Licenziamento senza pensione per superamento del periodo di Comporto dei 18 mesi di Aspettativa Continuativa.

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lino
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Re: Licenziamento senza pensione per superamento del periodo di Comporto dei 18 mesi di Aspettativa Continuativa.

Messaggio da lino »

Ciao sto male, noto che non hai cambiato ancora il tuo.nik ....peccato...ti ricordi spero, nonostante gli anni.
Non so se prendi x i fondelli :D , o forse non ti sei accorto , ma siamo sul forum della polizia di stato !!!
Ciaoo.


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stomale
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Re: Licenziamento senza pensione per superamento del periodo di Comporto dei 18 mesi di Aspettativa Continuativa.

Messaggio da stomale »

Ciao lino certo che mi ricordo di te e dei tuoi preziosi consigli. Si sì mi sono accorto che il post è della ps :D però si sa mai. Grazie di tutto lino... un abbraccio!
oreste.vignati
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Re: Licenziamento senza pensione per superamento del periodo di Comporto dei 18 mesi di Aspettativa Continuativa.

Messaggio da oreste.vignati »

mopetru ha scritto: dom set 29, 2019 12:34 am Sto notando leggendo qui sul forum che in merito al mio oggetto ed alle risposte quì ricevute, il 90% di quello scritto qui sul Forum non corrisponde al vero ovvero che superati i 18 mesi di aspettativa per malattia continuativa si viene automaticamente dispensati dal servizio e si ha diritto alla pensione in base agli anni lavorativi e contributi versati.

A questo punto penso che per una corretta informazione e per evitare confusione andrebbero tolti tutti quegli argomenti presenti su questo Forum che dicono che superati i 18 mesi di aspettativa per malattia continuativa si viene automaticamente dispensati dal servizio e si ha diritto alla pensione in base agli anni lavorativi e contributi versati in quanto infondati per l'esistenza proprio del "periodo di Comporto" di cui quì all'oggetto.

Dare informazioni sbagliate non è corretto.
Senza polemica, ma se uno fa una domanda è perché non sa la risposta.
Naturopata ti ha chiaramente spiegato come sta funzionando ora, che a te può non piacere, ma affermare che le risposte che ti hanno dato non corrispondono al vero al 90 % mi sembra proprio esagerato.
Prova ora a dare tu la risposta al tuo quesito.
Un caro augurio per il prosieguo
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mopetru
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Re: Licenziamento senza pensione per superamento del periodo di Comporto dei 18 mesi di Aspettativa Continuativa.

Messaggio da mopetru »

Gentile oreste.vignati.

Se ho scritto che il 90 % delle notizie presenti su questo Forum sono contrastanti è perchè il tutto è supportato dai fatti qui presenti e non da quello che a me fa piacere o meno.

Prova tu a fare una ricerca su questo Forum GrNet in merito a cosa succede decorsi 18 mesi di aspettativa continuativa e leggerai una moltitudine di notizie ed affermazioni differenti e contrastanti.

Non voglio fare e non sono qui per fare polemica poichè avrei già copiato e riportato gli innumerevoli pareri diversi e contrastanti su cosa succede dopo i 18 mesi di aspettativa continuativa per malattia.

Ho aperto questa pagina e quesito semplicemente per fare chiarezza e trasparenza per tutti ed avere risposte certe supportate dai fatti, ma deduco che probabilmente nessuno mi sa dare una risposta certa e concreta su quello che succede matematicamente decorsi i 18 mesi di aspettativa continuativa per malattia, ma solo formulare ipotesi, supposizioni o interpretazioni personali che tutti sappiamo fare.

Attendo ad ogni modo qui cortesemente non supposizioni, critiche o polemiche sul mio quesito, ma solo risposte certe se qualcuno ne è in possesso su cosa succede decorsi i 18 mesi di aspettativa continuativa per malattia.

Grazie.
lino
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Re: Licenziamento senza pensione per superamento del periodo di Comporto dei 18 mesi di Aspettativa Continuativa.

Messaggio da lino »

Inutile che minacciate o inveite o peggio mettete in crisi persone che hanno anche grave patologie psichiche e fisiche ...
Se voi pensate che colleghi che hanno patologie anche molto gravi (compreso il sottoscritto),stiano molte ore sul sito per cercare litigi o discussioni, avete sbagliato FORUM.
Se non vi interessa, o avete deciso che questo sito non ha le competenze che voi gradite, cercate risposte in altri luoghi...
Non si può demandare un forum ed avere risposte certe, queste le possono dare solo le vostre amministrazioni.

