Legge n. 539/50.

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Re: Legge n. 539/50.

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CdS Parere interlocutorio su aumento anzianità L. n. 539/1950 poi Art 1801 D.Lgs. n. 66/2010, C.O.M.

per notizia


1) - beneficio dell’aumento dell’anzianità di servizio per anni 1 previsto dalla legge n. 539/1950 a favore dei militari portatori di una patologia riconosciuta dipendente da servizio ed ascrivibile ad una categoria compresa tra la prime e l’ottava della tabella A soprarichiamata; disposizione che, peraltro, all’epoca dell’istanza era già stata trasfusa (con lieve modifica,) nell’art 1801 (recante la rubrica “Scatti per invalidità di servizio”) del D.Lgs. n. 66/2010, Codice dell’Ordinamento militare.

2) - periodo del cd. “blocco stipendiale”, introdotto dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art.9, commi 1 e 21, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, era terminato al 1° gennaio 2015, tuttavia il militare ormai non era più in servizio (dal 31 dicembre 2012), mentre (in conformità alle indicazioni impartite dal Ministero stesso con la circolare 4 giugno 2015, 320815), il beneficio economico in questione, previsto dal D.Lgs. n. 66/2010, art. 1801 (sostanzialmente analogo a quello previgente, contemplato nella legge n. 539/1950), poteva essere concesso solo al personale in servizio effettivo al 1° gennaio 2015.

Il CdS conclude

3) - Peraltro, pur ritendo manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità come prospettato dal ricorrente, tuttavia la Sezione ritiene di sollevare di ufficio la questione di legittimità costituzionale delle medesima disposizioni (sotto altro profilo), cioè l’art. 9, commi 1 e 21 del citato D.L. n. 78/2010, con riferimento all’art. 3 Cost. e all’art. 38 Cost.

4) - Pertanto la Sezione sospende l’adozione del parere definitivo sul ricorso straordinario all’esame e rimette, per l’effetto, gli atti alla Corte costituzionale per il vaglio dell’incidente di costituzionalità.

5) - Dispone che il presente parere sia notificato alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
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panorama
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Re: Legge n. 539/50.

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Accolto

1) - il ricorrente primo dirigente della Polizia di Stato -OMISSIS- ha impugnato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili di violazione e falsa applicazione della legge 15 luglio 1950, n. 539 e degli articoli 43 e 44 del regio decreto n. 1290 del 1922, il provvedimento di concessione di equo indennizzo in relazione a patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio, nella parte in cui dopo aver rideterminato a decorrere dal 31.3.1995 il trattamento economico allo stesso spettante in applicazione della legge 539/1950 ha implicitamente operato il "riassorbimento” del beneficio economico conferitogli ai sensi della cennata normativa a decorrere dal 30.12.2000 (data di attribuzione del trattamento economico da primo dirigente).

2) - Tale beneficio, che ai sensi dei richiamati articoli 43 e 44 del regio decreto n. 1290 del 1922 consisteva nella “abbreviazione” del percorso di carriera di due o di un anno, a seconda che le infermità acclarate fossero ascrivibili alle prime sei o alle ultime due categorie previste dalla tabella “A” annessa al D.P.R. 20.5.1917, n. 876, è stato nel tempo attribuito, anche per il personale della Polizia di Stato con qualifica dirigenziale, mediante un anticipo dello scatto stipendiale (definito anche aumento dell’anzianità) nella misura del 2,50% o dell’1,25% del trattamento stipendiale.

IL TAR precisa:

3) - Quanto ai crediti non prescritti, il ricorso merita accoglimento, come da analoghi precedenti della Sezione da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi (v. sentenze nn. 4074, 4076, 4078, 4081, 4083, 4086, 4087, 7003, 7086, 7088, 7089, 7090, 7204, 7205, tutte del 2018).

