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Lega Navale Italiana, Sezione Cagliari, in persona del presidente, signor Sergio Rossi,
contro
l’Autorità Portuale di Cagliari e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, per l’annullamento della nota dell’autorità portuale di Cagliari n. 3122 del 21 marzo 2017, avverso la rideterminazione del canone di concessione demaniale marittima.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201800768 - Public 2018-03-30 -

Numero 00768/2018 e data 26/03/2018 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 7 marzo 2018


NUMERO AFFARE 01432/2017

OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, dalla Lega Navale Italiana, Sezione Cagliari, in persona del presidente, signor Sergio Rossi, contro l’Autorità Portuale di Cagliari e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, per l’annullamento della nota dell’autorità portuale di Cagliari n. 3122 del 21 marzo 2017, avverso la rideterminazione del canone di concessione demaniale marittima

LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n.34474 del 27 dicembre 2017 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Visto il ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 19 luglio 2017 (data di spedizione);

vista la nota della Sezione prot. n.11571 del 30 agosto 2017;

visto il proprio parere interlocutorio n. 2444 del 23 novembre 2017;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Saverio Capolupo;


Premesso:

La Lega Navale Italiana, sezione di Cagliari, è titolare di una concessione demaniale all’interno del locale porto rinnovata, da ultimo, fino all’anno 2020 con atto del 25 novembre 2014. Per effetto di tale atto il canone demaniale è stato fissato in complessivi euro 10.203,40 per i successivi cinque anni, con un importo annuo pari a 2.040,68 euro ai sensi dell’art. 1, comma 250 – 256 della legge 27 dicembre 2006. n. 296.

Con nota 5807 del 24 luglio 2015, oggetto di impugnazione con autonomo ricorso, l’Autorità portuale di Cagliari ha chiesto di modificare unilateralmente il canone di concessione per il 2017 elevandolo da euro 2.040,68 a 24.417,77.

Con l’atto impugnato l’Autorità portuale ha provveduto ad un’ulteriore rideterminazione del canone per il 2017 fissandolo in euro 25.887,11.

Con nota del 30 marzo 2017 la ricorrente ha chiesto l’applicazione del c.d. canone ricognitorio, analogamente a quanto già disposto, per un caso analogo, dal Consiglio di Stato, sezione Sesta, con sentenza n. 4103 del 5 maggio 2016.

Con l’odierno gravame il ricorrente impugna il provvedimento, deducendone la illegittimità, sollevando le seguenti censure:

1. Violazione e falsa applicazione del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, dell’art. 3, comma 2, lett. d), dell’art. 39, comma 2, del codice della navigazione, approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327, dell’art. 37, comma 2, del regolamento di esecuzione del codice della navigazione approvato
Con d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. c), n. 2 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400. Eccesso di potere per disparità di trattamento;

3. Violazione dei provvedimenti vigenti e vincolanti per la P.A. Divieto di applicazione retroattiva di prescrizioni in malam partem. Violazione degli artt. 3, 6 e ss, 9 e ss, 21 quinquies e 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per vizio istruttorio, difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta.

Considerato:

Con il primo motivo di censura la ricorrente ritiene applicabile alla concessione demaniale marittima di cui è titolare la Lega Navale Italiana, Sezione di Cagliari, la riduzione del 90% del canone prevista dall’art. 3, comma 2, lett. d), d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 494, con riferimento alle concessioni «a enti pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse» (artt. 39, comma 2, codice della navigazione e 37, comma 2, regolamento della navigazione marittima).

L’art. 39 del codice della navigazione, approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327 (richiamato, unitamente all’art. 37 del regolamento di navigazione marittima, dall’art. 3, comma 1, lettere c) e d) del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494, successivamente sostituito dal comma 251, dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296), prevede, al comma 2, che «nelle concessioni a enti pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, sono fissati canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni».

L’art. 37, comma 2, del regolamento della navigazione marittima dispone che «agli effetti dell'applicazione del canone, previsto dal secondo comma dell’articolo 39 del codice, s’intendono per concessioni che perseguono fini di pubblico interesse diversi dalla beneficenza quelle nelle quali il concessionario non ritrae dai beni demaniali alcun lucro o provento».

La riduzione del canone nella misura invocata dalla ricorrente postula che l’occupazione dell’area, che comporta la sua sottrazione all’immediato uso pubblico, sia comunque funzionale allo stretto perseguimento di una finalità a valenza pubblicistica, oppure all’esercizio di servizi di pubblica utilità, in entrambi i casi privi di reddittività o proventi.

In merito il Consiglio di Stato (Sezione VI, sent. n. 2839 del 3 giugno 2014) ha affermato il principio secondo cui, ai fini della riduzione del canone alla misura del c.d. canone ricognitorio, il soggetto concessionario che sia un’associazione a scopo non lucrativo deve fornire la prova dell’impiego per scopi di interesse pubblico delle imbarcazioni dei soci ormeggiate nelle aree demaniali, a tal fine essendo insufficiente il semplice ormeggio, in sé e per sé considerato, consentito ai soci.

Ad avviso della Sezione nel caso di specie sussistono i presupposti per l’applicazione del c.d. canone ricognitorio.

