legge 67/2014 "messa alla prova"
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
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- skywalker58
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- Iscritto il: sab lug 12, 2014 10:02 am
legge 67/2014 "messa alla prova"
Messaggio da skywalker58 »
Buonasera a tutti. Alla luce della nuova legge 67/2014, che effetti avrebbe l'applicazione della stessa, cioè la sospensione del procedimento con messa alla prova per un militare in servizio permanente? Poichè il superamento della stessa, ammesso che sia applicabile, estingue il reato, in che posizione ci si troverebbe ai fini disciplinari? Tale sospensione del procedimento equivale, come nel caso di patteggiamento, a sentenza di condanna? Grazie a chi saprà darmi delucidazioni in merito
-
- Affidabile
- Messaggi: 225
- Iscritto il: gio set 27, 2012 7:33 am
Re: legge 67/2014 "messa alla prova"
Messaggio da aeronatica »
Buon giorno a tutti.
La questione posta è certamente di notevole rilievo.
Attualmente, infatti, non esiste norma, direttiva e/o circolare applicativa per la legge n. 67/14.
Entrata in vigore nel maggio scorso, prevede che il reato venga estinto, quindi produrrà l'effetto di avere un soggetto prima indagato, poi imputato con il rinvio a giudizio e poi con il reato estinto, senza l'emissione di alcuna sentenza ne di assoluzione e ne di colpevolezza, come neppure di prescrizione.
Come noto gli aspetti amministrativi....nascono a seguito di giudicato penale, ma in questo modo non esisterà nella sostanza un "giudicato"....non esisterà un dibattimento.....che da certezza (almeno dal punto di vista penale) ai fatti.
Secondo me, allo stato delle norme esistenti, ogni tentativo di esperire un susseguente procedimento disciplinare di stato risulterebbe illegittimo per carenza della norma presupposta.
Si potrebbe, tuttavia ed al limine, attendere un eventuale provvedimento istruttorio disciplinare di stato partendo dal contenuto del rinvio a giudizio, momento nel quale nell'udienza filtro, vi è stato un iniziale trattazione della causa dal quale possono essere emerse certezze (in quello stato) idonee e tali da convincere il GUP a poter sostenere l'accusa in un processo. Ove tali fatti avessere chiari riflessi disciplinari potrebbe darsi inizio ad un procedimento.
In ogni caso, da una parte la partita è ancora aperta....dato che non è stata promanata nessuna direttiva, dall'altra vedo una situazione estremamente complicata per il dicastero ed immagino una miriade di violazioni nell'applicazione al caso di specie.
Ancora oggi in procedure consolidate, vetuste e desuete, vengono compiuti errori macroscopici, non ritengo possibile che un iter procedurale ad oggi indefinito, nuovo ed innovativo, rispetto al rigido ed arcaico sitema possa essere svolto con precisione e puntualità.
Si resta in attesa e certamente la giurisprudenza di merito e di legittimità che interverrà farà chiarezza nel giro di un decennio.
Nel frattempo certo l'istituto della messa in prova, esperibile una sola volta e per reati con minimi edittali precisi è un'ottima via alternativa al processo che consiglio a chi, suo malgrado, si trova in un tale contesto e ritiene di non avere elementi sufficienti certi per provare la propria innocenza ed estraneità dal reato imputatogli.
Un saluto a tutti.
La questione posta è certamente di notevole rilievo.
Attualmente, infatti, non esiste norma, direttiva e/o circolare applicativa per la legge n. 67/14.
Entrata in vigore nel maggio scorso, prevede che il reato venga estinto, quindi produrrà l'effetto di avere un soggetto prima indagato, poi imputato con il rinvio a giudizio e poi con il reato estinto, senza l'emissione di alcuna sentenza ne di assoluzione e ne di colpevolezza, come neppure di prescrizione.
Come noto gli aspetti amministrativi....nascono a seguito di giudicato penale, ma in questo modo non esisterà nella sostanza un "giudicato"....non esisterà un dibattimento.....che da certezza (almeno dal punto di vista penale) ai fatti.
Secondo me, allo stato delle norme esistenti, ogni tentativo di esperire un susseguente procedimento disciplinare di stato risulterebbe illegittimo per carenza della norma presupposta.
Si potrebbe, tuttavia ed al limine, attendere un eventuale provvedimento istruttorio disciplinare di stato partendo dal contenuto del rinvio a giudizio, momento nel quale nell'udienza filtro, vi è stato un iniziale trattazione della causa dal quale possono essere emerse certezze (in quello stato) idonee e tali da convincere il GUP a poter sostenere l'accusa in un processo. Ove tali fatti avessere chiari riflessi disciplinari potrebbe darsi inizio ad un procedimento.
In ogni caso, da una parte la partita è ancora aperta....dato che non è stata promanata nessuna direttiva, dall'altra vedo una situazione estremamente complicata per il dicastero ed immagino una miriade di violazioni nell'applicazione al caso di specie.
Ancora oggi in procedure consolidate, vetuste e desuete, vengono compiuti errori macroscopici, non ritengo possibile che un iter procedurale ad oggi indefinito, nuovo ed innovativo, rispetto al rigido ed arcaico sitema possa essere svolto con precisione e puntualità.
Si resta in attesa e certamente la giurisprudenza di merito e di legittimità che interverrà farà chiarezza nel giro di un decennio.
Nel frattempo certo l'istituto della messa in prova, esperibile una sola volta e per reati con minimi edittali precisi è un'ottima via alternativa al processo che consiglio a chi, suo malgrado, si trova in un tale contesto e ritiene di non avere elementi sufficienti certi per provare la propria innocenza ed estraneità dal reato imputatogli.
Un saluto a tutti.
Re: legge 67/2014 "messa alla prova"
Buonasera.
Anche l'intervenuta amnistia, sia essa propria o impropria, estingue il reato; ciò non preclude però all'amministrazione la facoltà di procedere ad un'autonoma valutazione del fatto.
Saluti.
Anche l'intervenuta amnistia, sia essa propria o impropria, estingue il reato; ciò non preclude però all'amministrazione la facoltà di procedere ad un'autonoma valutazione del fatto.
Saluti.
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