4) - Ed invero, il beneficio, previsto dalle norme evocate per motivazioni di ordine generale e comunque estranee alla logica ed alla dinamica del rapporto di lavoro con conseguente ininfluenza sullo stesso della progressione di carriera, ha effetti permanenti ed è collegato al solo e sufficiente presupposto costituito dall’esistenza del verbale della Commissione medica con il quale, in costanza di servizio del dipendente, sia riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di un’infermità ascrivibile ad una delle categorie di cui alla sopra richiamata tabella “A”, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 539 del 1950, che richiede espressamente, ai fini del beneficio in discorso, il riconoscimento di tali infermità “in servizio e per causa di servizio”.

N.B.: leggete il tutto qui sotto.
-----------------------------------------------

SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 1Q, numero provv.: 201905257 ,

Pubblicato il 26/04/2019

N. 05257/2019 REG. PROV. COLL.
N. 11652/2010 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11652 del 2010, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudia Zhara Buda, Massimo Zhara Buda, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Claudia Zhara Buda in Roma, via Orti della Farnesina 155;

contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamentoù
del decreto di rideterminazione del trattamento economico spettante in applicazione della l. n. 539/50, nelle parti in cui implicitamente opera il riassorbimento dei detti benefici economici dal 1.9.1996


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2019 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo, il ricorrente primo dirigente della Polizia di Stato -OMISSIS- ha impugnato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili di violazione e falsa applicazione della legge 15 luglio 1950, n. 539 e degli articoli 43 e 44 del regio decreto n. 1290 del 1922, il provvedimento di concessione di equo indennizzo in relazione a patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio, nella parte in cui dopo aver rideterminato a decorrere dal 31.3.1995 il trattamento economico allo stesso spettante in applicazione della legge 539/1950 ha implicitamente operato il "riassorbimento” del beneficio economico conferitogli ai sensi della cennata normativa a decorrere dal 30.12.2000 (data di attribuzione del trattamento economico da primo dirigente).

Tale beneficio, che ai sensi dei richiamati articoli 43 e 44 del regio decreto n. 1290 del 1922 consisteva nella “abbreviazione” del percorso di carriera di due o di un anno, a seconda che le infermità acclarate fossero ascrivibili alle prime sei o alle ultime due categorie previste dalla tabella “A” annessa al D.P.R. 20.5.1917, n. 876, è stato nel tempo attribuito, anche per il personale della Polizia di Stato con qualifica dirigenziale, mediante un anticipo dello scatto stipendiale (definito anche aumento dell’anzianità) nella misura del 2,50% o dell’1,25% del trattamento stipendiale.

L’amministrazione si è costituita in giudizio con articolata memoria per avversare il ricorso, eccependo in via preliminare la prescrizione parziale dei crediti azionati dall'attore con riguardo a tutti i ratei delle invocate differenze stipendiali risalenti ad epoca anteriore al 10.12.2005 e, nel merito, evidenziando che se sino al 31.12.1986 detta normativa era stata applicata erga omnes (sulla base delle indicazioni impartite dal Ministero del Tesoro) attraverso l'abbreviazione di uno o due anni dell'anzianità di servizio occorrente per la maturazione degli aumenti periodici di stipendio e il susseguente riassorbimento di siffatta anticipazione stipendiale all'atto dell'attribuzione della classe di stipendio successiva, a decorrere dal 31.12.1986, peraltro, per il solo personale inquadrato economicamente nei livelli retributivi, a seguito dell'intervenuto passaggio dal regime di progressione economica per classi di anzianità al nuovo sistema fondato sul salario di anzianità e sulla base di quanto affermato dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 17.5.1993 con parere n. 742/1992, la predetta normativa ha trovato una diversa applicazione attraverso l'attribuzione di uno o due scatti stipendiali non riassorbibili, d'importo pari rispettivamente all'l,25% e al 2,50% dello stipendio (anziché mediante il pregresso e non più praticabile conferimento, con uno o due anni di anticipo, degli aumenti periodici dello stipendio), consentendo agli interessati di mantenere nel tempo il miglioramento stipendiale de quo a titolo di retribuzione individuale di anzianità. Pertanto, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Al contrario per il personale cui è attribuito - come nel caso dell’odierno ricorrente - il trattamento economico dirigenziale, non essendo venuto meno il preesistente regime di progressione economica per classi stipendiali, sono ancora vigenti i meccanismi di automatismo stipendiale; conseguentemente, i criteri di attribuzione dei benefici previsti dagli artt. 43 e 44 del R.D. 30.9.1922 n. 1290 (estesi, com'è noto, ai pubblici dipendenti mutilati ed invalidi per servizio ai sensi dell'art. 3 della legge 15.7.1950 n. 539), il cui riconoscimento comporta l'anticipazione di uno o due anni nella maturazione degli aumenti periodici di stipendio, con conseguente riassorbimento al momento della progressione alla successiva classe stipendiale, sono rimasti immutati, come confermato In data 19.4.1999 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che si è determinata nel senso di ritenere "non praticabile la procedura suggerita" in quanto il corretto conferimento di tale beneficio e "le successive vicende.... (riassorbimento o conservazione negli anni a venire) attengono alle specifiche norme che regolano i diversi regimi di lavoro dipendente e non creano disparità di trattamento tra settori tra loro disomogenei" rispetto a quelli vigenti per tutti i pubblici dipendenti sino al 31.12.1986.

