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LEGGE 539/50

Inviato: sab giu 16, 2018 7:00 pm
da Polpen1983
La base di calcolo del benecizio in esame (uno scatto del 2,50% per le infermità ascritte dalla 1ª alla 6ª categoria, ovvero mezzo scatto dell’1,25% per la 7ª e l’8ª categoria), va individuata nello stipendio del livello retributivo di appartenenza comprensivo della retribuzione individuale di anzianità.
Detto questo dal 06/10/1998 data di verbale di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ecc. ecc. mi viene riconosciuto tale beneficio. Oggi con la 7°ctg
La domanda che Vi pongo è perchè mi viene riconosciuto un importo come da cedolino di euro 8,14 a tutt'oggi.
malgrado abbia compiuto 35 anni di servizio effettivo tra l'altro messo in quescienza dal 23 maggio scorso.
Qualcuno mi dice che dovrei richiedere l'aggiornamento e revisione.
Grazie mille

Re: LEGGE 539/50

Inviato: sab giu 16, 2018 11:50 pm
da Massi66
Polpen1983 ha scritto:La base di calcolo del benecizio in esame (uno scatto del 2,50% per le infermità ascritte dalla 1ª alla 6ª categoria, ovvero mezzo scatto dell’1,25% per la 7ª e l’8ª categoria), va individuata nello stipendio del livello retributivo di appartenenza comprensivo della retribuzione individuale di anzianità.
Detto questo dal 06/10/1998 data di verbale di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ecc. ecc. mi viene riconosciuto tale beneficio. Oggi con la 7°ctg
La domanda che Vi pongo è perchè mi viene riconosciuto un importo come da cedolino di euro 8,14 a tutt'oggi.
malgrado abbia compiuto 35 anni di servizio effettivo tra l'altro messo in quescienza dal 23 maggio scorso.
Qualcuno mi dice che dovrei richiedere l'aggiornamento e revisione.
Grazie mille
Certo che devi chiedere subito l aggiornamento è tutti gli arretrati spettanti .
Calcola che un Ass Capo C con trentadue anni di servizio , percepisce € 20,45 mensili lordi , te con 35 anni € 8 14 .
Qualcosa non torna , per cui chiedi subito tutti gli arretrati.
E visto che hai aperto questa utile discussione , passate parola a tutti i colleghi , di controllarsi la busta paga , il calcolo è semplice , il colelga sopra lo ha descritto dettagliatamente.
Saluti.

Re: LEGGE 539/50

Inviato: dom giu 17, 2018 7:33 am
da Polpen1983
Grazie mille se mi dici a chi devo inviare la richiesta e
come devo prepare il documento cosi lo potrò mettere in rete. Grazie

Re: LEGGE 539/50

Inviato: dom giu 17, 2018 10:15 am
da lellobit
che io sappia questa voce non è rivalutabile rimane fissanel tempo.......io con la 7^ dal 1994 prendo 6.32 LORDE

Re: LEGGE 539/50

Inviato: dom giu 17, 2018 11:40 am
da furore5
lellobit ha scritto:che io sappia questa voce non è rivalutabile rimane fissanel tempo.......io con la 7^ dal 1994 prendo 6.32 LORDE

Certo è vro pure che 6,32 euro sono quelle che in erano 12.300 lire circa... calciolato però sul parametro dello stipendio del 1994 sempre in lire...
(mio parere ovviamente... nient' altro)!

Re: LEGGE 539/50

Inviato: dom giu 17, 2018 11:42 am
da furore5
Polpen1983 ha scritto:Grazie mille se mi dici a chi devo inviare la richiesta e
come devo prepare il documento cosi lo potrò mettere in rete. Grazie
Chiedi al tuo ex Ufficio Amministrativo Contabile..

Re: LEGGE 539/50

Inviato: dom giu 17, 2018 1:01 pm
da Polpen1983
Ed è giusto che ci siano queste disparità. Chi ha sbagliato a fare questi conti? Noi certamente no.
Noi facciamo la nostra richiesta di integrazione e ci rispondessero in merito. Figli e Figliastri!!!!!!!!

