limiti di altezza per vigili del fuoco permanenti

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Una persona

limiti di altezza per vigili del fuoco permanenti

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Buongiorno. Sono la compagna di uno splendido uomo che oggi ha 35 anni e che, dopo aver fatto per anni il vigile del fuoco discontinuo, ha dovuto abbandonare questo splendido lavoro per sfuggire alla precarietà e cercare la stabilità lavorativa altrove. A settembre di quest'anno succede l'inaspettato: convocazione per sostenere le prove fisiche per entrare come vigile permanente nel corpo nazionale dei vigili del fuoco (lui infatti era inserito nella graduatoria della stabilizzazione 2007). Improvvisamente si spalancano porte che lui ormai credeva definitivamente chiuse. Il 23 ottobre ha sostenuto le prove fisiche e le ha superate. Adesso è convocato per la visita medica giorno 6 novembre. Purtroppo l'entusiasmo si è spento quando, leggendo su internet, scopro che, mentre per i vigili discontinui il limite di altezza è 1,62, per i vigili permanenti è irragionevolmente più alto: 1,65 (mi domando perché un discontinuo che svolge le stesse mansioni di un permanente possa essere più basso). Il mio ragazzo è alto 1,63 e adesso rischia di essere bruscamente svegliato da questo sogno per una irragionevole disparità di trattamento. Leggendo su internet ho scoperto che ci sono deputati e senatori che sostengono un disegno di legge per l'abolizione dei suddetti limiti per l'accesso nelle forze armate, ma il disegno (già approvato al senato) è ancora fermo alla Camera. Leggendo ancora sono riuscita a trovare una sentenza molto recente del Consiglio di stato ( 19 febbraio 2014 n.768) che in un caso identico a quello del mio compagno ha accolto il ricorso dichiarando illegittimobil diverso limite di altezza perché contraddittorio e irragionevole in quanto non giustificato da una differente qualità delle mansioni svolte dai permanenti rispetto ai discontinui.
VI chiedo se, in virtù di questa sentenza, sarebbe possibile impugnare un eventuale prossimo provvedimento di esclusione che si basi sul requisito dell'altezza adducendo proprio l'illegittimità del limite? E se quale percorso si dovrebbe seguire (direttamente ricorso al Tar?).Buona giornata


panorama
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Re: limiti di altezza per vigili del fuoco permanenti

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prescrizione di limiti di altezza minimi differenziati per l'impiego di personale volontario e per il reclutamento in ruolo degli stessi.

Ricorso ACCOLTO oggi 15/04/2015.
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Il TAR Lazio precisa:

1) - Il ricorso risulta palesemente fondato alla luce dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, al quale la Sezione ha da tempo aderito (vedi, da ultimo, TAR Lazio, Sez. I bis, n. 2319/2015) ed alle cui considerazioni e conclusioni si fa integrale rinvio, che ha chiarito che non esistono sostanziali differenze nell’impiego del personale volontario reclutato ai sensi del D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76 rispetto a quello effettivo, essendo il primo caratterizzato esclusivamente da diversità temporali del rapporto (temporaneo, discontinuo, occasionale), ma, per il resto presenta una medesimezza di compiti e funzioni sancita dalla normativa in materia (Cons. Stato Sez. III, Sent., 19-02-2014, n. 768).

2) - Si deve pertanto ritenere illegittima la prescrizione del requisito dell'altezza minima per l’inserimento effettivo nel Corpo dei Vigile del Fuoco fissato dall'art. 1 del D.P.C.M. 27 aprile 1993, n. 233, sostitutivo dell'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. del 22 luglio 1987, n. 411, il quale stabilisce che "per l'ammissione ai concorsi a posti dei vigili del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è richiesta una statura non inferiore a cm 165" (v. anche l'art. 1, comma 1, del D.M. 11 marzo 2008, n. 78).