In vista dell’odierna udienza, parte ricorrente ha depositato articolate controdeduzioni nelle quali ha ribadito l’erroneità dell’interpretazione adottata dall’amministrazione.

Nell’ udienza pubblica del 5 marzo 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

In via preliminare è fondata l’eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti vantati.

Infatti, il beneficio in questione consiste in uno scatto di stipendio, di cui è contestato il riassorbimento in ragione degli effetti permanenti dello stesso. Come noto, nel pubblico impiego la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. si applica ai singoli ratei di stipendio, a decorrere dalle rispettive scadenze, sicché la prescrizione, ove sia eccepita, non può che riferirsi ai ratei di stipendio maturati, anteriori al termine di cinque anni.

Quanto ai crediti non prescritti, il ricorso merita accoglimento, come da analoghi precedenti della Sezione da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi (v. sentenze nn. 4074, 4076, 4078, 4081, 4083, 4086, 4087, 7003, 7086, 7088, 7089, 7090, 7204, 7205, tutte del 2018).

Come infatti rilevato dalla Sezione nei richiamati precedenti, con la legge 15 luglio 1950, n. 539, di cui è invocata l’applicazione, i benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio.

Agli effetti della legge 539/50 si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.

Questo Tribunale si è già pronunciato in ordine alla natura dei provvedimenti con cui sono riconosciute le infermità a causa di servizio nel senso del carattere costitutivo degli stessi, cui è connessa, con effetto dalla data di adozione, la decorrenza tanto dei riflessi in ordine allo stato di servizio, quanto dei benefici, anche di carattere economico, previsti dalle pertinenti normative.

Va ulteriormente osservato che le invocate norme, relative all’abbreviazione dell’anzianità di servizio per gli scatti di stipendio, indicano quale presupposto l’avvenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, nonché l’ascrivibilità delle stesse ad una delle categorie ivi indicate.

Sotto questo profilo, come sopra accennato, è pacifico il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia di cui è affetta la parte ricorrente.

Sotto lo specifico profilo concernente, invece, la questione della riassorbibilità o meno del beneficio in esame, va considerato che la norma che ha previsto il beneficio de quo, consistente in sostanza in una abbreviazione di carriera, non produce direttamente essa stessa un beneficio economico, derivando gli eventuali incrementi remunerativi dalla disciplina generale sul trattamento economico.

A tanto consegue che l'abbreviazione, involgendo i criteri di determinazione della carriera economica, quale risultante per il dipendente pubblico interessato della disciplina generale integrata con la norma agevolativa, non può dare origine a dislivelli retributivi suscettibili di “riassorbimento”.

