L.104 ED ESENZIONE DAI SERVIZI NOTTURNI

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PINO99
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L.104 ED ESENZIONE DAI SERVIZI NOTTURNI

Messaggio da PINO99 »

FACCIO SERVIZIO ALLA STAZIONE COME ADDETTO FRUISCO DELLA L.104 (3 GIORNI MENSILI) DI PERMESSO POSSO CHIEDERE L'ESENZIONE DAI SERVIZI NOTTURNI? COME? INDICARE NORMATIVA DI RIFERIMENTO. GRAZIE


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Diabolikus
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Re: L.104 ED ESENZIONE DAI SERVIZI NOTTURNI

Messaggio da Diabolikus »

Art. 53 co.3 del D.lgs. 151/2001:

"Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresi' obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni."

Verifica se presso il tuo Comando Compagnia vi siano appositi "stamponi" (che ci piacciono tanto) per produrre istanza.

In caso contrario, redigi l'istanza di tuo pugno, indicando il riferimento normativo sopra indicato ed indirizzala al tuo Comando di Compagnia con il visto, in calce, del Comandante di Stazione.

Saluti.

Diabolikus.
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PINO99
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Re: L.104 ED ESENZIONE DAI SERVIZI NOTTURNI

Messaggio da PINO99 »

Diabolikus

grazie!

che tu sai a chi va inoltrata l'istanza sempre alla Legione di appartenenza????
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Re: L.104 ED ESENZIONE DAI SERVIZI NOTTURNI

Messaggio da Diabolikus »

Mi sembra di averti già risposto.

Saluti.
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Re: L.104 ED ESENZIONE DAI SERVIZI NOTTURNI

Messaggio da panorama »

Pende un ricorso e sto aspettando il giudizio finale (per ora sospeso). Appena esce completo ve lo posto qui. Non so se i motivi sono identici o diversi al caso qui sotto.

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L'App. sc. ........ presta servizio presso l'Aliquota radiomobile della Compagnia Carabinieri di..... ed ivi viene impiegato anche in orario notturno.

In data .......... viene autorizzato a fruire di un permesso mensile di tre giorni ai sensi dell' art. 33, comma 3, della L. 104/92 per assistere la propria madre affetta da un handicap grave riconosciuto dalla competente Commissione della AUSL.

Il .......... 2009 avanza richiesta, ex art. 32 del D.P.R. 170/2007, ad essere esonerato dal prestare lavoro notturno sulla base dell'art. 11, comma 2, lett. c, del D. Lgs. 66/2003 secondo il quale non possono essere obbligati a prestare lavoro notturno, fra gli altri, "la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni".

Il Comando Regione Carabinieri ......., esaminata la richiesta, e notificato all'interessato il preavviso di diniego, con atto del .........2009 la respinge, in quanto, sulla base dell'art. 32, comma 1, lett. e) del D.P.R. 170/2007, la madre del richiedente "non risulta essere a suo carico".

Il ricorrente riferisce:

- Violazione dell'art. 11, comma 2, lett. c del D. Lgs. 66/2003, nonché dell'art. 32 del DPR 170/2007 e del Compendio Normativo C-14 (cap. XI § 11) del C.do Gen.le dell'Arma dei Carabinieri.
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Re: L.104 ED ESENZIONE DAI SERVIZI NOTTURNI

Messaggio da Diabolikus »

Personalmente ritengo che quello da TE postato sia un ricorso che abbia molte probabilità di vittoria.

La norma che ho citato IO e quelle che hai citato TU ad integrazione, lasciano chiaramente intendere la "ratio" del legislatore nell'indicare il generico termine "a carico" che, a mio avviso (e non solo) non è da intendersi quale "carico fiscale" ma come condizione di "necessità assistenziale", anche se non connotata dal carattere dell'esclusività e della continuità assistenziale, requisiti questi ultimi che sono stati invece chiaramente (e letterlamente) specificati per la concessione di benefici di natura diversa, contemplati dalla Legge 104/92 (permessi e quant'altro).

Attendiamo comunque la sentenza.

Saluti.

Diabolikus.
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Re: L.104 ED ESENZIONE DAI SERVIZI NOTTURNI

Messaggio da panorama »

Ecco, adesso il Parere è completo.

Il Comando Regione Carabinieri , esaminata la richiesta, e notificato all'interessato il preavviso di diniego, con atto del 16 aprile 2009 la respinge, in quanto, sulla base dell'art. 32, comma 1, lett. e) del D.P.R. 170/2007, -OMISSIS- del richiedente "non risulta essere a suo carico".

