Licenziamento senza pensione per superamento del periodo di Comporto dei 18 mesi di Aspettativa Continuativa.

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lino
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Re: Licenziamento senza pensione per superamento del periodo di Comporto dei 18 mesi di Aspettativa Continuativa.

Messaggio da lino »

mopetru ha scritto: sab nov 16, 2019 10:10 am Grazie per la tua affermazione Madmax72, almeno cerchiamo di fare chiarezza e luce sulla situazione con la verità e non bugie e falsità.
Sinceramente non capisco questi timori da dove derivano!!!!!
Fose dall" Inps, il quale ha scritto che senza verbale della cmo non può procedere nel iniziare le pratiche pensionistiche??
Ma mi sembra ovvia la cosa !!!
SENZA verbale della commissione medica ..
come si può attuare il meccanismo per la pensione ??
Vi mandano in pensione senza documentazione ???

Inps con le sue circolari interne emana direttive inerenti il suo ambito , ma non.puo' prevaricare altri enti!!!!!

Ora riassumiamo un attimo, riepiloghiamo l'ovvieta'...
le CML sono formate da dirigenti.medici MILITARI e alcuni (pochi) specialisti civili.
Quindi col pieno rispetto della max neutralità , delle scelte fatte come medici, hanno anche disposizioni emesse dal ministero della difesa comando sanità .
Vedasi ad es.circolare M.D. N.00005000 di prot.llo del 9/3/2007-DIFESASAN.
Poi valutate e vedete voi!!!
I migliori auguri .


Per Aspera ad Astra!!!!
andrea666
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Re: Licenziamento senza pensione per superamento del periodo di Comporto dei 18 mesi di Aspettativa Continuativa.

Messaggio da andrea666 »

intanto c'è questa non è Pds e non perfettamente attinente però qui ad esempio la CMO a seguito di superamento termini aspettativa giudicava non idoneo il ricorrente, parla di passaggio ruolo civile

"""Il CdS Accoglie l'appello proposto dall'interessato, poiché, gli atti adottati dal M.D. sono illegittimi.

Finalmente una Buona notizia e una buona dritta per tutti.
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Ecco alcuni brani - anche abbreviati nello scritto - per velocizzare quanto accaduto.

1) - rigetto dell’istanza di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ed il risarcimento dei danni conseguenti.

2) - in ragione del giudizio di non idoneità permanente al S.M.I. nell’Arma dei Carabinieri di cui al verbale …. del 18 marzo 2011 della C.M.O. di Caserta, il maresciallo …..., in data 29 marzo 2011 e 31 marzo 2011, presentava domanda di transito nel personale civile del Ministero della Difesa.

3) - Il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Civile, con determinazione ……. del 20 luglio 2011, respingeva la domanda sul presupposto dell’inesistenza del rapporto di lavoro al momento del giudizio di inidoneità, per intervenuto collocamento in congedo, sin dal 19 dicembre 2010, a causa del superamento del termine massimo di aspettativa nel quinquennio.

4) - Il Ministero della Difesa – D.G.P.M., II Reparto, V Divisione – Stato Giuridico ed Avanzamento Sottoufficiali, I Sezione, con decreto ….. del 14 luglio 2011, notificata al ricorrente in data 26 marzo 2012, disponeva il collocamento del maresciallo in congedo, nella categoria della Riserva, a far data dal 19 dicembre 2010, sul presupposto che egli, a tale data, era ancora temporaneamente inabile al s.m.i., nonché il congedo assoluto a decorrere dal 18 marzo 2011, essendo lo stesso stato giudicato dalla C.M.O. di Caserta permanentemente inabile al servizio militare.

IL CdS precisa:

5) - ai fini della soluzione della presente controversia, è utile evidenziare i seguenti fatti:

a) ….. ha superato il periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio in data 19 dicembre 2010;

b) in data 18 marzo 2011, ...,,,,,, la C.M.O. di Caserta ha espresso, ...…., giudizio di non idoneità permanente al s.m.i. nell’Arma dei Carabinieri;

c) in data 29 marzo 2011 e 31 marzo 2011, il medesimo ….. ha presentato istanza di transito nel personale civile del M.D.;

d) in data 14 luglio 2011 la competente D.G. del M.D., con decreto ….., notificato al ricorrente in data 26 marzo 2012, ha disposto il collocamento del maresciallo in congedo, nella categoria della riserva, a far data dal 19 dicembre 2010, nonché il congedo assoluto a decorrere dal 18 marzo 2011;

e) quindi, con nota del 20 luglio 2011 (…..), l'amministrazione ha respinto l'istanza di transito nei ruoli civili dell'Amministrazione Militare.

6) - Il Collegio, passando all’esame delle summenzionate censure, rileva in primo luogo che, sebbene nella normativa citata non si rinvenga un obbligo per l’amministrazione di provvedere agli accertamenti sanitari in un momento anteriore alla scadenza del periodo massimo di aspettativa, emerge tuttavia - dalla lettera della legge - la necessità che gli accertamenti avvengano in maniera in qualche modo contestuale alla scadenza del periodo.

7) - In questo senso, invero, depongono le seguenti disposizioni: (N.B.: leggi direttamente in sentenza).

