linfoma non-Hodgkin
linfoma non-Hodgkin
leggete questo link sul danno umano provocato da questo diserbante più usato al mondo: è cancerogeno.
"glifosato Roundup".
http://www.ilfattoalimentare.it/glifosa ... ogeno.html" onclick="window.open(this.href);return false;
"glifosato Roundup".
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Re: linfoma non-Hodgkin
anche questo link
http://www.corriere.it/ambiente/15_apri ... b549.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
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Re: linfoma non-Hodgkin
http://www.senegheonline.it/?p=5030" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: linfoma non-Hodgkin
http://iljournal.today/blogeko/2015/03/ ... e-guardia/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: linfoma non-Hodgkin
http://www.terranauta.it/a1535/salute_e ... angue.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: linfoma non-Hodgkin
http://www.bellunopress.it/2015/04/07/u ... i-polmoni/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: linfoma non-Hodgkin
Caro panorama ,forse dovevi postare tale documento, sul forum degli agricoltori-panorama ha scritto:http://www.bellunopress.it/2015/04/07/u ... i-polmoni/
qui da qaundo capisco,i navigatori del forum,nessuno zappa, e nessuno ha collture da usare tali diserbanti-
o sbaglio- ?
Re: linfoma non-Hodgkin
av18, l'argomento che ho postato serve per far capire i danni che provocano all'uomo determinati prodotti usati in agricoltura, ma se hai letto tutti i contesti, sono anche prodotti che usano i vicini di casa che hanno campagne, orti o magari li usano i comuni per far seccare l'erba sui marciapiedi o sulle strade oppure i consorzi per pulire i canali di scolo lungo le strade di competenza.
Nel contesto non c'entra l'agricoltore ma tutti noi, ragazzi, bambini e donne, non solo, ma anche l'acqua sotterranea, parchi verdi, ecc. un bene di tutti.
Forse la salute propria non riguarda da vicino? Ma a molti si.
Nel contesto non c'entra l'agricoltore ma tutti noi, ragazzi, bambini e donne, non solo, ma anche l'acqua sotterranea, parchi verdi, ecc. un bene di tutti.
Forse la salute propria non riguarda da vicino? Ma a molti si.
Re: linfoma non-Hodgkin
BRAVO PANORAMApanorama ha scritto:av18, l'argomento che ho postato serve per far capire i danni che provocano all'uomo determinati prodotti usati in agricoltura, ma se hai letto tutti i contesti, sono anche prodotti che usano i vicini di casa che hanno campagne, orti o magari li usano i comuni per far seccare l'erba sui marciapiedi o sulle strade oppure i consorzi per pulire i canali di scolo lungo le strade di competenza.
Nel contesto non c'entra l'agricoltore ma tutti noi, ragazzi, bambini e donne, non solo, ma anche l'acqua sotterranea, parchi verdi, ecc. un bene di tutti.
Forse la salute propria non riguarda da vicino? Ma a molti si.
purtroppo c' è ancora chi non capisce e non vede al di là del proprio naso e bisogna impegnarsi a farglielo entrare nella zucca.
ciao
"ogni diamante ha molte sfaccettature, ognuna diversa dall'altra.......(cit.mia)"
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
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La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
Re: linfoma non-Hodgkin
Preciso che non ho fatto un rimprovero all'ex collega avt8 ma ho voluto precisare alcuni elementi che alcuni sottovalutano, magari facendo capire che alcune patologie anche "molto gravi" si scatenano a distanza di anni senza capire la causa.
Se gli esperti stanno attenti alla nostra salute, non capisco perché non deve interessarci a noi da vicino. Possiamo forse dimostrarci indifferenti?
Possiamo dimostrarci indifferenti all'inquinamento o a quello che ci mangiamo ogni giorno?
Se gli esperti stanno attenti alla nostra salute, non capisco perché non deve interessarci a noi da vicino. Possiamo forse dimostrarci indifferenti?
Possiamo dimostrarci indifferenti all'inquinamento o a quello che ci mangiamo ogni giorno?