Il sottoscritto non minaccia nessuno ,tutela solo i colleghi , che in maniera sistematica hanno subito un vera e propria violenza psichica.
Per tutela degli altri forumisti, ribadisco quanto scritto in altri post.
Se avete ulteriori rimostranze , rivolgetevi all'ADMIN che prenderà i dovuti provvedimenti anche eventualmente contro il sottoscritto.
I migliori auguri per il proseguio della vostra ricerca.
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mopetru
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Re: Licenziamento senza pensione per superamento del periodo di Comporto dei 18 mesi di Aspettativa Continuativa.

Messaggio da mopetru »

Pol68 grazie per avermi risposto e grazie a Gino59 per i riferimenti normativi ma quello sulla Gazzetta non si apre e quello del Siulp non dice nulla di specifico in merito.

L'interpretazione di Pol68 a quanto ho capito dice che trascorsi i 18 mesi in aspettativa per malattia ed esaurendosi la stessa per malattia non si può essere destituiti e quindi per logica si è dispensati dal servizio e quindi si percepisce immediatamente la pensione ( se sbaglio Pol68 correggimi, grazie ).

Attendiamo interpretazione di Gino59 o qualche altro collega che può riferire la sua esperienza anche concreta e personale perchè ci è passato personalmente , in merito al mio quesito di cui all'oggetto e che forse mi hanno riferito erroneamente o volutamente alla CMO per farmi spaventare....
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Re: Licenziamento senza pensione per superamento del periodo di Comporto dei 18 mesi di Aspettativa Continuativa.

Messaggio da naturopata »

POL68 ha scritto: gio ott 10, 2019 11:18 pm """""Periodo massimo di aspettativa, cumulo ed interruzione
L’aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale è stata disposta e non può protrarsi per più di diciotto mesi;"""""
Per cui come si fa a decadere senza diritto alla pensione se il periodo massimo è 18 mesi stabilito dalla norma?

Scusa invece, dove leggi nella norma che, trascorsi 18 mesi di aspettativa di spetta la pensione?

È giusto Gino59 oppure no?
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Re: Licenziamento senza pensione per superamento del periodo di Comporto dei 18 mesi di Aspettativa Continuativa.

Messaggio da naturopata »

mopetru ha scritto: ven ott 11, 2019 11:33 am Pol68 grazie per avermi risposto e grazie a Gino59 per i riferimenti normativi ma quello sulla Gazzetta non si apre e quello del Siulp non dice nulla di specifico in merito.

L'interpretazione di Pol68 a quanto ho capito dice che trascorsi i 18 mesi in aspettativa per malattia ed esaurendosi la stessa per malattia non si può essere destituiti e quindi per logica si è dispensati dal servizio e quindi si percepisce immediatamente la pensione ( se sbaglio Pol68 correggimi, grazie ).

Non si viene destituiti (cosa ben diversa), si decade.

Attendiamo interpretazione di Gino59 o qualche altro collega che può riferire la sua esperienza anche concreta e personale perchè ci è passato personalmente , in merito al mio quesito di cui all'oggetto e che forse mi hanno riferito erroneamente o volutamente alla CMO per farmi spaventare....
Senza che speri in altri colleghi, qui si parla di un nuovo recente orientamento e nessun precedente può venirti in soccorso.

1. Pervengono, frequentemente, al 2° Ufficio del dipendente Reparto Amministrazione, pratiche per l’attivazione di partite pensionistiche di personale militare che, cessato dal servizio permanente per “infermità”, è collocato in congedo ai sensi dell’art. 929, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (C.O.M.).
Si tratta di personale che, allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea fruibile nel quinquennio (730 giorni), risulta essere ancora temporaneamente “non idoneo” al servizio militare. In detti casi, in virtù del combinato disposto degli artt. 912 e 929,
comma 1, lettera b) del C.O.M., la Direzione Generale per il Personale Militare adotta nei confronti dei soggetti interessati un provvedimento di cessazione dal servizio con contestuale collocamento in congedo, a decorrere dalla data di scadenza dei 730 giorni.