8) - Risulta pertanto che la normativa di riferimento, nonostante non preveda un termine perentorio per l’espletamento dell’accertamento sanitario, introduce allo stesso tempo un carattere di necessaria contestualità di esso con la scadenza del periodo massimo di aspettativa.

9) - La ragione di tale esigenza è ancora più comprensibile se si considera che, laddove la visita medica dovesse intervenire, come avvenuto nel caso di specie, in un momento successivo alla scadenza, si renderebbe di fatto impraticabile la possibilità per il personale giudicato non idoneo - accordabile dalla medesima C.M.O. – di transitare, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.

10) - Invero, l’intervento - seppur in un momento successivo - del provvedimento di collocamento in congedo con efficacia retroattiva alla data di superamento del detto termine, comporterebbe inevitabilmente il rigetto dell’istanza di transito a causa dell’inesistenza del rapporto di lavoro al momento del giudizio di inidoneità.

11) - Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, infatti: (N.B.: leggi direttamente in sentenza)

12) - In ragione di tali considerazioni, la scelta dell'amministrazione di effettuare la visita medica in un momento successivo alla scadenza del periodo massimo di aspettativa risulta essere in contrasto con il principio del "nemo venire contra factum proprium", idoneo a paralizzare ogni tipo di pretesa alla cui base si manifesta un uso capzioso e irrituale del potere giuridico esercitato dal soggetto che ne è il titolare (già in questi termini, Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 24 ottobre 2014, n. 573).

13) - Ciò in quanto, il militare odierno appellante è stato messo nelle condizioni di poter presentare l'istanza di transito soltanto dopo gli esiti della visita, svolta in una data - discrezionalmente determinata dall'amministrazione – successiva al superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio.

14) - Attesa la fondatezza della censura, merita altresì accoglimento la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, nella misura della differenza tra la pensione effettivamente percepita dall’appellante e lo stipendio che lo stesso avrebbe percepito, nel periodo che va dal mese di aprile 2011 fino all’effettivo transito nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa.

15) - Conclusivamente, l'appello deve essere accolto nei limiti anzidetti, da ciò derivando l’annullamento degli atti impugnati, l’accertamento del diritto dell’appellante al transito nel personale civile del Ministero della Difesa e la condanna del Ministero stesso al risarcimento del solo danno patrimoniale.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201805343
- Public 2018-09-12 -


Pubblicato il 12/09/2018

N. 05343/2018 REG. PROV. COLL.
N. 02476/2013 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2476 del 2013, proposto da:
Antonio L.., rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Coticelli, Alessandro Indipendente, con domicilio eletto presso lo studio Rita Chiara Furneri in Roma, via Paola Falconieri, n. 100;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VI n. 03581/2012, resa tra le parti, concernente il rigetto dell’istanza di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ed il risarcimento dei danni conseguenti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2018 il Cons. Alessandro Verrico e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Angelo Vitale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. In seguito ed in ragione del giudizio di non idoneità permanente al S.M.I. nell’Arma dei Carabinieri di cui al verbale n. 1073 del 18 marzo 2011 della C.M.O. di Caserta, il maresciallo L.. Antonio, in data 29 marzo 2011 e 31 marzo 2011, presentava domanda di transito nel personale civile del Ministero della Difesa.

1.1. Il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Civile, con determinazione prot. n. 50660 del 20 luglio 2011, respingeva la domanda sul presupposto dell’inesistenza del rapporto di lavoro al momento del giudizio di inidoneità, per intervenuto collocamento in congedo, sin dal 19 dicembre 2010, a causa del superamento del termine massimo di aspettativa nel quinquennio.

2. Con ricorso dinanzi al T.a.r. per la Campania, il maresciallo L.. impugnava detta determinazione, chiedendone l’annullamento ed insistendo per l’accertamento del diritto al transito nel personale civile e per il risarcimento dei danni patrimoniali e non.

3. Il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, II Reparto, V Divisione – Stato Giuridico ed Avanzamento Sottoufficiali, I Sezione, con decreto n. 1866 del 14 luglio 2011, notificata al ricorrente in data 26 marzo 2012, disponeva il collocamento del maresciallo in congedo, nella categoria della riserva, a far data dal 19 dicembre 2010, sul presupposto che egli, a tale data, era ancora temporaneamente inabile al servizio militare incondizionato, nonché il congedo assoluto a decorrere dal 18 marzo 2011, essendo lo stesso stato giudicato dalla C.M.O. di Caserta permanentemente inabile al servizio militare.

4. Detto decreto veniva quindi impugnato dal ricorrente con ricorso per motivi aggiunti, per chiederne l’annullamento.

2. Con sentenza n. 3581/2012, depositata il 25.07.2012, il T.a.r. per la Campania – Napoli, Sezione VI respingeva il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.

3. Con ricorso in appello Antonio L.. ha impugnato detta sentenza, chiedendone l’annullamento, sulla base dei seguenti motivi, riportati sinteticamente:

I) error in iudicando – violazione degli artt. 905, 923, 929, 930 del d.lgs. n. 66 del 2010, degli artt. 1 e 2 del d.m. n. 22680 del 2002 – eccesso di potere per violazione del procedimento e difetto di istruttoria;

II) error in iudicando – mancata rilevazione di eccesso di potere per difetto di istruttoria e falso presupposto;

III) violazione e falsa applicazione dell’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010, degli artt. 1, 2, 3 del d.m. 18.04.2002 n. 22680, dell’art. 21 bis della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per falso presupposto;

IV) danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all’illegittimità della determinazione di rigetto del transito;

V) danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla violazione dell’art. 905 del d.lgs. n. 66 del 2010;

VI) violazione della circolare n. 806 del 26 ottobre 2000, punto 7 lettera a), del Ministero della Difesa, eccesso di potere per violazione di procedimento.