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REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

NUMERO AFFARE ….
OGGETTO:
Ministero della Difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dell'App. sc. dell'Arma dei Carabinieri -OMISSIS-, per l'annullamento della determinazione n. 125/6 del 2 settembre 2009, con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto avverso il diniego della richiesta di esonero dal -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e derivato.

LA SEZIONE
Vista OMISSIS

PREMESSO:

L'App. sc. -OMISSIS- presta servizio presso l'-OMISSIS- della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS- ed ivi viene impiegato anche in -OMISSIS-.

In data 17 luglio 2008 viene autorizzato a fruire di un permesso mensile di tre giorni ai sensi dell' art. 33, comma 3, della L. 104/92 per assistere la -OMISSIS- affetta da un handicap grave riconosciuto dalla competente Commissione della AUSL di -OMISSIS-.

Il 16 febbraio 2009 avanza richiesta, ex art. 32 del D.P.R. 170/2007, ad essere esonerato dal prestare -OMISSIS- sulla base dell'art. 11, comma 2, lett. c, del D. Lgs. 66/2003 secondo il quale non possono essere obbligati a prestare -OMISSIS-, fra gli altri, "la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni".

Il Comando Regione Carabinieri -OMISSIS-, esaminata la richiesta, e notificato all'interessato il preavviso di diniego, con atto del 16 aprile 2009 la respinge, in quanto, sulla base dell'art. 32, comma 1, lett. e) del D.P.R. 170/2007, -OMISSIS- del richiedente "non risulta essere a suo carico".

Contro tale determinazione, l'odierno ricorrente, con atto del 19 giugno 2009, propone ricorso gerarchico al -OMISSIS- Carabinieri "-OMISSIS-", il quale con atto n. 125/6 del 2 settembre 2009 (notificato all'interessato il 18 settembre 2009), lo rigetta perché infondato.

Pertanto, il Sig. -OMISSIS- avverso tale determinazione propone ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, deducendo i seguenti motivi di diritto:

1) Vio-OMISSIS-ne dell'art. 11, comma 2, lett. c del D. Lgs. 66/2003, nonché dell'art. 32 del DPR 170/2007 e del Compendio Normativo C-14 (cap. XI § 11) del C.do Gen.le dell'Arma dei Carabinieri.

Il ricorrente ritiene che la normativa in vigore prevedrebbe l'esonero, a domanda, dal prestare -OMISSIS- per il personale (anche militare) non dirigente che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della L. 104/1992. E richiama, a proposito, la risoluzione n. 4 del 06.02.2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'Attività Ispettiva -, la quale avrebbe chiarito il significato da dare alla locuzione "a proprio carico", che, sulla base delle indicazioni della L. 104/92 (che pur non tratta di -OMISSIS-) andrebbe interpretata nel senso che è considerato "a carico" il disabile cui il lavoratore presti effettiva assistenza.

A tal proposito, il ricorrente precisa che la suddetta risoluzione richiama anche la Circolare INPS n. 90/2007, la quale, sintetizzando i più recenti orientamenti giurisprudenziali, ha adottato il principio secondo cui "tale assistenza non deve essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità".

Il ricorrente rileva, altresì, che la stessa lettera dell'art. 11 (esonero dal -OMISSIS-) del Compendio Normativo C-14, richiamato dalla determinazione impugnata, contrasta con quanto stabilito dalla legge (art. 32 DPR 170/2007), nella parte in cui statuisce che "il personale non dirigente che abbia a proprio carico un soggetto disabile ..., può, a domanda, essere esonerato dal prestare -OMISSIS-". La norma di grado superiore, afferma il ricorrente, non contiene l'inciso "può", per cui l'amministrazione sarebbe comunque tenuta alla concessione del beneficio in esame.

2) Difetto di motivazione.

Secondo il ricorrente la determinazione impugnata avrebbe dovuto dar conto del significato che viene attribuito alla locuzione "a proprio carico"; in realtà essa nulla direbbe al riguardo, così come nulla diceva il provvedimento datato 16.04.09 del C.do Regione Carabinieri -OMISSIS-.

Il Ministero riferente ritiene che il ricorso sia inammissibile, oltre che infondato nel merito.