Re: linfoma non-Hodgkin
Glifosato, Corte di Giustizia Ue: il segreto commerciale non può bloccare le informazioni sulle emissioni nell’ambiente
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Niente segreti commerciali o industriali per coprire le informazioni sulle emissioni nell’ambiente causate da un pesticida. Se si chiede l’accesso ai documenti in materia ambientale, queste informazioni non possono essere negate opponendo la tutela del segreto commerciale o industriale. Perché quando si parla di emissioni nell’ambiente si parla di tutte quelle che riguardano gli effetti di un pesticida nell’aria, nell’acqua, nel suolo o sulle piante. Lo ha stabilito oggi la Corte di Giustizia dell’Unione europea chiamata a pronunciarsi in due casi che riguardano l’uso di pesticidi, fra i quali il contestatissimo glifosato.
Per la Corte di Giustizia, infatti, “la nozione di «emissioni nell’ambiente» include, in particolare, il rilascio nell’ambiente di prodotti o sostanze, come i prodotti fitosanitari o i biocidi o le sostanze attive contenute in tali prodotti, purché tale rilascio sia effettivo o prevedibile in condizioni normali o realistiche di utilizzo del prodotto o della sostanza”.
Due le controversie sulle quali la Corte si è espressa, entrambe legate al diritto di accesso ai documenti in materia ambientale. Il primo caso coinvolge le associazioni ambientaliste e la Commissione europea sul glifosato, uno degli erbicidi più usati al mondo. Le due associazioni Stichting Greenpeace Nederland e Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) avevano presentato alla Commissione una richiesta di accesso ai documenti riguardanti la prima autorizzazione all’immissione in commercio del glifosato. La Commissione ha autorizzato l’acceso ai documenti tranne che per una parte del progetto della relazione di valutazione redatta dalla Germania, dicendo che questa conteneva informazioni sui diritti di proprietà intellettuale. Così le due associazioni si sono rivolte al Tribunale dell’Unione europea, che nel 2013 ha accolto il loro ricorso perché ha ritenuto che alcune parti del documento controverso contenessero informazioni sulle emissioni nell’ambiente del glifosato. Il caso è finito davanti alla Corte di Giustizia, insieme ad un secondo caso sollevato da un’associazione olandese per la protezione delle api che ha chiesto all’autorità olandese competente di divulgare 84 documenti sulle autorizzazioni all’immissione in commercio di alcuni prodotti fitosanitari e biocidi, autorizzazioni detenute in gran parte dalla Bayer. L’Autorità olandese ha dato l’autorizzazione per 35 documenti, perchè essi contenevano informazioni sulle emissioni nell’ambiente, e ciò benché la divulgazione potesse violare la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali.
Oggi arrivano le due sentenze della Corte che fanno chiarezza su cosa debba intendersi per «emissioni nell’ambiente» e per «informazioni sulle [o che riguardano] emissioni nell’ambiente». In queste due sentenze, la Corte dichiara, innanzitutto, che “la nozione di «emissioni nell’ambiente» include, in particolare, il rilascio nell’ambiente di prodotti o sostanze, come i prodotti fitosanitari o i biocidi o le sostanze attive contenute in tali prodotti, purché tale rilascio sia effettivo o prevedibile in condizioni normali o realistiche di utilizzo del prodotto o della sostanza”. Non ci si può limitare a considerare gli scarichi o i rilasci degli impianti industriali, ma si devono dunque comprendere anche “le emissioni risultanti dalla polverizzazione di un prodotto, come un prodotto fitosanitario o un biocida, nell’aria o dalla sua applicazione sulle piante o sul suolo”. Inoltre non sono comprese solo le informazioni che riguardano le emissioni effettive, liberate in concreto dal prodotto nell’ambiente, ma anche “le informazioni sulle emissioni prevedibili di tale prodotto nell’ambiente”. Sono invece escluse dalla nozione di informazioni relative a emissioni nell’ambiente “quelle che si riferiscono a emissioni meramente ipotetiche, come, ad esempio, dati ricavati da studi aventi l’obiettivo di analizzare gli effetti dell’uso di una dose di prodotto ampiamente superiore alla dose massima per la quale è rilasciata l’autorizzazione di immissione in commercio e che sarà usata in pratica”.
Così le «informazioni che riguardano/sulle emissioni nell’ambiente» deve essere interpretata nel senso che essa copre non solo le informazioni sulle emissioni in quanto tali, precisa la Corte, ma anche “le informazioni che consentono al pubblico di controllare se sia corretta la valutazione delle emissioni effettive o prevedibili, sulla cui base l’autorità competente ha autorizzato il prodotto o la sostanza in questione, nonché i dati relativi agli effetti, a termine più o meno lungo, di tali emissioni sull’ambiente. In particolare, tale nozione comprende le informazioni relative ai residui presenti nell’ambiente dopo l’applicazione del prodotto in questione e gli studi relativi alla misura della dispersione della sostanza durante tale applicazione, a prescindere dal fatto che tali dati derivino da studi realizzati in tutto o in parte sul campo, da studi di laboratorio o da studi di traslocazione”.
