Legge 151/2001 Art. 42 comma 5.

Feed - CARABINIERI

frustrato

Legge 151/2001 Art. 42 comma 5.

Messaggio da frustrato »

Salve.....

Desidererei sapere se c'e' qualcuno che usufruisce della Legge 151/2001 Art. 42 comma 5 (assistenza persona con

Handicap con connotazione di gravita') e se in qualche modo interferisce sugli aspetti economici..


Grazie


cyberpolice
Altruista
Altruista
Messaggi: 126
Iscritto il: mer mar 04, 2009 7:13 pm

Re: Legge 151/2001 Art. 42 comma 5.

Messaggio da cyberpolice »

frustrato ha scritto:Salve.....

Desidererei sapere se c'e' qualcuno che usufruisce della Legge 151/2001 Art. 42 comma 5 (assistenza persona con

Handicap con connotazione di gravita') e se in qualche modo interferisce sugli aspetti economici..


Grazie
no non perdi nulla neanche le ferie che vengono maturate normalmente.
zica
Riferimento
Riferimento
Messaggi: 369
Iscritto il: lun feb 21, 2011 12:54 pm

Re: Legge 151/2001 Art. 42 comma 5.

Messaggio da zica »

Ciao, nella mia Amm/ne G.di F. tuttora sto usufruendo della concessione di licenza straordinaria per assistenza... tuttora ho tutti i benefici economici ma suddetta concessione non mi darà maturazione nè ai fini del TFS ne per i giorni maturati di licenza ordinaria.
frustrato

Re: Legge 151/2001 Art. 42 comma 5.

Messaggio da frustrato »

Scusa Zica,

ovviamente non si matura la licenza durante quel periodo,non capisco cosa intendi con la parola TFS anche perche'

tale periodo dovrebbe essere computato nell'anzianita' di servizio e nella 13 mensilita' (se non si supera il reddito di

36.000 euro annue.)..
zica
Riferimento
Riferimento
Messaggi: 369
Iscritto il: lun feb 21, 2011 12:54 pm

Re: Legge 151/2001 Art. 42 comma 5.

Messaggio da zica »

frustrato ha scritto:Scusa Zica,

ovviamente non si matura la licenza durante quel periodo,non capisco cosa intendi con la parola TFS anche perche'

tale periodo dovrebbe essere computato nell'anzianita' di servizio e nella 13 mensilita' (se non si supera il reddito di

36.000 euro annue.)..

Ciao frustrato, purtroppo è così !! anche se tale periodo è computato nell'anzianità di servizio e 13 mensilità lo stesso non lo è per il TFR-TFS.
Circ. INPDAP n.11 del 12 mazo 2001 - circ. INPDAP n.31 del 12 maggio 2004. Ciao e tanti auguri di buona Pasqua.
frustrato

Re: Legge 151/2001 Art. 42 comma 5.

Messaggio da frustrato »

...Quindi in parole povere non vengono versati i contributi per la pensione e la buonuscita.......?
zica
Riferimento
Riferimento
Messaggi: 369
Iscritto il: lun feb 21, 2011 12:54 pm

Re: Legge 151/2001 Art. 42 comma 5.

Messaggio da zica »

Tale periodo non vale solo ai fini della buonuscita. Ciao
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Legge 151/2001 Art. 42 comma 5.

Messaggio da panorama »

ULTIMA NOVITA'/NORMATIVA.

Congedi, aspettative e permessi: pubblicato il decreto di riordino della normativa (D.Lgs. 119/2011)