Sul piano sostanziale va poi considerato che l'agevolazione di cui alla normativa in esame si ricollega ad una situazione soggettiva di pregiudizio avente carattere permanente, quale lo stato di invalidità per causa di guerra o di servizio, per cui la temporaneità della erogazione, cui consegue l’assorbimento nei successivi miglioramenti retributivi, si porrebbe in contraddizione con il fine, in senso lato, indennitario perseguito dal legislatore (cfr. Tar Lazio, Sez. I bis, n. 10439/2010; conforme, Tar Lazio, Sez. II, n. 9646/2013)

Tali precisazioni in diritto evidenziano l’errore in cui è incorsa l’Amministrazione nella concreta applicazione della norma agevolativa in modo più restrittivo nei soli confronti di una categoria di dipendenti - personale dirigenziale il cui trattamento economico continua ad essere strutturato in classi e scatti – per non avere tenuto conto che l’attribuzione del beneficio economico prescinde dal regime retributivo applicato, attesa la diversa natura dell’indennità in esame.

Ed invero, il beneficio, previsto dalle norme evocate per motivazioni di ordine generale e comunque estranee alla logica ed alla dinamica del rapporto di lavoro con conseguente ininfluenza sullo stesso della progressione di carriera, ha effetti permanenti ed è collegato al solo e sufficiente presupposto costituito dall’esistenza del verbale della Commissione medica con il quale, in costanza di servizio del dipendente, sia riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di un’infermità ascrivibile ad una delle categorie di cui alla sopra richiamata tabella “A”, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 539 del 1950, che richiede espressamente, ai fini del beneficio in discorso, il riconoscimento di tali infermità “in servizio e per causa di servizio”.

Le superiori considerazioni inducono, pertanto, ad accogliere il ricorso, non risultando coerente con la normativa esaminata il disposto riassorbimento, con conseguente obbligo dell’intimata Amministrazione a ripristinare i benefici economici reclamati e a corrispondere quelli finora non riconosciuti, nei limiti della prescrizione quinquennale, da calcolarsi dalla data di proposizione del ricorso. Sulle somme così calcolate sono dovuti, inoltre, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria fino al soddisfo, non cumulabili, in ragione del divieto di cumulo disposto dall’art. 16, 6° comma, legge 412/1991 e dall’art. 22, 36° comma, legge 724/1994.

L’accoglimento, in parte, dell’eccezione di prescrizione induce il Collegio a compensare integralmente le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione intimata al pagamento alla parte ricorrente delle differenze retributive dovute, secondo quanto pure specificato in parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 9 reg.UE 679/2016 e 2 septies, comma 8, D.lg.s. 101/2018, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Mariangela Caminiti, Consigliere
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ines Simona Immacolata Pisano Salvatore Mezzacapo





IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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Re: Legge n. 539/50.

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Questo beneficio si percepisce solo in servizio? Perché una volta in pensione sembra sparito...
panorama
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Re: Legge n. 539/50.

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La CdC Calabria (sent. 2/2020) da ragione al collega della PolPen e Accoglie il suo ricorso sui benefici per invalidi per servizio.

Si legge:

1) - Ad avviso del ricorrente tale interpretazione è erronea e in contrasto con il disposto degli artt. 1801 e 1813 del Codice dell’ordinamento Militare (D. Lgs. N. 66/2010), che non vincola l’attribuzione del beneficio alla circostanza che il riconoscimento della causa di servizio avvenga in costanza del rapporto d’impiego.

2) - Secondo ormai pacifica giurisprudenza, il beneficio si traduce nell’applicazione alla base retributiva della ragione percentuale del 2,50% (per infermità ascrivibili dalla prima alla sesta) o dell’1,25% (per infermità ascrivibili alla settima e all’ottava categoria) (Corte dei Conti, Sez. II d’Appello, sent. n. 1064 del 28.12.2016).

