La Banca ke non estingue l'ipoteca alla chiusura del mutuo

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La Banca ke non estingue l'ipoteca alla chiusura del mutuo

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Penso che questa sentenza possa interessare qualche lettore del forum.
BANCHE. Tar Lazio: la banca che non estingue l'ipoteca alla chiusura del mutuo è sanzionabile.
La banca che tarda ad estinguere l'ipoteca di garanzia sull'immobile alla chiusura del mutuo può essere sanzionata dall'Antitrust per pratica commerciale scorretta. Lo ha deciso il Tar del Lazio nella sentenza n. 12283 del 19 maggio 2010, respingendo il ricorso della BNL contro la multa di 180.000 euro erogata dall'Autorità il 26 agosto 2009. L'Autorità ha ritenuto che la pratica messa in atto dalla banca fosse scorretta poiché ha comportato una notevole dilatazione dei tempi per il rilascio della quietanza al debitore e per la trasmissione al conservatore della relativa comunicazione, tanto da costituire un ostacolo non contrattuale imposto al consumatore in relazione all'esercizio di un diritto". Poiché la BNL ha poi migliorato le sue performance, secondo il Tar la sanzione risulta sproporzionata e l'Autorità dovrà rivederla.
Ecco qui sotto la sentenza:

N. 12283/2010 REG.SEN.
N. 09333/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9333 del 2009, proposto da:
Bnl S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Carbonetti e Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Principessa Clotilde, 2
contro
Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12
per l'annullamento
della delibera n. 20232 della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 26 agosto 2009 di chiusura dell’istruttoria avviata con procedimento PS1481 “BNL-CANCELLAZIONE IPOTECA”;
del provvedimento della adunanza della AGCM del 25 giugno 2009 di rigetto degli impegni presentati da BNL;
di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2010 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’adunanza del 26 agosto 2009, ha deliberato che:
la pratica commerciale descritta al punto II del provvedimento, posta in essere dalla società Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25, co. 1, lett. d), del Codice del Consumo e ne ha vietato l’ulteriore diffusione;
alla società Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 180.000 (centottantamila/00).
Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:
Violazione degli artt. 18, 20, 24, 25, 27 d.lg. 206/2005. Eccesso di potere sotto tutti i profili e, segnatamente, il difetto dei presupposti, il travisamento o l’erronea valutazione dei fatti, il difetto di istruttoria e il difetto o l’insufficienza della motivazione. Insussistenza di una pratica commerciale. Mancanza di contrarietà della pratica alla diligenza professionale.
Il comportamento di BNL, anche se posto in essere nei termini descritti dall’Autorità, non configurerebbe una pratica commerciale, tantomeno scorretta ed aggressiva, ai sensi del Codice del Consumo; i comportamenti contestati, infatti, non potrebbero essere ricondotti alla ipotesi di “promozione, vendita o fornitura di un prodotto”.
Nel caso di specie, nessuna relazione sarebbe stata riscontrata tra il comportamento della BNL e l’offerta, fornitura o promozione di un prodotto (rinvenibile nel contratto di mutuo) e non si comprenderebbe come l’Autorità possa affermare che “la banca ha falsato in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore in relazione al prodotto”.
Dovrebbe sussistere un nesso funzionale, almeno sotto il profilo economico, tra il comportamento tenuto dal professionista, il suo interesse economico ad agire in tal senso ed il prodotto cui il comportamento si riferisce e, soprattutto che derivi un pregiudizio alla libertà economica del consumatore o nel senso di ostacolarne l’interesse all’interruzione di un determinato rapporto contrattuale o la possibilità di rivolgersi ad un altro professionista o l’esercizio di diritti contrattuali, elementi che nella fattispecie non sarebbero sussistenti.
Ad ogni buon conto, il provvedimento sarebbe viziato da erronea ricostruzione e travisamento dei fatti nella misura in cui ha ravvisato il difetto di diligenza della ricorrente senza tenere conto di vari elementi in senso contrario emersi all’esito dell’attività istruttoria svolta dall’Ufficio.
BNL si sarebbe sempre adoperata per la corretta applicazione del procedimento di semplificazione della cancellazione di ipoteca, avendo provveduto, già alla data di avvio del procedimento, alla cancellazione di circa 44.000 ipoteche; avrebbe proceduto alla modifica di tutte le sue procedure interne al fine di garantire l’esatta osservanza del dettato legislativo ed avrebbe adottato atti interni, tra cui la circolare del 10 maggio 2007 e la comunicazione di servizio del 3 agosto 2007, ponendo anche in essere un’attività di tipo formativo ai propri dipendenti.
Non potrebbe condividersi, in definitiva, che a BNL sia contestato un difetto di diligenza nel dare attuazione, nei rapporti con la clientela, alla disciplina introdotta dalla l. 40/2007 dovendo la commisurazione dell’obbligo di diligenza essere necessariamente parametrata con la condotta concretamente esigibile nella particolare fattispecie in considerazione.
I maggiori tempi di trasmissione dei dati alle conservatorie non sarebbero imputabili a responsabilità della ricorrente, ma alle difficoltà nell’applicazione della legge riconducibili ai ritardi con cui l’ATER ha proceduto al recepimento della normativa.
Insufficienza della motivazione con riguardo all’asserita aggressività della pratica contestata.
Non sussisterebbe la necessaria relazione tra l’ipotetico comportamento “aggressivo” di BNL ed un prodotto o servizio. La ricorrente non avrebbe frapposto alcun ostacolo non contrattuale all’esercizio da parte dei propri clienti dei diritti rivenienti dal contratto di mutuo.
Sulla sanzione pecuniaria. Violazione dell’art. 27 d.lg. 206/2005 e dell’art. 11 l. 689/1981. Violazione dell’obbligo di motivazione. Violazione del principio di proporzionalità tra lesione e sanzione inflitta, sotto il profilo della scorretta valutazione della durata, gravità ed offensività della fattispecie. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Contraddittorietà.
Il riferimento operato alle dimensioni economiche della BNL, per quanto concerne la gravità, non potrebbe assumere rilievo.
L’Autorità non avrebbe tenuto in alcun conto la carenza di responsabilità della ricorrente sia sotto il profilo psicologico sia, e soprattutto, sotto il profilo della concreta ascrivibilità dell’evento; BNL avrebbe persino attivato una procedura interna, ad integrazione di quelle esistenti, al fine di garantire che tutti gli uffici interessati alla cancellazione delle ipoteche, sia di rete sia centrali, provvedano con il sistema della cancellazione semplificata di cui all’art. 13 l. 40/2007, alle condizioni e nei casi previsti dalla legge, con l’unica eccezione dell’espressa e motivata richiesta del cliente.
