Legge 104, permessi per se stesso.

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panorama
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Legge 104, permessi per se stesso.

Messaggio da panorama »

Ecco la risposta che molti aspettavano e/o si aspettano.

PERMESSI PER SE STESSI.

Ricorso ACCOLTO e non secondo l'interpretazione dell'Amministrazione ma secondo la tesi dell'interessato.
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1) - Il Sig., Assistente Capo della Polizia di Stato in servizio presso ......, è stato riconosciuto portatore di handicap grave.

2) - Lo stesso ha presentato istanza per poter fruire del beneficio dei permessi retribuiti di 2 ore giornaliere, ai sensi dell’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992 e s.m.i..

3) - L'Amministrazione concede “un totale complessivo di 18 ore”.

4) - Avverso questo provvedimento è stato proposto il ricorso in esame, col quale è stato chiesto anche l’accertamento del diritto del ricorrente alla fruizione delle due ore di permesso giornaliere, in assenza dei suindicati limiti,

IL TAR LAZIO chiarisce:

5) - L’impugnazione ivi proposta è munita di fondamento.

6) - È sufficiente leggere ed esaminare la disposizione normativa qui conferente, vale a dire l’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992 e s.m.i., in combinato disposto con i commi 2 e 3, per concludere per l’infondatezza della tesi sostenuta dall’Amministrazione.

7) - Tale interpretazione è suffragata anche dalla lettura datavi dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione con la circolare n. 8 del 2008, correttamente invocata dal ricorrente, mentre non risulta conferente la circolare del Ministero dell’Interno datata 29.7.2011, richiamata nel provvedimento impugnato, atteso che essa fornisce l’interpretazione del comma 3 del menzionato art. 33 della legge n. 104/1992 e s.m.i., alla luce delle modifiche apportate dalla legge n. 183/2010, disposizione, tuttavia, concernente la diversa ipotesi della fruizione dei benefici da parte di familiari ed affini di soggetti portatori di grave handicap ai fini della loro assistenza.

8) - Ne deriva che il provvedimento qui impugnato è illegittimo, per violazione di legge, e si pone anche in contrasto con la menzionata circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione n. 8 del 2008.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.

N.B.: un diritto e pur sempre un diritto.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1T ,numero provv.: 201507263, - Public 2015-05-19 -


N. 07263/2015 REG.PROV.COLL.
N. 10667/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10667 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. OMISSIS, con domicilio eletto ex lege presso la Segreteria del T.a.r. per il Lazio in Roma, Via Flaminia n. 189, in assenza di elezione di domicilio in Roma;

contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi studi in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

il Capo della Polizia di Stato;


per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento OMISSIS dell’11.7.2013, con il quale il Dirigente della OMISSIS di Roma ha dichiarato che l’odierno ricorrente “ha la possibilità di fruire, secondo la vigente normativa dei permessi della legge 104/92 nelle seguenti modalità: 3 giorni al mese frazionabili in permessi orari per un totale di 18 ore, o due ore al giorno per un totale complessivo di 18 ore”, nella parte in cui limita la fruizione delle due ore al giorno ad “un totale complessivo di 18 ore”;

- di ogni altro atto, precedente, coevo e/o successivo comunque connesso;

e per il conseguente accertamento
del diritto del ricorrente alla fruizione delle due ore di permesso per ogni giorno in cui presta l’attività lavorativa ex lege n. 104/92;

con condanna al risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 22, comma 8, del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 30 aprile 2015, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I - Il Sig. -OMISSIS-, Assistente Capo della Polizia di Stato in servizio presso la OMISSIS di Roma, è stato riconosciuto portatore di handicap grave dalla competente Commissione Sanitaria della ASL Roma G.

Lo stesso ha presentato istanza per poter fruire del beneficio dei permessi retribuiti di 2 ore giornaliere, ai sensi dell’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992 e s.m.i..

Tale istanza è stata riscontrata con il provvedimento del Dirigente della OMISSIS di Roma OMISSIS dell’11.7.2013, con il quale si è dichiarato che lo stesso “ha la possibilità di fruire, secondo la vigente normativa dei permessi della legge 104/92 nelle seguenti modalità: 3 giorni al mese frazionabili in permessi orari per un totale di 18 ore, o due ore al giorno per un totale complessivo di 18 ore”, nella parte in cui limita la fruizione delle due ore al giorno ad “un totale complessivo di 18 ore”.

