Istruzione Settimanale

Feed - CARABINIERI

Rispondi
rippa1975@gmail.com
Attività iniziale
Attività iniziale
Messaggi: 21
Iscritto il: mer ago 25, 2010 2:11 pm

Istruzione Settimanale

Messaggio da rippa1975@gmail.com »

Cari Colleghi CC,avrei bisogo di una risposta chiara e definitiva.
Ogni settimana,ogni comandante di reparto,svolge la consueta "Istuzione settimanale" dove i militari vengono istruiti su tanti argomenti di qualsiasi natura,io vi chiedo,ma la presenza dei militari è obbligatoria???Nel senso che,se il comandane fissa l'istruzione settimanale alle ore 14,devono OBBLIGATORIAMENTE partecipare anche i militari impegnati in altri orari di servizio (1/7- 7/13- 19/01)???Vi prego di rispondermi solo se ne siete sicuri,facendo riferimento a qualche norma interna del R.G..Grazie mille.


panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Istruzione Settimanale

Messaggio da panorama »

Per l'istruzione settimanale vedi l'unico articolo 14 del R.G.A..
Il comandante volendo può segnarti anche a straordinario come avviene sempre nella maggior parte delle caserme ma finchè il Cocer non espone una delivera a favore del persona x il tramite del C.G.A. tutto rimane così come è.
Un buon comandante (ripeto buon comandante) può benissimamente disporre in 2 turni settimanali l'istruzione senza arrecare problemi a nessuno o a quelli che sono pendolari o che abbiano eseguito un servizio notturno, o meglio 50 minuti il Martedì ad un gruppo di militari e 50 minuti es. Venerdì all'altro gruppo.
Bisogna che la rappresentanza TUTTA si svegli è proporre appunto una delibera affinchè l'istruzione venga ripartita almeno in 2 tronchi.
Per il resto è obbligatoria ed il comandante può metterla secondo i propri comodi (solo riferita ad una persona) e non secondo il congruo numero del personale effettivo che possono essere dai 6 militari in su.
Ciao
iosonoquì
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1008
Iscritto il: ven giu 19, 2009 7:16 pm

Re: Istruzione Settimanale

Messaggio da iosonoquì »

..soggiungo, oltre a quello che ha riportato testè PANORAMA, che il citato articolo del RGA non fa esplicita menzione del fatto che OBBLIGATORIAMENTE, debbano partecipare all'Istruzione settimanale tutti i militari del reparto.
O per meglio dire:
- il comandante non può obbligare un militare a partecipare all'Istruzione con lo straordinario (avendo l'istruzione settimanale NON carattere di eccezionalità come la prestazione di lavoro straordinario che eccede l'orario d'obbligo);
- il comandante può ripartire l'istruzione settimanale nell'arco della settimana in quante più istruzioni ritiene possano occorrere per far sì che tutto i personale vi partecipi.

Spesso, dico che il buon senso deve prevalere su tutto! Se purtroppo chi è deputato al comando è sprovvisto di tale virtù (vuoi perchè pecca d'esperienza; vuoi perchè la sua convinzione lo porta a tale atteggiamento; vuoi.,....spesso perchè pressato dal proprio superiore gerarchico), i passi avanti non li farà mai nessuno!

Errare è umano, perseverare è diabolico.

E concludo soggiungendo che, ad esempio, anche un comandante Provinciale dovrebbe tenere istruzione settimanale agli ufficiali posti alle proprie dipendenze (o l'aggiornamento professionale è di esclusiva competenza dei soli Ispettori, Sovrintendenti e Appuntati e Carabinieri? )
rippa1975@gmail.com
Attività iniziale
Attività iniziale
Messaggi: 21
Iscritto il: mer ago 25, 2010 2:11 pm

Re: Istruzione Settimanale

Messaggio da rippa1975@gmail.com »