Per effetto del decreto c.d. Bersani bis, l’estinzione a tutti gli effetti dell’ipoteca avviene ex lege, a seguito dell’estinzione dell’obbligazione garantita, non essendo più richiesto il consenso del creditore, sicché la banca creditrice non potrebbe ostacolare il consumatore “che intende liberare l’immobile dal gravame” essendo l’immobile già libero dal momento in cui l’obbligazione principale è estinta.
Non sarebbero comunque comprensibili le ragioni per le quali è fissata al 21 settembre 2007 la data di inizio della violazione.
L’Avvocatura Generale dello Stato ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 14 aprile 2010, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio rileva in primo luogo che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’adunanza del 25 giugno 2009, ha deliberato di non accogliere gli impegni presentati dalla Banca Nazionale del Lavoro in quanto “relativi a condotte che, ove accertate, potrebbero integrare fattispecie di pratiche commerciali ‘manifestamente scorrette e gravi’, per le quali l’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo, non può trovare applicazione”.
Specificate le ragioni di gravità che caratterizzerebbero le condotte contestate, l’AGCM, pertanto, ha ritenuto sussistere l’interesse a procedere all’accertamento dell’eventuale infrazione.
L’art. 27, co. 7, d.lg. 206/2005 stabilisce che, ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità, l’Autorità può ottenere dal professionista responsabile l’assunzione dell’impegno a porre fine all’infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità; in tali ipotesi, l’Autorità, valutata l’idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all’accertamento dell’infrazione.
Nel caso di specie, la valutazione compiuta dall’Autorità deve ritenersi pienamente conforme alla indicata norma di legge in quanto la percezione della gravità dell’infrazione, ed il conseguente interesse a procedere al suo accertamento, costituisce un parametro che, se individuato, inibisce l’accettazione degli impegni vincolando la decisione dell’amministrazione, né tale prognosi può costituire vizio dell’atto di diniego in quanto, se il procedimento si conclude senza che sia accertata alcuna violazione o comunque senza l’irrogazione di alcuna sanzione, nulla quaestio, mentre, se il procedimento si conclude con l’accertamento di un’infrazione, cui segue l’irrogazione di una sanzione, le eventuali censure relative alla sussistenza dell’illecito ed al giudizio di gravità possono essere utilmente proposte avverso tale provvedimento ma non refluiscono in un vizio di legittimità dell’atto di rigetto degli impegni che, al momento della sua adozione, è stato logicamente adottato e congruamente motivato.
2. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’adunanza del 26 agosto 2009, ha deliberato che:
a) la pratica commerciale descritta al punto II del provvedimento, posta in essere dalla società Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25, co. 1, lett. d), del Codice del Consumo e ne ha vietato l’ulteriore diffusione;
b) alla società Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 180.000 (centottantamila/00).
La pratica commerciale in discorso è stata posta in essere dalla ricorrente, nella qualità di professionista, con riferimento all’applicazione della disciplina in materia di cancellazione semplificata dell’ipoteca introdotta dall’art. 13, commi da 8 sexies a 8 quaterdecies, del d.l. 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla l. 40/2007.
Il Collegio – premesso che, ai sensi dell’art. 13, co. 8 sexies, del d.l. 7/2007, c.d. “decreto Bersani”, ai fini di cui all’art. 2878 cod. civ. ed in deroga all’art. 2847 cod. civ., se il creditore è soggetto esercente attività bancaria o finanziaria, l’ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell’obbligazione garantita - rileva che l’Autorità ha contestato alla Società ricorrente la violazione della normativa introdotta dal successivo comma 8 septies, secondo cui il creditore è tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazione e a trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, secondo le modalità di cui al comma 8 octies e senza alcun onere per il debitore.
La norma di cui al comma 8 septies, in sostanza, ha previsto la integrazione eteronoma dei contratti di mutuo stipulati dai soggetti esercenti attività bancaria o finanziaria, ponendo a carico di questi ultimi un’obbligazione accessoria costituita dal rilascio della quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazione e la trasmissione della relativa comunicazione al conservatore entro un termine di trenta giorni, con correlativo diritto a favore del mutuatario.
Nelle “valutazioni conclusive” del provvedimento, l’Autorità ha posto in rilievo che “le condotte contestate a Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. consistono nell’adozione di comportamenti dilatori comportanti ritardi notevoli/significativi rispetto ai trenta giorni stabiliti dalla legge: a) nell’evasione di richieste di rilascio della quietanza a fronte di mutui estinti prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 7/07 (per i quali il consumatore è tenuto a presentare formale istanza con raccomandata a/r); b) nell’avvio/conclusione del procedimento di rilascio al debitore della quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazione e di trasmissione al conservatore della relativa comunicazione, per i mutui estinti in regime ordinario (per i quali è invece previsto un sistema di automatismo della cancellazione stessa senza alcuna incombenza a carico del mutuatario in quanto è il professionista che deve rilasciare al mutuatario la quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazione e trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni)”.
Per quanto concerne le obbligazioni estinte prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 7/07, “risulta che le procedure informatiche della banca non sono in grado di rilevare la data di presentazione dell’istanza di cancellazione da parte del mutuatario”, per cui “la banca, non avendo la disponibilità della data di ricezione della richiesta di cancellazione dell’ipoteca inviata dal cliente, non è in grado di monitorare l’iter di lavorazione delle pratiche in questione e quindi il rispetto della tempistica dettata dal legislatore con riferimento agli adempimenti connessi alla procedura semplificata di cancellazione dell’ipoteca. Ne consegue una violazione potenzialmente generalizzata dei tempi fissati dal legislatore per l’espletamento della pratica, tale da creare ostacoli e ritardi di carattere sproporzionato in caso di richiesta di rilascio di quietanza attestante la cancellazione del gravame. Peraltro, anche dai dati forniti a seguito dell’esame manuale dei documenti cartacei effettuato dalla banca in relazione ad un arco temporale ridotto, si evince che la tempistica dettata dal legislatore è stata rispettata in meno del 20% dei casi piuttosto che nella quasi totalità dei casi come asserito dal professionista … e che i ritardi per il rilascio della quietanza al debitore e per la trasmissione al conservatore della relativa comunicazione sono notevoli (anche di alcuni mesi)”.
