Limiti di età per concorsi pubblici e alle procedure selettive Corpo nazionale vigili del fuoco

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Limiti di età per concorsi pubblici e alle procedure selettive Corpo nazionale vigili del fuoco

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limiti di età per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Parere del CdS
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE C, numero provv.: 201902231

Numero 02231/2019 e data 07/08/2019 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 25 luglio 2019


NUMERO AFFARE 00995/2019

OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile


Schema di regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota n. 12013 del 20 giugno 2019, con la quale il Ministero dell’interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antimo Prosperi.


Premesso e considerato.

1. La legge 15 maggio 1997, n. 127, all’articolo 3, comma 6, stabilisce che “La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio ovvero alla oggettive necessità dell’amministrazione”.

Il decreto legislativo 16 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, in diversi articoli, fa riferimento al regolamento di cui al citato articolo 3 della legge n. 127/1997, per l’individuazione del requisito dell’età che deve essere posseduta dai candidati ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In attuazione della citata normativa è stato emanato il decreto del Ministro dell’interno 8 ottobre 2012, n. 197 (Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per l’ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articoli 5,22, 41,53, 62,88, 98,109,119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217), che ha appunto individuato specifici limiti di età per l’accesso al Corpo in considerazione della specifica natura dell’attività che i vigili del fuoco sono chiamati a svolgere e dei relativi rischi, che richiedono adeguati requisiti psicofisici e di professionalità che devono essere maturati in un periodo non avanzato della vita lavorativa.

2. Rappresenta il Ministero che, con le modifiche introdotte al decreto legislativo n. 217/2005 dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, “è stata ribadita - con il richiamo al regolamento di cui all’articolo 3 della suddetta legge 15 maggio 1997, n. 127 - la necessità che siano individuati precisi limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale”. In particolare, l’Amministrazione ritiene necessaria l’adozione dello schema di regolamento in esame in ragione delle modifiche introdotte con i citati decreti legislativi, con riguardo alle procedure concorsuali e selettive per l’accesso ai vari ruoli del personale e, in generale, all’assetto organizzativo, strutturale e funzionale del Corpo nazionale, con mutamento di ruoli, qualifiche e percorsi di carriera.

Nel merito, il Ministero evidenzia che uno degli obiettivi principali dell’intervento normativo è quello dell’abbassamento del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per vigili del fuoco. In proposito, rappresenta l’Amministrazione che attualmente i vigili del fuoco, unitamente ai capisquadra e ai capi reparto, si compongono di circa 30.000 unità, con un’età media molto elevata (oltre 50 anni); a tale dato si aggiunge il fatto che il meccanismo di assunzione dei vigili del fuoco ha determinato una serie di disfunzioni (alto numero di partecipanti ai concorsi e formazione di graduatorie con migliaia di idonei non vincitori, con continue proroghe di validità delle graduatorie stesse per consentirne il progressivo scorrimento fino all’esaurimento; conseguente assunzione di persone con un’età nettamente superiore rispetto a quella richiesta, in quanto effettuata dopo molti anni dal concorso; procedure di stabilizzazione del personale volontario che hanno affiancato i concorsi pubblici, con conseguente ingresso di personale con un’età ancora più elevata (37 anni invece di 30).

3. Lo schema di regolamento è corredato della relazione illustrativa, della scheda di analisi tecnico-normativa (A.T.N.), mentre non è stata fornita la scheda di analisi dell’impatto della regolazione (A.I.R.), né la scheda relativa alla verifica di impatto regolatorio (V.I.R.). Per quanto concerne l’A.I.R., il Ministro dell’interno ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di regolamento in esame può essere esentato dall’A.I.R. in ragione del ridotto impatto dell’intervento (il nuovo regolamento ha un esiguo numero di destinatari, non comporta costi di adeguamento, nè l’impiego di risorse pubbliche e non è suscettibile di produrre alcun impatto sulle dinamiche concorrenziali del mercato).

4. Lo schema si compone di cinque articoli.

L’articolo 1 (Limiti minimi di età), nel confermare che il limite minimo di età per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo é di 18 anni, prevede, ai sensi dell’articolo 28 della legge n. 183/2010, che per particolari discipline sportive indicate nel bando di concorso il limite minimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi del Corpo è fissato in 17 anni.

