la finestra mobile della Fornero è stata abolita?
Re: la finestra mobile della Fornero è stata abolita?
Messaggio da brezzablu »
.....non credo .....credo sia stata abolita la possibilita' di trattenersi in servizio oltre , se non erro, l'eta' massima o la massima contribuzione.....ma non la finestra mobile.....vediamo cosa dicono gli esperti, spero di essermi sbagliata......
Re: la finestra mobile della Fornero è stata abolita?
Messaggio da arsenico60 »
......eventualmente citate dove avete appreso o letto che la finestra mobile è stata abolita, legge, d.lgs, Dpr ecc. ecc.
Re: la finestra mobile della Fornero è stata abolita?
N.B. "BATTUTA" Anche la mia cara e amata Suocera dice sempre di "abbattere/abolire" quella ingombrante e inutile finestra....!!!! "R I S A T A" ahahahahahaeheheheheehihihihihihiiiiiiiiiiii
Re: la finestra mobile della Fornero è stata abolita?
Bisogna aspettare il regolamento per il comparto Difesa-Sicurezza (entro fine 2015???)se confermeranno alcuni requisiti o nessuno di cui al msg INPS 545 valevole sino al 31/12/2015. Da come la vedo io, sicuramente cambierà al rilazio le varie opzioni di uscita per il pensionamento (ti aumento un anno ma ti tolgo la finestra mobile, mica sono scemi!!!!). Al momento, l'unica certezza, che dal 01/01/2016, la speranza di vita dagli attuali tre mesi passeranno a sette mesi (+4). Per il resto siamo in mano alla "Banda Bassotti".
Sopporta con coraggio i momenti negativi perché non saranno eterni (anonimo)
Re: la finestra mobile della Fornero è stata abolita?
Una precisazione, Come leggo nel titolo: la finestra mobile della Fornero è stata abolita?
La finestra mobile, non è stata introdotta dalla Fornero che la voleva abolire aumentando gli anni per la pensione, ma dal governo BERLUSCONI nel 2010.
La finestra mobile, non è stata introdotta dalla Fornero che la voleva abolire aumentando gli anni per la pensione, ma dal governo BERLUSCONI nel 2010.
Sopporta con coraggio i momenti negativi perché non saranno eterni (anonimo)
Re: la finestra mobile della Fornero è stata abolita?
Messaggio da arsenico60 »
AntonioPE ha scritto:Una precisazione, Come leggo nel titolo: la finestra mobile della Fornero è stata abolita?
La finestra mobile, non è stata introdotta dalla Fornero che la voleva abolire aumentando gli anni per la pensione, ma dal governo BERLUSCONI nel 2010
.
..................esatto a cesare quel che è di cesare, infatti ci ha riproposto pure le nuove puntate dei cesaroni.
Re: la finestra mobile della Fornero è stata abolita?
==============Forteeeeeeeeeeeee.................ahahahahahahehehheheheheihihihihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiarsenico60 ha scritto:AntonioPE ha scritto:Una precisazione, Come leggo nel titolo: la finestra mobile della Fornero è stata abolita?
La finestra mobile, non è stata introdotta dalla Fornero che la voleva abolire aumentando gli anni per la pensione, ma dal governo BERLUSCONI nel 2010
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..................esatto a cesare quel che è di cesare, infatti ci ha riproposto pure le nuove puntate dei cesaroni.
Re: la finestra mobile della Fornero è stata abolita?
===in sostanza ragionando senza battute che capisco benissimo, era meglio la riforrma fornero, in quanto l'anno aggiuntivo ti veniva calcolato come contritivo. ora è ha gratis. nisba sulla pensione.AntonioPE ha scritto:Una precisazione, Come leggo nel titolo: la finestra mobile della Fornero è stata abolita?
La finestra mobile, non è stata introdotta dalla Fornero che la voleva abolire aumentando gli anni per la pensione, ma dal governo BERLUSCONI nel 2010.
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Re: la finestra mobile della Fornero è stata abolita?
Messaggio da Gennaro De Domenico »
=========================================arsenico60 ha scritto:......eventualmente citate dove avete appreso o letto che la finestra mobile è stata abolita, legge, d.lgs, Dpr ecc. ecc.
credo che si riferisca alla legge 114/2014, la quale ha abrogato la norma che autorizzava le amministrazioni al trattenimento in servizio una volta raggiunti i requisiti pensionistici. Di conseguenza una volta raggiunto ad esempio la massima anzianità contributiva(35+1/5 di maggiorazione+mesi 6 fornero) il trattenimento dei dodici mesi,cs finestra mobile,viene applicata?
ciao ragazzi a presto
Re: la finestra mobile della Fornero è stata abolita?