3.1. L’appellante ha altresì riproposto integralmente i motivi di ricorso già formulati nel corso del primo grado di giudizio.

3.2. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, depositando in data 22 maggio 2018 memoria difensiva, con cui si è opposto all’appello e ne ha chiesto il rigetto.

3.3. In data 15 maggio 2018 il ricorrente depositava infine ulteriore memoria.

4. All’udienza del 5 luglio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione del Collegio.

DIRITTO

5. Con un primo motivo l’appellante lamenta la violazione dell’art. 905 del d.lgs. 66/2010, sostenendo che l’Amministrazione, alla stregua di tale disposto normativo, prima di disporre la cessazione del ricorrente dal servizio permanente, ed in particolare in un momento anteriore allo scadere del periodo massimo di aspettativa, avrebbe dovuto sottoporre lo stesso agli accertamenti sanitari per la verifica dell’idoneità al servizio.

5.1. Inoltre, con un’ulteriore censura avanzata dall’appellante nell’ambito del medesimo motivo, si sostiene che, una volta presentata domanda di transito nel personale civile, vi fosse l’obbligo per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 2 d.m. n. 22680/2002, di sospendere l’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato e di collocare in aspettativa il militare fino alla definizione del procedimento.

5.2. Il motivo è fondato.

5.3. Il Collegio rammenta che l’art. 1 del d.m. n. 22680 del 18 aprile 2002 prevede che il personale delle Forze armate e dell’Arma dei Carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, sempreché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego.

Il successivo art. 2 dispone che la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica all’interessato del giudizio definitivo di inidoneità, per il tramite gerarchico, al Comando del corpo di appartenenza.

Il transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, quindi, è subordinato al realizzarsi delle seguenti condizioni: giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato; giudizio di idoneità all’ulteriore impiego; tempestiva presentazione della domanda da parte dell’interessato.

5.4. Ciò considerato, ai fini della soluzione della presente controversia, è utile evidenziare i seguenti fatti:

a) il maresciallo ha superato il periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio in data 19 dicembre 2010;

b) in data 18 marzo 2011, con verbale n. 1073, la C.M.O. di Caserta ha espresso, in relazione al maresciallo, giudizio di non idoneità permanente al s.m.i. nell’Arma dei Carabinieri;

c) in data 29 marzo 2011 e 31 marzo 2011, il medesimo maresciallo ha presentato istanza di transito nel personale civile del Ministero della Difesa;

d) in data 14 luglio 2011 la competente D.G. del Ministero della Difesa, con decreto n. 1866, notificato al ricorrente in data 26 marzo 2012, ha disposto il collocamento del maresciallo in congedo, nella categoria della riserva, a far data dal 19 dicembre 2010, nonché il congedo assoluto a decorrere dal 18 marzo 2011;

e) quindi, con nota del 20 luglio 2011 (prot. n. 50660), l'amministrazione ha respinto l'istanza di transito nei ruoli civili dell'Amministrazione Militare.

5.5. Il Collegio, passando all’esame delle summenzionate censure, rileva in primo luogo che, sebbene nella normativa citata non si rinvenga un obbligo per l’amministrazione di provvedere agli accertamenti sanitari in un momento anteriore alla scadenza del periodo massimo di aspettativa, emerge tuttavia - dalla lettera della legge - la necessità che gli accertamenti avvengano in maniera in qualche modo contestuale alla scadenza del periodo.

5.5.1. In questo senso, invero, depongono le seguenti disposizioni:

a) art. 905, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010: “nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari”;

b) art. 905, comma 5, del d.lgs. n. 66/2010: “se allo scadere di detto periodo massimo il militare è ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, lo stesso cessa dal servizio permanente, ai sensi dell’art. 929”;

c) art. 929, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010: “il militare … cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda dell’idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando ….b) non ha riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea”;

d) circolare n. 806/2000, n. 6 lett. g): “l’invio dell’interessato a visita medica – nel caso in cui lo stesso non riacquisti l’idoneità al servizio militare - in prossimità dello scadere del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio”.

5.5.2. Risulta pertanto che la normativa di riferimento, nonostante non preveda un termine perentorio per l’espletamento dell’accertamento sanitario, introduce allo stesso tempo un carattere di necessaria contestualità di esso con la scadenza del periodo massimo di aspettativa.

5.5.3. La ragione di tale esigenza è ancora più comprensibile se si considera che, laddove la visita medica dovesse intervenire, come avvenuto nel caso di specie, in un momento successivo alla scadenza, si renderebbe di fatto impraticabile la possibilità per il personale giudicato non idoneo - accordabile dalla medesima C.M.O. – di transitare, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.

Invero, l’intervento - seppur in un momento successivo - del provvedimento di collocamento in congedo con efficacia retroattiva alla data di superamento del detto termine, comporterebbe inevitabilmente il rigetto dell’istanza di transito a causa dell’inesistenza del rapporto di lavoro al momento del giudizio di inidoneità.

