, del d.lg. n.165/97 (che fa riferimento sia alla massima anzianità contributiva che ad un’età anagrafica pari, o superiore, ai 53 anni),

N. 10729/2010 REG.SEN.
N. 06116/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6116 del 2006, proposto dal signor P….. E….., rappresentato e difeso dall'avv. ……., con domicilio eletto presso di questi in Roma, viale delle Medaglie D'Oro n…;
contro
-il Ministero della Difesa (Comando Generale Arma dei Carabinieri), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
-l’INPDAP, n.c.;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento n. “DGPM/VI/21/04/28053” del 27.3.2006: con cui i competenti organi ministeriali ne hanno rigettata l’istanza volta ad ottenere la liquidazione, sul suo trattamento di buonuscita e su quello pensionistico, degli “scatti di anzianità” (ai quali egli pretende di aver diritto) previsti dall’art.11 della legge n.231/90.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2010, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Ritenendolo illegittimo sotto più profili, il Vicebrigadiere (in congedo) dei CC. P…. E….. ha impugnato il provvedimento n. “DGPM/VI/21/04/28053” del 27.3.2006: con cui i competenti organi ministeriali ne hanno rigettata l’istanza volta ad ottenere la liquidazione, sul suo trattamento di buonuscita e su quello pensionistico, degli “scatti di anzianità” (ai quali egli pretende di aver diritto) previsti dall’art.11 della legge n.231/90.
All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 21.4.2010, il Collegio – trattenuto il relativo ricorso in decisione – ne constata (e ciò rende, ovviamente, superflua la formulazione di qualsivoglia considerazione in punto di rito) la palese infondatezza.
Anche – invero – a non voler tener conto del fatto
-che l’E…… ha lasciato l’Arma senza aver maturato il diritto al trattamento pensionistico ordinario (essendogli soltanto stata riconosciuta, dal marzo del 2005, una pensione privilegiata di terza categoria);
-che, al 5.4.2003: quando è stato collocato in congedo (per, è bene precisarlo, “perdita del grado per rimozione”), egli non era – infatti – in possesso dei requisiti richiesti (in materia) dall’art.6, comma 2, del d.lg. n.165/97 (che fa riferimento sia alla massima anzianità contributiva che ad un’età anagrafica pari, o superiore, ai 53 anni),
si deve comunque rilevare come – “in iure condito” – i benefici di cui trattasi non siano fruibili (oltre che da coloro che lasciano il servizio “a domanda”: a meno che, in tal caso, non provvedano al pagamento della restante contribuzione previdenziale) da coloro che, come l’interessato, sono (stati) oggetto di provvedimenti destitutori.
E dunque; atteso che – nella circostanza – la resistente ha fatto corretta applicazione della vigente normativa di settore: attenendosi, in particolare, ai principi elaborati – sul punto (proprio per evitare ingiustificate disparità di trattamento tra gli amministrati) – nella Conferenza dei Servizi tenutasi il 10.2.2008, il Collegio (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite) non può – appunto – che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.
P.Q.M.
-rigetta il ricorso indicato in epigrafe;
-condanna i proponenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 21 aprile 2010, con l'intervento dei Magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/05/2010

Re: Liquid, sul Tratt. di Buonus. e su quello pension., degl

Inviato: dom apr 14, 2013 3:37 pm
da panorama
restituzione di somme risultate indebitamente percepite in sede di riliquidazione dell’indennità di buonuscita comprensiva dell’indennità di impiego operativo, riliquidazione che era stata disposta dall’Istituto in esecuzione della sentenza n. 788/1993 di questo stesso T.A.R., successivamente riformata in appello con definitivo accertamento della non spettanza al ricorrente dell’indennità in parola.

Il resto leggetelo qui sotto.

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11/04/2013 201300565 Sentenza 1


N. 00565/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01107/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1107 del 2012, proposto dal sig. S. C., rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Bellesi e Cecilia Gradassi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Barbara Piantini in Firenze, via del Pellegrino 26;

contro
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Funari e Dario Marinuzzi, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’ente in Firenze, via Torta, 14;

per l'annullamento
dell’ingiunzione datata 30.04.2012, notificata il 16.05.2012, con la quale il Dirigente della Sede Provinciale INPS gestione ex INPDAP di Livorno ha ordinato al ricorrente di pagare entro il termine di trenta giorni, sotto pena di atti esecutivi, a norma del R.D. n. 639/1910 la somma di euro 14.211,28 con avvertenza di poter proporre ricorso avverso di essa dinanzi al TAR della Toscana.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2013 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 15 giugno 2012, S. C., appuntato dell’Arma dei Carabinieri in pensione, chiedeva l’annullamento dell’ingiunzione notificatagli dall’I.N.P.S. – gestione ex I.N.P.D.A.P. per il pagamento dell’importo di euro 14.211,28, a titolo di restituzione di somme risultate da lui indebitamente percepite in sede di riliquidazione dell’indennità di buonuscita comprensiva dell’indennità di impiego operativo, riliquidazione che era stata disposta dall’Istituto in esecuzione della sentenza n. 788/1993 di questo stesso T.A.R., successivamente riformata in appello con definitivo accertamento della non spettanza al ricorrente dell’indennità in parola.

