Legge Merloni e benefici economici per progettazioni

Feed - UFFICIALI

Rispondi
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Legge Merloni e benefici economici per progettazioni

Messaggio da panorama »

Ricorso rigettato.
-----------------------

1) - corresponsione dei benefici di cui all'art. 92, d.lgs. n. 163/06

2) - benefici economici previsti dall’art. 18, comma 1, L. n. 109/1994 e dal D.M. n. 90 in data 7 febbraio 2003

---------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201808431,
Public 2018-07-25


Pubblicato il 25/07/2018

N. 08431/2018 REG. PROV. COLL.
N. 08585/2008 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8585 del 2008, proposto da
Mancini Roberto, rappresentato e difeso dall'avvocato Agnese Iacoangeli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Catone 3;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
diniego corresponsione dei benefici di cui all'art. 92, d.lgs. n. 163/06.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 luglio 2018 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso all’esame il Sig. Roberto Mancini, ex Colonnello collocato in congedo a decorrere dal dicembre 2006 ed in servizio presso la Direzione Generale dei Lavori e del Demanio dal 1997 al 2006, in qualità di "Capo Nucleo" presso il Nucleo Rilevazione Dati dell'U.G.C.T., ha chiesto l'annullamento del provvedimento del 01.07.2008, prot. n. 020718, con il quale è stata respinta l'istanza dello stesso intesa ad ottenere la corresponsione, a decorrere da gennaio del 2000, dei benefici economici previsti dall’art. 18, comma 1, L. n. 109/1994 e dal D.M. n. 90 in data 7 febbraio 2003, ed inoltre ha chiesto il riconoscimento del diritto ad ottenere il pagamento delle competenze di cui sopra, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto.

Il ricorrente assume di aver svolto a partire dal 10 gennaio 2000 la mansione di "Capo Nucleo" presso il "Nucleo Rilevamento dati finali progetti realizzati", "delegato alla compilazione, alla firma e alla trasmissione all'Osservatorio dei Lavori Pubblici delle schede di rilevazione dati redatte e sottoscritte dai responsabili della fase di progettazione ed affidamento degli appalti dei lavori e/o opere a decretazione centrale".

Sulla base di ciò ed alla luce di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, L. n. 109/94 (confermato dall'art. 92 del D.lgs. 163/06) secondo cui “Una somma non superiore all’1,5% dell'importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, (…) è ripartita (…) tra il responsabile unico del procedimento (…), nonché tra i loro collaboratori”, assume pertanto di aver diritto alla corresponsione dell'incentivo in questione.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

All’udienza straordinaria del 20 luglio 2018, il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.

Il ricorso è infondato.

Osserva il Collegio come l’incentivo di cui all’odierno ricorso è stato introdotto dall’art 18 della L. n.109/94 e regolamentato più specificamente dal D.M. n. 90 del 2003, cui la norma sopra citata rimandava per individuare i criteri e le modalità di corresponsione.

Le disposizioni dell'art. 18 della legge n. 109/1994 hanno subito nel corso del tempo diversi emendamenti, per effetto delle leggi di modifica intervenute (rispettivamente con leggi n. 216/95, n.127/97, n. 191/98, n. 415/98, n.144/99), che ne hanno alterato l'impostazione originaria, in particolare per quanto concerne il personale destinatario del suddetto beneficio, con un progressivo ampliamento delle figure coinvolte.

Il Regolamento sopra menzionato detta criteri per la ripartizione dell'incentivo tra i soggetti legittimati, con espresso riferimento al disposto della Legge Merloni introdotto dalla legge di modifica n. 144/99, riferiti quindi al numero e alle categorie di beneficiari previste da tale ultimo disposto.