II - Avverso questo provvedimento è stato proposto il ricorso in esame, col quale è stato chiesto anche l’accertamento del diritto del ricorrente alla fruizione delle due ore di permesso giornaliere, in assenza dei suindicati limiti, ed è stata avanzata domanda di risarcimento del danno.

III - I motivi di diritto dedotti sono in seguenti:

1) Nullità del provvedimento impugnato per difetto assoluto di motivazione - violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3 della legge n. 241/1090 e s.m.i. - nullità dell’atto, per mancanza dell’Autorità alla quale ricorrere e del termine per ricorrere.

Il provvedimento impugnato non recherebbe le ragioni poste a suo fondamento, nonostante ci sarebbe un onere ex lege in tal senso.

2) Violazione dell’art. 97 Cost - violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992 e s.m.i. - eccesso di potere.

Il permesso richiesto nella specie dal ricorrente sarebbe pienamente conforme al dettato dell’art. 33 della legge n. 104/1992 e s.m.i., di cui in ricorso si riporta il testo.

3) Violazione e falsa applicazione della Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione n. 8 del 2008.

Il provvedimento impugnato fa generico riferimento alla circolare del Ministero dell’Interno n. 333 del 29.7.2011, la quale, tuttavia, riguarderebbe una situazione diversa da quella in esame, essendo il ricorrente stesso portatore di handicap e usufruendo dei permessi per se stesso, in base al citato art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992 e s.m.i..

La fattispecie in esame sarebbe invece disciplinata dalla circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione n. 8 del 2008, la quale, al punto 2.2., chiarirebbe: “L’art. 33 comma 6 della Legge 104/92 prevede che i portatori di handicap grave possono usufruire alternativamente dei permessi di cui al comma 2 o di quelli di cui al comma 3 del medesimo articolo. Il comma 2 dell’articolo prevede per questi soggetti la possibilità di fruire di permessi orari giornalieri per due ore al giorno senza indicazione di un contingente massimo...É importante chiarire che i permessi accordati alle persone con handicap in situazione di gravità sono istituiti dalla legge, con previsione generale per il settore pubblico e per quello privato”.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno, pure avanzata in questa sede, si assume che il comportamento dell’Amministrazione avrebbe determinato un danno esistenziale nei confronti del ricorrente.

IV - Si è costituita in giudizio quest’ultima, a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato.

V - Con ordinanza n. 4865 del 9.12.2013, è stata respinta la domanda cautelare, proposta in via incidentale.

Detta ordinanza è stata riformata dal Consiglio di Stato – sez. III - con ordinanza n. 115 del 14.3.2014.

VI - Il Ministero resistente ha depositato documentazione ed il ricorrente ha prodotto, oltre che documentazione, altresì una memoria defensionale.

VII - Nella pubblica udienza del 30.4.2015 il ricorso è stato introitato per la decisione.

VIII - L’impugnazione ivi proposta è munita di fondamento.

Il provvedimento gravato consente al ricorrente, portatore di grave handicap, di fruire dei permessi retribuiti di 2 ore giornaliere limitatamente ad un numero di 18 ore mensili, alternativamente a 3 giorni mensili.

VIII.1 - È sufficiente leggere ed esaminare la disposizione normativa qui conferente, vale a dire l’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992 e s.m.i., in combinato disposto con i commi 2 e 3, per concludere per l’infondatezza della tesi sostenuta dall’Amministrazione.

In particolare, il comma 6 del citato art. 33 prevede che “la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3”.

Pertanto detta disposizione reca un rinvio mobile alle previsioni normative contenute nei commi 2 e 3 del medesimo articolo di legge.

Il comma 2, riferendosi ai soggetti indicati nel comma precedente ed all’assistenza, da parte degli stessi, nei riguardi dei propri figli fino al terzo anno di vita, prevede il beneficio “di due ore di permesso giornaliero retribuito”, senza alcuna limitazione.

Il successivo comma 3, con riguardo all’assistenza da parte di qualificati soggetti, appartenenti alle categorie ivi individuate, nei confronti di soggetti portatori di grave handicap, attribuisce agli stessi il beneficio “di tre giorni di permesso mensile retribuito”.

Come risulta evidente, nei commi 2 e 3 si fa riferimento a situazioni differenti da quella che interessa il ricorrente, individuata invece al comma 6, ma quest’ultimo, in ordine alle possibili alternative modalità di fruizione del beneficio dei permessi retribuiti, vi fa rinvio.