2.In passato, in casi analoghi, l’INPS attivava la partita pensionistica a prescindere dal giudizio d’idoneità o inidoneità espresso dagli Organi Medico Legali militari successivamente al superamento di detto limite temporale.
Tale situazione aveva, di fatto, ingenerato nel personale militare dell’A.D. il convincimento secondo il quale, in caso di superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio, al provvedimento di collocamento in congedo conseguisse sempre e comunque
il diritto alla percezione del trattamento pensionistico
.
Di recente, però, l’INPS ha mutato il suo orientamento circa il conseguimento del diritto del personale militare alla percezione del trattamento pensionistico.
Il citato Istituto, nel caso in cui il provvedimento di collocamento in congedo del militare non sia supportato anche da un provvedimento dell’Organo Medico Legale che ne attesti la permanente inidoneità al servizio militare incondizionato, sta, infatti, rifiutando l’attivazione delle partite pensionistiche.
L’Istituto, inoltre, ha anche manifestato l’intenzione di voler revocare trattamenti pensionistici già attivati, con contestuale recupero di quanto già corrisposto, nel caso in cui i soggetti beneficiari fossero stati giudicati idonei al servizio, anche se tale giudizio fosse intervenuto successivamente al collocamento in congedo.

3. Tale nuovo orientamento, benché costituisca un indiscutibile cambiamento di rotta, non appare privo di fondamento. Analizzando la normativa di riferimento emerge, infatti, che:

– l’art. 912, comma 1, C.O.M. stabilisce che: “I periodi di aspettativa per infermità e per motivi privati non possono superare cumulativamente la durata di due anni in un quinquennio, anche in caso di trasferimento dall’una all’altra aspettativa.”;

– l’art. 929, comma 1, lettera b), C.O.M., a sua volta, afferma che: “Il militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici previsti …, cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda dell’idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto quando… b) non ha riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea;”;

– l’art. 52, comma 1, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, a sua volta, recita:
“L’ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.”. Da quanto sopra si evince che:

a. se alla data di scadenza dei due anni di aspettativa fruibile nel quinquennio il militare non ha riacquistato l’idoneità al servizio, deve essere posto in congedo;
b. il militare acquisisce il diritto alla pensione con un’anzianità di servizio di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo;
c. benché il diritto alla pensione si acquisisca con un’anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, il diritto alla percezione del trattamento pensionistico, in caso di collocamento in congedo non accompagnato da un provvedimento dell’Organo Medico Legale che attesti la permanente inidoneità al servizio militare, si consegue al raggiungimento dei requisiti contributivi e dei limiti di età previsti per il personale non militare.

Da nessuna norma sembra, quindi, possibile trarre esplicitamente il convincimento per il quale dal collocamento in congedo per superamento dei due anni di aspettativa fruibile nel quinquennio derivi, quale diretta conseguenza, il diritto alla pensione e l’effettiva percezione della stessa.

4. Ciò posto, nelle more di un ulteriore approfondimento sul tema da parte dell’INPS, Direzione Generale per il Personale Militare, Organi Medico Legali militari e dello stesso 2° Ufficio del Reparto Amministrazione, si richiama l’attenzione degli Enti in indirizzo sulla problematica, affinché rendano edotto, con una capillare diffusione, tutto il personale militare circa le ripercussioni che il provvedimento di congedo emesso in conseguenza del superamento del limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio può avere sull’attivazione e sulla corresponsione del trattamento pensionistico.
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Re: Licenziamento senza pensione per superamento del periodo di Comporto dei 18 mesi di Aspettativa Continuativa.

Messaggio da mopetru »

Confermo quanto detto da Pol68 in quanto l'ordinamento della Polizia di Stato è diverso da quello militare e degli stessi organi che compongono la CMO sono militari e probabilmente si riferiscono a normative militari.

La Polizia di Stato dal 1981 è passata da Ordinamento militare ( Carabinieri, Esercito, Aeronautica, ecc. dipendenti dal Ministero della Difesa) ad ordinamento Civile ovvero dipendenti dal Ministero dell'Interno, noi infatti non abbiamo più le stellette.

La Polizia di Stato ha normativa diversa da quella militare.

Per questo motivo esiste questo forum specifico della Polizia di Stato e probabilmente quando scrivono qui le persone pensano che la loro normativa militare che conoscono sia applicabile a quella della Polizia di Stato, ma si sbagliano.

Ora capisco la confusione che si fa sui 18 mesi, sui 700 giorni, ecc, e sulla confusione presente su questo forum, in quanto scrivono persone che hanno normativa differente e pensano che quella militare sia uguale a quella smilitarizzata della Polizia di Stato ad ordinamento civile.

Chi deve scrivere e commentare qui, su questo Forum della Polizia di Stato è solo gente preparata ed a conoscenza diretta o indiretta della normativa della Polizia di Stato che ripeto differisce da quella militare, in quanto se scrivono quì militari facendo riferimento alla loro normativa creano solo errori e confusione con notizie sbagliate o contraddittorie come quelle da me riscontrate su questo forum e che adesso capisco l'origine.