Parimenti, per le obbligazioni principali estinte dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 7/07, “per i mutui estinti i cui dati sono stati inviati al conservatore mediante supporto informatico su un totale di circa 7.500 finanziamenti lavorati, in circa n. 3.500 casi i tempi di lavorazione sono stati superiori a trenta giorni (di cui 139 oltre i settanta giorni)”, mentre “per i mutui estinti i cui dati sono stati inviati al conservatore mediante canale telematico sister su un totale di circa n. 27.000 finanziamenti lavorati, in circa n. 14.000 casi la lavorazione della pratica è avvenuta in un tempo superiore a trenta giorni (di cui 3.933 oltre i settanta giorni)”.
Pertanto, l’Autorità ha ritenuto censurabile “la condotta tenuta dal professionista che ha comportato una notevole dilatazione dei tempi per il rilascio della quietanza al debitore e per la trasmissione al conservatore della relativa comunicazione, tanto da costituire un ostacolo non contrattuale imposto al consumatore in relazione all’esercizio di un diritto”, atteso che “la puntuale applicazione della procedura semplificata di cancellazione dell’ipoteca consente al consumatore di entrare in possesso della lettera di quietanza in tempi brevi, così da poterla utilizzare o presentare per tutte le necessità connesse al suo interesse a vedere riconosciuta l’estinzione dell’obbligazione, e abilita il conservatore a procedere alla cancellazione dell’ipoteca restituendo al mutuatario la disponibilità dell’immobile ormai libero da gravame”.
L’AGCM ha peraltro specificato, con riferimento alla conclamata assenza di danno per i consumatori in ragione del fatto che gli adempimenti formali previsti dalla procedura semplificata di cancellazione dell’ipoteca verrebbero eseguiti dalla banca in ottemperanza di un obbligo di legge volto a dare semplice veste formale ad un fatto sostanziale già verificatosi autonomamente, che “l’espletamento dei predetti ‘adempimenti formali’ attraverso i quali viene resa conoscibile ai terzi l’avvenuta perenzione speciale, consente proprio di evitare che il permanere dell’ipoteca – sebbene non più afflittiva – rappresenti comunque un elemento di disturbo per la corretta circolazione dei beni immobili”.
3. Il punto centrale della controversia è costituito dall’esame della doglianza con cui la ricorrente ha sostenuto che il comportamento di BNL, anche se posto in essere nei termini descritti dall’Autorità, non configurerebbe una pratica commerciale, tantomeno scorretta ed aggressiva, ai sensi del Codice del Consumo, atteso che i comportamenti contestati non potrebbero essere ricondotti alla ipotesi di “promozione, vendita o fornitura di un prodotto”; in particolare, la BNL ha prospettato che nessuna relazione sarebbe stata riscontrata tra il suo comportamento e l’offerta, fornitura o promozione di un prodotto (rinvenibile nel contratto di mutuo) e che non si comprenderebbe come l’Autorità possa affermare che “la banca ha falsato in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore in relazione al prodotto”.
La tesi, sebbene suggestiva e molto ben articolata, non può essere condivisa.
Una pratica commerciale, ai sensi dell’art. 20 d.lg. 206/2005, è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, e falsa o è idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta ad un determinato gruppo di consumatori.
Il precedente art. 19, peraltro, fa presente che il titolo III del Codice del Consumo, pratiche commerciali, pubblicità e altre comunicazioni commerciali, si applica alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto.
Di talché, la legge ammette che una pratica commerciale scorretta può essere posta in essere, come nel caso di specie, anche dopo un’operazione commerciale relativa ad un prodotto.
La norma di cui al d.l. 7/2007 costituisce una fonte eteronoma di integrazione dei contratti di mutuo immobiliare, introducendo un’obbligazione accessoria a carico del soggetto mutuante, da adempiere una volta che il mutuatario abbia estinto l’obbligazione principale.
L’obbligo di rilascio al debitore della “quietanza” attestante la data di estinzione dell’obbligazione e l’obbligo di trasmettere la relativa comunicazione entro un certo termine al conservatore viene ad integrare, ex art. 1374 cod. civ., il contenuto del contratto di mutuo immobiliare erogato dal soggetto bancario al consumatore; il prodotto al quale si riferisce l’operazione commerciale in questione, quindi, è costituito dal mutuo erogato.
In sostanza - ribadito che la norma di cui al d.l. 7/2007 costituisce una fonte eteronoma di integrazione dei contratti di mutuo immobiliare, introducendo un’obbligazione accessoria a carico del soggetto mutuante - quest’ultimo, nell’ambito della propria organizzazione aziendale, dovrebbe prevedere un sistema di monitoraggio idoneo a consentire il puntuale adempimento del dettato legislativo, ed il beneficio economico derivante all’impresa dalla condotta scorretta è conseguentemente ravvisabile nel non sopportare i costi, o ne procrastinare gli stessi, derivanti dalla dotazione del predetto sistema.
La condotta del soggetto mutuante che differisce gli adempimenti di cui alla norma di legge in discorso, attraverso i quali è resa riconoscibile ai terzi l’avvenuta cancellazione dell’ipoteca (c.d. pubblicità notizia), costituisce pertanto un elemento di disturbo nella corretta circolazione dei beni immobili, atteso che non consente di rendere edotti tempestivamente i terzi dell’avvenuta estinzione dell’obbligazione e della conseguente cancellazione dell’ipoteca.
In tal senso è altresì idonea a falsare in modo apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio il quale può essere indotto a preferire un soggetto erogante un mutuo piuttosto che un altro anche sulla base dell’affidabilità nel tempestivo adempimento delle obbligazioni accessorie al contratto.
In conclusione, il Collegio rileva che, diversamente da quanto prospettato in sede di ricorso, sussiste un nesso funzionale, di carattere economico, tra il comportamento tenuto dal professionista, il suo interesse ad agire in tal senso ed il prodotto cui il comportamento si riferisce nonché un conseguente pregiudizio alla libertà economica del consumatore in quanto il mutuante, nel non adempiere tempestivamente all’obbligo di legge, se non consegue un beneficio economico diretto, può comunque omettere di sostenere i costi relativi al sistema di monitoraggio di cui dovrebbe dotarsi per assicurare il puntuale adempimento e tale condotta è idonea ad ostacolare l’interesse del consumatore a che l’estinzione dell’ipoteca, già avvenuta in diritto, risulti anche sotto il profilo fattuale e, quindi, probatorio.
Di qui, l’infondatezza delle censure che mirano a contestare in radice la configurabilità della condotta della ricorrente come pratica commerciale.
