Licenziamento senza pensione per superamento del periodo di Comporto dei 18 mesi di Aspettativa Continuativa.

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KV380AC
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Re: Licenziamento senza pensione per superamento del periodo di Comporto dei 18 mesi di Aspettativa Continuativa.

Messaggio da KV380AC »

naturopata ha scritto: mer ott 30, 2019 10:02 am Scusa naturopata ma esiste un solo caso di un collega della PS o altre forze di Polizia che sia decaduto e non abbia percepito la pensione questo mi interessa se c'è qualcuno che può testimoniare questo si faccia avanti grazie......
Ripeto nuovamente che alla fine del 2018 (quindi molto recentemente), l'INPS ha diramato una circolare in cui afferma che chi non abbia un verbale di riforma per motivi di salute non percepirà pensione, non solo, sarebbe prevista anche una revisione delle pensioni già concesse. Per i casi, credo che a breve ce ne saranno. L'INPS è subentrata nelle pensioni dal 2010, evidentemente, studiando meglio la normativa si è accorta dell'errore per cui veniva concessa pensione a chi decaduto dal servizio per superamento aspettativa. Mi sembra molto elementare che la decadenza per superamento limite aspettativa e riforma per motivi di salute siano cose nettamente differenti, altrimenti, nel panorama giuridico, non esisterebbe la fattispecie della decadenza. E' inutile dire che questo è un primo argine alla numerosità delle riforme nel nostro settore che, alla fine, possono essere decise dal dipendente (certificati di malattia anche quando ad esempio la CMO fa idoneo e quindi si sfora il limite e si va (andava?) in pensione), per cui, ora se non si ha la riforma prima che si decada, si rischia sia il posto, ma soprattutto la pensione.
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Forse cosi si spiegano tutti questi suicidi nelle forze armate


KV380AC
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Re: Licenziamento senza pensione per superamento del periodo di Comporto dei 18 mesi di Aspettativa Continuativa.

Messaggio da KV380AC »

naturopata ha scritto: gio ott 31, 2019 12:19 pm Naturopata scusa un'ultima domanda se sono in aspettativa per malattia e la CMO mi da giorni fino a finire i giorni di aspettativa possono farmi decadere per decisione loro della CMO o sono obbligati a riformarmi prima della fine dei giorni di aspettativa?!?!

Possono farti decadere, altrimenti, se fossero obbligati a riformarti prima della fine dei giorni di aspettativa, non esisterebbe la decadenza dal servizio. Si dovrebbe essere riformati solo se quella patologia è considerata dalla C.M.O. soggetta a riforma a prescindere dai giorni di convalescenza che, tra l'altro, il dipendente può maturare con propri certificati, cui la CMO di regola non si assume la responsabilità di opporsi. Diciamo che ad oggi la CMO ha ripreso molto potere (perso sulle cause di servizio) se a seguito di decadenza non si percepirebbe pensione.

Grazie
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Giusto.
Uno impazzisce per stress sul lavoro, per morte di persona cara, per separazione, per mobbing o altro i medici specialisti non riescono a distinguere il vero dal falso fanno questa legge e militari e forze dell'ordine impazziscono e fanno pazzie.
Tutto si spiega
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Re: Licenziamento senza pensione per superamento del periodo di Comporto dei 18 mesi di Aspettativa Continuativa.

Messaggio da lupo1969 »

Per mopetru la circolare menzionata da naturopa esiste te lo posso confermare xche l"ho letta. E in sostanza dice che senza verbale della C. M. O. L"I NPS NO. DA LA PENSIONE. Appena la recupero a posto.
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Re: Licenziamento senza pensione per superamento del periodo di Comporto dei 18 mesi di Aspettativa Continuativa.

Messaggio da lepre15 »

Leggendo la discussione solo per capire il soggetto ha patologia la cmo decide le sorti di una persona a suo piacimento se a Tizio lo vuole far decadere tizio decade se a Caio lo riforma Caio percepisce la pensione o ruolo civile. La cosa non mi sembra chiara. Inps che vuole il verbale di riforma è giusto perché eroga pensione in base alla riforma. Ma la cosa che non mi è chiaro il resto.
andrea65
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Re: Licenziamento senza pensione per superamento del periodo di Comporto dei 18 mesi di Aspettativa Continuativa.

Messaggio da andrea65 »

Per mopetru la circolare menzionata da naturopa esiste te lo posso confermare xche l"ho letta. E in sostanza dice che senza verbale della C. M. O. L"I NPS NO. DA LA PENSIONE.
Verissimo!
lino
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Re: Licenziamento senza pensione per superamento del periodo di Comporto dei 18 mesi di Aspettativa Continuativa.

Messaggio da lino »

Mi sembra evidente, senza documentazione specifica , come si PUÒ chiedere una pensione di inabilità!!!!

Senza il verbale Cmo nessuno vi darà mai la pensione!!.
Credo sia stato scritto decine di volte ...
Inoltre vi sono circolari del ministero della difesa Che invita le amministrazioni del comparto di inviare il personale almeno 30 gg. Prima del superamento dei gg. Massimi di aspettativa.

Vi sono stati casi (anche recenti ), se non erro di un CC. , il quale avendo superato tali limiti é stato inviato presso suddetta commissione e riformato con data retroattiva riferita nel caso al 730.gg..
Consiglio a tutti i colleghi di "ricordare" alle proprie amministrazioni di essere inviati prima del superamento di tale periodo, onde evitare "problematiche" di ogni tipo.
Come ben ricordato dalla circolare Dei CC.facente seguito alla direttiva ministeriale.
Credo che continuare nello scrivere decine di pagine sullla questione non abbia più senso.
Un saluto a tutti.
Per Aspera ad Astra!!!!
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Re: Licenziamento senza pensione per superamento del periodo di Comporto dei 18 mesi di Aspettativa Continuativa.

Messaggio da lupo1969 »

Come avevo promesso allego copia della circolare emessa dal comando logistico A.M. che si occupa del trattamento economico del personale militare.
penso che con questo si possa far fine alla discussione .
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
lino
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Re: Licenziamento senza pensione per superamento del periodo di Comporto dei 18 mesi di Aspettativa Continuativa.