N.B.: il resto leggetelo direttamente qui sotto.
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SENTENZA BREVE ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201505598, - Public 2015-04-15 -


N. 05598/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02185/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2185 del 2015, proposto da:
R. V., rappresentato e difeso dagli avv. Aldo Tigano, Danilo La Monaca, con domicilio eletto presso Alberto Marchetti in Roma, Via Cola di Rienzo, 180;

contro
Ministero dell'Interno, , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
- del decreto del 22.12.2014 del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione centrale per gli Affari Generali - con il quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura selettiva per la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, indetta con decreto del Ministero dell'Interno n. 3747 del 27 agosto 2007;

- nonché ove occorra del D.P.C.M. del 22.7.1987 n. 411 art. 3, comma 2 del D.P.C.M. n. 233 del 27.4.1993.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2015 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente impugna il decreto del 22.12.2014 con cui è stato escluso dal concorso per la stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari – indetto con bando pubblicato sulla G.U. s.s. n. 90 del 18/11/2008 – in quanto è stato ritenuto privo del requisito di altezza minimo.

Egli lamenta innanzitutto l’erroneità del giudizio di inidoneità espresso nei suoi confronti, evidenziando che, a seguito di diverse altre misurazioni effettuate dalla medesima amministrazione oltre che da altre amministrazioni (all. 6) egli è sempre risultato in possesso del prescritto requisito di statura minima (165 cm.) come si evince dallo stesso foglio matricolare (all.5) prodotto in giudizio. Egli impugna comunque, per quanto possa occorrere, anche il bando di concorso per la stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari pubblicato sulla G.U. s.s. n. 90 del 18/11/2008) nonché dell'art. 3, c. 2 del D.P.C.M. 27 luglio 1987, n. 411 del D.P.C.M. n. 233 del 27.4.199 e dell'art. 1 del D.M. 11 marzo 2008, n. 78, lamentando l’illegittimità della prescrizione di limiti di altezza minimi differenziati per l'impiego di personale volontario e per il reclutamento in ruolo degli stessi.

Il ricorso risulta palesemente fondato alla luce dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, al quale la Sezione ha da tempo aderito (vedi, da ultimo, TAR Lazio, Sez. I bis, n. 2319/2015) ed alle cui considerazioni e conclusioni si fa integrale rinvio, che ha chiarito che non esistono sostanziali differenze nell’impiego del personale volontario reclutato ai sensi del D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76 rispetto a quello effettivo, essendo il primo caratterizzato esclusivamente da diversità temporali del rapporto (temporaneo, discontinuo, occasionale), ma, per il resto presenta una medesimezza di compiti e funzioni sancita dalla normativa in materia (Cons. Stato Sez. III, Sent., 19-02-2014, n. 768).

Si deve pertanto ritenere illegittima la prescrizione del requisito dell'altezza minima per l’inserimento effettivo nel Corpo dei Vigile del Fuoco fissato dall'art. 1 del D.P.C.M. 27 aprile 1993, n. 233, sostitutivo dell'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. del 22 luglio 1987, n. 411, il quale stabilisce che "per l'ammissione ai concorsi a posti dei vigili del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è richiesta una statura non inferiore a cm 165" (v. anche l'art. 1, comma 1, del D.M. 11 marzo 2008, n. 78).

La prescrizione di requisiti di statura differenziati risulta contraddittoria ed irragionevole in quanto non è “giustificata da una sufficiente diversità delle mansioni” dato che il personale c.d. "volontario" dei vigili del fuoco svolge gli stessi compiti ed esercita le stesse funzioni di quello effettivo come sancito dal D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 e dal D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76.