In primo luogo, l’art. 1 dello statuto della Lega Navale Italiana (fondata nel 1897) indica come scopo dell’associazione quello «di diffondere nel popolo italiano, in particolare fra i giovani, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l’amore per il mare e l’impegno per la tutela dell’ambiente marino e delle acque interne, agli effetti della partecipazione dei cittadini allo sviluppo e al progresso di tutte le forme di attività nazionali che hanno nel mare il loro campo ed il loro mezzo di azione» (comma 1), precisando che la Lega Navale «sviluppa le iniziative promozionali, culturali, naturalistiche, ambientalistiche, sportive e didattiche idonee al conseguimento degli scopi dell’Associazione; promuove e sostiene la pratica del diporto e delle altre attività nautiche; promuove e sviluppa anche corsi di formazione professionale nel quadro della vigente normativa» (comma 2), ed aggiungendo che essa «opera anche di concerto con le amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, con le Federazioni sportive del C.O.N.I. e le Leghe Navali marittime straniere» (comma 3).

L’art. 3 dello statuto statuisce che «i soci sono la forza vitale dell’Associazione; essi devono impegnarsi nelle attività volte al conseguimento delle finalità statutarie con lealtà, passione, iniziativa, animo altruistico e fedeltà allo spirito dell’Associazione stessa, con l’apporto della propria preparazione culturale marittima ed esperienza, anche tenendo disponibili le imbarcazioni di proprietà».

Dalla documentazione acquisita al giudizio emerge inoltre che la Lega Navale Italiana è riconosciuta:

- quale associazione di promozione sociale ai sensi dell’art. 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

- quale associazione di protezione ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e del decreto del Ministro dell’ambiente del 17 dicembre 2001.

Inoltre, lo statuto della Lega Navale Italiana, cui è soggetta la Sezione di Cagliari, approvato con decreto 21 maggio 2012, di concerto tra il Ministro della difesa e quello delle infrastrutture e trasporti, enuncia gli scopi dell’Associazione tra i quali la diffusione, in “particolare fra i giovani” dello “spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l’amore per il mare, l’impegno per la tutela dell’ambiente marino e delle acque interne….La lega navale sviluppa le iniziative promozionali, culturali, naturalistiche, ambientalistiche, sportive, didattiche idonee al perseguimento degli scopi dell’associazione…”..

La qualità soggettiva dell’originaria ricorrente e lo scopo perseguito dalla concessione rientrano nelle finalità di pubblico interesse contemplate dagli artt. 39 del codice della navigazione e 37 del regolamento di navigazione marittima e non sono affatto principalmente riducibili alla mera promozione dell’attività diportistica e sportiva.

In merito al requisito negativo dell’assenza di lucro o provento tratto dal concessionario dalla concessione, dagli atti emerge che i soci titolari di diritti di ormeggio verso pagamento di un compenso esercitino tale loro diritto in modo strettamente strumentale e funzionale ai fini perseguiti dall’associazione, nel senso che gli stessi mettano le proprie imbarcazioni ormeggiate nelle aree demaniali a disposizione per il perseguimento di scopi di interesse pubblico rimanendo in siffatta ipotesi il provento conseguito dalla Lega Navale (sotto forma di compenso per l’ormeggio versato dai soci) interamente assorbito dal perseguimento dello scopo di interesse pubblico (Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 6 maggio 2016, n. 4103/2016).

Dagli atti e documenti depositati dalla ricorrente, anche con la nota di deposito del 20 luglio 2017, emergono sufficienti elementi comprovanti l’impiego, per finalità di interesse pubblico, delle imbarcazioni dei soci ormeggiate nelle aree demaniali oggetto della concessione.

Vengono, innanzitutto, in considerazione le norme del regolamento dello statuto nazionale della Lega Navale (in particolare, l’art. 35, comma 3) e del regolamento interno della Sezione di Cagliari da cui si evince che la possibilità di ormeggio attribuita ai soci è strettamente funzionale al perseguimento degli scopi statutari, a loro volta richiamati non solo nell’atto di concessione ma nello stesso atto oggetto dell’odierno gravame laddove viene indicato quale oggetto “l’attività sportiva e svolgimento propri fini statutari”.

Si richiamano, inoltre, i seguenti ulteriori elementi:

- il protocollo d’intesa intervenuto tra la ANFASS ONLUS e la Sezione di Cagliari della Lega Navale Italiana per la progettazione, realizzazione e gestione di attività abilitative di inclusione sociale di persone con disabilità;

- attestazione di collaborazione con l’associazione “NEW SARDINIAN SAIL ASD” appartenente al gruppo velico della Polizia di Stato, e con il Dipartimento di giustizia minorile per l’inclusione di ragazzi sottoposti a misura penale;

- l’ adesione al progetto “Velascuola” dell’istituto scolastico “Gramsci – Rodari” di Sestu, dell’istituto “G. Pascoli – C. Nivola” di Assemini, del liceo scientifico “Pitagora” di Selargius, dell’istituto “Randaccio – Tuveri” di Cagliari;

- la partecipazione a manifestazioni sportive con atleti diversamente abili tesserati presso la Sezione della Lega Navale di Cagliari;

- l’organizzazione della giornata “sicurezza in mare” in collaborazione con la locale Capitaneria di Porto – Guardia costiera;

- l’attività di avvicinamento all’attività velica a vantaggio dei ragazzi del “Centro Giovani” della Parrocchia di N.S. Bonaria;

Per le motivazioni che precedono, in presenza di elementi probatori plurimi, precisi e concordanti, devono ritenersi comprovati i presupposti richiesti dal quadro giuridico di riferimento per l’applicazione del canone c.d. ricognitorio, quali delineati in relazione all’intero oggetto della concessione, compreso lo specchio acqueo.

Restano assorbiti gli ulteriori elementi di censura.

L’esame della richiesta di sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto impugnato resta assorbito.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso straordinario in argomento debba essere accolto nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione locale resistente.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Saverio Capolupo Mario Luigi Torsello




IL SEGRETARIO
Calderone Luisa


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