Messaggio da lino »

Grazie lupo69, per ulteriore circolare che hai allegato...
Per Aspera ad Astra!!!!
naturopata
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Re: Licenziamento senza pensione per superamento del periodo di Comporto dei 18 mesi di Aspettativa Continuativa.

Messaggio da naturopata »

Pubblicato il 17/04/2018
N. 00327/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00602/2016 REG.RIC.




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 602 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Zaccaglino, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria T.A.R., in Bologna, Strada Maggiore n. 53;


contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici, in Bologna, via Guido Reni n. 4, è domiciliato ex lege;


per l'annullamento

a) del decreto emesso dalla Direzione Generale per il Personale Militare II Reparto n. 4055 del 23 settembre 2015; b) dell'atto n. 1572 del 4 settembre 2013 emesso dal Comando del 15° Stormo di Cervia; c) del verbale del 11/4/2013emesso dalla Commissione Medica Ospedaliera di Padova.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2018, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori avv. Ferrario e Avv. dello Stato Silvia Bassani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con l’atto introduttivo del presente giudizio, un Maresciallo 1^ classe dell’Aeronautica Militare, già in servizio presso il Comando del 15° stormo A.M. di Cervia e ora in quiescenza, ha impugnato: A) - il decreto emesso dalla Direzione Generale per il Personale Militare II Reparto n. 4055 del 23 settembre 2015, con il quale è stato annullato il precedente decreto dirigenziale n. 3074 del 22/9/2014 ed è stato inoltre disposto che il Sottufficiale sia “ collocato in aspettativa per infermità che, allo stato degli atti, risulta non dipendente da causa di servizio, per il periodo di giorni 395…dal 29 marzo 2013 al 27 aprile 2014, ai sensi dell’art. 905 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66…”; B) l'atto n. 1572 del 4/9/2013 emesso dal Comando del 15° Stormo di Cervia avente ad oggetto il collocamento del ricorrente in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio per gg. 144 (dal 21/11/2011 al 12/4/2012) e per gg. 192 (dal 31/7/2012 al 7/2/2013) per un totale di giorni 336 nel quinquennio ex art. 15 L. n. 599 del 1954; C) verbale in data 11/4/2013 emesso dalla Commissione Medica Ospedaliera di Padova, con il quale il deducente è stato dichiarato inabile a qualsiasi servizio per giorni 30.

A sostegno dell’impugnativa, il ricorrente ritiene che gli atti impugnati siano viziati per: violazione degli artt. 905, 912 e 929 del D. Lgs. n. 66 del 2010; eccesso di potere per difetto di motivazione e falso presupposto; violazione delle norme sanitarie militari; violazione della L. n. 241 del 1990 sotto più profili; violazione circolare D.G.P.M. n. 10977 del 17/1/2014; violazione dei precetti generali della certificazione medica.

Si è costituito in giudizio il ministero della Difesa intimato, in via pregiudiziale eccependo l’inammissibilità del ricorso per divieto di ne bis in idem, stante che il ricorrente ha impugnato gli stessi atti ora gravati con n. 2 precedenti ricorsi, riuniti e decisi da questo T.A.R. con sentenza n. 389 del 2016. Nel merito, l’intimata amministrazione statale chiede la reiezione del ricorso, stante la ritenuta infondatezza dello stesso.

Alla pubblica udienza del giorno 24 gennaio 2018, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione, come indicato nel verbale.

Va innanzitutto respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per ne bis in idem, sollevata dal Ministero resistente, avendo la stessa amministrazione proceduto sia ad annullare in autotutela il provvedimento conclusivo del procedimento di collocamento in congedo assoluto per superamento del periodo di aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio n. 1346 del 20/5/2014, in data anteriore a quella di pubblicazione della sentenza di questo T.A.R. che annullava tale provvedimento, sia ad adottare nuovo analogo provvedimento n. 4055 del 23/9/2015, che è stato correttamente impugnato dal ricorrente in questa sede.



Nel merito, peraltro, il ricorso è infondato.