In tal senso si richiamano in particolare: l'art. 3, comma 2, del Regolamento precitato che afferma l'applicabilità, quanto alle "attività inerenti al soccorso" -che sono proprio quelle che richiedono per loro natura "una certa prestanza fisica” - delle "vigenti disposizioni in materia di doveri, compiti e responsabilità, previste per il personale permanente di pari qualifica";

- gli artt. 14 e 15, che consentono "l'impiego operativo" dei capi reparto volontari e dei capi squadra volontari;

- l'art. 19, che, nell'escludere le svolgimento di "impegni operativi esterni" per il personale volontario "dichiarato permanentemente inabile al servizio di soccorso", presuppone, implicitamente ma chiaramente, lo svolgimento di tale servizio e l'ordinaria assegnazione ai detti impieghi operativi del personale stesso in possesso dell'idoneità fisica;

- l'art. 26, comma 3, a norma del quale "i vigili volontari sono agenti di polizia giudiziaria", in armonia con quanto disposto dal comma 2 del predetto art. 6 del D.Lgs. n. 139 del 2006, che, con riferimento indistinto al "personale di cui al comma 1" - permanente e volontario -, afferma ch'esso "nell'esercizio delle attività istituzionali" - dal che si ricava anche che entrambe le tipologie di personale svolgono indifferenziatamente tutti i compiti di istituto - "svolge funzioni polizia giudiziaria";

- il comma 8 dello stesso art. 26, che contempla l'ipotesi del "personale volontario che in seguito all'impiego per attività di soccorso, formazione o addestramento" - che sono poi le stesse attività, cui è tenuto il vigile del fuoco permanente ai sensi degli artt. 4 e 142 del D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 - "ha subito un infortunio comportante l'inabilità permanente ed assoluta" (Cons. Stato Sez. III, Sent., 19-02-2014, n. 768).

Alla luce delle considerazioni soprarichiamate, il limite di altezza fissato nel citato D.P.C.M. n. 411 del 1987, richiamato nel DM 2008 e nel bando risulta illegittimo, risulta perciò illegittimo il provvedimento applicativo di tali previsioni con cui è stata disposta l’esclusione del ricorrente dalla procedura di stabilizzazione in contestazione sulla sola base del difetto del requisito della statura prescritta per il vigile del fuoco di ruolo.

Il ricorso va pertanto accolto, assorbita ogni altra censura, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto anche del fatto che l’Amministrazione resistente, continuando a dare applicazione ad una previsione regolamentare di cui il Consiglio di Stato ha chiarito l’illegittimità, ha determinato l’insorgere della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di giudizio liquidate nella misura di €. 2.000,00 più IVA e CPA, oltre al contributo unificato, ove corrisposto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/04/2015
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Re: limiti di altezza per vigili del fuoco permanenti

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D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Codice dell'ordinamento militare

Art. 635 Requisiti generali per il reclutamento
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D.P.R. 90/2010 T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare

Art. 587 Limiti di altezza
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Parere chiesto al Consiglio di Stato, anche in merito al requisito dell'altezza.

parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015 n. 2.

Nel parere SI LEGGE:

1) - L’articolo 6 reca l’indicazione delle norme oggetto di abrogazione a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e prevede dalla medesima data la inapplicabilità, in ogni caso, delle disposizioni che contengano limitazioni all’accesso in ragione di limiti di altezza.

2) - La finalità perseguita dal Legislatore, in linea di principio apprezzabile, è, invero, quella di non precludere l’accesso a detti Corpi in ragione della mancanza del requisito dell’altezza minima prevista dalle attuali disposizioni, ma di consentire la valutazione del soggetto in base a differenti parametri dai quali possa comunque desumersi in maniera imprescindibile l’idoneità del soggetto allo svolgimento del servizio militare o d’istituto.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE C ,numero provv.: 201502636 - Public 2015-09-22 -


Numero 02636/2015 e data 18/09/2015


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 10 settembre 2015

NUMERO AFFARE 01379/2015

OGGETTO:
Ministero della difesa.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015 n. 2;

LA SEZIONE
Vista la relazione n. M_D GUDC 0031508 del 10/08/2015 con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Anna Leoni;

Premesso:

L’Amministrazione proponente premette che con il provvedimento trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere si è inteso dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge 12 gennaio 2015, n. 2 (articolo unico), recante modifica all’art. 635 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (nelle due componenti di personale permanente e di personale volontario).

