L'inps ha pagato ci siamo

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jonnidread

L'inps ha pagato ci siamo

Messaggio da jonnidread »

Allego la missiva di pagamento
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elciad1963
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Re: L'inps ha pagato ci siamo

Messaggio da elciad1963 »

bellissima soddisfazione!!!
ora però ragguagliaci art. 54?
quanti mesi di arretrati?
grado rivestito?
anni maturati al 1995?
etc.
scusa se sono invadente ma siamo un po' tutti in apprensione.
grazie
969416wc
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Re: L'inps ha pagato ci siamo

Messaggio da 969416wc »

Siamo in tanti ad attendere esiti su art.54 e altri che attendono di uscire in pensione appena sia chiara la posizione dell'inps su ricalcolo pensione , dopo esiti positivi delle varie corti dei conti in varie provincie italiane...in relazione al messaggio postato per cortesia chiarite se riguarda ricalcolo art.54...c'e' ansia in giro ma soprattutto grande attesa.....
naturopata
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Re: L'inps ha pagato ci siamo

Messaggio da naturopata »

In fondo alla missiva di pagamento c'è scritto:

Si comunica inoltre che il suindicato rimborso è stato assunto in esecuzione di sentenza di merito e che la scrivente sede si riserva la possibilità di proporre appello.

Per considerare il contenzioso chiuso, le sentenze devono passare in giudicato, al di là del preventivo pagamento che serve a congelare ulteriori interessi. Di certo, al momento, c'è solo il collega che ha ottenuto la sentenza di appello n.422/2018.
naturopata
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Re: L'inps ha pagato ci siamo

Messaggio da naturopata »

Per precisione, la sentenza riguarda il moltiplicatore e non l'art.54, quindi l'appello è più che certo.
elciad1963
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Re: L'inps ha pagato ci siamo

Messaggio da elciad1963 »

naturopata la comunicazione parla di arretrati ma non conosciamo il motivo del contenzioso (art.3 o art. 54) e gli altri elementi richiesti.
sulla base di tali informazioni se si trattasse dell'articolo 54 potremmo anche capire a seguito degl'opportuni calcoli, le aliquote fornite dall'INPS per il periodo ante 95.
jonnidread

Re: L'inps ha pagato ci siamo

Messaggio da jonnidread »

Ragazzi sicuramente ce qualcuno che è più informato di me come naturopata e altri io ho avuto questa lettera da un collega che gli hanno girato e come sempre giro tutto qui sinceramente non so altro e non capisco come naturopata afferma certe cose evidentemente ha trovato la sentenza io l'unica cosa che ho sotto mano e questa lettera comunque se avessi altre informazioni vi tengo aggiornato .
naturopata
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Re: L'inps ha pagato ci siamo

Messaggio da naturopata »