Con il primo motivo di gravame, il sottufficiale dell’Aeronautica Militare ora in quiescenza ritiene illegittimo il decreto dirigenziale impugnato con il quale l’amministrazione militare, accertato il superamento del periodo massimo di comporto pari a n. 730 giorni di aspettativa per infermità nell’arco del quinquennio, lo ha collocato in congedo per tale motivo. L’interessato sostiene, infatti, che non si sia verificato detto superamento, non avendo l’amministrazione militare provveduto a considerare, a tale riguardo, i giorni di licenza ordinaria ai quali il ricorrente aveva diritto. Il rilievo è infondato, avendo l’amministrazione comprovato, a seguito di riscontro ad ordinanza istruttoria di questa Sezione emessa in sede di esame dei precedenti similari ricorsi inter partes n. 879 del 2014 e n. 420 del 2015 (poi riuniti e decisi con sentenza n. 389 del 2016) di avere esattamente calcolato i periodi in cui il Maresciallo odierno ricorrente è stato posto in aspettativa per infermità, giungendo conclusivamente ad accertare la maturazione dei 731 giorni di comporto alla data del 27/4/2014. Inoltre, il Collegio ritiene che non colga nel segno l’argomentazione con cui il ricorrente segnala la mancata fruizione di giorni di licenza ordinaria, stante che l’amministrazione ha documentato che la licenza non fruita è stata monetizzata su richiesta dello stesso sottufficiale. Infine, va precisato, sempre in riferimento all’esaminata questione, che dal 2012 è in vigore un nuovo testo dell’art. 912 della D. Lgs. n. 66 del 2010, nel quale è stato eliminato ogni riferimento alla necessità di previa fruizione di periodi di licenza spettanti in relazione al calcolo del periodo massimo di comporto (v. T.A.R. Emilia – Romagna –BO- sez. I n. 389 del 2016 cit.). Analoga conclusione la Sezione deve trarre relativamente ad un’ulteriore doglianza con la quale il ricorrente ritiene mancante il necessario giudizio definitivo di permanente inidoneità al servizio emesso dalla competente Commissione Medica. Il Collegio deve osservare, sul punto, che secondo la normativa vigente all’epoca dei fatti, quando un militare risultava temporaneamente inidoneo al servizio, l’art. 905 del D.Lgs. n. 66 del 2010 ne disponeva il collocamento in aspettativa fino al raggiungimento del periodo massimo previsto dall’art. 912 stesso decreto; dopo di che, il militare non idoneo al servizio militare incondizionato direttamente cessava dal servizio permanente ex art. 929 del D.Lgs. n. 66 del 2010. Pertanto, nel caso di specie, l’accertamento definitivo invocato dal ricorrente non era in alcun modo richiesto all’amministrazione procedente, con conseguente infondatezza della censura e di quella, ad essa correlata, rilevante carenza di motivazione del provvedimento impugnato su tale punto. Con un secondo ordine di motivi, il ricorrente sostiene che il Ministero della Difesa abbia in più occasioni violato la normativa sanitaria militare in subiecta materia. Innanzitutto, il ricorrente ritiene che siano state violate le disposizioni in materia di transito del personale militare inidoneo a tale servizio nei ruoli civili del Ministero della Difesa, ma tale doglianza risulta infondata, avendo l’amministrazione comprovato che la relativa domanda di transito ai ruoli civili del Ministero della Difesa fu presentata dal ricorrente tardivamente, cioè quando egli era stato già collocato in congedo assoluto, con conseguente esistenza di motivo ostativo a tale passaggio, specificando chiaramente l’art. 930 del D. Lgs. n. 66 del 2010 e l’art. 2 D.M. 18/4/2002 che il transito è consentito al personale “delle forze armate” e, quindi, ancora operativo in servizio (v. quanto già accertato con sentenza di questa Sezione n. 389 del 2016 cit.). Parimenti infondata è, di conseguenza, la correlata censura di carenza di motivazione del provvedimento impugnato su tale questione, avendo l’amministrazione procedente indicato esaurientemente le ragioni ostative al transito del ricorrente nei ruoli civili del Ministero. Oltre a ciò, egli ritiene errato il computo dei giorni di aspettativa relativamente al periodo in cui egli è rimasto a disposizione degli Organi sanitari (26/6/2012 – 30/7/2012), ma tale argomentazione è smentita dalla prova che tale periodo è stato escluso dal computo dei giorni dal Sottufficiale fruiti quali “aspettativa per malattia (v. doc. n. 4 del ricorrente). Il primo di tali periodi risulta infatti terminato il 12/4/2012, mentre il secondo ha avuto inizio solo il 31/7/2012, dopo la visita effettuata dalla Commissione Medica di 2^ istanza (v. pag. 9 sent. n. 389 del 2016 cit.). Con il terzo motivo e con il quinto motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta, in concreto, la violazione dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990, sostenendo che tutti gli atti infra procedimentali costituenti presupposto giuridico della successiva dichiarazione di fruizione del periodo massimo di aspettativa cui segue l’atto di dispensa e di congedo, non sono stati mai assunti in contraddittorio con il diretto interessato e di non avere quindi potuto offrire il proprio apporto procedimentale, soprattutto a causa del mancato invio dell’avviso di cui al citato art. 7 L. n. 241 del 1990 . Il rilievo è infondato, trattandosi, nella specie, di atti a contenuto vincolato, i quali, anche nel caso fosse stato inviato all’interessato l’avviso di avvio del procedimento, non avrebbero potuto avere contenuto diverso da quello adottato dall’amministrazione. Né a migliore sorte sono destinati il quarto ed il sesto motivo, entrambi incentrati, in concreto, sulla pendenza del correlato giudizio relativo al mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di talune infermità patite dal ricorrente, posto che la non definitività di tale giudizio non può rilevare ai diversi fini del calcolo del periodo massimo di comporto, con conseguente legittimità, sul punto, dell’operato dell’amministrazione procedente. Con un’ulteriore doglianza, il ricorrente afferma la mancanza di tempestiva comunicazione riguardo agli atti dispositivi oggetto di causa e di non aver potuto quindi interloquire con l’amministrazione procedente soprattutto nel periodo antecedente e prossimo alla data di superamento del periodo di comporto. Il Collegio, al riguardo, osserva che – come già è stato rilevato con la sentenza n. 389 del 2016 di questa Sezione – tali atti sono meramente ricognitivi di situazioni verificatesi e già attestate in altri atti comunicati al ricorrente e che, in ogni caso, risulta in atti che al ricorrente sia stata data tempestiva comunicazione della prossima scadenza del periodo massimo di comporto. L’interessato era pertanto consapevole che allo scadere del più recente periodo di aspettativa per infermità fruito, era imminente anche il raggiungimento del periodo massimo biennale di aspettativa per malattia, stante che, proprio in relazione a ciò, in data 11/4/2014 egli è stato sottoposto a visita medica da parte della competente Commissione Medica Ospedaliera di Padova, che lo ha giudicato “temporaneamente inabile a qualsiasi servizio per giorni 30”. D’altra parte, si deve osservare che tale valutazione medica non risulta essere stata impugnata dal ricorrente, con conseguente inconsistenza e inconferenza della esaminata censura anche sotto quest’ultimo profilo. Sulla base di tali ultime considerazioni e, ulteriormente, di quanto già rilevato in sede di esame del primo motivo, si palesa infondato anche il settimo motivo, con cui il ricorrente si duole del fatto che la suddetta visita abbia accertato unicamente la sua inidoneità temporanea al servizio, a suo dire dovendo, l’amministrazione militare, sottoporlo a specifica visita medica immediatamente dopo la fruizione di tutto il periodo biennale di comporto al fine di accertarne l’effettiva idoneità al servizio militare.

Tale argomentazione, come si è detto, è smentita dalla normativa in materia vigente all’epoca dei fatti di causa, che non richiedeva ulteriori accertamenti sanitari attestanti l’inidoneità permanente al servizio da parte del militare.

Per le suesposte ragioni, il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.



P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Condanna il ricorrente, quale parte soccombente, al pagamento, in favore di Ministero della Difesa, delle spese relative al presente giudizio, che si liquidano per l’importo onnicomprensivo di €. 3.000,00 (Euro tremila/00) oltre accessori di legge.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:




Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore

Ugo De Carlo, Consigliere







L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Umberto Giovannini Giuseppe Di Nunzio






IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
naturopata
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Re: Licenziamento senza pensione per superamento del periodo di Comporto dei 18 mesi di Aspettativa Continuativa.