In particolare, il Ministero precisa che il ricorrente, nel chiedere di essere esonerato dal -OMISSIS-, ha richiamato impropriamente, quale norma legittimante, l’art. 11, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 66/2003, in quanto tale fonte normativa, per sua espressa previsione enucleata al precedente art. 2, comma 3, non si applica al personale delle Forze armate e di polizia. Tale istituto risulta, comunque, applicabile ai militari dell’Arma dei Carabinieri, in quanto replicato dall’art. 32, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 170/2007, che disciplina il rapporto di lavoro degli appartenenti alle Forze di polizia.

L’esonero dal servizio in favore di chi abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104/1992, così come previsto dall’art. 32 del d.P.R. n. 170/2007, costituisce, secondo il Ministero un diritto soggettivo discendente dall’assetto contrattuale che regola il rapporto d’impiego del personale dell’Arma dei Carabinieri. Nello stesso tempo l’atto avversato è considerato come espressione negoziale del potere del datore di lavoro e in quanto tale non gravabile con ricorso straordinario. Non sussisterebbe, pertanto, un provvedimento riconoscibile come atto amministrativo definitivo – presupposto indefettibile per l’esperimento del gravame straordinario – ma solo un atto di gestione. Rimedio appropriato non sarebbe, dunque, l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza, bensì quello della verifica in ordine alla sussistenza del diritto azionato dal ricorrente, che, in sede giurisdizionale, sarebbe consistito in una sentenza di accertamento. Di qui, l’inammissibilità del ricorso straordinario.

Nel merito, il Ministero contesta l’equiparazione operata dal ricorrente tra la locuzione “a proprio carico”, quale condizione del -OMISSIS- bisognevole di assistenza, contenuta nell’art. 32, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 170/2007, con il requisito della "continuità" ed "esclusività" dell’assistenza richiesto dall’art. 42 D.Lgs. n. 151/2001 per usufruire del beneficio dei permessi mensili.

Trattasi di due fattispecie ontologicamente diverse, per cui la cura del disabile “a carico” richiederebbe, secondo il Dicastero, una costante astensione dal lavoro nell’-OMISSIS- per il quale è necessario un vero e proprio regime di convivenza, unica circostanza idonea a motivare un simile esonero, il quale risulterebbe assolutamente ingiustificato laddove i due soggetti interessati non condividessero la medesima abitazione e la permanenza presso il domicilio da parte del lavoratore non si traducesse in un apporto di effettivo sostegno.

Con parere, reso in data 6 giugno 2012, questa Sezione ha chiesto al Ministero di provvedere all'invio dell'originale del ricorso e di una re-OMISSIS-ne integrativa in ordine alla asserita definitività dell'atto impugnato.

In esito alla richiesta di integrazione istruttoria, il Comando Generale dell’Arma dei carabinieri ha rappresentato che

- non sussistono ulteriori argomentazioni rispetto a quanto già espresso nella precedente re-OMISSIS-ne in ordine alla natura dell'atto impugnato;

- le indicazioni sui gravami esperibili, riportate in calce al provvedimento che ha deciso il ricorso gerarchico, possono aver determinato un errore scusabile nell'interessato, che rende opportuna una rivalutazione dell'ammissibilità del gravame stesso;

- il ricorso straordinario è stato, a suo tempo, recapitato al -OMISSIS-"-OMISSIS-" a mezzo posta raccomandata; pertanto, la data di presentazione può individuarsi nel timbro di arrivo (08 gennaio 2010).

CONSIDERATO:

1. L’eccezione di inammissibilità del ricorso mossa dall’Amministrazione non può essere condivisa.
Ritiene il Ministero riferente che il ricorso, in quanto diretto all’accertamento di diritti soggettivi. sia inconciliabile con il rimedio impugnatorio del ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Osserva la Sezione che in effetti con il ricorso è proposta anche, ma non esclusivamente, una domanda di accertamento della sussistenza del diritto all’esonero dal -OMISSIS-: domanda che, di per sé, è inammissibile nel presente giudizio di mera legittimità (cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. I, 29 settembre 2004 n. 1184 e 6 marzo 2002 n. 492) ma che però non inficia la ritualità della domanda di annullamento dell’atto da lui impugnato (determinazione n. 125/6 del 2 settembre 2009, con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto avverso il diniego della richiesta di esonero dal -OMISSIS-).

Nel sistema anteriore al c.p.a. (nel caso di specie si tratta di ricorso straordinario notificato prima dell’entrata in vigore del d.lgs.n104/2010) in particolare il ricorso straordinario costituisce uno strumento di carattere generale con il quale si rende possibile la tutela nei confronti di atti della Pubblica Amministrazione, anche se incidenti su specifici diritti soggettivi (cfr., ex multis, CdS II Sez. 11 ottobre 1995, n. 2335/94).