Sezione: SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE
Esito: SENTENZA
Numero: 29
Anno: 2019
Materia: PENSIONISTICA
Data pubblicazione: 12/03/2019
Codice ecli: ECLI:IT:CONT:2019:29SGSEZ
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 29/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Ilaria Annamaria
Chesta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 20685 del Registro di Segreteria,
sul ricorso
promosso dal D. P., nato a omissis, il omissis, residente a omissis, rappresentato e
difeso dall’avv. Eleonora Barbini (BRBLNR81B49A390X) e dall’avv. Chiara Chessa
(CHSCHR82H68A390K) del Foro di Arezzo, ed elettivamente domiciliato presso il loro
studio in Arezzo, Viale Michelangelo n. 26;
contro
INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, con sede in Roma, via Ciro il Grande n.
21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e
difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giorgio Ruta (RTU GRC 55C09 H501X) e
Patrizia Sanguineti (SNG PRZ 69°66 D969D), giusta procura generale alle liti del
21.7.2015 a rogito dr. P. Castellini, notaio in Roma, e con loro elettivamente domiciliato in
Torino – Via dell’Arcivescovado n. 9.
Esaminati il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;
Uditi, all’udienza del 15 gennaio 2019, l’avv. Alessandro Vaccaneo, in rappresentanza e
difesa del ricorrente e l’avv. Giorgio Ruta in rappresentanza dell’INPS.
Rilevato in
Fatto
Con ricorso depositato presso la Sezione in data 22 ottobre 2018 e ritualmente
notificato all’INPS il signor P. D. ha adito questa Sezione per sentire accertare e
dichiarare il proprio preteso “diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico in
applicazione dell’incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997 a
decorrere dalla data di quiescenza
e conseguentemente, condannare parte convenuta a
ricalcolare il trattamento pensionistico e alla corresponsione degli arretrati su tutti i ratei
pensionistici già percepiti, maggiorati degli interessi e rivalutazione monetaria ex artt.
429 c.p.c. e 150 disp. Att. c.p.c., da liquidarsi dalla scadenza dei singoli ratei al
pagamento della sorte capitale.
Il ricorrente, già Appuntato scelto della Guardia di Finanza, arruolato in data 01.10.1985,
è cessato dal servizio per riforma in data 27 agosto 2015, all’esito dell’accertamento
della inidoneità permanente al servizio d’Istituto. Con determinazione INPS n.
CN012015833210 gli veniva riconosciuta la pensione ordinaria diretta di inabilità,
Pagina 1 di 5
iscrizione n. 17325156, con sistema “misto” e decorrenza 28.8.2015.
Il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell’incremento figurativo di cui all’art. 3,
comma 7 d.lgs. n.165/1997, previsto -secondo la ricostruzione del ricorrente- per i
militari riformati ai quali sia precluso l’accesso al trattamento di ausiliaria non avendo
raggiunto i limiti di età previsti in relazione al grado rivestito per il collocamento in
quiescenza.
Il ricorrente inviava richiesta di ricalcolo all’INPS con diffida ricevuta
dall’amministrazione in data 18.4.2018; l’INPS rigettava l’istanza di rideterminazione
proposta affermando che il ricorrente non era destinatario dell’incremento richiesto.
Secondo la prospettazione difensiva del ricorrente lo stesso deve ritenersi titolare del
diritto alla maggiorazione della pensione in ragione dell’applicazione dell’art. 3, comma 7
del d.lgs. n. 165/1997 e dell’art. 1865 codice dell’Ordinamento Militare, così come
vigente alla data di cessazione dal servizio. Il beneficio dovrebbe essere riconosciuto
indipendentemente dal raggiungimento del limite d’età previsto per accedere al
trattamento di quiescenza.
L’interpretazione letterale della disposizione condurrebbe a tale conclusione
distinguendo la disposizione tra “il personale di cui all’articolo 1 escluso dall’applicazione
dell’Istituto dell’ausiliaria” e i militari; solo in relazione ai primi risulterebbe previsto il
requisito dell’ “aver raggiunto il limite di età”. Alla stessa conclusione si dovrebbe
addivenire esaminando l’istituto di cui trattasi, alla luce degli articoli da 992 a 996 del
Codice dell’Ordinamento Militare, che regolano l’ausiliaria e dell’art. 929 dello stesso
Codice.
Nella tesi proposta dalla parte ricorrente sarebbe illogico e irragionevole vincolare
l’applicazione dell’art. 3, comma 7 d.lgs. n. 165/1997 all’aver raggiunto comunque i limiti
di età previsti a seconda del grado rivestito dal momento che chi non è in possesso dei
requisiti psico-fisici per accedere all’ausiliaria è certamente dispensato dal servizio per
infermità ben prima di aver raggiunto l’età della pensione. La difesa del ricorrente
richiama, a conforto delle proprie tesi, l’orientamento giurisprudenziale favorevole alla
prospettazione attorea.
Riconoscere il beneficio compensativo di cui all’art. 3, comma 7 d.lgs. n. 165/1997, oltre
che conforme al tenore letterale della norma, risulterebbe essere l’unica soluzione
compatibile con i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza, sanciti dall’art.
3 Cost., che risulterebbero violati ove si escludesse l’applicabilità dell’istituto ai militari