Messaggio da naturopata »

Di seguito l'appello della sentenza di Bologna precedentemente riportata:

Pubblicato il 13/02/2020
N. 01143/2020REG.PROV.COLL.
N. 10036/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10036 del 2018, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Zaccaglino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Milano, via Fontana n. 18;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma ovvero dichiarazione di nullità
previa sospensione
della sentenza del TAR Emilia Romagna, sede di Bologna, sezione I, 17 aprile 2018 n.-OMISSIS-, che ha respinto il ricorso n. -OMISSIS-R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti atti del Ministero della difesa:
a) del decreto 23 settembre 2015 n.4055, notificato il giorno 31 maggio 2016, con il quale il Dirigente della Direzione generale per il personale militare, II reparto V divisione ha disposto la cessazione dal servizio permanente ed il collocamento in congedo assoluto del m.llo -OMISSIS- per superamento del periodo massimo di aspettativa previsto;
b) del provvedimento 4 settembre 2013 n.1572 con il quale il Comandante del 15° Stormo dell’Aeronautica militare di Cervia (Ra) ha collocato il predetto militare in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio per il periodo di giorni 144 dal 21 novembre 2011 al 12 aprile 2012 e di giorni 192 dal 31 luglio 2012 al 7 febbraio 2013 per un totale di 336 giorni nel quinquennio;
c) del verbale 11 aprile 2014 mod. BL/S n. ACMOII emesso dalla Commissione medica presso il Dipartimento militare di medicina legale di Padova;
e di tutti gli atti ulteriori, prodromici, presupposti, conseguenti e susseguenti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2020 il Cons. Francesco Gambato Spisani e udito per la parte intimata l’avvocato dello Stato Daniela Canzoneri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Il ricorrente appellante, già maresciallo dell’Aeronautica militare, impugna il provvedimento 23 settembre 2015 meglio indicato in epigrafe, che ha disposto nei suoi confronti la cessazione dal servizio permanente ed il collocamento in congedo assoluto per superamento del periodo massimo di aspettativa previsto.
Il provvedimento impugnato, in ordine logico, motiva nei termini di cui subito.
In primo luogo, esso dà atto di due precedenti decreti di identico contenuto, che avevano disposto quindi la cessazione dal servizio e il collocamento in congedo, ovvero dei decreti 20 maggio 2014 n.1346 e 22 settembre 2014 n.3074.
Relativamente a tali decreti, dà poi atto della loro sopravvenuta inefficacia, per superamento dei termini di cui all’art. 10 comma 2 del d. lgs. 30 giugno 2011 n.123.
Si ricorda solo per completezza che tale norma attiene ai controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile degli atti dai quali derivano effetti finanziari sul bilancio dello Stato: se l’organo di controllo, ai sensi dell’art. 8 del d. lgs. 123/2011, formula un’osservazione sull’atto e il dirigente responsabile non controdeduce in alcun modo, l’art. 10 comma 2 dispone che “il provvedimento oggetto di rilievo non acquista efficacia, è improduttivo di effetti contabili e viene restituito, non vistato, all'amministrazione emittente”.
Nel caso di specie, rimasti inefficaci i due decreti di cui si è detto, il provvedimento impugnato dà atto della necessità di determinarsi ulteriormente, e procede al computo dei giorni di aspettativa fruiti dall’interessato.
Sul punto, considera anzitutto che l’interessato avrebbe fruito “dei periodi di licenza previsti dalla vigente normativa”.
Considera poi che con l’atto 4 settembre 2013 n.1572 pure indicato in epigrafe l’interessato è stato collocato in aspettativa per infermità per un totale di 336 giorni, ovvero precisamente per infermità non dipendente da causa di servizio per il periodo di giorni 144 dal 21 novembre 2011 al 12 aprile 2012 e di giorni 192 dal 31 luglio 2012 al 7 febbraio 2013, giungendosi così all’indicato totale di 336 giorni nel quinquennio.
Considera ancora il verbale della Commissione medica 11 aprile 2014, di cui pure in epigrafe, che ha dichiarato l’interessato non idoneo al servizio per ulteriori 30 giorni.
Ciò posto, considera ulteriormente l’assenza dell’interessato dal servizio per ulteriori complessivi 395 giorni dal 29 marzo 2013 al 27 aprile 2014, procede per tale periodo al collocamento in aspettativa per infermità allo stato da ritenere non dipendente da causa di servizio, e quindi, ritenuto per implicito che in tal modo è superato il periodo massimo di aspettativa concedibile nel quinquennio, trattandosi di 731 giorni su 730 consentiti, procede a collocare l’interessato stesso in congedo assoluto (per tutto ciò, doc. ti 1-3 in I grado ricorrente appellante, decreto di collocamento in congedo, decreto di collocamento in aspettativa e verbale commissione medica).
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il TAR ha respinto il ricorso proposto dall’interessato contro tale esito, espresso a suo avviso da tutti gli atti di cui in epigrafe, indicati come impugnati.
In motivazione, ha respinto in via preliminare l’eccezione di bis in idem proposta dall’amministrazione, secondo la quale gli atti qui impugnati lo sarebbero stati con un precedente ricorso. Il TAR ha infatti chiarito che la precedente impugnazione si riferiva a due ricorsi -precisamente i nn.879/2014 e 420/2015 R.G.- rivolti contro il precedente decreto 1346/2014, che peraltro secondo la sentenza sarebbe stato annullato in autotutela dall’amministrazione prima che ciò facesse il TAR adito, con sentenza 6 aprile 2016 n.389.
Il TAR ha poi respinto il ricorso nel merito, ritenendo correttamente calcolato il superamento del periodo di comporto, e correttamente disposto il collocamento in congedo per il solo fatto che tale periodo fosse stato superato, senza in particolare che fosse richiesta una visita medica volta ad accertare la non idoneità permanente al servizio; ha infine ritenuto che l’interessato avesse presentato fuori dai termini la domanda per transitare nei ruoli dell’amministrazione civile, e che quindi l’amministrazione legittimamente non ne avesse tenuto conto.
Il ricorrente ha proposto impugnazione contro questa sentenza, con appello che consta di un atto di 72 pagine così strutturato: nelle pagine da 1 a 4, sono contenute l’intestazione, una sintesi dell’appello stesso e una premessa in fatto; nelle pagine da 5 a 27 prime sette righe, con l’intestazione “motivi di appello” è contenuta un’unica complessa censura alla sentenza di I grado, alla quale, come si vedrà, corrispondono i seguenti cinque motivi di appello; nelle pagine da 27 ottavo rigo a 69 diciassettesimo rigo, con l’intestazione “effetto devolutivo dell’appello”, sono dichiaratamente ritrascritti “senza alcuna modifica” (cfr. p. 27 dodicesimo rigo) i motivi dedotti in I grado, seguono le istanze istruttoria e cautelare e le conclusioni.
Ciò premesso, i motivi di appello così come si desumono dalla corrispondente sezione dell’atto sono i seguenti:
- con il primo di essi, corrispondente alle pagine da 6 a 8 seconda riga della censura, critica la sentenza impugnata per avere respinto l’eccezione di bis in idem in base ad una motivazione a suo dire errata. Sostiene infatti che la sentenza TAR Emilia Romagna Bologna 389/2016 di cui si è detto non avrebbe annullato il precedente decreto da lui impugnato, ma avrebbe respinto il ricorso, e che i decreti 1346/2014 e 3074/2014 di cui si è detto sarebbero invece stati annullati d’ufficio dall’amministrazione;
- con il secondo motivo, corrispondente alle pagine da 8 terzo rigo a 15 ottavo rigo della censura e ripreso nella parte finale, alla p. 27 prime sette righe in relazione all’ottavo motivo di I grado ricopiato, deduce violazione degli artt. 905, 912 e 929 del d.lgs. 15 marzo 2010 n.66. Sostiene in sintesi che l’amministrazione non gli avrebbe in realtà fatto fruire tutti i giorni di licenza spettanti prima di collocarlo in aspettativa, così come previsto dalle norme citate, e che quindi per tal ragione il periodo massimo di aspettativa non si potrebbe dire superato, dovendosi parte dell’assenza imputare ai giorni di licenza dovuti. Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto invece corretto sul punto il giudizio dell’amministrazione, e ciò per due ragioni: in primo luogo, perché per attestare che le licenze erano state fruite il Giudice di I grado si sarebbe servito, a suo avviso illegittimamente, di materiale probatorio acquisito in un diverso giudizio, quello definito con la sentenza 389/2016 sopra citata, in secondo luogo perché la monetizzazione delle licenze, che secondo il Giudice di I grado sarebbe avvenuta, sarebbe prova del fatto che esse non sono state fruite;
