Buongiorno a tutti, vorrei delle delucidazioni in merito alla licenza ordinaria relativa al 2022, venti giorni da fruire entro giugno 2023. Premetto che in questo periodo sono in licenza di convalescenza per infortunio accorso durante lo svolgimento del servizio. Sono entrato in aspettativa al 45 giorno di licenza di convalescenza e vista la situazione credo che lo specialista mi dia ulteriori giorni di malattia. Pertanto vorrei sapere se i venti giorni di licenza ordinaria relativa al 2022 ,(nel caso dovessi risultare ancora in malattia per tutto giugno) andranno persi oppure potrei recuperare i giorni non appena risulto idoneo al servizio. A questo quesito il Comando da cui dipendo non mi ha saputo dare una risposta.
Cordialità
Licenza ordinaria anno precedente da fruire entro giugno 2023
Re: Licenza ordinaria anno precedente da fruire entro giugno 2023
Per quanto ne so e, in base alla cir 120.000, la licenza 2022 puoi fruirla entro giugno 2024. Non è che ti riferisci alla licenza 2021? In quest'ultimo caso il termine massimo di fruizione è giugno 20023 e quindi se non la fruisci la perdi.
Re: Licenza ordinaria anno precedente da fruire entro giugno 2023
La licenza 2021 si estingue (qualsiasi sia il motivo) a giugno 2023. Se non torni idoneo in tempo per fruirli, li perdi. Puoi posticipare l'eventuale inizio di aspettativa fruendoli, su tua richiesta. Persi per persi, forse ti conviene, valuta se è così.
Re: Licenza ordinaria anno precedente da fruire entro giugno 2023
Pag. 20 della circolare 120.000. In caso di aspettativa (d'autorita' oltre il 45° giorno) per motivi di salute, anche se scaduto il termine del 30 giugno si possa fruire tutta la licenza 2021 con decorrenza entro il 15° giorno di rientro in servizio dopo l'idoneità.
Correggetemi se sbaglio
Correggetemi se sbaglio
Re: Licenza ordinaria anno precedente da fruire entro giugno 2023
Riporto il testo della 120.000 per essere più chiaro.
La licenza ordinaria maturata e non goduta nell’anno di spettanza deve essere fruita:
(1) entro il 31 dicembre (ora 30 giugno) dell’anno successivo:
(a) compatibilmente con le esigenze di servizio, per motivate necessità di carattere personale.
In tal caso, il militare provvederà a comunicare all’Autorità competente al rilascio della licenza, entro il termine del mese di ottobre dell’anno di riferimento, il numero dei giorni di licenza ordinaria che intende rinviare all’anno successivo (cfr. all. 4);
(b) per indifferibili esigenze di servizio, la cui sussistenza dovrà essere comunicata dall’Autorità competente al rilascio della stessa, entro il 31 dicembre dell’anno di spettanza;
(2) entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di effettivo rientro alla sede di servizio, per il personale inviato in missione all’estero.
A titolo esemplificativo, si consideri un militare in missione per tutto il 2011, che al momento della partenza debba ancora fruire di parte della licenza ordinaria, relativa all’anno 2010. L’interessato, rientrato alla sede di servizio il 14 marzo del 2012, potrà fruire della licenza ordinaria spettante per gli anni precedenti entro e non oltre il 31 dicembre 2013.
In proposito, appare opportuno che i militari in procinto di essere impiegati in missioni estere di lunga durata siano esortati a fruire prima della partenza degli eventuali periodi di licenza ordinaria riferiti ad annualità pregresse;
(3) con decorrenza non oltre il quindicesimo giorno da quello di rientro in servizio o non appena le esigenze di servizio lo consentano, laddove sia scaduto il termine sub (1), dal militare che abbia fruito:
(a) dell’aspettativa per infermità dipendente o meno da causa di servizio;
(b) della licenza straordinaria di convalescenza per infermità, dipendente o meno da causa di servizio;
(c) dei benefici previsti a tutela della maternità e della paternità, quali, ad esempio, la “licenza straordinaria per congedo parentale”, la “licenza straordinaria per maternità” e la “licenza straordinaria per paternità” di cui ai punti 7.r.(2)(a), (b) e (c);
(d) del “congedo per gravi motivi familiari” disciplinato al paragrafo 7.j.(2).;
(e) della “licenza straordinaria per dottorato o assegni di ricerca” e “aspettativa per dottorato di ricerca” (cfr. § 7.h.);
(f) di un periodo di sospensione a titolo precauzionale o disciplinare.
La licenza ordinaria maturata e non goduta nell’anno di spettanza deve essere fruita:
(1) entro il 31 dicembre (ora 30 giugno) dell’anno successivo:
(a) compatibilmente con le esigenze di servizio, per motivate necessità di carattere personale.
In tal caso, il militare provvederà a comunicare all’Autorità competente al rilascio della licenza, entro il termine del mese di ottobre dell’anno di riferimento, il numero dei giorni di licenza ordinaria che intende rinviare all’anno successivo (cfr. all. 4);
(b) per indifferibili esigenze di servizio, la cui sussistenza dovrà essere comunicata dall’Autorità competente al rilascio della stessa, entro il 31 dicembre dell’anno di spettanza;
(2) entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di effettivo rientro alla sede di servizio, per il personale inviato in missione all’estero.
A titolo esemplificativo, si consideri un militare in missione per tutto il 2011, che al momento della partenza debba ancora fruire di parte della licenza ordinaria, relativa all’anno 2010. L’interessato, rientrato alla sede di servizio il 14 marzo del 2012, potrà fruire della licenza ordinaria spettante per gli anni precedenti entro e non oltre il 31 dicembre 2013.
In proposito, appare opportuno che i militari in procinto di essere impiegati in missioni estere di lunga durata siano esortati a fruire prima della partenza degli eventuali periodi di licenza ordinaria riferiti ad annualità pregresse;
(3) con decorrenza non oltre il quindicesimo giorno da quello di rientro in servizio o non appena le esigenze di servizio lo consentano, laddove sia scaduto il termine sub (1), dal militare che abbia fruito:
(a) dell’aspettativa per infermità dipendente o meno da causa di servizio;
(b) della licenza straordinaria di convalescenza per infermità, dipendente o meno da causa di servizio;
(c) dei benefici previsti a tutela della maternità e della paternità, quali, ad esempio, la “licenza straordinaria per congedo parentale”, la “licenza straordinaria per maternità” e la “licenza straordinaria per paternità” di cui ai punti 7.r.(2)(a), (b) e (c);
(d) del “congedo per gravi motivi familiari” disciplinato al paragrafo 7.j.(2).;
(e) della “licenza straordinaria per dottorato o assegni di ricerca” e “aspettativa per dottorato di ricerca” (cfr. § 7.h.);
(f) di un periodo di sospensione a titolo precauzionale o disciplinare.
Re: Licenza ordinaria anno precedente da fruire entro giugno 2023
Ho girato il tutto all'Ufficio Comando da cui dipendo e interfacciandosi con gli Uffici dei Comandi superiori, è come sostiene "Volpino"nella sua ultima risposta in riferimento alla circolare 120.000.
Grazie a tutti e buona serata
Grazie a tutti e buona serata
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