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 173 del 27 luglio uno dei tanti decreti attuativa del cosiddetto collegato lavoro (L. 183/2010): si tratta del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119 e reca disposizioni di riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi.
Il testo pubblicato ieri modifica diverse disposizioni del D.Lgs. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità) e della L. 104/1992 (legge per l’assistenza alla persone con handicap). Queste le principali novità delle nuove norme:
a) congedo di maternità: In caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza le lavoratrici potranno rientrare in azienda in qualunque momento, salvo un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro. Per quanto riguarda il congedo parentale, invece, i lavoratori (padre o madre) con figlio minore, anche adottivo, affetto da handicap grave avranno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del figlio, all’allungamento del congedo parentale fino a tre anni «a condizione che il bimbo non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza dei genitori» (artt. 2 e 3 D.Lgs. 119/2011);
b) congedo per l’assistenza a soggetti portatori di handicap: il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado (e non più entro il secondo grado), o entro il secondo grado (e non più entro il terzo grado), qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (art. 6 D.Lgs. 119/2011);
c) congedi straordinari (fino a 24 mesi) finalizzati alla cura di parenti in condizioni di disabilità grave: viene confermata l’estensione dei possibili beneficiari (estesa la copertura ai figli, come deciso dalla Consulta) (art. 4 D.Lgs. 119/2011);
d) se l’assistito risiede in un Comune distante oltre 150 chilometri dal luogo di residenza del lavoratore, quest’ultimo dovrà attestare «con un titolo di viaggio o altra documentazione» di averlo effettivamente raggiunto (art. 6 D.Lgs. 119/2011).
Infine, una norma di coordinamento con la riforma Gelmini sui congedi straordinari per i dipendenti pubblici ammessi ai concorsi di dottorato di ricerca: l’aspettativa è estesa a tutto il personale «contrattualizzato»; se il dipendente si dimette nei due anni successivi al concorso è tenuto a rimborsare all’amministrazione quanto percepito in aspettativa (art. 5 D.Lgs. 119/2011).

Rubrica
"riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi"

Estremi
"d.lgs. 18/7/2011 n. 119"

Gazzetta Ufficiale
"27/7/2011 n. 173"

Note
"attuazione dell'articolo 23 della l. 183/2010"
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Legge 151/2001 Art. 42 comma 5.

Messaggio da panorama »

Allego la nuova legge.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
broadcom
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 4
Iscritto il: gio giu 30, 2011 11:10 am

Re: Legge 151/2001 Art. 42 comma 5.

Messaggio da broadcom »

Quel che sarebbe interessante sapere riguardo ai dottorati di ricerca è se per noi militari fa fede l'art. 911 dell'Ordinamento Militare o anche per noi militari vale l'Articolo 19 dela LEGGE 30 dicembre 2010 , n. 240, (legge Gelmini) in particolare ove viene inserita la possibilità di discrezione, per l'amministrazione di appartenenza, di concedere o meno il congedo.
frustrato

Re: Legge 151/2001 Art. 42 comma 5.

Messaggio da frustrato »

Cio' che hai scritto, non ha nulla a che vedere con la Legge 151/2001 Art. 42 comma 5......
...Non facciano confusione...................
..............G R A Z I E...................
eddytosco
Attività iniziale
Attività iniziale
Messaggi: 15
Iscritto il: gio feb 10, 2011 10:31 pm

Re: Legge 151/2001 Art. 42 comma 5.

Messaggio da eddytosco »

Risposta
Gentile Utente,
Il congedo straordinario retribuito della durata di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa introdotto dall’art. 42 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151 è fruibile dal lavoratore dipendente per assistere il familiare (figlio, fratello e/o sorella in caso di morte o impossibilità del genitore, coniuge, genitore) portatore di handicap grave.

Condizione essenziale per poter richiedere il Congedo Straordinario è che:
- la persona con disabilità non sia ricoverata a tempo pieno in istituto;
- sia stata accertata la condizione di handicap in situazione di gravità (art. 3 – comma 3 Legge 104/1992)
- la persona con disabilità non svolga attività lavorativa.

Gli aventi diritto
Originariamente avevano diritto a fruire del congedo straordinario i genitori (anche adottivi o affidatari) e i fratelli conviventi a condizione che entrambi i genitori fossero deceduti o inabili.

Con tre sentenze della corte costituzionale si è invece riconosciuta ampliata la platea degli aventi diritto.

Riassumendo, gli aventi diritto al beneficio sono attualmente:
- I genitori, la madre o, in alternativa, il padre (sia naturale che adottivo) della persona disabile in situazione di gravità (ai sensi della legge 104/92)
- uno dei fratelli o una delle sorelle conviventi con la persona disabile in situazione di gravità unicamente nei seguenti casi:
- decesso dei genitori
- genitori impossibilitati poiché totalmente inabili (sentenza corte costituzionale 233 8.06.2005)
- coniugi (sentenza corte costituzionale 158 del 18.04.2007)
- figli conviventi (sentenza corte costituzionale 19 del 26.01.2009)

Inviamo di seguito due note informative: una sul concetto di convivenza ed un’altra sulla indennità corrisposta nel periodo di congedo.