riformati il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema
retributivo.
Con memoria difensiva depositata in data 7 gennaio 2019 si è costituito in giudizio
l’INPS chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
La difesa dell'Istituto afferma che, contrariamente a quanto dedotto da controparte, il
ricorrente non potrebbe essere destinatario dei benefici di cui al comma 7 dell’art. 3 del
d.lgs. n. 165 del 30 aprile 1997 (nel testo modificato dall’art. 10, comma 2, d.lgs. n.
94/2017). Osserva l’INPS che non avendo il ricorrente raggiunto i limiti di età che
costituiscono requisiti per avere astrattamente diritto all’indennità di ausiliaria, lo stesso
risulta cessato anticipatamente dal servizio per infermità, con rifiuto di transito nei ruoli
civili.
Dopo aver fornito una ricostruzione del quadro normativo di riferimento, l’Istituto
previdenziale afferma che il comma 7 dell'art. del dovrebbe ritenersi disciplinare
esclusivamente la posizione dei soggetti che, benchè abbiano raggiunto il limite di età e
quindi astrattamente abbiano diritto all'ausiliaria, tuttavia non possano usufruirne in
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concreto o in quanto ne sono esclusi dal campo di applicazione o in quanto, pur
rientrando nel campo di applicazione, non abbiano i requisiti psicofisici per accedervi.
Proprio in ragione della concreta impossibilità per alcuni di usufruire dell'ausiliaria alla
quale avrebbero astrattamente diritto, la norma introdurrebbe, quale compensazione, il
beneficio in esame. La norma non servirebbe invece a conferire un beneficio, sempre e
comunque, a chi sia inidoneo al servizio militare, anche quando nemmeno in astratto ha
diritto all'ausiliaria.
L'unica opzione ermeneutica atta ad evitare tale disparità sarebbe quella di ritenere che il
beneficio si applichi solo a chi abbia maturato i requisiti per l'ausiliaria (in termini di età)
e non possa accedervi a causa della carenza dei requisiti psico-fisici indispensabili
all'ausiliaria.
Viceversa, tale bonus non potrebbe ritenersi compatibile con chi abbia cessato prima di
essere nelle condizioni per accedere all'ausiliaria, il quale godrà, eventualmente, dei
bonus previsti dalla normativa, ossia quelli della , della pensione privilegiata, o,
comunque, della pensione anticipata rispetto ai requisiti di legge o ordinamentali.
La difesa dell'Istituto richiama altresì l'ultimo periodo del comma 7, dell'art. del secondo
il quale - in forza di tale lettura- il riconoscimento, al personale militare, del beneficio
pensionistico dell'aumento del montante contribuivo in alternativa all'indennità di
ausiliaria, consoliderebbe la regola generale secondo la quale l'uno o l'altro beneficio
economico (retributivo o previdenziale) dovrebbe ritenersi dovuto solo al raggiungimento
del "limite di età".
All’udienza in data 15 gennaio 2019 l’avv. Vaccaneo ha richiamato il ricorso e le sue
conclusioni, insistendo per l’accoglimento. L’avv. Ruta si è riportato ai contenuti della
memoria difensiva chiedendo il rigetto del ricorso.
Ritenuto in
DIRITTO
Il thema decidendum del presente giudizio è costituito dall'accertamento richiesto dai
ricorrenti in ordine alla spettanza del diritto al beneficio previsto dall'art. , del .
La disposizione stabilisce che "Per il personale di cui all'articolo 1 (Personale militare
delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza,
nonché del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei
Vigili del Fuoco) escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio
per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il
personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o
permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o
in parte con il sistema contributivo di cui alla , il montante individuale dei contributi è
determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo
anno di servizio, moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale
delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e per il personale delle Forze armate il
predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione
dell'interessato" (Comma così modificato dall’art. 10, comma 2, d.lgs. 29 maggio 2017, n,
29).
In ordine all'ambito applicativo della disposizione la giurisprudenza contabile ha
osservato che "il legislatore ha riconosciuto l'incremento del montante contributivo sia al
"personale di cui all'art. 1 escluso dall'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento
dei limiti di età", che "al personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici
per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria" (ex plurimis Corte dei conti, Sez.
Sardegna, 11 dicembre 2017, n. 156; Corte dei conti, Sez. Giur. Piemonte, n. 3/2018; id. n.
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18/2018). Categoria quest'ultima nella quale evidentemente rientra il ricorrente,
dichiarato non idoneo permanentemente al servizio d'Istituto.
E' del resto pacifica l'attuale vigenza della predetta disposizione, anche successivamente
all'entrata in vigore del codice dell'ordinamento militare, considerato che il
espressamente prevede, all'art. 2268, c. 1, n. 930, l'abrogazione dei soli commi da 1 a 5