Unica precisazione: le informazioni devono riguardare le emissioni e non presentare un legame qualunque, diretto o indiretto, con le emissioni nell’ambiente.
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Niente segreti commerciali o industriali per coprire le informazioni sulle emissioni nell’ambiente causate da un pesticida. Se si chiede l’accesso ai documenti in materia ambientale, queste informazioni non possono essere negate opponendo la tutela del segreto commerciale o industriale. Perché quando si parla di emissioni nell’ambiente si parla di tutte quelle che riguardano gli effetti di un pesticida nell’aria, nell’acqua, nel suolo o sulle piante. Lo ha stabilito oggi la Corte di Giustizia dell’Unione europea chiamata a pronunciarsi in due casi che riguardano l’uso di pesticidi, fra i quali il contestatissimo glifosato.
Per la Corte di Giustizia, infatti, “la nozione di «emissioni nell’ambiente» include, in particolare, il rilascio nell’ambiente di prodotti o sostanze, come i prodotti fitosanitari o i biocidi o le sostanze attive contenute in tali prodotti, purché tale rilascio sia effettivo o prevedibile in condizioni normali o realistiche di utilizzo del prodotto o della sostanza”.
Due le controversie sulle quali la Corte si è espressa, entrambe legate al diritto di accesso ai documenti in materia ambientale. Il primo caso coinvolge le associazioni ambientaliste e la Commissione europea sul glifosato, uno degli erbicidi più usati al mondo. Le due associazioni Stichting Greenpeace Nederland e Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) avevano presentato alla Commissione una richiesta di accesso ai documenti riguardanti la prima autorizzazione all’immissione in commercio del glifosato. La Commissione ha autorizzato l’acceso ai documenti tranne che per una parte del progetto della relazione di valutazione redatta dalla Germania, dicendo che questa conteneva informazioni sui diritti di proprietà intellettuale. Così le due associazioni si sono rivolte al Tribunale dell’Unione europea, che nel 2013 ha accolto il loro ricorso perché ha ritenuto che alcune parti del documento controverso contenessero informazioni sulle emissioni nell’ambiente del glifosato. Il caso è finito davanti alla Corte di Giustizia, insieme ad un secondo caso sollevato da un’associazione olandese per la protezione delle api che ha chiesto all’autorità olandese competente di divulgare 84 documenti sulle autorizzazioni all’immissione in commercio di alcuni prodotti fitosanitari e biocidi, autorizzazioni detenute in gran parte dalla Bayer. L’Autorità olandese ha dato l’autorizzazione per 35 documenti, perchè essi contenevano informazioni sulle emissioni nell’ambiente, e ciò benché la divulgazione potesse violare la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali.
Oggi arrivano le due sentenze della Corte che fanno chiarezza su cosa debba intendersi per «emissioni nell’ambiente» e per «informazioni sulle [o che riguardano] emissioni nell’ambiente». In queste due sentenze, la Corte dichiara, innanzitutto, che “la nozione di «emissioni nell’ambiente» include, in particolare, il rilascio nell’ambiente di prodotti o sostanze, come i prodotti fitosanitari o i biocidi o le sostanze attive contenute in tali prodotti, purché tale rilascio sia effettivo o prevedibile in condizioni normali o realistiche di utilizzo del prodotto o della sostanza”. Non ci si può limitare a considerare gli scarichi o i rilasci degli impianti industriali, ma si devono dunque comprendere anche “le emissioni risultanti dalla polverizzazione di un prodotto, come un prodotto fitosanitario o un biocida, nell’aria o dalla sua applicazione sulle piante o sul suolo”. Inoltre non sono comprese solo le informazioni che riguardano le emissioni effettive, liberate in concreto dal prodotto nell’ambiente, ma anche “le informazioni sulle emissioni prevedibili di tale prodotto nell’ambiente”. Sono invece escluse dalla nozione di informazioni relative a emissioni nell’ambiente “quelle che si riferiscono a emissioni meramente ipotetiche, come, ad esempio, dati ricavati da studi aventi l’obiettivo di analizzare gli effetti dell’uso di una dose di prodotto ampiamente superiore alla dose massima per la quale è rilasciata l’autorizzazione di immissione in commercio e che sarà usata in pratica”.
