Licenziamento da ruolo civile

Forum dedicato agli operatori del comparto Sicurezza e Difesa in transito (o già transitati) all'impiego civile.
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Marco1975
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Licenziamento da ruolo civile

Messaggio da Marco1975 »

Buonasera a tutti, sono un ex App dei CC con all'epoca 26 anni di servizio, riformato per problemi di udito a giugno 2021 e transitato come civile a dicembre 2021. Purtroppo le cose non stanno andando come immaginavo, sono 7 mesi che sto in malattia per una grave depressione e le mie condizioni fisiche legate alla mia patologia sono peggiorate. Qualcuno sa dirmi come poter richiedere di essere valutato da una commissione medica di verifica? Grazie


mauri64
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Re: Licenziamento da ruolo civile

Messaggio da mauri64 »

Ciao Marco1975,
per delucidazioni riguardanti la tua patologia, oltre ai suggerimenti dei colleghi, nel forum è presente la sezione SALUTE & BENESSERE - Psicologia Dott.ssa Alessandra D'Alessio.
Marco1975
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Re: Licenziamento da ruolo civile

Messaggio da Marco1975 »

Grazie
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NavySeals
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Re: Licenziamento da ruolo civile

Messaggio da NavySeals »

Ciao, sempre tramite DSS. Considera che non sarai riformato dal servizio civile se non sarai giudicato inabile a qualsiasia attività lavorativa, il che è alquanto arduo. Se ritieni di essere inabile, puoi presentare domanda di visita tramite ASL (o INPS, a seconda della competenza regionale/provinciale).
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nonno Alberto
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Re: Licenziamento da ruolo civile

Messaggio da nonno Alberto »

Marco1975 ha scritto: mer dic 21, 2022 6:53 pm Buonasera a tutti, sono un ex App dei CC con all'epoca 26 anni di servizio, riformato per problemi di udito a giugno 2021 e transitato come civile a dicembre 2021. Purtroppo le cose non stanno andando come immaginavo, sono 7 mesi che sto in malattia per una grave depressione e le mie condizioni fisiche legate alla mia patologia sono peggiorate. Qualcuno sa dirmi come poter richiedere di essere valutato da una commissione medica di verifica? Grazie
Ciao Marco, a quanto gia detto da Navy, aggiungo visto che sono 7 mesi che sei in malattia di considerare anche :

Per i dipendenti pubblici il periodo di comporto é pari a 18 mesi (in cui spetta una retribuzione variabile).

Superato questo limite, se non sei ancora in grado di tornare in servizio, puoi chiedere altri 18 mesi durante i quali non percepirai però alcuna retribuzione.

Il periodo di comporto si calcola partendo dall’ultima assenza per patologia e andando nei tre anni anteriori, per accertare che non sia stato superato il limite di 18 mesi.


Decurtazione stipendio se sei a casa per malattia non hai sempre diritto al 100% della retribuzione.

La riduzione dello stipendio dipende infatti dalla quantità di assenze dal lavoro, secondo queste regole:

100% dello stipendio per i primi 9 mesi di assenza;

90% dello stipendio per i tre mesi successivi;

50% dello stipendio per i sei mesi successivi;

0% dello stipendio per gli altri eventuali 18 mesi.

Abraham

Re: Licenziamento da ruolo civile

Messaggio da Abraham »