Con la citata normativa, in particolare, per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento/assunzione del personale del Comparto Difesa e Sicurezza, in luogo del requisito dell’altezza, previsto dall’art. 587 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, sono stati introdotti i parametri fisici della composizione corporea, della forza muscolare e della massa metabolicamente attiva.

Ciò al fine di non precludere l’accesso in ragione della mancanza del requisito dell’altezza, ma di consentire la valutazione del soggetto in base a differenti parametri dai quali possa desumersi la imprescindibile idoneità fisica del candidato allo svolgimento del servizio militare o d’istituto.

Il comma 2 dello stesso art. 1 della legge n. 2 del 2015 rimanda le modifiche da apportare al citato testo unico ad un regolamento da adottare, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall’entrata in vigore della stessa legge, su proposta del Ministro della difesa, dell’interno, dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delegato per le pari opportunità.

Il comma 3 del medesimo articolo 1 della legge n. 2 cit. ha, poi, previsto che, al fine di garantire parità di trattamento tra i candidati ai concorsi in questione, con il regolamento da adottarsi siano stabiliti parametri fisici unici ed omogenei per l’intero comparto Difesa e Sicurezza, disponendo, conseguentemente, l’abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari, degli articoli 3, 4 e 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recanti specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici per la Polizia di Stato, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il Corpo della Guardia di finanza e il Corpo forestale dello Stato.

Da ultimo, il comma 4 dello stesso articolo 1 della legge n. 2 cit. ha stabilito che, nelle more dell’entrata in vigore dell’emanando regolamento, continuino ad applicarsi i limiti di altezza previsti dalla vigente normativa.

Per quanto riguarda, in particolare, il Corpo della polizia penitenziaria, ancorchè in tema di requisiti per l’accesso al medesimo l’art. 122 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante ordinamento del personale del suddetto Corpo non faccia rinvio al citato decreto n. 411, sono stati ritenuti applicabili i requisiti psicofisici previsti da tale decreto per l’accesso alla Polizia di Stato, così come previsto dall’art. 14, comma 1, lett. n) n. 1 della legge 15 dicembre 1990 n. 395, recante delega al Governo per la determinazione dell’ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria (cfr. Cons. Stato, IV Sez., sent. n. 3775 del 26 giugno 2012).

Considerato:

Lo schema di regolamento all’esame, sulla base dell’art. 1, comma 2, della legge n. 2 del 2015, persegue lo scopo di individuare i parametri fisici unici ed omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l’accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo dei Vigili del fuoco, nonché ad apportare al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 le modificazioni conseguenti alla modifica dell’art. 635 del codice dell’ordinamento militare introdotta dalla legge citata.

Le definizioni dei parametri fisici e la relativa tabella allegata al decreto, secondo quanto riferisce l’Amministrazione della Difesa, sono state elaborate da un Comitato tecnico scientifico costituito presso lo Stato maggiore della Difesa, composto da ufficiali medici delle Forze armate e docenti dell’Università degli studi di Roma “Foro italico” (ex ISEF), presieduto dal rettore del medesimo ateneo, cui erano stati affidati i compiti di valutare da un punto di vista tecnico scientifico i parametri fisici quali strumenti applicati alla selezione del personale delle Forze armate, individuare le metodiche strumentali per la raccolta di tali parametri fisici e analizzare i dati sui parametri fisici oggetto di studio raccolti su oltre 1000 soggetti del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Esercito di Foligno.

Le risultanze del lavoro svolto dal Comitato sono state poi sottoposte ai Dicasteri proponenti che, attraverso i propri tecnici, le hanno valutate e discusse in una riunione collegiale del medesimo Comitato.

Lo schema di regolamento si compone di sette articoli e di un allegato (Allegato “A”) contenente la tabella per la valutazione dei parametri fisici di cui all’art. 3, comma 1, del regolamento stesso.

L’articolo 1 definisce i parametri fisici della composizione corporea, della forza muscolare e della massa metabolicamente attiva, quali elaborati dal citato Comitato sulla base delle più recenti acquisizioni scientifiche in materia.