- con il terzo motivo, corrispondente alle pagine da 15 nono rigo a 18 settimo rigo dal basso, e ripreso alle pp. 22-26 della censura, deduce violazione dell’art. 929 del medesimo d.lgs. 66/2010, per averlo l’amministrazione collocato in congedo automaticamente, per il solo fatto del superamento dell’aspettativa massima, senza sottoporlo a visita per accertare la sua inidoneità permanente al servizio, e critica la sentenza impugnata per avere diversamente deciso;
- con il quarto motivo, corrispondente alle pagine da 18 ottavo rigo dal basso a 19 della censura, deduce violazione dell’art. 930 del d. lgs. 66/2010, nel senso che l’amministrazione avrebbe dovuto prendere in considerazione la sua domanda di transito nei ruoli dell’amministrazione civile, e critica la sentenza impugnata per averlo escluso;
- con il quinto motivo, corrispondente infine alle pagine da 19 a 22 prime sei righe della censura, deduce infine violazione dell’art. 7 della l. 7 agosto 1990 n.241, nel senso che a suo dire gli atti che dispongono il collocamento in aspettativa andrebbero redatti in contraddittorio con le parti.
L’amministrazione ha resistito, con atto 7 gennaio 2019, in cui chiede che l’appello sia respinto.
Con ordinanza 14 gennaio 2019 n.9, la Sezione ha accolto la domanda cautelare ai fini di una sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Con memoria 6 gennaio 2020, il ricorrente appellante ha ribadito le proprie asserite ragioni.
All’udienza del 6 febbraio 2020, fissata a seguito dell’ordinanza predetta, la Sezione ha quindi trattenuto il ricorso in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è fondato, ai sensi e nei limiti che seguono.
2. Preliminarmente, va chiarito che oggetto di cognizione da parte di questo Giudice di appello sono esclusivamente i motivi esposti in narrativa, così come si sono esposti in premessa. Solo per questi motivi, infatti, è soddisfatto il disposto dell’art. 101 comma 1 c.p.a., per cui l’atto di appello deve contenere “specifiche censure contro i capi della sentenza gravata”. Sono invece inammissibili i motivi contenuti nelle pagine da 27 ottavo rigo a 69 diciassettesimo rigo dell’atto, che come si è detto sono stati dichiaratamente ritrascritti senza modifiche: per costante giurisprudenza – per tutte, C.d.S. sez. II 2 ottobre 2019 n.6604 e sez. V 30 novembre 2012 n.6116– sono infatti inammissibili i motivi riproposti puramente e semplicemente, senza svolgere critica alcuna alla sentenza di I grado.
3. Ciò premesso, il primo motivo di appello, centrato su un presunto bis in idem che si sarebbe verificato sulla vicenda per cui è processo, è infondato. Di bis in idem, come è noto, si può parlare solo quando sussistano due giudicati sulla medesima controversia, individuata con gli elementi delle parti, del petitum e della causa petendi. Nel caso di specie, i precedenti giudizi instaurati dal ricorrente appellante avevano per oggetto due provvedimenti diversi da quello impugnato in questa sede, e ciò di per sé basterebbe ad escludere che un bis in idem si sia verificato. Inoltre, i due provvedimenti precedentemente impugnati sono stati incontestabilmente eliminati dal mondo del diritto, e unico rilevante per la vicenda sostanziale è ora quello impugnato in questa sede. A fronte di tale dato pacifico, che i due precedenti provvedimenti siano stati annullati d’ufficio ovvero per sentenza del Giudice, è allora del tutto irrilevante, dovendosi guardare solo all’assetto finale della vicenda.
4. È infondato anche il secondo motivo, centrato sulla presunta mancata fruizione di tutti i giorni di licenza ai quali il ricorrente appellante aveva diritto. In primo luogo, va precisato che il materiale probatorio utilizzato dal Giudice di I grado per decidere sul punto è stato ritualmente acquisito al processo, dato che è costituito dalla relazione dell’amministrazione, agli atti come prodotta il giorno 18 agosto 2016 in quel grado. Che poi la relazione stessa fosse stata in origine confezionata per essere prodotta in un giudizio diverso a fronte di ciò non rileva, dato che oggetto di valutazione sono le prove documentali ad essa allegate, evidentemente rilevanti e pertinenti per la decisione. Ciò posto, dall’allegato 39 a tale relazione, la lettera 17 settembre 2014 prot. n.16738, risulta in modo non equivoco che i giorni di licenza ordinaria spettanti al ricorrente appellante furono monetizzati, così come del resto ritenuto anche dal Giudice di I grado. La monetizzazione poi rappresenta all’evidenza una forma alternativa di fruire della licenza, e non può essere considerata prova della mancata fruizione di essa, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente appellante.
5. Il terzo motivo di appello è a sua volta infondato, perché effettivamente il superamento dei giorni di aspettativa per motivi di salute spettanti determina di per sé il collocamento in congedo dell’interessato, senza che sia richiesto uno specifico ed ulteriore accertamento medico sulla sua idoneità al servizio: in tal senso, C.d.S. sez. IV 28 novembre 2012 n.6030.
6. Il quarto motivo di appello, relativo alla domanda di passaggio nei ruoli dell’amministrazione civile, è invece fondato. A semplice lettura, si deve infatti rilevare che il provvedimento impugnato non considera assolutamente questo profilo, emerso in corso di giudizio nella relativa istruttoria di I grado e per tal ragione considerato nella sentenza impugnata. Impregiudicato il merito della questione, si deve però osservare, per giurisprudenza del tutto pacifica, che come tale non richiede puntuali citazioni, che l’amministrazione non può in corso di giudizio integrare la motivazione dell’atto impugnato, e quindi il profilo in questione non poteva essere affrontato in questa sede, con le conseguenze di cui appresso.
7. La fondatezza del quarto motivo comporta che sia accolto anche il quinto motivo di appello, centrato sulla mancanza di contraddittorio procedimentale, nel quale la questione relativa alla domanda di passaggio si sarebbe potuta affrontare
.
8. In conclusione, l’appello va accolto, e la sentenza di I grado va riformata nel senso di accogliere il ricorso originario quanto al provvedimento 23 settembre 2015 n.4055, che colloca in congedo il ricorrente appellante appunto senza valutare la sua domanda di passaggio ai ruoli civili. L’annullamento non tocca invece gli altri due atti indicati in epigrafe, precisamente il provvedimento 4 settembre 2013 n.1572 di collocamento in aspettativa, rispetto al quale non sono state formulate specifiche censure, e il verbale 11 aprile 2014, che è atto endoprocedimentale, privo come tale di autonoma attitudine lesiva. Nel riesaminare l’affare l’amministrazione, previo avviso all’interessato di avvio del procedimento, dovrà quindi esaminare la domanda di passaggio nei ruoli civili presentata dall’interessato, valutare se essa sia stata ritualmente proposta e in caso affermativo valutarla nel merito.
9. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.10036/2018), lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di I grado (n.-OMISSIS-R.G. TAR Emilia Romagna Bologna) e annulla ai sensi e nei limiti di cui in motivazione il decreto 23 settembre 2015 n.4055 del Ministero della difesa, Dirigente della Direzione generale per il personale militare, II reparto V divisione.
Spese dell’intero giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente
Oberdan Forlenza, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Gambato Spisani Antonino Anastasi
lino
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Re: Licenziamento senza pensione per superamento del periodo di Comporto dei 18 mesi di Aspettativa Continuativa.