Così le «informazioni che riguardano/sulle emissioni nell’ambiente» deve essere interpretata nel senso che essa copre non solo le informazioni sulle emissioni in quanto tali, precisa la Corte, ma anche “le informazioni che consentono al pubblico di controllare se sia corretta la valutazione delle emissioni effettive o prevedibili, sulla cui base l’autorità competente ha autorizzato il prodotto o la sostanza in questione, nonché i dati relativi agli effetti, a termine più o meno lungo, di tali emissioni sull’ambiente. In particolare, tale nozione comprende le informazioni relative ai residui presenti nell’ambiente dopo l’applicazione del prodotto in questione e gli studi relativi alla misura della dispersione della sostanza durante tale applicazione, a prescindere dal fatto che tali dati derivino da studi realizzati in tutto o in parte sul campo, da studi di laboratorio o da studi di traslocazione”.
Unica precisazione: le informazioni devono riguardare le emissioni e non presentare un legame qualunque, diretto o indiretto, con le emissioni nell’ambiente.
Re: linfoma non-Hodgkin
Ricorso accolto dalla CdC Lazio nel 2017 e lo posto ai fini della conoscenza (N.B.: certi Pareri non si trovano facilmente).
“Epatopatia cronica post epatite HBV con sofferenza pancreatica”, causa di interdipendenza da essa della malattia oncologica "Linfoma non Hodgkin B"
1) - Molto importante è il riscontro dell’UML del Ministero della Salute, che conclude ritenendo che
“il ricorso presentato dagli aventi diritto del sig. xx, può essere accolto dal punto di vista medico-legale, in quanto ci sono dati scientifici sufficienti per poter formulare un valido nesso causale tra infezioni virali epatiche e alcuni istotipi di Linfoma non Hodgkin.
2) - L’UML del Ministero della Salute ha così argomentato: “Nel merito del quesito sub a) si rappresenta che le conoscenze universalmente più accreditate hanno evidenziato, in studi in corso da oltre due decenni, una associazione tra infezione da virus epatitico C e B e sviluppo di neoplasie linfoidi, particolarmente di linfomi non Hodgkin di tipo B.
“Epatopatia cronica post epatite HBV con sofferenza pancreatica”, causa di interdipendenza da essa della malattia oncologica "Linfoma non Hodgkin B"
1) - Molto importante è il riscontro dell’UML del Ministero della Salute, che conclude ritenendo che
“il ricorso presentato dagli aventi diritto del sig. xx, può essere accolto dal punto di vista medico-legale, in quanto ci sono dati scientifici sufficienti per poter formulare un valido nesso causale tra infezioni virali epatiche e alcuni istotipi di Linfoma non Hodgkin.
2) - L’UML del Ministero della Salute ha così argomentato: “Nel merito del quesito sub a) si rappresenta che le conoscenze universalmente più accreditate hanno evidenziato, in studi in corso da oltre due decenni, una associazione tra infezione da virus epatitico C e B e sviluppo di neoplasie linfoidi, particolarmente di linfomi non Hodgkin di tipo B.
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Re: linfoma non-Hodgkin
Ricorso Straordinario al PdR perso.
- durata del rinnovo della patente di guida
- durata di anni uno anziché ad anni cinque il rinnovo della validità della patente di guida del ricorrente per il (linfoma non Hodgkin)
1) - il medico monocratico competente al rilascio e/o rinnovo della patente di guida ai sensi dell’articolo 119 del codice della strada, alla cui valutazione si era sottoposto il -OMISSIS-, disponeva, ai sensi del comma 4, lettera d), del citato articolo 119, l’effettuazione della visita medica presso la competente Commissione medica locale, in ragione dei dubbi emersi circa l’idoneità alla guida dell’interessato.
per completezza leggete qui sotto.