5.5.4. Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, infatti:

a) tale fattispecie rappresenta una particolare tipologia di trasferimento nell'ambito della stessa amministrazione di appartenenza, per cui appare evidente come per la sua applicazione si richiede la sussistenza del requisito dell'attualità del rapporto di servizio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5758);

b) il provvedimento di cessazione dal servizio presenterebbe natura interamente vincolata, e quindi portata meramente dichiarativa, concernendo dati e situazioni di servizio ai quali la legge direttamente riconnette effetti specificamente determinati, una volta verificata la loro oggettiva sussistenza. Da ciò consegue l’ulteriore corollario che gli effetti del provvedimento di collocamento in congedo dovrebbero retroagire alla data dell’intervenuto superamento del biennio di aspettativa;

invero:

b.1) la legittima aspettativa del dipendente ad essere reimpiegato in altri ruoli dall’amministrazione di appartenenza ha consistenza di vero diritto soggettivo, che scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla C.M.O., unico organo abilitato a valutare l'idoneità al servizio civile (Cons. Stato, Sez. IV, 31 luglio 2009, n. 4854; id., Sez. IV, 18 marzo 2009, n. 1598);

b.2) il diritto soggettivo del dipendente va dunque armonizzato con il riconosciuto carattere dichiarativo del provvedimento di dispensa dal servizio, adottato a seguito del superamento del periodo massimo di aspettativa, al quale la giurisprudenza ascrive effetti ex tunc, decorrenti cioè dalla scadenza del periodo massimo di aspettativa (Cons. Stato, Sez. IV, 28 novembre 2013, n. 5705).

5.6. In ragione di tali considerazioni, la scelta dell'amministrazione di effettuare la visita medica in un momento successivo alla scadenza del periodo massimo di aspettativa risulta essere in contrasto con il principio del "nemo venire contra factum proprium", idoneo a paralizzare ogni tipo di pretesa alla cui base si manifesta un uso capzioso e irrituale del potere giuridico esercitato dal soggetto che ne è il titolare (già in questi termini, Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 24 ottobre 2014, n. 573).

5.7. Calando tali considerazioni nella fattispecie in esame, si osserva quindi che la condotta tenuta dalla stessa amministrazione, in ragione della tempistica adottata per esprimere la possibilità o meno del transito nei ruoli civili, dovuta a proprie ragioni organizzative, è stata causa del decorso del termine successivamente invocato per annullare gli esiti da essa stessa prodotti.

Ciò in quanto, il militare odierno appellante è stato messo nelle condizioni di poter presentare l'istanza di transito soltanto dopo gli esiti della visita, svolta in una data - discrezionalmente determinata dall'amministrazione – successiva al superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio.

Ne consegue, quindi, l'illegittimità delle determinazioni impugnate, le quali finiscono per riversare sul dipendente i ritardi cagionati dalla amministrazione stessa.

6. Può pertanto ritenersi assorbito il secondo motivo di appello con cui si sostiene che nel computo del periodo massimo di aspettativa non avrebbero dovuto essere conteggiati i giorni in cui l’appellante è stato a disposizione degli organi sanitari, per un periodo pari a 104 giorni.

7. Attesa la fondatezza della censura, merita altresì accoglimento la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, nella misura della differenza tra la pensione effettivamente percepita dall’appellante e lo stipendio che lo stesso avrebbe percepito, nel periodo che va dal mese di aprile 2011 fino all’effettivo transito nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa.

7.1. Non può invece trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, non rinvenendosi nella certificazione medica prodotta sufficiente dimostrazione della circostanza che l’avvenuto congedo dall’Arma dei Carabinieri sarebbe stato causa (o concausa) efficiente del lamentato peggioramento della condizione psichica.

8. Conclusivamente, l'appello deve essere accolto nei limiti anzidetti, da ciò derivando l’annullamento degli atti impugnati, l’accertamento del diritto dell’appellante al transito nel personale civile del Ministero della Difesa e la condanna del Ministero stesso al risarcimento del solo danno patrimoniale.

9. Attesa la peculiarità della fattispecie in esame, le spese del doppio grado di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e:

a) annulla la determinazione prot. n. 50660 del 20 luglio 2011 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Civile;

b) annulla il decreto n. 1866 del 14 luglio 2011 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, II Reparto, V Divisione – Stato Giuridico ed Avanzamento Sottoufficiali, I Sezione;

c) accerta il diritto dell’appellante al transito nel personale civile del Ministero della Difesa;

d) condanna il Ministero appellato al risarcimento dei danni patrimoniali sofferti dall’appellante, nella misura della differenza tra la pensione effettivamente percepita dall’appellante e lo stipendio che lo stesso avrebbe percepito, nel periodo che va dal mese di aprile 2011 fino all’effettivo transito nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa.

Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente
Giuseppe Castiglia, Consigliere
Luca Lamberti, Consigliere
Alessandro Verrico, Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandro Verrico Antonino Anastasi





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mopetru
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Re: Licenziamento senza pensione per superamento del periodo di Comporto dei 18 mesi di Aspettativa Continuativa.