Messaggio da lino »

Complimenti a Naturopata che ha trovato una vicenda ad hoc......
Naturopata, secondo te, come mai alcuni Tar commettono errori così lacunosi ??
Per Aspera ad Astra!!!!
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Re: Licenziamento senza pensione per superamento del periodo di Comporto dei 18 mesi di Aspettativa Continuativa.

Messaggio da andrea666 »

si complimenti a naturopata che come detto posta esempi concreti, qua abbiamo uno che però forse non avrebbe voluto essere posto in congedo per inidoneità e invece anzi nei termini o no retroattivamente la CMO lo ha giudicato non idoneo ... il CDS ha accolto solo la controversa richiesta del transito ruoli civili, dunque sul licenziamento"" a seguito superamento non si pronuncia chiaramente.

Ora al militare lo riterranno non idoneo al passaggio ruoli civili - ma forse no,e avranno risolto la questione, ad ogni modo è stato dichiarato non idoneo dalla cmo a suo tempo.
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Re: Licenziamento senza pensione per superamento del periodo di Comporto dei 18 mesi di Aspettativa Continuativa.

Messaggio da naturopata »

lino ha scritto: ven feb 14, 2020 12:45 am Complimenti a Naturopata che ha trovato una vicenda ad hoc......
Naturopata, secondo te, come mai alcuni Tar commettono errori così lacunosi ??
Preferisco astenermi, ma non sono errori.
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Re: Licenziamento senza pensione per superamento del periodo di Comporto dei 18 mesi di Aspettativa Continuativa.

Messaggio da lino »

Lo so Naturopata ...purtroppo mi hanno spiegato i tecnicismi, ma pensavo fosse solo una.....

Vabbè andiamo avanti!!!!
Per Aspera ad Astra!!!!
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Re: Licenziamento senza pensione per superamento del periodo di Comporto dei 18 mesi di Aspettativa Continuativa.