L’articolo 2 definisce l’ambito di applicazione del regolamento, individuato in tutte le procedure di reclutamento e di accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Esclude, poi, al secondo comma, dalla applicazione del regolamento le procedure di reclutamento e di accesso ai ruoli del personale dei Corpi suddetti destinate ai gruppi sportivi in qualità di atleti o istruttori.

L’articolo 3 prevede che i candidati alle procedure in questione debbano rientrare entro i valori limite, indicati nella tabella allegata al regolamento, di ciascun parametro fisico, con una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione (secondo comma) fino ad un massimo del dieci per cento rispetto ai valori limite previsti nella tabella citata.

La Relazione illustrativa dà atto con puntualità degli elementi e delle metodiche seguite dal Comitato tecnico scientifico per la redazione della tabella dei valori limite dei suddetti parametri fisici.

L’articolo 4 adegua le disposizioni del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, alla modifica dell’articolo 635 del codice dell’ordinamento militare introdotto dalla legge n. 2 del 2015, nonché ai parametri fisici, unici ed omogenei, per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l’accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

L’articolo 5 prevede la possibilità che al regolamento possano essere apportate modifiche ed integrazioni, in relazione alla evoluzione delle conoscenze scientifiche sull’argomento, attualmente in fase di sviluppo e rinvia a direttive specialistiche approvate dagli organi competenti e sentito il Ministero della salute, la puntuale definizione in modo omogeneo dei criteri e delle istruzioni tecniche per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici di cui al regolamento in esame.

Si prevede, inoltre, che le disposizioni del regolamento trovino applicazione a partire dai bandi di concorso pubblicati sulla Gazzetta ufficiale successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.

L’articolo 6 reca l’indicazione delle norme oggetto di abrogazione a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e prevede dalla medesima data la inapplicabilità, in ogni caso, delle disposizioni che contengano limitazioni all’accesso in ragione di limiti di altezza.

L’articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Osserva preliminarmente la Sezione che sul regolamento hanno espresso formale concerto il Ministero dell’interno, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero della salute e il dipartimento delle pari opportunità, mentre il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato il proprio nulla osta all’ulteriore corso del provvedimento.

Il medesimo è accompagnato da nota tecnico finanziaria, attestante l’invarianza di spesa, stante la mancata previsione di un apposito stanziamento finanziario nella legge 12 gennaio 2015, n. 2 e dalla relazione sull’analisi tecnico- normativa.

Non è, invece, accompagnato dalla relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione, secondo quanto disposto dall’art. 8, comma 1, lett. b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170 che esclude l’effettuazione di detta analisi per gli atti normativi in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato.

Con riguardo a quanto previsto dall’art. 14, comma 5 bis della legge 28 novembre 2005, n. 246 in materia di valutazione, in sede di effettuazione della medesima analisi di impatto della regolamentazione, dell’impatto sulle piccole e medie imprese e degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese, nella relazione predisposta per il Ministero della Difesa, ai fini della trasmissione del provvedimento al Consiglio di Stato, si precisa che il regolamento non introduce, né elimina, oneri informativi a carico dei privati, in quanto volto a individuare i parametri fisici che gli organi competenti delle Amministrazioni interessate dovranno utilizzare, quali requisiti, in sostituzione del requisito del limite di altezza, nelle procedure di reclutamento e/o assunzione del relativo personale.

Con riferimento, poi, al merito del provvedimento la Sezione condivide quanto proposto dalle Amministrazioni interessate, vista la obiettiva esigenza di dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge 12 gennaio 2015 n. 2, recante modifica all’art. 635 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

La finalità perseguita dal Legislatore, in linea di principio apprezzabile, è, invero, quella di non precludere l’accesso a detti Corpi in ragione della mancanza del requisito dell’altezza minima prevista dalle attuali disposizioni, ma di consentire la valutazione del soggetto in base a differenti parametri dai quali possa comunque desumersi in maniera imprescindibile l’idoneità del soggetto allo svolgimento del servizio militare o d’istituto.