La domanda è fondata e può essere accolta per quanto di ragione, sulla scorta delle considerazioni che seguono.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente con il primo motivo di gravame, sulla controversia non può ritenersi intervenuta alcuna conciliazione tra le parti. La nota dell’INPDAP datata 30/3/2010, a firma del Dirigente della Direzione centrale previdenza – Ufficio III prestazioni previdenziali, pur facendo riferimento alla proposta formulata dal difensore del ricorrente con nota del 21/3/2010, è indirizzata alla sede provinciale di Livorno e non al proponente e non si configura come manifestazione della volontà di accettare la proposta stessa, bensì esprime unicamente un parere favorevole al riguardo, rimettendo alla sede provinciale competente la decisione finale in merito; decisione che è stata di segno negativo, come da nota dell’INPDAP di Livorno del 19/4/2011.

Risultano invece fondate le ulteriori censure formulate nel ricorso, con riferimento sia alla violazione dell’art. 26 comma 6 del D.P.R. n. 1032/1973 (a norma del quale il recupero delle somme non dovute a titolo di indennità di buonuscita va operato "mediante trattenute sul trattamento di quiescenza"), sia all'illegittimità del recupero al lordo delle ritenute fiscali. È decisivo, con riferimento ad entrambi gli aspetti, il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2065, che si è pronunciata su una vicenda analoga (recupero, nei confronti di un ex appartenente all'Arma dei Carabinieri, e in applicazione di una decisione del medesimo Consiglio di Stato, di somme indebitamente erogate a titolo di indennità di buonuscita) affermando:

- che la "pretesa dell’INPDAP di ottenere la somma dovuta dal ricorrente in un’unica soluzione, anziché disporre il recupero mediante trattenute mensili… si pone… in contrasto con il disposto di cui all’art.26 comma 6 del D.P.R. n.1032/1973, il quale stabilisce che il recupero delle maggiori somme erogate a titolo di indennità di buonuscita deve avvenire mediante trattenute sul trattamento di quiescenza";

- che "il recupero di somme indebitamente erogate a un dipendente pubblico può avvenire soltanto nei limiti di quanto effettivamente percepito; con la conseguenza che deve ritenersi illegittimo il provvedimento di ripetizione disposto dall’Amministrazione al lordo delle ritenute fiscali, salva la possibilità per la medesima di chiedere, quale sostituto di imposta, il rimborso al Fisco delle somme trattenute per errore e versate in eccesso rispetto a quelle effettivamente dovute dall’interessato.

Le somme indebitamente erogate sono, dunque, soggette a recupero; ma ove l’amministrazione abbia già versato all’erario le somme trattenute per acconto d’imposta, la stessa non può di certo addossare al privato l’onere di un eventuale, correlativo, recupero dell’indebito tributario, per la cui attivazione e conseguimento è indispensabile la collaborazione attiva dell’amministrazione in quanto erogatrice del reddito soggetto a trattenuta (cfr. Cons. St., Sez. VI, 8.10.1998, n.1358; 20.5.1995 n.489; Parere Comm. Spec. 5.2.2001, n.478/2000).

Sotto tale profilo il contestato provvedimento di recupero deve ritenersi, nella parte considerata, illegittimo in quanto in definitiva il recupero al lordo delle somme erogate, maggiorate ulteriormente degli interessi legali, finirebbe per porre a carico dei dipendenti interessati anche il rimborso delle somme già versate dall’ente all’erario; comportando ciò, tra l’altro, arricchimento senza causa a favore dell’amministrazione procedente".

Quanto agli interessi, gli stessi andranno ricalcolati al tasso legale sul capitale netto da recuperare, in conformità con la previsione ex art. 2033 c.c., vale a dire, stante il percepimento in buona fede dell’indebito da parte del ricorrente, a decorrere dalla data della domanda di restituzione originariamente formulata dall’Istituto, e risalente al dicembre 2003.

Nei limiti e per le ragioni esposte, il ricorso può essere accolto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell’I.N.P.S. e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi di cui in parte motiva e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l'istituto resistente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/04/2013

Re: Liquid, sul Tratt. di Buonus. e su quello pension., degli

Inviato: mer lug 10, 2019 10:57 am
da panorama
Occhio ai casi simili.