Messaggio da naturopata »

Pubblicato il 13/02/2020
N. 00239/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01551/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1551 del 2019, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Fabio De Feo e Saverio Nitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Ministero della Difesa - Comando Sanità e Veterinaria - Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma, Ministero della Difesa - Comando 36° Stormo Caccia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS-del -OMISSIS-del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare recante la cessazione dal servizio incondizionato a decorrere dal 13 settembre 2019 del -OMISSIS- di 1^ Classe -OMISSIS- -OMISSIS-ed il contestuale collocamento in congedo, categoria della riserva, ai sensi del art. 929, commi 1, lettera b) e 2 del d.lgs. 66/2010, ovvero per scadenza del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea;
della nota prot.n. -OMISSIS-del -OMISSIS-del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, con cui è stata comunicata l’emanazione del Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS-del -OMISSIS-ed è stata rilevato che il sig. -OMISSIS--OMISSIS- “ha superato il periodo massimo di 730 (settecentotrenta) giorni di aspettativa fruibili in un quinquennio”;
del verbale del Ministero della Difesa - Comando Logistico dell’Esercito - Comando Sanità e Veterinaria - Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma prot. n. -OMISSIS- del 25.9.2019, con il quale è stato reso nei confronti del ricorrente il giudizio di “temporaneamente non idoneo, in modo assoluto, per giorni 60 (sessanta) a decorrere dal 28 agosto 2019” con valutazione di “idoneo alla riserva” (verbale conosciuto per esteso in data 14.11.2019);
della “Comunicazione relativa al giudizio sulla idoneità al servizio del dipendente” prot. n. -OMISSIS- del 25.9.2019 del Ministero della Difesa - Comando Sanità e Veterinaria - Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma, consegnata al ricorrente in pari data, con la quale si comunica che il sig. -OMISSIS- è “temporaneamente non idoneo al servizio in modo assoluto, per giorni 60 (sessanta) a decorrere dal 28/08/2019. Si idoneo alla riserva. Da ricontrollare al termine a cura della competente CMV”;
dell’atto dispositivo n. 057 del 27.9.2019 (notificato il 21.10.2019) del Comandante del 36° Stormo Caccia dell’Aereonautica Militare con il quale si dispone che “il M.llo 1^ cl. “Supp. - Servizi di Amm.ne” -OMISSIS--OMISSIS-, ruolo -OMISSIS- in s.p., dell’Aereonautica Militare, nato il -OMISSIS--OMISSIS-, matricola-OMISSIS-, in servizio permanente, venga collocato in aspettativa per infermità che, risulta non dipendente da causa di servizio, per la durata di giorni 325 dal 23/10/2018 sino a tutto il 12/09/2019, ai sensi dell’art. 905 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n° 66”;
del verbale prot. n. -OMISSIS- del 29.7.2019 del Ministero della Difesa - Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari attestante la temporanea non idoneità al servizio militare incondizionato per giorni 30 (trenta) e di tutti gli ulteriori verbali resi dal Dipartimento di Medicina Legale di Bari (tra cui quello del -OMISSIS-e quello del -OMISSIS-);
di tutti gli atti agli stessi presupposti, connessi e/o consequenziali, anche se non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza in forma semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 25.11.2019 e depositato in Segreteria in data 10.12.2019, -OMISSIS--OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.
Evidenziava in ricorso di essere stato - fino all’adozione dei provvedimenti gravati - -OMISSIS- di 1^ Classe dell’Aeronautica Militare, in servizio presso il 36° Stormo dell’Aeronautica Militare in Gioia del Colle (BA), ove svolgeva l’incarico di -OMISSIS-.
In data 29.7.2019, il ricorrente, essendo da tempo in aspettativa per infermità a causa di una -OMISSIS- cronica al ginocchio sinistro, con l’approssimarsi della scadenza del termine massimo di cui all’art. 912, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010, veniva sottoposto a visita di idoneità presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari - Palese.
Al termine di detta visita, con verbale prot.n. -OMISSIS-, la Commissione rendeva il seguente giudizio diagnostico: “temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato per giorni 30 (trenta). Da rivalutare al termine con invio a cura dell’ente di appartenenza”.
Seguiva istanza di nuova visita, inoltrata per il tramite del Comando 36° Stormo Caccia Aereonautica Militare di Gioia del Colle alla Commissione Medica Ospedaliera di 2^ Istanza di Roma
.
In data 25.9.2019, il -OMISSIS- veniva visitato dalla Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma che, all’esito degli accertamenti svolti, formulava il seguente giudizio diagnostico: “1) Ipertensione arteriosa in scarso compenso farmacologico senza segni di -OMISSIS-, in soggetto con riferito episodio di tachicardia parossistica non documentato. 2) Pregresso intervento di -OMISSIS-” e così concludeva: “1) Temporaneamente non idoneo al servizio in modo assoluto per giorni 60 a decorrere dal 28.08.2019. Sì idoneo alla riserva. Da ricontrollare al termine a cura della competente C.M.O. 2) La non idoneità temporanea assoluta è determinata da infermità che, sulla base degli atti, non risultano essere oggetto di accertamento ai fini della dipendenza da causa di servizio.”.
Con comunicazione n. 0017644 in data 2.10.2019, il Comando Aeronautica Militare 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle trasmetteva alla Direzione Generale la documentazione relativa al superamento del limite massimo di aspettativa nel quinquennio, chiedendo nel contempo l’emissione del provvedimento di collocamento in congedo nella categoria della riserva del sottufficiale -OMISSIS-, a decorrere dalla data del 13 settembre 2019.
Conseguentemente, con Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS- in data 14.10.2019, il -OMISSIS- veniva dichiarato cessato dal servizio permanente e collocato in congedo nella categoria della riserva ai sensi dell’art. 929, commi 1, lett. b) e 2, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Insorgeva il ricorrente avverso tali esiti provvedimentali, articolando rispetto ai medesimi plurimi argomenti di gravame.
Con un primo articolato motivo di doglianza, il ricorrente lamentava: “1) Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Illogicità. Irragionevolezza. Contraddittorietà manifesta. Erroneo presupposto di fatto. Omessa valutazione di patologia invalidante. Violazione di legge. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 929 del d.lgs. 66/2010.”.
In particolare, il ricorrente si doleva dell’illegittimità e dell’erroneità delle valutazioni operate in prima istanza dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari e quindi, successivamente, dalla Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma, ritenendo che tali organi avessero valutato in modo parziale ed incompleto le problematiche di salute del ricorrente, omettendo di tenere in debita considerazione la documentazione medica dallo stesso prodotta e giungendo ad una valutazione asseritamente contraddittoria, nonché irragionevole, in ordine alle patologie sofferte dal ricorrente, dalla quale sarebbe derivata, in tesi, l’illegittimità degli atti impugnati.