4. Per le stesse ragioni, non può ritenersi fondata la censura con cui è stata dedotta l’insussistenza della relazione tra l’ipotetico comportamento “aggressivo” di BNL ed un prodotto o servizio ed è stato prospettato che la ricorrente non avrebbe frapposto alcun ostacolo non contrattuale all’esercizio da parte dei propri clienti dei diritti rivenienti dal contratto di mutuo.
Infatti, da un lato, il prodotto, come detto, è individuabile nel mutuo erogato, dall’altro, il diritto riveniente al consumatore dal contratto di mutuo è individuabile nel diritto al tempestivo rilascio della “quietanza” attestante la data di estinzione dell’obbligazione e alla tempestiva trasmissione della relativa comunicazione al conservatore.
5. Le doglianze con cui la ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’azione amministrativa dal fatto che il difetto di diligenza sarebbe stato ravvisato senza tenere conto di vari elementi in senso contrario emersi all’esito dell’attività istruttoria svolta dall’Ufficio, essendosi BNL sempre adoperata per la corretta applicazione del procedimento di semplificazione della cancellazione di ipoteca, non sono persuasive.
Il Collegio ritiene che - a fronte dei dati riportati nelle valutazioni conclusive del provvedimento, che forniscono oggettivamente conto di un reiterato inadempimento all’obbligo di legge, anche volendo attribuire rilievo alle difficoltà concrete incontrate dal professionista nell’applicazione della procedura semplificata di cancellazione dell’ipoteca – si rivela ragionevole la valutazione dell’Autorità procedente secondo cui, premesso che “le anomalie emerse con riferimento all’iter di lavorazione delle pratiche in questione - almeno fino a tutto il mese di dicembre 2008 dopo il quale si è riscontrato un significativo miglioramento delle performance relative all’estrazione e all’elaborazione dei dati interni - costituiscono effetto della organizzazione della banca e rientrano, dunque, in un ambito sottoposto alla sfera di controllo del professionista”, il comportamento tenuto dalla Banca Nazionale del Lavoro “è contrario al canone della diligenza professionale”, ponendosi “in contrasto con ‘il normale grado di specifica competenza ed attenzione’ che è tenuto ad osservare un operatore dello specifico settore di attività in quanto la banca non si è dotata di un sistema in grado di monitorare l’attività oggetto del procedimento, con la conseguente capillare violazione della procedura prevista dalla legge per l’espletamento della pratica”.
In altri termini - ribadito che la norma di cui al d.l. 7/2007 costituisce una fonte eteronoma di integrazione dei contratti di mutuo immobiliare, introducendo un’obbligazione accessoria a carico del soggetto mutuante - quest’ultimo, nell’ambito della propria organizzazione aziendale, avrebbe dovuto prevedere un sistema di monitoraggio idoneo a consentire il puntuale adempimento del dettato legislativo, sicché, in assenza di una effettiva dimostrazione in ordine alle attività compiute per dotarsi di un meccanismo adeguato a consentire il tempestivo adempimento di tale obbligazione accessoria, non è sufficiente ad escludere l’ascrizione di una diretta ed autonoma responsabilità al professionista la considerazione che gli adempimenti previsti dalla legge pongono consistenti difficoltà applicative o talune complessità interprative.
Il dovere di diligenza, insomma, avrebbe richiesto lo sviluppo da parte del professionista di un sistema operativo idoneo sin da subito a consentire il tempestivo adempimento dell’obbligo accessorio ex lege, solo in presenza del quale la responsabilità dell’inadempimento può essere esclusa, o almeno mitigata, essendosi l’operatore economico diligentemente attivato.
Nella fattispecie in esame, di contro, non avendo la ricorrente fornito dimostrazione di avere predisposto, almeno sino al dicembre 2008, un sistema idoneo, nei limiti della ordinaria diligenza esigibile, a consentire il puntuale assolvimento dell’obbligo di cui alla normativa in discorso, deve ritenersi integrata, sussistendo un comportamento rilevante sul piano soggettivo, la responsabilità per pratica commerciale scorretta della Banca Nazionale del Lavoro.
6. Diversamente è fondata e va accolta la censura relativa alla quantificazione della sanzione.
In proposito, è sufficiente osservare che l’Autorità ha irrogato una consistente sanzione amministrativa pecuniaria, di importo pari ad € 180.000 (centottantamila/00), senza attribuire il dovuto rilievo, se non considerandolo come dies ad quem della violazione, al fatto che, come peraltro espressamente indicato nella valutazioni conclusive, dopo il dicembre 2008 è stato riscontrato un significativo miglioramento delle performance relative all’estrazione e all’elaborazione dei dati interni.
Tale miglioramento delle performance, da considerare sostanzialmente come un ravvedimento operoso, fornisce evidenza di un comportamento attivo dell’operatore economico, volto verosimilmente ad agire nell’ambito della propria organizzazione interna al fine di poter adempiere esaustivamente all’obbligo di legge.
La sanzione, pertanto, si rivela sproporzionata nel quantum atteso che tale circostanza, se non è idonea ad eliminare l’infrazione, è certamente idonea a ridurre l’intensità della gravità della stessa.
7. In definitiva, il ricorso va accolto in parte, con esclusivo riferimento alle censure relative alla quantificazione della sanzione e, per l’effetto, l’impugnata delibera del 26 agosto 2009 va annulla in parte qua, vale a dire nel punto b) della stessa.
Il Collegio rileva peraltro che la giurisdizione del giudice amministrativo sul profilo sanzionatorio inerente all’accertamento di pratiche commerciali scorrette, a differenza che nella materia antitrust, non si estende al merito, sicché il Tribunale può solo annullare in tutto o in parte l’atto, ma non anche modificare lo stesso relativamente all’entità della sanzione dovuta.
Infatti, mentre l’art. 23 l. 689/1981 (il cui undicesimo comma attribuisce al giudice il potere di modificare l’atto impugnato anche limitatamente all’entità della sanzione dovuta) è applicabile ai procedimenti antitrust in virtù del richiamo contenuto nell’art. 31 l. 287/1990, l’art. 27, co. 13, d.lg. 206/2005, nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo i ricorsi avverso le decisioni adottate dall’Autorità, stabilisce che per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del decreto si osservano, in quanto applicabili, alcune norme della l. 689/1981, ma tra queste non indica il citato art. 23.
La misura della sanzione da irrogare alla ricorrente, pertanto, dovrà essere rideterminata dalla stessa Autorità in esecuzione della presente sentenza.
8. Sussistono giuste ragioni, considerata la peculiarità della fattispecie e tenuto conto dell’esito complessivo della controversia, per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla in parte qua la impugnata delibera del 26 agosto 2009.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Roberto Politi, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/05/2010