Ringrazio "Panorama" e "iosonoqui" per la repentina risposta.Sono daccordo con voi,e aggiungo che il COCER CC è un comitato "inutile" e facilmente manovrabile,penso che sarebbe ora che si rimodulasse tutto il sistema di rappresentanza,rendendolo più efficiente e quindi più efficace,però credo che il comandante di reparto non possa segnarti,sul memoriale, di partecipare all'istruzione settimanale con un ora di straordinario,perchè come sapete,il lavoro straordinario,come dice la parola stessa,si verifica quando,per esigenze di servizio lo stesso si prolunga oltre le 6 ore giornaliere,infatti lo straordinario non pùo essere previsto in anticipo prima ne tantomeno programmabile.Inoltre concordo con panorama,che un buon comandante dovrebbe fare l'istruzione durante l'orario di servizio,in modo da agevolare il personale,ma questa è una storia vecchia e lunga che non si verifica mai. Concludo che,secondo il mio parere, la partecipazione non è OBBLIGATORIA in regime di straordinario,perchè il servizio non ha il carattere dell'eccezionalità o dell'esigenza e pertanto il comandante non ha la titolarità di poter disporre del personale oltre l'orario gionaliero se non per le ragioni appena descritte.
Ciao e Buon Natale.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Istruzione Settimanale

Messaggio da panorama »

Io da quanto sono nell'Arma la maggior parte delle volte sono stato presente unitamente ad altri come Straordinario, raramente sono stato all'istruzione nell'orario normale di lavoro.
Infatti ecco perchè vedo molti colleghi presenti all'istruzione con lo straordinario. Vedo colleghi che dopo aver fatto la notte sono comandati all'istruzione nel pomeriggio solo per 50 minuti.
Vedo anche comandanti che scrivono istruzione settimanali solo per obbligo ma figurativo sul memoriale ed in tal caso niente straordinario e nientre istruzione materialmente.
Se fate ricerca su internet c'è un episodio che alcuni delegati si sono lamentati per le modalità di rimborso e tanto altro ed è stata aperta anche una inchiesta dalla magistratura romana e addirittura qualcuno è stato picchiato dai stessi colleghi per aver spiferato .................
Ciao
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Istruzione Settimanale

Messaggio da panorama »

Riprendo doverosamente il dialogo.

L’istruzione settimanale prevista dall’art. 14 del RGA prevede che:
- sia svolta da parte del comandante di stazione in relazione alle esigenze del servizio ed alla disponibilità del personale.
Quanto sopra non lascia altra interpretazione.
Quindi l’istruzione settimanale è prevista dal n. 14 del R.G.A. e, per ultimo, dalla circolare n. 312/3-1-1986 del 17 luglio 1987 dell’Ufficio Addestramenti e Regolamenti del Comando Generale. Nel Regolamento Generale, come si potrà notare, specifica che il comandante del reparto regolerà lo svolgimento dell’istruzione nel giorno da lui prescelto e nell’ora più opportuna in relazione alle esigenze del servizio ed alla disponibilità del personale mentre nella circolare dell’Ufficio Addestramento e Regolamenti si precisa l’obbligo di recupero in caso di assenza del personale interessato.
Pertanto niente straordinario per coloro che hanno già svolto il normale orario di lavoro e nessun problema da arrecare al personale "pendolare", essiste l’obbligo di recupero in caso di assenza del personale.
Spero di aver fatto cosa gradita.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Istruzione Settimanale

Messaggio da panorama »

Leggete il parere del Consiglio di Stato a seguito del ricorso straordinario al PDR presentato da questo M.llo comandante di Stazione che sarebbe stato sanzionato per non aver svolto l'istruzione settimanale dopo aver svolto delle opreazioni di P.G..

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


Numero 03479/2011 e data 19/09/2011

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 22 giugno 2011

NUMERO AFFARE 00611/2011

OGGETTO:
Ministero della Difesa Direzione Generale Per il Personale Militare.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor OMISSIS per l'annullamento della determinazione n. OMISSIS di prot. 2008 del 9 marzo 2009 con il quale il comandante provinciale dei carabinieri di Nuoro ha rigettato il ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare del rimprovero.
LA SEZIONE
Vista la nota n. M_D GMIL_III 7^_3^ OMISSIS del 3 febbraio 2011 con la quale il Ministero della difesa, direzione generale per il personale militare, ha trasmesso al Consiglio di Stato la propria rituale relazione sull’affare indicato in oggetto;
Esaminati gli atti ed udito il relatore consigliere Nicolò Pollari;