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201902706
Numero 02706/2019 e data 29/10/2019 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 18 settembre 2019
NUMERO AFFARE 01360/2019
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal -OMISSIS-, per l’annullamento “totale o parziale (nella parte in cui limita alla durata di anni uno anziché ad anni cinque il rinnovo della validità della patente di guida del ricorrente -OMISSIS-) del provvedimento della Commissione medica locale patenti di guida istituita presso l’Azienda provinciale per i servizi sanitari della -OMISSIS-dd. 09.10.2018, unitamente ad ogni accertamento in esso contenuto e alla ricevuta di comunicazione ex articolo 126, comma 8 C.d.S. che ha recepito la relativa limitazione alla durata del rinnovo della patente di guida stessa, disponendo la limitazione di validità ad anni uno dal rilascio del predetto parere medico”.
LA SEZIONE
Vista la relazione tramessa con nota del 5 luglio 2019 n. 21760, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, datato 9 dicembre 2018 e notificato a mezzo del servizio postale il 5 febbraio 2019;
vista la nota di replica del ricorrente alla relazione ministeriale del 4 luglio 2019;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antimo Prosperi.
Premesso.
Rappresenta il ricorrente di essere titolare di patente di guida con abilitazione A, B, C e D -OMISSIS-, e di aver appreso recentemente di essere affetto da una malattia del sangue (linfoma non Hodgkin) per cui è attualmente sottoposto a trattamenti medici, pur continuando a svolgere regolarmente la propria attività lavorativa.
In data 8 giugno 2018, il medico monocratico competente al rilascio e/o rinnovo della patente di guida ai sensi dell’articolo 119 del codice della strada, alla cui valutazione si era sottoposto il -OMISSIS-, disponeva, ai sensi del comma 4, lettera d), del citato articolo 119, l’effettuazione della visita medica presso la competente Commissione medica locale, in ragione dei dubbi emersi circa l’idoneità alla guida dell’interessato.
-OMISSIS-, con certificato rilasciato in data 9 ottobre 2018, giudicava il ricorrente idoneo alla guida per un anno, fino al 9 ottobre 2019.
Avverso il predetto certificato del 9 ottobre 2018 e gli altri atti in oggetto insorge l’interessato con l’odierno ricorso straordinario chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
I.) Difetto di competenza della Commissione medica locale adita a rilasciare il provvedimento impugnato.
Il ricorrente evidenzia che, a seguito dell’emanazione del d.P.R. n. 139/2017, il rinnovo della patente per i soggetti non affetti da patologie invalidanti è rimesso alle normali valutazioni compiute dai cosiddetti medici monocratici. Pertanto, la predetta Commissione medica non era titolare di alcuna competenza per rilasciare il predetto provvedimento censurato.
II.) Violazione e/o falsa applicazione dei principi generali in materia di atto amministrativo: mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto il provvedimento “ha limitato la durata del rinnovo della patente di guida del ricorrente in modo del tutto arbitrario, limitandolo ad un solo anno, senza motivare in alcun passaggio in ordine alla necessità di tale restrizione temporale”.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella propria relazione, ha rappresentato quanto segue:
• in via preliminare, eccepisce l’irricevibilità del ricorso per quanto riguarda la prima censura, relativa al difetto di competenza della Commissione medica ospedaliera, per decorrenza del termine per l’impugnazione della decisione con cui il medico monocratico ha disposto che il ricorrente venisse sottoposto al giudizio medico della predetta Commissione;
• -OMISSIS- ha limitato la durata del titolo di guida dell’interessato tenendo conto del tipo di patente posseduta (abilitazione alla guida di mezzi pesanti), nonché della patologia da cui è affetto, di natura oncologica; la Commissione ha pertanto operato un equilibrato bilanciamento degli interessi in conflitto: da un lato quello di garantire il superiore interesse pubblico della sicurezza della circolazione stradale e, dall’altro lato, quello dell’istante, al quale è stato comunque consentito di circolare, salvo il dovere di sottoporsi a visita per verificare il permanere delle condizioni di idoneità alla guida.
Il Ministero riferente ha concluso esprimendo l’avviso che il provvedimento impugnato sia infondato.
Considerato.
Si prescinde dall’eccezione formulata dall’Amministrazione riferente in quanto il ricorso è infondato nel merito.
La Sezione ritiene utile richiamare preliminarmente di seguito la normativa applicabile in materia.
L’art. 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (codice della strada) stabilisce che:
“1. Non può ottenere la patente di guida …, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.”.
“L’accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi: … d) di coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida”.