Messaggio da mopetru »

Grazie a tutti per gli interventi basati su fatti concreti e norme vigenti che finalmente stanno facendo chiarezza sull'argomento rendendo questo Forum ed argomento serio e concreto nel suo sviluppo non basato come in origine su mere supposizioni e menzogne...

Grazie ancora, se ci sono altri interventi basati su prove e Leggi vi prego di esternarli.
merterx
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Re: Licenziamento senza pensione per superamento del periodo di Comporto dei 18 mesi di Aspettativa Continuativa.

Messaggio da merterx »

Buona domenica a tutti. Bisogna dire che Lino, Rambo ed Andrea hanno compiuto un lavoro certosino nel riportare dati oggettivi.
Anche se non mi trovo nella situazione dell'autore del thread un ringraziamento anche da parte mia.
Il forum così diventa veramente uno strumento utile.

Mopetru ti inviterei però a non parlare di " menzogne" ( parole testuali tue) nei confronti di chi ( credo naturopata) abbia provato a dare interpretazione del PERCHÉ la CMO ti ha parlato nei termini da te espressi nel titolo del thread.

Perché ti invito a non parlare di menzogne?
1)Perché nel corso del thread si è venuto a sapere che più volte, nel corso di quest'anno, CMO diverse di regioni diverse hanno usato la stessa espressione.
Quindi o hanno dato di matto tutti o magari un ragionamento per capire il PERCHÉ bisogna farselo.
Naturopata io credo abbia provato a spiegarsi, a torto o a ragione, quel ragionamento.
2) Perché TU hai inserito un thread in un forum pubblico in cui ognuno può fornire la sua opinione. Non hai né scritto nella sezione riservata all'avvocato Carta in cui solo lui è titolato a rispondere, né ti sei recato in uno studio legale privatamente per avere un consulto tecnico e privo di opinioni.
3) Perché se bisogna avere spirito critico allora ti dico che se affronti l'argomento del PERCHÉ un fatto CERTO è accaduto ( La CMO ti ha detto in quel modo) essendo un Fatto che avviene da poco tempo, ( gli altri a cui è capitato riferiscono sempre nel 2019), non puoi considerare norme di 10 anni fa o sentenze che nascono da fatti di 8 anni fa.
4) Perché se hai lavorato nelle f.f.o.o. saprai che a volte esistono direttive scritte interne, non divulgate al pubblico, esplicative di circolari esistenti già.

Concludo dicendo, visto che non vorrei finire nel calderone dei " menzogneri", che personalmente - allo stato attuale - anche io reputo valide le tesi di Rambo e Lino.
Però in certe situazioni se una persona vuol dormire fra 2 guanciali ( consiglio mio) ci vuol poco a far scrivere una lettera da un avvocato All'Inps per ottenere risposta.

Attribuire la parola "menzogne" su opinioni espresse un thread pubblico che hai aperto tu non è bello, il dubbio lo avevi TU, la frase te l'ha detta la CMO.
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Re: Licenziamento senza pensione per superamento del periodo di Comporto dei 18 mesi di Aspettativa Continuativa.

Messaggio da andrea666 »

merterx, certo molte situazioni" sono sempre in divenire, il punto lo tracciano le sentenze Cds etc, cdc , se ci sono è l'unico che ha queste possibilità di ricerca e postano le risultanze sono panorama e naturopata.

Ribadisco che in altri casi o sentito, è ho certezzza di questa pratica minacciosa nelle Cmo,

si si sta chiarendo qualcosa ma poi neanche tanto)).

- la CMO non può dire che ti licenziano èun sopruso ed una frase come detto minacciosa e anche vessatoria , quasi da mobbing perchè loro devono soltanto esprimere giudizi in relazione allo stato di salute del dipendente e circa la possibilità che possa o meno essere idoneo al servizio , in che termini e con relativa proposta per classi ed invalidità.

- in ogni caso si dice "decadere" dall'impiego.

pertanto le cmo devono, devono esprimersi prima , prima dello scadere . ma per motivi logistici di inerzia dei reparti o delle stesse cmo spesso almeno fino a qualche tempo dietro questo si verificava, ora sembra che invece gli uffici sono stati molto sensibilizzati al riguardo del conteggio giorni etc..

Ho chiesto a mppetru sopra qual è la sua reale situazione, cioè in che contesto la cmo ha espresso quella "minaccia", perchè non è secondario, ma .... ?

Il verbale Cmo è fondamentale per il proseguo della richiesta pensione ma ora faccio delle domande

1- la Cmo può dopo che il dipendente ha "sforato" i termini giudicare lo stesso idoneo retroattivamente?? secondo me no

2- il fatto di essere temporaneamente non idoneo al giorno x nel quale si oltrepassa il limite dell'aspettativa nei 5 anni o 18 mesi prevede (nel caso non si sia inviati in cmo, ) di essere dal reparto dichiarati decaduti e dunque non percepire pensione?


L'ultimo post di naturopata qui sopra è corretto, ma la domanda è: in generale se decado dall'impiego per malattia continuativa cronica o meno , può qulacuno affermare che sono idoneo al servizio continuativo di polizia CC etc.,???

Ci sono allo stato ricorsi in CDS o tar vabbè, dove ricorrenti hanno perso davanti a situazioni di questo genere? naturopata se ci sono sarebbero a tutti utili.


mopetru, le certezze matematiche con le cmo non l'avrai mai, ne ora ne mai in passato c'è stata linearità nelle decisioni, quindi questo è.. In ogni caso la cmo non licenzia nessuno.
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mopetru
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Re: Licenziamento senza pensione per superamento del periodo di Comporto dei 18 mesi di Aspettativa Continuativa.