PREMESSO:
Al maresciallo ordinario dei Carabinieri OMISSIS, comandante della stazione dei Carabinieri di OMISSIS (NU), con atto del 15 novembre 2008, è stata inflitta la sanzione disciplinare di corpo del "rimprovero", per la seguente mancanza: "Comandante di stazione distaccata, per minor senso di responsabilità e pari consapevolezza del ruolo formativo devolutogli, in dispregio delle disposizioni regolamentari vigenti, ometteva di svolgere il prescritto periodo di istruzione settimanale".
Il 13 dicembre 2008 il maresciallo OMISSIS ha presentato ricorso gerarchico, poi rigettato, con la determinazione n. OMISSIS di prot. 2008 del 9 marzo 2009 del comandante provinciale dei carabinieri di Nuoro.
Il suddetto provvedimento è stato impugnato con l'odierno ricorso straordinario unitamente agli atti presupposti.
Nel ricorso gerarchico il ricorrente afferma di aver programmato lo svolgimento dell'istruzione settimanale per la giornata di sabato 25 Ottobre 2008, al termine di p……… locali disposte dal comando provinciale Carabinieri di Nuoro. Ciò avrebbe consentito la partecipazione di tutto il personale disponibile. La programmazione al sabato di tale attività veniva comunemente svolta anche in considerazione del minor impegno istituzionale in tale giornata lavorativa.
Il giorno 25, tuttavia, le p……… programmate venivano estese ad altri soggetti, così come disposto dal comandante della compagnia. Per questo motivo, le operazioni si protraevano oltre l'orario di servizio. Non è stato altresì possibile tenere l'istruzione settimanale nel giorno immediatamente successivo, poiché il ricorrente doveva beneficiare del recupero di un riposo settimanale programmato.
Sempre nel predetto ricorso gerarchico il sottufficiale osserva di aver sempre espletato tale onere formativo, anche in considerazione del fatto che, a prescindere dalla programmata istruzione settimanale, il comandante di un reparto svolge detta attività ogni qualvolta impartisce ai propri sottoposti ordini e disposizioni che vengono adeguatamente spiegate. Se, pertanto, per cause superiori ed eccezionali, non è possibile svolgere e documentare sul memoriale di servizio il periodo di istruzione settimanale, non può legittimarsi l'applicazione di una sanzione di corpo, non essendo egli venuto meno al ruolo formativo devoluto, come diversamente è stato contestato.
Nel ricorso straordinario l'interessato precisa, in punto di fatto, di essersi attenuto all'ordine impartito dal comandante di compagnia di proseguire nell'attività di servizio avviata nella mattinata, e di essersi poi dedicato nel pomeriggio (così come indicato nel memoriale di servizio) al disbrigo di pratiche d'ufficio.
Il ricorrente deduce, poi, i seguenti motivi di diritto:
- violazione di legge (art. 3 della legge 241/1990) per insufficienza della motivazione.
Il ricorrente contesta l'insufficienza della motivazione del provvedimento sanzionatorio, ritenuto eccessivamente severo in rapporto alla mancanza commessa.
- Eccesso di potere per sviamento della causa tipica.
L'autorità responsabile, secondo il ricorrente, ha omesso di valutare correttamente l'elemento soggettivo ed, in particolare, l'assenza di dolo nel porre in essere l'illecito disciplinare.
- Eccesso di potere nell'irrogazione della sanzione per sproporzionalità tra la mancanza accertata e la sanzione disciplinare inflitta.
Il Ministero della Difesa, nella propria relazione, eccepisce preliminarmente l’inammissibilità dei nuovi motivi di impugnazione, in violazione al principio di stretta connessione tra le eccezioni dedotte in sede di gravame gerarchico e quelle contenute nel ricorso straordinario. Quanto al merito, l'amministrazione riferente ritiene che il ricorso straordinario sia infondato.
Il ricorrente ha presentato motivi aggiunti, con i quali in realtà si limita a controdedurre alla relazione ministeriale.
CONSIDERATO:
Non si concorda con quanto argomentato dal Ministero, in ordine all’inammissibilità del ricorso straordinario, tenuto conto che, nell’abito del ricorso straordinario, sono stati indicati motivi di doglianza che, ancorché non indicati in modo esplicito nel ricorso gerarchico, potevano nella sostanza desumersi dal contesto del gravame stesso.
Nel merito, il ricorso si appalesa fondato.
Il Collegio non nega certo l’ampia sfera di discrezionalità che – come noto – è riservata all’Amministrazione per la valutazione in sede disciplinare dei comportamenti dei propri dipendenti. Ciò nondimeno, l’istruttoria condotta non risulta satisfattiva dei requisiti minimali per poter infliggere una sanzione tanto severa rispetto alla mancanza commessa, né l’aspetto motivazionale del provvedimento impugnato risulta allo scopo sufficiente.
In particolare, non convince quanto affermato l’amministrazione riferente, secondo la quale il ricorrente avrebbe potuto svolgere l’istruzione settimanale nella settimana dal 20 al 26. Il sottufficiale aveva, infatti, programmato come da prassi lo svolgimento della suddetta attività formativa per sabato 25 ottobre, considerando che vi erano ampi margini per poter espletare tale attività. Sennonché inderogabili esigenze di servizio, peraltro palesatesi in forza di un preciso ordine del proprio superiore gerarchico ha di fatto reso impossibile compiere l’istruzione settimanale, salvo poterla comunque effettuare il successivo giorno 26 ottobre.
Tale ultima eventualità sarebbe stata, tuttavia, oltremodo gravosa oltre che inutile tenuto conto, da un lato, che ciò avrebbe determinato un ulteriore slittamento dei riposi settimanali non fruiti dal militare e, dall’altro, che in un giorno festivo è generalmente ridotta la presenza di personale cui eventualmente indirizzare l’istruzione.
Né l’Amministrazione riferente può validamente sostenere che il sottufficiale avrebbe dovuto operare con ragionevolezza, senza attenersi acriticamente al rispetto delle prescrizioni dettate, in quanto tali considerazioni, che possono senz’altro essere apprezzate in sede di redazione della documentazione caratteristica non appaiono idonee a giustificare l’adozione di provvedimenti disciplinari come quello adottato.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso sia accolto