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Re: La Banca ke non estingue l'ipoteca alla chiusura del mut

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Cancellazione ipoteche, dal 1° gennaio al via nuova procedura


Dal 1° gennaio 2015 entrano in vigore le nuove procedure online per la cancellazione delle ipoteche.

A partire da quella data banche, enti previdenziali e intermediari finanziari “concedenti” dovranno utilizzare obbligatoriamente le nuove modalità per inviare la comunicazione telematica attestante l’avvenuta estinzione del mutuo ai fini della cancellazione delle ipoteche.

Dal 1° settembre, tuttavia, la nuova procedura sarà facoltativa.

Infine, la nuova normativa sulla cancellazione d’ipoteca legata all’estinzione dei mutui immobiliari prevede che la stessa sia rimossa d’ufficio e senza alcun onere aggiuntivo a carico del debitore, con una semplice comunicazione del creditore alla conservatoria dei registri immobiliari.
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Re: La Banca ke non estingue l'ipoteca alla chiusura del mut

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notizia dell'11.09.2014
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Corte di Giustizia Ue : le commissioni interbancarie MasterCard vanno vietate


La Corte di Giustizia dell’Unione europea conferma la sentenza del Tribunale dell’Unione e convalida la decisione della Commissione europea, risalente al 2007, con la quale erano state vietate le commissioni intebancarie multilaterali applicate da MasterCard.

Queste erano state considerate infatti strumenti in grado di generare una restrizione della concorrenza sui prezzi, come aveva stabilito il Tribunale nel 2012.

La vicenda risale al 2007, quando la Commissione europea ha dichiarato contrarie al diritto della concorrenza le commissioni interbancarie multilaterali (CMI) applicate nel contesto del sistema di pagamento mediante carte MasterCard.

Le CMI corrispondono a una frazione del prezzo di una transazione effettuata mediante carta di pagamento, trattenuta dalla banca di emissione della carta, e il loro costo è imputato agli esercenti, all’interno dell’ambito più generale delle spese loro fatturate per l’utilizzo delle carte di pagamento dall’istituto finanziario che gestisce le loro transazioni.

La Commissione europea ha argomentato che tali commissioni finivano per fissare una soglia alle spese fatturate agli esercenti e costituivano, per questo motivo, una restrizione della concorrenza sui prezzi.

Peraltro non era stato dimostrato che le CMI potessero generare incrementi di efficienza idonei a giustificare i loro effetti restrittivi sulla concorrenza.

In base a queste conclusioni, la Commissione aveva ordinato a MasterCard e alle società che la rappresentavano (MasterCard Inc. e le sue controllate MasterCard Europe e MasterCard International Inc.) di porre fine all’infrazione abolendo formalmente le CMI entro sei mesi.

Il ricorso di annullamento proposto da MasterCard è stato in seguito respinto dal Tribunale, che ha confermato la decisione della Commissione. MasterCard ha allora presentato impugnazione davanti alla Corte di Giustizia per avere l’annullamento della sentenza, ma la Corte oggi ha respinto l’impugnazione di MasterCard e ha confermato la sentenza del Tribunale.

In relazione alla necessità delle commissioni per il sistema MasterCard, la Corte rileva che “le conseguenze negative sul funzionamento del sistema MasterCard in assenza di CMI non implicano, di per sé, che le CMI debbano essere considerate obiettivamente necessarie, poiché il Tribunale ha accertato, in maniera soddisfacente, che il sistema rimaneva in condizione di funzionare in assenza di tali commissioni”.

La Corte si è inoltre pronunciata sugli effetti anticoncorrenziali attributi a tali commissioni e sull’analisi fatta nel 2012 dal Tribunale Ue: “Quanto alla valutazione degli effetti anticoncorrenziali delle CMI, la Corte ricorda che il Tribunale ha confermato l’ipotesi della Commissione secondo cui ad alcuni dei problemi generati dall’eliminazione delle CMI si potrebbe ovviare vietando le tariffazioni «ex post» (ossia vietando alle banche di emissione e di affiliazione di definire l’importo delle commissioni interbancarie dopo che un detentore di carta abbia effettuato un acquisto).