Re: LEGGE 539/50

Inviato: dom giu 17, 2018 3:51 pm
da AngeloBarese
Io 7^ cat., prendo 5,42 al mese, mi è stato detto sempre che questa legge calcola la quota del 1,25% in base allo stipendio che si percepisce al momento del riconoscimento e rimane fissa anche se il mio stipendi arriva a 10.000 mila euro (esempio).
È vero anche che mi sembra strano, sarebbe il caso di approfondire la legge e capire bene come viene calcolata. Discussione interessante.

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Re: LEGGE 539/50

Inviato: dom giu 17, 2018 3:53 pm
da migi61
lellobit ha scritto:che io sappia questa voce non è rivalutabile rimane fissanel tempo.......io con la 7^ dal 1994 prendo 6.32 LORDE
L'importo viene stabilito in base allo stipendio percepito al momento del riconoscimento e viene mantenuto per sempre. Varierà se e soltanto se viene riconosciuta una c.d.s con una tabella superiore. Allora l'importo viene aggiornato al nuovo stipendio.

Re: LEGGE 539/50

Inviato: dom giu 17, 2018 4:44 pm
da AngeloBarese
Massi66
ho letto anche in un'altro tuo post che un tuo collega ha fatto la domanda di aggiornamento della somma percepita ai sensi della legge 539/50 e aspetta risposta!
Ci puoi dire a chi spedirla è cosa indicare in richiesta per adeguare la somma all'attuale stipendio?
Io prendo 5,42 al mese dal 1993.
Non voglio arretrati purché mi adeguano la somma all'attuale stipendio.
Grazie.

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Re: LEGGE 539/50

Inviato: lun giu 18, 2018 12:33 pm
da gerardo.canoro
scusate se mi intrometto, ma penso che la risposta ai vostri quesiti sia negli articoli 1801 e 2159 del decreto legislativo 66 del 2010 (codice militare), nei quali è scritto chiaramente che il beneficio non è rivalutabile. Più chiaro di così e allora perchè tanti dubbi ? la legge è legge.

Art. 1801
Scatti per invalidita' di servizio.
1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio perinfermita' ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al:
a) 2,50 per cento dello stipendio per infermita' dalla I alla VI categoria;
b) 1,25 per cento dello stipendio per infermita' dalla VII alla VIII categoria.

Art. 2159
Scatti per invalidita' di servizio per le Forze di polizia a ordinamento civile e militare.
1. All'articolo 70 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: <<1-bis - In deroga alle disposizioni del presente articolo, al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare si applica l'articolo 1801 del codice dell'ordinamento militare

Re: LEGGE 539/50

Inviato: lun giu 18, 2018 4:45 pm
da Polpen1983
La questione non è nella rivalutazione ma quanto nell importo. Perchè alcuni hanno un importo altri un altro importo.
Allora la legge è legge?????

Re: LEGGE 539/50

Inviato: lun giu 18, 2018 7:18 pm
da gerardo.canoro
PER POLPEN 1983

MA LA LEGGE PARLA DELLE PERCENTUALI DELLO STIPENDIO, SE POI CHI DEVE FARE I CONTI SBAGLIA NON E' COLPA DELLA LEGGE MA DELL'IMPIEGATO DELL'UFFICIO, QUINDI NON DEVI DIRE LA LEGGE E' LEGGE, SE LA LEGGI è MOLTO CHIARA.
sE CI SONO DUE IMPORTI DIVERSI PER DUE PERSONE CHE HANNO LO STESSO STIPENDIO LA COLPA E' DI CHI APPLICA LA LEGGE CHE NON LA SA LEGGERE. iO L'HO ALLEGATA LEGGILA BENE !
QUINDI EVITIAMO DISCORSI INUTILI
GLI INTERESSATI FACESSERO RICHIESTA ALL'UFFICIO COMPETENTE PER FAR RICALCOLARE L'IMPORTO DEL BENEFICIO

Re: LEGGE 539/50

Inviato: lun giu 18, 2018 10:57 pm
da AngeloBarese
Canoro
su che voce viene fatto il calcolo?
nel caso di errori, c'è un modulo. prestampato da prese tare per chiedere il ricalcolo?
Grazie

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Re: LEGGE 539/50

Inviato: mar giu 19, 2018 7:17 am
da Polpen1983
Scusa eh!!! stavo facendo solo del sarcasmo. Ma visto che la discussione è stata compresa e capita adesso cè qualcuno di voi che abbia un idea a chi deve essere indirizzata la domanda e come viene formulata. Buona giornata