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Alessandro Pajno




IL SEGRETARIO
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Istruzione Settimanale

Messaggio da panorama »

Sentenza del 2013 che posto oggi poiché i riferimenti del R.G.A. e del RDM. potrebbero servire a qualcuno.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
sanzione disciplinare della consegna per giorni 3.

1) - la mancanza disciplinare oggetto del provvedimento impugnato ha riguardato l’irregolare tenuta del memoriale di servizio intervenuta “nonostante i ripetuti interventi verbali e scritti da parte del comandante di Compagnia”.

2) - In particolare, dall’esame incrociato del memoriale di servizio e degli ordini di servizio emergono obiettivamente l’errata trascrizione degli orari di chiusura dell’ufficio, l’omissione delle istruzioni settimanali, l’incompleto aggiornamento dello “specchio riepilogativo delle giornate di presenza e di straordinario”.
Circostanze queste ultime che intergrano la violazione dei doveri militari previsti dagli artt. 10 e 25 del regolamemento di disciplina militare nonché dagli artt. 29 e 47 del regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri.

Ricorso perso.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

28/05/2013 201305326 Sentenza 1B


N. 05326/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00430/2003 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 430/2003, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso lo stesso avvocato in Roma, via Paolo Emilio, 34;

contro
Ministero della Difesa, Comando Generale Arma dei Carabinieri, Comando Carabinieri Regione Piemonte e Valle D'Aosta, Comando Provinciale Carabinieri di …, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento:
- della sanzione disciplinare della consegna per giorni 3, provvedimento prot. … del 7.9.2002 a firma del Comandante della compagnia dei carabinieri di …;
- del provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico di cui alla determinazione prot. …. del 23.10.2002 del Comandante Provinciale di …..

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2013 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, maresciallo in comando interinale della Stazione dei Carabinieri di OMISSIS, è stato destinatario della sanzione disciplinare di tre giorni di consegna a seguito di talune irregolarità evidenziatesi durante la vista ispettiva presso la stessa Stazione del Comandante della Compagnia di …...
Contro tale sanzione disciplinare e contro la reiezione del suo ricorso gerarchico, di cui ai provvedimenti indicati in epigrafe, ha proposto il presente ricorso, deducendo:

1) grave eccesso di potere per erronea valutazione e chiaro travisamento dei fatti contestati. Violazione e falsa applicazione e malgoverno degli artt. 60 e 64 del DPR n. 545/86. Palese irrazionalità di giudizio. Ingiustizia manifesta;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 59, comma 1, lettera c), del regolamento di disciplina militare. Grave eccesso di potere per mancata valutazione delle giustificazioni addotte dal ricorrente. Mancanza assoluta di motivazione.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio il 18.2.2003 ed ha depositato una relazione sui fatti di causa, per il tramite dell’avvocatura erariale, il 7 maggio 2003.