La Corte precisa:

3) - Le censure prospettate dal ricorrente in relazione al predetto diniego appaiono fondate in quanto il Ministero risulta aver erroneamente connesso l’erogazione dei benefici richiesti alla data del provvedimento conclusivo del procedimento di accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio ovvero del decreto dirigenziale che, uniformandosi al parere del Comitato di Verifica, sancisce la dipendenza di quest’ultima infermità da causa di servizio, mentre la stessa avrebbe dovuto essere riconosciuta con decorrenza dalla data della domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia, proposta in costanza di servizio, nel 2007.

4) - Il Consiglio di Stato ha precisato sul punto che, se è vero che in passato un filone giurisprudenziale aveva accolto la prospettazione del Ministero sul presupposto del carattere costitutivo dell'accertamento compiuto dalla commissione medica, tuttavia il predetto orientamento va disatteso posto che lo stesso “(…) in disparte le circolari richiamate dall'Amministrazione, che non possono certo derogare quanto disposto da una fonte primaria - subordina il beneficio a un requisito ulteriore, non previsto dalla legge (la quale solo pone l'ovvia condizione che l'invalidità sia "debitamente riconosciuta"), contraddice senza chiara motivazione a evidenti esigenze di solidarietà e si pone in contrasto con l'interpretazione resa a suo tempo dalla Commissione speciale dello stesso Consiglio di Stato, (…)”; ha quindi ritenuto insussistente la necessità chel’invalidità sia accertata durante il servizio” (Cons. St., IV, n. 3468/2013).
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panorama
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Re: Legge n. 539/50.

Messaggio da panorama »

Il CdS con il presente Parere rigetta il ricorso.

Rif.:
- art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010 - circolari n. M_D GMIL_05 11^ CD 1013213 del 28 novembre 2005 e n. DPGM/IV/11^/CD/139758 del 9 novembre 2001.

Si legge:

1) - L’interessato riferisce di aver prodotto in data 17 settembre 2015, entro il previsto termine di sei mesi dalla data di congedo, domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte, in parte riconosciute come tali all’esito del relativo procedimento dal Ministero della difesa con decreto n. 992/2018, con liquidazione del relativo equo indennizzo.

2) - Con successiva istanza del 10 agosto 2018 l’odierno ricorrente chiedeva il riconoscimento dei benefici economici previsti dall’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010, recante il codice dell’ordinamento militare (COM), e dagli artt. 117 e 120 del r.d. n. 3458/1928, che veniva tuttavia negato dall’Amministrazione con il provvedimento principalmente avversato, in considerazione del fatto che il riconoscimento in parola è successivo alla data di collocamento in congedo.

Il CdS precisa:

3) - Dalla piana lettura della norma emerge che l’emolumento in parola costituisce un “beneficio stipendiale”, dal che deriva che correttamente l’Amministrazione militare non lo ha liquidato all’interessato, il quale, essendo in congedo, non era più titolare di “stipendio”.

4) - Con la conseguenza che la richiesta di attribuzione del beneficio deve essere fatta, qualora sia stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di una infermità, in costanza del rapporto di lavoro” (Consiglio di Stato, Sez. I, n. 808/2018; in termini cfr. anche Sez. II, n. 1579/2017 e Sez. III, n. 1315/2010).

5) - A nulla rilevano, infine, i tempi del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità lamentata, dal momento che, come lo stesso ricorrente evidenzia nel gravame, la relativa istanza è stata dal medesimo prodotta dopo il suo collocamento in congedo.

Cmq. leggete il tutto nell'allegato Parere.
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panorama
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Re: Legge n. 539/50.