dell'art. (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Molise, n. 53/2017).
A fronte del descritto quadro normativo, il ricorrente, collocato in congedo assoluto per
inabilità, senza aver maturato i requisiti per il transito nell'ausiliaria, non avendo
raggiunto i limiti di età, deve comunque ritenersi rientrare nell'ipotesi legislativa di favore
sopra richiamata, posto che la norma citata, come evidenziato da parte della
giurisprudenza, mira proprio a consentire l'estensione del beneficio al "personale militare
(per quello civile di cui al comma 1 è sempre necessario il raggiungimento dei limiti di età
per il collocamento in ausiliaria) che, per motivi indipendenti dalla propria volontà (con
certificazione della mancanza "dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella
posizione di ausiliaria") perderebbe il beneficio del periodo di ausiliaria venendosi a trovare
in posizione deteriore rispetto agli altri colleghi che hanno potuto raggiungere tale
limite" (in tal senso espressamente, Corte dei conti, Sez. Giur. Emilia Romagna, n.
29/2018).
Contrariamente a quanto evidenziato dalla difesa dell'INPS, la differenziazione rinvenibile
nella previsione normativa tra le condizioni per l'accesso al beneficio per il personale
delle Forze di polizia ad ordinamento "civile" rispetto al personale militare si giustifica
con il diverso campo di applicazione del regime di ausiliaria. La norma in esame, che
mira all'armonizzazione delle discipline riguardanti il regime previdenziale del personale
militare e delle Forze di polizia, pur non giungendo ad una vera e propria equiparazione,
ha posto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, quale unica
condizione per accedere al beneficio, quella della cessazione dal servizio per raggiunti
limiti di età; condizione che, nel settore militare condurrebbe "de plano" al transito nello
status di ausiliaria.
Diverso è il presupposto normativamente previsto per il personale militare per l'accesso
al predetto incremento figurativo: si tratta della sola carenza dei requisiti psico-fisici per
accedere o permanere in ausiliaria, essendo in tale ipotesi precluso l'accesso alla
predetta condizione per mancato raggiungimento del limite di età, in esclusiva
conseguenza del ricorrere di cause non dipendenti dalla volontà dei potenziali
beneficiari.
In tal senso si è espressa ampia parte della giurisprudenza contabile evidenziando che
"detta soluzione ermeneutica appare avvalorata, sotto il profilo letterale dal fatto che "il
raggiungimento dei limiti di età" è previsto, in modo espresso, solo per i civili e non per i
militari; sotto il profilo logico per il fatto che, trattandosi di norma di favore, l'accesso
all'ausiliaria consegue fisiologicamente, per i militari, al conseguimento dei limiti di età;
sicchè, la ratio di detta disciplina di favore si giustifica per il fatto di concedere al militare
infermo la possibilità di accedere all'ausiliaria (con relativo trattamento figurativo ai fini di
pensione) anche nell'ipotesi (che qui ricorre) in cui il militare sia sì cessato prima del
compimento dell'età ma per motivi indipendenti dalla sua volontà" (Corte dei conti, Sez.
Giur. Emilia Romagna, n. 29/2918; Corte dei conti, Sez. Giur. Lazio, n. 94/2018).
La domanda di applicazione del beneficio di cui al citato art. , , risulta dunque fondata e
va accolta.
Stante l'accoglimento della domanda, in conformità all'indirizzo di questa Corte (Sezioni
Riunite n. 6/2008/QM; n. 10/2002/QM), sulle somme dovute in forza della presente
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pronuncia, va riconosciuto ai ricorrenti il diritto al "maggior importo" tra interessi e
rivalutazione, ex art. 429, c. 3 c.p.c., da computarsi a decorrere da ogni singola scadenza
debitoria e fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura e complessità delle
questioni interpretative dedotte.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione
monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto del ricorrente D. P. alla
rideterminazione del trattamento previdenziale, con applicazione del beneficio di cui
all'art. del e corresponsione dei conseguenti arretrati, oltre interessi e rivalutazione,
secondo quanto indicato in parte motiva.
Così provveduto in Torino, nella camera di consiglio, all’esito della pubblica udienza del
15 gennaio 2019.
Il Giudice
F.to Ilaria Annamaria Chesta
Depositata in Segreteria il 12 marzo 2019
Il Direttore della Segreteria
F.to Antonio Cinque
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della Segreteria venga apposta
l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti,
dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, 12 marzo 2019
Il Giudice Unico
F.to Ilaria Annamaria Chesta
In esecuzione del Provvedimento del Giudice ai sensi dell’articolo 52 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in qualsivoglia forma di pubblicazione o di diffusione
omettere le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente.
Torino, 12 marzo 2019
Il Direttore della Segreteria
F.to Antonio Cinque
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