Con decreto decisorio n. 20947/2012 questo Tribunale ha revocato la precedente dichiarazione di perenzione del ricorso.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 26.3.2013.

Ciò premesso, il ricorrente sottufficiale in comando interinale di una Stazione dei carabinieri, è stato sanzionato con la consegna per tre giorni in ragione di talune infrazioni dallo stesso commesse.

Nello specifico, la mancanza disciplinare oggetto del provvedimento impugnato ha riguardato l’irregolare tenuta del memoriale di servizio intervenuta “nonostante i ripetuti interventi verbali e scritti da parte del comandante di Compagnia”.

Nel ricorso, sostanzialmente egli prospetta una violazione del procedimento disciplinare e una carente istruttoria che avrebbe portato i suoi superiori a travisare i fatti assunti a fondamento della sanzione irrogata.

Il ricorso non è fondato.

Come si può rilevare dalla documentazione depositata dall’Amministrazione intimata agli atti del giudizio, la procedura disciplinare è stata rispettosa dei dettami di legge, sia nelle modalità, sia nella misura della sanzione (cfr. artt. 59, 60 e 64 del regolamento di disciplina militare). Le giustificazioni del ricorrente sono state compiutamente valutate e l’istruttoria si è svolta secondo canoni di adeguatezza.

In particolare, dall’esame incrociato del memoriale di servizio e degli ordini di servizio emergono obiettivamente l’errata trascrizione degli orari di chiusura dell’ufficio, l’omissione delle istruzioni settimanali, l’incompleto aggiornamento dello “specchio riepilogativo delle giornate di presenza e di straordinario”. Circostanze queste ultime che intergrano la violazione dei doveri militari previsti dagli artt. 10 e 25 del regola memento di disciplina militare nonché dagli artt. 29 e 47 del regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri.

Per le ragioni sopra evidenziate, il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Amministrazione intimata nella misura complessiva di euro 2.000,00(duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Floriana Rizzetto, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2013
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Istruzione Settimanale

Messaggio da panorama »

per meglio comprendere i vari interventi da parte dei Comandanti di Legioni, vi rimando alla lettura con relativa risposta alle seguenti delibere, reperibili in area intranet:

1) - delibera Cobar Lombardia n. 28 del verbale 10/10 con risposta del C.te di Legione f. 1652/8-1 del 26/10/2006;

2) - delibera Cobar Liguria n. 39/1 (XI mandato) verbale n.39 del 06/11/2013 con risposta del C.te di Legione f. 360/72-2-2012 del 22/11/2013.

Le risposte mi piacciono, però vi invito a leggerle personalmente Delibere e Risposte.

N.B.: logicamente ne stanno altre delibere.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Istruzione Settimanale

Messaggio da panorama »

Per i colleghi CC.
-------------------------------
Oggi ci sono molti pendolari ed una persona che ha già finito il proprio turno di lavoro non può ritornare in caserma "per piacere del C.te" per l'istruzione settimanale poiché la stessa rientra nell'ordinario turno di lavoro e non si può assegnare "abusivamente" un ora come straordinario. Per questo i Comandanti di Comp. poco controllano e i C.ti di stazione /reparto/ufficio se ne abusano.

Poi a favore abbiamo la circolare n. 548/170-1950 del C.G.A. del 16.01.1991 che recita: i comandanti di reparto solo in caso di esigenze documentabili e non altrimenti fronteggiabili hanno la facoltà di ripartire l'orario giornaliero in non più di due turni giornalieri (non ha straordinario).

Ricordate che per quanto riguarda l'istruzione settimanale rientra nelle 6 ore giornaliere e, quindi, se il C.te se vuole farla deve tenerne conto da farla all'interno delle 6 ore.

Se manca altro personale e libero di farla per quelli "assenti" nei restanti giorni della settimana solamente per coloro, poiché è impossibile farla a tutti i componenti contemporaneamente. Mi auguro che i Comandanti di Compagnia vigilano su questa problematica che crea malumore tra il personale.