Peraltro, è previsto all’art. 2 che le disposizioni del provvedimento abbiano un generale ambito di applicazione nelle procedure di reclutamento, eccezion fatta (comma 2) per quelle di reclutamento e accesso del personale da destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti o di istruttori.

Non si fa, invece, menzione dell’impatto del provvedimento nei confronti di quelle speciali previsioni riguardanti i requisiti per l’arruolamento in talune forze speciali (quali i Corazzieri e i Granatieri di Sardegna), fra i quali era sinora previsto il possesso di una specifica altezza.

Poiché l’articolo 2, comma 1, del regolamento proposto prevede l’ applicabilità dello stesso a tutte le procedure per il reclutamento e l’accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e, nel contempo, l’art. 6, comma 2, prevede che dalla data di entrata in vigore del regolamento, fermo restando quanto previsto dall’art. 5, comma 3, non è più applicabile alcuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze armate e per l’accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco, si rimette all’Amministrazione la valutazione circa l’ opportunità di un chiarimento sul punto nel testo del provvedimento che, nella versione attuale, troverebbe applicazione anche nei confronti delle suddette forze speciali.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Anna Leoni Franco Frattini




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Re: limiti di altezza per vigili del fuoco permanenti

Messaggio da luciover »

Finalmente in base alla legge approvata non si valuterà più la statura ma la "composizione corporea", la "forza muscolare" e la "massa metabolicamente attiva" che i candidati dovranno avere per poter indossare una divisa.
"Si è deciso - per il Cdm - di non precludere l'accesso in ragione della mancanza del requisito dell' altezza minima prevista dalle attuali disposizioni ma di consentire la valutazione dei soggetti in base a differenti parametri dai quali possa comunque desumersi la più generale ma imprescindibile idoneità fisica del candidato allo svolgimento del servizio militare o d'istituto".
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Re: limiti di altezza per vigili del fuoco permanenti

Messaggio da firefox »

luciover ha scritto:Finalmente in base alla legge approvata non si valuterà più la statura ma la "composizione corporea", la "forza muscolare" e la "massa metabolicamente attiva" che i candidati dovranno avere per poter indossare una divisa.
"Si è deciso - per il Cdm - di non precludere l'accesso in ragione della mancanza del requisito dell' altezza minima prevista dalle attuali disposizioni ma di consentire la valutazione dei soggetti in base a differenti parametri dai quali possa comunque desumersi la più generale ma imprescindibile idoneità fisica del candidato allo svolgimento del servizio militare o d'istituto".
Siccome nei VVF, piaccia o meno, sia durante il corso di formazione, sia successivamente, vi è la manovra di montaggio della "scala italiana" ritengo che scendendo sotto la statura di 160 cm l'allievo NON riesca nell'impresa (NON arriva proprio a compiere certi movimenti nemmeno in punta di piedi) e pertanto quello sarà sempre un "paletto" che dovrà necessariamente essere rispettato.
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Re: limiti di altezza per vigili del fuoco permanenti

Messaggio da luciover »

Io penso che pochi centimetri di differenza non debbano costituire motivo di discriminazione nella selezione.
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Re: limiti di altezza per vigili del fuoco permanenti

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luciover ha scritto:Io penso che pochi centimetri di differenza non debbano costituire motivo di discriminazione nella selezione.
Hai ragione....se hai dei poteri magici e riesci ad allungarti quanto basta, senza cadere dalla scala e montare in successione i vari pezzi, NO...siccome ti dico per esperienza, anche da formatore, che sotto una certa altezza ciò è praticamente impossibile, credo il problema rimanga....certo uno può sempre risultare NON idoneo al corso.....contento lui/lei!

Questa NON è discriminazione, ma sicurezza sia per l'operatore sia per il resto della squadra nel proseguo della carriera OPERATIVA....perchè di quello stiamo parlando!
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