L’articolo 2 (Limiti massimi di età), per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive per l’accesso ai ruoli del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale, prevede i seguenti limiti massimi di età:

a) 26 anni (rispetto agli attuali 30) nel concorso per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco;

b) 30 anni (come attualmente previsto) nel concorso per l’accesso alla qualifica di ispettore antincendi, salvo che non si tratti di personale interno al Corpo nazionale per il quale è previsto l’esonero da tale limite di età ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 217/2005;

c) 45 anni (come attualmente previsto) nelle procedure selettive e nei concorsi per l’accesso ai ruoli tecnico-professionali;

d) 45 anni nei concorsi per l’accesso ai ruoli della banda musicale del Corpo nazionale;

e) 30 anni nei concorsi per l’accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo Fiamme rosse del Corpo nazionale, fermo restando per particolari discipline sportive il limite massimo fissato in 35 anni.

Lo stesso articolo 2, al comma 2, per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale prevede i seguenti limiti massimi di età:

a) 35 anni (come attualmente previsto) nel concorso a vice direttore;

b) 45 anni (come attualmente previsto) nei concorsi di accesso ai ruoli tecnico-professionali.

Infine, il comma 3, con riguardo al personale volontario del Corpo nazionale che intende partecipare alle procedure concorsuali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e di cui alla lettera a) del comma 2, conferma che si applica il limite di età di 37 anni previsto all’articolo 12, comma 2, della legge n. 246/2000, che tuttavia non viene citata né al comma 3 nè nel preambolo dello schema di decreto.

L’articolo 3 (Disposizioni particolari), concernente le ipotesi di assunzione diretta a domanda (riservata ai familiari degli appartenenti al Corpo nazionale che siano deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento delle attività istituzionali ovvero in missioni internazionali) nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco e degli ispettori antincendi e tecnico-amministrativo, riporta le disposizioni contenute all’articolo 2, commi 3 e 4, del vigente regolamento n. 197/2012.

L’articolo 4 (Ruoli del personale specialista) prevede che i limiti di età per l’accesso mediante selezione interna e concorso ai ruoli dei piloti di aeromobile, degli specialisti di aeromobile e degli elicotteristi, nonché dei nautici di coperta, dei nautici di macchina e dei sommozzatori, sono individuati con appositi regolamenti del Ministro dell’interno ai sensi di quanto previsto nei relativi articoli del decreto legislativo n. 217/2005.

L’articolo 5 (Abrogazioni) prevede l’abrogazione del vigente decreto del Ministro dell’interno 8 ottobre 2012, n. 12.

5. L’intervento regolatorio, come già a suo tempo osservato dalla Sezione in ordine al vigente regolamento (parere n. 2652/2012 del 31 maggio 2012), si colloca correttamente, in via derogatoria rispetto alla norma generale di cui al citato articolo 3 della legge n. 127 del 1997, nel quadro della disciplina relativa all’individuazione di specifici limiti di età, in ragione della natura del servizio o di particolari necessità, per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Lo schema di regolamento in esame, come evidenziato dall’Amministrazione riferente, tenuto conto dell’età media elevata dei vigili del fuoco e delle disfunzioni emerse nel meccanismo di assunzione stessi, introduce, fra l’altro, una significativa riduzione dei limiti massimi di età per l’ammissione al concorso per vigile del fuoco proprio allo scopo di assumere personale con perfetta efficienza fisica e con un’età anagrafica adeguata.

Le modifiche previste ai vigenti limiti di età, individuate dall’Amministrazione nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica in materia, appaiono ragionevoli e proporzionate agli obiettivi indicati dall’Amministrazione stessa.

6. In conclusione, si riportano di seguito alcune osservazioni di carattere formale:

- nel preambolo, al “Considerato”, laddove si richiamano gli articoli del decreto legislativo n. 217/2005 che hanno “previsto … l’emanazione di un regolamento da adottarsi ai sensi del citato articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per l’individuazione dell’età che deve essere posseduta dai candidati …”, vengono impropriamente citati gli articoli 32, 35, 49, 50, 51, 52, 71, 79 e 91, che non fanno riferimento al predetto articolo 3, comma 6, della legge n. 127/1997;

- all’articolo 2, comma 3, considerato che si è in presenza di una disposizione ricognitiva come evidenziato dallo stesso Ministero, occorre richiamare l’articolo 12, comma 2, della legge n. 246/2000, il quale stabilisce il limite massimo di età di 37 anni per la partecipazione alle procedure concorsuali per l’accesso in ruoli operativi.

Infine, si raccomanda un’attenta revisione dello schema, anche al fine di eliminare refusi presenti nel testo (si segnala all’articolo 2, comma 1, lettera e), un refuso laddove si fa riferimento al “gruppo sportivo vigile del fuoco”).

7. In conclusione, si esprime parere favorevole sullo schema di regolamento in epigrafe, con le osservazioni sopra indicate.


P.Q.M.

esprime parere favorevole, con le osservazioni di cui in motivazione.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antimo Prosperi Claudio Zucchelli




IL SEGRETARIO
Cinzia Giglio


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