N.B.: quanto sopra è rinvenibile nel portale Leonardo.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Istruzione Settimanale

Messaggio da panorama »

Anche se con il Parere del CdS del 2008 è stato rigettato il ricorso, conviene sempre dare notizia sul titolo del post

Sanzione disciplinare al Comandante della Stazione CC.

1) - comandando periodi di istruzione settimanale per la durata di un’ora anziché 50 minuti, attribuendo a taluni militari partecipanti l’indennità di lavoro straordinario – art. 14 R.D.M. – 14 e 421 R.G.M.” .

2) - il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Sondrio, a seguito di verifica eseguita sul memoriale di servizio della Stazione di Carabinieri di OMISSIS, aveva rilevato una serie di irregolarità nella conduzione dei servizi …….

per quello che qui può interessare come dal titolo del post:

1) l’aver comandato militari per l’istruzione settimanale oltre il loro orario giornaliero di servizio, con conseguente irregolare corresponsione di ore
di lavoro straordinario;

2) l’aver comandato, altresì, le predette attività con durata di un’ora, anziché
50 minuti;

N.B.: il CdS precisa:

- Invero le relazioni dei superiori rendono palese come la frequenza delle ore di istruzione appaia eccedente quella prefissata di 50 minuti ed abbia coinvolto personale cui è stato assegnato un compenso straordinario, in violazione delle istruzioni, che prevedono chiaramente la durata dell’istruzione e il ricorso al “recupero” in caso di assenza del personale designato, dovendosi riservare lo straordinario allo svolgimento dei preminenti compiti di presidio del territorio.

----------------------------------------

PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 3, numero provv.: 200901827

Consiglio di Stato
Adunanza della Terza Sezione del 16 dicembre 2008

N. 3981/08

OGGETTO: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Maresciallo Aiutante dell’Arma dei Carabinieri OMISSIS avverso la sanzione disciplinare di corpo di giorni 2 di consegna.

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. MD-GMIL-04/0539218 del 6 novembre 2008, pervenuta il successivo 13 novembre, con la quale il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Giuseppe Roxas; Ritenuto in fatto quanto esposto nel ricorso e nella relazione ministeriale;

PREMESSO:

Con provvedimento n. 3009 del 19 dicembre 2007, ricevuto dall’interessato il successivo 20 dicembre, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Sondrio irrogava al Maresciallo Aiutante s. UPS Luogotenente OMISSIS la sanzione disciplinare di corpo di giorni due di consegna per la mancanza compendiata nella seguente motivazione: “Evidenziava minore senso di responsabilità facendo rimanere costantemente assente dal reparto un numero di militari tale da sminuirne la funzionalità nonché comandando periodi di istruzione settimanale per la durata di un’ora anziché 50 minuti, attribuendo a taluni militari partecipanti l’indennità di lavoro straordinario – art. 14 R.D.M. – 14 e 421 R.G.M.” .

Avverso il suddetto provvedimento, l’interessato proponeva ricorso gerarchico.

In tale sede il militare elevava doglianze concernenti l’assenza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione ed il travisamento dei fatti (Violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 14 e 56 e ss. d.P.R. 545/1986 recante Regolamento di Disciplina Militare, degli artt. 7 e ss. e 425 R.G.A. dei Carabinieri e degli artt. 10 e 15 L. 382/1978); perplessità e incompletezza della motivazione (Violazione, falsa ed omessa applicazione degli artt. 3 L. 241/1990 e 59 d.P.R. 546/1986); eccesso di potere per sproporzione della sanzione irrogata rispetto ai fatti contestati (Violazione, falsa e omessa applicazione degli artt. 60, 63 e 64 del d.P.R. 545/1986).

Il ricorso gerarchico era respinto, nella competenza, dal Comandante Provinciale Carabinieri di Sondrio con provvedimento del 27 gennaio 2008.

Avverso tale atto, nonché avverso il provvedimento sanzionatorio e ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o altrimenti connesso, propone ricorso straordinario al Capo dello Stato il sottufficiale chiedendone, previa sospensione degli effetti, l’annullamento.