In proposito – si legge in una nota – la Corte statuisce che il Tribunale, quando ha analizzato gli effetti delle CMI sulla concorrenza, avrebbe dovuto verificare se tale ipotesi si potesse realizzare con una modalità diversa da un intervento normativo.

La Corte dichiara tuttavia che tale errore di diritto non incide affatto sull’analisi degli effetti concorrenziali delle CMI svolta dal Tribunale né sul dispositivo della sentenza impugnata, dato che il Tribunale poteva comunque legittimamente fondarsi sull’ipotesi proposta dalla Commissione.

Infatti, l’unica altra opzione disponibile in primo grado e idonea a consentire al sistema MasterCard di funzionare in assenza di CMI era effettivamente l’ipotesi di un sistema basato sul divieto di tariffazioni «ex post»”.


Per la Corte, l’esame fatto dal Tribunale sugli effetti anticoncorrenziali delle commissioni è stato dettagliato. Conclusione: “Il Tribunale ha correttamente dichiarato che le CMI producevano effetti restrittivi sulla concorrenza”.
panorama
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Re: La Banca ke non estingue l'ipoteca alla chiusura del mut

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No pignoramento casa se ci sono clausole abusive, AACC diffidano banche


Nella sentenza del 10 settembre scorso la Corte di Giustizia dell’UE ha affermato che quello all’abitazione “è un diritto fondamentale che deve essere preso in considerazione dal giudice nazionale nell’attuazione della direttiva sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori”.

Federconsumatori e Adusbef puntano il dito contro i frequenti pignoramenti in Italia: 105.000 le case finite all’asta negli ultimi 7 anni.

E diffidano 13 banche ad eliminare le clausole vessatorie dai contratti di mutuo.

Le Associazioni dei consumatori ricordano che i contratti di mutuo impongono obblighi di evidente squilibrio per il contraente debole.

La sentenza della Corte di Giustizia Europea è intervenuta proprio per bloccare la pignorabilità e di un bene immobile, in caso di clausole vessatorie nei contratti.

Si vieta così l’esecuzione forzata anche per l’intangibilità del diritto all’abitazione garantite da norme Ue.

In virtù di questa sentenza che autorizza i magistrati a bloccare la vendita forzata degli immobili per debiti contratti con banche e finanziarie, Adusbef e Federconsumatori hanno inviato una diffida (inibitoria) alle principali 13 banche (Intesa San Paolo, Bnl, Unicredit, Mps, Ubi, Carige, Popolare di Milano e Vicenza, Bpm, Banco di Sardegna, ecc.), chiedendo la rimozione immediata dai contratti standard di mutuo e conto corrente, di tutte quelle clausole vietate dalla normativa europea e dal Codice del Consumo, entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata.

Secondo Adusbef e Federconsumatori, sono vessatorie e lesive dei diritti dei consumatori le clausole dei contratti di mutuo stipulati con il rimborso alla francese (ovvero interessi capitalizzati occultamente nel piano di ammortamento), già censurati e sanzionati, dietro ricorso dei legali Adusbef, e da numerose sentenze dei giudici di primo grado; nonché le clausole di numerosi contratti bancari che ancorano all’illegittimo ed illecito parametro Euribor (stabilito dalle stesse banche, spesso con accordi occulti) la misura degli interessi e competenze economiche; nonché le clausole che aggiungono al tasso nominali numerosissimi costi occulti e penali che sommate ai tassi configurano il reato di usura, nei mutui, nei contratti di leasing, conto corrente bancario, ecc.-

Poiché tali clausole, ancorché illecite, sono anche considerate vessatorie, va dichiarata la nullità, ovvero eliminate dal contratto ad originem, perciò come se non fossero mai state scritte.

Secondo l’ultima ricerca di Adusbef, nel 2013 sono aumentati del 12,3% i pignoramenti e le esecuzioni immobiliari, lasciando senza casa, negli ultimi 7 anni, ben 105.000 famiglie.

La nullità delle clausole può essere fatta valere solo a vantaggio del consumatore, e milioni di contratti vecchi di almeno 5 anni sono sospettati di nullità, portando Adusbef e Federconsumatori – che assisteranno i consumatori e mutuatari in difficoltà economiche per evitare che le banche mettano le case all’asta- ad una nuova battaglia rendendosi tuttavia disponibili ad un tavolo stragiudiziale con le banche citate, per una sacrosanta bonifica e doverosi risarcimenti.
panorama
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Re: La Banca ke non estingue l'ipoteca alla chiusura del mut

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L'ex dirigente: "Così in banca truffavamo i clienti"

In un libro i trucchi utilizzati da un ex dirigente per ingannare i correntisti

di QuiFinanza
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Re: La Banca ke non estingue l'ipoteca alla chiusura del mut

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Portabilità c/c, CTCU: le banche hanno 13 giorni di tempo per trasferire il conto


Da qualche giorno è possibile trasferire il proprio conto corrente da una banca all’altra in un tempo massimo di 13 giorni.

Lo prevede il decreto legge 24 gennaio 2015 n.3, che ha recepito la direttiva europea sui conti correnti 92/14 del 23 luglio 2014, che disciplina la portabilità dei conti correnti e stabilisce un termine massimo di 13 giorni, entro il quale le banche devono provvedere al trasferimento di un conto, dietro richiesta del cliente.

A ricordarlo è il Centro Tutela Consumatori e Utenti di Bolzano che precisa: se la banca non adempie entro tale termine, scatta l’obbligo di risarcire il cliente “in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto al momento della richiesta di trasferimento”.

Sempre il decreto prevede, inoltre, che in caso di richiesta di trasferimento del conto di pagamento unitamente alla richiesta di trasferimento di strumenti finanziari, di ordini di pagamento e di ulteriori servizi e strumenti ad esso collegati, la portabilità si conclude senza ulteriori oneri e spese per il consumatore.

Il decreto prevede inoltre che il trasferimento non debba comportare né oneri, né spese a carico del cliente.

Come avviene in breve il trasferimento?