Il concetto di convivenza
In riferimento all’esatta portata del termine “convivenza” l’INPS (previo parere del Ministero del Lavoro), con il Messaggio n. 19583 del 2 settembre 2009, aveva chiarito che:
“alla luce della necessità di una assistenza continuativa, per convivenza si deve fare riferimento, in via esclusiva, alla residenza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ai sensi dell’art. 43 c.c., non potendo ritenersi conciliabile con la predetta necessità la condizione di domicilio né la mera elezione di domicilio speciale previsto per determinati atti o affari dall’art. 47 c.c.”.

A seguito di tale precisazione, sono pervenute al Ministero del Lavoro numerose rimostranze da parte di figli di portatori di handicap grave, ai quali le Agenzie dell’INPS hanno negato il congedo straordinario.
Tali soggetti, infatti, pur avendo la residenza nello stesso Comune e allo stesso indirizzo del disabile da assistere (stesso stabile e stesso numero civico), non condividono lo stesso appartamento.

Di conseguenza il Ministero, con Lettera circolare n. 3884 del 18 febbraio 2010, è tornato
sull’argomento per precisare che la residenza nel medesimo stabile, sia pure in interni diversi, non pregiudica in alcun modo l’effettività e la continuità dell’assistenza al genitore disabile.
Il concetto di “convivenza”, pertanto, non viene più ricondotto alla coabitazione, ma a tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste hanno la residenza nello stesso Comune, allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni (appartamenti) diversi.
Questo nuovo orientamento è stato recepito dall’INPS nel Messaggio n. 6512 del 4 marzo 2010.
Infatti, alla luce delle nuove indicazioni ministeriali, l’Istituto previdenziale ha confermato che l’accertamento del requisito della “convivenza”, nei casi di specie, deve essere effettuato ritenendo sufficiente solo la residenza nel medesimo stabile, stesso numero civico, ma non anche nello stesso appartamento.

in relazione al congedo straordinario retribuito introdotto dall’art. 42 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151 della durata di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa, si ricorda che tale periodo dà diritto al richiedente a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.

Indennità (Decreto legislativo 151/2001) - art. 42
Durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione spettano fino ad un massimo di lire 70.000.000 annue (36.151,98 Euro per l’anno 2001).Questo importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2002, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternità.
I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo dell’indennità dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente.

INPS
L’indennità è corrisposta nella misura dell’ultima retribuzione, cioè di quella relativa all’ultimo mese di lavoro precedente il congedo (comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.) (circolari INPS n. 64 del 15 marzo 2001 e n. 14 del 15/01/2007.
Con circolare n. 14 del 15/01/2007 l’inps fornisce indicazioni sulle modalità dell’accredito figurativo.

INPDAP
Nel settore pubblico le retribuzioni vengono erogate dall’amministrazione di appartenenza secondo le modalità stabilite dal CCNL.
- La circolare INPDAP del 12 maggio 2004, n. 31 ricorda che per il periodo di congedo l’indennità pari all’ultima retribuzione mensile percepita dal lavoratore è comprensiva dei ratei di 13° mensilità, altre eventuali gratifiche e premi o indennità non legati alla presenza entro il limite massimo di euro 38.969,64 per l’anno 2004.
- I contributi figurativi previsti si riferiscono ai soli lavoratori del settore privato, poiché per i dipendenti pubblici gli enti e le amministrazioni di appartenenza sono tenuti al versamento dei contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte (la contribuzione figurativa infatti si applica solo se la retribuzione è ridotta o mancante).


Qualora avesse difficoltà nella consultazione del nostro sito (http://www.superabile.it" onclick="window.open(this.href);return false;) o necessitasse di ulteriori informazioni, La invitiamo a contattare il nostro Numero Verde 800 810 810 operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 19.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle 13.00.

Ciao,Eddy.
frustrato

Re: Legge 151/2001 Art. 42 comma 5.

Messaggio da frustrato »

...Tutto Ok............
..La nuova normativa dice che puo' usufruire anche delle ferie che non hai maturato,retribuite allo 0%...
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Legge 151/2001 Art. 42 comma 5.