Premesso un excursus fattuale delle vicende che hanno condotto al provvedimento sanzionatorio, l’interessato ripropone le doglianze già sollevate in sede di ricorso gerarchico, e le loro incidenze sul provvedimento reiettivo del ricorso medesimo e propone altresì censure concernenti la tardività dell’avvio del procedimento disciplinare (in violazione degli artt. 58, 59 e 60 del d.P.R. n. 545 e del D.M. n. 690 del 1996) nonché la violazione del principio di oralità del procedimento, di carente valutazione istruttoria degli elementi scriminanti – segnatamente degli ottimi precedenti di servizio del sottufficiale – e del principio del “ne bis in idem” trattandosi di condotta già sussunta a base di un precedente provvedimento disciplinare.

L’Amministrazione deduce preliminarmente l’inammissibilità delle nuove censure non proposte in sede di ricorso gerarchico e ritiene infondato il ricorso concludendo per la sua reiezione.

CONSIDERATO:

L’Amministrazione eccepisce preliminarmente la inammissibilità del ricorso relativamente ai nuovi motivi di impugnazione introdotti dall’interessato
in violazione del principio di stretta connessione tra i motivi dedotti in sede di gravame gerarchico e quelli contenuti nel ricorso straordinario.

Tale eccezione deve essere accolta; per consolidato indirizzo giurisprudenziale è infatti preclusa la modifica dell’oggetto del contendere già individuato con il gravame gerarchico ciò comportando, peraltro, un’elusione dei termini perentori di impugnazione (cfr., ex multis, CdS, Sez. VI, 3 novembre 1999, n. 1704; Sez. III 27 agosto 2002, n. 2174/02 e 23 ottobre 2007, n. 2278/07).

In ogni caso, il ricorso è infondato nel merito.

Risulta dalla documentazione trasmessa che il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Sondrio, a seguito di verifica eseguita sul memoriale di servizio della Stazione di Carabinieri di OMISSIS, aveva rilevato una serie di irregolarità nella conduzione dei servizi, analiticamente evidenziate nella nota prot. n. 300/1-1 del 13 settembre 2007, con la quale venivano richieste al sottufficiale documentazione e chiarimenti sulle scelte organizzative e di pianificazione dei servizi.

Acquisiti tali atti, con nota del 2 ottobre 2007 venivano contestati all’interessato specifici addebiti, e precisamente:

1) l’aver comandato militari per l’istruzione settimanale oltre il loro orario giornaliero di servizio, con conseguente irregolare corresponsione di ore di lavoro straordinario;

2) l’aver comandato, altresì, le predette attività con durata di un’ora, anziché 50 minuti;

3) l’aver consentito assenze contemporanee di personale per licenze e riposi settimanali oltre i limiti consentiti di 1/3 della forza effettiva, sminuendo le potenzialità del reparto.

Valutate le deduzioni articolate dell’incolpato, con atto del 19 dicembre 2007 veniva irrogata la contestata sanzione disciplinare con la motivazione citata in premessa.

In sede di ricorso gerarchico, il sottufficiale contestava la sussistenza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione, non risultando il suo comportamento ascrivibile a mende incidenti sul senso di responsabilità (art. 14 del R.D.M.) che si affermava violato e sviluppava una serie di deduzioni in merito alla correttezza del proprio agire, basato su prassi non contraddette da specifiche istruzioni, sulla buona fede coordinata alle finalità sottese dall’attività di istruzione e sulla levità delle irregolarità concernenti le assenze, meritevoli al più della più lieve sanzione del “rimprovero” o del “richiamo”.

Nel provvedimento reiettivo del ricorso gerarchico l’Amministrazione ha esaminato, con esauriente approfondimento e ampia citazione delle note e delle istruzioni concernenti la materia dedotta, le eccezioni di merito e di rito prospettate dal sottufficiale, concludendo per la infondatezza del gravame.

Il ricorso straordinario, per la parte ammissibile, ripropone le censure di violazione di legge ed eccesso di potere concernenti l’insussistenza di un comportamento non responsabile, causativo di un malfunzionamento del reparto e di sproporzione tra i fatti accertati e la sanzione irrogata.

Osserva la Sezione che appare incontestabile, sulla base della documentazione trasmessa l’acclaramento dei fatti contestati al ricorrente.

Invero le relazioni dei superiori rendono palese come la frequenza delle ore di istruzione appaia eccedente quella prefissata di 50 minuti ed abbia coinvolto personale cui è stato assegnato un compenso straordinario, in violazione delle istruzioni, che prevedono chiaramente la durata dell’istruzione e il ricorso al “recupero” in caso di assenza del personale designato, dovendosi riservare lo straordinario allo svolgimento dei preminenti compiti di presidio del territorio.