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Ricorso Accolto,

SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 1Q, numero provv.: 202103181,

Pubblicato il 16/03/2021

N. 03181/2021 REG. PROV. COLL.
N. 08283/2012 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8283 del 2012, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Coronas e Umberto Coronas, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Giuseppe Ferrari, 4;

contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Gestione ex Inpdap, in persona del l.r.p.t. non costituito in giudizio;

per l'annullamento
del decreto del 01.02.12 con il quale è stato attribuito il beneficio di cui all'art. 44 del r.d. 30.09.22 e agli artt. 1 e 3 l. n. 539/50 nella parte in cui il beneficio stesso è stato riconosciuto ed attribuito con riassorbimento a seguito del passaggio alla successiva classe stipendiale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 9 marzo 2021 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato al Ministero dell’interno e all’Istituto nazionale di previdenza sociale il 27 settembre 2012 e depositato il 17 ottobre 2012, il ricorrente chiede l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno del 1 febbraio 2012, notificato il 13 giugno 2012, con il quale gli è stato riconosciuto il beneficio di cui all’articolo 44 del regio decreto 30 settembre 1922 e agli articoli 1 e 3 della legge 15 luglio 1950, numero 539, dell’aumento dell’anzianità di servizio di anni 2 agli effetti della progressione economica, nella parte in cui il beneficio è stato riconosciuto ed attribuito con riassorbimento a seguito del passaggio alla successiva classe stipendiale.

Il ricorrente chiede l’accertamento del diritto alla corresponsione dell’anzidetto beneficio con permanenza nel tempo e senza riassorbimento a seguito del passaggio alla successiva classe di stipendio.

Chiede quindi la condanna delle amministrazioni resistenti a corrispondergli quanto dovuto dalla data di riconoscimento del beneficio.

Il Ministero dell’Interno si costituisce in giudizio il 18 marzo 2013, per resistere al ricorso.

Al fine di non incorrere nella perenzione del giudizio, parte ricorrente deposita una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta congiuntamente dalla parte e dal difensore, in data 7 marzo 2018.

Nella memoria conclusionale parte ricorrente insiste per l’accoglimento del ricorso, richiamando favorevole giurisprudenza.

Il Ministero dell’Interno replica eccependo l’infondatezza del ricorso.

Il ricorso è trattato all’udienza del 9 marzo 2021 per essere deciso.

DIRITTO

Impugnando il provvedimento di riconoscimento del beneficio dell’abbreviazione di 2 anni agli effetti della progressione economica, riassorbibile con il passaggio alla successiva classe di stipendio, beneficio riconosciuto a causa della dipendenza dal servizio delle infermità sofferte dall’interessato, il ricorrente chiede l’accertamento del diritto alla conservazione del beneficio anche dopo l’attribuzione della superiore classe di stipendio.

Avverso l’interpretazione giuridica sostenuta dall’amministrazione dell’interno, per cui, dopo il riconoscimento dell’aumento dell’anzianità di anni 2 agli effetti della progressione economica, l’attribuzione della classe di stipendio successiva determinerebbe il riassorbimento dell’aumento di anzianità, il ricorrente deduce, con il 1° motivo di impugnazione, la violazione dell’articolo 1801 del codice dell’ordinamento militare che avrebbe riproposto il contenuto precettivo del combinato disposto degli articoli 43 e 44 del regio decreto numero 1290 del 1922, nonché degli articoli 117 e 120 della legge numero 3458 del 1928, infine, degli articoli 1 e 3 della legge numero 539 del 1950, tutte disposizioni normative che avrebbero qualificato il beneficio come non riassorbibile nel tempo.

Con il 2º motivo, il ricorrente ricollega il beneficio dell’aumento dell’anzianità all’accertamento di invalidità eseguito dalla Commissione medico-ospedaliera di Roma con verbale del 15 novembre 2007, richiamando la giurisprudenza amministrativa che ha riconosciuto il beneficio come non riassorbibile.

Il ricorso è fondato, alla luce del costante orientamento di questo Tribunale amministrativo regionale, da ultimo espresso con la sentenza di questa Sezione numero 5262 del 26 aprile 2019, passata in giudicato in quanto non appellata, nonché di altri analoghi precedenti della Sezione, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi (v. sentenze nn. 4074, 4076, 4078, 4081, 4083, 4086, 4087, 7003, 7086, 7088, 7089, 7090, 7204, 7205, tutte del 2018).