Messaggio da mopetru »

merterx ha scritto: dom nov 17, 2019 6:37 am Buona domenica a tutti. Bisogna dire che Lino, Rambo ed Andrea hanno compiuto un lavoro certosino nel riportare dati oggettivi.
Anche se non mi trovo nella situazione dell'autore del thread un ringraziamento anche da parte mia.
Il forum così diventa veramente uno strumento utile.

Mopetru ti inviterei però a non parlare di " menzogne" ( parole testuali tue) nei confronti di chi ( credo naturopata) abbia provato a dare interpretazione del PERCHÉ la CMO ti ha parlato nei termini da te espressi nel titolo del thread.

Perché ti invito a non parlare di menzogne?
1)Perché nel corso del thread si è venuto a sapere che più volte, nel corso di quest'anno, CMO diverse di regioni diverse hanno usato la stessa espressione.
Quindi o hanno dato di matto tutti o magari un ragionamento per capire il PERCHÉ bisogna farselo.
Naturopata io credo abbia provato a spiegarsi, a torto o a ragione, quel ragionamento.
2) Perché TU hai inserito un thread in un forum pubblico in cui ognuno può fornire la sua opinione. Non hai né scritto nella sezione riservata all'avvocato Carta in cui solo lui è titolato a rispondere, né ti sei recato in uno studio legale privatamente per avere un consulto tecnico e privo di opinioni.
3) Perché se bisogna avere spirito critico allora ti dico che se affronti l'argomento del PERCHÉ un fatto CERTO è accaduto ( La CMO ti ha detto in quel modo) essendo un Fatto che avviene da poco tempo, ( gli altri a cui è capitato riferiscono sempre nel 2019), non puoi considerare norme di 10 anni fa o sentenze che nascono da fatti di 8 anni fa.
4) Perché se hai lavorato nelle f.f.o.o. saprai che a volte esistono direttive scritte interne, non divulgate al pubblico, esplicative di circolari esistenti già.

Concludo dicendo, visto che non vorrei finire nel calderone dei " menzogneri", che personalmente - allo stato attuale - anche io reputo valide le tesi di Rambo e Lino.
Però in certe situazioni se una persona vuol dormire fra 2 guanciali ( consiglio mio) ci vuol poco a far scrivere una lettera da un avvocato All'Inps per ottenere risposta.

Attribuire la parola "menzogne" su opinioni espresse un thread pubblico che hai aperto tu non è bello, il dubbio lo avevi TU, la frase te l'ha detta la CMO.


Caro Merterx io parlo di "Menzogne" perchè Naturopata ha affermato che esiste una circolare INPS di fine 2018 che dichiara determinate cose e che in verità questa Circolare INPS non esiste.
Quindi come la definisci Mertex una bugia???
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RAMBO
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Re: Licenziamento senza pensione per superamento del periodo di Comporto dei 18 mesi di Aspettativa Continuativa.

Messaggio da RAMBO »

Come volevasi dimostarre...

superamento-periodo-massimo-giorni-aspe ... 22#p206766


Ciao Rambo
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Re: Licenziamento senza pensione per superamento del periodo di Comporto dei 18 mesi di Aspettativa Continuativa.

Messaggio da lino »

andrea666 ha scritto: dom nov 17, 2019 8:30 am merterx, certo molte situazioni" sono sempre in divenire, il punto lo tracciano le sentenze Cds etc, cdc , se ci sono è l'unico che ha queste possibilità di ricerca e postano le risultanze sono panorama e naturopata.

Ribadisco che in altri casi o sentito, è ho certezzza di questa pratica minacciosa nelle Cmo,

si si sta chiarendo qualcosa ma poi neanche tanto)).

- la CMO non può dire che ti licenziano èun sopruso ed una frase come detto minacciosa e anche vessatoria , quasi da mobbing perchè loro devono soltanto esprimere giudizi in relazione allo stato di salute del dipendente e circa la possibilità che possa o meno essere idoneo al servizio , in che termini e con relativa proposta per classi ed invalidità.

- in ogni caso si dice "decadere" dall'impiego.

pertanto le cmo devono, devono esprimersi prima , prima dello scadere . ma per motivi logistici di inerzia dei reparti o delle stesse cmo spesso almeno fino a qualche tempo dietro questo si verificava, ora sembra che invece gli uffici sono stati molto sensibilizzati al riguardo del conteggio giorni etc..

Ho chiesto a mppetru sopra qual è la sua reale situazione, cioè in che contesto la cmo ha espresso quella "minaccia", perchè non è secondario, ma .... ?

Il verbale Cmo è fondamentale per il proseguo della richiesta pensione ma ora faccio delle domande

1- la Cmo può dopo che il dipendente ha "sforato" i termini giudicare lo stesso idoneo retroattivamente?? secondo me no

2- il fatto di essere temporaneamente nonj idoneo al giorno x nel quale si oltrepassa il limite dell'aspettativa nei 5 anni o 18 mesi prevede (nel caso non si sia inviati in cmo, ) di essere dal reparto dichiarati decaduti e dunque non percepire pensione?