Altrettanto acclarato è il rilievo concernente l’eccessivo numero di militari assenti rispetto alla forza effettiva, chiaramente dettagliato anche nel provvedimento reiettivo del ricorso gerarchico.

Va peraltro osservato – prescindendo dalle considerazioni fattuali prospettate dal ricorrente circa un non dimostrato intento persecutorio originato da pregressi esposti anonimi, irrilevanti in relazione alla circoscritta materia dedotta in giudizio – che il ricorso straordinario al Capo dello Stato, per sua natura, non consente un esame di vizi di merito, ampiamente addotti dal ricorrente.

Invero, la valutazione dei fatti, la loro qualificazione e la scelta della tipologia e dell’entità della sanzione, per pacifica giurisprudenza, concreano un giudizio latamente discrezionale, insindacabile in sede di legittimità se non per manifesta illogicità della determinazione adottata o per travisamento dei fatti, vizi questi che, per quanto sopra osservato, non sono rinvenibili nel caso di specie.

Ché anzi è lo stesso ricorrente che, allegando la levità dei fatti contestati e la buona fede nell’azione compiuta, evidenzia, all’oggettività fattuale,
un comportamento reprensibile la cui valutazione rimane, nei limiti sopra indicati, rimessa all’esclusivo giudizio dell’Amministrazione.

Né assumono rilievo le doglianze proposte in tema di motivazione del provvedimento sanzionatorio il quale, all’evidenza, riporta in maniera chiara, anche se sintetica, le infrazioni commesse, le circostanze di tempo e di luogo dei fatti e la disposizione violata, assumendo carattere di piena sufficienza.

Parimenti congruamente motivato appare il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, che espone analiticamente le ragioni poste a base
del medesimo, rendendo palese l’iter logico-giuridico segnato dall’autorità amministrativa nell’emissione del medesimo.

Per le esposte considerazioni – e rilevato, per ciò che concerne il richiesto annullamento di ogni altro provvedimento presupposto, consequenziale o connesso, che la dizione generica è insufficiente a comprendere nell’impugnativa atti non nominati né identificabili – il ricorso non è meritevole di accoglimento e va pertanto respinto, unitamente alla richiesta sospensiva.

P. Q. M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto unitamente all’istanza cautelare.



L’ESTENSORE
(Giuseppe Roxas)


IL PRESIDENTE f.f.
(Filippo Patroni Griffi)


IL SEGRETARIO
(Roberto Mustafà)
giuseppesa
Altruista
Altruista
Messaggi: 121
Iscritto il: sab gen 26, 2019 12:16 pm

Re: Istruzione Settimanale

Messaggio da giuseppesa »

istruzione settimanale, anche se importante per aggiornare sia i comandanti di ogni livello sia il personale deve essere una istruzione costruttiva non punitiva, nel senso che non si fa in orari strani pur di creare disagio ai collaboratori, notate dico collaboratori non personale dipendente , come anche governo del personale , governo si da alle mucche alle capre, cioe' intendo rispetto per il personale.
Ovvio qualsiasi individuo di noi che ha studiato puo' anche leggersi le leggi e capire ovvio se ha dei dubbi nell istruzione settimanale si possono chiarire, sempre con spirito collaborativo.
Altra considerazione se vedete i ricorsi e' sempre l ufficiale che contesta la compilazione del memoriale, ma vorrei vedere i suddetti ufficiali compilare il memoriale poiché in generale il memoriale lo compila un loro collaboratore, loro mettono solo la firma.
Altra considerazione avete mai visto il memoriale di servizio degli ufficiali il famoso a15, cosa scrivono sull A15 ora di inizio e fine e non specificano il servizio svolto.
Eravamo figli di un dio minore? Scusate il mio senso critico ma costruttivo, come mai per ispettori e restante truppa sul memoriale va indicato il servizio particolaregiato con orari soste tipo di servizio pattuglia eccetera e come mai uffli indicano solo orari? a voi le risposte.
ripeto nessuna polemica ma considerazioni.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Istruzione Settimanale

Messaggio da panorama »

UNARMA,

- INTERVENTO CIRCOLARE ISTRUZIONE
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Rispondi