La Legge Fornero non vale per tutti L’art. 18 non si applica al pubblico
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Buona notizia per i lavoratori italiani e per tutti coloro che hanno mal digerito la legge Fornero. Una recentissima sentenza della Corte d’Appello di Bologna, la numero 83 del 2016) dà speranza a quanti, almeno nel pubblico impiego, vorrebbero sottrarsi alle norme contenute in una delle riforme più contestata della storia.
L’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dalla legge Fornero non si applica, infatti, in caso di licenziamenti nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, dove resta in vigore la vecchia formulazione della norma. Nonostante la Corte di Cassazione abbia affermato il contrario (sentenza 24157/2015), i giudici bolognesi hanno portato elementi a supporto della tesi di non applicabilità si possono desumere dalla lettera e dall’interpretazione delle norme, trattandosi dell’unica lettura compatibile con l’art. 97 della Costituzione.
Infatti – hanno spiegato gli esperti del sito StudioCataldi – la tutela meramente risarcitoria prevista per giusta causa o giustificato motivo, non risulterebbe compatibile con i principi di buon andamento della pubblica amministrazione.
Per il Collegio, dal comma 7 dell’art. 1 della legge 92/2012 si desume il rinvio a iniziative di armonizzazione della normativa che verranno effettuate dal ministro, circostanza che fa assumere alla riforma Fornero una portata meramente programmatica rispetto al pubblico impiego.
In tal senso, il dato testuale dovrebbe quindi interpretarsi, secondo i giudici emiliani, nel senso che le disposizioni introdotte dalla legge 92/2012 rappresentano principi e criteri che non si applicano ai dipendenti pubblici a meno che non vi sia una espressa previsione in tal senso; ciò significa che le disposizioni della Fornero, a meno che non siano dichiarate espressamente applicabili anche ai rapporti di impiego pubblico privatizzati, restano escluse da quest’ambito.
Per la sentenza, in buona sostanza, coesistono due diversi testi dell’art. 18: la formulazione originaria dello Statuto dei lavoratori, che vige per il lavoro pubblico privatizzato, e una versione modificata dalla riforma del 2012 valevole per il lavoro privato.
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qui sotto il link della notizia
http://www.retenews24.it/la-legge-forne ... -pubblico/" onclick="window.open(this.href);return false;
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Buona notizia per i lavoratori italiani e per tutti coloro che hanno mal digerito la legge Fornero. Una recentissima sentenza della Corte d’Appello di Bologna, la numero 83 del 2016) dà speranza a quanti, almeno nel pubblico impiego, vorrebbero sottrarsi alle norme contenute in una delle riforme più contestata della storia.
L’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dalla legge Fornero non si applica, infatti, in caso di licenziamenti nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, dove resta in vigore la vecchia formulazione della norma. Nonostante la Corte di Cassazione abbia affermato il contrario (sentenza 24157/2015), i giudici bolognesi hanno portato elementi a supporto della tesi di non applicabilità si possono desumere dalla lettera e dall’interpretazione delle norme, trattandosi dell’unica lettura compatibile con l’art. 97 della Costituzione.
Infatti – hanno spiegato gli esperti del sito StudioCataldi – la tutela meramente risarcitoria prevista per giusta causa o giustificato motivo, non risulterebbe compatibile con i principi di buon andamento della pubblica amministrazione.
Per il Collegio, dal comma 7 dell’art. 1 della legge 92/2012 si desume il rinvio a iniziative di armonizzazione della normativa che verranno effettuate dal ministro, circostanza che fa assumere alla riforma Fornero una portata meramente programmatica rispetto al pubblico impiego.
In tal senso, il dato testuale dovrebbe quindi interpretarsi, secondo i giudici emiliani, nel senso che le disposizioni introdotte dalla legge 92/2012 rappresentano principi e criteri che non si applicano ai dipendenti pubblici a meno che non vi sia una espressa previsione in tal senso; ciò significa che le disposizioni della Fornero, a meno che non siano dichiarate espressamente applicabili anche ai rapporti di impiego pubblico privatizzati, restano escluse da quest’ambito.
Per la sentenza, in buona sostanza, coesistono due diversi testi dell’art. 18: la formulazione originaria dello Statuto dei lavoratori, che vige per il lavoro pubblico privatizzato, e una versione modificata dalla riforma del 2012 valevole per il lavoro privato.
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Re: la finestra mobile della Fornero è stata abolita?
Se vi serve un falegname ho un amico molto in gamba per sostituire la finestra mobile con una bella saracinesca con infissi blindati e vedrete che la finestra non si muoverà più
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