• Il cliente richiede alla nuova banca l’apertura del nuovo conto, a seguito di un’autorizzazione rilasciata dal cliente stesso alla banca;

• la nuova banca trasmette l’autorizzazione e la richiesta di trasferimento del conto alla vecchia banca;

• la vecchia banca provvede a trasferire tutti i bonifici in entrata, gli ordini permanenti e gli addebiti diretti da trasferire sul nuovo conto, nonché a trasferire l’eventuale saldo positivo del conto in essere sul conto di pagamento presso la nuova banca, alla data indicata dal consumatore;

• la vecchia banca provvede a chiudere il conto di pagamento detenuto presso la stessa, alla data indicata dal consumatore.

• Il tutto, come detto, deve avvenire entro tempi certi, al massimo 13 giorni.

Walther Andreaus, direttore del CTCU commenta: “Si tratta di una norma importante per i clienti bancari, che a seguito anche dei differenti costi dei conti correnti presenti sul mercato, potrà portare ad una maggiore concorrenza fra le banche.

Con le nuove disposizioni i clienti avranno meno remore ad effettuare il trasferimento del proprio conto e del deposito titoli da una banca all’altra.

Le banche dovranno inoltre risarcire eventuali ritardi nell’effettuazione del trasferimento. Il consiglio agli utenti bancari è quindi quello di seguire da vicino i tempi di effettuazione dei passaggi e di pretendere che non vi siano oneri e spese nel trasferimento dei conti da una banca all’altra”.
melo

Re: La Banca ke non estingue l'ipoteca alla chiusura del mut

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Grazie info utilissime,Grandi.
panorama
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Re: La Banca ke non estingue l'ipoteca alla chiusura del mut

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Esposti e reclami, sul sito di Banca d’Italia i moduli per presentarli
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Oggi chi ha problemi con la propria banca può presentare facilmente un esposto o un reclamo a Banca d’Italia.

Grazie anche alla collaborazione con le Associazioni dei consumatori, si è avviato un persorso per rendere più accessibile ai clienti bancari e finanziari insoddisfatti tutte le procedure di reclamo ed a contenere i tempi di trattazione delle segnalazioni, spingendo banche e intermediari finanziari a gestirle correttamente.

Sul sito della Banca d’Italia si trovano:

•un modulo, stampabile o gestibile in via elettronica, che agevolerà il cliente nella compilazione e nell’individuazione delle informazioni utili alla migliore trattazione del suo esposto.

•la nuova informativa al pubblico sulla policy di trattazione degli esposti da parte della Banca d’Italia.
melo

Re: La Banca ke non estingue l'ipoteca alla chiusura del mut

Messaggio da melo »

grazie sempre utile quello che ci ivii ok.
panorama
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Re: La Banca ke non estingue l'ipoteca alla chiusura del mut

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ACCORDO SOSPENSIONE RATE MUTUI ABI-CONSUMATORI
CTCU: LE BANCHE ALTOATESINE SNOBBANO QUESTO IMPORTANTE ACCORDO


Come reso noto qualche tempo fa, è operativo l'accordo fra ABI e Associazioni Consumatori che prevede “la sospensione per un massimo di 12 mesi della sola quota capitale per i crediti al consumo di durata superiore a 24 mesi e per i mutui garantiti da ipoteca su abitazione principale”.

Nell'elenco delle banche aderenti all'accordo, diffuso qualche giorno fa dall'ABI, compaiono anche alcune banche locali: Banca di Trento e Bolzano, Cassa di Risparmio di Bolzano, Cassa Raiffeisen Wipptal, oltre a banche di estensione nazionale come Unicredit, BNL, Intesa Sanpaolo e anche varie Casse Rurali del Trentino.
Mancano invece all'appello la stragrande maggioranza della Casse Raiffeisen in Alto Adige, nonché la Banca Popolare dell'Alto Adige.
Brutto segnale questo in un momento di crisi, dove le famiglie in difficoltà che hanno contratto un mutuo avrebbero sicuramente interesse a poter sospendere il rimborso del capitale del mutuo, almeno per 12 mesi.

Maggiori informazioni presso il servizio di consulenza del CTCU (t. 0471-975597).
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Re: La Banca ke non estingue l'ipoteca alla chiusura del mut

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Polizze legate ai mutui, Antitrust multa Banca Mediolanum
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Polizze legate ai mutui?

L’Antitrust multa Banca Mediolanum per 450mila euro.

La banca ha di fatto indotto ed obbligato i consumatori – intenzionati a sottoscrivere i contratti “Mutuo Mediolanum Freedom” e “Mutuo Ristrutturazione Mediolanum Riparti Italia” – a stipulare anche polizze contro danni all’immobile e a protezione del credito di Mediolanum Assicurazioni.

Pur accettando polizze di altre compagnie, la banca ha richiesto requisiti talmente stringenti da essere impossibile reperire alternative sul mercato.

I requisiti minimi richiesti ai consumatori, infatti, sono talmente specifici e stringenti che non consentono di reperire soluzioni alternative a quelle di Mediolanum Assicurazioni (tenuto conto anche dei limitati termini temporali per la loro presentazione durante la fase istruttoria della richiesta di mutuo).

Infatti, i fogli informativi dei contratti “Mutuo Mediolanum Freedom” e “Mutuo Ristrutturazione Mediolanum Riparti Italia” prevedono come “Servizio Accessorio” obbligatorio una copertura assicurativa per i rischi derivanti da danni all’immobile (nel caso del “Mutuo Mediolanum Freedom” è previsto l’obbligo anche di una copertura assicurativa per i rischi derivanti da eventi che possano compromettere la capacità del mutuatario di far fronte alla restituzione delle rate di mutuo).