Buonasera Marco1975,
Nei ruoli civili della Pubblica Amministrazione, le tipologie di dispensa dal servizio sono 3:
1) Dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente alla mansione;
2) Dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro;
3) Dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa.
In questa sezione del forum, noi possiamo darti informazioni da un punto di vista prettamente normativo e giurisprudenziale mai nel merito perché appunto non siamo medici inoltre i dati afferenti "allo stato di salute" ai sensi del d.lgs. 196/2003 rientrano nel computo addirittura dei dati cd "supersensibili".
Il mio consiglio personale è dunque quello di farti seguire dal tuo medico di base, da un medico legale specializzato in materia e da un medico specialista per quanto concerne la tua tipologia di infermità.
Fonte: https://www.dirittierisposte.it/Schede/ ... 1_art.aspx
Pubblico impiego: dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente alla mansioneTorna su
Il pubblico dipendente può essere dispensato dal servizio se inabile in modo assoluto e permanente a svolgere la propria mansione. Questa inabilità deve essere accertata da una Commissione medica e la visita può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Amministrazione pubblica.
Se la Commissione medica conferma questa inabilità, il dipendente non ha automaticamente diritto alla pensione. Prima, infatti, l’Amministrazione è tenuta ad attribuire una mansione equivalente che sia compatibile con l’inabilità riconosciuta. Se questa nuova attribuzione è impossibile, l’Amministrazione può proporre al dipendente una mansione di posizione funzionale inferiore e, solo qualora il dipendente rifiuti questa collocazione, potrà essere dispensato dal servizio ed ottenere quindi la pensione.
I requisiti per ottenere questa pensione sono:
• riconoscimento medico legale da parte delle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente pubblico è permanentemente inidoneo allo svolgimento della propria mansione;
• almeno 15 anni di servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) per i dipendenti dello Stato. Per i dipendenti di Enti locali (es. Province, Comuni ecc.) o del comparto Sanità occorrono, invece, almeno 20 anni di servizio (19 anni, 11 mesi e 16 giorni);
• risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità.
Per quanto riguarda gli importi, le modalità di calcolo di questa pensione sono gli stessi della pensione ordinaria. La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio. Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.
Pubblico impiego: dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoroTorna su
Si tratta di una pensione di inabilità, anche se con requisiti sanitari e contributivi diversi da quelli per la pensione assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa.
La legge stabilisce che hanno diritto alla pensione tutti i lavoratori dipendenti pubblici che abbiano un’inabilità permanente e assoluta, fisica o mentale, a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, non derivante da causa di servizio, la quale deve essere accertata dalla Commissione Medica presso la ASL. Non è quindi necessaria una menomazione altamente invalidante (diversamente dal caso descritto nel prossimo paragrafo), ma deve comunque essere tale da impedire una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa.
I requisiti per ottenere questa pensione sono:
• riconoscimento medico legale redatto dalla Commissione dell’ASL nel quale risulti che il dipendente pubblico è inabile assoluto e permanente a proficuo lavoro;
• almeno 15 anni di servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni);
• risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità.
Si precisa che l’inabilità non deve essere intervenuta dopo la cessazione del rapporto di lavoro (anche se il dipendente può presentare richiesta di visita medica per il riconoscimento di tale stato di inabilità entro un anno dalla cessazione per dimissioni).
Per quanto riguarda gli importi, le modalità di calcolo di questa pensione sono gli stessi della pensione ordinaria. La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio. Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.
Pubblico impiego: dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativaTorna su
Una legge del 1995 ha introdotto anche per i dipendenti pubblici la pensione per assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, già introdotta dal 1984 per i lavoratori privati (v.  paragrafo Privati: a chi spetta la pensione di inabilità e requisiti).
I requisiti per ottenere questa pensione sono:
• riconoscimento medico legale redatto dalle Commissioni mediche di verifica (istituite presso il Ministero del Tesoro) dal quale risulti che il dipendente è permanentemente impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di difetto fisico o mentale;
• anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità;
• risoluzione del rapporto di lavoro per infermità, non dipendente da causa di servizio, che determina uno stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La domanda, con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, deve essere presentata dal dipendente all’Amministrazione presso la quale presta servizio. Sarà compito dell’Amministrazione disporre l’accertamento sanitario presso le Commissioni mediche di verifica e, una volta ricevuto il verbale attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, provvedere alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente.
La pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro se presentata dal lavoratore in attività di servizio, ovvero, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.
La Commissione medica di verifica può stabilire che l’inabilità non abbia natura illimitata ma debba essere sottoposta a revisione. Nel verbale potrà essere quindi indicato un periodo temporale di validità, terminato il quale, la persona dovrà nuovamente sottoporsi a visita medica.
Il trattamento di pensione è calcolato sulla base dell’anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l’età alla cessazione dal servizio e il compimento del limite di età nel sistema retributivo, oppure il compimento del sessantesimo anno di età nel sistema misto e contributivo (la distinzione, in sintesi, dipende dal fatto che il lavoratore abbia maturato, o non abbia maturato, almeno 18 anni di servizio al 31 dicembre 1995).
Questa pensione di inabilità è incompatibile con l’attività da lavoro dipendente, con l’iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e con l’iscrizione agli albi professionali.
black.85.jack
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Re: Licenziamento da ruolo civile

Messaggio da black.85.jack »

Buongiorno.
Pongo una domanda sull’argomento alla quale non ho ancora trovato risposta.
Nel caso dopo la riforma si accetti l’incarico civile e, dopo un ulteriore periodo si decida di rassegnare le dimissioni, è possibile a posteriori richiedere la pensione di inabilità in relazione al verbale di riforma da militare? Oppure questa possibilità viene automaticamente preclusa per sempre con la firma del contratto da civile?
Grazie mille, saluti
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nonno Alberto
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Re: Licenziamento da ruolo civile

Messaggio da nonno Alberto »

black.85.jack ha scritto: mar feb 27, 2024 11:02 pm Buongiorno.

Pongo una domanda sull’argomento alla quale non ho ancora trovato risposta.
Nel caso dopo la riforma si accetti l’incarico civile e, dopo un ulteriore periodo si decida di rassegnare le dimissioni, è possibile a posteriori richiedere la pensione di inabilità in relazione al verbale di riforma da militare?

NO


Oppure questa possibilità viene automaticamente preclusa per sempre con la firma del contratto da civile?

SI può ottenere la pensione solo con nuovo provvedimento di non idoneità, con dinamiche ben precise.
black.85.jack
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Re: Licenziamento da ruolo civile

Messaggio da black.85.jack »

Grazie mille per la pronta risposta.