L'ultimo post di naturopata qui sopra è corretto, ma la domanda è: in generale se decado dall'impiego per malattia continuativa cronica o meno , può qulacuno affermare che sono idoneo al servizio continuativo di polizia CC etc.,???

Ci sono allo stato ricorsi in CDS o tar vabbè, dove ricorrenti hanno perso davanti a situazioni di questo genere? naturopata se ci sono sarebbero a tutti utili.


mopetru, le certezze matematiche con le cmo non l'avrai mai, ne ora ne mai in passato c'è stata linearità nelle decisioni, quindi questo è.. In ogni caso la cmo non licenzia nessuno.
Sul forum vi sono state testimonianze anche nel superamento dei 730 gg. Del quinquennio mobile (cc.e militari) , i quali successivamente alla data ,
Su richiesta dell'amministrazione di appartenenza (CC),vennero inviati alla cmo e riformati con data retroattiva al gg. Del superamento del limite max.
La cosa è abbastanza recente (se non ricordo male).
Vedete e valutate voi , capisco le ansie e i timori , anche a me dissero che nulla mi sarebbe spettato , aggravando anche la patologia in atto.
Non so chi ne trova giovamento ,se notate ogni 2/3 anni escono discussioni simili.
Se poi qualcuno viene messo sotto stress poiché magari non è Creduto .... o per altri mille motivi , se gli viene fatta pressione dagli stessi dirigenti della cmo.
Portatevi un.medico legale, o un collega come fece il sottoscritto , perlomeno potrete utilizzarlo come eventuale teste..
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Re: Licenziamento senza pensione per superamento del periodo di Comporto dei 18 mesi di Aspettativa Continuativa.

Messaggio da andrea666 »

RAMBO ha scritto: lun nov 18, 2019 6:33 pm Come volevasi dimostarre...

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Ciao Rambo


Ok giusto per chiarezza , qui mopetru è un pds, poi allora se i gg li da un medico curante o del corpo /reparto poi la cmo può esprimersi retroattivamente per l ‘Idoneita e se giudica idoneo il dipendente questo non percepirà pensione ?
Dunque il caso di pietro64 mi pare o forse un altro utente che dopo essere stato giudicato idoneo e rientrato è stato male ancora e dunque è decaduto ( ed ha poi avuto pensione) non si potrà più verificare ?
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Re: Licenziamento senza pensione per superamento del periodo di Comporto dei 18 mesi di Aspettativa Continuativa.

Messaggio da speranza »

RAMBO ha scritto: lun nov 18, 2019 6:33 pm Come volevasi dimostarre...

superamento-periodo-massimo-giorni-aspe ... 22#p206766


Ciao Rambo
Buonasera Rambo sono un assistente capo coordinatore della Polizia di Stato...sono in aspettativa dal mese di ottobre 2018, a causa di una depressione a seguito di una patologia tumorale. La CMO o CMV di Napoli mi riferiva che al termine della convalescenza (Ottobre 2019) venivo riformata con facoltà di eventuale passaggio nei ruoli civili, a ottobre contrariamente a quanto affermato mi hanno dato ulteriori 100 giorni di convalescenza (a loro parere perchè si doveva chiudere il ciclo). Leggendo sul forum il post relativo al decadimento non ti nascondo che sono preoccupatissima ed in ansia per questa nuova situazione non chiara.
Ho letto la tua risposta all'avvocato, ma funziona anche per la Polizia di Stato?
Mi domandavo c'è qualche collega decaduto al quale non è stata corrisposta la pensione?
A parte il medico legale vi è la possibilità di chiedere un provvedimento definitivo prima del 18 mese, atteso che tutte e tre le commissioni che mi hanno visitata hanno riferito che non sono più idonea ai servizi di Polizia.

Grazie Rambo e a chiunque possa darmi qualche chiarimento in merito.
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Re: Licenziamento senza pensione per superamento del periodo di Comporto dei 18 mesi di Aspettativa Continuativa.

Messaggio da naturopata »

Sono costretto nuovamente a intervenire. In relazione al post allegato sul sito dell'Avv. Vitelli, alla prima domanda di carattere generale, l'Avv. non mi pare che abbia escluso la decadenza e la non spettanza della pensione. Successivamente viene proposto un nuovo quesito, in base ad una visione personale e comunque il legale continua affermando che risposte congrue non esistono. A questo punto si chiede a un dipendente del CNA (sarebbero quelli che con legge e circolari liquidavano l'art.44 in vece dell'art 54 ai colleghi) che asserisce cose fantasiose su validità o meno di certificati e anche su determinazioni pensionistiche che ormai dal 2009 non emettono più.

Io invece riporto nero su bianco il compiendo pensionistico del 2017 del CIAN (omologo del CNA) della Guardia di Finanza che riporta:

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE IN QUIESCENZA
1. PREMESSA
Il presente contributo vuole fornire una panoramica del trattamento di quiescenza spettante ai militari della Guardia di Finanza all’indomani del congedo, illustrando, in linea generale, quelli che sono i relativi benefici di natura economica e spiegandone il percorso normativo oltre ai relativi aspetti tecnici che costituiscono la base del trattamento pensionistico.