La categoria dei collaboratori è stata inserita tra gli aventi diritto con la legge n. 191/98, la quale ha segnato un momento di svolta nella disciplina dell'istituto in questione, in quanto l'incentivo alla progettazione è diventato, in realtà, un incentivo allo svolgimento delle attività inerenti le diverse fasi per la realizzazione dell'opera, nella fondata convinzione che la sola progettazione non fosse sufficiente a garantire che l'opera pubblica venisse effettivamente realizzata.

Da ultimo, per quanto qui interessa, il D.lgs. 163 del 2006, ha mantenuto inalterata la disciplina dell'incentivo in questione, prevedendo solo un aumento fino al 2% dell'importo posto a base di gara della somma soggetta a ripartizione tra gli aventi diritto, ma non operando ulteriori modifiche riguardo ai destinatari del beneficio.

In base alle modifiche apportate nel corso degli anni, si deve ritenere che la ratio dell'istituto in questione sia quella di compensare, con la corresponsione di un incentivo rapportato al valore complessivo dell'appalto, coloro che partecipano alla realizzazione di un'opera pubblica, rivestendo però una posizione di responsabilità nell'ambito dell'Amministrazione appaltatrice, con funzione premiante del rischio connesso a tale posizione.

Nel caso dei collaboratori si deve ritenere, in linea con tale ratio normativa, che il beneficio ex art. 18, spetti solo a quei soggetti che effettivamente svolgano un compito precipuo nell'ambito del processo di implementazione di un'esigenza infrastrutturale, e non a tutti coloro che indistintamente svolgano un'attività nell'ambito di una struttura che opera nell'ambito degli appalti pubblici, cooperando in tal modo al regolare svolgimento di mansioni che rientrano nei compiti istituzionali della struttura stessa.

Nel caso in questione, si deve ritenere che l'attività svolta dal ricorrente, per la quale è causa, essendo di contenuto puramente "informativo" (trasmissione di dati ad Organi esterni), resta estranea alla sequenza procedimentale di atti amministrativi direttamente finalizzata alla realizzazione dell'opera pubblica e non assume funzione direttamente ausiliaria rispetto a nessuno dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento.

In tal senso e specificatamente per la categoria dei collaboratori del responsabile del procedimento si esprime anche la Circolare applicativa del D.M. 90 del 2003 (Circolare n. 20001 del 07.01.2004), escludendo dal beneficio in questione lo svolgimento di attività meramente esecutive.

Relativamente all'attività svolta dal ricorrente a partire dal 10 gennaio del 2000 con mansioni di "Capo Nucleo" nell'attività di trasmissione dati all'Osservatorio dei Lavori Pubblici, si rileva che la responsabilità della correttezza delle comunicazioni da inviare all'Osservatorio (disciplinate ora dall'art. 7 comma 8 del D.lgs. 163/06) è del Responsabile del procedimento nelle varie fasi di Progettazione, Affidamento ed Esecuzione.

Pertanto, in ottemperanza al dettato normativo il responsabile del procedimento nella fase di affidamento si è da sempre occupato della raccolta e verifica di tali dati, demandando al ricorrente il solo invio telematico degli stessi. L'attività in questione può essere configurata di mera "spedizione" e, pertanto, equiparabile a quella svolta dal personale di archivio preposto alla spedizione di atti d'ufficio, se pur effettuata per via telematica.

D'altra parte, questo assunto emerge chiaramente dallo stesso ricorso, dove alla pagina 2 si legge “trasmissione all'Osservatorio dei Lavori Pubblici delle schede di rilevazione dati redatte e sottoscritte dai responsabili della fase di progettazione ed affidamento degli appalti dei lavori e/o opere a decretazione centrale”, affermazione dalla quale si evince chiaramente che tali schede, seppure trasmesse dal ricorrente, sono elaborate ed anche sottoscritte dal Responsabile del Procedimento, della cui veridicità è l'unico responsabile.

Si rileva altresì che oltre che sotto l'aspetto sostanziale, in relazione a quanto sopra esposto, anche sotto l'aspetto formale non sussistono i requisiti per il riconoscimento dell'incentivo de quo.