2. Quanto al merito del gravame, il Collegio condivide l’orientamento espresso dal Ministero, stante il tenore letterale della richiamata normativa.

La fattispecie in esame rientra nella previsione dell’art. 32, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 170/2007, che disciplina il rapporto di lavoro degli appartenenti alle Forze di polizia. Tale disposizione testualmente afferma che “Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare si applicano le seguenti disposizioni:… e) esonero, a domanda, dal -OMISSIS- per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104”. L’art. 53 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, a sua volta, stabilisce che “non sono altresì obbligati a prestare -OMISSIS- la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni”.

Con la risoluzione n. 4 del 06.02.2009, richiamata dal ricorrente, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'Attività Ispettiva (che a sua volta richiama la Circolare INPS n. 90/2007) ha fornito la propria interpretazione in ordine all’art. 11, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 66/2003 (di contenuto non dissimile all’art. 32, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 170/2007), sostenendo che la locuzione “a carico” debba essere riconnessa e resa omogenea a quanto disposto dall’art. 33 della Legge 104/1992 a proposito di permessi lavorativi. In sintesi, il disabile va considerato “a proprio carico” ai fini dell’esenzione dal -OMISSIS- quando il lavoratore presti a questi effettiva assistenza secondo criteri di sistematicità ed adeguatezza (così sono declinati nella predetta risoluzione i criteri normativi di continuità ed esclusività).

Siffatta interpretazione equipara due situazioni eterogenee, cui il legislatore ha, in realtà, inteso apprestare tutele diverse.

Il lavoratore che avesse necessità di assistere il -OMISSIS- poteva chiedere di astenersi dal lavoro con appositi permessi, previa dimostrazione del requisito della continuità ed esclusività dell’assistenza. Detto requisito è, tra l'altro, venuto meno con l’articolo 24 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, che ha, non solo abrogato il comma 3 dell’art. 42 del D.Lgs. n.151/2001 (richiamato dal Ministero), eliminando i requisiti della “continuità” e della “esclusività” dell’assistenza quali presupposti essenziali ai fini della concessione dei benefici per l’assistenza al figlio maggiorenne in situazione di disabilità grave, ma ha, altresì, eliminato il riferimento a detti requisiti che l'art. 20, comma 1, della legge n. 53/2000 operava anche per la generalità dei famigliari e degli affini del disabile in situazione di gravità.

Differentemente, il lavoratore che necessita di astenersi costantemente dal lavoro, durante l’-OMISSIS-, può chiedere un esonero dall'attività lavorativa, durante tale periodo del giorno, ove sia necessaria la sua continua permanenza a fianco del disabile. La norma, nel prevedere che il disabile debba essere “a carico” del -OMISSIS- che può fornire idonea assistenza ha, in altri termini, richiesto che sia riscontrabile l’esclusiva dipendenza del disabile dal sostegno e dall’assistenza del -OMISSIS- che condivida il medesimo domicilio e che, pertanto, conviva con il portatore di handicap.

Il ricorrente, nella propria domanda, non ha fornito idonea documentazione attestante il rispetto del predetto requisito, limitandosi a chiedere l’astensione dal -OMISSIS-. Peraltro, il ricorrente allega al proprio ricorso, un certificato medico attestante la necessaria assistenza della -OMISSIS- nelle ore notturne, che è datato 29 aprile 2009 e, quindi, successivo alla proposizione della domanda il cui diniego è oggetto del ricorso in esame.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

OMISSIS



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Pier Giorgio Trovato




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Re: L.104 ED ESENZIONE DAI SERVIZI NOTTURNI

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esonero dai servizi notturni

Personale PolStato

Il CdS accoglie l'Appello del Ministero dell'Interno e respinge il ricorso di primo grado.

1) - veniva negata l’esenzione dal lavoro notturno, richiesta in data 1 marzo 2018 per assistere la propria coniuge, riconosciuta portatrice di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della l. 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per vedersi riconoscere il relativo diritto ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
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Re: L.104 ED ESENZIONE DAI SERVIZI NOTTURNI

Messaggio da panorama »

Il CdS con la sentenza allegata , Accoglie l'Appello del Ministero dell'Interno.

Personale PolStato,

1) - diritto all’esonero dai servizi notturni per assistere la propria coniuge, riconosciuta portatrice di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della l. 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per vedersi riconoscere il relativo diritto ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Il CdS ribalta la sentenza del Tar Campania sede di Napoli ben motivandola dando ragione al Ministero dell'Interno.