Come secondo motivo di doglianza, il ricorrente lamentava: “2) Violazione di legge. Violazione dell’art. 930 del d.lgs. 66/2010. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Irragionevolezza.”.
Sul punto, il ricorrente lamentava l’omessa valutazione, da parte della C.M.O., dell’idoneità dello stesso al transito nei ruoli civili dell’Amministrazione, qualora fosse stato possibile, prima che venisse disposta l’estinzione d’autorità del rapporto di servizio.
Con atto pervenuto in Segreteria in data 31.12.2019, si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, depositando, a fini difensivi, copia degli atti impugnati e confutando nel merito le censure addotte dal ricorrente.
All’udienza in camera di consiglio del 15.01.2020, la causa era definitivamente trattenuta in decisione ex art. 60 c.p.a.
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
I motivi di ricorso sopra analiticamente indicati sono suscettibili di trattazione unitaria, in quanto articolati in relazione ad una medesima ed unitaria situazione procedimentale e di fatto.
Punto nodale della questione in esame risiede nella ritenuta illegittimità delle valutazioni delle C.M.O., il ricorrente affermandone il carattere sostanzialmente irragionevole e contraddittorio, oltre che il loro essere state adottate in difetto di adeguata istruttoria.
In particolare le Commissioni mediche intervenute sul caso di specie non avrebbero tenuto conto - in sede di valutazione medica dello stato di salute del -OMISSIS- - dell’intero quadro diagnostico del ricorrente ed in particolare degli accertamenti clinici operati da altro medico specialista, formulando in tal modo una valutazione asseritamente carente e contradittoria nella motivazione.
Le stesse Commissioni avrebbero peraltro omesso di valutare l’idoneità del ricorrente al transito nei ruoli civili in violazione dell’art. 930 del D.Lgs. n. 66/2010.
Le argomentazioni svolte sul punto sono infondate
.
Preliminarmente, occorre ribadire anche in questa sede che gli accertamenti svolti dalle Commissioni mediche ospedaliere ed i pareri resi dalle medesime rientrano tipicamente nell’ambito delle valutazioni tecnico discrezionali della Pubblica Amministrazione.
Più nel dettaglio, per costante e consolidata giurisprudenza, l’esercizio delle facoltà istituzionali di giudizio da parte delle Commissioni mediche ospedaliere rientra nello spazio di attuazione della discrezionalità tecnica di tali organi; esse dunque pervengono a talune specifiche ed argomentate conclusioni provvedimentali, assumendo a base delle loro valutazioni le cognizioni tecniche della scienza medica e tecnico amministrativa
.
Di conseguenza, il sindacato che il Giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte da tali organi tecnici deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di evidente travisamento dei fatti, di macroscopica illogicità e/o irragionevolezza, tutte peraltro ictu oculi rilevabili, non essendo consentito in alcun caso al giudicante di sovrapporre il proprio personale ed opinabile convincimento a quello espresso dall’organo tecnico nell’esercizio di un’attività tipicamente discrezionale e giustificata dal possesso di un patrimonio di conoscenze specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale del Giudice (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4126/2019; Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4160/2018; Consiglio di Stato, Sez. IV n. 5067/2018; Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1212/2018).
Nel caso di specie, la valutazione formulata dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari, prima, e dalla Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma, poi, non appare né illogica, né irragionevole, né in difetto di adeguata e congrua istruttoria, atteso che, dalla motivazione del verbale della C.M.O. di Roma n. -OMISSIS- del 25.9.2019, si evince con chiarezza che il giudizio medico legale in relazione al caso del -OMISSIS- è stato formulato in relazione alla storia clinica, nonché alla visita medica diretta e alla valutazione specialistica eseguita, da cui è emerso un quadro clinico che ha condotto agli esiti provvedimentali sopra ricordati.
Come già sottolineato, la sopravvenuta inidoneità al servizio è il risultato di una valutazione medico-scientifica di esclusiva competenza dell’organo consultivo, al Giudice Amministrativo spettando solamente una valutazione esterna di congruità relativa alla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si sia ritenuto di doverne trarre.
Il sindacato del Giudice, in altri termini, deve arrestarsi qualora l'operato dell'Amministrazione non presenti indizi di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà e travisamento dei fatti, e non siano criticabili i criteri tecnici impiegati, non essendo ammissibile che il Giudice sostituisca, con proprie valutazioni, le valutazioni tecniche opinabili, ma non irragionevoli, espresse dall'Amministrazione (cfr. inter plures T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 25.01.2019, n. 965).
Quanto alla lamentata omissione della valutazione sull’idoneità del ricorrente al transito nei ruoli civili dell’Amministrazione, si rappresenta che le C.M.O., in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla Direzione Generale per il personale civile con la Circolare 21/6/2011 n. 43267, relative alla procedura di transito del personale delle Forze Armate, sono tenute all’atto della compilazione dei relativi processi verbali di visita ad indicare la possibilità o meno del reimpiego a domanda nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.
Questo tuttavia, a fronte e solo in presenza di un previo giudizio di permanente inidoneità al servizio militare incondizionato, formulato dalla Commissione medica chiamata ad esprimere il relativo parere
.
Anche in questo caso, detto giudizio si fonda evidentemente sulla base di un accertamento di carattere tecnico discrezionale, anche nei casi in cui la patologia non sia dipendente da causa di servizio e sempreché l’infermità accertata consenta l’ulteriore impiego del militare nei ruoli civili.
Occorre, pertanto, ribadire - anche in relazione a tale specifica censura - quanto argomentato supra in relazione alla fisiologica discrezionalità tecnica che caratterizza l’operato delle CC.MM.OO. sul punto.
In particolare, anche nel caso di statuizione sulla possibilità di reimpiego di personale militare nei ruoli civili del Ministero della Difesa, il Giudice Amministrativo deve limitarsi ad una verifica di massima sulla sussistenza di profili di manifesta irragionevolezza e/o irrazionalità, che in concreto non è dato in alcun modo riscontrare.
Alla luce di quanto fin qui argomentato, può concludersi per l’assenza dei profili di illegittimità denunciati rispetto alle valutazioni mediche ospedaliere in esame, da tanto discendendone la reiezione del ricorso nel merito.
Da ultimo, tenuto conto della minima attività processuale svolta, dei rapporti istituzionali intercorsi fra le parti e delle peculiarità del caso in esame, sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute di parte ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Alfredo Giuseppe Allegretta, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alfredo Giuseppe Allegretta Angelo Scafuri
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