Invito a scrivere qui, su questo Forum della Polizia di Stato, solo gente preparata e a conoscenza della normativa della Polizia di Stato che differisce da quella militare al fine di evitare di riferire cose inesatte e sbagliate nel rispetto e correttezza verso tutti.

Il personale militare deve scrivere le loro notizie, normative e riferimenti sul loro forum in quanto corrette esclusivamente per quel forum.

Qui, su questo Forum della Polizia di Stato, deve scrivere solo personale a conoscenza della normativa della Polizia di Stato per evitare di riferire cose sbagliate e creare confusione.

Grazie.
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Re: Licenziamento senza pensione per superamento del periodo di Comporto dei 18 mesi di Aspettativa Continuativa.

Messaggio da avt8 »

Per conoscenza diretta di un collega della Polizia di stato, congedato per superamento del periodo di aspettativa per patologia non dipendente da causa di servizio, nessuna pensione e stata concessa,in quanto, all'atto del congedo aveva 15 anni di servizio-
So che ha fatto anche ricorso ed ha perso la causa-
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Re: Licenziamento senza pensione per superamento del periodo di Comporto dei 18 mesi di Aspettativa Continuativa.

Messaggio da mopetru »

Come già affermato da Pol68, la normativa della Polizia di Stato prevede che il minimo di anni di servizio effettivi per avere la pensione è di 15 anni compiuti e maturati per intero, quindi si ha diritto alla pensione dal 16 anno effettivo in poi.

Riconfermo il quesito/affermazione in ultimo esternato da Pol68 e di cui all'oggetto nella speranza di avere informazioni precise o dirette di qualche collega della Polizia di Stato che ci è passato o conosce esperienze dirette certe.

Grazie.
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Re: Licenziamento senza pensione per superamento del periodo di Comporto dei 18 mesi di Aspettativa Continuativa.

Messaggio da trasmarterzo »

Scusate, ma non erano 15 anni (di cui 12 continuativi) e quindi perchè dal 16 anno in poi? Il dpr 1092/73 che lo regola poi vale per tutti indistintamente. Bastano 15 anni + 1 giorno! E comunque credo che 18 mesi siano più che sufficienti alla cmo per giudicare una persona, che sicuramente produrrà dettagliata documentazione (e anche su quello che vuole fare..), sono tanti e sufficienti! Se poi la cmo non si è espressa per colpa è un altro discorso (quello cioè di portare a fare ricorso al Giudice del Lavoro e fare girare l'economia..), magari con effetto retroattivo! Poi nel 90% dei casi c'è sempre il transito al ruolo civile a meno che per la gravità non è consentito perchè inabile a qualsiasi lavoro e quindi non rinane senza pensione. Secondo me insomma i 18 mesi sono più che sufficienti per la cmo per giudicare sennò c'è grave colpa. Buona giornata.
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Re: Licenziamento senza pensione per superamento del periodo di Comporto dei 18 mesi di Aspettativa Continuativa.

Messaggio da trasmarterzo »

Il problema maggiore potrebbe nascere se l'aspettativa (non continuativa) inizia sfortunatamente a ridosso del periodo max già fruito, allora si che la Cmo potrebbe non avere il tempo di stilare un eventuale verbale di riforma entro il periodo max e quindi decadere.
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Re: Licenziamento senza pensione per superamento del periodo di Comporto dei 18 mesi di Aspettativa Continuativa.

Messaggio da mopetru »

trasmarterzo ha scritto: lun ott 14, 2019 9:03 am Scusate, ma non erano 15 anni (di cui 12 continuativi) e quindi perchè dal 16 anno in poi? Il dpr 1092/73 che lo regola poi vale per tutti indistintamente. Bastano 15 anni + 1 giorno! E comunque credo che 18 mesi siano più che sufficienti alla cmo per giudicare una persona, che sicuramente produrrà dettagliata documentazione (e anche su quello che vuole fare..), sono tanti e sufficienti! Se poi la cmo non si è espressa per colpa è un altro discorso (quello cioè di portare a fare ricorso al Giudice del Lavoro e fare girare l'economia..), magari con effetto retroattivo! Poi nel 90% dei casi c'è sempre il transito al ruolo civile a meno che per la gravità non è consentito perchè inabile a qualsiasi lavoro e quindi non rinane senza pensione. Secondo me insomma i 18 mesi sono più che sufficienti per la cmo per giudicare sennò c'è grave colpa. Buona giornata.
Si, 15 anni + 1 giorno entri nel 16 anno di effettivo servizio si intende.
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