La normativa attuativa (D.M. n. 90 del 2003, art. 2) prevede che “l’effettivo coinvolgimento del personale destinatario del compenso è comprovato con atti e documenti firmati dagli interessati e vistati dall'Amministrazione appaltante dai quali si evince il tipo di attività svolta" e più specificamente la Circolare applicativa in merito alla categoria dei collaboratori del Responsabile del procedimento (Circolare n. 20001 del 07.01.2004) stabilisce che "A sua volta il responsabile del procedimento individua i propri collaboratori e gli altri destinatari dell'incentivo la cui nomina deve avvenire con atto formale (Ordine del giorno o Atto dispositivo). L'effettivo coinvolgimento degli stessi deve essere comprovato da atti/documenti firmati dagli interessati, rilevanti ai fini del procedimento - quindi con esclusione delle attività meramente esecutive - e vistati dall'Amministrazione appaltante nella persona del Responsabile del procedimento".

Nella fattispecie in questione, invece, non vi è alcun atto di nomina come "collaboratore" del Responsabile del procedimento che abbia ad oggetto il Colonnello Roberto Mancini, né sussistono documenti, rilevanti ai fini del procedimento, firmati da quest'ultimo e vistati dal Responsabile del procedimento Nella fattispecie in questione, invece, non vi è alcun atto di nomina come "collaboratore" del Responsabile del procedimento che abbia ad oggetto il ricorrente, né sussistono documenti, rilevanti ai fini del procedimento, firmati da quest'ultimo e vistati dal Responsabile del procedimento utili alla dimostrazione dell’effettivo svolgimento di un compito precipuo nell'ambito del processo di implementazione di un'esigenza infrastrutturale e già di un'attività generica di collaborazione all’interno di una struttura che opera nell'ambito degli appalti pubblici.

Il ricorso va quindi respinto.

Le spese di lite, in considerazione della risalenza nel tempo del gravame e delle intervenute oscillazioni giurisprudenziali, possono compensarsi tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente, Estensore
Antonella Mangia, Consigliere
Rosa Perna, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Alessandro Tomassetti





IL SEGRETARIO

-------------------------


DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Omissis

Capo IV
Progettazione e concorsi di progettazione
Sezione I
Progettazione interna ed esterna livelli della progettazione

Omissis

Art. 92

Corrispettivi e incentivi per la progettazione
(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994; art. 1, co. 207 legge n. 266/2005)


1. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.
Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.

2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.

3. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il decreto di cui al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 10, comma 7 nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il
progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le
aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.

4. I corrispettivi determinati ai sensi del comma 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340.
Ogni patto contrario è nullo.

5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

6. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.

7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al dieci per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.
Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.

-------------------

Note all'art. 92:
- Il testo degli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143 "Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti", è la seguente: "Art. 9. -
Il professionista ha diritto di chiedere al committente il deposito delle somme che ritiene necessarie in relazione all'ammontare presumibile delle spese da anticipare.
Durante il corso dei lavori il professionista ha altresì diritto al pagamento di acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 90 per cento degli onorari spettantigli secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale già eseguita.
Nel caso di giudizi arbitrali o peritali il professionista può richiedere il deposito integrale anticipato delle presunte spese e competenze.
Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i sessanta giorni dalla consegna della stessa; dopo di che sulle somme dovute e non pagate decorrono a favore del professionista ed a carico del committente gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia.".
"Art. 10. - La sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al seguente art. 18.
Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso.".
- La legge 4 marzo 1958, n. 143, reca: "Norme sulla tariffa degli ingegneri e degli architetti".
- La legge 5 maggio 1976, n. 340, reca:
"Inderogabilità dei minimi della tariffa professionale per gli ingegneri ed architetti".
- Per il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, vedi le note all'art. 10.
- Il testo dell'art. 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, è il seguente:
12-bis. Per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20 per cento.
- Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, reca:
"Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.".


Rispondi