Specifico di aver già riportato la mia situazione attuale in altro post qui, ancora non processato:
riforma-e-causa-di-servizio-40560

Ad ogni modo chiarissimo quanto mi hai risposto qui. Solo una ulteriore precisazione sotto:

E' confermato caso differente invece qualora, successivamente all'accettazione del nuovo incarico civile (impossibile prima purtroppo per le tempistiche del procedimento) venisse confermato dal comitato di verifica il riconoscimento di una causa di servizio attualmente in itinere, nel mio caso proposta con ascrizione a tab. A/6 (da cumulo di tre differenti patologia ciascuna valutata A/8)?
In tale casistica sarebbe infatti possibile richiedere subito la PPO pur essendo in servizio da civile (quindi in cumulo, azzerando i contributi precedenti), la quale rimarrebbe invariata anche in caso di dimissioni. Corretto?
In tale ipotesi come funzionerebbe con l'azzeramento dei contributi e la liquidazione della buonuscita? A quale data farebbe riferimento questo atto, al momento della richiesta oppure retroattivamente alla data della riforma da mil, anche se avvenuta mesi/anni prima?

Qualora aveste da consigliare un consulente particolarmente ferrato in materia a cui rivolgersi sarei sicuramente interessato ad un incontro per valutare al meglio le varie ipotesi in attesa della proposta di contratto, al fine di prendere la decisione più opportuna. Come ormai noto purtroppo i transiti sono fortemente disincentivati dalle nuove circolari in merito all'assegnazione delle destinazioni...

Grazie mille ancora
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NavySeals
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Re: Licenziamento da ruolo civile

Messaggio da NavySeals »

In tale casistica sarebbe infatti possibile richiedere subito la PPO pur essendo in servizio da civile (quindi in cumulo, azzerando i contributi precedenti), la quale rimarrebbe invariata anche in caso di dimissioni. Corretto?
In tale ipotesi come funzionerebbe con l'azzeramento dei contributi e la liquidazione della buonuscita? A quale data farebbe riferimento questo atto, al momento della richiesta oppure retroattivamente alla data della riforma da mil, anche se avvenuta mesi/anni prima?
Scusa ma quanti anni di svz hai? Perchè è giusto quello che dici, ma rischi di lavorare 2,3..5 anni e poi andare in pensione con la sola ppo, più bassa di quanto avresti percepito non transitando e andando subito in pensione (con quella ordinaria +10%).

La liquidazione la prenderesti nei tempi dovuti (un anno, due anni) anzichè i 105 gg da riforma.

Insomma, mi pare di capire che vuoi transitare ma non lavorare a lungo da civile. Se così è, vattene subito in pensione perchè è la via migliore sotto tutti i punti di vista.
black.85.jack
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Re: Licenziamento da ruolo civile

Messaggio da black.85.jack »

Grazie per la risposta Navy,
Allora il problema è mi sembra di capire un po’ comune a tanti che stanno transitando adesso, per via del terrorismo psicologico relativo alla nuova circolare sulle sedi di assegnazione.
Sinceramente sto andando un po’ nel pallone e recuperando più informazioni possibile, almeno quelle certe e inequivocabili, per poter appunto decidere che fare quando mi verrà assegnata la sede da civile. Se favorevole potrei transitate tranquillamente, se non troppo favorevole sarei tentato comunque di provare, ma non senza una adeguata via di uscita e non sapendo di andarmi a peggiorare la situazione in caso si confermi poi ingestibile la situazione logistica e familiare nella sede assegnata, magari particolarmente distante come fanno ora a tanti.

Quindi scusa se insisto con richieste anche un po’ ripetitive, ma son sicuro che possa essere d’ausilio anche ad altri, specie in questo periodo.

Ad ogni modo gli anni di servizio non sono moltissimo, 20.
Andando subito in pensione pal calcolata sarebbe sui 950. Ppo in caso di riconoscimento, e se confermato che tabella a8 a7 o a6 non cambia nulla, sempre +10%.
Invece passando attraverso impiego civile come mai potrebbe essere inferiore?

Vi ringrazio sempre per le preziose info.
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Re: Licenziamento da ruolo civile

Messaggio da NavySeals »

Viene sempre fatto il doppio calcolo, come dicevo sopra. Se transiti, pagano sempre e solo quello tabellare, non il +10%.
Detto questo, fa domanda per i civili. Attendi la destinazione e se non di gradimento, valuta una terza strada: andare in pensione e poi iscriverti nelle liste protette (con o senza causa di servizio, nulla cambia) e magari ambire ad un lavoro sotto casa. Sono diversi i casi di colleghi nelle scuole, ad esempio. Uno invece è a fare il custode nel cimitero comunale che magari noi ridiamo, ma lui è contentissimo :lol: e con una pensione tipo la tua, con stipendio e taglio, è sui 2.300 netti, ben di più che se fosse transitato e a 80 km da casa. Ovviamente avrai la decurtazione del 50% sull'eccedenza del trattamento minimo, ma con i tuoi importi è pochissima cosa. In pratica saresti a casa, con un reddito persino superiore di quello da transitato (ti ricordo che da civile non è previsto alcun alloggio di servizio quindi se ti mettono lontano o paghi affitto o pendoli, con i relativi costi).
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