Inoltre, il CdS fa il riepilogo delle norme, citando anche varie sentenze.

N.B.: viene anche citata la Direttiva 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 - cui è stata data attuazione con il d.lgs. 30 giugno 2022, n. 105- relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, meglio conosciuta come direttiva “work life balance”,
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Re: L.104 ED ESENZIONE DAI SERVIZI NOTTURNI

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Dal sito del Ministero della Difesa

1 giugno 2023

Prot. N. - Esonero dall’obbligo di prestare lavoro notturno per i cd. caregiver (ordinanza Corte di Cassazione n. 12649/2023).


Si allega quanto scaricato dal sito:

1) - Foglio del Ministero >> M_D A0582CC REG2023 0039182 01-06-2023;

2) - Ordinanza Corte di Cassazione n. 12649/2023
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Re: L.104 ED ESENZIONE DAI SERVIZI NOTTURNI

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Cassazione: esonero dal lavoro notturno anche se la disabilità del familiare a carico non è grave

Con l’ordinanza n. 12649 del 10.05.2023, la Cassazione afferma che, al fine di essere esonerato dalla turnazione notturna, è sufficiente che il lavoratore abbia a proprio carico un familiare in condizione di disabilità, non essendo, invece, necessario che il disabile sia stato riconosciuto come in situazione di gravità.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di sentir dichiarare il suo diritto a non prendere parte al lavoro notturno, avendo a carico la madre disabile.

La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che, ai fini della possibilità di esonero dai turni notturni, non è richiesta la dichiarazione di gravità dello stato di handicap del familiare a carico del lavoratore.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che il legislatore, al fine di concedere l’agevolazione dell’esonero dal lavoro notturno, richiede solo che il disabile sia “a carico” del dipendente.

Secondo i Giudici di legittimità, l’essere “a carico” nulla di dirimente lascia inferire sul grado di invalidità da cui debba essere affetta la persona con handicap, indicando soltanto una relazione di assistenza che deve evidentemente sussistere tra lavoratore e disabile.

A conferma di ciò, la sentenza sottolinea che, laddove il legislatore ha inteso subordinare la concessione di un beneficio alla circostanza che sussista una situazione di handicap con connotato di gravità, lo ha esplicitamente richiesto, come nel caso dei permessi giornalieri e mensili ovvero dei limiti al trasferimento.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando il diritto all’esonero dal lavoro notturno del dipendente.

Fino a quando ha a suo carico il familiare, per quanto con una disabilità che non risulti grave, il caregiver ha diritto all’esonero dal lavoro notturno.
panorama
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Re: L.104 ED ESENZIONE DAI SERVIZI NOTTURNI

Messaggio da panorama »

D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 (Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/2022)

>> Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad Ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad Ordinamento militare «Triennio 2019-2021»

Rif. art.55 c.1 lett. f)

Tutela della genitorialità

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le seguenti disposizioni:

Omissis lett. a), b), c), d), e),

f) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i dipendenti che assistono un soggetto disabile per il quale risultano già godere delle agevolazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Omissis altre lett.
luporaf
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Re: L.104 ED ESENZIONE DAI SERVIZI NOTTURNI

Messaggio da luporaf »

panorama ha scritto: dom ago 20, 2023 10:45 pm Il CdS con la sentenza allegata , Accoglie l'Appello del Ministero dell'Interno.

Personale PolStato,

1) - diritto all’esonero dai servizi notturni per assistere la propria coniuge, riconosciuta portatrice di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della l. 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per vedersi riconoscere il relativo diritto ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Il CdS ribalta la sentenza del Tar Campania sede di Napoli ben motivandola dando ragione al Ministero dell'Interno.

Inoltre, il CdS fa il riepilogo delle norme, citando anche varie sentenze.

N.B.: viene anche citata la Direttiva 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 - cui è stata data attuazione con il d.lgs. 30 giugno 2022, n. 105- relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, meglio conosciuta come direttiva “work life balance”,
[/quote

Buonasera. Come mai seppure sia chiara l'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione e soprattutto sia chiaro che si parla di lavoratori caregiver (e non dipendenti pubblici, privati, militari, forze di polizia, etc) sembra che l''Arma CC non accoglie le istanze sostenendo in breve che tale ordinamento riguarda i civili?... Io personalmente sto aspettando la risposta (essere o non essere autorizzato) da ben 5 mesi...
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