Ai sensi della normativa sopra richiamata, il “medico monocratico”, secondo quanto attestato dell’Amministrazione, nutrendo dubbi circa l’idoneità dell’interessato a condurre con la necessaria sicurezza i veicoli pesanti per i quali è abilitato, ha correttamente disposto l’effettuazione della visita medica da parte della competente Commissione medica locale. Pertanto, non sussiste il vizio di incompetenza della Commissione medica denunciato dal ricorrente.
Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, secondo cui il provvedimento impugnato avrebbe limitato, senza fornire motivazione, la durata del rinnovo della patente di guida ad un anno. Invero, la Commissione medica locale può certamente stabilire una frequenza degli accertamenti sanitari maggiore di quella prevista in generale dalla legge per le varie categorie di patente, valutando caso per caso i soggetti sottoposti al suo esame, né è tenuta a motivare analiticamente le ragioni della limitazione della durata della idoneità alla guida.
Nel caso di specie, è richiamata nell’atto impugnato la patologia di cui soffre l’interessato, che del resto è ben nota allo stesso come emerge dal ricorso.
Al riguardo, giova peraltro rilevare che i giudizi formulati dalle Commissioni mediche, in quanto giudizi medico–legali provenienti da organi tecnici, fondati su nozioni scientifiche e su dati di esperienza ai fini dell’accertamento dell’idoneità alla guida, hanno connotati di discrezionalità tecnica e, conseguentemente, sono sottratti al sindacato del giudice amministrativo, salvo il potere di questi di valutarne l’irragionevolezza, l’illogicità, l’incongruità e o l’eventuale incompletezza (Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2099; sez. I, 19 dicembre 2012, n. 5288; sez. I, 27 dicembre 2016, n. 2759; sez. II, 7 dicembre 2016, n. 2578).
In conclusione, alla stregua delle predette considerazioni, il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Antimo Prosperi Vincenzo Neri
IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
- durata del rinnovo della patente di guida
- durata di anni uno anziché ad anni cinque il rinnovo della validità della patente di guida del ricorrente per il (linfoma non Hodgkin)
1) - il medico monocratico competente al rilascio e/o rinnovo della patente di guida ai sensi dell’articolo 119 del codice della strada, alla cui valutazione si era sottoposto il -OMISSIS-, disponeva, ai sensi del comma 4, lettera d), del citato articolo 119, l’effettuazione della visita medica presso la competente Commissione medica locale, in ragione dei dubbi emersi circa l’idoneità alla guida dell’interessato.
per completezza leggete qui sotto.
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201902706
Numero 02706/2019 e data 29/10/2019 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 18 settembre 2019
NUMERO AFFARE 01360/2019
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal -OMISSIS-, per l’annullamento “totale o parziale (nella parte in cui limita alla durata di anni uno anziché ad anni cinque il rinnovo della validità della patente di guida del ricorrente -OMISSIS-) del provvedimento della Commissione medica locale patenti di guida istituita presso l’Azienda provinciale per i servizi sanitari della -OMISSIS-dd. 09.10.2018, unitamente ad ogni accertamento in esso contenuto e alla ricevuta di comunicazione ex articolo 126, comma 8 C.d.S. che ha recepito la relativa limitazione alla durata del rinnovo della patente di guida stessa, disponendo la limitazione di validità ad anni uno dal rilascio del predetto parere medico”.
LA SEZIONE
Vista la relazione tramessa con nota del 5 luglio 2019 n. 21760, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, datato 9 dicembre 2018 e notificato a mezzo del servizio postale il 5 febbraio 2019;
vista la nota di replica del ricorrente alla relazione ministeriale del 4 luglio 2019;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antimo Prosperi.
Premesso.
Rappresenta il ricorrente di essere titolare di patente di guida con abilitazione A, B, C e D -OMISSIS-, e di aver appreso recentemente di essere affetto da una malattia del sangue (linfoma non Hodgkin) per cui è attualmente sottoposto a trattamenti medici, pur continuando a svolgere regolarmente la propria attività lavorativa.
In data 8 giugno 2018, il medico monocratico competente al rilascio e/o rinnovo della patente di guida ai sensi dell’articolo 119 del codice della strada, alla cui valutazione si era sottoposto il -OMISSIS-, disponeva, ai sensi del comma 4, lettera d), del citato articolo 119, l’effettuazione della visita medica presso la competente Commissione medica locale, in ragione dei dubbi emersi circa l’idoneità alla guida dell’interessato.
-OMISSIS-, con certificato rilasciato in data 9 ottobre 2018, giudicava il ricorrente idoneo alla guida per un anno, fino al 9 ottobre 2019.