Si deve premettere che, per effetto di quanto disposto dall'art. 3 della legge 15 luglio 1950, n. 539, sono stati estesi ai pubblici dipendenti mutilati ed invalidi per servizio i benefici previsti dagli artt. 43 e 44 del R.D. 30 settembre 1922, n. 1290 in favore degli stessi dipendenti pubblici mutilati ed invalidi di guerra.

Sino al 31.12.1986 detta normativa è stata applicata (sulla base di indicazioni impartite dal Ministero del Tesoro) attraverso l'abbreviazione di uno o due anni dell'anzianità di servizio per la maturazione degli aumenti periodici di stipendio e il susseguente riassorbimento dell'anticipazione stipendiale all'atto dell'attribuzione della classe o scatto di stipendio successivi.

A decorrere dal 31.12.1986, peraltro per il solo personale inquadrato economicamente nei livelli retributivi, a seguito dell'intervenuto passaggio dal regime di progressione economica per classi di anzianità al nuovo sistema fondato sulla retribuzione di anzianità e sulla base di quanto affermato dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale con parere n. 742/1992, la predetta normativa ha trovato una diversa applicazione, consentendo agli interessati di mantenere nel tempo il miglioramento stipendiale de quo a titolo di retribuzione individuale di anzianità.

Per il personale cui è attribuito - come nel caso del ricorrente - il trattamento economico dirigenziale, non essendo venuto meno il preesistente regime di progressione economica per classi stipendiali, sono rimasti ancora vigenti i meccanismi di automatismo stipendiale; conseguentemente, i criteri di attribuzione dei benefici previsti dagli artt. 43 e 44 del R.D. 30.9.1922 n. 1290 (estesi, come già esposto, ai pubblici dipendenti mutilati ed invalidi per servizio ai sensi dell'art. 3 della legge 15.7.1950 n. 539) hanno determinato l'anticipazione di uno o due anni nella maturazione degli aumenti periodici di stipendio,

Questo Tribunale si è già pronunciato in ordine alla natura dei provvedimenti con cui sono riconosciuti, in seguito al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità ascrivibili a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, i benefici stipendiali, non riassorbibili e non rivalutabili, del 2,50 per cento dello stipendio per le infermità dalla I alla VI categoria e dell’1,25 per cento dello stipendio per le infermità dalla VII alla VIII categoria.

Sotto lo specifico profilo concernente la questione della riassorbibilità o meno del beneficio in esame, va considerato che la norma che ha previsto il beneficio consiste, in sostanza, in una abbreviazione di carriera, determinando l’attribuzione anticipata di un biennio della successiva classe di stipendio.

Sul piano sostanziale va considerato che l'agevolazione di cui alla normativa in esame si ricollega ad una situazione soggettiva di pregiudizio avente carattere permanente, quale lo stato di invalidità per causa di servizio, per cui la temporaneità della erogazione, cui consegue l’assorbimento nei successivi miglioramenti retributivi, si pone in contraddizione con il fine, in senso lato, indennitario perseguito dal legislatore (cfr. Tar Lazio, Sez. I bis, n. 10439/2010; conforme, Tar Lazio, Sez. II, n. 9646/2013).

Di conseguenza, risulterebbe ingiustamente penalizzante, nei confronti del personale il cui trattamento economico è ancora articolato per classi stipendiali, il riassorbimento dello scatto di stipendio al momento dell’attribuzione della successiva classe retributiva, tenuto conto del differente trattamento goduto dal personale che percepisce, in alternativa alle classi e agli scatti di anzianità, la cosiddetta retribuzione individuale di anzianità, nella quale il beneficio dell’aumento di stipendio è stato integrato, senza alcun riassorbimento.