VIII.2 - Pertanto dalla lettura delle previsioni normative contenute nei richiamati commi dell’art. 33 della legge n. 104/1992 e s.m.i. emerge che il lavoratore dipendente affetto da grave handicap può decidere di usufruire alternativamente di permessi di 2 ore giornaliere o di 3 giorni mensili, senza che per il primo caso sia posto un limite di ore mensili.

VIII.3 - Tale interpretazione è suffragata anche dalla lettura datavi dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione con la circolare n. 8 del 2008, correttamente invocata dal ricorrente, mentre non risulta conferente la circolare del Ministero dell’Interno datata 29.7.2011, richiamata nel provvedimento impugnato, atteso che essa fornisce l’interpretazione del comma 3 del menzionato art. 33 della legge n. 104/1992 e s.m.i., alla luce delle modifiche apportate dalla legge n. 183/2010, disposizione, tuttavia, concernente la diversa ipotesi della fruizione dei benefici da parte di familiari ed affini di soggetti portatori di grave handicap ai fini della loro assistenza.

VIII.4 - Ne deriva che il provvedimento qui impugnato è illegittimo, per violazione di legge, e si pone anche in contrasto con la menzionata circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione n. 8 del 2008.

VIII.5 - L’impugnazione proposta in questa sede è fondata e va accolta e detto provvedimento deve essere annullato.

VIII.6 - Stante l’effetto conformativo della sentenza, l’Amministrazione dovrà tener conto di quanto evidenziato nella presente disamina nella futura attività provvedimentale.

IX - Non può invece accogliersi la domanda di risarcimento del danno esistenziale, pure proposta.

Va detto in proposito che il -OMISSIS-.

X - In conclusione il ricorso va accolto nei modi sopra indicati.

XI - Le spese, i diritti e gli onorari di difesa seguono la soccombenza, ponendosi a carico dell’Amministrazione, e vanno liquidati come in dispositivo.


P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando:
- accoglie nei modi di cui in motivazione il ricorso in epigrafe;

- condanna l’Amministrazione alle spese di lite, forfetariamente liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge, in favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2015, con l’intervento dei Magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/05/2015


Emanuela27

Re: Legge 104, permessi per se stesso.

Messaggio da Emanuela27 »

Buongiorno Panorama
mi sorge un quesito, ma come faceva questo ass.capo affetto da grave handicap e quindi denominato "persona con handicap in situazione di gravità", ad essere in servizio? Mi sa che sarà l'unico in Italia!
Se la cmo lo ha giudicato idoneo o parzialmente idoneo come avrà fatto la commissione di medicina legale per gli invalidi a giudicarlo " persona in condizione di gravita'".
Bohhhh qualcosa non mi torna.
panorama
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Re: Legge 104, permessi per se stesso.

Messaggio da panorama »

Non è l'unico caso, ma ti posso dire che c'è un mio collega CC. in servizio riformato parziale, con la 104 su se stesso e, presta servizio tutt'ora, giustamente non più operativo ma in ufficio.
Emanuela27

Re: Legge 104, permessi per se stesso.

Messaggio da Emanuela27 »

Ma anche il tuo collega ha il carattere di "gravita'"? Io ho sempre saputo che per rimanere in servizio non si può avere il carattere di " gravità ". Son cambiate anche qui le cose?

Il requisito della situazione di gravità si considera soddisfatto quando sul verbale è sbarrata la voce:  HANDICAP GRAVE .......ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/92.

Altrimenti le seguenti voci non sono considerate come situazione di gravità. Tranne la voce "Persona non handicappata", gli altri due riconoscimenti possono, comunque, dar diritto ad altri benefici ma non ai permessi e al congedo retribuito:

- Persona non handicappata
- Persona con handicap (articolo 3, comma 1, Legge 104/1992)
- Persona con handicap superiore al 2/3 (articolo 21, Legge 104/1992)
panorama
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Re: Legge 104, permessi per se stesso.

Messaggio da panorama »

Non so se ha il carattere di gravità ma so che ha la 104, inoltre, è riformato parziale dovuto al servizio e non so se è stato già riconosciuto anche VdD. Alle CMO è stato già chiamato un anno fa e non so se definitivamente ha avuto anche il decreto come VdV.
sick
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Re: Legge 104, permessi per se stesso.