Avverso il predetto certificato del 9 ottobre 2018 e gli altri atti in oggetto insorge l’interessato con l’odierno ricorso straordinario chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
I.) Difetto di competenza della Commissione medica locale adita a rilasciare il provvedimento impugnato.
Il ricorrente evidenzia che, a seguito dell’emanazione del d.P.R. n. 139/2017, il rinnovo della patente per i soggetti non affetti da patologie invalidanti è rimesso alle normali valutazioni compiute dai cosiddetti medici monocratici. Pertanto, la predetta Commissione medica non era titolare di alcuna competenza per rilasciare il predetto provvedimento censurato.
II.) Violazione e/o falsa applicazione dei principi generali in materia di atto amministrativo: mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto il provvedimento “ha limitato la durata del rinnovo della patente di guida del ricorrente in modo del tutto arbitrario, limitandolo ad un solo anno, senza motivare in alcun passaggio in ordine alla necessità di tale restrizione temporale”.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella propria relazione, ha rappresentato quanto segue:
• in via preliminare, eccepisce l’irricevibilità del ricorso per quanto riguarda la prima censura, relativa al difetto di competenza della Commissione medica ospedaliera, per decorrenza del termine per l’impugnazione della decisione con cui il medico monocratico ha disposto che il ricorrente venisse sottoposto al giudizio medico della predetta Commissione;
• -OMISSIS- ha limitato la durata del titolo di guida dell’interessato tenendo conto del tipo di patente posseduta (abilitazione alla guida di mezzi pesanti), nonché della patologia da cui è affetto, di natura oncologica; la Commissione ha pertanto operato un equilibrato bilanciamento degli interessi in conflitto: da un lato quello di garantire il superiore interesse pubblico della sicurezza della circolazione stradale e, dall’altro lato, quello dell’istante, al quale è stato comunque consentito di circolare, salvo il dovere di sottoporsi a visita per verificare il permanere delle condizioni di idoneità alla guida.
Il Ministero riferente ha concluso esprimendo l’avviso che il provvedimento impugnato sia infondato.
Considerato.
Si prescinde dall’eccezione formulata dall’Amministrazione riferente in quanto il ricorso è infondato nel merito.
La Sezione ritiene utile richiamare preliminarmente di seguito la normativa applicabile in materia.
L’art. 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (codice della strada) stabilisce che:
“1. Non può ottenere la patente di guida …, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.”.
“L’accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi: … d) di coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida”.
Ai sensi della normativa sopra richiamata, il “medico monocratico”, secondo quanto attestato dell’Amministrazione, nutrendo dubbi circa l’idoneità dell’interessato a condurre con la necessaria sicurezza i veicoli pesanti per i quali è abilitato, ha correttamente disposto l’effettuazione della visita medica da parte della competente Commissione medica locale. Pertanto, non sussiste il vizio di incompetenza della Commissione medica denunciato dal ricorrente.
Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, secondo cui il provvedimento impugnato avrebbe limitato, senza fornire motivazione, la durata del rinnovo della patente di guida ad un anno. Invero, la Commissione medica locale può certamente stabilire una frequenza degli accertamenti sanitari maggiore di quella prevista in generale dalla legge per le varie categorie di patente, valutando caso per caso i soggetti sottoposti al suo esame, né è tenuta a motivare analiticamente le ragioni della limitazione della durata della idoneità alla guida.
Nel caso di specie, è richiamata nell’atto impugnato la patologia di cui soffre l’interessato, che del resto è ben nota allo stesso come emerge dal ricorso.
Al riguardo, giova peraltro rilevare che i giudizi formulati dalle Commissioni mediche, in quanto giudizi medico–legali provenienti da organi tecnici, fondati su nozioni scientifiche e su dati di esperienza ai fini dell’accertamento dell’idoneità alla guida, hanno connotati di discrezionalità tecnica e, conseguentemente, sono sottratti al sindacato del giudice amministrativo, salvo il potere di questi di valutarne l’irragionevolezza, l’illogicità, l’incongruità e o l’eventuale incompletezza (Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2099; sez. I, 19 dicembre 2012, n. 5288; sez. I, 27 dicembre 2016, n. 2759; sez. II, 7 dicembre 2016, n. 2578).
In conclusione, alla stregua delle predette considerazioni, il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Antimo Prosperi Vincenzo Neri
IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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