Tali precisazioni evidenziano l’errore in cui è incorsa l’Amministrazione nella concreta applicazione della norma agevolativa in modo più restrittivo nei soli confronti di una categoria di dipendenti - personale dirigenziale il cui trattamento economico continua ad essere strutturato in classi e scatti – per non avere tenuto conto che l’attribuzione del beneficio economico prescinde dal regime retributivo applicato, attesa la natura dell’indennità in esame.

Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto, non risultando coerente con la normativa esaminata il disposto riassorbimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui prevede il riassorbimento del beneficio e con l’accertamento del diritto del ricorrente a conseguire le somme dovute per effetto della ricostruzione economica della carriera, con il riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria fino al soddisfo, non cumulabili in ragione del divieto di cumulo disposto dall’art. 16, comma 6, legge 412/1991 e dall’art. 22, comma 36, legge 724/1994.

Secondo le disposizioni dettate dal Ministero del Tesoro, vincolanti per tutte le pubbliche amministrazioni, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono calcolati sulle somme dovute, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali (art.3, comma 2 DM 352/1998).

Le spese processuali, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Ministero che ha adottato il provvedimento illegittimo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, nei limiti indicati in motivazione e condanna l’amministrazione dell’interno al pagamento delle differenze retributive dovute.

Condanna l’amministrazione dell’interno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, liquidate in euro 1500,00 (millecinquecento) oltre accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Mariangela Caminiti, Consigliere
Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonio Andolfi Salvatore Mezzacapo





IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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Re: Legge n. 539/50.

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Il CdS rigetta l'Appello del Ministero della Difesa e dell'Arma dei Carabinieri.

- Infermità riscontrate nel mentre era in servizio, mentre è stato sottoposto a visita presso la CMO quando ormai era in pensione.
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Re: Legge n. 539/50.

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Come sempre bisogna andare avanti per un diritto. Complimenti.
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Il CdS accoglie l'appello del ricorrente Ufficiale E.I. (Ten.Col.)

- impugna la sentenza .... che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso per l’accertamento del diritto al riconoscimento dei benefici economici previsti dal r.d. n. 348 del 1928 e dalla legge n. 539 del 1950, consistenti nell’abbreviazione di due ovvero di un anno dell’anzianità di servizio necessaria per la maturazione degli aumenti periodici di stipendio a favore degli invalidi per causa di guerra o di servizio.

il CdS ribalta la sentenza del Tar di Bari, con il seguente finale:

- La distinzione tra gli Ufficiali di grado più elevato (compresi gli “omogeneizzati”) e gli altri militari, ai fini delle modalità di attribuzione del beneficio, si collega quindi alla differenza nella struttura e nella progressione della retribuzione, la quale a sua volta discende dal fatto che la riforma del 1987 d’istituzione della RIA ha riguardato solo i secondi: tale differenza deriva direttamente dalla legge e non può essere obliterata, nemmeno adducendo (invero genericamente e, peraltro, a sfavore del lavoratore) delle “ragioni equitative”, dalla circolare del 9 novembre 2001, la quale non vincola il giudice e sul punto non può trovare applicazione, contrastando con fonti a essa sovraordinate.

- Pertanto, considerato che nel caso di specie viene in rilievo una patologia ascrivibile alla sesta categoria della tabella A (come attestato dal verbale della CMO del 9 settembre 2002, doc. 7 del Ministero), deve essere accertato il diritto dell’appellante all’abbreviazione di due anni dell’anzianità, agli effetti della determinazione dello stipendio, con decorrenza dal riconoscimento della dipendenza dell’invalidità da causa di servizio.


P.Q.M.

- Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara ammissibile e accoglie il ricorso di primo grado e, per l’effetto, accerta il diritto dell’ufficiale in questione all’abbreviazione di due anni dell’anzianità, agli effetti della determinazione dello stipendio, con decorrenza dal riconoscimento della dipendenza dell’invalidità da causa di servizio; compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.


N.B.: Cmq. leggete il tutto direttamente dall'allegato.
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