Messaggio da panorama »

Anche se questo Parere espresso dal CdS riguarda un appartenente alla PolPen a seguito di un ricorso proposto al PDR, comunque la legge è sempre la stessa e riguarda tutti i richiedenti i medesimi benefici di congedo straordinario.
Vi invito ha leggere attentamente le motivazioni ai fini del TFS e TFR.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


Numero 04274/2011 e data 23/11/2011

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 26 ottobre 2011

NUMERO AFFARE 03188/2010
OGGETTO:
Ministero della giustizia.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dal signor OMISSIS, nato il OMISSIS, per l’annullamento del provvedimento del ministero della giustizia, dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, provveditorato regionale di Palermo, 2 dicembre 2009 prot. n. …../2009, nella parte in cui dispone che il periodo di congedo per l’assistenza al figlio con handicap in situazione di gravità “non è computato nell’anzianità di servizio”.
LA SEZIONE
Vista la relazione del ministero della giustizia, dipartimento amministrazione penitenziaria, vistata dal ministro il 23 giugno 2010, con la quale viene chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario sopra indicato;
visto il ricorso, proposto con atto 12 aprile 2010;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo La Rosa.

Premesso.
Il Signor OMISSIS, assistente del corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di OMISSIS, con istanza 29 settembre 2009 n. ……ha chiesto di usufruire nel periodo dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2011, per l’assistenza al proprio figlio (soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, “legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”), del congedo previsto dall’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 2001 n. 151,.
Il provveditorato di Palermo, rilevato che il dipendente era in possesso dei requisiti per ottenere il congedo per l’assistenza ai disabili, con decreto 2 dicembre 2009 n. ……, notificato al destinatario il 17 dicembre 2009, ha concesso 730 giorni di congedo per l’assistenza al figlio, precisando che detto periodo “non è computato nell’anzianità di servizio”.
Contro détta clausola contenuta nel predetto decreto del 2 dicembre 2009 il signor OMISSIS ha proposto il ricorso in esame, lamentando l’errata interpretazione fornita dall’amministrazione con riguardo al congedo di cui all’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 2001 n.151.
L’amministrazione si esprime per il rigetto del ricorso.

Considerato.
L’amministrazione ha legittimamente proceduto applicando la norma di cui all’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 16 marzo 2001 n. 151, il quale prevede, per i genitori di un figlio gravemente disabile, il diritto di usufruire, a domanda, di un congedo retribuito della durata massima di due anni, espressamente rinviando al comma 2 dell’art. 4 della legge 8 marzo 2000 n. 53, il quale a sua volta prevede che “… il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali…”.
I periodi di congedo straordinario sono dunque valutabili per intero esclusivamente per il trattamento di quiescenza, mentre non sono valutabili né ai fini del trattamento di fine servizio né del trattamento di fine rapporto, oltre a non avere effetto sulle ferie e sulla tredicesima mensilità.
In tal senso dispone anche la circolare della direzione generale del personale diramata con nota 6 marzo 2008 n. 83564, avente ad oggetto “congedo per assistenza ai disabili ai sensi dell’art. 42, comma 5 del decreto legislativo 16 marzo 2001 n. 151”.
Il ricorso, pertanto, è infondato e va respinto.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo La Rosa Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
Dr.ssa Tiziana Tomassini
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Legge 151/2001 Art. 42 comma 5.

Messaggio da panorama »

Se può interessare a qualcuno.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Madre e lavoratrice: dalla tutela alla parità

Per le mamme che non lavorano è possibile anche ottenere un assegno di maternità comunale, una prestazione assistenziale concessa dai Comuni ed erogata dall’Inps in presenza di determinati requisiti reddituali.
L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali fatto salvo l’eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale e spetta:
alle cittadine italiane;
alle cittadine comunitarie;
alle cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno purché residenti in Italia.
Il diritto all’assegno compete in presenza di determinati requisiti reddituali, la cui verifica compete al Comune di residenza. La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento (l'assegno di maternità può essere erogato alle madri extracomunitarie che, entro 6 mesi dalla nascita del bambino, presentano tutta la documentazione richiesta, compresa la carta di soggiorno).
L’ importo dell’assegno e il requisito reddituale, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento avvenuti nell’anno 2010, sono i seguenti:
per l'assegno di maternità (in misura piena) 311,27 euro mensili (per complessivi 1.556,35 euro nei 5 mesi) e un indicatore della situazione economica (I.S.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti pari a 32.448,22 euro.
01 dicembre 2011

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

L’assegno di maternità dello Stato è una prestazione previdenziale a carico dello Stato erogata e concessa direttamente dall’Inps.
L’assegno di maternità dei Comuni è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni ed erogata dall’Inps in presenza di determinati requisiti reddituali.