Tra i requisiti minimi per questi “Servizi Accessori” obbligatori, che il mutuatario “deve mettere a disposizione” di Banca Mediolanum al fine di ottenere l’erogazione del mutuo, risultano di difficile reperibilità sul mercato, tanto da precludere, nei fatti, la possibilità prospettata nei fogli informativi al mutuatario di rivolgersi ad altre soluzioni assicurative costringendolo pertanto a sottoscrivere le coperture assicurative di Mediolanum Assicurazioni collocate da Banca Mediolanum.
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Re: La Banca ke non estingue l'ipoteca alla chiusura del mut

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L'estinzione anticipata dei mutui
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Ecco un breve approfondimento sulla Direttiva 2014/17/UE circa il giustificato indennizzo per il mutuante a seguito di estinzione anticipata dei mutui su immobili residenziali

La Direttiva 2014/17/UE del febbraio 2014, intervenuta in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, é stata recepita dall’Italia con legge delega del 2 luglio 2015.

Con la direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire, o per via legislativa o in altro modo, ad esempio, attraverso clausole contrattuali, che i consumatori possano effettuare il rimborso anticipato e che il creditore (banca) abbia diritto ad un indennizzo equo ed obiettivamente giustificato per i costi potenziali connessi al rimborso anticipato del credito.

Per quest’ultimo aspetto l’indennizzo non dovrebbe essere superiore alla perdita economica sofferta dalla banca stessa.

In Italia con l’art. 7, d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, veniva sancita la nullità della pattuizione di una “clausola penale” a vantaggio del mutuante (banca), poi con il D.lgs. n.141/2010 veniva abrogato il succitato art. 7.

L’art. 125-sexies t.u.b. (testo unico bancario) in materia di credito ai consumatori, stabilisce al 2° comma: “In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito.

L’indennizzo non può superare l’1 per cento dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno.

In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto......" mentre la Banca d’Italia ha già sollecitato, più volte, gli intermediari finanziari a calcolare, per il periodo residuo del finanziamento, il costo delle commissioni maturabili nel tempo a differenza degli altri oneri già percepiti.
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Re: La Banca ke non estingue l'ipoteca alla chiusura del mut

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Mutui per giovani precari, Altroconsumo: banche ignorano Fondo di garanzia
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Ottenere un mutuo per una coppia di giovani precari non dovrebbe essere un’impresa impossibile: c’è un Fondo di garanzia statale ad hoc destinato a loro.

Il problema è che viene ignorato dalle banche, che non rinunciano però a rifilare polizze e conti.

Altroconsumo ha condotto un’inchiesta su oltre 60 istituti di credito: la maggior parte ignora l’esistenza del fondo.

Chi invece lo conosce lo concede solo ad alcune condizioni (scorrette) ovvero se si apre anche un conto corrente o se si acquistano polizze vita o casa.

Per i giovani precari è difficile sperare in un mutuo, perché le banche non sono così disponibili nel concedere loro dei crediti.

Ma nel 2015 c’è stato un primo segno di svolta: il mercato dei mutui è ripartito e il “Fondo di garanzia per la casa” istituito dallo Stato e gestito da Consap ha favorito la partecipazione anche di coloro che ne venivano esclusi perché considerati a rischio dalle banche, in particolare i giovani con contratti di lavoro precari.

Attraverso il Fondo di garanzia, lo Stato garantisce alla banca la copertura del 50% della quota capitale dei mutui ipotecari erogati per l’acquisto, la ristrutturazione o per l’accrescimento dell’efficienza energetica, degli immobili adibiti ad abitazione principale.

Viene data priorità per l’accesso al credito alle giovani coppie o nuclei mono-genitoriali con figli minori, e infine giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato.

Il Fondo è attivo da ottobre 2014. Ma c’è un però: le banche non sono obbligate ad aderire al Fondo; a oggi, infatti, lo hanno fatto solo in 147 (circa il 70% degli sportelli bancari italiani).

Dall’inchiesta condotta da Altroconsumo sembrerebbe che la maggior parte delle banche abbia ignorato questo fondo, nonostante le garanzie dello Stato.

Altroconsumo ha visitato 61 agenzie bancarie di Milano, Bologna, Napoli e Bari nei panni di una giovane coppia trentenne con contratti di lavoro precari e senza santi in paradiso che potessero fare da garante per un mutuo.

Un profilo che allo sportello non ha molte chance di ottenere un mutuo, se non con la garanzia che ci mette lo Stato grazie al Fondo.

Peccato che nella maggior parte delle filiali visitate i consulenti erano del tutto all’oscuro dell’esistenza del Fondo.

Che viene ignorato anche sulla maggior parte dei loro siti, nonostante le banche aderenti si siano impegnate con il ministero del Tesoro.

In questi casi, è stata la nostra coppia a giocarsi la carta del Fondo per avere un’offerta di mutuo.

In ben 9 casi ci hanno chiesto la garanzia di un terzo, cioè la fideiussione di un parente o di un co-obbligato. Annullando, quindi, il senso dell’esistenza di un fondo che dà alla banca la garanzia dello Stato.

Lo stesso regolamento del Fondo prevede che l’istituto di credito non possa chiedere garanzie aggiuntive, se non le coperture assicurative.

Anche sul fronte del Taeg (il tasso di interesse complessivo del mutuo) il regolamento stabilisce che non debba superare il 3,6% per i mutui a tasso fisso e il 2,83% per quelli a tasso variabile. Nel nostro giro per banche, invece, in molti casi il Taeg è superiore a questi valori.

Non sono mancate le pratiche scorrette: nel 52% dei casi la banca ha chiestol’apertura di un conto corrente come condizione necessaria per concedere il finanziamento; nel 30% l’offerta è stata vincolata all’acquisto anche di una polizza vita Cpi (Creditor protection insurance) a garanzia del mutuo.

Infine, tutti gli istituti che hanno fatto un’offerta, tranne uno, hanno fatto capire che dovevamo acquistare la polizza casa venduta dalla banca stessa a copertura dell’immobile ipotecato.

In conclusione, abbiamo scoperto che il Fondo di garanzia viene usato dalle banche quando si ricordano di essersi convenzionate, per offrire credito a tassi di mercato, quindi senza perderci niente e lasciando il rischio di insolvenza sulle spalle dello Stato.

Porteremo i risultati dell’inchiesta all’attenzione di Bankitalia,ministero del Tesoro e Abi. Una segnalazione che speriamo porti a maggiori controlli e a una revisione delle condizioni di accesso alla garanzia del Fondo statale.
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