2.3. Pensione derivante da infermità
La perdita in via permanente del requisito dell’idoneità psico-fisica incondizionata al servizio, formulata dalle competenti Autorità Sanitarie Militari, determina l’immediata cessazione dal servizio del militare.
Il personale del Corpo matura il diritto alla pensione ordinaria per infermità al raggiungimento di 15 anni di servizio utile di cui almeno 12 di servizio effettivo.
Va comunque precisato che in caso di collocamento in congedo non accompagnato da un provvedimento dell’Organo Medico Legale che attesti la permanente inidoneità al servizio militare, il diritto alla percezione del trattamento pensionistico si consegue al raggiungimento dei requisiti contributivi e dei limiti di età previsti per il personale non militare.
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Re: Licenziamento senza pensione per superamento del periodo di Comporto dei 18 mesi di Aspettativa Continuativa.

Messaggio da naturopata »

speranza ha scritto: lun nov 18, 2019 8:00 pm
RAMBO ha scritto: lun nov 18, 2019 6:33 pm Come volevasi dimostarre...

superamento-periodo-massimo-giorni-aspe ... 22#p206766


Ciao Rambo
Buonasera Rambo sono un assistente capo coordinatore della Polizia di Stato...sono in aspettativa dal mese di ottobre 2018, a causa di una depressione a seguito di una patologia tumorale. La CMO o CMV di Napoli mi riferiva che al termine della convalescenza (Ottobre 2019) venivo riformata con facoltà di eventuale passaggio nei ruoli civili, a ottobre contrariamente a quanto affermato mi hanno dato ulteriori 100 giorni di convalescenza (a loro parere perchè si doveva chiudere il ciclo). Leggendo sul forum il post relativo al decadimento non ti nascondo che sono preoccupatissima ed in ansia per questa nuova situazione non chiara.
Ho letto la tua risposta all'avvocato, ma funziona anche per la Polizia di Stato?
Mi domandavo c'è qualche collega decaduto al quale non è stata corrisposta la pensione?
A parte il medico legale vi è la possibilità di chiedere un provvedimento definitivo prima del 18 mese, atteso che tutte e tre le commissioni che mi hanno visitata hanno riferito che non sono più idonea ai servizi di Polizia.

Grazie Rambo e a chiunque possa darmi qualche chiarimento in merito.
Fermo restando che la certezza assoluta non esiste, tranne che per qualche utente del forum, ritengo, con ragionevole certezza che verrai riformata prima della scadenza dei 18 mesi continuativi e credo dopo questi ultimi 100 giorni. Certo con questi 100 giorni ti decurtano lo stipendio al 50% e in attesa del transito ti rimarrà al 50% per 150 giorni al massimo. Dovevi insistere per la riforma anche per motivi economici.
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Re: Licenziamento senza pensione per superamento del periodo di Comporto dei 18 mesi di Aspettativa Continuativa.

Messaggio da speranza »

in effetti sia io che il mio medico legale abbiamo insistito affinché emettessero un provvedimento di riforma, ma la commissione "molto confusionaria" asseriva che dovevo terminare il ciclo (senza spiegarmi a cosa si riferissero). speriamo bene
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Re: Licenziamento senza pensione per superamento del periodo di Comporto dei 18 mesi di Aspettativa Continuativa.

Messaggio da RAMBO »

Premesso che stiamo in questo forum per fare chiarezza sulle normative solo al fine di dare un supporto ai colleghi che hanno delle difficoltà che anche noi abbiamo attraversato, e che pertanto nessuna polemica ha ragion d'essere.
Ho notato che in effetti, a seguito della famosa lettera minacciosa dell'inps del 2016, alcuni comandi, come quello dell'aeronautica militare, e probabilmente anche quello della Guardia di Finanza, hanno inserito nei propri compendi del 2017, la clausola che per aver diritto alla pensione di inabilità alle mansioni occorre l'inidoneità assoluta al servizio militare oppure di istituto.
In realtà però, al momento ancora non esiste nessuna circolare dell'inps che abbia modificato le regole precedenti.
Il collega del C.N.A. che mi ha fornito questa informazione, e cioè che è sufficiente superare il periodo massimo di malattia con la convalescenza rilasciata da parte dell'organo militare, non è uno sprovveduto, lavora in quegli uffici da trent'anni e oltre ad essere un vecchio amico del quale nutro massimo stima, è molto addentrato in materia.
Comunque ad oggi non esiste una nuova circolare inps, quindi la norma è invariata, anche se ad alcuni funzionari non piace e la vogliono interpretare come meglio conviene a loro.
Che poi qualcuno del c.n.a possa aver fatto degli errori in passato rientra nella normalità dei grandi numeri.
Ciao Rambo
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Re: Licenziamento senza pensione per superamento del periodo di Comporto dei 18 mesi di Aspettativa Continuativa.

Messaggio da avt8 »

speranza ha scritto: mar nov 19, 2019 11:40 am in effetti sia io che il mio medico legale abbiamo insistito affinché emettessero un provvedimento di riforma, ma la commissione "molto confusionaria" asseriva che dovevo terminare il ciclo (senza spiegarmi a cosa si riferissero). speriamo bene
Un collega della P.S. di Firenze, aveva 14 anni di servizio, e stato posto in congedo per il superamento del periodo di aspettativa-La patologia non e stata riconosciuta come causa di servizio-
Il Ministero gli ha rifiutato la pensione
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