Messaggio da sick »

Eccomi, beneficiario legge 104 art. 3 comma 3, attualmente in servizio e percettore dei permessi in oggetto.
Mi permetto di dire che si fa confusione cercando di assimilare la situazione di gravità riportata sul verbale che l'ASL emette relativamente alla 104 e l'idoneità al servizio rilasciata da C. M. O. per esempio o da altro istituto sanitario militare. Sono due cose assolutamente diverse che non collidono tra loro.
Saluti.
Emanuela27

Re: Legge 104, permessi per se stesso.

Messaggio da Emanuela27 »

Benissimo. Approfitto della tua presentazione. So perfettamente che sono cose distinte e separate, fin qui ci siamo. Il mio dubbio è: può un poliziotto in servizio presentare domanda per invalidità civile o L.104? È compatibile la condizione di "gravità" con il servizio?
Grazie per la risposta
panorama
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Re: Legge 104, permessi per se stesso.

Messaggio da panorama »

sick,
Grazie per la partecipazione.
Se avete ben letto la sentenza di cui sopra, è stato chiarito che il limite max non è come interpreta l'Amministrazione “un totale complessivo di 18 ore” ma bensì, prevede per questi soggetti la possibilità di fruire di permessi orari giornalieri per due ore al giorno "senza indicazione di un contingente massimo".
sick
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Re: Legge 104, permessi per se stesso.

Messaggio da sick »

Emanuela27 ha scritto:Benissimo. Approfitto della tua presentazione. So perfettamente che sono cose distinte e separate, fin qui ci siamo. Il mio dubbio è: può un poliziotto in servizio presentare domanda per invalidità civile o L.104? È compatibile la condizione di "gravità" con il servizio?
Grazie per la risposta
Gentile Emanuela, come ben saprai invalidità civile e legge 104 sono due cose ben distinte e separate.
Nel novero dei diritti costituzionalmente garantiti anche i poliziotti possono presentare domanda per entrambe le fattispecie.
Diverso è il discorso di cosa fare dopo una volta ottenuti i due verbali, per intendersi uno potrebbe optare per presentare quello della 104 ottenendo i benefici previsti e tenersi chiuso nel cassetto quello della invalidità e tirarlo magari fuori a tempo debito.
Per chiarirci le amministrazioni di appartenenza non hanno accesso a questo tipo di informazioni tranne nel caso il titolare decida di renderne edotto il proprio comando.
A quel punto si aprono una serie di possibilità troppo lunghe da riassumere in un post.
Saluti.
Emanuela27

Re: Legge 104, permessi per se stesso.

Messaggio da Emanuela27 »

Grazie mille. Sei stato chiarissimo. In effetti pensavo che i dati dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale fossero accessibili alla mia amministrazione.
Cordialità
matilde65
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Re: Legge 104, permessi per se stesso.

Messaggio da matilde65 »

Gentili colleghi, volevo capire se anche io posso chiedere questi permessi (legge 104) poichè mi è stato detto che a noi Poliziotti non spettano.
Io ho un'invalidità civile del 35% precisamente è scritto: invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 (art.2 L.11/871) 35% e poi c'è anche scritto l'interessata è persona con handicap (art.3 comma 1 legge 104/92) si.
Grazie
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pietro17
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Re: Legge 104, permessi per se stesso.

Messaggio da pietro17 »

No. Non puoi richiedere nulla in quanto ti è stato riconosciuto il 1° comma dell'art. 3. Per avere diritto ai permessi della legge 104, per se o per altri, deve essere riconosciuta la gravità (comma 3 - art. 3).
Saluti.

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mara65
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Re: Legge 104, permessi per se stesso.

Messaggio da mara65 »

Ciao è passato qlc anno, sapete dirmi per favore come l'amministrazione considera chi ha legge 104 art.3 comma 3 e 2/3 d'invalidità?
E 31 anni di servizio?
Grazie
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antoniomlg
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Re: Legge 104, permessi per se stesso.

Messaggio da antoniomlg »

mara65 ha scritto:Ciao è passato qlc anno, sapete dirmi per favore come l'amministrazione considera chi ha legge 104 art.3 comma 3 e 2/3 d'invalidità?
E 31 anni di servizio?
Grazie

come lo considera?
portatore di handikap grave......
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dovresti essere piu specifico nelle tue domande.....
mara65
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Re: Legge 104, permessi per se stesso.

Messaggio da mara65 »

Ciao a tutti, qualcuno di voi ha avuto dall'inps invalidità al 67% e Lg 104 art.3 comma 3?
Vi hanno dispensato? Oppure State lavorando perché la cmo vi considera comunque idonei ai servizi di Polizia?
Grazie
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