A CHI SPETTA
Assegno di maternità dello Stato
Può essere richiesto:
• dalla madre anche adottante
• dal padre anche adottante
• dall’affidataria preadottiva
• dall’affidatario preadottivo
• dall’adottante non coniugato
• dal coniuge della madre adottante o dell’affidataria preadottiva
• dall’affidatario/a (non preadottivo/a) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.
I requisiti richiesti per il diritto sono:
• generali:
o residenza in Italia
o cittadinanza Italiana o di uno stato dell’Unione Europea ovvero in possesso della carta di soggiorno se cittadini extracomunitari
• per la madre:
o se lavoratrice, deve avere almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione
o se ha svolto un'attività lavorativa di almeno 3 mesi e ha perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell’effettivo ingresso in famiglia del bambino in caso di adozione o affidamento, non deve essere superiore al periodo di fruizione delle prestazioni godute e comunque non superiore a 9 mesi
o se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario dal rapporto di lavoro, deve poter far valere 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto
• per il padre:
o in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, deve essere in possesso, al momento dell’abbandono o dell’affidamento esclusivo, dei requisiti contributivi previsti per la madre
o se è affidatario preadottivo, nell’ipotesi di separazione dei coniugi intervenuta nel corso della procedura di affidamento preadottivo, deve essere in possesso, al momento dell’affidamento, dei requisiti contributivi previsti per la madre
o se è padre adottante, nell’ipotesi di adozione senza affidamento quando intervenga la separazione dei coniugi, deve essere in possesso, al momento dell’adozione, dei requisiti contributivi così come è previsto per la madre
o se è padre adottante non coniugato, nell’ipotesi di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, deve essere in possesso, al momento dell’adozione, dei requisiti contributivi previsti per la madre
o se ha riconosciuto il neonato o è coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva, in caso di decesso della madre naturale o di quella adottiva o affidataria preadottiva, è necessaria la sussistenza delle seguenti condizioni al momento della domanda:
 regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o del coniuge della deceduta
 il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica
 il minore sia soggetto alla sua potestà
 il minore non sia in affidamento presso terzi
 la donna deceduta non abbia a suo tempo già usufruito dell’assegno.
I requisiti dei 3 mesi di contributi tra i 18 e i 9 mesi precedenti e della perdita del diritto da non più di 9 mesi a prestazioni previdenziali o assistenziali, in questo caso non sono richiesti in quanto il diritto all’assegno deriva dalla madre o donna deceduta.

Assegno di maternità dei comuni
L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali fatto salvo l’eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale e spetta:
• alle cittadine italiane
• alle cittadine comunitarie
• alle cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno
purché residenti in Italia.
Il diritto all’assegno compete in presenza di determinati requisiti reddituali la cui verifica compete al Comune di residenza.

LA DOMANDA
Assegno di maternità dello Stato
La domanda (mod. SR28) deve essere presentata alla sede Inps di competenza entro 6 mesi (termine perentorio) dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento.

Assegno di maternità dei Comuni
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento (l'assegno di maternità può essere erogato alle madri extracomunitarie che, entro 6 mesi dalla nascita del bambino, presentano tutta la documentazione richiesta, compresa la carta di soggiorno).

QUANTO SPETTA
Assegno di maternità dello Stato
L’importo dell’assegno, per le nascite avvenute nel 2010 e per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2010, è pari a Euro 1.916,22 (misura intera).

Assegno di maternità dei Comuni
L’ importo dell’assegno e il requisito reddituale, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento avvenuti nell’anno 2010, sono i seguenti:
• assegno di maternità (in misura piena) = Euro 311,27 mensili per complessivi Euro 1.556,35(Euro 311,27X 5 mesi)
• indicatore della situazione economica (I.S.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti = Euro 32.448,22.
Rispondi